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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3763/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3763/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MISERENDINO UBERTO, presso il cui studio, in Sarzana, via B.P.
Ugo Muccini n. 28, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_2 C.F._1
difeso dall'avv. SCORDIA CONCETTA, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Tunisi n. 29, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 luglio 2025, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
per sentire accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo per il danno arrecato alla CP_2
a seguito del furto del veicolo di proprietà della stessa ricoverato Controparte_3
presso l'officina del convenuto per interventi di manutenzione, istando per la condanna del al CP_2
pagamento di euro 21.600,00 in suo favore.
A tal fine la società attrice ha esposto che con polizza n. 283617911 aveva assicurato dal rischio di furto il trattore agricolo targato AY392J modello ARGO Landini di proprietà della propria CP_4
assicurata e da questa ultima concessa in leasing alla s.r.l. TY;
che Controparte_3
tra le giornate del 16 e 18 aprile 2016, il detto veicolo era stato sottratto da terzi mentre era ricoverato presso l'officina di cui è titolare che stante l'avvenuto furto aveva versato alla società CP_2
conduttrice s.r.l. TY l'importo di euro 21.600,00 su autorizzazione della propria assicurata
[...]
che la responsabilità del detto furto è da imputarsi al per non aver Controparte_3 CP_2
posto in essere atti volti a prevenire l'evento lesivo lasciando il veicolo presso il piazzale della propria officina in un'area visibile dell'esterno delimitata da mera recinsione metallica non presente su tutti i lati, e priva di sistema di video sorveglianza collegato a impianto di allarme;
che ha adito il presente pagina 2 di 10 giudizio per sentire accertare la responsabilità del convenuto per la violazione degli obblighi di custodia del mezzo e sentirlo condannare ex art. 1916 c.c. al pagamento degli importi versati alla società assicurata pari a euro 21.600.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_2
società attrice e la inesistenza del contratto di assicurazione, rilevando, altresì, la carenza dei presupposti necessari per l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c.
Nel merito ha negato la propria responsabilità per l'evento lesivo, lamentando, inoltre, l'assenza di prova in ordine alla quantificazione della indennità versata dall'attrice alla società assicurata.
Instauratosi correttamente il contraddittorio tra le parti, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. e con l'escussione della prova testimoniale.
All'udienza del 29.02.2024 il procuratore di parte convenuta rilevava l'avvenuto ritrovamento del veicolo oggetto di furto in data 10.05.2023 presso istando per la dichiarazione di cessata materia CP_5
del contendere e contestando l'esercizio da parte della società assicuratrice dell'azione di rivalsa.
Da ultimo, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 9.07.2025, conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna attrice di complessivi euro 21.600,00 nei confronti di quale azione in surroga ex art. 1916 c.c. volta al recupero dell'importo CP_2
versato alla società assicurata a seguito del furto del veicolo targato AY392J.
In primo luogo, è da esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice sollevata dal nei propri scritti difensivi, in seno ai quali ha lamentato, inoltre, l'assenza di prova CP_2
pagina 3 di 10 della sussistenza del rapporto di assicurazione.
Tale doglianza risulta infondata a fronte della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, che con memorie ex art. 183 c.p.c., comma sesto, ha depositato in atti:
- contratto del 12.04.2013 dal quale si evince la concessione in leasing del veicolo oggetto di furto alla s.r.l. TY;
- lettera di accettazione delle condizioni contrattuali inoltrata dalla s.r.l. TY alla in data CP_6
12.04.20103;
- polizza di convenzione n. 283617911 sottoscritta con in data 21.04.2010, dalla quale si CP_6
evince l'instaurazione del rapporto assicurativo tra le parti per il periodo dal 1.01.2020 al 1.01.2012,
con rinnovo tacito annuale salvo disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (vd. art. 2 e 23
della polizza).
Tale documentazione deve ritenersi idonea a provare sia la sussistenza di legittimazione attiva in capo all'odierna attrice, in quanto parte del rapporto di assicurazione documentato con polizza n.
283617911, sia la sussistenza dello stesso nel periodo di accadimento dell'evento lesivo, difatti, a fronte di quanto riportato agli artt. 2 e 23 del contratto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova volta ad accertare la cessazione del detto rapporto assicurativo.
