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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG 5347/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to RAFFAELE GENCARELLI Parte_1
RICORRENTE contro
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to SILVANA DOLEI CP_1
INPS, con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti UMBERTO FERRATO e MARCELLO CARNOVALE
RESISTENTI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 16/11/2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio e INPS, proponendo opposizione a intimazione di pagamento
[...] CP_1
n. 03420219004680119000, limitatamente agli avvisi di addebito specificati in ricorso. Dedotta la prescrizione dei crediti contributivi, essendo decorso il termine quinquennale, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, per l'intervenuta prescrizione, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. La pretesa creditoria di INPS è estinta per l'intervenuto temine di prescrizione quinquennale, che trova applicazione nel caso di specie. In materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, infatti, il termine di prescrizione è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995).
II. Infatti, dalla stessa intimazione di pagamento opposta, notificata in data 10/05/2022 (cfr. doc.
, si evince che le date di notifica degli avvisi di addebito di cui è causa sono le seguenti: n. CP_1
33420120003431855000, 5/01/2013; n. 33420130000087979000, 4/05/2013; n. 33420130002242852000, 13/01/2014. Dunque, già in base a tale risultanza documentale, è evidente che in relazione a tutti e tre gli avvisi di addebito la notifica dell'intimazione è avvenuta oltre il quinquennio dalla notifica del titolo esecutivo. Unico atto intermedio prodotto è una precedente intimazione di pagamento, n. 03420199009380592000 (cfr. doc. , del 20/09/2019, dunque emessa in data nella quale il CP_1 quinquennio con riferimento agli avvisi di addebito notificati nel 2013 era già trascorso. Inoltre, tale intimazione è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale nel marzo 2020, per cui era trascorso il quinquennio anche con riferimento all'avviso di addebito n. 33420130002242852000, la cui data di notifica risulta dall'intimazione opposta quella del 13/01/2014. In assenza di idonei atti interruttivi, la pretesa creditoria di INPS deve, in conclusione, essere dichiarata prescritta.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta estinzione del credito contributivo di INPS.
- Condanna le parti resistenti e INPS, in solido, a rimborsare all'Avv.to RAFFAELE CP_1
GENCARELLI, dichiaratosi procuratore anticipatario, le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 28/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to RAFFAELE GENCARELLI Parte_1
RICORRENTE contro
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to SILVANA DOLEI CP_1
INPS, con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti UMBERTO FERRATO e MARCELLO CARNOVALE
RESISTENTI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 16/11/2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio e INPS, proponendo opposizione a intimazione di pagamento
[...] CP_1
n. 03420219004680119000, limitatamente agli avvisi di addebito specificati in ricorso. Dedotta la prescrizione dei crediti contributivi, essendo decorso il termine quinquennale, ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, per l'intervenuta prescrizione, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. La pretesa creditoria di INPS è estinta per l'intervenuto temine di prescrizione quinquennale, che trova applicazione nel caso di specie. In materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, infatti, il termine di prescrizione è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995).
II. Infatti, dalla stessa intimazione di pagamento opposta, notificata in data 10/05/2022 (cfr. doc.
, si evince che le date di notifica degli avvisi di addebito di cui è causa sono le seguenti: n. CP_1
33420120003431855000, 5/01/2013; n. 33420130000087979000, 4/05/2013; n. 33420130002242852000, 13/01/2014. Dunque, già in base a tale risultanza documentale, è evidente che in relazione a tutti e tre gli avvisi di addebito la notifica dell'intimazione è avvenuta oltre il quinquennio dalla notifica del titolo esecutivo. Unico atto intermedio prodotto è una precedente intimazione di pagamento, n. 03420199009380592000 (cfr. doc. , del 20/09/2019, dunque emessa in data nella quale il CP_1 quinquennio con riferimento agli avvisi di addebito notificati nel 2013 era già trascorso. Inoltre, tale intimazione è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale nel marzo 2020, per cui era trascorso il quinquennio anche con riferimento all'avviso di addebito n. 33420130002242852000, la cui data di notifica risulta dall'intimazione opposta quella del 13/01/2014. In assenza di idonei atti interruttivi, la pretesa creditoria di INPS deve, in conclusione, essere dichiarata prescritta.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta estinzione del credito contributivo di INPS.
- Condanna le parti resistenti e INPS, in solido, a rimborsare all'Avv.to RAFFAELE CP_1
GENCARELLI, dichiaratosi procuratore anticipatario, le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 28/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli