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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 635/2020 del Ruolo Gen., avente ad oggetto contratti bancari, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1-4-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, tra
( ), con sede in Modena alla via San Parte_1 P.IVA_1
Carlo 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, subentrata nei rapporti giuridici della in forza di Controparte_1 atto per Notaio di Modena del 17-11-2014, con cui la Per_1 Controparte_1
, la e la
[...] Controparte_2 Controparte_3 si sono fuse per incorporazione nella società controllante e capogruppo che, a sua Controparte_4 volta, si è trasformata in con atto per Notaio di Modena Parte_1 Per_1 del 26-11-2016, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv.
[...]
), presso il cui studio elettivamente Parte_2 C.F._1 domicilia in Matera, alla via Lucana 64 appellante e ditta individuale ( ), con sede in Controparte_5 C.F._2
Ferrandina, alla via Lanzillotti 13, in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Vincenzo Pallotta ( ) e Antonio Tanza , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ferrandina, alla via F.lli Bandiera 5
1 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 7-12-2020, la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, 595/2020, pubblicata il 20-10-2020, notificata il 9-11-2020, in forza della quale, in accoglimento per quanto di ragione Cont della domanda proposta da con citazione notificata il 21- CP_5
10-2010 – avente ad oggetto, in relazione al rapporto di apertura di credito con affidamento sul c/c ordinario 533390 (già 5339), instaurato prima del gennaio 1994, con saldo passivo al 31-12-2009 di € 55.686,41, la rideterminazione del saldo, la condanna della convenuta Controparte_1
alla restituzione di somme indebitamente percepite, alla
[...] rettifica della segnalazione alla Centrale dei Rischi e al risarcimento dei danni, contestando l'applicazione d'interessi debitore ultralegali, determinati illegittimamente mediante rinvio agli usi piazza, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicazione della provvigione di massimo scoperto, applicazione di valute e spese non pattuite e segnalazione alla Centrale dei Rischi – è stata dichiarata l'illegittimità, relativamente al conto corrente 533390 (già 5339) di addebiti in conto corrente non pattuiti, di interessi ultralegali e della capitalizzazione trimestrale, nonché dichiarato il saldo al 31-12-2009 di € 54.604,46 in favore del correntista;
il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione e compensate le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca. In sintesi, ha ritenuto il primo giudice, recepite le conclusioni della CTU: come la mancata produzione da parte dell'attore del contratto di apertura del conto corrente, nonché degli estratti conto a far data dall'apertura del conto corrente non impedisse di ricalcolare il saldo dare – avere, tenuto conto della mancanza di pattuizioni relativamente alle condizioni economiche del rapporto;
infondata l'eccezione di prescrizione della richiesta attorea di restituzione del dovuto, attesa la stipula tra le parti di un contratto di apertura di conto corrente con affidamento, con conseguente funzione ripristinatoria della provvista dei versamenti effettuati, restando impedito il decorso del termine di prescrizione prima della chiusura del conto;
inammissibile la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate, in quanto all'epoca della domanda introduttiva il rapporto era ancora in essere, laddove il correntista, richiedendo un affidamento, ha interesse alla disponibilità del credito fino alla cessazione del rapporto, la quale non era stata richiesta;
non provata la lamentata illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi. L'appellante ha affidato l'appello a 4 motivi, concludendo in via principale per il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese del doppio grado, in via istruttoria per il rinnovo della CTU.
