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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1036/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025 e promossa DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Feci Cinzia ed elett.te dom.to in Parte_1
Galleria Bassa dei Magnani n. 3, Parma, presso lo studio dell'Avv. Feci Cinzia. Appellante CONTRO
con l'Avv. Forlini Giammassimo, elett.te dom.to presso Controparte_1
l'indirizzo PEC dell'Avv. Forlini Giammassimo. Email_1
Appellato avverso la sentenza n. 685/23 emessa dal Tribunale di Parma in data 25.5.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
chiedendo al Tribunale che questi fosse condannato alla restituzione di €
[...]
17.500,00 asseritamente versati dall'attore al convenuto in virtù di asseriti raggiri posti in essere dal Pt_1
Millantando specifiche competenze derivate dalla analoga precedente attività svolta dal all'interno di una CNA, il convenuto si era infatti impegnato ad Pt_1 occuparsi delle pratiche di ingresso in Italia interessanti lo stesso CP_1 nonché alcuni parenti e amici suoi connazionali, di cittadinanza marocchina. Assicurando il futuro buon esito delle pratiche, il domandava Pt_1 all' i nominativi, nonché i documenti di riconoscimento dei soggetti CP_1 per i quali si sarebbe impegnato ad avviare le pratiche relative ai permessi temporanei di ingresso in Italia, ottenendo la corresponsione di € 5000,00 in data 2.10.2015, per la pratica riguardante i soggetti , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e di € 2.100,00 in data 15.12.2015 per Persona_4 Persona_5
l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo di Persona_6 [...]
e di € 5000,00 in data 22.3.2016 per l'ottenimento Persona_7 Persona_8 del permesso a favore di cinque cittadini marocchini non meglio identificati;
di € 5000,00 in data 30.3.2017 per le pratiche relative ad altri cinque connazionali dell non meglio precisati;
e di € 400,00 in data 16.12.2017 per CP_1
l'ottenimento del permesso di ingresso a favore dei soggetti e Persona_9
Persona_10
Il non emetteva alcuna fattura attestante la ricezione dei pagamenti, ma Pt_1 sottoscriveva una quietanza di pagamento nella quale dichiarava di ricevere le sopra menzionate cifre di denaro a titolo di corrispettivo per lo svolgimento delle pratiche per l'ingresso in Italia, e si impegnava alla restituzione delle suddette somme nel caso in cui l'obiettivo non fosse stato raggiunto “per cause imputabili al dichiarante”. Considerando che per lungo tempo né l'attore né i connazionali ricevevano notizie relative all'andamento delle pratiche, nel 2018 l si rivolgeva agli CP_1 enti preposti per domandare informazioni sullo status delle domande di soggiorno, apprendendo che alcun permesso era stato rilasciato e che i richiedenti non erano in possesso dei requisiti minimi per avanzare la richiesta (non erano, a titolo esemplificativo, titolari di un regolare contratto di lavoro). Asseriva poi parte attrice che la convenuta, senza aver in precedenza in alcun modo informato l relativamente alla presentazione delle domande di CP_1 soggiorno, avesse fatto perdere le proprie tracce non sapendo come replicare alle richieste dell'attore. Domandava quindi l'attore che il fosse condannato alla restituzione dei Pt_1
17.500,00 € versati per lo svolgimento delle pratiche di soggiorno, oltre ad ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa da parte del Giudice a titolo di risarcimento del danno.
-Si costituiva il convenuto chiedendo l'integrale reiezione della domanda attorea, sostenendo di aver adeguatamente adempiuto alle proprie obbligazioni così come concordato, e che il rigetto delle domande di ingresso temporaneo non fosse da imputare alle attività professionali da lui asseritamente svolte, ma piuttosto all'elemento di incertezza che per loro natura connota questa tipologia di pratiche.
-Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda attorea, osservando preliminarmente come le dichiarazioni prodotte dall e sottoscritte CP_1 dal attestanti la ricezione del denaro da parte di quest'ultimo e l'impegno Pt_1 da lui assunto con lo scopo di “sbrigare tutte le pratiche burocratiche previste per permettere l'ingresso” in Italia dei connazionali dell fossero da CP_1 considerarsi autentiche in quanto non contestate dalla convenuta se non tardivamente, e specificatamente con la seconda memoria. Da tali documenti, nonché dalle prove testimoniali addotte dall'attrice, il Giudice di prime cure riteneva provata la circostanza per la quale il versamento di denaro a favore del i fosse effettivamente perfezionato, con la promesse che questi Pt_1 avrebbe concretamente consentito ai connazionali dell' di ottenere il CP_1 visto d'ingresso in Italia. Peraltro, accertava che la convenuta non avesse prodotto alcuna documentazione presentata agli Uffici competenti idonea a dimostrare lo svolgimento della benché minima attività burocratica che il i era impegnato ad espletare. Pt_1
Accoglieva dunque la domanda attorea, condannando, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la convenuta alla restituzione di € 17.500,00 all nonché al CP_1 risarcimento del danno a favore dello stesso, quantificato in € 5000,00, ai sensi degli artt. 1223 e 2059 c.c., nonché dell'art. 185, co. 2 del c.p.c.
