CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 477 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Bartoccini ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio Perugia Piazza Danti n. 7
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Liana Melchiorre ed elettivamente domiciliato presso il suo Controparte_1
studio in Passignano sul Trasimeno via Campagna n. 60
APPELLATO
pagina 1 di 4 Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale in camera di consiglio in data 13.1.2025 , tenutasi alla presenza dei procuratori delle parti.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“come in atti”
Per l'appellato : Controparte_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato insieme al relativo decreto, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 146/2024 emessa dal Tribunale di Perugia in data 31.1.2024 , con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla e da in Controparte_1
data 4.10.1997 , era stato confermato l'affido della figlia minore al Servizio sociale di Persona_1
Perugia con collocamento della stessa presso la Comunità educativa “Momo” di Corciano , come già
disposto dal Tribunale minorenni con provvedimento in data 31.3.2022 , erano stati confermati gli interventi di supporto a favore della suddetta minore da parte della neuropsichiatria infantile di Perugia
nonché gli interventi di supporto alla genitorialità a favore della stessa era stato dato mandato al Parte_1
Servizio sociale affidatario di verificare nel tempo la possibilità di ripresa degli incontri della minore con il padre, era stato disposto un contributo a carico di per il mantenimento dei figli Controparte_1
e dell'importo di euro 150,00 mensili ciascuno , annualmente rivalutabili oltre il 50% delle Per_2 Per_1
spese straordinarie , con versamento diretto per e con versamento tramite il tutore per era Per_2 Per_1
stata rigettata la domanda proposta della stessa avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno Parte_1
divorzile; con compensazione delle spese tra le parti .
In particolare, contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale di Parte_1
Perugia aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
chiedeva, pertanto, in parziale riforma della stessa che venisse accertata e dichiarata la debenza dell'assegno divorzile per pagina 2 di 4 sussistenza dei relativi presupposti di legge quantificandolo in euro 500,00 mensile o, comunque, in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva contestando quanto ex adverso affermato, chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
che venisse dichiarata l' inammissibilità dell'appello in quanto depositato oltre i termini di legge;
nel merito, che, comunque, venisse rigettato con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Il P.G. depositava il suo parere chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata .
Sulle conclusioni delle parti, come riportate nei propri scritti difensivi, all'udienza in camera di consiglio del 13.1.2025 questa Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività .
A tale riguardo occorre evidenziare che ha impugnato la sentenza di I grado con atto di Parte_1
citazione in appello anziché con ricorso;
nel momento dell'assegnazione del fascicolo il presidente di sezione ha proceduto alla nomina del relatore con fissazione dell'udienza davanti al collegio trattandosi di procedimento che può svolgersi soltanto davanti ad un giudice in composizione collegiale;
in sede di udienza di comparizione delle parti è stato cambiato il rito dal momento che l'udienza si è svolta in camera di consiglio ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione .
Dall'esame degli atti è emerso che la sentenza di I grado è stata pubblicata in data 31.1.2024 , l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 30.7.2024 ed è stato depositato con iscrizione a ruolo in data
7.8.2024.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato “quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con
ricorso deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della
conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è
notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento
l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” ( Cass. civ. n. 19754/2024)
E' evidente che nella vicenda in oggetto il deposito dell'atto è avvenuto in data 7.8.2024 e, quindi, oltre i termini previsti per l'impugnazione della sentenza di I grado. pagina 3 di 4 Da ciò deriva l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Perugia , così decide:
dichiara l'inammissibilità dell'appello per tardività;
condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 1500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
[...]
Perugia 6.2.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott.ssa Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 477 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Bartoccini ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio Perugia Piazza Danti n. 7
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Liana Melchiorre ed elettivamente domiciliato presso il suo Controparte_1
studio in Passignano sul Trasimeno via Campagna n. 60
APPELLATO
pagina 1 di 4 Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale in camera di consiglio in data 13.1.2025 , tenutasi alla presenza dei procuratori delle parti.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“come in atti”
Per l'appellato : Controparte_1
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato insieme al relativo decreto, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 146/2024 emessa dal Tribunale di Perugia in data 31.1.2024 , con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla e da in Controparte_1
data 4.10.1997 , era stato confermato l'affido della figlia minore al Servizio sociale di Persona_1
Perugia con collocamento della stessa presso la Comunità educativa “Momo” di Corciano , come già
disposto dal Tribunale minorenni con provvedimento in data 31.3.2022 , erano stati confermati gli interventi di supporto a favore della suddetta minore da parte della neuropsichiatria infantile di Perugia
nonché gli interventi di supporto alla genitorialità a favore della stessa era stato dato mandato al Parte_1
Servizio sociale affidatario di verificare nel tempo la possibilità di ripresa degli incontri della minore con il padre, era stato disposto un contributo a carico di per il mantenimento dei figli Controparte_1
e dell'importo di euro 150,00 mensili ciascuno , annualmente rivalutabili oltre il 50% delle Per_2 Per_1
spese straordinarie , con versamento diretto per e con versamento tramite il tutore per era Per_2 Per_1
stata rigettata la domanda proposta della stessa avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno Parte_1
divorzile; con compensazione delle spese tra le parti .
In particolare, contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale di Parte_1
Perugia aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
chiedeva, pertanto, in parziale riforma della stessa che venisse accertata e dichiarata la debenza dell'assegno divorzile per pagina 2 di 4 sussistenza dei relativi presupposti di legge quantificandolo in euro 500,00 mensile o, comunque, in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva contestando quanto ex adverso affermato, chiedendo, in via preliminare, Controparte_1
che venisse dichiarata l' inammissibilità dell'appello in quanto depositato oltre i termini di legge;
nel merito, che, comunque, venisse rigettato con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Il P.G. depositava il suo parere chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata .
Sulle conclusioni delle parti, come riportate nei propri scritti difensivi, all'udienza in camera di consiglio del 13.1.2025 questa Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività .
A tale riguardo occorre evidenziare che ha impugnato la sentenza di I grado con atto di Parte_1
citazione in appello anziché con ricorso;
nel momento dell'assegnazione del fascicolo il presidente di sezione ha proceduto alla nomina del relatore con fissazione dell'udienza davanti al collegio trattandosi di procedimento che può svolgersi soltanto davanti ad un giudice in composizione collegiale;
in sede di udienza di comparizione delle parti è stato cambiato il rito dal momento che l'udienza si è svolta in camera di consiglio ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione .
Dall'esame degli atti è emerso che la sentenza di I grado è stata pubblicata in data 31.1.2024 , l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 30.7.2024 ed è stato depositato con iscrizione a ruolo in data
7.8.2024.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato “quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con
ricorso deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della
conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è
notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento
l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” ( Cass. civ. n. 19754/2024)
E' evidente che nella vicenda in oggetto il deposito dell'atto è avvenuto in data 7.8.2024 e, quindi, oltre i termini previsti per l'impugnazione della sentenza di I grado. pagina 3 di 4 Da ciò deriva l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Perugia , così decide:
dichiara l'inammissibilità dell'appello per tardività;
condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 1500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
[...]
Perugia 6.2.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 4 di 4