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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1452/2020 promossa da:
(C.F. – e per essa (C.F. – Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. SANTANGELO GIOVAN BATTISTA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MERLINI TIZIANA (CF _1 C.F._1
) e dell'Avv. ANDREA BARTALENA C.F._2 ND CI (CF con il patrocinio dell'Avv. BECCARI ROSITA (CF C.F._3
) C.F._4
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BECCARI ROSITA (CF CP_2 C.F._5
) C.F._4
APPELLATO/I
ONroparte_3 APPELLATA-CONTUMACE avverso la sentenza n. 472/2020 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/06/2020
CONCLUSIONI
In data 6-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata IN VIA ISTRUTTORIA, - Si insiste affinché l'Ill.ma Corte d'Appello voglia ammettere CTU volta ad pagina 1 di 16 accertare il valore dei beni oggetto di revocatoria all'epoca degli atti impugnati IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiarare: -) l'atto 7/11/2012 ai rogiti notaio
[...] di Piombino, rep. 89.475, racc. 28.647, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Per_1 Volterra in data 22/11/2012 al n.
7.965 gen. e n.
5.620 part., con il quale la sig.ra
[...]
vendeva al prezzo di Euro 40.000,00 alle sigg.re ND CI e , che _1 CP_2 acquistavano, rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la seconda la nuda proprietà, sulla quota di comproprietà pro - indiviso pari ad un mezzo (1/2) su quanto appresso posto in Sassetta (Livorno), località "Valcanina", via Campagna Sud 77 e precisamente: abitazione in villetta, elevata di un solo piano fuori terra oltre un piano seminterrato, con circostante resede ad uso giardino e verde privato, sul quale insistono due manufatti - il tutto per una superficie catastale, tra area coperta ed area scoperta, di metri quadrati 760, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Sassetta, al foglio 19, mappale 309 subalterni: - 1, unito al subalterno 2, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 468,68 quanto all'abitazione con il ripostiglio al piano seminterrato ed il piccolo manufatto ad uso forno;
- 3, categoria C/2, classe 2^, consistenza metri quadrati 14, rendita catastale Euro 28,20, quanto al manufatto in corpo distaccato ad uso magazzino con la precisazione che l'area sulla quale insiste il fabbricato con le sue attinenze scoperte, risulta censita al Catasto Terreni del detto Comune, al foglio 19, con le particelle: - 309 quale ente urbano della superficie catastale di metri quadrati 460, e - 313 della superficie catastale di metri quadrati 300; -) l'atto 18/03/2013 ai rogiti notaio di Persona_1 Piombino, rep. 90.330, racc. 29.222, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data 27/03/2013 al n.
2.041 gen. e n.
1.477 part., con il quale la sig.ra vendeva al _1 prezzo di Euro 100.000,00 alle sigg.re ND CI e , che acquistavano, CP_2 rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la seconda la nuda proprietà, sul seguente complesso immobiliare posto in Piombino (Livorno) e precisamente: 1°) - fondo ad uso commerciale al piano terreno di un vecchio fabbricato elevato di sei piani fuori terra, alla via Francesco Petrarca 73 composto da un vano per la vendita e bagno, per una consistenza catastale di metri quadrati 44, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino al foglio 78, mappale 708, subalterno 6, categoria C/1, classe 10^, consistenza metri quadrati 44, rendita catastale Euro 1.724,76. 2°) - Quota di comproprietà pro - indiviso pari ad un mezzo (1/2) su: - appartamento adibito a civile abitazione, al piano secondo, di un edificio di vecchia costruzione elevato di quattro piani fuori terra, posto in via Bruno Buozzi 20, con altresì annesso, quale pertinenza in proprietà esclusiva un piccolo vano ad uso sgombero ubicato nella corte condominiale, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino, foglio 80, mappale 565, subalterno 4, unito al subalterno 7, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 724,33; - fondo ad uso commerciale al piano terreno di un edificio elevato di cinque piani fuori terra, ubicato in Via Due Giugno 1, costituito da tre locali per la vendita tra di loro comunicanti, piccolo ripostiglio, disimpegno e bagno, per una consistenza catastale di metri quadrati 69, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino, foglio 74, mappale 193, subalterno 3, categoria C/1, classe 8^, consistenza metri quadrati 69, rendita catastale Euro 2.027,66; atti compiuti in frode ai creditori ex art. 2901 c.c. e per l'effetto inefficaci nei confronti della in qualità di cessionaria della Parte_1 ONroparte_3
, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Volterra di annotare l'emananda
[...] sentenza a margine degli atti impugnati, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di
pagina 2 di 16 entrambi i gradi di giudizio e diritto di ripetizione delle somme tutte versate alle controparti in esecuzione della sentenza di primo grado”
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni domanda e _1 deduzione avversaria, respingere, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1452/2020 del Tribunale di Livorno. Con vittoria nelle Parte_1 spese e competenze del presente giudizio”.
Per e DR IA: “Voglia l'On. Corte D'Appello di Firenze, respinta ogni CP_2 contraria istanza, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
IN VIA Subordinata e condizionata: si chiede l'ammissione delle prove per testi regolarmente dedotte nella memoria ex art. 183 c.6 n. II° con i testi indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, quale cessionaria del Parte_1 ON credito vantato da (di seguito anche solo , conveniva ONroparte_3 in giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, , CI ND e _1 CP_2
proponendo gravame avverso la sentenza n. 472/2020, emessa dal Tribunale di Livorno e
[...] pubblicata il 29/06/2020, che, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla l'aveva rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese di CP_3 lite nella misura di 1/3 (e con compensazione dei residui 2/3).