-Avverso tale decisione proponeva appello il er i seguenti motivi. Pt_1
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante che, quantomeno in relazione alla somma pari ad € 5000,00 versata dall al nell'interesse di CP_1 Pt_1
la domanda proposta dall'allora parte attrice fosse affetta da CP_2 carenza di legittimazione attiva all'azione, spettante invero allo stesso CP_2
posto che nelle dichiarazioni relative alla ricezione del denaro, il
[...] Pt_1 si era impegnato alla sua restituzione a favore di in caso di mancato CP_2 raggiungimento dell'obiettivo della concessione del permesso di ingresso in Italia per
“cause imputabili” al Pt_1
-2) Con il secondo motivo domandava l'appellante l'accertamento della circostanza per la quale l'impegno assunto dal fosse da ricondurre ad un'ipotesi di Pt_1 obbligazione di mezzo e non di risultato. L'odierno appellante avrebbe quindi assicurato all l'impegno nel tentare di orientare favorevolmente le CP_1 pratiche di soggiorno in Italia, come concretamente accaduto secondo parte appellante, ma non avrebbe invece assicurato il buon esito delle pratiche. Non avrebbe infatti potuto garantire il l'approvazione delle istanze, Pt_1 considerando che alcune di queste (ad esempio quelle relative all'ammissione per attività di lavoro stagionale) possono essere accettate o rifiutate anche semplicemente sulla base dell'ordine di invio, e che plurime sono le incognite che connotano questa tipologia di provvedimenti.
-3) Con il terzo motivo asseriva l'appellante che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che il non avesse fornito prove in relazione Pt_1 all'adempimento degli oneri burocratici riguardanti le pratiche per l'ingresso per motivi di studio, considerando che aveva provveduto all'iscrizione di tre giovani stranieri ad un corso per “panificatore/pizzaiolo” presso la Fondazione ENAIP Lombardia, con sede a Cremona.
-4) Con il quarto motivo riportava il che il Giudice avesse erroneamente Pt_1 accertato che la fattispecie integrasse ipotesi di truffa, soffermandosi su profili aventi rilievo squisitamente penalistico, e mancando di considerare come le parti avessero piuttosto stipulato volontariamente accordi, gli estremi dei quali erano risultati chiari ad ambedue i contraenti.
-5) Con il quinto motivo allegava l'appellante che il Decidente in primo grado avesse impropriamente condannato il al risarcimento del danno morale a favore Pt_1 dell posto che, come dimostrerebbero la sottoscrizione di polizze CP_1 fideiussorie da parte del er la gestione delle pratiche in questione, nonché Pt_1
l'iscrizione di tre degli stranieri alla scuola di “panificatore/pizzaiolo”, egli avrebbe profuso concreti e autentici sforzi nel tentativo di ottenere l'approvazione delle istanze di soggiorno degli stranieri, e non avrebbe in alcun modo agito dolosamente con l'intento di raggirare l'odierno appellato.
-6) Con il sesto motivo lamentava parte appellante come il Giudice avesse mancato di rilevare che i capitoli di prova ex adverso formulati non dovessero essere considerati ammissibili, in quanto esulanti dalla materia del contendere: ai testi, connazionali dell'appellato, era stato domandato se il avesse assicurato Pt_1 all' l'ottenimento del permesso di soggiorno, e questi avevano CP_1 confermato. Tuttavia, l'appellante si era invece impegnato a consentire a tali soggetti l'ottenimento del visto temporaneo per studio o per lavoro, categorie, a dire dell'appellante, comunemente conosciute e distinte da parte degli stranieri che intendano fare ingresso in Italia, anche qualora questi non comprendano e non parlino perfettamente la lingua italiana (come nel caso di specie, considerando che era stata necessaria la presenza di un interprete al momento dell'escussione dei testi).