2 L'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, con il favore delle spese e attribuzione. All'esito della udienza del 1-4-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamenta l'appellante la contraddittorietà della impugnata sentenza, tale da non consentire l'individuazione della ratio decidendi che sorregge il decisum, per avere il primo giudice da un lato dichiarato l'illegittimità di alcune clausole contrattuali (capo 1) e dall'altro, accogliendo l'eccezione della banca, affermato che la domanda di ripetizione è inammissibile in quanto il conto corrente è ancora aperto (capo 3); laddove, se la domanda restitutoria è stata giudicata inammissibile, il primo giudice, rappresentando un fatto pacifico che il conto corrente fosse ancora aperti, non avrebbe dovuto entrare nel merito dichiarando la illegittimità di alcune clausole contrattuali, giacché tutte le domande articolare dall'attore erano finalizzate ad ottenere non il mero accertamento dei rapporti di dare – avere tra le parti, ma, legate da unico interesse ad agire, erano strumentali all'accoglimento della domanda ripetitoria, con scopo prioritario di conseguire la condanna della banca alla restituzione delle somme di cui fosse risultata debitrice verso il correntista. B) Il motivo è infondato. Infatti, “in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (Cass. 5904/2021). Peraltro “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823,
3 comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. 13586/2024). In sintesi, la statuizione di declaratoria del saldo del conto corrente, della quale l'appellante si duole, è consentita indipendentemente dalla natura delle rimesse, laddove va evidenziato come mercé l'originario introduttivo l'attuale appellato abbia anche proposto una autonoma domanda di accertamento dell'esatto dare avere del rapporto sulla base della riclassificazione del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data della effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta. C.1) Con il secondo motivo censura l'appellante la declaratoria del saldo del conto corrente, nonostante la mancata produzione del contratto di apertura e di tutti gli estratti conto, in violazione degli articoli 2697 c.c. (anche in relazione all'art. 2724 c.c.), 117 TUB , nonché 115 e 116 cpc, laddove lo stesso attore aveva richiesto di valutare in modo unitario il conto corrente a partire da quando è sorto negli anni 80, ricostruendone l'andamento sulla base di tutti gli estratti conto, di cui ha chiesto la produzione al fine di accertare i rapporti di dare – avere;
lamenta in particolare l'incompletezza degli estratti conto per il periodo anteriore al 1-1-1985 e per il periodo successivo al 31-12-2009, laddove l'accertamento non può avere ad oggetto periodi limitati del conto corrente o scelti arbitrariamente dall'attore, ma deve coprire l'intero periodo di svolgimento del rapporto. A fronte degli 11 contratti di apertura di credito prodotti dalla banca, concessi all'attore a far data dal 22-12-99, collegati al rapporto di conto corrente preesistente, si chiede l'appellante se anteriormente al 22-12-99 il conto fosse affidato o meno, avendo attore “depositato in giudizio solo una fotocopia sbiadita e parzialmente illeggibile di una lettera contratto” – erroneamente qualificata dal primo giudice quale contratto di apertura di conto corrente con affidamento, sebbene dalla collocazione temporale del documento dipenda la qualificazione solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto. –
“completamente priva della data, delle condizioni economiche, la cui provenienza e sottoscrizione non si comprende”. C.2) Con il terzo motivo deduce l'appellante come l'attore non avesse assolto l'onere probatorio in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, a fronte della eccezione di prescrizione delle rimesse in conto corrente ultradecennali. C.3) Con il quarto motivo denuncia l'appellante gli errori in cui sarebbe incorso il CTU, per avere questi “supposto in modo del tutto arbitrario che il limite dell'affidamento concesso fosse pari al massimo scoperto registrato per ogni periodo di riferimento”, ciò, sebbene “fino al 22-12-1999 il conto deve considerarsi non affidato, anche se sono stati registrati scoperti di conto corrente”, posto l'onere di provare l'esistenza dell'affidamento con le
4 relative condizioni economiche gravante esclusivamente sull'attore; secondo l'appellante il CTU invece avrebbe dovuto seguire un altro criterio di calcolo, nel senso che, una volta individuate le rimesse solutorie, occorreva individuare le competenze “pagate” dalle stesse rimesse solutorie in ordine alle quali si sarebbe prescritto il diritto alla ripetizione. D) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondati. Efficacemente oppone l'attuale appellato come, a fronte della deduzione mercé l'originario atto introduttivo della esistenza di un contratto anteriore al 1-1-84, ovvero in epoca antecedente alla legge 154/92, l'attuale appellante “costituendosi in giudizio non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla mancata produzione del contratto di conto corrente, come pure del contratto di apertura di credito e dell'intera sequenza degli estratti conto, ma si è semplicemente limitata a sostenere la validità della clausole contrattuali applicate al rapporto oggetto del presente contezioso e contestate dall'attore”, tanto che solo la comparsa conclusionale depositata dalla banca convenuta il 21-9-2020 contiene specifiche eccezioni in punto di preteso mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio di produzione del contratto e di tutti gli estratti conto. Del resto, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, è stata ritenuta la non indispensabilità della produzione del contratto posto a base del rapporto bancario, “perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. 