Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies -127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1252 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, promossa
DA
, (C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Lamezia Terme, alla Piazza G. Mazzini n° 28, presso lo studio dell'avv. Alessandro Natale Missineo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
-parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Ciliberto, AR C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Maida (CZ) al Vico VIII° Garibaldi n° 2, giusta procura in atti
-parte appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 256/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 28.02.2018, depositata in data 1.03.2018 e notificata in data 6.06.2018. provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente, mediante deposito del dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda formulata da , ha AR
condannato essa appellante al pagamento della somma di euro 650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
A fondamento dell'appello, parte appellante ha premesso che ha convenuto in giudizio AR
la , innanzi al giudice di pace, al fine dine di ottenerne la condanna al risarcimento dei Parte_1
1
l.r. n. 14/15, l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, la programmazione e l'attuazione dei piani faunistici venatori, nonché i poteri di gestione, tutela e controllo, la quale ha omesso di adottare tutte le obbligatorie misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a persone o a cose.
Tanto premesso, parte appellante ha dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado, peraltro carente di motivazione, per avere il giudice di pace affermato la responsabilità della Pt_1
in difetto di prova di un comportamento doloso o colposo ascrivibile all'ente, del nesso
[...] eziologico tra la condotta colposa dell'Ente e l'evento dannoso, oltre che dello stesso evento dannoso, ossia l'invasione di cinghiali e dei danni subiti.
Parte appellante, premessa l'ammissibilità dell'appello, per essere incorso il giudice di pace nella violazione del principio regolatore della materia e precisamente della regola di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità ex art. 2043 c.c., oltre che del principio generale di cui all'art. 2697
c.c., ha dedotto che il giudice di pace avrebbe accolto la domanda fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni dell'unico testimone escusso, non idonee a dimostrare la colpa o dolo della Pt_1 la stessa presenza dei cinghiali, l'effettività dei danni lamentati e la loro riconducibilità all'invasione dei cinghiali. Ha altresì dedotto che a norma dell'art. 22 della l.r. n. 9/96 la liquidazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni e ai fondi agricoli sarebbe di competenza esclusiva dell'Amministrazione regionale, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda e, in subordine, riduzione del risarcimento nei limiti dei danni effettivamente dimostrati.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità AR dell'appello ex art. 342 c.p.c. e 339 comma 3 c.p.c.. Nel merito ha variamente argomentando per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 .p.c.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità
2 della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 18.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte, tempestivamente depositate, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità ai precedenti di questo Tribunale che hanno definito controversie analoghe (sentenze nn. 660 del 11 luglio 2024, dr.ssa T. Godini;
n. 258 del 18 marzo 2024, dott.ssa n. 60 del 23 gennaio 2024, dott. ; n. 279 del 17 aprile 2023, Per_1 Per_2
dott.ssa n. 1034 del 20 dicembre 2022, dott. ; n. 845 del 24 ottobre 2022, dott. Per_1 Per_2
; prodotte da parte appellante) e che si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Per_2
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata.
Come evidenziato più volte nella giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n.
13535, 30/5/2018; S.U. n. 27199, 16/11/2017).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello enuclea chiaramente sia le ragioni che secondo l'appellante minano la legittimità e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento della pronuncia di primo grado, sia le conseguenze giuridiche derivanti dall'accoglimento delle doglianze formulate.
Conseguentemente, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.
Sempre in via preliminare, deve altresì essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 339 comma 3 c.p.c., per avere il giudice di pace pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Come noto, l'art. 339 comma 3 c.p.c. dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle
3 norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
La Suprema Corte ha chiarito che in tema d'impugnazione di sentenze del Giudice di pace, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., terzo comma, e dall'art. 113 c.p.c., secondo comma, sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg. in tema di competenza (Cass. n. 899/2005 ; Cass. n. 11746/2004).
La sentenza impugnata, emessa a definizione di una causa di valore inferiore ad euro 1.100,00, rientra senz'altro tra le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, come tali appellabili solo nei predetti casi, ovvero solo per violazione delle norme del procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, tra le altre censure, parte appellante ha eccepito la violazione dei principi regolatori della materia del risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2043 c.c. (per come è stata qualificata in primo grado la responsabilità della , ravvisandola nel fatto che il giudice di pace avrebbe Pt_1
erroneamente accolto la domanda attorea pur in difetto di alcuna valida prova in ordine alla riconducibilità dei danni a comportamenti dolosi o colposi dell'ente pubblico. Dunque, le varie censure mosse dall'appellante, seppure tese principalmente a sollecitare un riesame del materiale probatorio, mirano ad accertare se, nel caso di specie, il giudice di prime cure abbia o meno correttamente dato applicazione ai principi regolatori della materia ed in particolare ai canoni interpretativi ormai consolidati nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che pongono sul danneggiato l'onere della prova del fatto doloso o colposo del danneggiante.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'appellato nel caso di specie è infondata, avendo correttamente parte appellante prospettato la violazione di specifici principi regolatori della materia oggetto di controversia.