Altrettanto infondata è da ritenersi la doglianza mediante la quale il ha rilevato l'assenza dei CP_2
presupposti per l'esercizio da parte della società assicuratrice dell'azione di cui all'art. 1916 c.c.,
deducendo quale motivo ostativo all'esercizio della detta azione il fatto che parte attrice avrebbe versato l'importo pari a euro 21.600,00 direttamente alla conduttrice s.r.l. TY e non alla società
assicurata CP_6
pagina 4 di 10 Tale contestazione risulta priva fondamento in quanto, come documentato in atti, parte attrice ha agito su espressa richiesta della società assicurata che ha tra l'altro provveduto a rilasciare relativa quietanza di pagamento (vd. doc. 4 atto di citazione) in seno alla quale sono stati, altresì, ceduti eventuali diritti di risarcimento e surroga, non potendosi, dunque, accogliere la contestazione sollevata a riguardo da parte convenuta.
Ciò posto è da valutarsi la sussistenza o meno di responsabilità in capo all'odierno convenuto per la violazione degli obblighi di custodia ai fini dell'esercizio da parte della società assicuratrice dell'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 c.c.
Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie deve ricordarsi che nel caso che ci occupa il veicolo oggetto del furto, un trattore agricolo targato AY392J modello ARGO Landini Tractors, era stato consegnato all'officina di cui è titolare il per attività di manutenzione, facendo sorgere CP_2
accessoriamente in capo allo stesso l'obbligazione di custodia del mezzo, difatti, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione in casi analoghi: “una parte che si impegna a riparare la cosa ed a
custodirla verso corrispettivo fino alla riconsegna, partecipa della natura del contratto di prestazione
d'opera e del contratto di deposito, essendo ad esso applicabile la disciplina propria dell'affidamento
della “res” al depositario, con la conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili alla
sua prestazione, consistenti nell'uso della diligenza del buon padre di famiglia e nell'accollo
dell'onere della prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui
imputabile” (cfr. Sent. Cass., n. 22803 del 28.10.2009).
È, altresì, da richiamarsi il disposto di cui all'art. 1780 c.c. il quale stabilisce che per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione il depositario della res, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente la prova di aver usato pagina 5 di 10 la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. Sent. n. 8629 del 12/04/2006).
Parte convenuta, ha negato qualsiasi responsabilità in ordine al furto del veicolo assicurato deducendo di aver più volte diffidato la s.r.l. TY dal ritiro del mezzo a seguito dell'avvenuta riparazione, senza ricevere alcun riscontro dalla società per oltre tre mesi, non potendosi, dunque, configurare nei suoi riguardi alcuna violazione degli obblighi di custodia ex art. 1177 c.c., essendo gli stessi gravanti sul depositario soltanto per il tempo necessario all'esecuzione della prestazione di riparazione.
Ciò posto, è necessario passare al vaglio la sussistenza o meno della prova liberatoria nei termini di cui gli orientamenti sopra menzionati alla luce degli elementi fattuali che emergono dalla documentazione versata in atti e dalle prove testimoniali ammesse in giudizio.
Orbene, nei propri scritti difensivi ha sostenuto di aver agito con diligenza ai fini della CP_2
custodia del mezzo, precisando che l'autofficina:
- è recintata lungo tutto il suo perimetro da un muretto di cemento di altezza superiore a circa 1,50
metri su cui è stata allocata una robusta griglia metallica;
- è dotata di telecamere di video sorveglianza che riprendono le aree interne ed esterne dei locali dell'azienda, nonché di un allarme sonoro e visivo che copre con i propri sensori tutta l'area perimetrale;
- dal novembre 2009, è munita di servizio di vigilanza affidato ad un'impresa privata, tramite un contratto avente ad oggetto la “vigilanza tramite radio allarme collegato con sistema monodirezionale”.
Ciò premesso, dalla denuncia sporta dal e depositata in atti si deduce che il furto sia avvenuto tra CP_2
sabato 16 e domenica 17 aprile dell'anno 2016, e che parte convenuta ne aveva avuto conoscenza nella mattinata del lunedì 18, allorquando, recandosi presso la propria autofficina, aveva incontrato il pagina 6 di 10 proprietario del terreno adiacente che gli aveva fatto notare che la rete di recinzione tra le due proprietà
era stata divelta.
Va da sé, dunque, che quanto sostenuto dal in ordine alle misure volte alla custodia del veicolo CP_2
non sono coerenti ai fatti, posto che il detto furto è stato scoperto dal convenuto soltanto nella mattinata del lunedì senza che alcun sistema di sorveglianza e/o allarme rilevasse l'intrusione di terzi nell'autofficina.