1550/2022). Peraltro, “costituisce principio consolidato che la pretesa di interessi ultralegali ed altre poste, pretese dalla banca nei propri conteggi, debba avere una base convenzionale, che era onere della banca stessa provare, secondo la distribuzione dell'onere di dimostrazione dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi, ex art. 2697 c.c. (Cass. 6063/2021), sicché merita condivisione l'assunto dell'attuale appellato secondo cui “la mancanza del contratto in atti, come pure la mancata indicazione dell'esatta data di inizio del rapporto, lungi dal comportare il rigetto della domanda attorea perché sfornita di prova, comporta, nella richiesta ricostruzione dell'accertamento del dare – avere tra le parti, l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. e l'esclusione delle parimenti non pattuite CMS, valute e spese”. Non ignora la Corte come “nei rapporti bancari in conto corrente, allorché sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote, di regola, sul correntista medesimo, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti”; tuttavia, “in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere può comunque essere effettuato, e si opera partendo dal primo saldo a debito del cliente, di cui si abbia evidenza”. Sicché “ove sia il correntista ad agire in
5 giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo”. In sintesi, “quando la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore” (Cass. 6063 cit.); principio cui si è attenuto il primo giudice laddove ha richiamato il principio che “in caso di mancata produzione degli e/c iniziali, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello più favorevole alla banca”. Ora, ha dato atto il CTU del deposito da parte dell'attore, attuale appellato, della serie continua degli estratti dal 1-1-85 al 31-12-2009, senza contare gli estratti conto dal 1-1-2000 al 30-9-2010 prodotti dalla banca. Sicché, il CTU, osserva fondatamente l'appellato, “nella ricostruzione del rapporto non ha nemmeno fatto ricorso alla seppur valida regola del c.d. raccordo saldi, posto che in assenza del solo estratto conto iniziale è partito dal saldo riportato sul primo estratto conto bancario. In altri termini, il pregiudizio “è stato solo per il correntista che avrebbe potuto recuperare una maggiore somma in sua favore se avesse posseduto anche l'estratto conto iniziale”. Premessa la leggibilità del documento – certamente opponibile all'attuale appellante, subentrata nei rapporti giuridici già facenti capo all'istituto di credito originariamente convenuto – che dà conto dell'esistenza di un contratto di apertura di credito, unitamente a quelli prodotti dalla stessa appellante, si rileva come alcuna contestazione sia stata opposta mediante la comparsa di costituzione in primo rado a fronte della allegazione attorea circa la esistenza del conto n. 533390, già n. 53339 (sintomaticamente riportato sul documento e sul primo estratto conto) affidato ab origine, ovvero anteriormente al 1-1-84, mediante scopertura (ammettendo peraltro parte convenuta come fossero stati “stipulati diversi contratti di affidamento tutti di durata limitata nel tempo”, laddove solo con le osservazioni alla CTU l'istituto di credito ha dedotto la non dimostrata presenza di affidamenti dalla apertura del conto al 99). Posto che solo con l'entrata in vigore del T.U.B. è stata introdotta la regola della forma scritta per i contratti tra banca e cliente, nella specie va ad ogni modo considerato prodotto il contratto di apertura di credito, così qualificato
6 dal primo giudice con motivazione condivisibile, ovvero in quanto indicato come tale dallo stesso istituto di credito, che dichiara (“vi abbiamo concesso un apertura di credito”, laddove, nelle condizioni di contratto, e segnatamente alla lettera E, si precisa che “la somma messa a disposizione può essere utilizzata in più volte con facoltà di ripristino della disponibilità con successivi versamenti”, espressioni che danno con chiarezza conto della
“volontà delle parti di stipulare un contratto per l'apertura di una linea di credito, mediante affidamento, in favore dell'attore”). Di più: l'apertura di credito è inferibile anche per facta concludentia (Cass. 3903/2011, da ultimo 8230/2024, che ha chiarito come una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista, può trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa;
“ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni”). Si rileva come il limite del fido corrispondente al massimo scoperto per ogni periodo – rilievo da cui consegue la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dal correntista dal 1-1-85 al 22-12-99, nonché la infondatezza della eccezione di prescrizione dedotta dalla banca – sia stato in realtà inferito dal CTU, contrariamente all'assunto dell'appellante, da elementi del tutto condivisibili, ovvero, in uno alla mancata contestazione circa la esistenza del contratto di apertura di credito e del relativo ambito temporale efficacia, dalla allegazione della stessa banca convenuta della non corrispondenza al vero dell'avversa allegazione – tutt'altro che indizio giuridicamente irrilevante, come genericamente dedotto dall'appellante – che “la banca avrebbe segnalato o avrebbe prospettato di segnalare alla Centrale Rischi
Banca d'Italia il nominativo dell'attore come posizione a sofferenza, è CP_2 del tutto falsa e infondata, oltre a essere sfornita di prova”. Ha altresì precisato il CTU in merito alla “linea di fido accordato” come il conto corrente, giusta le evidenze degli estratti conto, “abbia avuto, per lunghissimo tempo, un andamento negativo, a fronte del quale non risultano in atti inviti o richieste, da parre della banca al correntista, aventi ad oggetto il rientro dalla scopertura”. È ravvisabile la ricorrenza degli elementi sintomatici della apertura di credito di fatto, quali la non occasionalità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, l'assenza di tracce significative di rientro del cliente, la stessa previsione di una CMS, la cui funzione è notoriamente quella di retribuzione per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro;
