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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 832/2022 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Borella (con PEC indicata), presso il cui studio, in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto 960, è elettivamente domiciliata, per procura a margine dalla comparsa di costituzione di primo grado,
APPELLANTE contro c. f. e P. IVA: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, e per essa, quale procuratrice, c. f. e P. Parte_2
IVA: , in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa P.IVA_3 Parte_3 dall'avv. Renato Cardella (con PEC indicata), presso il cui studio, in Messina, Via Università n. 8, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
e contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
APPELLATA contumace e contro
dell'eredità giacente di in persona del suo Curatore avv. Natale CP_3 Persona_1
Galipò,
1 APPELLATA contumace
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1748/2022 emessa il 20 ottobre 2022 dal Tribunale di
Messina – seconda sezione civile in materia di revocatoria ordinaria.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI:
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni, anche in via istruttoria, formulate nell'atto di appello proposto avverso la sentenza n. 1748/2022 del Tribunale di
Messina, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e integrate dalla ulteriore conclusione:
- voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'eccezione formulata nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 05/05/23, ritenere e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cpc, la produzione da parte della appellata di nuovi documenti in appello e Controparte_1
precisamente dei documenti N. 3 ( dichiarazione rilasciata il 28/12/22 dal Credit GR TA PA
) e N. 22 (Proposta e Accettazione Contratto di cessione di crediti tra il Controparte_4
e la del 30 giugno 2017) allegati alla comparsa di
[...] Controparte_5 costituzione datata 27 gennaio 2023 e, per l'effetto, ritenerli inutilizzabili nel presente giudizio”.
Per l'appellata (e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle prese nei precedenti atti e Parte_2
verbali di causa e chiede che il giudizio venga assunto in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2022 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto appello, nei confronti di di Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e della Controparte_2
dell'eredità giacente di in persona del suo Curatore avv. Natale CP_3 Persona_1
Galipò, avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha accolto la domanda originariamente proposta dal e, per l'effetto, ha dichiarato Controparte_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'istituto di credito attore, del conferimento d'azienda effettuato da a favore della società on atto del Notaio Persona_1 Parte_1
del 20 settembre 2010, rep. n. 27607 e racc. n. 8932, ed ha condannato la Persona_2
dell'eredità giacente di in persona del Curatore, ed CP_3 Persona_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p. t., a pagare, in solido tra loro, le spese di lite nei confronti
[...]
di parte attrice (liquidate come in dispositivo), disponendone la compensazione integrale tra le parti convenute ed (terza intervenuta). Controparte_1
2 L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti e ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse ritenuto e dichiarato che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c. p. c., ha omesso di pronunziarsi sulla domanda preliminare di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c. p. c., nonché ha illegittimamente e infondatamente omesso di rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione di e/o, comunque, illegittimamente e Controparte_1 infondatamente, rigettato la relativa eccezione sollevata da per l'effetto, Parte_1
dichiarandone la carenza di legittimazione, con conseguenti declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c. p. c. - attesa la mancata riassunzione da parte della parte legittimata,
[...]
- e caducazione della sentenza impugnata. Controparte_2
Ha domandato, infine, che fosse rigettata la domanda attorea e, in via istruttoria, che fosse ordinato al la produzione di tutti gli atti e verbali del giudizio di opposizione a Controparte_2
decreto ingiuntivo portante il n. 5975/12 R. G..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 16 febbraio 2023 si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_1
quale procuratrice, in persona del procuratore speciale Parte_2 dott. resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, poiché inammissibile ed Parte_3
infondato nel merito.
Benché ritualmente citati non si sono costituiti il in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t., e la dell'eredità giacente di in persona del CP_3 Persona_1
Curatore avv. Natale Galipò, essendone stata perciò dichiarata la contumacia con provvedimento reso all'udienza del 5 maggio 2023, col quale, ritenuto non inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., è stata fissata l'udienza del 18 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni (dovendo la richiesta istruttoria avanzata da parte appellante essere valutata unitamente al merito).
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello deduce che il Tribunale avrebbe omesso di Parte_1
pronunziarsi sulla richiesta, formulata dal convenuto in comparsa di costituzione Persona_1
e di riposta, di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c. p. c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Deduce a tal riguardo che il predetto convenuto, nel corso del primo grado, ha segnalato che il credito asseritamente vantato dal era stato azionato in via monitoria ed era Controparte_2
stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1265/12, avverso il quale il medesimo aveva PE
3 proposto opposizione, con conseguente instaurazione del giudizio di cognizione, evidenziando che i motivi posti a fondamento dell'opposizione attenevano, tra gli altri, alla denunciata nullità e/o invalidità della fideiussione dallo stesso rilasciata in favore dell'istituto di credito ingiungente.
Tale che, in caso di accoglimento dell'opposizione, sarebbe venuta meno ogni eventuale pretesa creditoria azionata dal con l'effetto di porre nel nulla anche l'azione Controparte_2
revocatoria oggetto del presente giudizio, mancandone uno dei presupposti essenziali.
Il motivo non può accogliersi.
Va subito notato che la domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c. p. c. è stata avanzata da
(originario convenuto, oggi deceduto) nella comparsa di risposta di primo grado, Persona_1
ma poi non è stata mai coltivata nel corso del giudizio, come si può evincere dalla lettura dei verbali di udienza (sino alla data di interruzione del processo per l'avvenuto decesso dello stesso, dichiarata all'udienza del 6 aprile 2021), dove nessun riferimento è fatto alla questione della sospensione ex art. 295 c. p. c..
Si dubita, peraltro, della legittimazione dell'odierna appellante a proporre impugnazione avverso l'asserita omessa pronuncia del Tribunale su detta istanza, non trattandosi di domanda proveniente da ma solamente – si ripete – da Parte_1 Persona_1
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da questi preliminari rilievi ed a volere ipotizzare la legittimazione di a proporre il presente motivo di impugnazione - sulla Parte_1 considerazione che, con esso, l'appellante abbia inteso dolersi del mancato esercizio da parte del
Tribunale del potere officioso di sospensione del processo ex art. 295 c. p. c. (potere ufficioso riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio, indipendentemente, cioè, da un'istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso”; tra le tante v. Cass. Civ. nn. 23989/2019; 10268/2006; 6572/2005; 733/2003) -, il motivo è, comunque, infondato nel merito.
Il Tribunale – va detto –, pur non essendosi espressamente pronunciato sulla sollecitazione proveniente da lo ha fatto implicitamente, avendo negato la sospensione Persona_1
medesima per facta concludentia attraverso la disposizione di regolare prosecuzione dell'azione revocatoria davanti a lui proposta, fermo restando che, come si è detto, al di là della richiesta contenuta nella comparsa di costituzione del , nei successivi atti difensivi e nei verbali di PE
4 causa la difesa dello stesso non ha mai espressamente insistito in questa richiesta, né alcuna sollecitazione in tal senso è provenuta dall'altra convenuta, odierna appellante.
Il rigetto è implicito, d'altra parte, nella stessa argomentazione del primo Giudice secondo la quale l'azione revocatoria ordinaria, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, può essere proposta non solo da chi, al momento dell'atto di disposizione, era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessario che la ragione di credito sia accertata giudizialmente, sempre che l'esistenza di essa non si riveli prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile.
È evidente che, se anche il Tribunale non si sia espressamente pronunciato sulla sospensione ex art. 295 c. p. c. sollecitata dal (in comparsa di costituzione), in realtà dall'impianto PE argomentativo anzidetto se ne può desumere agevolmente l'implicito rigetto, stante l'incompatibilità logico-giuridica tra il suddetto argomento esposto in sentenza e la sospensione necessaria, per pregiudizialità, del giudizio di revocatoria ordinaria rispetto a quello – concomitante - di opposizione a decreto ingiuntivo in cui è in contestazione il credito a tutela del quale è stata proposta l'azione ex art. 2901 c. c..
In ogni caso, non è inutile esplicitare in questa sede che nella fattispecie in esame non si ravvisano affatto gli estremi giustificativi dell'invocata sospensione ex art. 295 c. p. c. essendo principio più che granitico del Giudice nomofilattico che, come anche osservato dal primo Giudice,
l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale ed anche ad una mera ragione di credito, dovendosi a tal riguardo escludere che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, tale che non vi è alcuna necessità di sospendere obbligatoriamente il primo processo in relazione al secondo.
Puntualizza il Giudice di legittimità in particolare che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del c. c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del c. p.
c. per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto
5 di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le tante si vedano Cass. Civ. nn.
30106/2024; 25331/2023; 3375/2020; 3369/2019; 2673/2016; 17257/2013).
Ne deriva che, nel caso concreto, la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1265/2012 non costituisce causa idonea a determinare la sospensione necessaria del presente giudizio, posto che la sua definizione – quale ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso – non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né potrebbe verificarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (si veda, tra le altre, sul punto specifico Cass. Civ. n.
12849/2007).
In questo quadro non può trovare certamente accoglimento nemmeno l'istanza istruttoria dell'appellante volta ad ottenere che si ordini al la produzione di tutti Controparte_2
gli atti e verbali del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5975/12 R. G., stante la loro inconducenza rispetto alla odierna decisione.
Consegue il rigetto del motivo in esame in tutte le sue articolazioni.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione da lei proposta di carenza di legittimazione sostanziale e processuale di Controparte_1
Espone al riguardo che quest'ultima si è costituita nel giudizio di primo grado con comparsa dell'11 settembre 2017, deducendo di essere cessionaria, in forza di contratto di cessione del 30 giugno 2017, del credito originariamente vantato dal nei confronti di Controparte_2 PE
e producendo in atti, a sostegno dell'assunta titolarità, l'avviso di cessione in blocco di crediti
[...]
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Sostiene che, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (di cui richiama talune pronunce), la pubblicazione in G. U. potrebbe costituire, al più, elemento indicativo della cessione, ma non sarebbe in grado di conferire certezza, data la sua minima struttura informativa, in ordine agli specifici e precisi contorni dei crediti inclusi nell'operazione di cessione.
A suo dire, perciò, il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio che l'avviso di cessione in blocco di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prodotto agli atti, non era sufficiente a provare la titolarità in capo all'intervenuta l. del credito presupposto dalla presente Controparte_1
contesa.
Osserva, più in particolare, che il Tribunale, nel fissare l'udienza di prosecuzione del giudizio
(interrottosi per il decesso del ) a seguito del ricorso in riassunzione proposto da PE [...]
avrebbe dovuto previamente accertare l'effettiva spettanza in capo a quest'ultima Controparte_1
6 del diritto di credito all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione (richiamando a tal riguardo la pronuncia di Cass. Civ. n. 4208 del 16 marzo 2012) e, avvedendosi che non era stata fornita prova dell'inclusione del credito vantato dal nei confronti del Controparte_2
nell'operazione di cessione de qua, avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione PE
(sostanziale e processuale) in capo ad (e, per essa, alla sua procuratrice Controparte_1
e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'atto di Parte_2 riassunzione del giudizio di primo grado, con ogni conseguente statuizione di legge sull'estinzione dello stesso.