-Si costituiva l'appellato, domandando che fosse confermata l'impugnata sentenza in ogni sua parte, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) In relazione al primo motivo, riguardante la supposta insussistenza della legittimazione attiva in capo all'appellato ai fini di richiedere all'appellante la restituzione del denaro versato nell'interesse del connazionale la CP_2 doglianza è infondata. Pur risultano sufficiente al rigetto di tale rimostranza il fatto che l'eccezione sia stata sollevata tardivamente ed irritualmente dall'odierno appellante in primo grado - e specificatamente nel contesto della seconda memoria -, si osserva come anche sotto il profilo sostanziale, appaia una questione priva di pregio. Non sussiste infatti alcun elemento probatorio che dimostri la sussistenza di un vincolo contrattuale tra tale e il o tra e CP_2 CP_3 CP_2 lo stesso CP_1
Sebbene da dichiarazione del 2.10.2015 - sottoscritta dall'appellante in accordo con l'appellato, e prodotta in giudizio in primo grado dall'odierno appellato-, fosse stata concordata la restituzione delle somme da parte del nel Pt_1 CP_2 caso in cui l'appellante non fosse stato in grado di garantire l'accesso sul suolo italiano agli istanti per cause a lui imputabili, de facto il ha percepito lelle CP_3 dette somme in caso di mancato adempimento degli oneri a carico della controparte, derivanti dalle obbligazioni sinallagmatiche concordate dai contraenti e Pt_1
CP_1
-B) Gli ulteriori motivi sono da esaminarsi congiuntamente in virtù della loro reciproca connessione. Primariamente, l'appellante ha compiutamente provato le circostanze secondo le quali il si sarebbe impegnato a garantire il positivo ottenimento dei Pt_1 permessi di soggiorno per studio o per lavoro a favore dei connazionali dell ricevendo a questo fine ingenti somme di denaro versate CP_1 dall'appellato. Tali circostanze risultano confermate in primis dalle prove testimoniali addotte dall'appellato in primo grado, allorquando i testi e Persona_11 Per_12 avevano confermato che il avesse percepito le somme di cui
[...] Pt_1 supra per la gestione delle pratiche burocratiche relative ai permessi di soggiorno dei connazionali dell'appellante, assicurandone il buon esito. A nulla rileva il fatto che i testimoni abbiano risposto al capitolo probatorio avente per oggetto il permesso di soggiorno, e non piuttosto il visto temporaneo di ingresso per il quale si era impegnato ad operare l'appellante. Sulla questione, pare evidente quanto ha sostenuto il Giudice di prime cure, ovvero che non si possa ritenere credibile che gli stranieri, specialmente qualora nemmeno capaci di parlare e comprendere la lingua italiana (come verificatosi nel caso de quo), possano in ogni caso vantare una compiuta conoscenza della complessa normativa italiana in materia di immigrazione. Con tutta probabilità, parlando di “permesso di soggiorno”, i testi intendevano effettivamente riferirsi a un qualsivoglia titolo che avrebbe consentito il loro lecito ingresso sul suolo italico, e, rispetto a questo profilo, hanno quindi confermato che non solo il si era impegnato a seguire le pratiche, ma ne aveva anche Pt_1 garantito il positivo esito. Peraltro, se anche fossero da considerarsi inammissibili a fini probatori le testimonianze dei connazionali dell gli elementi provati in primo CP_1 grado da parte appellata risultano ugualmente sufficienti a dimostrare come il abbia indebitamente percepito somme di denaro che è tenuto a restituire, Pt_1 gravate dal risarcimento del danno comportato all'appellato. La documentazione probatoria relativa alle quietanze di pagamento sottoscritte dal è infatti primariamente adeguata a provare per se la ricezione del denaro Pt_1 da parte dell'appellante. Tali dichiarazioni sono state de facto oggetto di contestazione circa la loro veridicità da parte dell'appellante solo tardivamente, nel contesto della seconda memoria presentata in primo grado. Per di più, sebbene tale circostanza risulti autonomamente idonea alla loro ammissione a fini probatori quali elementi di prova incontestati, giova menzionare il fatto che le stesse ammissioni dell'appellante rafforzano la convinzione del Collegio circa l'autenticità di tali prove documentali. Il introducendo un primo motivo di appello fondato sulla supposta Pt_1 mancanza di legittimazione attiva dell' nel pretendere la restituzione CP_1 del denaro che le parti avevano concordato fosse devoluto ad CP_2 ammette infatti l'esistenza della dichiarazione scritta del 2.10.2017, attestante la veridicità dell'assunto secondo il quale l'appellante avrebbe ricevuto il denaro da parte dell'appellato. Peraltro, in sede di comparsa conclusionale, l'appellante illustra come fosse sussistita una trattativa tra l in qualità di portavoce dei connazionali, e il CP_1 deducendo come le due dichiarazioni del 22.3.2016 e del 30.3.2016 Pt_1 fossero state stracciate per volere delle parti – circostanza, quest'ultima, non provata -
, e dimostrando dunque come entrambi i contraenti avessero convenuto e contrattato il contenuto di tali ricevute. A tal proposito, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte, che attesta come “Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione” (Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza n. 5945 del 2023). Ritenute ergo dimostrate l'assunzione dell'incarico da parte dell'appellante e la percezione delle somme da parte dell pare opportuno soffermarsi CP_1 sulle modalità relative alla stipulazione dell'accordo tra le parti, e sulle condotte tenute dal Pt_1