l'applicazione di tassi debitori differenziati, la mancanza di richiesta di rientro della banca. Contrariamente all'assunto dell'appellante, si palesa corretto l'iter metodologico adottato dal CTU quanto alla individuazione delle competenze cui imputare le rimesse solutorie, in particolare quantificando in € 154,63 degli addebiti illegittimi non ripetibili, ovvero limitatamente alle
7 competenze extra fido indicate dalla stessa banca relativamente al periodo da 22-12-99 al 21-10-2000; tanto, posta la natura ripristinatoria, inferita dai segnalati elementi, di tutte le rimesse effettuate dal 1-1-85 al 22-12-99 nell'ambito della provvista concessa dalla banca. È appena il caso di aggiungere come costituiscano pagamento (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le rimesse solutorie, da intendere quali versamenti effettuati dal correntista, diversamente dalla specie, su conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso o ab origine non affidato. E) Pertanto, rigettato l'appello, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza. F) Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata in epigrafe, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 260.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario. G) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto la Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione
[...] monocratica, 595/2020, pubblicata il 20-10-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 7.158,59 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 8-7-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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( ), con sede in Modena alla via San Parte_1 P.IVA_1
Carlo 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, subentrata nei rapporti giuridici della in forza di Controparte_1 atto per Notaio di Modena del 17-11-2014, con cui la Per_1 Controparte_1
, la e la
[...] Controparte_2 Controparte_3 si sono fuse per incorporazione nella società controllante e capogruppo che, a sua Controparte_4 volta, si è trasformata in con atto per Notaio di Modena Parte_1 Per_1 del 26-11-2016, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv.
[...]
), presso il cui studio elettivamente Parte_2 C.F._1 domicilia in Matera, alla via Lucana 64 appellante e ditta individuale ( ), con sede in Controparte_5 C.F._2
Ferrandina, alla via Lanzillotti 13, in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Vincenzo Pallotta ( ) e Antonio Tanza , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Ferrandina, alla via F.lli Bandiera 5
1 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 7-12-2020, la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, 595/2020, pubblicata il 20-10-2020, notificata il 9-11-2020, in forza della quale, in accoglimento per quanto di ragione Cont della domanda proposta da con citazione notificata il 21- CP_5
10-2010 – avente ad oggetto, in relazione al rapporto di apertura di credito con affidamento sul c/c ordinario 533390 (già 5339), instaurato prima del gennaio 1994, con saldo passivo al 31-12-2009 di € 55.686,41, la rideterminazione del saldo, la condanna della convenuta Controparte_1
alla restituzione di somme indebitamente percepite, alla
[...] rettifica della segnalazione alla Centrale dei Rischi e al risarcimento dei danni, contestando l'applicazione d'interessi debitore ultralegali, determinati illegittimamente mediante rinvio agli usi piazza, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicazione della provvigione di massimo scoperto, applicazione di valute e spese non pattuite e segnalazione alla Centrale dei Rischi – è stata dichiarata l'illegittimità, relativamente al conto corrente 533390 (già 5339) di addebiti in conto corrente non pattuiti, di interessi ultralegali e della capitalizzazione trimestrale, nonché dichiarato il saldo al 31-12-2009 di € 54.604,46 in favore del correntista;
il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione e compensate le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca. In sintesi, ha ritenuto il primo giudice, recepite le conclusioni della CTU: come la mancata produzione da parte dell'attore del contratto di apertura del conto corrente, nonché degli estratti conto a far data dall'apertura del conto corrente non impedisse di ricalcolare il saldo dare – avere, tenuto conto della mancanza di pattuizioni relativamente alle condizioni economiche del rapporto;
infondata l'eccezione di prescrizione della richiesta attorea di restituzione del dovuto, attesa la stipula tra le parti di un contratto di apertura di conto corrente con affidamento, con conseguente funzione ripristinatoria della provvista dei versamenti effettuati, restando impedito il decorso del termine di prescrizione prima della chiusura del conto;
inammissibile la richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate, in quanto all'epoca della domanda introduttiva il rapporto era ancora in essere, laddove il correntista, richiedendo un affidamento, ha interesse alla disponibilità del credito fino alla cessazione del rapporto, la quale non era stata richiesta;
non provata la lamentata illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi. L'appellante ha affidato l'appello a 4 motivi, concludendo in via principale per il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese del doppio grado, in via istruttoria per il rinnovo della CTU.