1 – Il giudizio di primo grado. ON 1.1. – aveva convenuto in giudizio , e , esponendo: _1 CP_2 CP_5 che, con atto condizionato ai rogiti n. 67.901 e raccolta n. 25.956 in data 14/9/2011 del notaio di Piombino (LI), ivi registrato il 15/9/2011, spedito in forma esecutiva lo stesso Persona_2
15/9/2011, e successivo atto di erogazione finale e quietanza, n. 68.799 repertorio e n. 25.625 raccolta, ricevuto in data 21/9/2011 dal notaio di Piombino (LI), ivi registrato il Persona_2
5/10/2012, spedito in forma esecutiva lo stesso 5/10/2012, la società “LA SORGENTE S.R.L.”, ON aveva contratto con un mutuo di € 1.500.000,00 con ammortamento in anni 20, garantito da ipoteca iscritta alla CC.RR.II. di Volterra il 19/9/2011 ai numeri 6767 di registro generale e 1250 di registro particolare, annotata di erogazione a saldo il 9/10/2012 ai registri n. 6694 gen. e n.
888 part., sul compendio immobiliare ubicato in Piombino, alla via Amendola;
che , , e avevano prestato _1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 congiuntamente fideiussione, a favore della fino alla concorrenza dell'importo massimo di € CP_3
3.000.000,00 ciascuno nei limiti delle seguenti quote: a) e nella _1 Parte_3 misura dell'80% e pertanto fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 2.400.000,00; b)
e nella misura dei 20% e, pertanto, fino alla concorrenza dell'importo Parte_4 Parte_5
pagina 3 di 16 massimo di € 600.000,00; ON che, inoltre, la Sorgente s.r.l. intratteneva con filiale di Piombino, il rapporto di conto corrente ordinario n. 39162, aperto in data 24/04/2013, ed il rapporto di conto corrente ordinario n. 39940, aperto in data 26/9/2014;
che e , con lettera del 23.11.2009, si erano precedentemente _1 Parte_3 costituiti fideiussori de “La Sorgente s.r.l.” sino alla concorrenza di € 300.000,00 per ON l'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future contratte con che la società mutuataria si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento delle semestralità scadute e, pertanto, la l'aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine;
CP_3 che, con missiva del 12.10.2015, la aveva comunicato a “La Sorgente” la revoca di tutti gli CP_3 affidamenti ed il recesso da tutti i rapporti, richiedendo alla società debitrice ed ai suoi fideiussori il pagamento della complessiva somma di € 1.738.214,75, oltre accessori ed interessi;
che a tale comunicazione, in difetto di adempimento, era seguita la notifica del precetto, dell'atto di pignoramento ed il conseguente avvio della procedura esecutiva, in cui il compendio staggito era stato stimato, dall'esperto nominato dal GE, in € 703.500,00; ON
che aveva, quindi, appreso che la garante , con atti del 7.11.2012 e del _1
18.3.2013 aveva venduto a DR IA e , rispettivamente zia e cugina della CP_2 debitrice, una consistente parte del suo patrimonio immobiliare e in particolare: i) con atto del
7/11/2012 ai rogiti notaio di Piombino, rep. 89.475, racc. 28.647, trascritto Persona_1 all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data 22/11/2012 al n.
7.965 gen. e n.
5.620 part.,
aveva venduto al prezzo di € 40.000,00 a DR IA e , che _1 CP_2 avevano acquistato, rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la seconda la nuda proprietà, la quota di comproprietà di ½ su una villetta ubicata in Sassetta (Livorno), loc.
“Valcanina”, via Campagna Sud 77; ii) con atto del 18.3.2013 ai rogiti notaio di Persona_1
Piombino, rep. 90.330, racc. 29.222, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data
27/03/2013 al n.
2.041 gen. e n.
1.477 part., aveva venduto, al prezzo di Euro _1
100.000,00, a DR IA e , che avevano acquistato, rispettivamente, la prima il CP_2 diritto reale di usufrutto e la seconda la nuda proprietà: 1) il fondo ad uso commerciale ubicato in
Piombino, via Francesco Petrarca n. 73; 2) la quota di comproprietà di ½ su: a) un appartamento posto in Piombino, via Bruno Buozzi n. 20; b) un fondo ad uso commerciale ubicato in Piombino, via Due Giugno n. 1; ON che i predetti atti arrecavano pregiudizio ad essa in quanto impoverivano il patrimonio della debitrice così pregiudicando la garanzia della CP_3 che evidente era la consapevolezza di di ledere le ragioni creditore, in quanto gli _1
pagina 4 di 16 atti impugnati erano stati posti in essere dopo che la aveva sollecitato, con lettera del CP_3
25.10.2012, sia “La Sorgente s.r.l.” che i garanti di rientrare dalla loro esposizione debitoria;
che, all'epoca, , per il tramite della “Impresa Edile Nuova Cemi s.r.l.”, deteneva, _1 insieme al marito , l'80% delle quote sociali de “La Sorgente s.r.l.”; Parte_3 che, inoltre, , allora amministratore de “La Sorgente s.r.l.”, il 15/11/2012 aveva Parte_3 subito anche il protesto di un assegno di € 22.423,99 per difetto di provvista ed il conto corrente ON dalla medesima società intrattenuto con la Filiale di Piombino di evidenziava un saldo negativo, di oltre € 88.000,00, alle chiusure trimestrali del 31/12/2012 e del 31/03/2013; che analoga consapevolezza sussisteva anche da parte delle acquirenti, tenuto conto del prezzo di vendita, assai inferiore a quello di mercato, delle anomale modalità di pagamento (tramite assegni bancari), nonché del legame di parentela esistente con l'alienante; concludeva, pertanto, chiedendo la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti impugnati.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le convenute contestando integralmente l'attorea domanda di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni: ON (-) nessun dubbio vi era in ordine alla sussistenza del credito di nei confronti di
[...]
