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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2024, n. 5642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5642 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 24513/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24513/2021 avente per oggetto: separazione personale;
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in C.so Castelfidardo, 9 Torino presso lo studio dell'avv. Maffiodo Fabrizio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Via Balbis, 3 Torino presso lo studio dell'avv. Sagone Anna che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo pagina 1 di 11 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie che meglio;
Nel merito
- affidare i figli minori e in maniera esclusiva, alla madre, disponendo che i minori Per_1 Per_2
mantengano la residenza e la dimora abituale presso la madre;
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al servizio sociale territoriale ed al servizio N.P.I. psicologia dell'età evolutiva;
- disporre la presa in carico del signor al Ser.D. competente;
CP_1
- ove non contrario al preminente interesse dei minori, disporre che gli incontri padre-figli riprendano con le modalità suggerite dal S.S.T. incaricato;
in ogni caso, disporre che gli incontri medesimi si svolgano in Valsusa;
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei minori corrispondendo alla signora CP_1
un assegno mensile non inferiore ad € 400,00= (€ 200,00= per ciascun figlio); detta somma Parte_1
dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese e dovrà rivalutarsi annualmente in funzione della variazione dell'indice Istat;
- disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese mediche, scolastiche (dalla scuola materna in poi, ivi compresa la mensa), straordinarie (attività sportiva e culturale) da sostenere per i figli, vengano suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- disporre che la signora continui a percepire, come già avviene, gli assegni unici nella misura Parte_1
del 100%;
- assegnare l'abitazione della casa coniugale, il cui contratto di locazione è intestato, in maniera esclusiva, alla signora , alla moglie con l'uso dei beni ivi esistenti, dando atto che il marito se Parte_1
ne è già allontanato.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
Contrariis Rejectis;
-In via principale: respingere le richieste avanzate dalla ricorrente per tutto quanto argomentato;
-Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
pagina 2 di 11 -Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori un pomeriggio alla settimana CP_1 dall'uscita da scuola sino alle ore18.30, nel caso in cui lo stesso dovesse ritornare a risiedere in Val di
Susa;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori durante i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato alle ore 12.00 alla sera alle ore 18 o la domenica dalle 12.00 alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà dalla madre;
- un fine settimana al mese, con pernottamento, e quindi dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, alle ore 19,00;
-Disporre che i minori trascorrano le maggiori festività alternativamente con uno o con l'altro genitore: il periodo natalizio, salvo diverso accordo, dal 24 al 30 dicembre degli anni pari con il padre e dal 31 dicembre degli anni dispari fino al 6 gennaio successivo con il sig. il giorno di Pasqua ad anni CP_1
alterni, a partire dal 2024 con il padre;
-Disporre che i minori trascorrano le festività scolastiche alternativamente con ciascun genitore comprensive di eventuali ponti scolastici;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori per due settimane, durante il mese di agosto, da concordare entro la fine del mese di giugno;
-Disporre, per quanto motivato in narrativa, a carico del Sig. quale concorso al mantenimento CP_1 dei figli l'importo di € 200,00 (€ 100,00 caduno), oltre il 50% spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche come stabilito dal Protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
Sant'Antonino di Susa il 09/05/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/08/2016 e il 01/12/2018. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 17/12/2021, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Con memoria depositata il 24/03/2022, ritualmente si costituiva in giudizio il sig. non CP_1
opponendosi alla domanda di separazione.
pagina 3 di 11 In sede di udienza di comparizione delle parti in data 29/03/2022, i coniugi venivano sentiti dal
Presidente, prima separatamente alla presenza dei rispettivi difensori e, poi, congiuntamente con entrambi gli avvocati. Il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione che, tuttavia, dava esito negativo.
In tale sede, le parti chiedevano un breve rinvio onde valutare la possibilità di addivenire a una separazione consensuale. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, rinviando la causa all'udienza del 10/05/2022.
In sede di udienza del 10/05/2022, i difensori chiedevano un ulteriore rinvio per consensualizzare la separazione. Il Presidente fissava udienza avanti a sé, ex art. 127 ter c.p.c., all'08/07/2022.
Invero, le parti non addivenivano a un accordo. Con note scritte depositate dal resistente il 27/06/2022 e dal ricorrente in data 28/06/2022, chiedevano al Tribunale che venisse fissata udienza per la comparizione delle parti.
In sede di udienza del 21/09/2022, il Presidente, sentite le parti e dato atto del precedente tentativo di conciliazione, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 06/10/2022, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta, affidava i figli congiuntamente a entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre, disponendo le modalità di visita del padre;
richiedeva ai Servizi sociali e di N.P.I. Psicologia dell'Età evolutiva presa in carico del nucleo, raccomandando ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi;
assegnava la casa coniugale alla sig.ra ; disponeva, in capo al padre dei minori, la Parte_1 corresponsione all'altro coniuge di un assegno periodico di € 250,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Infine, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, fissando udienza avanti al G.I. al 10/01/2023 e concedendo, altresì, alle parti termini per il deposito delle memorie.