2 L'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, con il favore delle spese e attribuzione. All'esito della udienza del 1-4-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamenta l'appellante la contraddittorietà della impugnata sentenza, tale da non consentire l'individuazione della ratio decidendi che sorregge il decisum, per avere il primo giudice da un lato dichiarato l'illegittimità di alcune clausole contrattuali (capo 1) e dall'altro, accogliendo l'eccezione della banca, affermato che la domanda di ripetizione è inammissibile in quanto il conto corrente è ancora aperto (capo 3); laddove, se la domanda restitutoria è stata giudicata inammissibile, il primo giudice, rappresentando un fatto pacifico che il conto corrente fosse ancora aperti, non avrebbe dovuto entrare nel merito dichiarando la illegittimità di alcune clausole contrattuali, giacché tutte le domande articolare dall'attore erano finalizzate ad ottenere non il mero accertamento dei rapporti di dare – avere tra le parti, ma, legate da unico interesse ad agire, erano strumentali all'accoglimento della domanda ripetitoria, con scopo prioritario di conseguire la condanna della banca alla restituzione delle somme di cui fosse risultata debitrice verso il correntista. B) Il motivo è infondato. Infatti, “in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (Cass. 5904/2021). Peraltro “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823,
3 comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. 13586/2024). In sintesi, la statuizione di declaratoria del saldo del conto corrente, della quale l'appellante si duole, è consentita indipendentemente dalla natura delle rimesse, laddove va evidenziato come mercé l'originario introduttivo l'attuale appellato abbia anche proposto una autonoma domanda di accertamento dell'esatto dare avere del rapporto sulla base della riclassificazione del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data della effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta. C.1) Con il secondo motivo censura l'appellante la declaratoria del saldo del conto corrente, nonostante la mancata produzione del contratto di apertura e di tutti gli estratti conto, in violazione degli articoli 2697 c.c. (anche in relazione all'art. 2724 c.c.), 117 TUB , nonché 115 e 116 cpc, laddove lo stesso attore aveva richiesto di valutare in modo unitario il conto corrente a partire da quando è sorto negli anni 80, ricostruendone l'andamento sulla base di tutti gli estratti conto, di cui ha chiesto la produzione al fine di accertare i rapporti di dare – avere;
lamenta in particolare l'incompletezza degli estratti conto per il periodo anteriore al 1-1-1985 e per il periodo successivo al 31-12-2009, laddove l'accertamento non può avere ad oggetto periodi limitati del conto corrente o scelti arbitrariamente dall'attore, ma deve coprire l'intero periodo di svolgimento del rapporto. A fronte degli 11 contratti di apertura di credito prodotti dalla banca, concessi all'attore a far data dal 22-12-99, collegati al rapporto di conto corrente preesistente, si chiede l'appellante se anteriormente al 22-12-99 il conto fosse affidato o meno, avendo attore “depositato in giudizio solo una fotocopia sbiadita e parzialmente illeggibile di una lettera contratto” – erroneamente qualificata dal primo giudice quale contratto di apertura di conto corrente con affidamento, sebbene dalla collocazione temporale del documento dipenda la qualificazione solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto. –
“completamente priva della data, delle condizioni economiche, la cui provenienza e sottoscrizione non si comprende”. C.2) Con il terzo motivo deduce l'appellante come l'attore non avesse assolto l'onere probatorio in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, a fronte della eccezione di prescrizione delle rimesse in conto corrente ultradecennali. C.3) Con il quarto motivo denuncia l'appellante gli errori in cui sarebbe incorso il CTU, per avere questi “supposto in modo del tutto arbitrario che il limite dell'affidamento concesso fosse pari al massimo scoperto registrato per ogni periodo di riferimento”, ciò, sebbene “fino al 22-12-1999 il conto deve considerarsi non affidato, anche se sono stati registrati scoperti di conto corrente”, posto l'onere di provare l'esistenza dell'affidamento con le