ed alla sua anteriorità rispetto agli atti dispositivi impugnati, in quanto la fideiussione era _1 stata rilasciata in epoca precedente;
(-) ricorreva, poi, il requisito dell' eventus damni, poiché gli atti di compravendita avevano ridotto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, la garanzia patrimoniale del creditore;
(-) non sussisteva, invece, la prova della consapevolezza, da parte di , di ledere le _1 ragioni creditorie, in quanto l'esposizione debitoria, in virtù della fideiussione rilasciata per le obbligazioni de “La Sorgente s.r.l.”, era insorta successivamente alla stipulazione degli atti;
(-) analogo discorso si imponeva anche per le terze acquirenti, giacché il legame di parentela esistente tra le parti (per essere e DR IA rispettivamente cugina e zia di CP_2 [...]
) non assumeva portata decisiva, in assenza di una situazione del debitore che potesse far _1 loro ragionevolmente prevedere una più o meno prossima esecuzione della pretesa creditoria;
(-) del resto, il prezzo corrisposto per la vendita risultava congruo, come si evinceva dalla perizia versata in atti, ed anche la spiegazione data dalle convenute in ordine alle ragioni dell'operazione appariva plausibile;
(-) inoltre, le acquirenti non convivevano con la venditrice e non erano in alcun modo coinvolte nella sua vita privata;
(-) alla luce della parziale sussistenza dei presupposti della revocatoria, si rinvenivano i pagina 5 di 16 presupposti per compensare per 2/3 le spese di lite, mentre il residuo 1/3 andava posto a carico ON di in ragione della sua soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello quale cessionaria del Parte_1 ON credito di per i seguenti motivi:
1) con il primo, censurava la decisione del tribunale di non ammettere la c.t.u., richiesta dall'attrice, per valutare gli immobili oggetto degli atti impugnati, avendo il primo giudice attribuito, erroneamente, rilevanza probatoria alle perizie allegate agli contratti di compravendita, specificamente contestate dalla per affermare la congruità del prezzo in essi indicato. CP_3
2) Con il secondo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l'esistenza dell'elemento soggettivo in capo a . _1
In realtà, la consapevolezza della garante di ledere le ragioni creditorie si evinceva da una pluralità di elementi, quali: i) la lettera, inviata dalla in data 25.10.2012 e ricevuta dalla CP_3 il 10.11.2012, con cui quest'ultima, insieme alla debitrice principale “La Sorgente” s.r.l., _1 era stata invitata a rientrare dall'esposizione debitoria relativa al conto corrente intestato alla predetta società; ii) la pluralità delle vendite effettuate in un breve lasso di tempo;
iii) i consistenti versamenti (per complessivi € 254.700,00) effettuati dalla per rifinanziare la Impresa Edile _1
Nuova C.E.M.I. s.r.l., di cui era socia insieme al marito per il 50% ciascuno, Parte_3 società che, a sua volta, deteneva l'80% delle quote sociali de “La Sorgente” s.r.l.
Per converso, la tesi delle convenute secondo cui le vendite sarebbero avvenute per regolare i loro rapporti patrimoniali dopo la morte di , avvenuta due anni prima, non era credibile Parte_6 in quanto esse avevano già in precedenza provveduto a definire tali rapporti.
Inoltre, con atto del 18.3.2013, aveva venduto a e DR IA _1 CP_2 anche il fondo commerciale di via Petrarca di sua esclusiva proprietà, peraltro locato da oltre un decennio, e, nello stesso periodo, aveva alienato a terzi anche la villetta ed il garage posti in località Pozzetti.
3) con il terzo, rilevava l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva ritenuto esistente l'elemento soggettivo nei confronti di e DR IA. CP_2
In particolare, il primo giudice non aveva considerato i seguenti elementi: i) lo stretto rapporto di parentela esistente tra le parti;
ii) la costituzione della provvista utilizzata per il pagamento del prezzo mediante lo svincolo di titoli, obbligazioni e polizze vita;
iii) le anomale modalità di pagamento del prezzo della seconda vendita, avvenuto con il versamento di semplici assegni bancari, di cui uno, dell'importo di € 50.000,00, incassato un mese e mezzo prima del rogito;
iv)
l'acquisto sia di beni in comunione ereditaria che di un immobile di proprietà esclusiva della pagina 6 di 16 venditrice;
v) il breve lasso di tempo in cui le vendite erano state effettuate;
vi) l'incongruità del prezzo perché inferiore a quello di mercato.
Per tali ragioni, è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché _1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio IA DR e rassegnando le sopra CP_2 trascritte conclusioni.
2.4. – Con ordinanza dell'1.2.2023, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ONroparte_6
[...
. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 6-26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di ONroparte_3
non essendosi la stessa costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto
[...] di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3.2. – In secondo luogo, le richieste istruttorie reiterate dalle appellate e CP_2 CP_5
non possono essere accolte, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività
[...]
e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, le appellate si sono limitate ad insistere solo nella prova orale articolata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., formulazione che non esprime alcuna sufficiente e pagina 7 di 16 specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Va, in ordine logico, affrontato prioritariamente il secondo motivo.