Contesta, inoltre, l'argomento del primo Giudice secondo il quale la prova dell'esistenza della cessione del credito oggetto di causa può trarsi dalla mancata opposizione da parte dell'istituto di credito cedente ( , che è rimasto in giudizio senza nulla rilevare in Controparte_2
proposito.
Obietta che l'accertamento che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere a tal riguardo non concerneva l'esistenza della cessione, quanto piuttosto l'assolvimento dell'onere della prova, gravante sulla cessionaria, circa l'inclusione del credito originariamente vantato dal Controparte_2 nell'operazione di cessione.
Allo stesso modo critica il fatto che il Tribunale avrebbe valorizzato, ai fini della prova della legittimazione di il suo asserito comportamento inerte: evidenzia in Controparte_1
proposito che i termini ex art. 183, comma 6, c. p. c. erano stati concessi prima dell'intervento in giudizio della predetta (sedicente) cessionaria (avvenuto il 15 dicembre 2017) e dell'interruzione del giudizio dovuta al decesso del convenuto Persona_1
A suo dire l'eccezione di carenza di legittimazione di sarebbe stata, Controparte_1 invece, formulata tempestivamente, ossia all'udienza del 7 dicembre 2021 fissata dal Tribunale a seguito della riassunzione del giudizio, primo atto successivo alla notifica del ricorso in riassunzione.
Il primo Giudice, pertanto, non avrebbe potuto ritenere provata implicitamente la legittimazione ad agire di desumendola dal comportamento processuale della deducente Controparte_1
medesima (ritenuto inerte).
Il motivo è meritevole di accoglimento entro i limiti e nei termini di cui si dirà.
Occorre anzitutto evidenziare che il nucleo centrale della doglianza, pur variamente articolata, sta in ciò che, secondo l'appellante, il Tribunale, a fronte della presentazione del ricorso in riassunzione da parte dell'intervenuta per la ripresa del giudizio interrotto a seguito del Controparte_1
decesso di avrebbe dovuto previamente procedere all'accertamento dell'effettiva Persona_1
7 titolarità, in capo alla ricorrente in riassunzione, del credito presupposto dalla presente azione, onde verificare la sua legittimazione a dare impulso al giudizio.
Se l'avesse fatto – deduce l'appellante –, non avrebbe potuto non riconoscere che non era stata fornita in giudizio la prova di questa titolarità dato che, a suo dire, l'avviso di cessione di cui alla G. U. prodotto agli atti non sarebbe sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione intercorsa il 30 giugno 2017 tra ed il Controparte_1 Controparte_2
né d'altra parte, la prova di tale titolarità potrebbe trarsi, come ha fatto il Tribunale, dal
[...]
contegno della banca cedente, presente in giudizio all'atto dell'intervento dell'asserita cessionaria, al quale ha continuato a partecipare senza mai sollevare opposizione alla costituzione dell'interveniente; né – ha dedotto, infine, l'appellante – alcun rilievo potrebbe attribuirsi alla circostanza che essa
, in primo grado, non ha eccepito alcunché al momento dell'intervento in giudizio di Pt_1
dato che a detto intervento aveva fatto seguito l'interruzione del giudizio Controparte_1 per il decesso del convenuto e considerato che l'eccezione di carenza di Persona_1
legittimazione della predetta cessionaria è stata da lei sollevata con le note di trattazione del 7 dicembre 2021, primo atto di difesa successivo alla riassunzione, e dunque tempestivamente.
Da questi rilievi critici l'appellante fa discendere che il primo Giudice – e oggi questa Corte -verificata l'assenza di legittimazione di a riassumere il giudizio interrotto, avrebbe Controparte_1
dovuto (e dovrebbe questa Corte) dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c. p. c. in quanto non riassunto dall'unica parte legittimata, ossia il con conseguente caducazione della sentenza Controparte_2
impugnata.
Orbene, muovendo anzitutto dal profilo prettamente processuale della censura, rileva la Corte che correttamente il primo Giudice ha provveduto a fissare l'udienza di prosecuzione del giudizio sulla base del ricorso in riassunzione proposto da poiché quest'ultima si era Controparte_1
già costituita in giudizio mediante intervento ex art. 111, comma 3, c. p. c. con comparsa del 15 luglio
2017, nell'affermata veste di cessionaria del credito oggetto di causa, essendo, dunque, pacificamente divenuta parte del processo (poi) interrotto, senza che, peraltro, le altre parti in causa abbiano dedotto, né eccepito alcunché in merito al suo intervento.
È noto, in punto di diritto, che colui che interviene in giudizio, avendone acquistato formalmente la qualità di parte, ben può riassumere il processo interrotto, poiché ciò che conta ai fini di una valida ed efficacia riassunzione è che essa sia stata effettuata tempestivamente e ritualmente da un soggetto che in quel concreto stadio processuale rivestiva formalmente il ruolo di parte (così Cass. Civ. nn.
9820/2018; 765/1976).
8 Immune da censure è, dunque, l'operato del Tribunale che ha fissato l'udienza di prosecuzione del giudizio su impulso dell'intervenuta già parte dello stesso, dato che è Controparte_1
assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di legittimità e nella migliore dottrina, che legittimati a riassumere il processo, a compiere cioè l'atto di impulso processuale, sono tutti coloro i quali sono già parti del processo stesso.
E ciò a prescindere dalla contestazione della successione nel rapporto litigioso, in quanto detta questione attiene non già alla formale legittimazione ad agire (e/o a contraddire), ma piuttosto costituisce questione di merito concernente la titolarità attiva (e/o passiva) del rapporto dedotto in giudizio, che deve essere valutata dal giudice in sede decisoria ai fini della verifica della fondatezza
(o meno) della domanda proposta, e giammai anticipatamente nel corso dell'istruzione in funzione preclusiva di atti di impulso volti a riattivare l'iter processuale interrotto (in tal senso si vedano anche
Cass. Civ. nn. 18775/2017; 4208/2012).
Rimane impregiudicato, in ogni caso, come anche si legge nelle pronunce giurisprudenziali da ultimo richiamate, l'accertamento dell'effettiva spettanza del credito, che deve essere effettuato – si ripete – al momento della decisione della domanda, all'esito della valutazione delle prove raccolte.
A tal proposito destituita di fondatezza è la seconda parte della doglianza in esame, laddove l'appellante assume che se il Tribunale avesse adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, senza dare rilievo probatorio al comportamento non oppositivo della banca cedente e senza ritenere tardiva,
d'altra parte, l'eccezione di carenza di legittimazione di sollevata da essa Controparte_1
, non avrebbe potuto che concludere per l'assenza di prova dell'inclusione del credito Pt_1
oggetto di causa nell'ambito della operazione di cessione posta dall'interveniente a fondamento dalla propria costituzione in giudizio, disconoscendone così la legittimazione (anche) a riassumere il processo interrotto, il quale, perciò, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per assenza di un valido ed efficace atto di riassunzione.
Deve, infatti, ribadirsi che il controllo della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio deve avvenire al momento della decisione della causa, poiché attiene ad una questione di merito relativa alla fondatezza della domanda (quale condizione dell'azione), e non già in via preventiva, nella fase istruttoria, onde verificare la validità di un atto di impulso processuale.
In questa prospettiva, seppure all'esito del predetto controllo di merito dovesse risultare che l'intervento in giudizio del soggetto che ha riassunto il processo non avrebbe potuto essere validamente effettuato per essere l'interveniente privo della titolarità (attiva o passiva) del rapporto dedotto in giudizio, non per questo potrebbe dichiararsi, ora per allora, l'estinzione del processo, stante il principio giurisprudenziale pacifico, di diretta derivazione dalle regole sin qui esposte e con esse assolutamente coerente, secondo cui la riassunzione del giudizio interrotto, ove tempestivamente
9 e ritualmente effettuata dalla parte intervenuta, non è inficiata dalla successiva declaratoria di inammissibilità del predetto intervento, atteso che l'accertamento di tale inammissibilità non può travolgere retroattivamente l'impulso processuale reso secondo le modalità normative da un soggetto che, in quel concreto stadio processuale, rivestiva formalmente il ruolo di parte, e non può conseguentemente determinare l'estinzione del processo, essendo irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso configurare una sorta di estinzione "ex post", che può manifestarsi anche a distanza di molto tempo e che costituisce fonte di protratta incertezza sulla permanenza
o meno dell'esistenza del processo, in contrasto con i principi di conservazione e di economia processuale (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 9820/2018).
Il Giudice nomofilattico ha puntualizzato, a tal riguardo, che, diversamente opinando, si perverrebbe a risultati irragionevoli: segnatamente, nel caso in cui l'intervento del riassumente sia poi dichiarato inammissibile - all'esito del grado o anche, in ipotesi di impugnazione, all'esito di gradi successivi -, il processo incorrerebbe in una sorta di estinzione ex post dopo che, in effetti, mediante rituale procedura di riassunzione, il contraddittorio sia stato comunque adeguatamente reinstaurato. Se infatti
– precisa la Suprema Corte - si accogliesse una simile impostazione, non solo chi interviene non sarebbe idoneo a porre in essere atti processuali dagli effetti stabili ed idonei, pertanto, a fornire certezza (con implicito coinvolgimento anche del principio dell'economia processuale), ma si potrebbe persino estendere tale retroattiva inesistenza anche ad atti posti in essere, per esempio, da una parte convenuta che risulti priva di legittimazione processuale.
In sintesi, si verrebbe a plasmare il processo come una struttura incerta, che procede con potenziali falle anche in casi in cui gli atti siano stati correttamente compiuti secondo il rito.
È ragionevole invece ritenere, sia per il principio di conservazione, sia per il già citato - e correlato - principio dell'economia processuale, che il legislatore non abbia inteso configurare nell'estinzione una eventualità che possa manifestarsi anche a distanza di molto tempo, pur essendo stato svolto correttamente l'incidente recuperatorio della riassunzione, come fonte quindi di protratta incertezza sulla permanenza o meno dell'esistenza del processo (ibidem).
Questo insegnamento, seppure espresso dalla Suprema Corte con specifico riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento (pronunciata per cause non meglio specificate in detta sentenza), è senz'altro applicabile al caso di specie, poiché affermativo di un principio di più ampio respiro, che è quello di doversi escludere in radice, a tutela della regola di conservazione degli atti e dell'esigenza di economia processuale, l'eventualità che l'estinzione del giudizio possa manifestarsi
(ed essere dichiarata) a distanza di molto tempo rispetto allo svolgimento corretto della sua riassunzione, pena la concezione del processo quale struttura incerta, che potrebbe venir meno anche quando gli atti siano compiuti secondo il rito.
10 Ne deriva che, diversamente da quanto assume l'appellante, anche qualora si acclari nel merito, all'esito della disamina delle risultanze processuali e istruttorie, che (come si vedrà) l'intervenuta non ha provato adeguatamente la propria sostanziale legittimazione Controparte_1 all'intervento in giudizio (e segnatamente la titolarità del credito a tutela del quale è stata esperita la presente azione revocatoria), non per questo si potrebbe dichiarare ora - né l'avrebbe potuta dichiarare il primo Giudice - l'estinzione del giudizio, dato che, al momento della riassunzione,
[...]
era certamente, come si è detto, già parte formale dello stesso e, come tale, legittimamente CP_1 vi ha dato impulso dopo l'interruzione.