4 relative condizioni economiche gravante esclusivamente sull'attore; secondo l'appellante il CTU invece avrebbe dovuto seguire un altro criterio di calcolo, nel senso che, una volta individuate le rimesse solutorie, occorreva individuare le competenze “pagate” dalle stesse rimesse solutorie in ordine alle quali si sarebbe prescritto il diritto alla ripetizione. D) I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondati. Efficacemente oppone l'attuale appellato come, a fronte della deduzione mercé l'originario atto introduttivo della esistenza di un contratto anteriore al 1-1-84, ovvero in epoca antecedente alla legge 154/92, l'attuale appellante “costituendosi in giudizio non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla mancata produzione del contratto di conto corrente, come pure del contratto di apertura di credito e dell'intera sequenza degli estratti conto, ma si è semplicemente limitata a sostenere la validità della clausole contrattuali applicate al rapporto oggetto del presente contezioso e contestate dall'attore”, tanto che solo la comparsa conclusionale depositata dalla banca convenuta il 21-9-2020 contiene specifiche eccezioni in punto di preteso mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio di produzione del contratto e di tutti gli estratti conto. Del resto, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, è stata ritenuta la non indispensabilità della produzione del contratto posto a base del rapporto bancario, “perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. 1550/2022). Peraltro, “costituisce principio consolidato che la pretesa di interessi ultralegali ed altre poste, pretese dalla banca nei propri conteggi, debba avere una base convenzionale, che era onere della banca stessa provare, secondo la distribuzione dell'onere di dimostrazione dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi, ex art. 2697 c.c. (Cass. 6063/2021), sicché merita condivisione l'assunto dell'attuale appellato secondo cui “la mancanza del contratto in atti, come pure la mancata indicazione dell'esatta data di inizio del rapporto, lungi dal comportare il rigetto della domanda attorea perché sfornita di prova, comporta, nella richiesta ricostruzione dell'accertamento del dare – avere tra le parti, l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. e l'esclusione delle parimenti non pattuite CMS, valute e spese”. Non ignora la Corte come “nei rapporti bancari in conto corrente, allorché sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote, di regola, sul correntista medesimo, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti”; tuttavia, “in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere può comunque essere effettuato, e si opera partendo dal primo saldo a debito del cliente, di cui si abbia evidenza”. Sicché “ove sia il correntista ad agire in
5 giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo”. In sintesi, “quando la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore” (Cass. 6063 cit.); principio cui si è attenuto il primo giudice laddove ha richiamato il principio che “in caso di mancata produzione degli e/c iniziali, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello più favorevole alla banca”. Ora, ha dato atto il CTU del deposito da parte dell'attore, attuale appellato, della serie continua degli estratti dal 1-1-85 al 31-12-2009, senza contare gli estratti conto dal 1-1-2000 al 30-9-2010 prodotti dalla banca. Sicché, il CTU, osserva fondatamente l'appellato, “nella ricostruzione del rapporto non ha nemmeno fatto ricorso alla seppur valida regola del c.d. raccordo saldi, posto che in assenza del solo estratto conto iniziale è partito dal saldo riportato sul primo estratto conto bancario. In altri termini, il pregiudizio “è stato solo per il correntista che avrebbe potuto recuperare una maggiore somma in sua favore se avesse posseduto anche l'estratto conto iniziale”. Premessa la leggibilità del documento – certamente opponibile all'attuale appellante, subentrata nei rapporti giuridici già facenti capo all'istituto di credito originariamente convenuto – che dà conto dell'esistenza di un contratto di apertura di credito, unitamente a quelli prodotti dalla stessa appellante, si rileva come alcuna contestazione sia stata opposta mediante la comparsa di costituzione in primo rado a fronte della allegazione attorea circa la esistenza del conto n. 533390, già n. 53339 (sintomaticamente riportato sul documento e sul primo estratto conto) affidato ab origine, ovvero anteriormente al 1-1-84, mediante scopertura (ammettendo peraltro parte convenuta come fossero stati “stipulati diversi contratti di affidamento tutti di durata limitata nel tempo”, laddove solo con le osservazioni alla CTU l'istituto di credito ha dedotto la non dimostrata presenza di affidamenti dalla apertura del conto al 99). Posto che solo con l'entrata in vigore del T.U.B. è stata introdotta la regola della forma scritta per i contratti tra banca e cliente, nella specie va ad ogni modo considerato prodotto il contratto di apertura di credito, così qualificato