4.1.1. – Innanzi tutto, si deve rilevare come sia incontestata l'esistenza del credito vantato dalla
Banca nei confronti, tra gli altri, di quale garante delle obbligazioni contratte dalla _1 società “La Sorgente s.r.l.”, in forza sia della fideiussione rilasciata in data 23.11.2009, fino a concorrenza della somma di € 300.000,00, che della garanzia assunta, in occasione della stipula del mutuo fondiario in data 14.9.2011, fino a concorrenza della somma di € 2.400.000,00
(unitamente al marito ). Parte_3
Il credito della Banca deve, poi, considerarsi anteriore rispetto agli atti dispositivi impugnati, giacché, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato; infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 25.1.2006, n.
1413).
Nella specie, è pacifico che le somme siano state accreditate, a favore del debitore garantito, contestualmente al rilascio delle menzionate garanzie, di talché non può dubitarsi dell'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi impugnati.
4.1.2. – Certa è, poi, l'esistenza dell'eventus damni, laddove si consideri che, con i menzionati atti, sono fuoriusciti dal patrimonio di ben quattro immobili, a fronte del _1 pagamento di € 140.000,00.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia
pagina 8 di 16 patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 9.2.2012, n. 1896).
Del resto, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sentenza n.
1902/2015).
Spettava, quindi, a dimostrare di essere in possesso di ampie residualità _1 patrimoniali in grado di garantire le ragioni creditorie il che, però, non è avvenuto, essendo ON rimasta del tutto indimostrata l'idoneità dei residui beni a soddisfare il credito vantato da
Pertanto, è senz'altro condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'anteriorità del credito vantato dalla Banca nonché la ricorrenza del requisito dell' eventus damni.
4.1.3. – Ciò posto, ha ragione l'appellante a sostenere l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha escluso il requisito della scientia damni nei confronti di . _1
4.1.3.a. – Difatti, dalla visura Cerved risalente al 24.4.2013 si evince che la “Sorgente s.r.l.” ON presentava, a quella data, “fenomeni di insolvibilità” di rilevanza “elevata” (cfr. doc. 22 .
In particolare, risulta la chiusura in perdita degli ultimi tre esercizi (2009-2011), con conseguente valore negativo anche del patrimonio netto, nonché l'esistenza di un protesto elevato (per il mancato pagamento di un assegno di € 22.423,99), nei confronti dell'amministratore unico
[...]
, marito di . Pt_3 _1
4.1.3.b. – È documentato, altresì, che, all'1.10.2012, il conto corrente intestato a “La Sorgente
s.r.l.”, registrasse un saldo negativo di € 47.478,32, aumentato, al 31.12.2012, ad € 87.168,60 e, ON al 31.3.2013, ad € 88.642,39 (cfr. doc. 23 . ON Soprattutto, con lettera raccomandata inviata il 25.10.2012 e recapitata il 10.11.2012, aveva ON sollecitato a procedere al rientro da tale esposizione debitoria (cfr. doc. 19 . _1
4.1.3.c. – È dimostrato, inoltre, che fosse socia, insieme al marito _1 Parte_3
(per la quota del 50% ciascuno), della “Impresa Edile Nuova CEMI” s.r.l. che, a sua volta, deteneva la partecipazione di maggioranza (pari all'80%) in “La Sorgente s.r.l.”.
Peraltro, come si desume dalla visura Cerved del 14.11.2013, anche l'andamento economico della
“Impresa Edile Nuova CEMI” s.r.l., negli ultimi tre esercizi (2010-2012) era negativo, tanto da costringere successivamente la società alla presentazione della domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Livorno.
4.1.3.d. – Ne deriva che non può esservi dubbio che, al momento di stipulare gli atti di compravendita del 7.11.2012 e del 18.3.2013, sapesse che tali atti recavano _1
pagina 9 di 16 pregiudizio alle ragioni della Banca, in quanto impoverivano il suo patrimonio e rendevano particolarmente difficile, se non impossibile, rivalersi su di esso.
Difatti, la pluralità degli atti dispositivi, posti in essere a breve distanza di tempo l'uno dall'altro e ON pressoché contestualmente alla ricezione del sollecito da parte di (di cui alla missiva del
25.10.2012), sono altamente indicativi dell'esistenza della scientia damni in capo alla debitrice.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”
(cfr. Cassazione civile, sentenza dell'1.6.2000, n. 7262).
Alla luce degli elementi che precedono, è innegabile che, alla data del 7.11.2012 (quando, cioè, è stata stipulata la prima compravendita oggetto di revocatoria), fosse a conoscenza _1 della situazione di crisi de “La Sorgente”, di cui era amministratore unico suo marito, il che rendeva altamente probabile l'escussione, da parte della (che aveva già inviato un sollecito CP_3 di rientro), della garanzia fideiussoria (come, in seguito, avvenuto).
4.1.3.e. – Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata (e recepito dal tribunale), non rileva che i primi insoluti delle rate del mutuo si registrarono nel 2014, in quanto tale circostanza rappresenta solo una conseguenza della situazione di crisi de “La Sorgente” che, per quanto sopra esposto, era preesistente ed i cui sintomi erano agevolmente percepibili già prima del compimento del primo atto dispositivo (compravendita del 7.11.2012).
Né rileva, in senso favorevole alla che, con atto ai rogiti del Notaio (rep. n. _1 Persona_2
70.242 raccolta n. 27.685), redatto in data 27 marzo 2014, su richiesta de “La Parte_1
Sorgente”, avesse accordato a quest'ultima “la facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale per un massimo di 2 (due) rate semestrali”.
pagina 10 di 16 Difatti, tale sospensione, accordata dalla Banca, è sintomatica proprio dello stato di crisi finanziaria de “La Sorgente”, come esplicitamente ammesso da quest'ultima nella relativa istanza
(dove si fa riferimento a “difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura ON negativa”, cfr. doc. 20 .