Invero, dall'esame della prova testimoniale si evincono dichiarazioni volte a smentire parte di quanto sostenuto dal convenuto, difatti, titolare dell'istituto di vigilanza, ha confermato che il CP_7
contratto stipulato dal novembre 2009 si era interrotto nel 2016, sul punto parte convenuta non ha fornito alcun elemento contrario, posto che dal contratto allegato in atti non si evince alcuna data di termine dello stesso.
In secondo luogo, del tutto irrilevante ai fini dell'impedimento dell'evento è da considerarsi la circostanza, confermata dai testi e della presenza di sistemi di video Tes_1 Testimone_2
sorveglianza e allarme, posto che colui/coloro che hanno operato il furto sono riusciti ad introdursi indisturbatamente nell'officina e che il furto sia stato constatato soltanto la mattina del 18 aprile.
Infine, quanto dedotto dal circa la presenza di una recinzione “lungo tutto il perimetro da un CP_2
muretto di cemento di altezza superiore a circa 1,50 metri su cui è stata allocata una robusta griglia metallica”, sebbene confermata dai testi e non trova pieno riscontro Tes_1 Testimone_2
rispetto alle allegazioni fotografiche prodotte in atti da entrambe le parti e dalle quali si evince la presenza in alcune porzioni del perimetro di un muretto di circa 1,50 m con annessa recinzione, come dedotto dal mentre in altre porzioni di perimetro si ravvisa la presenza di un muretto di cemento CP_2
pagina 7 di 10 di altezza notevolmente inferiore con annessa recinzione sovrastante.
Alla luce di quanto rilevato appare evidente che le misure attuate dal non possano ritenersi CP_2
idonee a prevenire l'evento.
Ancora, parte convenuta ha dedotto quale circostanza idonea ad escludere la propria responsabilità il mancato ritiro del mezzo da parte della s.r.l. TY, nonostante le molteplici richieste di ritiro formulate.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dal convenuto si evince che il veicolo oggetto di furto è
stato ricoverato per le riparazioni presso l'officina in data 14.01.2016 e che in data 24.03.20216 era stata emessa la fattura n. 288/2016.
In costanza di prova testimoniale , responsabile del cantiere della TY di Pozzallo, ha Testimone_3
dichiarato di essersi occupato personalmente del ricovero del mezzo presso l'autofficina del CP_2
confermando di aver ricevuto, nel gennaio 2016, comunicazione dell'avvenuta esecuzione delle riparazioni e della richiesta di ritiro del mezzo, circostanza, tra l'altro confermata dalla teste Tes_1
[...]
Priva di riscontro, invece, è risultata la circostanza secondo la quale il avrebbe nel febbraio e nel CP_2
marzo 2016 reiterato la richiesta di ritiro del veicolo al sig. , tale circostanza, difatti, è Testimone_3
stata confermata soltanto dalla teste e non è stata corroborata da ulteriori elementi in grado Tes_4
di superarne la natura meramente indiziaria.
Per quanto rilevato, dunque, la circostanza che la s.r.l. TY non avrebbe provveduto al ritiro del mezzo al termine dei lavori di riparazione a seguito di numerosi solleciti da parte del risulta del CP_2
tutto sfornita di prova, così come la circostanza che parte convenuta abbia fatto presente alla s.r.l.
pagina 8 di 10 TY di non poter proseguire pienamente alla custodia del bene.
Conseguentemente, deve ritenersi che parte convenuta non abbia offerto la prova liberatoria gravante su di essa nei termini di cui gli orientamenti sopra richiamati, dovendosi, pertanto, porre a suo carico la responsabilità del furto avvenuto in danno della parte attrice.
Con riferimento al quantum debeatur, a seguito dell'avvenuto ritrovamento del mezzo, parte attrice ha instato per la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore di euro 2.800,00 quale differenza tra l'importo versato alla s.r.l. TY ossia euro 21.600,00 e il valore del veicolo rinvenuto pari a euro
18.800,00.
Per tutto quanto sopra deve accogliersi la domanda avanzata in questa sede da parte attrice e condannarsi al pagamento di euro 2.800,00 in favore della . CP_2 Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, applicati i valori minimi delle tariffe ex d.m. 55/2014 per la bassa complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento della somma di euro 2.800,00 in favore della CP_2 [...]
; Controparte_1
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di CP_2 Controparte_1
che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...]
pagina 9 di 10 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3763/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MISERENDINO UBERTO, presso il cui studio, in Sarzana, via B.P.