Va ribadito, infatti, che l'accertamento della non ammissibilità dell'intervento (anche per cause attinenti alla sostanziale legittimazione del soggetto che lo ha spiegato) non può mai travolgere retroattivamente l'impulso processuale reso secondo le modalità normative da un soggetto che, in quel concreto stadio processuale, rivestiva formalmente il ruolo di parte (v. la citata Cass. Civ. n. 9820/2018).
Il processo riassunto non è invero – va sottolineato - un nuovo processo, ma la continuazione del primo e dunque, anche se il non si è costituito dopo la riassunzione, Controparte_2
restando contumace, la sua domanda iniziale è rimasta certamente in piedi, se è vero che, come afferma la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (tra le tante si vedano Cass. Civ. nn. 26372/2014; 24331/2008; 3963/1998; 6867/1996).
Deve essere disatteso, perciò, a monte, l'assunto di parte appellante secondo cui, qualora il Tribunale avesse correttamente valutato, accogliendola, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di da lei sollevata, ne avrebbe dovuto fare discendere l'estinzione del giudizio ex art. 305 c. CP_1
p. c. poiché riassunto da un soggetto privo del potere di dare impulso allo stesso, in quanto carente di legittimazione.
Se ciò è innegabile, deve tuttavia essere esaminata in questa sede, in quanto devoluta dall'appellante con il motivo in esame, la questione della legittimazione ad causam di (e Controparte_1
per essa, quale procuratrice, la , da intendersi, nella sua Parte_2
accezione corretta, quale titolarità attiva della pretesa creditoria a tutela della quale è stata azionata la presente domanda ex art 2901 c. c..
11 Essa attiene dunque, come tale, al merito della controversia secondo quanto si è detto più sopra, giovando puntualizzare che, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte
(inaugurato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016), la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
In questa prospettiva interpretativa il Giudice nomofilattico ha chiarito anche che le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (tra le tante si vedano Cass. Civ. nn. 8549/2024; 5478/2024; 23721/2021; 11744/2018).
Spetta allora a questa Corte verificare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo processuale e validamente utilizzabili (secondo quanto si dirà), se sussista davvero in capo ad Controparte_1
la titolarità attiva del rapporto dedotto in causa, e tale potere deve essere esercitato d'ufficio,
[...]
senza che possa rilevare il fatto, valorizzato invece dal primo Giudice, che inizialmente, in epoca anteriore alla riassunzione del processo interrotto per il decesso del , nessuna delle parti PE
convenute aveva eccepito alcunché riguardo alla legittimazione della predetta società, intervenuta in giudizio.
Ciò in quanto – va ribadito - il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa.
Orbene, risulta per tabulas che (e, per essa, Controparte_1 [...]
quale mandataria) è intervenuta nel giudizio di primo grado con comparsa Parte_2
depositata il 15 settembre 2017, allegando che con contratto del 30 giugno 2017 il
[...]
le aveva ceduto un portafoglio di crediti, tra i quali quello oggetto della presente Controparte_2 contesa, e che di tale cessione era stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. n.80 dell'8 luglio 2017 (allegata per stralcio alla comparsa di intervento medesima).
Nessun altro documento è stato prodotto dall'interveniente a sostegno della propria legittimazione in allegato alla comparsa, salvo poi, in data 14 ottobre 2022, già scaduto il termine per il deposito di note conclusive concesso dal Tribunale con ordinanza del 7 giugno 2022 (ossia il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione del 20 ottobre 2022 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c. p.
c.), ad avere depositato nel fascicolo telematico il sopra citato contratto di cessione dei crediti del 30 giugno 2017.
Di questo documento - il quale è stato depositato anche nel presente grado in allegato alla comparsa di costituzione dell'appellata unitamente ad una dichiarazione di Controparte_1
12 avvenuta cessione rilasciata il 28 dicembre 2022 da Credit GR TA s. p. a. (nella quale è stata incorporata che aveva a sua volta incorporato il – non Controparte_6 Controparte_2
si può tenere conto ai fini del decidere, e nemmeno, ovviamente, della suddetta dichiarazione, posto che, come pure giustamente eccepito dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, trattasi di atti che sono stati prodotti tardivamente.
Ed invero il primo avrebbe dovuto essere prodotto all'atto di costituzione in giudizio della cessionaria
(15 settembre 2017) oppure, quanto meno, in sede di riassunzione del giudizio interrotto (per il decesso del ) e/o al massimo nella prima difesa utile dopo le note di trattazione scritta del PE
2 dicembre 2021 con cui la difesa di ha contestato la legittimazione di Parte_1 [...]
Controparte_1
In ogni caso è certo che assolutamente tardiva è la produzione effettuata in data 14 ottobre 2022, ossia dopo la scadenza del termine di dieci giorni prima della discussione ex art. 281 sexies c. p. c. concesso dal Tribunale, sottratta così, peraltro, al contraddittorio delle parti.
La dichiarazione di Credit GR TA s. p. a. del 28 dicembre 2022, poi, è stata prodotta per la prima volta nel presente grado e, dunque, non è evidentemente ammissibile ex art. 345, comma 3, c.
p. c., non potendosi a rigore considerare quale documento sopravvenuto (che, dunque, la parte non avrebbe potuto produrre prima) solo perché reca la data del 28 dicembre 2022, in quanto, secondo lo stesso tenore dell'atto, esso consta di una comunicazione - fatta dall'istituto di credito alla debitrice principale - dell'avvenuta cessione del credito, meramente ricognitiva, perciò, di una Controparte_7
circostanza (appunto la cessione del credito) avvenuta in epoca anteriore, e segnatamente nel giugno
2017.
È appena il caso di richiamare, a tal riguardo, il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c. p. c., la produzione di documenti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti (v. da ultimo Cass. Civ. n. 21080/2024).
Non può trovare applicazione, del resto, nell'ipotesi di specie, il principio affermato dalla Suprema
Corte secondo il quale non opera la preclusione alla produzione di nuovi documenti prevista dall'art. 345 c. p. c. quando si tratti di dimostrare la legittimazione processuale (si veda, tra le altre, Cass. Civ.
n. 17062/2019), dato che esso si riferisce, appunto, alla legittimazione ad processum (ex art. 182 c.
p. c.), istituto diverso da quello che ci occupa, che inerisce, invece, come si è detto più sopra, alla titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, essendo, come tale, una questione di merito, la quale- come è noto - non può essere dimostrata con documenti prodotti tardivamente e/o per la prima volta in grado di appello.
13 Va ribadito sul punto che la successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di “legitimatio ad processum”, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (cfr. la già citata
Cass. Civ. n. 18775/2017) e che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce proprio ai documenti relativi al merito della causa (così la stessa pronuncia n.
17062/2019 sopra richiamata).
L'unico documento, dunque, che può utilizzarsi ai fini della presente decisione, in quanto tempestivamente prodotto dall'interessata, è costituito dallo stralcio della G. U. R. I. n. 80 dell'8 luglio 2017 in cui è pubblicato “l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la <>) - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (il <>) e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna n. 24 del 30 gennaio 2007)” concluso da con il in data 30 giugno 2017, avente Controparte_1 Controparte_2 ad oggetto crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della “legge sulla cartolarizzazione”.
Orbene, in linea di principio, secondo l'orientamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della
Suprema Corte, seguito dalla maggioranza dei giudici di merito, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in ipotesi di cessione
“in blocco” dei crediti da parte di una banca, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che rimane comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto (non censurabile in sede di legittimità).
Lo stesso Giudice nomofilattico puntualizza, tuttavia, che in tal caso la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (si vedano in tal senso ex multis Cass. Civ. nn. 391/2025; 26127/2024;
17944/2023; 4277/2023; 15844/2019).
Nella fattispecie in esame - rileva la Corte - nell'avviso di cessione anzidetto, nella parte qui di specifico interesse, si legge testualmente: “in virtù del Contratto di Cessione, la Società (ossia
n. d. r.) ha acquistato pro soluto da , con efficacia Controparte_1 Controparte_2
14 giuridica a partire dalla Data di Cessione ed efficacia economica alla Data di Godimento, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra l'1 gennaio 1970 e il 30 novembre 2016 (i <>) vantati verso debitori classificati da
, o altra banca del gruppo bancario , a sofferenza ed individuati Controparte_2 Controparte_4
in base ad una serie di criteri oggettivi. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti derivanti, inter alia, da Finanziamenti Credito Siciliano relativi agli importi dovuti in linea capitale
e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Cessione e agli importi dovuti alla Data di
Cessione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alla Data di Godimento (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), anche ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, i seguenti criteri (i <<criteri del portafoglio credito i crediti cp_2>
soddisfano cumulativamente i seguenti criteri: (i) alla Data di Godimento erano e Controparte_2
alla data dell'1 luglio 2017 sono, denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti, alla Data di Godimento erano e alla data dell'1 luglio 2017 sono, regolati dalla legge italiana;
(iii) che, se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in TA;
(iv) i relativi Contratti sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali aventi sede sul territorio della Repubblica TAna;
(v) i relativi debitori non erano, alla Data di Godimento: (i) banche, ovvero (ii) dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al;
(vi) i relativi debitori Parte_4
erano alla Data di Godimento: (i) persone fisiche residenti in [...], ovvero (ii) persone giuridiche o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in TA;
(vii) i relativi debitori risultino alla data del 30 novembre 2016 classificati e segnalati come "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'TA da parte della Banca CE o altra banca del gruppo bancario , fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore Controparte_4
estinti; (viii) non derivano da contratti di leasing e/o prestiti personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento per il quinto effettuata dal debitore in favore della
Banca CE;
(ix) non derivano da Contratti la cui provvista finanziaria sia stata messa a disposizione della Banca CE da parte della Banca Europea degli Investimenti. Sono stati altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, tutti i Crediti Credito Siciliano derivanti dall'escussione delle ipoteche e di ulteriori garanzie prestate in relazione ai Finanziamenti Credito Siciliano, (salvo solo per le garanzie concesse in favore di dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo) CP_6
(…)”.
Orbene, la categoria dei crediti ceduti in virtù del contratto del 30 giugno 2017 ha riguardato esclusivamente - come si legge testualmente nell'avviso - quelli “derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra l'1 gennaio 1970 e il 30 novembre 2016”, laddove, nel caso
15 di specie, viene in rilievo pacificamente un'esposizione debitoria di (debitore Controparte_7
principale), e dunque, del fu (quale fideiussore), derivante dal contratto di conto Persona_1
corrente n. 8101228 stipulato dalla con il che, Controparte_7 Controparte_2
dunque, non è evidentemente riconducibile al genus dei “finanziamenti ipotecari e/o chirografari” di cui all'avviso anzidetto, ma piuttosto ad un diverso rapporto bancario, regolato in conto corrente.
Ne deriva che, in assenza di diversa prova - valida ed utilizzabile – da cui possa ricavarsi che il credito per cui il ha agito nel presente giudizio sia da includere tra quelli Controparte_2
oggetto della cessione suddetta, non può che dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di da intendersi, come detto, quale difetto di titolarità attiva del rapporto Controparte_1
credito/debito dedotto in giudizio.