L'appellante, come confermato dalla sua stessa difesa, si era impegnato ad occuparsi delle pratiche in virtù dell'esperienza maturata tramite l'attività lavorativa svolta presso una CNA, ragione per la quale lo stesso aveva stabilito di CP_1 affidarsi al confidando nelle specifiche competenze in materia di Pt_1 immigrazione da lui decantate. Tuttavia, il secondo quanto provato in giudizio, provvedeva Pt_1 esclusivamente ad aprire una polizza assicurativa volta a garantire, per un periodo massimo di permanenza in Italia di 90 giorni, i mezzi di sussistenza previsti ex lege a favore dei soli cittadini marocchini e Persona_6 Persona_7
a procedere con una preliminare iscrizione (rispetto alla quale non Persona_8 sono stati nemmeno forniti la conferma successiva e il pagamento) dei medesimi tre stranieri a un corso di “panificatore/pizzaiolo”, evidentemente inadeguata a consentirne l'ammissione in Italia;
nonché, secondo quanto dichiarato dall'appellante, a contrattare alcuni potenziali datori di lavoro per l'ottenimento di visti di lavoro stagionali, i quali svolgevano tuttavia attività lavorative non riconducibili, secondo la Direzione Provinciale del Lavoro, al requisito della stagionalità richiesto per l'ottenimento dei visti temporanei di lavoro. Un'attività largamente insufficiente a conseguire l'obiettivo assicurato dal Pt_1 il quale non avrebbe potuto evidentemente ab initio consentire il buon esito delle istanze operando secondo queste modalità. Peraltro, l'appellante non è nemmeno stato in grado di dimostrare di essersi rivolto alle autorità competenti per avviare le procedure richieste, o di aver raccolto la documentazione minima ai fini del loro corretto avvio. Inoltre, pur risultando evidente come le esigue ed inadeguate attività del Pt_1 non stessero sortendo il risultato sperato, dal 2015 al 2017 egli ha persistito nell'impegnarsi con l' alla presentazione di ulteriori istanze mirate CP_1 all'ottenimento di visti temporanei, mostrando un chiaro intento fraudolento nei confronti dell'appellato. Che la condotta del fosse mirata al perfezionamento di una truffa ai danni Pt_1 dell lo confermano, poi, non solo la continuativa percezione di CP_1 denaro da parte dell'appellato a fronte di attività pressoché inesistenti svolte da parte del e il suo sforzo di convincimento dell' circa la propria Pt_1 CP_1 expertise - chiaramente inesistente - in materia di immigrazione, ma anche il fatto che la polizza stipulata dall'appellante, da lui dedotta come prova principe a testimonianza del proprio impegno nell'adempimento degli oneri contrattuali, era mirata ad assicurare unicamente a tre stranieri, nell'ipotesi in cui fossero giunti sul suolo italiano, il versamento dei “mezzi di sussitenza” previsti ex lege se il Pt_1 fosse venuto meno a tale onere, ma solamente “per soggiorni da 21 a 90 giorni”, e in riferimento a visti “di ingresso in Italia per motivi turistici” (che non costituivano l'oggetto del contratto, e ai quali gli stranieri non erano certamente interessati). In questo senso, il Giudice di primo grado ha correttamente accertato come le condotte del abbiano rappresentato “artifici e raggiri” riconducibili a Pt_1 un'ipotesi di truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., le cui conseguenze sono passibili di condanna civilistica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il Giudice civile infatti, chiamato ad effettuare una valutazione relativa ai potenziali effetti dannosi e risarcibili civilisticamente di una condotta configurabile come fattispecie di reato, è tenuto a condurre un apprezzamento autonomo, che prescinde dall'esito del giudizio in ambito penalistico, il quale si connota per “ontologica autonomia” fondata su “presupposti [di] specificità”, e “In particolare, con riguardo al 'fatto', già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno” (Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 3368 del 2023). Peraltro, non assume alcuna rilevanza la qualificazione dell'obbligazione oggetto dell'accordo come obbligazione di mezzo piuttosto che di risultato: se si considerasse obbligazione di risultato, lo scopo apparirebbe evidentemente non raggiunto, ragione per la quale l'appellante sarebbe tenuto alla restitutio del denaro. Viceversa, se si ritenesse la parte onerata a una prestazione di mezzo, risulta evidente come il non abbia adempito ai propri obblighi secondo le modalità del diligente Pt_1 professionista, né nel minimum che si potrebbe pretendere da un qualsivoglia soggetto vincolato all'onere oggetto del contratto, considerando che l'appellante non è stato nemmeno in grado di dimostrare che avesse quantomeno avviato le procedure di ammissione degli stranieri in Italia presso le autorità competenti. La condotta del ha quindi cagionato inequivocabilmente all'appellato un Pt_1 danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., risarcibile, secondo quanto equitativamente disposto dal Giudice di prime cure, con la somma pari a € 5000,00, alla quale deve accompagnarsi la restituzione delle somme versate dall CP_1 all'appellante, pari a € 17.500,00, configuranti indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2033 c.c. -L'appello va in definitiva rigettato.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
685/23 del Tribunale di Parma, e depositata il 25.5.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in
€ 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25.11.2015.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1036/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025 e promossa DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Feci Cinzia ed elett.te dom.to in Parte_1
Galleria Bassa dei Magnani n. 3, Parma, presso lo studio dell'Avv. Feci Cinzia. Appellante CONTRO
con l'Avv. Forlini Giammassimo, elett.te dom.to presso Controparte_1
l'indirizzo PEC dell'Avv. Forlini Giammassimo. Email_1
Appellato avverso la sentenza n. 685/23 emessa dal Tribunale di Parma in data 25.5.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
chiedendo al Tribunale che questi fosse condannato alla restituzione di €
[...]