In data 23/11/2022, parte ricorrente depositava memoria integrativa, richiamando le difese già svolte nel ricorso, chiedendo, tuttavia, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, nonché la corresponsione, da parte del padre, di un assegno pari a € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Il 29/12/2022, parte resistente depositava memoria, contestando il contenuto della memoria della ricorrente e insistendo per l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché per la previsione di un assegno di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli da parte del padre.
Alla prima udienza avanti al G.I., del 10/01/2023, comparivano le parti. I difensori, in detta sede, chiedevano l'emissione di una sentenza parziale in punto status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 11 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status e, con sentenza parziale del
30.1.2024, pubblicata il 6.2.2024, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Con separata ordinanza, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza dell'11/07/2023 per la discussione e la decisione sulle prove.
In data 12/04/2023, parte ricorrente depositava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, domandando incontri padre-figli in modalità protetta, alla presenza di un educatore nominato dal Servizio
Sociale e, in subordine, incontri con i minori alla presenza del solo padre, presso la dimora del nonno paterno dei minori;
instava, in ogni caso, per la presa in carico del resistente da parte del Pt_2
competente.
Il resistente, con memoria dell'08/05/2023, chiedeva il rigetto dell'istanza di parte ricorrente.
Il G.I., con ordinanza dell'11/05/2023, confermava i provvedimenti già in atto, riservandosi di provvedere sull'istanza all'esito dell'udienza fissata all'11/07/2023.
Essendo pendente una trattativa volta alla consensualizzazione della separazione, veniva formulata dalle parti istanza congiunta al fine di ottenere un differimento dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Pertanto, con decreto del 31/05/2023, il G.I. sospendeva, ai sensi dell'art. 296 c.p.c., i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il 29/09/2023, parte ricorrente e parte resistente depositavano le rispettive memorie di cui all'art. 183 co.
6 n. 2, con richiesta di ammissione mezzi istruttori e, successivamente, le memorie di cui all'art. 183 co.
6 n. 3 con indicazione di prova contraria.
All'udienza del 14/11/2023, il G.I. si riservava in ordine all'ammissione delle prove e, con successiva ordinanza, rigettava le prove orali, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21/05/2024.
In data 20/05/2024, parte ricorrente depositava memoria di modifica delle conclusioni, in particolare con riferimento all'affido dei figli minori e alle modalità di incontro con il padre.
All'udienza del 21/05/2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il P.M. nulla opponeva.
Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata il 18/07/2024, parte ricorrente insisteva altresì per l'affido esclusivo dei figli minori, per la presa in carico da parte dei servizi competenti, per incontri padre-figli con le modalità previste dai Servizi incaricati, per un contributo al mantenimento a carico del padre pari a € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, per la percezione degli assegni unici nella misura del 100% a favore della madre, nonché per l'assegnazione della casa familiare alla madre.
pagina 5 di 11 Parte resistente, in data 20/07/2024, depositava comparsa conclusionale richiamando le conclusioni già rassegnate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e insistendo per l'affido condiviso dei figli minori, per il regime di visita ivi indicato, per la previsione di un contributo al mantenimento per i figli a carico del padre pari a € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le parti, con le rispettive memorie di replica, insistevano per l'accoglimento delle istanze e delle conclusioni formalizzate nei precedenti atti.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Il Tribunale ritiene cha la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione né il prosieguo del monitoraggio finalizzato all'adozione dei provvedimenti più rispondenti all'interesse dei minori.
Sull'affidamento dei minori, sulla collocazione, sull'assegnazione della casa e sul regime di visita paterno
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 10/01/2022, veniva richiesto al Servizio sociale territorialmente competente e al Servizio di Psicologia ASL TO3 di riferire sulla situazione socio- familiare e psicologica dei minori ( nato il [...]; nata l'[...]). I Servizi Per_2 Per_1
incaricati depositavano plurime relazioni. Nel corso del monitoraggio del nucleo familiare venivano attivati diversi progetti di supporto ai minori e ai genitori.
Le relazioni sociali restituivano la seguente situazione familiare. La sig.ra si è mostrata Parte_1
collaborativa e disponibile a un supporto educativo e psicologico, nonché attenta ai bisogni dei bambini.
Il sig. si è mostrato più diffidente nei confronti dei Servizi e poco incline ad aderire ai progetti di CP_1
sostegno attivati (v. relazione NPI del 10.6.2022, del 30.9.2022, del 13.12.2022). Egli, inoltre, è apparso discontinuo nel mantenere e nel coltivare il rapporto con i propri figli, atteso peraltro che – a seguito del trasferimento del sig. a far data dalla fine dell'anno 2022 (dapprima a Mantova, poi a Rivanazzano CP_1
Terme, oggi in Emilia Romagna) - egli ha intrattenuto perlopiù contatti telefonici con i minori.