Inoltre, non può la fondatamente sostenere la sua estraneità alle vicende della suddetta _1 società, laddove si consideri che ella non solo era la moglie del suo amministratore unico ma anche socia al 50% della sua controllante e, quindi, non poteva ignorare le sue condizioni di difficoltà economica.
Ciò anche in ragione dell'entità della fideiussione rilasciata, insieme al marito, a garanzia dell'esposizione debitoria de “La Sorgente” (fino ad € 2.400.000), il che – costituendo una circostanza idonea, da sola, a minare la serenità della vita familiare – rende assai arduo credere che la non si interessasse dell'andamento della predetta società. _1
Senza pretermettere che, con atto di compravendita del 30.5.2013, la ha venduto a _1
altra sua abitazione e, con successivo atto dell'11.3.2015, ha conferito in trust, a Parte_7 favore del concordato preventivo della “Impresa Edile Nuova Cemi” s.r.l., gli altri immobili di sua proprietà, il che dimostra ulteriormente l'esistenza di un complessivo disegno volto a dismettere i propri beni.
4.2. – Va, a questo punto, esaminato il terzo motivo di appello.
4.2.1. – Il tribunale ha escluso l'esistenza della scientia damni in capo alle acquirenti, ritenendo, all'uopo, non sufficiente il legame di parentela esistente con la venditrice (per essere
[...]
e DR IA, rispettivamente, cugina e zia di ), trattandosi di indizio non CP_2 _1 grave “in assenza di una situazione del debitore che potesse far loro ragionevolmente prevedere una più o meno prossima esecuzione forzata della pretesa creditoria” (cfr. sentenza impugnata, pag. 9).
Tutto questo anche in considerazione della asserita congruità del prezzo pagato per l'acquisto degli immobili, tenuto conto delle perizie di stima allegate agli atti di compravendita, e della plausibilità delle ragioni addotte in ordine al compimento dell'intera operazione.
Si deve dissentire.
4.2.2. – In proposito, giova considerare che “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità
pagina 11 di 16 di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507; in senso conforme anche Cass. civ. n. 18034/2013).
Principio che risulta certamente applicabile anche al caso in esame, laddove si consideri che, con gli atti impugnati, la si è spogliata, in un breve lasso temporale (circa 4 mesi), di un _1 numero consistente di immobili.
Al riguardo, la spiegazione addotta dalle appellate, secondo cui l'intenzione delle parti era quella di procedere “alla regolamentazione di rapporti patrimoniali/divisionali seguiti alla morte del sig.
Pt_6
, (padre di e marito di DR IA), nonché zio di , avvenuta
[...] CP_2 _1 successivamente a quella del di lui fratello (padre di , ndr)” (cfr. CP_7 _1 comparsa di costituzione e risposta in appello, pag. 11), non convince.
In primo luogo, di tale proposito non viene fatta alcuna menzione negli atti di compravendita del
7.11.2012 e del 18.3.2013.
Trattasi di circostanza obiettivamente anomala, laddove si consideri che lo scioglimento della comunione implica, generalmente, anche la necessità di regolamentare i rapporti di dare/avere tra i condividenti per la gestione e la conservazione della cosa comune, al fine di stabilire le somme a ciascuno di essi spettanti.
In secondo luogo, è pacifico che le parti avessero, nel 2011, già sciolto la comunione esistente su altro immobile, di talché non si comprende il motivo per il quale, in quella sede, non decisero di addivenire alla divisione anche dei rimanenti beni.
Ciò tanto più se si considera che la presunta divisione (effettuata a mezzo atti pubblici del
7.11.2012 e del 18.3.2013) si è risolta nella stipula di due compravendite, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate, non è dato cogliere in cosa consistesse la maggiore complessità dell'operazione rispetto a quella precedente.
Né risulta che, nel 2011, e DR IA non fossero già in possesso della necessaria CP_2 provvista finanziaria per il pagamento del prezzo ovvero non potessero agevolmente procurarsela.
Per giunta, con l'atto del 18.3.2013, e DR IA hanno acquistato anche un bene CP_2 di proprietà esclusiva di , ad ulteriore dimostrazione che l'effettiva volontà delle _1 parti non era quella di procedere alla divisione dei rimanenti immobili.
pagina 12 di 16 4.2.3. – Nel quadro così delineato, il rapporto di parentela esistente tra le parti acquista una valenza fortemente indiziaria circa la consapevolezza, anche da parte delle acquirenti, di ledere le ragioni creditorie.
Difatti, proprio tale rapporto – che, anche se non strettissimo, certamente giustificava una certa confidenza nell'ambito delle dinamiche familiari – aggiunge ulteriore significato alla tempistica ed all'oggetto degli atti impugnati, di per sé particolarmente sospetti, il che induce a concludere che e DR IA non potevano ignorare il disegno dismissivo del proprio patrimonio da CP_2 parte della loro parente e, dunque, la portata lesiva dell'operazione per le ragioni creditorie.
La censura in disamina si presenta, quindi, fondata, con conseguente assorbimento del primo motivo.
5 – Per quanto esposto, si impone l'accoglimento dell'appello.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Pertanto, tenuto conto dell'integrale accoglimento della domanda proposta dalla le spese CP_3 del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico delle appellate.
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 1.000.001-2.000.000).
Al riguardo, si precisa che l'individuazione dello scaglione di riferimento avviene tenuto conto del valore del credito (€ 1.738.241,75) a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria (cfr.
