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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 865 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG GA IU
SA ZE IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 865/2025 avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili) congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ODARDA BARBARA
e nato il [...] a [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO SILVIA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 13/03/2025 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
237/2025 pubblicata il 09/05/2025 e rimessa la causa sul ruolo del IU Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
18/11/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I ricorrenti danno atto di aver dato corso a tutte le statuizioni relative alla casa familiare, al prelievo di beni mobili ed effetti personali, alla cessione della quota di comproprietà dell'immobile ex casa coniugale in favore della moglie e di non avere pretese e/o rivendicazioni di sorta l'uno/a nei confronti dell'altro/a.
2. Il signor verserà, a titolo di assegno ex art. 5 L. 898/1970 e s.m.i., in favore della CP_1 signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale ISTAT, fintantoché la stessa non percepirà la pensione di vecchiaia, con decorrenza presunta dal luglio 2028, condizione – che la signora si impegna a comunicare Pt_1 prontamente al marito - per la quale detto assegno divorzile si ridurrà ad € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
3. Le parti danno atto di aver già regolato ogni altra questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di convivenza e di coniugio e non avanzano, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, alcuna ulteriore pretesa, a titolo di somme percepite per TFR e frutti maturati e/o percepiti su depositi, conti e titoli durante la comunione dei beni.
4. Spese legali di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
REVIGLIOASCO D'ASTI il 19/05/1956, celebrato in ASTI in data 03/02/1985, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 1985, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG GA IU
SA ZE IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 865/2025 avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili) congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ODARDA BARBARA
e nato il [...] a [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO SILVIA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 13/03/2025 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
237/2025 pubblicata il 09/05/2025 e rimessa la causa sul ruolo del IU Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
18/11/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I ricorrenti danno atto di aver dato corso a tutte le statuizioni relative alla casa familiare, al prelievo di beni mobili ed effetti personali, alla cessione della quota di comproprietà dell'immobile ex casa coniugale in favore della moglie e di non avere pretese e/o rivendicazioni di sorta l'uno/a nei confronti dell'altro/a.
2. Il signor verserà, a titolo di assegno ex art. 5 L. 898/1970 e s.m.i., in favore della CP_1 signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale ISTAT, fintantoché la stessa non percepirà la pensione di vecchiaia, con decorrenza presunta dal luglio 2028, condizione – che la signora si impegna a comunicare Pt_1 prontamente al marito - per la quale detto assegno divorzile si ridurrà ad € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
3. Le parti danno atto di aver già regolato ogni altra questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di convivenza e di coniugio e non avanzano, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, alcuna ulteriore pretesa, a titolo di somme percepite per TFR e frutti maturati e/o percepiti su depositi, conti e titoli durante la comunione dei beni.
4. Spese legali di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 CP_1
REVIGLIOASCO D'ASTI il 19/05/1956, celebrato in ASTI in data 03/02/1985, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Anno 1985, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.