17.500,00 asseritamente versati dall'attore al convenuto in virtù di asseriti raggiri posti in essere dal Pt_1
Millantando specifiche competenze derivate dalla analoga precedente attività svolta dal all'interno di una CNA, il convenuto si era infatti impegnato ad Pt_1 occuparsi delle pratiche di ingresso in Italia interessanti lo stesso CP_1 nonché alcuni parenti e amici suoi connazionali, di cittadinanza marocchina. Assicurando il futuro buon esito delle pratiche, il domandava Pt_1 all' i nominativi, nonché i documenti di riconoscimento dei soggetti CP_1 per i quali si sarebbe impegnato ad avviare le pratiche relative ai permessi temporanei di ingresso in Italia, ottenendo la corresponsione di € 5000,00 in data 2.10.2015, per la pratica riguardante i soggetti , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e di € 2.100,00 in data 15.12.2015 per Persona_4 Persona_5
l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo di Persona_6 [...]
e di € 5000,00 in data 22.3.2016 per l'ottenimento Persona_7 Persona_8 del permesso a favore di cinque cittadini marocchini non meglio identificati;
di € 5000,00 in data 30.3.2017 per le pratiche relative ad altri cinque connazionali dell non meglio precisati;
e di € 400,00 in data 16.12.2017 per CP_1
l'ottenimento del permesso di ingresso a favore dei soggetti e Persona_9
Persona_10
Il non emetteva alcuna fattura attestante la ricezione dei pagamenti, ma Pt_1 sottoscriveva una quietanza di pagamento nella quale dichiarava di ricevere le sopra menzionate cifre di denaro a titolo di corrispettivo per lo svolgimento delle pratiche per l'ingresso in Italia, e si impegnava alla restituzione delle suddette somme nel caso in cui l'obiettivo non fosse stato raggiunto “per cause imputabili al dichiarante”. Considerando che per lungo tempo né l'attore né i connazionali ricevevano notizie relative all'andamento delle pratiche, nel 2018 l si rivolgeva agli CP_1 enti preposti per domandare informazioni sullo status delle domande di soggiorno, apprendendo che alcun permesso era stato rilasciato e che i richiedenti non erano in possesso dei requisiti minimi per avanzare la richiesta (non erano, a titolo esemplificativo, titolari di un regolare contratto di lavoro). Asseriva poi parte attrice che la convenuta, senza aver in precedenza in alcun modo informato l relativamente alla presentazione delle domande di CP_1 soggiorno, avesse fatto perdere le proprie tracce non sapendo come replicare alle richieste dell'attore. Domandava quindi l'attore che il fosse condannato alla restituzione dei Pt_1
17.500,00 € versati per lo svolgimento delle pratiche di soggiorno, oltre ad ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa da parte del Giudice a titolo di risarcimento del danno.
-Si costituiva il convenuto chiedendo l'integrale reiezione della domanda attorea, sostenendo di aver adeguatamente adempiuto alle proprie obbligazioni così come concordato, e che il rigetto delle domande di ingresso temporaneo non fosse da imputare alle attività professionali da lui asseritamente svolte, ma piuttosto all'elemento di incertezza che per loro natura connota questa tipologia di pratiche.
-Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda attorea, osservando preliminarmente come le dichiarazioni prodotte dall e sottoscritte CP_1 dal attestanti la ricezione del denaro da parte di quest'ultimo e l'impegno Pt_1 da lui assunto con lo scopo di “sbrigare tutte le pratiche burocratiche previste per permettere l'ingresso” in Italia dei connazionali dell fossero da CP_1 considerarsi autentiche in quanto non contestate dalla convenuta se non tardivamente, e specificatamente con la seconda memoria. Da tali documenti, nonché dalle prove testimoniali addotte dall'attrice, il Giudice di prime cure riteneva provata la circostanza per la quale il versamento di denaro a favore del i fosse effettivamente perfezionato, con la promesse che questi Pt_1 avrebbe concretamente consentito ai connazionali dell' di ottenere il CP_1 visto d'ingresso in Italia. Peraltro, accertava che la convenuta non avesse prodotto alcuna documentazione presentata agli Uffici competenti idonea a dimostrare lo svolgimento della benché minima attività burocratica che il i era impegnato ad espletare. Pt_1
Accoglieva dunque la domanda attorea, condannando, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la convenuta alla restituzione di € 17.500,00 all nonché al CP_1 risarcimento del danno a favore dello stesso, quantificato in € 5000,00, ai sensi degli artt. 1223 e 2059 c.c., nonché dell'art. 185, co. 2 del c.p.c.