I Servizi hanno, inoltre, riscontrato la mancata adesione al percorso individuale di cura presso il Pt_2
(v. relazione Conisa del 7.11.2023, Asst Pavia del 19.7.2023 in cui si comunica che “Il sig. si è CP_1
pagina 6 di 11 presentato presso il Servizio scrivente. Lo stesso ha però riferito di non voler aprire la cartella clinica e di rifiutare, pertanto, la presa in carico”).
I minori - e, in particolare, - hanno spesso mostrato una condizione di disagio, sofferenza e Per_2 disorientamento per la vicenda separativa, nonché per l'assenza di regole precise nel regime di visita con il padre. I rapporti tra padre e minori, difatti, sono stati discontinui e intermittenti e, sovente, caratterizzati da meri contatti telefonici o videochiamate. L'assenza del padre - dapprima per lo stato detentivo e, successivamente, per il cambio di residenza - ha spesso causato difficoltà, per la madre, nel gestire le responsabilità quotidiane ed espletare compiti di accudimento della prole (v. da ultimo, relazione N.P.I. del 20.5.2024 e relazione Conisa dell'8.5.2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, in revisione dei provvedimenti provvisori assunti dal Presidente, debba disporsi che i minori siano affidati alla madre in via esclusiva, atteso che, nel corso del giudizio, sono emersi elementi di inadeguatezza genitoriale del padre.
Egli, pur mostrando un sincero attaccamento nei confronti dei minori, non è parso in grado di garantire una “genitorialità consapevole e capace di garantire sicurezza e contenimento” (v. relazione Psicologia del 30.9.2022) e, a fronte degli interventi disposti dai servizi territoriali volti altresì a consentire al sig. un supporto educativo e clinico, anche al fine di garantire ai minori una maggiore stabilità nei CP_1
rapporti familiari, il resistente ha assunto un contegno svalutante e poco collaborativo: egli, in plurime occasioni, non si è presentato ai colloqui disposti dai servizi, non ha rispettato il calendario di incontri con i figli disposto con ordinanza presidenziale del 4.10.2022, non ha intrapreso alcun percorso
Part individuale di cura, né ha preso contatti con il D.. Egli, inoltre, anche a seguito dei plurimi trasferimenti sul territorio nazionale, ha, progressivamente, diradato gli incontri e le occasioni di visita con i figli, mantenendo con gli stessi sporadici contatti telefonici.
Va rilevato come tale contegno, se in parte può certamente ritenersi dettato da ragioni legate ad una situazione di fragilità psico-emotiva del sig. dall'altro ha determinato un allontanamento emotivo CP_1
ed affettivo nei confronti dei figli e, in particolare, di che ha manifestato forti sentimenti di Per_2
rabbia verso il padre. Più in generale, la discontinuità nei rapporti fra i minori e il resistente, oltre a creare difficoltà organizzative per la sig.ra (ad esempio, per il rinnovo dei documenti di identità), ha Parte_1
creato un significativo disorientamento nei minori, la cui esigenza – allo stato ignorata dal sig. è CP_1 di mantenere con il padre un rapporto stabile e duraturo (“ manifesta un comportamento Per_2 irrequieto sia a scuola che a casa… A scuola è segnalato per non mangiare e per chiudersi in se stesso, mostrando segni di disagio”, v. relazione Psicologia del 20.5.2024; “Le insegnanti di in passato Per_2
hanno rilevato nel bambino difficoltà di concentrazione e di esecuzione dei compiti scolastici che, a
pagina 7 di 11 seguito degli apprfondimenti specialistici effettuati, sembrano potersi ricondurre a fattori socio-familiari
e psicologici, escludendo altre problematiche sanitarie”, v. relazione Conisa dell'8.5.2024;
“L'osservazione educativa effettuata a favore dei minori ha messo in evidenza alcuni aspetti di fragilità su cui porre attenzione, in particolare sono stati evidenziati atteggiamenti di agitazione dei bambini e si
è avuta la percezione di un loro disorientamento rispetto alle vicissitudini familiari degli ultimi anni”,
v. relazione Conisa del 7.11.2023).
Deve dunque disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, dandosi atto di come sia emerso che ella sia il genitore di riferimento per gli stessi, occupandosi del loro accudimento morale, affettivo e gestionale in modo pressoché autonomo (v. relazioni Psicologia del 21.5.2024, Conisa dell'8.5.2024).
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” attesa la persistenza di una, seppur limitata, partecipazione da parte del padre alla vita dei minori che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura – se egli venisse totalmente escluso dal partecipare al percorso di crescita dei figli.
I minori manterranno la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre;
ne consegue che la casa coniugale condotta in locazione e sita in Sant'Antonino di Susa, via Torino n. 87, resterà assegnata alla sig.ra . Le domande delle parti sul punto non divergono e, pertanto, non vi è Parte_1
contrasto da dirimere.