Nel merito, va considerato che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019) -
e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici, secondo il più recente e ormai prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020) il
4 paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere individuato nell'art.2052 del c.c..
Al riguardo, si è infatti evidenziato come i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta Pt_1
del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi
(tra le molte conformi, Cass. 7969/2020; Cass. 9469/2021; Cass. 10107/2022).
Alla luce dei suddetti principi, la domanda di risarcimento dei danni proposta in prime cure dall'odierno appellato nei confronti della non merita accoglimento, non potendosi ritenere Parte_1 compiutamente assolto l'onere della prova circa la sussistenza di tuti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità.
Infatti, come evidenziato, l'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2052 c.c. non esonera la parte attrice dal fornire la prova del fatto storico da cui deriva l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
Nel caso di specie, il giudice di pace ha accolto la domanda risarcitoria formulata da AR fondando il proprio convincimento sulla sola dichiarazione resa dall'unico testimone escusso,
il quale ha confermato di essersi recato sul fondo di proprietà dell'attore, su incarico Testimone_1
conferito da parte attrice, constatando che il fondo era stato danneggiato da cinghiali , dei quali avrebbe riscontrato le impronte e tracce fisiologiche e di aver altresì constatato danni agli ortaggi ed alcune piante di ulivo e da frutto di piccole dimensioni e ad alcune piante di vite , i cui frutti erano stati già raccolti. Il testimone ha stimato il danno in euro 850,00.
La dichiarazione testimoniale risulta inidonea e insufficiente a provare il fatto storico, il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale.
5 Infatti la stessa non è stata suffragata o supportata da alcuna dimostrazione ulteriore o da altri elementi esterni di riscontro, come riproduzioni meccaniche (ad esempio fotografie o anche videoregistrazioni) dei luoghi di causa, dei danni asseritamente subiti dall'attrice e delle tracce degli animali lasciate sul posto a seguito del loro passaggio sui terreni in questione. Inoltre, la dichiarazione testimoniale è generica, non potendo dalla stessa evincere l'entità della porzione di terreno sulla quale sarebbero state riscontrate le tracce dei cinghiali, la quantità effettiva di ortaggi danneggiati, la tipologia e quantità di alberi da frutto danneggiati e delle piante di ulivo e di vite. Inoltre, la mera dichiarazione testimoniale non consente di ritenere provato che i danni riscontrati siano stati effettivamente cagionati dai cinghiali.
Inoltre, on risultano elementi dai quali evincere analoghi sinistri avvenuti nella medesima zona e a danno dei proprietari di terreni finitimi.
Nel caso di specie, dunque, il quadro probatorio offerto da parte attorea è inidoneo ad affermare sia l'an della responsabilità dell'ente regionale, sia l'individuazione specifica del danno subito e del relativo quantum.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve quindi ritenersi che parte attorea non abbia assolto all'onere della prova sulla medesima gravante e, conseguentemente, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Conseguentemente, assorbita ogni altra questione anche per il principio di economia della motivazione, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza di primo grado, la domanda spiegata da deve essere rigettata. AR
Quanto alla domanda di restituzione di tutte o comunque delle maggiori somme già corrisposte allo stesso appellato in forza della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, comprensive di interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento fino all'effettivo soddisfo, formulata in corso di giudizio da parte appellante, deve ricordarsi che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la domanda di rimborso deve essere formulata, a pena di 'decadenza', con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (Cass. ord. n. 7144/2021; Cass. n.
12011/2002; n. 11244/2003; n. 12905/2004; n. 16152/2010; n. 17227/2012; n. 1324/2016; n.
2292/2018).
Nel caso di specie, nell'atto di appello, la ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia Pt_1
esecutiva della sentenza appellata, lasciando così intendere che, sino a quel momento, la pronuncia
6 oggetto di gravame non era stata eseguita. Per tale ragione, la domanda di restituzione svolta dalla
è ammissibile, pur in difetto di prova dell'eseguito pagamento. Parte_1
Ne consegue l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado di restituire alla parte appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento. La restituzione dovrà includere anche gli accessori, come le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restituito in integrum e di ripristino della situazione precedente (vedi Cass. civ. n. 11491/2012). Trattandosi poi, di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n.
21699/2011).
5. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass.
n. 23226/2013). Ciò premesso, ritenuto applicabile alla presente fattispecie il testo del citato art. 92 co. 2
c.p.c. nella formulazione attualmente vigente, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'intervenuto mutamento della giurisprudenza, di legittimità
e di merito, circa la riconducibilità dei danni da fauna selvatica alla fattispecie di cui all'art. 2052 c.c. anziché al paradigma applicativo dell'art. 2043 c.c. e avuto riguardo alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul gravame in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata in primo grado da;
AR
2) condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente dalla versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data Parte_1
del pagamento fino al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 19 aprile 2025
Il Giudice
7 dott.ssa Daniela Lagani
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