-Avverso tale decisione proponeva appello il er i seguenti motivi. Pt_1
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante che, quantomeno in relazione alla somma pari ad € 5000,00 versata dall al nell'interesse di CP_1 Pt_1
la domanda proposta dall'allora parte attrice fosse affetta da CP_2 carenza di legittimazione attiva all'azione, spettante invero allo stesso CP_2
posto che nelle dichiarazioni relative alla ricezione del denaro, il
[...] Pt_1 si era impegnato alla sua restituzione a favore di in caso di mancato CP_2 raggiungimento dell'obiettivo della concessione del permesso di ingresso in Italia per
“cause imputabili” al Pt_1
-2) Con il secondo motivo domandava l'appellante l'accertamento della circostanza per la quale l'impegno assunto dal fosse da ricondurre ad un'ipotesi di Pt_1 obbligazione di mezzo e non di risultato. L'odierno appellante avrebbe quindi assicurato all l'impegno nel tentare di orientare favorevolmente le CP_1 pratiche di soggiorno in Italia, come concretamente accaduto secondo parte appellante, ma non avrebbe invece assicurato il buon esito delle pratiche. Non avrebbe infatti potuto garantire il l'approvazione delle istanze, Pt_1 considerando che alcune di queste (ad esempio quelle relative all'ammissione per attività di lavoro stagionale) possono essere accettate o rifiutate anche semplicemente sulla base dell'ordine di invio, e che plurime sono le incognite che connotano questa tipologia di provvedimenti.
-3) Con il terzo motivo asseriva l'appellante che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che il non avesse fornito prove in relazione Pt_1 all'adempimento degli oneri burocratici riguardanti le pratiche per l'ingresso per motivi di studio, considerando che aveva provveduto all'iscrizione di tre giovani stranieri ad un corso per “panificatore/pizzaiolo” presso la Fondazione ENAIP Lombardia, con sede a Cremona.
-4) Con il quarto motivo riportava il che il Giudice avesse erroneamente Pt_1 accertato che la fattispecie integrasse ipotesi di truffa, soffermandosi su profili aventi rilievo squisitamente penalistico, e mancando di considerare come le parti avessero piuttosto stipulato volontariamente accordi, gli estremi dei quali erano risultati chiari ad ambedue i contraenti.
-5) Con il quinto motivo allegava l'appellante che il Decidente in primo grado avesse impropriamente condannato il al risarcimento del danno morale a favore Pt_1 dell posto che, come dimostrerebbero la sottoscrizione di polizze CP_1 fideiussorie da parte del er la gestione delle pratiche in questione, nonché Pt_1
l'iscrizione di tre degli stranieri alla scuola di “panificatore/pizzaiolo”, egli avrebbe profuso concreti e autentici sforzi nel tentativo di ottenere l'approvazione delle istanze di soggiorno degli stranieri, e non avrebbe in alcun modo agito dolosamente con l'intento di raggirare l'odierno appellato.
-6) Con il sesto motivo lamentava parte appellante come il Giudice avesse mancato di rilevare che i capitoli di prova ex adverso formulati non dovessero essere considerati ammissibili, in quanto esulanti dalla materia del contendere: ai testi, connazionali dell'appellato, era stato domandato se il avesse assicurato Pt_1 all' l'ottenimento del permesso di soggiorno, e questi avevano CP_1 confermato. Tuttavia, l'appellante si era invece impegnato a consentire a tali soggetti l'ottenimento del visto temporaneo per studio o per lavoro, categorie, a dire dell'appellante, comunemente conosciute e distinte da parte degli stranieri che intendano fare ingresso in Italia, anche qualora questi non comprendano e non parlino perfettamente la lingua italiana (come nel caso di specie, considerando che era stata necessaria la presenza di un interprete al momento dell'escussione dei testi).
