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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3468 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da Part
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Nicola Annetta, presso il cui studio, in Cosenza, via Popilia n. 132, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Garrone e Roberto Chiodo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Cosenza, corso Mazzini n. 217, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 958/2023 R.D.I. emesso in data
13.09.2023 nel procedimento iscritto al n. 2630/2023 R.G.A.C. – corrispettivo fornitura;
conclusioni delle parti: all'udienza del 13 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la proposta opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 958/2023 (N. 2630/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Cosenza in data 13/09/2023 e notificato il 18 successivo con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze difensive da distrarre ex art. 93 cpc”; per l'opposta: “Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto od in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta o in via di ulteriore subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per la somma non contestata di € 376.546,97 in linea capitale;
in via principale, respinga l'opposizione proposta Part e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiari tenuta e condanni la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore la somma indicata Controparte_3 nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi ex
1 D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Par Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto ingiuntivo in CP_1 oggetto, emesso in favore della per l'importo di € 426.546,97, Controparte_2 oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di fornitura pneumatici, eccependo, per un verso, la carenza di legittimazione della creditrice, siccome il credito assicurato con la pagato da quest'ultima alla e preteso in rimborso dalla Controparte_4 Controparte_2 compagnia assicuratrice, con pagamenti parziali per € 195.955,23, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa monitoria per € 50 mila, relativi a prodotti non forniti o difettosi, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la rappresentava, in relazione al Controparte_2 primo motivo di opposizione, che l'assicurazione dei crediti commerciali, anche laddove erogato l'indennizzo, non incideva sulla titolarità del credito, rimanendo anzi l'assicurata contrattualmente obbligata alle azioni di recupero, eccependo altresì l'assoluta genericità della contestazione della fornitura per € 50 mila, peraltro comportante ammissione della dovutezza dell'importo residuo del credito azionato in monitorio, instando quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, in epigrafe ritrascritte.
Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'udienza del 13.05.2025, assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. Rileva invero, in relazione all'eccepita carenza di legittimazione della Controparte_2 alla domanda monitoria, lo scrutinio delle clausole della polizza di assicurazione
[...] crediti commerciali versata in atti. Ed infatti, se è vero che, in linea generale, l'art. 1916 c.c. prevede la surroga dell'assicuratore, che abbia versato l'indennizzo, nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del sinistro (id est: debitore insolvente), realizzando una ipotesi legale di successione a titolo particolare (Cass. n. 24806/2005), è altrettanto indubitabile che, nel caso di specie, contrariamente all'assunto della difesa dell'opponente, nella polizza è espressamente previsto (art. 3.3.) che la surrogazione non esonera(va) comunque l'assicurata Controparte_2 dall'obbligo di adottare ogni misura necessaria per recuperare il debito ceduto e adempiere alle istruzioni impartite dalla compagnia assicuratrice. Ciò significa che, anche ove, come nel caso di specie, ricevuto l'indennizzo, l'assicurata
, odierna opposta, rimaneva comunque obbligata a coltivare le azioni di recupero del CP_2 credito, poiché il suo rapporto con il debitore altro rispetto a quello con l'assicuratore, avente ad oggetto unicamente l'insolvenza, e non il negozio ad essa sottostante. Tale rilievo oblitera quindi l'eccepita carenza di legittimazione alla domanda monitoria, che rimane in capo alla creditrice sostanziale, e non anche all'assicuratore che pure abbia versato l'indennizzo. Né vale invocare, al riguardo, alcuna indebita locupletazione da parte dell'assicurata, atteso che, per come si evince invero chiaramente dalle clausole della polizza allegata, lo stesso rimane obbligato a riversare all'assicuratore ogni somma eventualmente recuperata dal debitore insolvente, il quale, nondimeno, non paga due volte, essendo estraneo alla corresponsione dell'indennizzo.
2 In relazione al secondo motivo di opposizione, nondimeno, coglie nel segno il rilievo di assoluta genericità della contestazione della fornitura per l'importo di € 50 mila. Quella censura, che, per inciso, è foriera di riconoscimento della maggior parte del credito, per risultare idonea alla funzione, che è quella propria dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, avrebbe dovuto essere, in evidenza, circostanziata, in termini di specificazione di quali e quante delle forniture di pneumatici oggetto di reso, non documentato, ed altresì per quale motivo (eventuale vizio o difformità dei prodotti).
In altri termini: non posso genericamente lamentare la mancata consegna o il reso di solo
1/8 circa delle forniture di pneumatici, senza specificare la quantità non consegnata o documentare quella restituita, perché altrimenti rendo praticamente impossibile l'esercizio di difesa, sul punto, della creditrice.
In ogni caso, i testi escussi hanno confermato la documentazione versata in atti dalla opposta, relativa alla consegna degli pneumatici (D.D.T. che risultano debitamente timbrati e sottoscritti dalla opponente) ed alla relativa fatturazione, evidenziando altresì, per un verso, che non vi sono mai stati, al riguardo, reclami della nonché, sotto diverso profilo, la Parte_2 portata (che è quella tipica della confessione) della ricognizione del debito azionato in monitorio, in plurimi piani di rientro proposti dalla debitrice, e solo parzialmente onorati.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: Par
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma integralmente il CP_1 decreto ingiuntivo n. 958/2023 R.D.I. emesso in data 13.09.2023 nel procedimento iscritto al n.