Venendo alle modalità di visita padre-minori, ritiene il Collegio che, tenuto conto della presenza incostante del padre nella vita dei minori, della sua attuale situazione abitativa (egli vive in Emilia
Romagna, pur avendo mantenuto, in Piemonte, un appoggio presso i genitori) e dell'assenza di modifiche, in positivo, nella frequentazione che doveva ragionevolmente ritenersi transitoria e finalizzata a consentire al resistente di continuare a vedere i figli in attesa di stabilizzare la propria situazione, il sig. debba continuare a incontrare i minori con le modalità attualmente vigenti, non essendo – CP_1
quantomeno allo stato, in ragione delle considerazioni suesposte- possibile addivenire a un ampliamento, ovvero a una diversa modulazione, di tali incontri che preveda una permanenza dei minori con il padre anche nel periodo infrasettimanale.
Devono, inoltre, essere confermati gli interventi di monitoraggio e sostegno al nucleo già attivati dai
Servizi del territorio, fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse dei minori.
pagina 8 di 11 Sul contributo al mantenimento dei minori
Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
Parte ricorrente, dopo aver percepito il reddito di cittadinanza fino al mese di aprile 2021, è stata assunta presso la con qualifica di operaia, con contratto a tempo determinato, quindi CP_2 indeterminato, con retribuzione pari a circa € 1.400,00 mensili (v. CU 2024), oltre al 100% dell'assegno unico per i figli (v. verbale di udienza del 21.9.2022). Ella vive, unitamente ai minori, nella casa coniugale in relazione alla quale sostiene pagamenti mensili pari a € 500,00, comprensivi del canone di locazione e delle spese (v. memoria 8.5.2024, doc. 16).
, dopo aver svolto lavori saltuari e sporadici, è attualmente impiegato, con contratto a tempo CP_1
determinato, presso con mansione di addetto alla sicurezza;
egli ha una retribuzione pari ad € Parte_4
1.160,71 mensili circa, calcolati su dodici mensilità (cfr. CU 2022 con r.a.l. di € 25.682 e CU 2021 con r.a.l. di € 26.054) e sostiene spese abitative – non documentate- pari a € 350,00 mensili.
Orbene, tenuto conto delle condizioni economico reddituali delle parti risultanti dalla documentazione prodotta (in particolare, del miglioramento, rispetto all'udienza presidenziale, della situazione reddituale del resistente e della sostanziale stabilità di quella di parte ricorrente), delle spese da cui le stesse sono gravate (la signora si è sempre occupata, in via pressoché esclusiva, dei minori) e della Parte_1
riduzione, di fatto, dei tempi di permanenza dei figli presso il padre e, conseguentemente, dell'apporto materiale diretto del medesimo al loro sostentamento, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per i figli minori debba essere aumentato sino alla somma di € 350,00 mensili (€ 175 per ciascun figlio), fermo il pari concorso delle parti al pagamento delle spese straordinarie.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura dei 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di stante la soccombenza reciproca delle parti sulla misura dell'assegno e del regime di CP_1
visita, non essendovi controversia in ordine all'assegnazione della casa coniugale, del collocamento prevalente e della residenza dei figli e risultando, per contro, il resistente soccombente sulla domanda di affidamento.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
pagina 9 di 11 • fase di studio € 1.000,00
• fase introduttiva € 800,00
• fase istruttoria € 1.500,00
• fase decisoria € 1.800,00
E dunque in totale € 5.100,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'importo così liquidato, essendo la parte ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato sino al 31.12.2022, viene riconosciuto, come da dispositivo:
- per la quota di € 600,00,00 (ovvero un terzo delle fasi di studio e introduttiva) in favore dell'Erario;
- per la restante parte, pari a € 1.100,00 (ovvero un terzo delle fasi istruttoria e decisoria) in favore della parte a titolo di spese di lite sostenute per il proprio difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Affida i figli minori in via esclusiva a con collocamento e residenza Parte_1
anagrafica presso la stessa;
Assegna la casa coniugale, sita in Sant'Antonino di Susa, via Torino n. 87, con tutti gli arredi ivi presenti,
a ; Parte_1
Dispone che possa incontrare e tenere con sé i minori, secondo accordi fra coniugi e, CP_1
in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- Durante i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato alle ore 10:00 alla sera alle ore 21:00
e la domenica dalle ore 10:00 alla sera alle ore 20:00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Un fine settimana al mese con pernottamento, e quindi da pomeriggio del sabato alla sera della domenica, alle ore 20:00;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori, assegno di euro 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di pagina 10 di 11 spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dispone la prosecuzione degli interventi in corso da parte dei Servizi Sociali e di Controparte_3
al fine di porre in essere tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno
[...]