Cass. civ. n. 3697/2020).
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 1.976,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 8.797,00
Fase decisionale (valore minimo): € 5.209,00
Compenso tabellare: € 18.977,00 oltre 1.713,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
pagina 13 di 16 B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 3.709,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 2.157,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 4.969,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.167,00
Compenso tabellare: € 17.002,00 oltre € 2.556,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
L'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi è necessaria al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
5.2. – Ai sensi dell'art. 2655, comma primo, c.c. va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, con esonero del competente
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
472/2020 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/06/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di ONroparte_3
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte appellante, dei seguenti atti:
a) atto pubblico del 7/11/2012 ai rogiti notaio di Piombino, rep. 89.475, racc. Persona_1
28.647, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data 22/11/2012 al n.
7.965 gen.
e n.
5.620 part., con il quale ha venduto al prezzo di € 40.000,00 a DR IA e _1
, che hanno acquistato, rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la CP_2 seconda la nuda proprietà, la quota di comproprietà pro indiviso pari ad un mezzo (1/2) sul compendio immobiliare posto in Sassetta (Livorno), località "Valcanina", via Campagna Sud 77 e così descritto: abitazione in villetta, elevata di un solo piano fuori terra oltre un piano seminterrato, con circostante resede ad uso giardino e verde privato, sul quale insistono due manufatti - il tutto per una superficie catastale, tra area coperta ed area scoperta, di metri quadrati 760, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Sassetta, al foglio 19, mappale 309 subalterni: - 1, unito al subalterno 2, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 5,5, rendita catastale euro 468,68 quanto all'abitazione con il ripostiglio al piano seminterrato ed il piccolo manufatto ad uso forno;
- 3, categoria C/2, classe 2^, consistenza metri quadrati 14, rendita catastale euro 28,20, quanto al manufatto in corpo distaccato ad uso magazzino con la pagina 14 di 16 precisazione che l'area sulla quale insiste il fabbricato con le sue attinenze scoperte risulta censita al Catasto Terreni del detto Comune, al foglio 19, con le particelle: - 309 quale ente urbano della superficie catastale di metri quadrati 460, e - 313 della superficie catastale di metri quadrati 300;
b) atto pubblico del 18/03/2013 ai rogiti notaio di Piombino, rep. 90.330, racc. Persona_1
29.222, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data 27/03/2013 al n.
2.041 gen.
e n.
1.477 part., con il quale ha venduto al prezzo di € 100.000,00 a DR IA e _1
, che hanno acquistato, rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la CP_2 seconda la nuda proprietà, il seguente complesso immobiliare posto in Piombino (Livorno) e precisamente: 1°) - fondo ad uso commerciale al piano terreno di un vecchio fabbricato elevato di sei piani fuori terra, alla via Francesco Petrarca 73 composto da un vano per la vendita e bagno, per una consistenza catastale di metri quadrati 44, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di
Piombino al foglio 78, mappale 708, subalterno 6, categoria C/1, classe 10^, consistenza metri quadrati 44, rendita catastale euro 1.724,76. 2°) - Quota di comproprietà pro - indiviso pari ad un mezzo (1/2) su: - appartamento adibito a civile abitazione, al piano secondo, di un edificio di vecchia costruzione elevato di quattro piani fuori terra, posto in via Bruno Buozzi 20, con altresì annesso, quale pertinenza in proprietà esclusiva un piccolo vano ad uso sgombero ubicato nella corte condominiale, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino, foglio 80, mappale 565, subalterno 4, unito al subalterno 7, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 724,33; - fondo ad uso commerciale al piano terreno di un edificio elevato di cinque piani fuori terra, ubicato in Via Due Giugno 1, costituito da tre locali per la vendita tra di loro comunicanti, piccolo ripostiglio, disimpegno e bagno, per una consistenza catastale di metri quadrati 69, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino, foglio 74, mappale 193, subalterno 3, categoria C/1, classe 8^, consistenza metri quadrati 69, rendita catastale euro
2.027,66;
2) condanna , e DR IA al pagamento, in solido, delle spese del _1 CP_2 doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 1.713,00 per esborsi, in
€ 18.977,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 2.556,00 per esborsi, in €
17.002,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Ordina al Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Firenze, 14.5.2025
pagina 15 di 16 Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1452/2020 promossa da:
(C.F. – e per essa (C.F. – Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. SANTANGELO GIOVAN BATTISTA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MERLINI TIZIANA (CF _1 C.F._1
) e dell'Avv. ANDREA BARTALENA C.F._2 ND CI (CF con il patrocinio dell'Avv. BECCARI ROSITA (CF C.F._3
) C.F._4
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BECCARI ROSITA (CF CP_2 C.F._5
) C.F._4
APPELLATO/I
ONroparte_3 APPELLATA-CONTUMACE avverso la sentenza n. 472/2020 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/06/2020
CONCLUSIONI
In data 6-26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata IN VIA ISTRUTTORIA, - Si insiste affinché l'Ill.ma Corte d'Appello voglia ammettere CTU volta ad pagina 1 di 16 accertare il valore dei beni oggetto di revocatoria all'epoca degli atti impugnati IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiarare: -) l'atto 7/11/2012 ai rogiti notaio
[...] di Piombino, rep. 89.475, racc. 28.647, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Per_1 Volterra in data 22/11/2012 al n.
7.965 gen. e n.