Mette conto ribadire e puntualizzare che siffatta decisione non ha alcuna ricaduta né sulla regolarità ed efficacia della riassunzione del giudizio interrotto per il decesso di a - dato che, PE PE
come si è spiegato più specificamente sopra, la che ha riassunto la causa), Controparte_1
in quel concreto stadio processuale, aveva ritualmente assunto la qualità di parte a seguito dell'intervento spiegato con comparsa del 15 settembre 2017 -, né sull'ammissibilità della domanda ex art. 2901 c. c. avanzata dal visto che, come si è evidenziato più Controparte_2
sopra, è insegnamento pacifico della Suprema Corte che, pur se dopo la riassunzione del processo la parte costituita nella precedente fase del giudizio non sia comparsa, rimanendo contumace, non per questo le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale devono ritenersi rinunciate o abbandonate, trattandosi di domande relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto
(all'uopo si rimanda alle pronunce giurisprudenziali più sopra riportate).
Ne discende che, in accoglimento in parte qua del motivo di appello in esame, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di nell'accezione di merito e per le ragioni di cui Controparte_1
si è detto sin qui.
Col terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto integrati i requisiti richiesti dall'art. 2901 c. c. per la revocatoria ordinaria.
Sostiene che non corrisponderebbe al vero che, come argomentato dal Tribunale, le ragioni di credito dell'istituto attore non siano state oggetto di contestazione da parte di il quale, Persona_1
invece, come da lui evidenziato, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui si è detto e aveva contestato i documenti prodotti in quel giudizio (ossia l'estratto conto relativo al contratto di conto corrente stipulato con la e la fideiussione da lui rilasciata). Controparte_7
16 Il Tribunale – a parere dell'appellante –, non decidendo sulla suddetta istanza di sospensione ex art. 295 c. p. c., avrebbe erroneamente ritenuto che quei documenti versati in atti da parte attrice fossero utilizzabili ai fini della prova delle sue ragioni di credito;
non avrebbe, inoltre, tenuto in alcun conto la pendenza del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed avrebbe preso in esame, in maniera acritica, il saldo passivo registrato nell'estratto del conto corrente intestato alla CP_7
relativo al periodo giugno-settembre 2010 al solo fine di avere un parametro per determinare
[...]
l'esistenza di un pregiudizio per il rispetto alla consistenza del Controparte_2
patrimonio del garante.
Al contrario – osserva ancora - dalle movimentazioni registrate con continuità e regolarità in dare e avere, dipendenti da erogazioni di anticipi su fatture e su contratti e restituzioni, si sarebbe potuta desumere l'esistenza di un rapporto bancario “fisiologico”, confermato dal netto divario tra il saldo di € 998.843,00 registrato nell'estratto conto e quello dimezzato esposto in ricorso ed oggetto di ingiunzione: da ciò il Tribunale avrebbe dovuto desumere, a detta dell'appellante, che l'atto di conferimento oggetto dell'azione revocatoria in esame non sarebbe stato posto in essere da con l'intento di diminuire il proprio patrimonio (tant'è che costui sarebbe rimasto Persona_1 titolare dell'intero capitale sociale), né con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della banca.
Il motivo, in ogni sua articolazione, non merita accoglimento.
Quanto al primo profilo, è sufficiente ribadire ciò che si è detto più diffusamente in sede di disamina del primo motivo di appello, che cioè, come anche lo stesso Tribunale ha evidenziato, pure il credito eventuale, in veste di credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - ,
è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 del c. c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Ne deriva che la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della quale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il primo Giudice ha senz'altro tenuto conto nella sua decisione, non vale ad escludere la sussistenza del primo dei presupposti dell'azione revocatoria de qua – ossia l'esistenza di una ragione di credito in capo alla banca attrice -, dato che, si ribadisce, la sua definizione – quale ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso – non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né potrebbe verificarsi un conflitto di
17 giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.
E non si può dubitare del fatto che le ragioni di credito del anche in Controparte_2
via eventuale, abbiano trovato il loro adeguato riscontro probatorio in atti, con particolare riferimento all'estratto conto relativo al contratto di conto corrente bancario pacificamente intercorso tra la e il predetto istituto di credito ed all'atto del 22 maggio 2006 con il quale Controparte_7 PE
si è costituito fideiussore dell'anzidetta società, al fine di garantire l'adempimento delle
[...]
obbligazioni sorgenti nell'ambito del rapporto di conto corrente medesimo.
Scarsamente comprensibile è poi l'assunto dell'appellante – formulato, peraltro, per la prima volta in sede di appello - secondo il quale le movimentazioni del conto corrente in questione denoterebbero l'esistenza di un “rapporto bancario fisiologico” tra le due parti, comprovato dal divario tra il saldo
(negativo) di € 998.843,00 registrato nell'estratto conto e quello dimezzato esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, tale da potersi desumere che l'atto di conferimento effettuato dal non PE
sarebbe stato posto in essere con l'intento di diminuire il patrimonio e con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della banca creditrice.
Questi argomenti, vaghi e non troppo lineari sul piano logico, oltre che nuovi - siccome formulati per la prima volta in sede di appello -, non valgono, in ogni caso, a contrastare le precise e condivisibili argomentazioni del Tribunale riguardanti la sicura sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c. c., e segnatamente, in primis, la qualifica di creditore in capo al
[...]
e l'esistenza di una notevole esposizione debitoria del alla data Controparte_2 PE dell'atto di dispositivo (20 settembre 2010), essendo egli fideiussore della in relazione Controparte_7
al rapporto di conto corrente bancario n. 8101228 stipulato con il - il Controparte_2 quale, secondo quanto è dato ricavare dall'estratto conto versato in atti, alla data del 30 settembre
2010 presentava un saldo negativo per la cliente pari a € 998.843,00 e al 31 agosto 2010 un saldo negativo pari a € 976.947 -.
Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato chiesto ed emesso nel 2012 per una pretesa creditoria di importo inferiore (essendosi verosimilmente ridotto nel prosieguo il saldo negativo del conto corrente) non vale ad escludere, evidentemente, la posizione di creditore del Controparte_2 alla suddetta data dell'atto di disposizione patrimoniale del garante né
[...] Persona_1 tanto meno l'esposizione debitoria di quest'ultimo verso la banca, nella sua comprovata veste di fideiussore.
Quanto poi alla consapevolezza in capo a quest'ultimo di arrecare pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito, è sufficiente richiamare i più che condivisibili argomenti del primo Giudice – contro i quali, va detto, l'appellante non ha addotto nulla di specifico e di rilevante - secondo cui il , PE
18 nella qualità di amministratore unico della non poteva non essere a conoscenza della Controparte_7
sua ingente esposizione debitoria verso la banca in relazione al conto corrente anzidetto, così come del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione con il quale si è spogliato dei propri beni immobili.
È ius receptum, infatti, per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, che, in tema di revocatoria ordinaria, il pregiudizio ricorre ogni qual volta l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (v. ex plurimis Cass. Civ. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, l'atto di conferimento del ramo di azienda (costituito da diversi beni immobili, quali descritti in atti) posto in essere dal in favore di ha comportato PE Parte_1
oggettivamente un consapevole pregiudizio alle ragioni creditorie del CP_2 Controparte_2
[..
con esso – stipulato allorché il conto corrente intestato alla già registrava un Controparte_7
ingente saldo negativo – il ha, difatti, alienato il proprio complessivo patrimonio PE
immobiliare (come risultante dalla visura ipotecaria depositata in atti), distogliendolo, quindi, dalla sua funzione di garanzia patrimoniale generica delle ragioni del creditore in revocatoria, con evidente ed innegabile pregiudizio per costui.
Né è sostenibile, come vorrebbe l'appellante, l'assenza del requisito dell'eventus damni per il fatto che il , in cambio del conferimento degli immobili, avrebbe acquistato la partecipazione PE
al capitale sociale di Parte_1
Sul punto giova ribadire che, come già evidenziato dal Tribunale, il patrimonio immobiliare oggetto del conferimento è stato stimato nel valore complessivo di € 1.687.303,00, mentre la quota di partecipazione al capitale sociale ottenuta dal corrispondeva ad un valore nominale di € PE
100.000,00. Circostanza, questa, che ictu oculi ha comportato un peggioramento di tipo qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore, di cui quest'ultimo non poteva non essere certamente a conoscenza.
Mette conto rammentare in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'atto di conferimento di beni immobili in una società è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'eventus damni, tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'alea tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 27290/2022).
Il , poi, all'atto di costituzione di figurava come socio unico ed PE Parte_1
amministratore unico della stessa;
tale che, come correttamente rilevato dal primo Giudice - senza
19 che sul punto l'appellante abbia addotto argomenti specifici di segno contrario – la predetta società non poteva non essere a conoscenza della circostanza che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal in suo favore comportasse un pregiudizio per le ragioni creditorie del PE [...]
Controparte_2
Ne discende il rigetto del presente motivo di appello.
Il parziale accoglimento dell'appello – che ha riguardato unicamente il rapporto processuale tra e l'intervenuta - impone la rivisitazione d'ufficio delle Parte_1 Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio con riferimento unicamente a detto rapporto ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 336, comma 1, c. p. c. (v. sul punto Cass. Civ. n. 28136/2023), le quali vanno regolate unitariamente in base all'esito globale del giudizio.
In questa prospettiva reputa la Corte che, in ragione della parziale soccombenza della parte appellante
– che ha visto, per un verso, accogliersi l'appello riguardo alla questione della carenza di legittimazione attiva di e, per il resto, rigettarsi il gravame -, sussistono Controparte_1
valide e peculiari ragioni per dichiarare interamente compensate tra le due suddette parti, uniche costituite nel presente grado, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti del e della della eredità Controparte_2 CP_3
giacente di stante la loro contumacia nel presente grado. Persona_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione Parte_1
notificato in data 24 novembre 2022, nei confronti di (e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, , di nelle Parte_2 Controparte_2 persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e della dell'eredità giacente CP_3
di in persona del Curatore avv. Natale Galipò, avverso la sentenza n. 1748/2022 Persona_1
emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 20 ottobre 2022, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il difetto di legittimazione attiva (sub specie di carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio) in capo a Controparte_1
(e per essa, quale procuratrice, , in persona del legale Parte_2
rappresentante p. t.;
• rigetta nel resto l'appello;
20 • dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio tra e Parte_1
(e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Parte_2
, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p. t.;
[...]