2630/2023 R.G.A.C., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali calcolati tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 9 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
3
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3468 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da Part
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Nicola Annetta, presso il cui studio, in Cosenza, via Popilia n. 132, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Garrone e Roberto Chiodo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Cosenza, corso Mazzini n. 217, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 958/2023 R.D.I. emesso in data
13.09.2023 nel procedimento iscritto al n. 2630/2023 R.G.A.C. – corrispettivo fornitura;
conclusioni delle parti: all'udienza del 13 maggio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la proposta opposizione per tutti i motivi esposti e per l'effetto annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 958/2023 (N. 2630/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Cosenza in data 13/09/2023 e notificato il 18 successivo con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze difensive da distrarre ex art. 93 cpc”; per l'opposta: “Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto od in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta o in via di ulteriore subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per la somma non contestata di € 376.546,97 in linea capitale;
in via principale, respinga l'opposizione proposta Part e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dichiari tenuta e condanni la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore la somma indicata Controparte_3 nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi ex
1 D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Par Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto ingiuntivo in CP_1 oggetto, emesso in favore della per l'importo di € 426.546,97, Controparte_2 oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di fornitura pneumatici, eccependo, per un verso, la carenza di legittimazione della creditrice, siccome il credito assicurato con la pagato da quest'ultima alla e preteso in rimborso dalla Controparte_4 Controparte_2 compagnia assicuratrice, con pagamenti parziali per € 195.955,23, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa monitoria per € 50 mila, relativi a prodotti non forniti o difettosi, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, la rappresentava, in relazione al Controparte_2 primo motivo di opposizione, che l'assicurazione dei crediti commerciali, anche laddove erogato l'indennizzo, non incideva sulla titolarità del credito, rimanendo anzi l'assicurata contrattualmente obbligata alle azioni di recupero, eccependo altresì l'assoluta genericità della contestazione della fornitura per € 50 mila, peraltro comportante ammissione della dovutezza dell'importo residuo del credito azionato in monitorio, instando quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, in epigrafe ritrascritte.
Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'udienza del 13.05.2025, assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. Rileva invero, in relazione all'eccepita carenza di legittimazione della Controparte_2 alla domanda monitoria, lo scrutinio delle clausole della polizza di assicurazione
[...] crediti commerciali versata in atti. Ed infatti, se è vero che, in linea generale, l'art. 1916 c.c. prevede la surroga dell'assicuratore, che abbia versato l'indennizzo, nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del sinistro (id est: debitore insolvente), realizzando una ipotesi legale di successione a titolo particolare (Cass. n. 24806/2005), è altrettanto indubitabile che, nel caso di specie, contrariamente all'assunto della difesa dell'opponente, nella polizza è espressamente previsto (art. 3.3.) che la surrogazione non esonera(va) comunque l'assicurata Controparte_2 dall'obbligo di adottare ogni misura necessaria per recuperare il debito ceduto e adempiere alle istruzioni impartite dalla compagnia assicuratrice. Ciò significa che, anche ove, come nel caso di specie, ricevuto l'indennizzo, l'assicurata
, odierna opposta, rimaneva comunque obbligata a coltivare le azioni di recupero del CP_2 credito, poiché il suo rapporto con il debitore altro rispetto a quello con l'assicuratore, avente ad oggetto unicamente l'insolvenza, e non il negozio ad essa sottostante. Tale rilievo oblitera quindi l'eccepita carenza di legittimazione alla domanda monitoria, che rimane in capo alla creditrice sostanziale, e non anche all'assicuratore che pure abbia versato l'indennizzo. Né vale invocare, al riguardo, alcuna indebita locupletazione da parte dell'assicurata, atteso che, per come si evince invero chiaramente dalle clausole della polizza allegata, lo stesso rimane obbligato a riversare all'assicuratore ogni somma eventualmente recuperata dal debitore insolvente, il quale, nondimeno, non paga due volte, essendo estraneo alla corresponsione dell'indennizzo.
2 In relazione al secondo motivo di opposizione, nondimeno, coglie nel segno il rilievo di assoluta genericità della contestazione della fornitura per l'importo di € 50 mila. Quella censura, che, per inciso, è foriera di riconoscimento della maggior parte del credito, per risultare idonea alla funzione, che è quella propria dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, avrebbe dovuto essere, in evidenza, circostanziata, in termini di specificazione di quali e quante delle forniture di pneumatici oggetto di reso, non documentato, ed altresì per quale motivo (eventuale vizio o difformità dei prodotti).
In altri termini: non posso genericamente lamentare la mancata consegna o il reso di solo
1/8 circa delle forniture di pneumatici, senza specificare la quantità non consegnata o documentare quella restituita, perché altrimenti rendo praticamente impossibile l'esercizio di difesa, sul punto, della creditrice.
In ogni caso, i testi escussi hanno confermato la documentazione versata in atti dalla opposta, relativa alla consegna degli pneumatici (D.D.T. che risultano debitamente timbrati e sottoscritti dalla opponente) ed alla relativa fatturazione, evidenziando altresì, per un verso, che non vi sono mai stati, al riguardo, reclami della nonché, sotto diverso profilo, la Parte_2 portata (che è quella tipica della confessione) della ricognizione del debito azionato in monitorio, in plurimi piani di rientro proposti dalla debitrice, e solo parzialmente onorati.
Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: Par
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma integralmente il CP_1 decreto ingiuntivo n. 958/2023 R.D.I. emesso in data 13.09.2023 nel procedimento iscritto al n.
2630/2023 R.G.A.C., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali calcolati tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 9 giugno 2025
Il giudice
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