5.620 part., con il quale la sig.ra
[...]
vendeva al prezzo di Euro 40.000,00 alle sigg.re ND CI e , che _1 CP_2 acquistavano, rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la seconda la nuda proprietà, sulla quota di comproprietà pro - indiviso pari ad un mezzo (1/2) su quanto appresso posto in Sassetta (Livorno), località "Valcanina", via Campagna Sud 77 e precisamente: abitazione in villetta, elevata di un solo piano fuori terra oltre un piano seminterrato, con circostante resede ad uso giardino e verde privato, sul quale insistono due manufatti - il tutto per una superficie catastale, tra area coperta ed area scoperta, di metri quadrati 760, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Sassetta, al foglio 19, mappale 309 subalterni: - 1, unito al subalterno 2, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 468,68 quanto all'abitazione con il ripostiglio al piano seminterrato ed il piccolo manufatto ad uso forno;
- 3, categoria C/2, classe 2^, consistenza metri quadrati 14, rendita catastale Euro 28,20, quanto al manufatto in corpo distaccato ad uso magazzino con la precisazione che l'area sulla quale insiste il fabbricato con le sue attinenze scoperte, risulta censita al Catasto Terreni del detto Comune, al foglio 19, con le particelle: - 309 quale ente urbano della superficie catastale di metri quadrati 460, e - 313 della superficie catastale di metri quadrati 300; -) l'atto 18/03/2013 ai rogiti notaio di Persona_1 Piombino, rep. 90.330, racc. 29.222, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data 27/03/2013 al n.
2.041 gen. e n.
1.477 part., con il quale la sig.ra vendeva al _1 prezzo di Euro 100.000,00 alle sigg.re ND CI e , che acquistavano, CP_2 rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la seconda la nuda proprietà, sul seguente complesso immobiliare posto in Piombino (Livorno) e precisamente: 1°) - fondo ad uso commerciale al piano terreno di un vecchio fabbricato elevato di sei piani fuori terra, alla via Francesco Petrarca 73 composto da un vano per la vendita e bagno, per una consistenza catastale di metri quadrati 44, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino al foglio 78, mappale 708, subalterno 6, categoria C/1, classe 10^, consistenza metri quadrati 44, rendita catastale Euro 1.724,76. 2°) - Quota di comproprietà pro - indiviso pari ad un mezzo (1/2) su: - appartamento adibito a civile abitazione, al piano secondo, di un edificio di vecchia costruzione elevato di quattro piani fuori terra, posto in via Bruno Buozzi 20, con altresì annesso, quale pertinenza in proprietà esclusiva un piccolo vano ad uso sgombero ubicato nella corte condominiale, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino, foglio 80, mappale 565, subalterno 4, unito al subalterno 7, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 724,33; - fondo ad uso commerciale al piano terreno di un edificio elevato di cinque piani fuori terra, ubicato in Via Due Giugno 1, costituito da tre locali per la vendita tra di loro comunicanti, piccolo ripostiglio, disimpegno e bagno, per una consistenza catastale di metri quadrati 69, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino, foglio 74, mappale 193, subalterno 3, categoria C/1, classe 8^, consistenza metri quadrati 69, rendita catastale Euro 2.027,66; atti compiuti in frode ai creditori ex art. 2901 c.c. e per l'effetto inefficaci nei confronti della in qualità di cessionaria della Parte_1 ONroparte_3
, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Volterra di annotare l'emananda
[...] sentenza a margine degli atti impugnati, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di
pagina 2 di 16 entrambi i gradi di giudizio e diritto di ripetizione delle somme tutte versate alle controparti in esecuzione della sentenza di primo grado”
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni domanda e _1 deduzione avversaria, respingere, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1452/2020 del Tribunale di Livorno. Con vittoria nelle Parte_1 spese e competenze del presente giudizio”.
Per e DR IA: “Voglia l'On. Corte D'Appello di Firenze, respinta ogni CP_2 contraria istanza, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
IN VIA Subordinata e condizionata: si chiede l'ammissione delle prove per testi regolarmente dedotte nella memoria ex art. 183 c.6 n. II° con i testi indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, quale cessionaria del Parte_1 ON credito vantato da (di seguito anche solo , conveniva ONroparte_3 in giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, , CI ND e _1 CP_2
proponendo gravame avverso la sentenza n. 472/2020, emessa dal Tribunale di Livorno e
[...] pubblicata il 29/06/2020, che, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla l'aveva rigettata, con conseguente condanna al pagamento delle spese di CP_3 lite nella misura di 1/3 (e con compensazione dei residui 2/3).
1 – Il giudizio di primo grado. ON 1.1. – aveva convenuto in giudizio , e , esponendo: _1 CP_2 CP_5 che, con atto condizionato ai rogiti n. 67.901 e raccolta n. 25.956 in data 14/9/2011 del notaio di Piombino (LI), ivi registrato il 15/9/2011, spedito in forma esecutiva lo stesso Persona_2
15/9/2011, e successivo atto di erogazione finale e quietanza, n. 68.799 repertorio e n. 25.625 raccolta, ricevuto in data 21/9/2011 dal notaio di Piombino (LI), ivi registrato il Persona_2
5/10/2012, spedito in forma esecutiva lo stesso 5/10/2012, la società “LA SORGENTE S.R.L.”, ON aveva contratto con un mutuo di € 1.500.000,00 con ammortamento in anni 20, garantito da ipoteca iscritta alla CC.RR.II. di Volterra il 19/9/2011 ai numeri 6767 di registro generale e 1250 di registro particolare, annotata di erogazione a saldo il 9/10/2012 ai registri n. 6694 gen. e n.