• nulla per le spese del presente grado nei confronti di e della Controparte_2
dell'eredità giacente di CP_3 Persona_1
• conferma (nel resto) la statuizione di primo grado riguardo alle spese dello stesso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 14 febbraio 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. funzionario dell'ufficio Controparte_8
del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
21
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 832/2022 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Borella (con PEC indicata), presso il cui studio, in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto 960, è elettivamente domiciliata, per procura a margine dalla comparsa di costituzione di primo grado,
APPELLANTE contro c. f. e P. IVA: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, e per essa, quale procuratrice, c. f. e P. Parte_2
IVA: , in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa P.IVA_3 Parte_3 dall'avv. Renato Cardella (con PEC indicata), presso il cui studio, in Messina, Via Università n. 8, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
e contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
APPELLATA contumace e contro
dell'eredità giacente di in persona del suo Curatore avv. Natale CP_3 Persona_1
Galipò,
1 APPELLATA contumace
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1748/2022 emessa il 20 ottobre 2022 dal Tribunale di
Messina – seconda sezione civile in materia di revocatoria ordinaria.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI:
Per l'appellante: “precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni, anche in via istruttoria, formulate nell'atto di appello proposto avverso la sentenza n. 1748/2022 del Tribunale di
Messina, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e integrate dalla ulteriore conclusione:
- voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'eccezione formulata nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 05/05/23, ritenere e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cpc, la produzione da parte della appellata di nuovi documenti in appello e Controparte_1
precisamente dei documenti N. 3 ( dichiarazione rilasciata il 28/12/22 dal Credit GR TA PA
) e N. 22 (Proposta e Accettazione Contratto di cessione di crediti tra il Controparte_4
e la del 30 giugno 2017) allegati alla comparsa di
[...] Controparte_5 costituzione datata 27 gennaio 2023 e, per l'effetto, ritenerli inutilizzabili nel presente giudizio”.
Per l'appellata (e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle prese nei precedenti atti e Parte_2
verbali di causa e chiede che il giudizio venga assunto in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2022 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto appello, nei confronti di di Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e della Controparte_2
dell'eredità giacente di in persona del suo Curatore avv. Natale CP_3 Persona_1
Galipò, avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha accolto la domanda originariamente proposta dal e, per l'effetto, ha dichiarato Controparte_2
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'istituto di credito attore, del conferimento d'azienda effettuato da a favore della società on atto del Notaio Persona_1 Parte_1
del 20 settembre 2010, rep. n. 27607 e racc. n. 8932, ed ha condannato la Persona_2
dell'eredità giacente di in persona del Curatore, ed CP_3 Persona_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p. t., a pagare, in solido tra loro, le spese di lite nei confronti
[...]
di parte attrice (liquidate come in dispositivo), disponendone la compensazione integrale tra le parti convenute ed (terza intervenuta). Controparte_1
2 L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti e ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse ritenuto e dichiarato che il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c. p. c., ha omesso di pronunziarsi sulla domanda preliminare di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c. p. c., nonché ha illegittimamente e infondatamente omesso di rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione di e/o, comunque, illegittimamente e Controparte_1 infondatamente, rigettato la relativa eccezione sollevata da per l'effetto, Parte_1
dichiarandone la carenza di legittimazione, con conseguenti declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c. p. c. - attesa la mancata riassunzione da parte della parte legittimata,
[...]
- e caducazione della sentenza impugnata. Controparte_2
Ha domandato, infine, che fosse rigettata la domanda attorea e, in via istruttoria, che fosse ordinato al la produzione di tutti gli atti e verbali del giudizio di opposizione a Controparte_2
decreto ingiuntivo portante il n. 5975/12 R. G..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 16 febbraio 2023 si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_1
quale procuratrice, in persona del procuratore speciale Parte_2 dott. resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, poiché inammissibile ed Parte_3
infondato nel merito.
Benché ritualmente citati non si sono costituiti il in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t., e la dell'eredità giacente di in persona del CP_3 Persona_1
Curatore avv. Natale Galipò, essendone stata perciò dichiarata la contumacia con provvedimento reso all'udienza del 5 maggio 2023, col quale, ritenuto non inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c., è stata fissata l'udienza del 18 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni (dovendo la richiesta istruttoria avanzata da parte appellante essere valutata unitamente al merito).
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello deduce che il Tribunale avrebbe omesso di Parte_1
pronunziarsi sulla richiesta, formulata dal convenuto in comparsa di costituzione Persona_1
e di riposta, di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c. p. c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Deduce a tal riguardo che il predetto convenuto, nel corso del primo grado, ha segnalato che il credito asseritamente vantato dal era stato azionato in via monitoria ed era Controparte_2
stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1265/12, avverso il quale il medesimo aveva PE
3 proposto opposizione, con conseguente instaurazione del giudizio di cognizione, evidenziando che i motivi posti a fondamento dell'opposizione attenevano, tra gli altri, alla denunciata nullità e/o invalidità della fideiussione dallo stesso rilasciata in favore dell'istituto di credito ingiungente.
Tale che, in caso di accoglimento dell'opposizione, sarebbe venuta meno ogni eventuale pretesa creditoria azionata dal con l'effetto di porre nel nulla anche l'azione Controparte_2
revocatoria oggetto del presente giudizio, mancandone uno dei presupposti essenziali.
Il motivo non può accogliersi.
Va subito notato che la domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c. p. c. è stata avanzata da
(originario convenuto, oggi deceduto) nella comparsa di risposta di primo grado, Persona_1
ma poi non è stata mai coltivata nel corso del giudizio, come si può evincere dalla lettura dei verbali di udienza (sino alla data di interruzione del processo per l'avvenuto decesso dello stesso, dichiarata all'udienza del 6 aprile 2021), dove nessun riferimento è fatto alla questione della sospensione ex art. 295 c. p. c..
Si dubita, peraltro, della legittimazione dell'odierna appellante a proporre impugnazione avverso l'asserita omessa pronuncia del Tribunale su detta istanza, non trattandosi di domanda proveniente da ma solamente – si ripete – da Parte_1 Persona_1
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da questi preliminari rilievi ed a volere ipotizzare la legittimazione di a proporre il presente motivo di impugnazione - sulla Parte_1 considerazione che, con esso, l'appellante abbia inteso dolersi del mancato esercizio da parte del
Tribunale del potere officioso di sospensione del processo ex art. 295 c. p. c. (potere ufficioso riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., rispondendo all'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati, deve essere disposta dal giudice di merito, non appena ne ravvisi i presupposti, anche d'ufficio, indipendentemente, cioè, da un'istanza di parte che, qualora formulata, equivale ad una semplice sollecitazione all'esercizio del potere officioso”; tra le tante v. Cass. Civ. nn. 23989/2019; 10268/2006; 6572/2005; 733/2003) -, il motivo è, comunque, infondato nel merito.
Il Tribunale – va detto –, pur non essendosi espressamente pronunciato sulla sollecitazione proveniente da lo ha fatto implicitamente, avendo negato la sospensione Persona_1
medesima per facta concludentia attraverso la disposizione di regolare prosecuzione dell'azione revocatoria davanti a lui proposta, fermo restando che, come si è detto, al di là della richiesta contenuta nella comparsa di costituzione del , nei successivi atti difensivi e nei verbali di PE
4 causa la difesa dello stesso non ha mai espressamente insistito in questa richiesta, né alcuna sollecitazione in tal senso è provenuta dall'altra convenuta, odierna appellante.
Il rigetto è implicito, d'altra parte, nella stessa argomentazione del primo Giudice secondo la quale l'azione revocatoria ordinaria, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, può essere proposta non solo da chi, al momento dell'atto di disposizione, era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessario che la ragione di credito sia accertata giudizialmente, sempre che l'esistenza di essa non si riveli prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile.
È evidente che, se anche il Tribunale non si sia espressamente pronunciato sulla sospensione ex art. 295 c. p. c. sollecitata dal (in comparsa di costituzione), in realtà dall'impianto PE argomentativo anzidetto se ne può desumere agevolmente l'implicito rigetto, stante l'incompatibilità logico-giuridica tra il suddetto argomento esposto in sentenza e la sospensione necessaria, per pregiudizialità, del giudizio di revocatoria ordinaria rispetto a quello – concomitante - di opposizione a decreto ingiuntivo in cui è in contestazione il credito a tutela del quale è stata proposta l'azione ex art. 2901 c. c..
In ogni caso, non è inutile esplicitare in questa sede che nella fattispecie in esame non si ravvisano affatto gli estremi giustificativi dell'invocata sospensione ex art. 295 c. p. c. essendo principio più che granitico del Giudice nomofilattico che, come anche osservato dal primo Giudice,
l'azione revocatoria è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale ed anche ad una mera ragione di credito, dovendosi a tal riguardo escludere che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, tale che non vi è alcuna necessità di sospendere obbligatoriamente il primo processo in relazione al secondo.
Puntualizza il Giudice di legittimità in particolare che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 del c. c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 del c. p.
c. per il caso di pendenza di controversia avente a oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto
5 di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le tante si vedano Cass. Civ. nn.
30106/2024; 25331/2023; 3375/2020; 3369/2019; 2673/2016; 17257/2013).
Ne deriva che, nel caso concreto, la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1265/2012 non costituisce causa idonea a determinare la sospensione necessaria del presente giudizio, posto che la sua definizione – quale ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso – non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né potrebbe verificarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (si veda, tra le altre, sul punto specifico Cass. Civ. n.
12849/2007).
In questo quadro non può trovare certamente accoglimento nemmeno l'istanza istruttoria dell'appellante volta ad ottenere che si ordini al la produzione di tutti Controparte_2
gli atti e verbali del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5975/12 R. G., stante la loro inconducenza rispetto alla odierna decisione.
Consegue il rigetto del motivo in esame in tutte le sue articolazioni.
Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione da lei proposta di carenza di legittimazione sostanziale e processuale di Controparte_1
Espone al riguardo che quest'ultima si è costituita nel giudizio di primo grado con comparsa dell'11 settembre 2017, deducendo di essere cessionaria, in forza di contratto di cessione del 30 giugno 2017, del credito originariamente vantato dal nei confronti di Controparte_2 PE
e producendo in atti, a sostegno dell'assunta titolarità, l'avviso di cessione in blocco di crediti
[...]
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Sostiene che, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (di cui richiama talune pronunce), la pubblicazione in G. U. potrebbe costituire, al più, elemento indicativo della cessione, ma non sarebbe in grado di conferire certezza, data la sua minima struttura informativa, in ordine agli specifici e precisi contorni dei crediti inclusi nell'operazione di cessione.
A suo dire, perciò, il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio che l'avviso di cessione in blocco di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prodotto agli atti, non era sufficiente a provare la titolarità in capo all'intervenuta l. del credito presupposto dalla presente Controparte_1
contesa.
Osserva, più in particolare, che il Tribunale, nel fissare l'udienza di prosecuzione del giudizio
(interrottosi per il decesso del ) a seguito del ricorso in riassunzione proposto da PE [...]
avrebbe dovuto previamente accertare l'effettiva spettanza in capo a quest'ultima Controparte_1
6 del diritto di credito all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione (richiamando a tal riguardo la pronuncia di Cass. Civ. n. 4208 del 16 marzo 2012) e, avvedendosi che non era stata fornita prova dell'inclusione del credito vantato dal nei confronti del Controparte_2
nell'operazione di cessione de qua, avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione PE
(sostanziale e processuale) in capo ad (e, per essa, alla sua procuratrice Controparte_1
e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'atto di Parte_2 riassunzione del giudizio di primo grado, con ogni conseguente statuizione di legge sull'estinzione dello stesso.