ai minori, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti fra le parti e per un graduale recupero dei rapporti padre-figli;
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a un terzo CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, di cui € 1.100,00,
(oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) da corrispondersi alla parte e di cui € 600,00 (oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.10.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24513/2021 avente per oggetto: separazione personale;
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in C.so Castelfidardo, 9 Torino presso lo studio dell'avv. Maffiodo Fabrizio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Via Balbis, 3 Torino presso lo studio dell'avv. Sagone Anna che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo pagina 1 di 11 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie che meglio;
Nel merito
- affidare i figli minori e in maniera esclusiva, alla madre, disponendo che i minori Per_1 Per_2
mantengano la residenza e la dimora abituale presso la madre;
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al servizio sociale territoriale ed al servizio N.P.I. psicologia dell'età evolutiva;
- disporre la presa in carico del signor al Ser.D. competente;
CP_1
- ove non contrario al preminente interesse dei minori, disporre che gli incontri padre-figli riprendano con le modalità suggerite dal S.S.T. incaricato;
in ogni caso, disporre che gli incontri medesimi si svolgano in Valsusa;
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei minori corrispondendo alla signora CP_1
un assegno mensile non inferiore ad € 400,00= (€ 200,00= per ciascun figlio); detta somma Parte_1
dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese e dovrà rivalutarsi annualmente in funzione della variazione dell'indice Istat;
- disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese mediche, scolastiche (dalla scuola materna in poi, ivi compresa la mensa), straordinarie (attività sportiva e culturale) da sostenere per i figli, vengano suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- disporre che la signora continui a percepire, come già avviene, gli assegni unici nella misura Parte_1
del 100%;
- assegnare l'abitazione della casa coniugale, il cui contratto di locazione è intestato, in maniera esclusiva, alla signora , alla moglie con l'uso dei beni ivi esistenti, dando atto che il marito se Parte_1
ne è già allontanato.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
Contrariis Rejectis;
-In via principale: respingere le richieste avanzate dalla ricorrente per tutto quanto argomentato;
-Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
pagina 2 di 11 -Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori un pomeriggio alla settimana CP_1 dall'uscita da scuola sino alle ore18.30, nel caso in cui lo stesso dovesse ritornare a risiedere in Val di
Susa;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori durante i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato alle ore 12.00 alla sera alle ore 18 o la domenica dalle 12.00 alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà dalla madre;
- un fine settimana al mese, con pernottamento, e quindi dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, alle ore 19,00;
-Disporre che i minori trascorrano le maggiori festività alternativamente con uno o con l'altro genitore: il periodo natalizio, salvo diverso accordo, dal 24 al 30 dicembre degli anni pari con il padre e dal 31 dicembre degli anni dispari fino al 6 gennaio successivo con il sig. il giorno di Pasqua ad anni CP_1
alterni, a partire dal 2024 con il padre;
-Disporre che i minori trascorrano le festività scolastiche alternativamente con ciascun genitore comprensive di eventuali ponti scolastici;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori per due settimane, durante il mese di agosto, da concordare entro la fine del mese di giugno;
-Disporre, per quanto motivato in narrativa, a carico del Sig. quale concorso al mantenimento CP_1 dei figli l'importo di € 200,00 (€ 100,00 caduno), oltre il 50% spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche come stabilito dal Protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
Sant'Antonino di Susa il 09/05/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/08/2016 e il 01/12/2018. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 17/12/2021, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Con memoria depositata il 24/03/2022, ritualmente si costituiva in giudizio il sig. non CP_1
opponendosi alla domanda di separazione.
pagina 3 di 11 In sede di udienza di comparizione delle parti in data 29/03/2022, i coniugi venivano sentiti dal
Presidente, prima separatamente alla presenza dei rispettivi difensori e, poi, congiuntamente con entrambi gli avvocati. Il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione che, tuttavia, dava esito negativo.
In tale sede, le parti chiedevano un breve rinvio onde valutare la possibilità di addivenire a una separazione consensuale. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, rinviando la causa all'udienza del 10/05/2022.
In sede di udienza del 10/05/2022, i difensori chiedevano un ulteriore rinvio per consensualizzare la separazione. Il Presidente fissava udienza avanti a sé, ex art. 127 ter c.p.c., all'08/07/2022.
Invero, le parti non addivenivano a un accordo. Con note scritte depositate dal resistente il 27/06/2022 e dal ricorrente in data 28/06/2022, chiedevano al Tribunale che venisse fissata udienza per la comparizione delle parti.
In sede di udienza del 21/09/2022, il Presidente, sentite le parti e dato atto del precedente tentativo di conciliazione, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 06/10/2022, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta, affidava i figli congiuntamente a entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre, disponendo le modalità di visita del padre;
richiedeva ai Servizi sociali e di N.P.I. Psicologia dell'Età evolutiva presa in carico del nucleo, raccomandando ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi;
assegnava la casa coniugale alla sig.ra ; disponeva, in capo al padre dei minori, la Parte_1 corresponsione all'altro coniuge di un assegno periodico di € 250,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Infine, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, fissando udienza avanti al G.I. al 10/01/2023 e concedendo, altresì, alle parti termini per il deposito delle memorie.
