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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12968/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Imperiale Laura che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 02/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 128 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/03/2009 e il 23/11/2011. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 118/2025 del 16/01/2025, pubblicata in data 17/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, salva la precisazione che le questioni “strettamente urgenti” potranno essere decise anche disgiuntamente fra le parti solo se aventi natura di ordinaria amministrazione, atteso il regime generale dell'affidamento condiviso, dovendo diversamente essere decise congiuntamente.
L'ascolto dei minori è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., atteso l'accordo delle parti su tutte le questioni che direttamente li riguardano.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli minori, ed , ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
CONFERMA che ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
pagina 2 di 4 CONFERMA che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione e quelle strettamente urgenti purchè aventi natura ordinaria, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni di ed Per_1 Per_2
CONFERMA l'impegno di entrambi i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
CONFERMA che il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli ed previo Per_1 Per_2 accordo con la madre, avuto riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
CONFERMA che, in caso di eventuale disaccordo, verrà applicato il seguente calendario di visita:
➢ i minori permarranno con il padre a settimane alterne dal venerdì, al termine dell'orario di lavoro del genitore, sino alla domenica sera dopo cena, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21,30;
➢ durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il periodo compreso tra il 23/12 ed il 30/12 e quello compreso tra il 31/12 ed il 06/01;
➢ durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo,
➢ in occasione delle restanti festività/ponti, verrà rispettato il criterio dell'alternanza tra i genitori o della spettanza della relativa festa (es: festa della mamma, festa del papà; compleanni dei genitori);
➢ durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, avendo cura di concordare con la madre i relativi periodi entro il 31/05 di ciascun anno;
CONFERMA che il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori CP_1 Per_1 ed la somma complessiva di euro 300,00 (trecento/00) mensili – euro 150,00 per ciascun figlio Per_2
– così come rivalutato a far tempo dalla separazione e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, corrispondendo detto importo a mezzo bonifico bancario in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese;
il medesimo provvederà inoltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie per i figli in base a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sulle spese per i figli in vigore presso il Tribunale di Torino.
CONFERMA che il SI. si impegna a mettere in vendita l'immobile già casa Controparte_1 coniugale entro la data del 30/09/2024.
CONFERMA l'accordo delle parti nel senso che con il ricavato della vendita dell'immobile, già casa coniugale, il SI. estinguerà il debito di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) Controparte_1 contratto con la madre della SI.ra , SI.ra , nata a [...] Parte_1 Persona_4 (RC) il 09/06/1944, residente in [...], oggetto di prestito da parte di quest'ultima per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del primo.
CONFERMA l'accordo delle parti nel senso che il saldo del debito avverrà in un'unica soluzione entro 1 mese dalla vendita;
laddove il SI. non ottenesse dalla vendita del suindicato Controparte_1 immobile i fondi necessari a far fronte al saldo del debito di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) in un'unica soluzione, il pagamento dell'intero importo avverrà entro e non oltre 18 mesi dalla vendita.
pagina 3 di 4 CONFERMA l'impegno del SI. a comunicare prontamente l'avvenuta vendita Controparte_1 dell'immobile alla SI.ra e comunque ad esibire, su richiesta della medesima, tutta Parte_1 la documentazione afferente alla vendita dell'immobile da cui risulti il pagamento del prezzo.
CONFERMA l'accordo tra i coniugi per cui l'estinzione del debito di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) da parte del SI. in favore della SI.ra dovrà avvenire in Controparte_1 Persona_4 ogni caso entro e non oltre 3 anni, dalla messa in vendita della casa coniugale, ovvero a decorrere comunque dal 30/09/2024.
CONFERMA che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni altra questione economica e patrimoniale, oltre a quanto specificato nel presente atto, e quindi di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
CONFERMA che i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio, anche per i figli, concordando sulla reciproca possibilità di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26.9.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12968/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Imperiale Laura che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 02/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 128 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/03/2009 e il 23/11/2011. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 118/2025 del 16/01/2025, pubblicata in data 17/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, salva la precisazione che le questioni “strettamente urgenti” potranno essere decise anche disgiuntamente fra le parti solo se aventi natura di ordinaria amministrazione, atteso il regime generale dell'affidamento condiviso, dovendo diversamente essere decise congiuntamente.
L'ascolto dei minori è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., atteso l'accordo delle parti su tutte le questioni che direttamente li riguardano.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli minori, ed , ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
CONFERMA che ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
pagina 2 di 4 CONFERMA che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione e quelle strettamente urgenti purchè aventi natura ordinaria, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni di ed Per_1 Per_2
CONFERMA l'impegno di entrambi i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
CONFERMA che il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli ed previo Per_1 Per_2 accordo con la madre, avuto riguardo agli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
CONFERMA che, in caso di eventuale disaccordo, verrà applicato il seguente calendario di visita:
➢ i minori permarranno con il padre a settimane alterne dal venerdì, al termine dell'orario di lavoro del genitore, sino alla domenica sera dopo cena, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21,30;
➢ durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il periodo compreso tra il 23/12 ed il 30/12 e quello compreso tra il 31/12 ed il 06/01;
➢ durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo,
➢ in occasione delle restanti festività/ponti, verrà rispettato il criterio dell'alternanza tra i genitori o della spettanza della relativa festa (es: festa della mamma, festa del papà; compleanni dei genitori);
➢ durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, avendo cura di concordare con la madre i relativi periodi entro il 31/05 di ciascun anno;
CONFERMA che il SI. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori CP_1 Per_1 ed la somma complessiva di euro 300,00 (trecento/00) mensili – euro 150,00 per ciascun figlio Per_2
– così come rivalutato a far tempo dalla separazione e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, corrispondendo detto importo a mezzo bonifico bancario in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese;
il medesimo provvederà inoltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie per i figli in base a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sulle spese per i figli in vigore presso il Tribunale di Torino.
CONFERMA che il SI. si impegna a mettere in vendita l'immobile già casa Controparte_1 coniugale entro la data del 30/09/2024.
CONFERMA l'accordo delle parti nel senso che con il ricavato della vendita dell'immobile, già casa coniugale, il SI. estinguerà il debito di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) Controparte_1 contratto con la madre della SI.ra , SI.ra , nata a [...] Parte_1 Persona_4 (RC) il 09/06/1944, residente in [...], oggetto di prestito da parte di quest'ultima per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del primo.
CONFERMA l'accordo delle parti nel senso che il saldo del debito avverrà in un'unica soluzione entro 1 mese dalla vendita;
laddove il SI. non ottenesse dalla vendita del suindicato Controparte_1 immobile i fondi necessari a far fronte al saldo del debito di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) in un'unica soluzione, il pagamento dell'intero importo avverrà entro e non oltre 18 mesi dalla vendita.
pagina 3 di 4 CONFERMA l'impegno del SI. a comunicare prontamente l'avvenuta vendita Controparte_1 dell'immobile alla SI.ra e comunque ad esibire, su richiesta della medesima, tutta Parte_1 la documentazione afferente alla vendita dell'immobile da cui risulti il pagamento del prezzo.
CONFERMA l'accordo tra i coniugi per cui l'estinzione del debito di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) da parte del SI. in favore della SI.ra dovrà avvenire in Controparte_1 Persona_4 ogni caso entro e non oltre 3 anni, dalla messa in vendita della casa coniugale, ovvero a decorrere comunque dal 30/09/2024.
CONFERMA che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni altra questione economica e patrimoniale, oltre a quanto specificato nel presente atto, e quindi di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
CONFERMA che i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio, anche per i figli, concordando sulla reciproca possibilità di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26.9.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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