Contesta, inoltre, l'argomento del primo Giudice secondo il quale la prova dell'esistenza della cessione del credito oggetto di causa può trarsi dalla mancata opposizione da parte dell'istituto di credito cedente ( , che è rimasto in giudizio senza nulla rilevare in Controparte_2
proposito.
Obietta che l'accertamento che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere a tal riguardo non concerneva l'esistenza della cessione, quanto piuttosto l'assolvimento dell'onere della prova, gravante sulla cessionaria, circa l'inclusione del credito originariamente vantato dal Controparte_2 nell'operazione di cessione.
Allo stesso modo critica il fatto che il Tribunale avrebbe valorizzato, ai fini della prova della legittimazione di il suo asserito comportamento inerte: evidenzia in Controparte_1
proposito che i termini ex art. 183, comma 6, c. p. c. erano stati concessi prima dell'intervento in giudizio della predetta (sedicente) cessionaria (avvenuto il 15 dicembre 2017) e dell'interruzione del giudizio dovuta al decesso del convenuto Persona_1
A suo dire l'eccezione di carenza di legittimazione di sarebbe stata, Controparte_1 invece, formulata tempestivamente, ossia all'udienza del 7 dicembre 2021 fissata dal Tribunale a seguito della riassunzione del giudizio, primo atto successivo alla notifica del ricorso in riassunzione.
Il primo Giudice, pertanto, non avrebbe potuto ritenere provata implicitamente la legittimazione ad agire di desumendola dal comportamento processuale della deducente Controparte_1
medesima (ritenuto inerte).
Il motivo è meritevole di accoglimento entro i limiti e nei termini di cui si dirà.
Occorre anzitutto evidenziare che il nucleo centrale della doglianza, pur variamente articolata, sta in ciò che, secondo l'appellante, il Tribunale, a fronte della presentazione del ricorso in riassunzione da parte dell'intervenuta per la ripresa del giudizio interrotto a seguito del Controparte_1
decesso di avrebbe dovuto previamente procedere all'accertamento dell'effettiva Persona_1
7 titolarità, in capo alla ricorrente in riassunzione, del credito presupposto dalla presente azione, onde verificare la sua legittimazione a dare impulso al giudizio.
Se l'avesse fatto – deduce l'appellante –, non avrebbe potuto non riconoscere che non era stata fornita in giudizio la prova di questa titolarità dato che, a suo dire, l'avviso di cessione di cui alla G. U. prodotto agli atti non sarebbe sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione intercorsa il 30 giugno 2017 tra ed il Controparte_1 Controparte_2
né d'altra parte, la prova di tale titolarità potrebbe trarsi, come ha fatto il Tribunale, dal
[...]
contegno della banca cedente, presente in giudizio all'atto dell'intervento dell'asserita cessionaria, al quale ha continuato a partecipare senza mai sollevare opposizione alla costituzione dell'interveniente; né – ha dedotto, infine, l'appellante – alcun rilievo potrebbe attribuirsi alla circostanza che essa
, in primo grado, non ha eccepito alcunché al momento dell'intervento in giudizio di Pt_1
dato che a detto intervento aveva fatto seguito l'interruzione del giudizio Controparte_1 per il decesso del convenuto e considerato che l'eccezione di carenza di Persona_1
legittimazione della predetta cessionaria è stata da lei sollevata con le note di trattazione del 7 dicembre 2021, primo atto di difesa successivo alla riassunzione, e dunque tempestivamente.
Da questi rilievi critici l'appellante fa discendere che il primo Giudice – e oggi questa Corte -verificata l'assenza di legittimazione di a riassumere il giudizio interrotto, avrebbe Controparte_1
dovuto (e dovrebbe questa Corte) dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c. p. c. in quanto non riassunto dall'unica parte legittimata, ossia il con conseguente caducazione della sentenza Controparte_2
impugnata.
Orbene, muovendo anzitutto dal profilo prettamente processuale della censura, rileva la Corte che correttamente il primo Giudice ha provveduto a fissare l'udienza di prosecuzione del giudizio sulla base del ricorso in riassunzione proposto da poiché quest'ultima si era Controparte_1
già costituita in giudizio mediante intervento ex art. 111, comma 3, c. p. c. con comparsa del 15 luglio
2017, nell'affermata veste di cessionaria del credito oggetto di causa, essendo, dunque, pacificamente divenuta parte del processo (poi) interrotto, senza che, peraltro, le altre parti in causa abbiano dedotto, né eccepito alcunché in merito al suo intervento.
È noto, in punto di diritto, che colui che interviene in giudizio, avendone acquistato formalmente la qualità di parte, ben può riassumere il processo interrotto, poiché ciò che conta ai fini di una valida ed efficacia riassunzione è che essa sia stata effettuata tempestivamente e ritualmente da un soggetto che in quel concreto stadio processuale rivestiva formalmente il ruolo di parte (così Cass. Civ. nn.
9820/2018; 765/1976).
8 Immune da censure è, dunque, l'operato del Tribunale che ha fissato l'udienza di prosecuzione del giudizio su impulso dell'intervenuta già parte dello stesso, dato che è Controparte_1
assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di legittimità e nella migliore dottrina, che legittimati a riassumere il processo, a compiere cioè l'atto di impulso processuale, sono tutti coloro i quali sono già parti del processo stesso.
E ciò a prescindere dalla contestazione della successione nel rapporto litigioso, in quanto detta questione attiene non già alla formale legittimazione ad agire (e/o a contraddire), ma piuttosto costituisce questione di merito concernente la titolarità attiva (e/o passiva) del rapporto dedotto in giudizio, che deve essere valutata dal giudice in sede decisoria ai fini della verifica della fondatezza
(o meno) della domanda proposta, e giammai anticipatamente nel corso dell'istruzione in funzione preclusiva di atti di impulso volti a riattivare l'iter processuale interrotto (in tal senso si vedano anche
Cass. Civ. nn. 18775/2017; 4208/2012).
Rimane impregiudicato, in ogni caso, come anche si legge nelle pronunce giurisprudenziali da ultimo richiamate, l'accertamento dell'effettiva spettanza del credito, che deve essere effettuato – si ripete – al momento della decisione della domanda, all'esito della valutazione delle prove raccolte.
A tal proposito destituita di fondatezza è la seconda parte della doglianza in esame, laddove l'appellante assume che se il Tribunale avesse adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, senza dare rilievo probatorio al comportamento non oppositivo della banca cedente e senza ritenere tardiva,
d'altra parte, l'eccezione di carenza di legittimazione di sollevata da essa Controparte_1
, non avrebbe potuto che concludere per l'assenza di prova dell'inclusione del credito Pt_1
oggetto di causa nell'ambito della operazione di cessione posta dall'interveniente a fondamento dalla propria costituzione in giudizio, disconoscendone così la legittimazione (anche) a riassumere il processo interrotto, il quale, perciò, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per assenza di un valido ed efficace atto di riassunzione.
Deve, infatti, ribadirsi che il controllo della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio deve avvenire al momento della decisione della causa, poiché attiene ad una questione di merito relativa alla fondatezza della domanda (quale condizione dell'azione), e non già in via preventiva, nella fase istruttoria, onde verificare la validità di un atto di impulso processuale.
In questa prospettiva, seppure all'esito del predetto controllo di merito dovesse risultare che l'intervento in giudizio del soggetto che ha riassunto il processo non avrebbe potuto essere validamente effettuato per essere l'interveniente privo della titolarità (attiva o passiva) del rapporto dedotto in giudizio, non per questo potrebbe dichiararsi, ora per allora, l'estinzione del processo, stante il principio giurisprudenziale pacifico, di diretta derivazione dalle regole sin qui esposte e con esse assolutamente coerente, secondo cui la riassunzione del giudizio interrotto, ove tempestivamente
9 e ritualmente effettuata dalla parte intervenuta, non è inficiata dalla successiva declaratoria di inammissibilità del predetto intervento, atteso che l'accertamento di tale inammissibilità non può travolgere retroattivamente l'impulso processuale reso secondo le modalità normative da un soggetto che, in quel concreto stadio processuale, rivestiva formalmente il ruolo di parte, e non può conseguentemente determinare l'estinzione del processo, essendo irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso configurare una sorta di estinzione "ex post", che può manifestarsi anche a distanza di molto tempo e che costituisce fonte di protratta incertezza sulla permanenza
o meno dell'esistenza del processo, in contrasto con i principi di conservazione e di economia processuale (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 9820/2018).
Il Giudice nomofilattico ha puntualizzato, a tal riguardo, che, diversamente opinando, si perverrebbe a risultati irragionevoli: segnatamente, nel caso in cui l'intervento del riassumente sia poi dichiarato inammissibile - all'esito del grado o anche, in ipotesi di impugnazione, all'esito di gradi successivi -, il processo incorrerebbe in una sorta di estinzione ex post dopo che, in effetti, mediante rituale procedura di riassunzione, il contraddittorio sia stato comunque adeguatamente reinstaurato. Se infatti
– precisa la Suprema Corte - si accogliesse una simile impostazione, non solo chi interviene non sarebbe idoneo a porre in essere atti processuali dagli effetti stabili ed idonei, pertanto, a fornire certezza (con implicito coinvolgimento anche del principio dell'economia processuale), ma si potrebbe persino estendere tale retroattiva inesistenza anche ad atti posti in essere, per esempio, da una parte convenuta che risulti priva di legittimazione processuale.
In sintesi, si verrebbe a plasmare il processo come una struttura incerta, che procede con potenziali falle anche in casi in cui gli atti siano stati correttamente compiuti secondo il rito.
È ragionevole invece ritenere, sia per il principio di conservazione, sia per il già citato - e correlato - principio dell'economia processuale, che il legislatore non abbia inteso configurare nell'estinzione una eventualità che possa manifestarsi anche a distanza di molto tempo, pur essendo stato svolto correttamente l'incidente recuperatorio della riassunzione, come fonte quindi di protratta incertezza sulla permanenza o meno dell'esistenza del processo (ibidem).
Questo insegnamento, seppure espresso dalla Suprema Corte con specifico riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento (pronunciata per cause non meglio specificate in detta sentenza), è senz'altro applicabile al caso di specie, poiché affermativo di un principio di più ampio respiro, che è quello di doversi escludere in radice, a tutela della regola di conservazione degli atti e dell'esigenza di economia processuale, l'eventualità che l'estinzione del giudizio possa manifestarsi
(ed essere dichiarata) a distanza di molto tempo rispetto allo svolgimento corretto della sua riassunzione, pena la concezione del processo quale struttura incerta, che potrebbe venir meno anche quando gli atti siano compiuti secondo il rito.
10 Ne deriva che, diversamente da quanto assume l'appellante, anche qualora si acclari nel merito, all'esito della disamina delle risultanze processuali e istruttorie, che (come si vedrà) l'intervenuta non ha provato adeguatamente la propria sostanziale legittimazione Controparte_1 all'intervento in giudizio (e segnatamente la titolarità del credito a tutela del quale è stata esperita la presente azione revocatoria), non per questo si potrebbe dichiarare ora - né l'avrebbe potuta dichiarare il primo Giudice - l'estinzione del giudizio, dato che, al momento della riassunzione,
[...]
era certamente, come si è detto, già parte formale dello stesso e, come tale, legittimamente CP_1 vi ha dato impulso dopo l'interruzione.