Ugo Muccini n. 28, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_2 C.F._1
difeso dall'avv. SCORDIA CONCETTA, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Tunisi n. 29, è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 luglio 2025, svoltasi in modalità telematica, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
per sentire accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo per il danno arrecato alla CP_2
a seguito del furto del veicolo di proprietà della stessa ricoverato Controparte_3
presso l'officina del convenuto per interventi di manutenzione, istando per la condanna del al CP_2
pagamento di euro 21.600,00 in suo favore.
A tal fine la società attrice ha esposto che con polizza n. 283617911 aveva assicurato dal rischio di furto il trattore agricolo targato AY392J modello ARGO Landini di proprietà della propria CP_4
assicurata e da questa ultima concessa in leasing alla s.r.l. TY;
che Controparte_3
tra le giornate del 16 e 18 aprile 2016, il detto veicolo era stato sottratto da terzi mentre era ricoverato presso l'officina di cui è titolare che stante l'avvenuto furto aveva versato alla società CP_2
conduttrice s.r.l. TY l'importo di euro 21.600,00 su autorizzazione della propria assicurata
[...]
che la responsabilità del detto furto è da imputarsi al per non aver Controparte_3 CP_2
posto in essere atti volti a prevenire l'evento lesivo lasciando il veicolo presso il piazzale della propria officina in un'area visibile dell'esterno delimitata da mera recinsione metallica non presente su tutti i lati, e priva di sistema di video sorveglianza collegato a impianto di allarme;
che ha adito il presente pagina 2 di 10 giudizio per sentire accertare la responsabilità del convenuto per la violazione degli obblighi di custodia del mezzo e sentirlo condannare ex art. 1916 c.c. al pagamento degli importi versati alla società assicurata pari a euro 21.600.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_2
società attrice e la inesistenza del contratto di assicurazione, rilevando, altresì, la carenza dei presupposti necessari per l'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c.
Nel merito ha negato la propria responsabilità per l'evento lesivo, lamentando, inoltre, l'assenza di prova in ordine alla quantificazione della indennità versata dall'attrice alla società assicurata.
Instauratosi correttamente il contraddittorio tra le parti, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. e con l'escussione della prova testimoniale.
All'udienza del 29.02.2024 il procuratore di parte convenuta rilevava l'avvenuto ritrovamento del veicolo oggetto di furto in data 10.05.2023 presso istando per la dichiarazione di cessata materia CP_5
del contendere e contestando l'esercizio da parte della società assicuratrice dell'azione di rivalsa.
Da ultimo, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 9.07.2025, conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna attrice di complessivi euro 21.600,00 nei confronti di quale azione in surroga ex art. 1916 c.c. volta al recupero dell'importo CP_2
versato alla società assicurata a seguito del furto del veicolo targato AY392J.
In primo luogo, è da esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice sollevata dal nei propri scritti difensivi, in seno ai quali ha lamentato, inoltre, l'assenza di prova CP_2
pagina 3 di 10 della sussistenza del rapporto di assicurazione.
Tale doglianza risulta infondata a fronte della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, che con memorie ex art. 183 c.p.c., comma sesto, ha depositato in atti:
- contratto del 12.04.2013 dal quale si evince la concessione in leasing del veicolo oggetto di furto alla s.r.l. TY;
- lettera di accettazione delle condizioni contrattuali inoltrata dalla s.r.l. TY alla in data CP_6
12.04.20103;
- polizza di convenzione n. 283617911 sottoscritta con in data 21.04.2010, dalla quale si CP_6
evince l'instaurazione del rapporto assicurativo tra le parti per il periodo dal 1.01.2020 al 1.01.2012,
con rinnovo tacito annuale salvo disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (vd. art. 2 e 23
della polizza).
Tale documentazione deve ritenersi idonea a provare sia la sussistenza di legittimazione attiva in capo all'odierna attrice, in quanto parte del rapporto di assicurazione documentato con polizza n.
283617911, sia la sussistenza dello stesso nel periodo di accadimento dell'evento lesivo, difatti, a fronte di quanto riportato agli artt. 2 e 23 del contratto, parte convenuta non ha fornito alcuna prova volta ad accertare la cessazione del detto rapporto assicurativo.