-Si costituiva l'appellato, domandando che fosse confermata l'impugnata sentenza in ogni sua parte, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) In relazione al primo motivo, riguardante la supposta insussistenza della legittimazione attiva in capo all'appellato ai fini di richiedere all'appellante la restituzione del denaro versato nell'interesse del connazionale la CP_2 doglianza è infondata. Pur risultano sufficiente al rigetto di tale rimostranza il fatto che l'eccezione sia stata sollevata tardivamente ed irritualmente dall'odierno appellante in primo grado - e specificatamente nel contesto della seconda memoria -, si osserva come anche sotto il profilo sostanziale, appaia una questione priva di pregio. Non sussiste infatti alcun elemento probatorio che dimostri la sussistenza di un vincolo contrattuale tra tale e il o tra e CP_2 CP_3 CP_2 lo stesso CP_1
Sebbene da dichiarazione del 2.10.2015 - sottoscritta dall'appellante in accordo con l'appellato, e prodotta in giudizio in primo grado dall'odierno appellato-, fosse stata concordata la restituzione delle somme da parte del nel Pt_1 CP_2 caso in cui l'appellante non fosse stato in grado di garantire l'accesso sul suolo italiano agli istanti per cause a lui imputabili, de facto il ha percepito lelle CP_3 dette somme in caso di mancato adempimento degli oneri a carico della controparte, derivanti dalle obbligazioni sinallagmatiche concordate dai contraenti e Pt_1
CP_1
-B) Gli ulteriori motivi sono da esaminarsi congiuntamente in virtù della loro reciproca connessione. Primariamente, l'appellante ha compiutamente provato le circostanze secondo le quali il si sarebbe impegnato a garantire il positivo ottenimento dei Pt_1 permessi di soggiorno per studio o per lavoro a favore dei connazionali dell ricevendo a questo fine ingenti somme di denaro versate CP_1 dall'appellato. Tali circostanze risultano confermate in primis dalle prove testimoniali addotte dall'appellato in primo grado, allorquando i testi e Persona_11 Per_12 avevano confermato che il avesse percepito le somme di cui
[...] Pt_1 supra per la gestione delle pratiche burocratiche relative ai permessi di soggiorno dei connazionali dell'appellante, assicurandone il buon esito. A nulla rileva il fatto che i testimoni abbiano risposto al capitolo probatorio avente per oggetto il permesso di soggiorno, e non piuttosto il visto temporaneo di ingresso per il quale si era impegnato ad operare l'appellante. Sulla questione, pare evidente quanto ha sostenuto il Giudice di prime cure, ovvero che non si possa ritenere credibile che gli stranieri, specialmente qualora nemmeno capaci di parlare e comprendere la lingua italiana (come verificatosi nel caso de quo), possano in ogni caso vantare una compiuta conoscenza della complessa normativa italiana in materia di immigrazione. Con tutta probabilità, parlando di “permesso di soggiorno”, i testi intendevano effettivamente riferirsi a un qualsivoglia titolo che avrebbe consentito il loro lecito ingresso sul suolo italico, e, rispetto a questo profilo, hanno quindi confermato che non solo il si era impegnato a seguire le pratiche, ma ne aveva anche Pt_1 garantito il positivo esito. Peraltro, se anche fossero da considerarsi inammissibili a fini probatori le testimonianze dei connazionali dell gli elementi provati in primo CP_1 grado da parte appellata risultano ugualmente sufficienti a dimostrare come il abbia indebitamente percepito somme di denaro che è tenuto a restituire, Pt_1 gravate dal risarcimento del danno comportato all'appellato. La documentazione probatoria relativa alle quietanze di pagamento sottoscritte dal è infatti primariamente adeguata a provare per se la ricezione del denaro Pt_1 da parte dell'appellante. Tali dichiarazioni sono state de facto oggetto di contestazione circa la loro veridicità da parte dell'appellante solo tardivamente, nel contesto della seconda memoria presentata in primo grado. Per di più, sebbene tale circostanza risulti autonomamente idonea alla loro ammissione a fini probatori quali elementi di prova incontestati, giova menzionare il fatto che le stesse ammissioni dell'appellante rafforzano la convinzione del Collegio circa l'autenticità di tali prove documentali. Il introducendo un primo motivo di appello fondato sulla supposta Pt_1 mancanza di legittimazione attiva dell' nel pretendere la restituzione CP_1 del denaro che le parti avevano concordato fosse devoluto ad CP_2 ammette infatti l'esistenza della dichiarazione scritta del 2.10.2017, attestante la veridicità dell'assunto secondo il quale l'appellante avrebbe ricevuto il denaro da parte dell'appellato. Peraltro, in sede di comparsa conclusionale, l'appellante illustra come fosse sussistita una trattativa tra l in qualità di portavoce dei connazionali, e il CP_1 deducendo come le due dichiarazioni del 22.3.2016 e del 30.3.2016 Pt_1 fossero state stracciate per volere delle parti – circostanza, quest'ultima, non provata -
, e dimostrando dunque come entrambi i contraenti avessero convenuto e contrattato il contenuto di tali ricevute. A tal proposito, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte, che attesta come “Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione” (Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza n. 5945 del 2023). Ritenute ergo dimostrate l'assunzione dell'incarico da parte dell'appellante e la percezione delle somme da parte dell pare opportuno soffermarsi CP_1 sulle modalità relative alla stipulazione dell'accordo tra le parti, e sulle condotte tenute dal Pt_1