Va ribadito, infatti, che l'accertamento della non ammissibilità dell'intervento (anche per cause attinenti alla sostanziale legittimazione del soggetto che lo ha spiegato) non può mai travolgere retroattivamente l'impulso processuale reso secondo le modalità normative da un soggetto che, in quel concreto stadio processuale, rivestiva formalmente il ruolo di parte (v. la citata Cass. Civ. n. 9820/2018).
Il processo riassunto non è invero – va sottolineato - un nuovo processo, ma la continuazione del primo e dunque, anche se il non si è costituito dopo la riassunzione, Controparte_2
restando contumace, la sua domanda iniziale è rimasta certamente in piedi, se è vero che, come afferma la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (tra le tante si vedano Cass. Civ. nn. 26372/2014; 24331/2008; 3963/1998; 6867/1996).
Deve essere disatteso, perciò, a monte, l'assunto di parte appellante secondo cui, qualora il Tribunale avesse correttamente valutato, accogliendola, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di da lei sollevata, ne avrebbe dovuto fare discendere l'estinzione del giudizio ex art. 305 c. CP_1
p. c. poiché riassunto da un soggetto privo del potere di dare impulso allo stesso, in quanto carente di legittimazione.
Se ciò è innegabile, deve tuttavia essere esaminata in questa sede, in quanto devoluta dall'appellante con il motivo in esame, la questione della legittimazione ad causam di (e Controparte_1
per essa, quale procuratrice, la , da intendersi, nella sua Parte_2
accezione corretta, quale titolarità attiva della pretesa creditoria a tutela della quale è stata azionata la presente domanda ex art 2901 c. c..
11 Essa attiene dunque, come tale, al merito della controversia secondo quanto si è detto più sopra, giovando puntualizzare che, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte
(inaugurato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016), la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
In questa prospettiva interpretativa il Giudice nomofilattico ha chiarito anche che le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (tra le tante si vedano Cass. Civ. nn. 8549/2024; 5478/2024; 23721/2021; 11744/2018).
Spetta allora a questa Corte verificare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo processuale e validamente utilizzabili (secondo quanto si dirà), se sussista davvero in capo ad Controparte_1
la titolarità attiva del rapporto dedotto in causa, e tale potere deve essere esercitato d'ufficio,
[...]
senza che possa rilevare il fatto, valorizzato invece dal primo Giudice, che inizialmente, in epoca anteriore alla riassunzione del processo interrotto per il decesso del , nessuna delle parti PE
convenute aveva eccepito alcunché riguardo alla legittimazione della predetta società, intervenuta in giudizio.
Ciò in quanto – va ribadito - il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa.
Orbene, risulta per tabulas che (e, per essa, Controparte_1 [...]
quale mandataria) è intervenuta nel giudizio di primo grado con comparsa Parte_2
depositata il 15 settembre 2017, allegando che con contratto del 30 giugno 2017 il
[...]
le aveva ceduto un portafoglio di crediti, tra i quali quello oggetto della presente Controparte_2 contesa, e che di tale cessione era stata data notizia mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. n.80 dell'8 luglio 2017 (allegata per stralcio alla comparsa di intervento medesima).
Nessun altro documento è stato prodotto dall'interveniente a sostegno della propria legittimazione in allegato alla comparsa, salvo poi, in data 14 ottobre 2022, già scaduto il termine per il deposito di note conclusive concesso dal Tribunale con ordinanza del 7 giugno 2022 (ossia il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione del 20 ottobre 2022 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c. p.
c.), ad avere depositato nel fascicolo telematico il sopra citato contratto di cessione dei crediti del 30 giugno 2017.
Di questo documento - il quale è stato depositato anche nel presente grado in allegato alla comparsa di costituzione dell'appellata unitamente ad una dichiarazione di Controparte_1
12 avvenuta cessione rilasciata il 28 dicembre 2022 da Credit GR TA s. p. a. (nella quale è stata incorporata che aveva a sua volta incorporato il – non Controparte_6 Controparte_2
si può tenere conto ai fini del decidere, e nemmeno, ovviamente, della suddetta dichiarazione, posto che, come pure giustamente eccepito dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, trattasi di atti che sono stati prodotti tardivamente.
Ed invero il primo avrebbe dovuto essere prodotto all'atto di costituzione in giudizio della cessionaria
(15 settembre 2017) oppure, quanto meno, in sede di riassunzione del giudizio interrotto (per il decesso del ) e/o al massimo nella prima difesa utile dopo le note di trattazione scritta del PE
2 dicembre 2021 con cui la difesa di ha contestato la legittimazione di Parte_1 [...]
Controparte_1
In ogni caso è certo che assolutamente tardiva è la produzione effettuata in data 14 ottobre 2022, ossia dopo la scadenza del termine di dieci giorni prima della discussione ex art. 281 sexies c. p. c. concesso dal Tribunale, sottratta così, peraltro, al contraddittorio delle parti.
La dichiarazione di Credit GR TA s. p. a. del 28 dicembre 2022, poi, è stata prodotta per la prima volta nel presente grado e, dunque, non è evidentemente ammissibile ex art. 345, comma 3, c.
p. c., non potendosi a rigore considerare quale documento sopravvenuto (che, dunque, la parte non avrebbe potuto produrre prima) solo perché reca la data del 28 dicembre 2022, in quanto, secondo lo stesso tenore dell'atto, esso consta di una comunicazione - fatta dall'istituto di credito alla debitrice principale - dell'avvenuta cessione del credito, meramente ricognitiva, perciò, di una Controparte_7
circostanza (appunto la cessione del credito) avvenuta in epoca anteriore, e segnatamente nel giugno
2017.
È appena il caso di richiamare, a tal riguardo, il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c. p. c., la produzione di documenti che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti (v. da ultimo Cass. Civ. n. 21080/2024).
Non può trovare applicazione, del resto, nell'ipotesi di specie, il principio affermato dalla Suprema
Corte secondo il quale non opera la preclusione alla produzione di nuovi documenti prevista dall'art. 345 c. p. c. quando si tratti di dimostrare la legittimazione processuale (si veda, tra le altre, Cass. Civ.
n. 17062/2019), dato che esso si riferisce, appunto, alla legittimazione ad processum (ex art. 182 c.
p. c.), istituto diverso da quello che ci occupa, che inerisce, invece, come si è detto più sopra, alla titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, essendo, come tale, una questione di merito, la quale- come è noto - non può essere dimostrata con documenti prodotti tardivamente e/o per la prima volta in grado di appello.
13 Va ribadito sul punto che la successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di “legitimatio ad processum”, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (cfr. la già citata
Cass. Civ. n. 18775/2017) e che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce proprio ai documenti relativi al merito della causa (così la stessa pronuncia n.
17062/2019 sopra richiamata).
L'unico documento, dunque, che può utilizzarsi ai fini della presente decisione, in quanto tempestivamente prodotto dall'interessata, è costituito dallo stralcio della G. U. R. I. n. 80 dell'8 luglio 2017 in cui è pubblicato “l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la <
196 (il <
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna n. 24 del 30 gennaio 2007)” concluso da con il in data 30 giugno 2017, avente Controparte_1 Controparte_2 ad oggetto crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della “legge sulla cartolarizzazione”.
Orbene, in linea di principio, secondo l'orientamento invalso da ultimo nella giurisprudenza della
Suprema Corte, seguito dalla maggioranza dei giudici di merito, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in ipotesi di cessione
“in blocco” dei crediti da parte di una banca, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che rimane comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto (non censurabile in sede di legittimità).
Lo stesso Giudice nomofilattico puntualizza, tuttavia, che in tal caso la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (si vedano in tal senso ex multis Cass. Civ. nn. 391/2025; 26127/2024;
17944/2023; 4277/2023; 15844/2019).
Nella fattispecie in esame - rileva la Corte - nell'avviso di cessione anzidetto, nella parte qui di specifico interesse, si legge testualmente: “in virtù del Contratto di Cessione, la Società (ossia
n. d. r.) ha acquistato pro soluto da , con efficacia Controparte_1 Controparte_2
14 giuridica a partire dalla Data di Cessione ed efficacia economica alla Data di Godimento, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra l'1 gennaio 1970 e il 30 novembre 2016 (i <
, o altra banca del gruppo bancario , a sofferenza ed individuati Controparte_2 Controparte_4
in base ad una serie di criteri oggettivi. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti derivanti, inter alia, da Finanziamenti Credito Siciliano relativi agli importi dovuti in linea capitale
e agli interessi, anche di mora, maturati alla Data di Cessione e agli importi dovuti alla Data di
Cessione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alla Data di Godimento (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), anche ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, i seguenti criteri (i <<criteri del portafoglio credito i crediti cp_2>
soddisfano cumulativamente i seguenti criteri: (i) alla Data di Godimento erano e Controparte_2
alla data dell'1 luglio 2017 sono, denominati in Euro;
(ii) i relativi Contratti, alla Data di Godimento erano e alla data dell'1 luglio 2017 sono, regolati dalla legge italiana;
(iii) che, se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in TA;
(iv) i relativi Contratti sono stati stipulati per il tramite di filiali o succursali aventi sede sul territorio della Repubblica TAna;
(v) i relativi debitori non erano, alla Data di Godimento: (i) banche, ovvero (ii) dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al;
(vi) i relativi debitori Parte_4
erano alla Data di Godimento: (i) persone fisiche residenti in [...], ovvero (ii) persone giuridiche o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in TA;
(vii) i relativi debitori risultino alla data del 30 novembre 2016 classificati e segnalati come "in sofferenza" nella Centrale dei Rischi di Banca d'TA da parte della Banca CE o altra banca del gruppo bancario , fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore Controparte_4
estinti; (viii) non derivano da contratti di leasing e/o prestiti personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento per il quinto effettuata dal debitore in favore della
Banca CE;
(ix) non derivano da Contratti la cui provvista finanziaria sia stata messa a disposizione della Banca CE da parte della Banca Europea degli Investimenti. Sono stati altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, tutti i Crediti Credito Siciliano derivanti dall'escussione delle ipoteche e di ulteriori garanzie prestate in relazione ai Finanziamenti Credito Siciliano, (salvo solo per le garanzie concesse in favore di dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo) CP_6
(…)”.
Orbene, la categoria dei crediti ceduti in virtù del contratto del 30 giugno 2017 ha riguardato esclusivamente - come si legge testualmente nell'avviso - quelli “derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari sottoscritti tra l'1 gennaio 1970 e il 30 novembre 2016”, laddove, nel caso
15 di specie, viene in rilievo pacificamente un'esposizione debitoria di (debitore Controparte_7
principale), e dunque, del fu (quale fideiussore), derivante dal contratto di conto Persona_1
corrente n. 8101228 stipulato dalla con il che, Controparte_7 Controparte_2
dunque, non è evidentemente riconducibile al genus dei “finanziamenti ipotecari e/o chirografari” di cui all'avviso anzidetto, ma piuttosto ad un diverso rapporto bancario, regolato in conto corrente.