Altrettanto infondata è da ritenersi la doglianza mediante la quale il ha rilevato l'assenza dei CP_2
presupposti per l'esercizio da parte della società assicuratrice dell'azione di cui all'art. 1916 c.c.,
deducendo quale motivo ostativo all'esercizio della detta azione il fatto che parte attrice avrebbe versato l'importo pari a euro 21.600,00 direttamente alla conduttrice s.r.l. TY e non alla società
assicurata CP_6
pagina 4 di 10 Tale contestazione risulta priva fondamento in quanto, come documentato in atti, parte attrice ha agito su espressa richiesta della società assicurata che ha tra l'altro provveduto a rilasciare relativa quietanza di pagamento (vd. doc. 4 atto di citazione) in seno alla quale sono stati, altresì, ceduti eventuali diritti di risarcimento e surroga, non potendosi, dunque, accogliere la contestazione sollevata a riguardo da parte convenuta.
Ciò posto è da valutarsi la sussistenza o meno di responsabilità in capo all'odierno convenuto per la violazione degli obblighi di custodia ai fini dell'esercizio da parte della società assicuratrice dell'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 c.c.
Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie deve ricordarsi che nel caso che ci occupa il veicolo oggetto del furto, un trattore agricolo targato AY392J modello ARGO Landini Tractors, era stato consegnato all'officina di cui è titolare il per attività di manutenzione, facendo sorgere CP_2
accessoriamente in capo allo stesso l'obbligazione di custodia del mezzo, difatti, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione in casi analoghi: “una parte che si impegna a riparare la cosa ed a
custodirla verso corrispettivo fino alla riconsegna, partecipa della natura del contratto di prestazione
d'opera e del contratto di deposito, essendo ad esso applicabile la disciplina propria dell'affidamento
della “res” al depositario, con la conseguente configurabilità dei relativi obblighi riconducibili alla
sua prestazione, consistenti nell'uso della diligenza del buon padre di famiglia e nell'accollo
dell'onere della prova che l'evento dannoso eventualmente cagionato alla cosa non sia a lui
imputabile” (cfr. Sent. Cass., n. 22803 del 28.10.2009).
È, altresì, da richiamarsi il disposto di cui all'art. 1780 c.c. il quale stabilisce che per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione il depositario della res, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente la prova di aver usato pagina 5 di 10 la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. Sent. n. 8629 del 12/04/2006).
Parte convenuta, ha negato qualsiasi responsabilità in ordine al furto del veicolo assicurato deducendo di aver più volte diffidato la s.r.l. TY dal ritiro del mezzo a seguito dell'avvenuta riparazione, senza ricevere alcun riscontro dalla società per oltre tre mesi, non potendosi, dunque, configurare nei suoi riguardi alcuna violazione degli obblighi di custodia ex art. 1177 c.c., essendo gli stessi gravanti sul depositario soltanto per il tempo necessario all'esecuzione della prestazione di riparazione.
Ciò posto, è necessario passare al vaglio la sussistenza o meno della prova liberatoria nei termini di cui gli orientamenti sopra menzionati alla luce degli elementi fattuali che emergono dalla documentazione versata in atti e dalle prove testimoniali ammesse in giudizio.
Orbene, nei propri scritti difensivi ha sostenuto di aver agito con diligenza ai fini della CP_2
custodia del mezzo, precisando che l'autofficina:
- è recintata lungo tutto il suo perimetro da un muretto di cemento di altezza superiore a circa 1,50
metri su cui è stata allocata una robusta griglia metallica;
- è dotata di telecamere di video sorveglianza che riprendono le aree interne ed esterne dei locali dell'azienda, nonché di un allarme sonoro e visivo che copre con i propri sensori tutta l'area perimetrale;
- dal novembre 2009, è munita di servizio di vigilanza affidato ad un'impresa privata, tramite un contratto avente ad oggetto la “vigilanza tramite radio allarme collegato con sistema monodirezionale”.
Ciò premesso, dalla denuncia sporta dal e depositata in atti si deduce che il furto sia avvenuto tra CP_2
sabato 16 e domenica 17 aprile dell'anno 2016, e che parte convenuta ne aveva avuto conoscenza nella mattinata del lunedì 18, allorquando, recandosi presso la propria autofficina, aveva incontrato il pagina 6 di 10 proprietario del terreno adiacente che gli aveva fatto notare che la rete di recinzione tra le due proprietà
era stata divelta.
Va da sé, dunque, che quanto sostenuto dal in ordine alle misure volte alla custodia del veicolo CP_2
non sono coerenti ai fatti, posto che il detto furto è stato scoperto dal convenuto soltanto nella mattinata del lunedì senza che alcun sistema di sorveglianza e/o allarme rilevasse l'intrusione di terzi nell'autofficina.