6 dal primo giudice con motivazione condivisibile, ovvero in quanto indicato come tale dallo stesso istituto di credito, che dichiara (“vi abbiamo concesso un apertura di credito”, laddove, nelle condizioni di contratto, e segnatamente alla lettera E, si precisa che “la somma messa a disposizione può essere utilizzata in più volte con facoltà di ripristino della disponibilità con successivi versamenti”, espressioni che danno con chiarezza conto della
“volontà delle parti di stipulare un contratto per l'apertura di una linea di credito, mediante affidamento, in favore dell'attore”). Di più: l'apertura di credito è inferibile anche per facta concludentia (Cass. 3903/2011, da ultimo 8230/2024, che ha chiarito come una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista, può trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa;
“ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni”). Si rileva come il limite del fido corrispondente al massimo scoperto per ogni periodo – rilievo da cui consegue la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dal correntista dal 1-1-85 al 22-12-99, nonché la infondatezza della eccezione di prescrizione dedotta dalla banca – sia stato in realtà inferito dal CTU, contrariamente all'assunto dell'appellante, da elementi del tutto condivisibili, ovvero, in uno alla mancata contestazione circa la esistenza del contratto di apertura di credito e del relativo ambito temporale efficacia, dalla allegazione della stessa banca convenuta della non corrispondenza al vero dell'avversa allegazione – tutt'altro che indizio giuridicamente irrilevante, come genericamente dedotto dall'appellante – che “la banca avrebbe segnalato o avrebbe prospettato di segnalare alla Centrale Rischi
Banca d'Italia il nominativo dell'attore come posizione a sofferenza, è CP_2 del tutto falsa e infondata, oltre a essere sfornita di prova”. Ha altresì precisato il CTU in merito alla “linea di fido accordato” come il conto corrente, giusta le evidenze degli estratti conto, “abbia avuto, per lunghissimo tempo, un andamento negativo, a fronte del quale non risultano in atti inviti o richieste, da parre della banca al correntista, aventi ad oggetto il rientro dalla scopertura”. È ravvisabile la ricorrenza degli elementi sintomatici della apertura di credito di fatto, quali la non occasionalità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, l'assenza di tracce significative di rientro del cliente, la stessa previsione di una CMS, la cui funzione è notoriamente quella di retribuzione per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro;
l'applicazione di tassi debitori differenziati, la mancanza di richiesta di rientro della banca. Contrariamente all'assunto dell'appellante, si palesa corretto l'iter metodologico adottato dal CTU quanto alla individuazione delle competenze cui imputare le rimesse solutorie, in particolare quantificando in € 154,63 degli addebiti illegittimi non ripetibili, ovvero limitatamente alle
7 competenze extra fido indicate dalla stessa banca relativamente al periodo da 22-12-99 al 21-10-2000; tanto, posta la natura ripristinatoria, inferita dai segnalati elementi, di tutte le rimesse effettuate dal 1-1-85 al 22-12-99 nell'ambito della provvista concessa dalla banca. È appena il caso di aggiungere come costituiscano pagamento (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le rimesse solutorie, da intendere quali versamenti effettuati dal correntista, diversamente dalla specie, su conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso o ab origine non affidato. E) Pertanto, rigettato l'appello, va per l'effetto confermata l'impugnata sentenza. F) Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata in epigrafe, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 260.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario. G) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto la Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione
[...] monocratica, 595/2020, pubblicata il 20-10-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 7.158,59 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso all'esito della camera di consiglio del 8-7-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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