In data 23/11/2022, parte ricorrente depositava memoria integrativa, richiamando le difese già svolte nel ricorso, chiedendo, tuttavia, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, nonché la corresponsione, da parte del padre, di un assegno pari a € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Il 29/12/2022, parte resistente depositava memoria, contestando il contenuto della memoria della ricorrente e insistendo per l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché per la previsione di un assegno di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli da parte del padre.
Alla prima udienza avanti al G.I., del 10/01/2023, comparivano le parti. I difensori, in detta sede, chiedevano l'emissione di una sentenza parziale in punto status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 4 di 11 La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status e, con sentenza parziale del
30.1.2024, pubblicata il 6.2.2024, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Con separata ordinanza, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando all'udienza dell'11/07/2023 per la discussione e la decisione sulle prove.
In data 12/04/2023, parte ricorrente depositava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, domandando incontri padre-figli in modalità protetta, alla presenza di un educatore nominato dal Servizio
Sociale e, in subordine, incontri con i minori alla presenza del solo padre, presso la dimora del nonno paterno dei minori;
instava, in ogni caso, per la presa in carico del resistente da parte del Pt_2
competente.
Il resistente, con memoria dell'08/05/2023, chiedeva il rigetto dell'istanza di parte ricorrente.
Il G.I., con ordinanza dell'11/05/2023, confermava i provvedimenti già in atto, riservandosi di provvedere sull'istanza all'esito dell'udienza fissata all'11/07/2023.
Essendo pendente una trattativa volta alla consensualizzazione della separazione, veniva formulata dalle parti istanza congiunta al fine di ottenere un differimento dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Pertanto, con decreto del 31/05/2023, il G.I. sospendeva, ai sensi dell'art. 296 c.p.c., i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Il 29/09/2023, parte ricorrente e parte resistente depositavano le rispettive memorie di cui all'art. 183 co.
6 n. 2, con richiesta di ammissione mezzi istruttori e, successivamente, le memorie di cui all'art. 183 co.
6 n. 3 con indicazione di prova contraria.
All'udienza del 14/11/2023, il G.I. si riservava in ordine all'ammissione delle prove e, con successiva ordinanza, rigettava le prove orali, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21/05/2024.
In data 20/05/2024, parte ricorrente depositava memoria di modifica delle conclusioni, in particolare con riferimento all'affido dei figli minori e alle modalità di incontro con il padre.
All'udienza del 21/05/2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il P.M. nulla opponeva.
Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata il 18/07/2024, parte ricorrente insisteva altresì per l'affido esclusivo dei figli minori, per la presa in carico da parte dei servizi competenti, per incontri padre-figli con le modalità previste dai Servizi incaricati, per un contributo al mantenimento a carico del padre pari a € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, per la percezione degli assegni unici nella misura del 100% a favore della madre, nonché per l'assegnazione della casa familiare alla madre.
pagina 5 di 11 Parte resistente, in data 20/07/2024, depositava comparsa conclusionale richiamando le conclusioni già rassegnate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e insistendo per l'affido condiviso dei figli minori, per il regime di visita ivi indicato, per la previsione di un contributo al mantenimento per i figli a carico del padre pari a € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le parti, con le rispettive memorie di replica, insistevano per l'accoglimento delle istanze e delle conclusioni formalizzate nei precedenti atti.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Il Tribunale ritiene cha la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione né il prosieguo del monitoraggio finalizzato all'adozione dei provvedimenti più rispondenti all'interesse dei minori.
Sull'affidamento dei minori, sulla collocazione, sull'assegnazione della casa e sul regime di visita paterno
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 10/01/2022, veniva richiesto al Servizio sociale territorialmente competente e al Servizio di Psicologia ASL TO3 di riferire sulla situazione socio- familiare e psicologica dei minori ( nato il [...]; nata l'[...]). I Servizi Per_2 Per_1
incaricati depositavano plurime relazioni. Nel corso del monitoraggio del nucleo familiare venivano attivati diversi progetti di supporto ai minori e ai genitori.
Le relazioni sociali restituivano la seguente situazione familiare. La sig.ra si è mostrata Parte_1
collaborativa e disponibile a un supporto educativo e psicologico, nonché attenta ai bisogni dei bambini.
Il sig. si è mostrato più diffidente nei confronti dei Servizi e poco incline ad aderire ai progetti di CP_1
sostegno attivati (v. relazione NPI del 10.6.2022, del 30.9.2022, del 13.12.2022). Egli, inoltre, è apparso discontinuo nel mantenere e nel coltivare il rapporto con i propri figli, atteso peraltro che – a seguito del trasferimento del sig. a far data dalla fine dell'anno 2022 (dapprima a Mantova, poi a Rivanazzano CP_1
Terme, oggi in Emilia Romagna) - egli ha intrattenuto perlopiù contatti telefonici con i minori.