Invero, dall'esame della prova testimoniale si evincono dichiarazioni volte a smentire parte di quanto sostenuto dal convenuto, difatti, titolare dell'istituto di vigilanza, ha confermato che il CP_7
contratto stipulato dal novembre 2009 si era interrotto nel 2016, sul punto parte convenuta non ha fornito alcun elemento contrario, posto che dal contratto allegato in atti non si evince alcuna data di termine dello stesso.
In secondo luogo, del tutto irrilevante ai fini dell'impedimento dell'evento è da considerarsi la circostanza, confermata dai testi e della presenza di sistemi di video Tes_1 Testimone_2
sorveglianza e allarme, posto che colui/coloro che hanno operato il furto sono riusciti ad introdursi indisturbatamente nell'officina e che il furto sia stato constatato soltanto la mattina del 18 aprile.
Infine, quanto dedotto dal circa la presenza di una recinzione “lungo tutto il perimetro da un CP_2
muretto di cemento di altezza superiore a circa 1,50 metri su cui è stata allocata una robusta griglia metallica”, sebbene confermata dai testi e non trova pieno riscontro Tes_1 Testimone_2
rispetto alle allegazioni fotografiche prodotte in atti da entrambe le parti e dalle quali si evince la presenza in alcune porzioni del perimetro di un muretto di circa 1,50 m con annessa recinzione, come dedotto dal mentre in altre porzioni di perimetro si ravvisa la presenza di un muretto di cemento CP_2
pagina 7 di 10 di altezza notevolmente inferiore con annessa recinzione sovrastante.
Alla luce di quanto rilevato appare evidente che le misure attuate dal non possano ritenersi CP_2
idonee a prevenire l'evento.
Ancora, parte convenuta ha dedotto quale circostanza idonea ad escludere la propria responsabilità il mancato ritiro del mezzo da parte della s.r.l. TY, nonostante le molteplici richieste di ritiro formulate.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dal convenuto si evince che il veicolo oggetto di furto è
stato ricoverato per le riparazioni presso l'officina in data 14.01.2016 e che in data 24.03.20216 era stata emessa la fattura n. 288/2016.
In costanza di prova testimoniale , responsabile del cantiere della TY di Pozzallo, ha Testimone_3
dichiarato di essersi occupato personalmente del ricovero del mezzo presso l'autofficina del CP_2
confermando di aver ricevuto, nel gennaio 2016, comunicazione dell'avvenuta esecuzione delle riparazioni e della richiesta di ritiro del mezzo, circostanza, tra l'altro confermata dalla teste Tes_1
[...]
Priva di riscontro, invece, è risultata la circostanza secondo la quale il avrebbe nel febbraio e nel CP_2
marzo 2016 reiterato la richiesta di ritiro del veicolo al sig. , tale circostanza, difatti, è Testimone_3
stata confermata soltanto dalla teste e non è stata corroborata da ulteriori elementi in grado Tes_4
di superarne la natura meramente indiziaria.
Per quanto rilevato, dunque, la circostanza che la s.r.l. TY non avrebbe provveduto al ritiro del mezzo al termine dei lavori di riparazione a seguito di numerosi solleciti da parte del risulta del CP_2
tutto sfornita di prova, così come la circostanza che parte convenuta abbia fatto presente alla s.r.l.
pagina 8 di 10 TY di non poter proseguire pienamente alla custodia del bene.
Conseguentemente, deve ritenersi che parte convenuta non abbia offerto la prova liberatoria gravante su di essa nei termini di cui gli orientamenti sopra richiamati, dovendosi, pertanto, porre a suo carico la responsabilità del furto avvenuto in danno della parte attrice.
Con riferimento al quantum debeatur, a seguito dell'avvenuto ritrovamento del mezzo, parte attrice ha instato per la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore di euro 2.800,00 quale differenza tra l'importo versato alla s.r.l. TY ossia euro 21.600,00 e il valore del veicolo rinvenuto pari a euro
18.800,00.
Per tutto quanto sopra deve accogliersi la domanda avanzata in questa sede da parte attrice e condannarsi al pagamento di euro 2.800,00 in favore della . CP_2 Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, applicati i valori minimi delle tariffe ex d.m. 55/2014 per la bassa complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento della somma di euro 2.800,00 in favore della CP_2 [...]
; Controparte_1
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di CP_2 Controparte_1
che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...]
pagina 9 di 10 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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