L'appellante, come confermato dalla sua stessa difesa, si era impegnato ad occuparsi delle pratiche in virtù dell'esperienza maturata tramite l'attività lavorativa svolta presso una CNA, ragione per la quale lo stesso aveva stabilito di CP_1 affidarsi al confidando nelle specifiche competenze in materia di Pt_1 immigrazione da lui decantate. Tuttavia, il secondo quanto provato in giudizio, provvedeva Pt_1 esclusivamente ad aprire una polizza assicurativa volta a garantire, per un periodo massimo di permanenza in Italia di 90 giorni, i mezzi di sussistenza previsti ex lege a favore dei soli cittadini marocchini e Persona_6 Persona_7
a procedere con una preliminare iscrizione (rispetto alla quale non Persona_8 sono stati nemmeno forniti la conferma successiva e il pagamento) dei medesimi tre stranieri a un corso di “panificatore/pizzaiolo”, evidentemente inadeguata a consentirne l'ammissione in Italia;
nonché, secondo quanto dichiarato dall'appellante, a contrattare alcuni potenziali datori di lavoro per l'ottenimento di visti di lavoro stagionali, i quali svolgevano tuttavia attività lavorative non riconducibili, secondo la Direzione Provinciale del Lavoro, al requisito della stagionalità richiesto per l'ottenimento dei visti temporanei di lavoro. Un'attività largamente insufficiente a conseguire l'obiettivo assicurato dal Pt_1 il quale non avrebbe potuto evidentemente ab initio consentire il buon esito delle istanze operando secondo queste modalità. Peraltro, l'appellante non è nemmeno stato in grado di dimostrare di essersi rivolto alle autorità competenti per avviare le procedure richieste, o di aver raccolto la documentazione minima ai fini del loro corretto avvio. Inoltre, pur risultando evidente come le esigue ed inadeguate attività del Pt_1 non stessero sortendo il risultato sperato, dal 2015 al 2017 egli ha persistito nell'impegnarsi con l' alla presentazione di ulteriori istanze mirate CP_1 all'ottenimento di visti temporanei, mostrando un chiaro intento fraudolento nei confronti dell'appellato. Che la condotta del fosse mirata al perfezionamento di una truffa ai danni Pt_1 dell lo confermano, poi, non solo la continuativa percezione di CP_1 denaro da parte dell'appellato a fronte di attività pressoché inesistenti svolte da parte del e il suo sforzo di convincimento dell' circa la propria Pt_1 CP_1 expertise - chiaramente inesistente - in materia di immigrazione, ma anche il fatto che la polizza stipulata dall'appellante, da lui dedotta come prova principe a testimonianza del proprio impegno nell'adempimento degli oneri contrattuali, era mirata ad assicurare unicamente a tre stranieri, nell'ipotesi in cui fossero giunti sul suolo italiano, il versamento dei “mezzi di sussitenza” previsti ex lege se il Pt_1 fosse venuto meno a tale onere, ma solamente “per soggiorni da 21 a 90 giorni”, e in riferimento a visti “di ingresso in Italia per motivi turistici” (che non costituivano l'oggetto del contratto, e ai quali gli stranieri non erano certamente interessati). In questo senso, il Giudice di primo grado ha correttamente accertato come le condotte del abbiano rappresentato “artifici e raggiri” riconducibili a Pt_1 un'ipotesi di truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., le cui conseguenze sono passibili di condanna civilistica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il Giudice civile infatti, chiamato ad effettuare una valutazione relativa ai potenziali effetti dannosi e risarcibili civilisticamente di una condotta configurabile come fattispecie di reato, è tenuto a condurre un apprezzamento autonomo, che prescinde dall'esito del giudizio in ambito penalistico, il quale si connota per “ontologica autonomia” fondata su “presupposti [di] specificità”, e “In particolare, con riguardo al 'fatto', già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno” (Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 3368 del 2023). Peraltro, non assume alcuna rilevanza la qualificazione dell'obbligazione oggetto dell'accordo come obbligazione di mezzo piuttosto che di risultato: se si considerasse obbligazione di risultato, lo scopo apparirebbe evidentemente non raggiunto, ragione per la quale l'appellante sarebbe tenuto alla restitutio del denaro. Viceversa, se si ritenesse la parte onerata a una prestazione di mezzo, risulta evidente come il non abbia adempito ai propri obblighi secondo le modalità del diligente Pt_1 professionista, né nel minimum che si potrebbe pretendere da un qualsivoglia soggetto vincolato all'onere oggetto del contratto, considerando che l'appellante non è stato nemmeno in grado di dimostrare che avesse quantomeno avviato le procedure di ammissione degli stranieri in Italia presso le autorità competenti. La condotta del ha quindi cagionato inequivocabilmente all'appellato un Pt_1 danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., risarcibile, secondo quanto equitativamente disposto dal Giudice di prime cure, con la somma pari a € 5000,00, alla quale deve accompagnarsi la restituzione delle somme versate dall CP_1 all'appellante, pari a € 17.500,00, configuranti indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2033 c.c. -L'appello va in definitiva rigettato.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
685/23 del Tribunale di Parma, e depositata il 25.5.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in
€ 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25.11.2015.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)