I Servizi hanno, inoltre, riscontrato la mancata adesione al percorso individuale di cura presso il Pt_2
(v. relazione Conisa del 7.11.2023, Asst Pavia del 19.7.2023 in cui si comunica che “Il sig. si è CP_1
pagina 6 di 11 presentato presso il Servizio scrivente. Lo stesso ha però riferito di non voler aprire la cartella clinica e di rifiutare, pertanto, la presa in carico”).
I minori - e, in particolare, - hanno spesso mostrato una condizione di disagio, sofferenza e Per_2 disorientamento per la vicenda separativa, nonché per l'assenza di regole precise nel regime di visita con il padre. I rapporti tra padre e minori, difatti, sono stati discontinui e intermittenti e, sovente, caratterizzati da meri contatti telefonici o videochiamate. L'assenza del padre - dapprima per lo stato detentivo e, successivamente, per il cambio di residenza - ha spesso causato difficoltà, per la madre, nel gestire le responsabilità quotidiane ed espletare compiti di accudimento della prole (v. da ultimo, relazione N.P.I. del 20.5.2024 e relazione Conisa dell'8.5.2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, in revisione dei provvedimenti provvisori assunti dal Presidente, debba disporsi che i minori siano affidati alla madre in via esclusiva, atteso che, nel corso del giudizio, sono emersi elementi di inadeguatezza genitoriale del padre.
Egli, pur mostrando un sincero attaccamento nei confronti dei minori, non è parso in grado di garantire una “genitorialità consapevole e capace di garantire sicurezza e contenimento” (v. relazione Psicologia del 30.9.2022) e, a fronte degli interventi disposti dai servizi territoriali volti altresì a consentire al sig. un supporto educativo e clinico, anche al fine di garantire ai minori una maggiore stabilità nei CP_1
rapporti familiari, il resistente ha assunto un contegno svalutante e poco collaborativo: egli, in plurime occasioni, non si è presentato ai colloqui disposti dai servizi, non ha rispettato il calendario di incontri con i figli disposto con ordinanza presidenziale del 4.10.2022, non ha intrapreso alcun percorso
Part individuale di cura, né ha preso contatti con il D.. Egli, inoltre, anche a seguito dei plurimi trasferimenti sul territorio nazionale, ha, progressivamente, diradato gli incontri e le occasioni di visita con i figli, mantenendo con gli stessi sporadici contatti telefonici.
Va rilevato come tale contegno, se in parte può certamente ritenersi dettato da ragioni legate ad una situazione di fragilità psico-emotiva del sig. dall'altro ha determinato un allontanamento emotivo CP_1
ed affettivo nei confronti dei figli e, in particolare, di che ha manifestato forti sentimenti di Per_2
rabbia verso il padre. Più in generale, la discontinuità nei rapporti fra i minori e il resistente, oltre a creare difficoltà organizzative per la sig.ra (ad esempio, per il rinnovo dei documenti di identità), ha Parte_1
creato un significativo disorientamento nei minori, la cui esigenza – allo stato ignorata dal sig. è CP_1 di mantenere con il padre un rapporto stabile e duraturo (“ manifesta un comportamento Per_2 irrequieto sia a scuola che a casa… A scuola è segnalato per non mangiare e per chiudersi in se stesso, mostrando segni di disagio”, v. relazione Psicologia del 20.5.2024; “Le insegnanti di in passato Per_2
hanno rilevato nel bambino difficoltà di concentrazione e di esecuzione dei compiti scolastici che, a
pagina 7 di 11 seguito degli apprfondimenti specialistici effettuati, sembrano potersi ricondurre a fattori socio-familiari
e psicologici, escludendo altre problematiche sanitarie”, v. relazione Conisa dell'8.5.2024;
“L'osservazione educativa effettuata a favore dei minori ha messo in evidenza alcuni aspetti di fragilità su cui porre attenzione, in particolare sono stati evidenziati atteggiamenti di agitazione dei bambini e si
è avuta la percezione di un loro disorientamento rispetto alle vicissitudini familiari degli ultimi anni”,
v. relazione Conisa del 7.11.2023).
Deve dunque disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, dandosi atto di come sia emerso che ella sia il genitore di riferimento per gli stessi, occupandosi del loro accudimento morale, affettivo e gestionale in modo pressoché autonomo (v. relazioni Psicologia del 21.5.2024, Conisa dell'8.5.2024).
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super-esclusivo” attesa la persistenza di una, seppur limitata, partecipazione da parte del padre alla vita dei minori che verrebbe, invece, completamente frustrata – anche sotto il profilo potenziale e di prognosi futura – se egli venisse totalmente escluso dal partecipare al percorso di crescita dei figli.
I minori manterranno la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre;
ne consegue che la casa coniugale condotta in locazione e sita in Sant'Antonino di Susa, via Torino n. 87, resterà assegnata alla sig.ra . Le domande delle parti sul punto non divergono e, pertanto, non vi è Parte_1
contrasto da dirimere.