Ne deriva che, in assenza di diversa prova - valida ed utilizzabile – da cui possa ricavarsi che il credito per cui il ha agito nel presente giudizio sia da includere tra quelli Controparte_2
oggetto della cessione suddetta, non può che dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di da intendersi, come detto, quale difetto di titolarità attiva del rapporto Controparte_1
credito/debito dedotto in giudizio.
Mette conto ribadire e puntualizzare che siffatta decisione non ha alcuna ricaduta né sulla regolarità ed efficacia della riassunzione del giudizio interrotto per il decesso di a - dato che, PE PE
come si è spiegato più specificamente sopra, la che ha riassunto la causa), Controparte_1
in quel concreto stadio processuale, aveva ritualmente assunto la qualità di parte a seguito dell'intervento spiegato con comparsa del 15 settembre 2017 -, né sull'ammissibilità della domanda ex art. 2901 c. c. avanzata dal visto che, come si è evidenziato più Controparte_2
sopra, è insegnamento pacifico della Suprema Corte che, pur se dopo la riassunzione del processo la parte costituita nella precedente fase del giudizio non sia comparsa, rimanendo contumace, non per questo le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale devono ritenersi rinunciate o abbandonate, trattandosi di domande relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto
(all'uopo si rimanda alle pronunce giurisprudenziali più sopra riportate).
Ne discende che, in accoglimento in parte qua del motivo di appello in esame, va dichiarata la carenza di legittimazione attiva di nell'accezione di merito e per le ragioni di cui Controparte_1
si è detto sin qui.
Col terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto integrati i requisiti richiesti dall'art. 2901 c. c. per la revocatoria ordinaria.
Sostiene che non corrisponderebbe al vero che, come argomentato dal Tribunale, le ragioni di credito dell'istituto attore non siano state oggetto di contestazione da parte di il quale, Persona_1
invece, come da lui evidenziato, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui si è detto e aveva contestato i documenti prodotti in quel giudizio (ossia l'estratto conto relativo al contratto di conto corrente stipulato con la e la fideiussione da lui rilasciata). Controparte_7
16 Il Tribunale – a parere dell'appellante –, non decidendo sulla suddetta istanza di sospensione ex art. 295 c. p. c., avrebbe erroneamente ritenuto che quei documenti versati in atti da parte attrice fossero utilizzabili ai fini della prova delle sue ragioni di credito;
non avrebbe, inoltre, tenuto in alcun conto la pendenza del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed avrebbe preso in esame, in maniera acritica, il saldo passivo registrato nell'estratto del conto corrente intestato alla CP_7
relativo al periodo giugno-settembre 2010 al solo fine di avere un parametro per determinare
[...]
l'esistenza di un pregiudizio per il rispetto alla consistenza del Controparte_2
patrimonio del garante.
Al contrario – osserva ancora - dalle movimentazioni registrate con continuità e regolarità in dare e avere, dipendenti da erogazioni di anticipi su fatture e su contratti e restituzioni, si sarebbe potuta desumere l'esistenza di un rapporto bancario “fisiologico”, confermato dal netto divario tra il saldo di € 998.843,00 registrato nell'estratto conto e quello dimezzato esposto in ricorso ed oggetto di ingiunzione: da ciò il Tribunale avrebbe dovuto desumere, a detta dell'appellante, che l'atto di conferimento oggetto dell'azione revocatoria in esame non sarebbe stato posto in essere da con l'intento di diminuire il proprio patrimonio (tant'è che costui sarebbe rimasto Persona_1 titolare dell'intero capitale sociale), né con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della banca.
Il motivo, in ogni sua articolazione, non merita accoglimento.
Quanto al primo profilo, è sufficiente ribadire ciò che si è detto più diffusamente in sede di disamina del primo motivo di appello, che cioè, come anche lo stesso Tribunale ha evidenziato, pure il credito eventuale, in veste di credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - ,
è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 2901 del c. c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Ne deriva che la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della quale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il primo Giudice ha senz'altro tenuto conto nella sua decisione, non vale ad escludere la sussistenza del primo dei presupposti dell'azione revocatoria de qua – ossia l'esistenza di una ragione di credito in capo alla banca attrice -, dato che, si ribadisce, la sua definizione – quale ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso – non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né potrebbe verificarsi un conflitto di
17 giudicati tra la sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.
E non si può dubitare del fatto che le ragioni di credito del anche in Controparte_2
via eventuale, abbiano trovato il loro adeguato riscontro probatorio in atti, con particolare riferimento all'estratto conto relativo al contratto di conto corrente bancario pacificamente intercorso tra la e il predetto istituto di credito ed all'atto del 22 maggio 2006 con il quale Controparte_7 PE
si è costituito fideiussore dell'anzidetta società, al fine di garantire l'adempimento delle
[...]
obbligazioni sorgenti nell'ambito del rapporto di conto corrente medesimo.
Scarsamente comprensibile è poi l'assunto dell'appellante – formulato, peraltro, per la prima volta in sede di appello - secondo il quale le movimentazioni del conto corrente in questione denoterebbero l'esistenza di un “rapporto bancario fisiologico” tra le due parti, comprovato dal divario tra il saldo
(negativo) di € 998.843,00 registrato nell'estratto conto e quello dimezzato esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, tale da potersi desumere che l'atto di conferimento effettuato dal non PE
sarebbe stato posto in essere con l'intento di diminuire il patrimonio e con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della banca creditrice.
Questi argomenti, vaghi e non troppo lineari sul piano logico, oltre che nuovi - siccome formulati per la prima volta in sede di appello -, non valgono, in ogni caso, a contrastare le precise e condivisibili argomentazioni del Tribunale riguardanti la sicura sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c. c., e segnatamente, in primis, la qualifica di creditore in capo al
[...]
e l'esistenza di una notevole esposizione debitoria del alla data Controparte_2 PE dell'atto di dispositivo (20 settembre 2010), essendo egli fideiussore della in relazione Controparte_7
al rapporto di conto corrente bancario n. 8101228 stipulato con il - il Controparte_2 quale, secondo quanto è dato ricavare dall'estratto conto versato in atti, alla data del 30 settembre
2010 presentava un saldo negativo per la cliente pari a € 998.843,00 e al 31 agosto 2010 un saldo negativo pari a € 976.947 -.
Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato chiesto ed emesso nel 2012 per una pretesa creditoria di importo inferiore (essendosi verosimilmente ridotto nel prosieguo il saldo negativo del conto corrente) non vale ad escludere, evidentemente, la posizione di creditore del Controparte_2 alla suddetta data dell'atto di disposizione patrimoniale del garante né
[...] Persona_1 tanto meno l'esposizione debitoria di quest'ultimo verso la banca, nella sua comprovata veste di fideiussore.
Quanto poi alla consapevolezza in capo a quest'ultimo di arrecare pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito, è sufficiente richiamare i più che condivisibili argomenti del primo Giudice – contro i quali, va detto, l'appellante non ha addotto nulla di specifico e di rilevante - secondo cui il , PE
18 nella qualità di amministratore unico della non poteva non essere a conoscenza della Controparte_7
sua ingente esposizione debitoria verso la banca in relazione al conto corrente anzidetto, così come del carattere pregiudizievole dell'atto di disposizione con il quale si è spogliato dei propri beni immobili.
È ius receptum, infatti, per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, che, in tema di revocatoria ordinaria, il pregiudizio ricorre ogni qual volta l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (v. ex plurimis Cass. Civ. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, l'atto di conferimento del ramo di azienda (costituito da diversi beni immobili, quali descritti in atti) posto in essere dal in favore di ha comportato PE Parte_1
oggettivamente un consapevole pregiudizio alle ragioni creditorie del CP_2 Controparte_2
[..
con esso – stipulato allorché il conto corrente intestato alla già registrava un Controparte_7
ingente saldo negativo – il ha, difatti, alienato il proprio complessivo patrimonio PE
immobiliare (come risultante dalla visura ipotecaria depositata in atti), distogliendolo, quindi, dalla sua funzione di garanzia patrimoniale generica delle ragioni del creditore in revocatoria, con evidente ed innegabile pregiudizio per costui.
Né è sostenibile, come vorrebbe l'appellante, l'assenza del requisito dell'eventus damni per il fatto che il , in cambio del conferimento degli immobili, avrebbe acquistato la partecipazione PE
al capitale sociale di Parte_1
Sul punto giova ribadire che, come già evidenziato dal Tribunale, il patrimonio immobiliare oggetto del conferimento è stato stimato nel valore complessivo di € 1.687.303,00, mentre la quota di partecipazione al capitale sociale ottenuta dal corrispondeva ad un valore nominale di € PE
100.000,00. Circostanza, questa, che ictu oculi ha comportato un peggioramento di tipo qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore, di cui quest'ultimo non poteva non essere certamente a conoscenza.
Mette conto rammentare in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'atto di conferimento di beni immobili in una società è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'eventus damni, tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'alea tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 27290/2022).
Il , poi, all'atto di costituzione di figurava come socio unico ed PE Parte_1
amministratore unico della stessa;
tale che, come correttamente rilevato dal primo Giudice - senza
19 che sul punto l'appellante abbia addotto argomenti specifici di segno contrario – la predetta società non poteva non essere a conoscenza della circostanza che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal in suo favore comportasse un pregiudizio per le ragioni creditorie del PE [...]
Controparte_2
Ne discende il rigetto del presente motivo di appello.
Il parziale accoglimento dell'appello – che ha riguardato unicamente il rapporto processuale tra e l'intervenuta - impone la rivisitazione d'ufficio delle Parte_1 Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio con riferimento unicamente a detto rapporto ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 336, comma 1, c. p. c. (v. sul punto Cass. Civ. n. 28136/2023), le quali vanno regolate unitariamente in base all'esito globale del giudizio.
In questa prospettiva reputa la Corte che, in ragione della parziale soccombenza della parte appellante
– che ha visto, per un verso, accogliersi l'appello riguardo alla questione della carenza di legittimazione attiva di e, per il resto, rigettarsi il gravame -, sussistono Controparte_1
valide e peculiari ragioni per dichiarare interamente compensate tra le due suddette parti, uniche costituite nel presente grado, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti del e della della eredità Controparte_2 CP_3
giacente di stante la loro contumacia nel presente grado. Persona_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione Parte_1
notificato in data 24 novembre 2022, nei confronti di (e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, , di nelle Parte_2 Controparte_2 persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e della dell'eredità giacente CP_3
di in persona del Curatore avv. Natale Galipò, avverso la sentenza n. 1748/2022 Persona_1
emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 20 ottobre 2022, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il difetto di legittimazione attiva (sub specie di carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio) in capo a Controparte_1
(e per essa, quale procuratrice, , in persona del legale Parte_2
rappresentante p. t.;
• rigetta nel resto l'appello;
20 • dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio tra e Parte_1
(e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Parte_2
, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p. t.;
[...]
• nulla per le spese del presente grado nei confronti di e della Controparte_2
dell'eredità giacente di CP_3 Persona_1
• conferma (nel resto) la statuizione di primo grado riguardo alle spese dello stesso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 14 febbraio 2025
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. funzionario dell'ufficio Controparte_8
del processo addetto alla prima sezione civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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