Venendo alle modalità di visita padre-minori, ritiene il Collegio che, tenuto conto della presenza incostante del padre nella vita dei minori, della sua attuale situazione abitativa (egli vive in Emilia
Romagna, pur avendo mantenuto, in Piemonte, un appoggio presso i genitori) e dell'assenza di modifiche, in positivo, nella frequentazione che doveva ragionevolmente ritenersi transitoria e finalizzata a consentire al resistente di continuare a vedere i figli in attesa di stabilizzare la propria situazione, il sig. debba continuare a incontrare i minori con le modalità attualmente vigenti, non essendo – CP_1
quantomeno allo stato, in ragione delle considerazioni suesposte- possibile addivenire a un ampliamento, ovvero a una diversa modulazione, di tali incontri che preveda una permanenza dei minori con il padre anche nel periodo infrasettimanale.
Devono, inoltre, essere confermati gli interventi di monitoraggio e sostegno al nucleo già attivati dai
Servizi del territorio, fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse dei minori.
pagina 8 di 11 Sul contributo al mantenimento dei minori
Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
Parte ricorrente, dopo aver percepito il reddito di cittadinanza fino al mese di aprile 2021, è stata assunta presso la con qualifica di operaia, con contratto a tempo determinato, quindi CP_2 indeterminato, con retribuzione pari a circa € 1.400,00 mensili (v. CU 2024), oltre al 100% dell'assegno unico per i figli (v. verbale di udienza del 21.9.2022). Ella vive, unitamente ai minori, nella casa coniugale in relazione alla quale sostiene pagamenti mensili pari a € 500,00, comprensivi del canone di locazione e delle spese (v. memoria 8.5.2024, doc. 16).
, dopo aver svolto lavori saltuari e sporadici, è attualmente impiegato, con contratto a tempo CP_1
determinato, presso con mansione di addetto alla sicurezza;
egli ha una retribuzione pari ad € Parte_4
1.160,71 mensili circa, calcolati su dodici mensilità (cfr. CU 2022 con r.a.l. di € 25.682 e CU 2021 con r.a.l. di € 26.054) e sostiene spese abitative – non documentate- pari a € 350,00 mensili.
Orbene, tenuto conto delle condizioni economico reddituali delle parti risultanti dalla documentazione prodotta (in particolare, del miglioramento, rispetto all'udienza presidenziale, della situazione reddituale del resistente e della sostanziale stabilità di quella di parte ricorrente), delle spese da cui le stesse sono gravate (la signora si è sempre occupata, in via pressoché esclusiva, dei minori) e della Parte_1
riduzione, di fatto, dei tempi di permanenza dei figli presso il padre e, conseguentemente, dell'apporto materiale diretto del medesimo al loro sostentamento, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per i figli minori debba essere aumentato sino alla somma di € 350,00 mensili (€ 175 per ciascun figlio), fermo il pari concorso delle parti al pagamento delle spese straordinarie.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura dei 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico di stante la soccombenza reciproca delle parti sulla misura dell'assegno e del regime di CP_1
visita, non essendovi controversia in ordine all'assegnazione della casa coniugale, del collocamento prevalente e della residenza dei figli e risultando, per contro, il resistente soccombente sulla domanda di affidamento.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
pagina 9 di 11 • fase di studio € 1.000,00
• fase introduttiva € 800,00
• fase istruttoria € 1.500,00
• fase decisoria € 1.800,00
E dunque in totale € 5.100,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'importo così liquidato, essendo la parte ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato sino al 31.12.2022, viene riconosciuto, come da dispositivo:
- per la quota di € 600,00,00 (ovvero un terzo delle fasi di studio e introduttiva) in favore dell'Erario;
- per la restante parte, pari a € 1.100,00 (ovvero un terzo delle fasi istruttoria e decisoria) in favore della parte a titolo di spese di lite sostenute per il proprio difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Affida i figli minori in via esclusiva a con collocamento e residenza Parte_1
anagrafica presso la stessa;
Assegna la casa coniugale, sita in Sant'Antonino di Susa, via Torino n. 87, con tutti gli arredi ivi presenti,
a ; Parte_1
Dispone che possa incontrare e tenere con sé i minori, secondo accordi fra coniugi e, CP_1
in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- Durante i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato alle ore 10:00 alla sera alle ore 21:00
e la domenica dalle ore 10:00 alla sera alle ore 20:00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- Un fine settimana al mese con pernottamento, e quindi da pomeriggio del sabato alla sera della domenica, alle ore 20:00;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli minori, assegno di euro 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di pagina 10 di 11 spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”;
Dispone la prosecuzione degli interventi in corso da parte dei Servizi Sociali e di Controparte_3
al fine di porre in essere tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno
[...]
ai minori, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti fra le parti e per un graduale recupero dei rapporti padre-figli;
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a un terzo CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, di cui € 1.100,00,
(oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) da corrispondersi alla parte e di cui € 600,00 (oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.10.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
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