888 part., sul compendio immobiliare ubicato in Piombino, alla via Amendola;
che , , e avevano prestato _1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 congiuntamente fideiussione, a favore della fino alla concorrenza dell'importo massimo di € CP_3
3.000.000,00 ciascuno nei limiti delle seguenti quote: a) e nella _1 Parte_3 misura dell'80% e pertanto fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 2.400.000,00; b)
e nella misura dei 20% e, pertanto, fino alla concorrenza dell'importo Parte_4 Parte_5
pagina 3 di 16 massimo di € 600.000,00; ON che, inoltre, la Sorgente s.r.l. intratteneva con filiale di Piombino, il rapporto di conto corrente ordinario n. 39162, aperto in data 24/04/2013, ed il rapporto di conto corrente ordinario n. 39940, aperto in data 26/9/2014;
che e , con lettera del 23.11.2009, si erano precedentemente _1 Parte_3 costituiti fideiussori de “La Sorgente s.r.l.” sino alla concorrenza di € 300.000,00 per ON l'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future contratte con che la società mutuataria si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento delle semestralità scadute e, pertanto, la l'aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine;
CP_3 che, con missiva del 12.10.2015, la aveva comunicato a “La Sorgente” la revoca di tutti gli CP_3 affidamenti ed il recesso da tutti i rapporti, richiedendo alla società debitrice ed ai suoi fideiussori il pagamento della complessiva somma di € 1.738.214,75, oltre accessori ed interessi;
che a tale comunicazione, in difetto di adempimento, era seguita la notifica del precetto, dell'atto di pignoramento ed il conseguente avvio della procedura esecutiva, in cui il compendio staggito era stato stimato, dall'esperto nominato dal GE, in € 703.500,00; ON
che aveva, quindi, appreso che la garante , con atti del 7.11.2012 e del _1
18.3.2013 aveva venduto a DR IA e , rispettivamente zia e cugina della CP_2 debitrice, una consistente parte del suo patrimonio immobiliare e in particolare: i) con atto del
7/11/2012 ai rogiti notaio di Piombino, rep. 89.475, racc. 28.647, trascritto Persona_1 all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data 22/11/2012 al n.
7.965 gen. e n.
5.620 part.,
aveva venduto al prezzo di € 40.000,00 a DR IA e , che _1 CP_2 avevano acquistato, rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la seconda la nuda proprietà, la quota di comproprietà di ½ su una villetta ubicata in Sassetta (Livorno), loc.
“Valcanina”, via Campagna Sud 77; ii) con atto del 18.3.2013 ai rogiti notaio di Persona_1
Piombino, rep. 90.330, racc. 29.222, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data
27/03/2013 al n.
2.041 gen. e n.
1.477 part., aveva venduto, al prezzo di Euro _1
100.000,00, a DR IA e , che avevano acquistato, rispettivamente, la prima il CP_2 diritto reale di usufrutto e la seconda la nuda proprietà: 1) il fondo ad uso commerciale ubicato in
Piombino, via Francesco Petrarca n. 73; 2) la quota di comproprietà di ½ su: a) un appartamento posto in Piombino, via Bruno Buozzi n. 20; b) un fondo ad uso commerciale ubicato in Piombino, via Due Giugno n. 1; ON che i predetti atti arrecavano pregiudizio ad essa in quanto impoverivano il patrimonio della debitrice così pregiudicando la garanzia della CP_3 che evidente era la consapevolezza di di ledere le ragioni creditore, in quanto gli _1
pagina 4 di 16 atti impugnati erano stati posti in essere dopo che la aveva sollecitato, con lettera del CP_3
25.10.2012, sia “La Sorgente s.r.l.” che i garanti di rientrare dalla loro esposizione debitoria;
che, all'epoca, , per il tramite della “Impresa Edile Nuova Cemi s.r.l.”, deteneva, _1 insieme al marito , l'80% delle quote sociali de “La Sorgente s.r.l.”; Parte_3 che, inoltre, , allora amministratore de “La Sorgente s.r.l.”, il 15/11/2012 aveva Parte_3 subito anche il protesto di un assegno di € 22.423,99 per difetto di provvista ed il conto corrente ON dalla medesima società intrattenuto con la Filiale di Piombino di evidenziava un saldo negativo, di oltre € 88.000,00, alle chiusure trimestrali del 31/12/2012 e del 31/03/2013; che analoga consapevolezza sussisteva anche da parte delle acquirenti, tenuto conto del prezzo di vendita, assai inferiore a quello di mercato, delle anomale modalità di pagamento (tramite assegni bancari), nonché del legame di parentela esistente con l'alienante; concludeva, pertanto, chiedendo la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti impugnati.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le convenute contestando integralmente l'attorea domanda di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni: ON (-) nessun dubbio vi era in ordine alla sussistenza del credito di nei confronti di
[...]
ed alla sua anteriorità rispetto agli atti dispositivi impugnati, in quanto la fideiussione era _1 stata rilasciata in epoca precedente;
(-) ricorreva, poi, il requisito dell' eventus damni, poiché gli atti di compravendita avevano ridotto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, la garanzia patrimoniale del creditore;
(-) non sussisteva, invece, la prova della consapevolezza, da parte di , di ledere le _1 ragioni creditorie, in quanto l'esposizione debitoria, in virtù della fideiussione rilasciata per le obbligazioni de “La Sorgente s.r.l.”, era insorta successivamente alla stipulazione degli atti;
(-) analogo discorso si imponeva anche per le terze acquirenti, giacché il legame di parentela esistente tra le parti (per essere e DR IA rispettivamente cugina e zia di CP_2 [...]
) non assumeva portata decisiva, in assenza di una situazione del debitore che potesse far _1 loro ragionevolmente prevedere una più o meno prossima esecuzione della pretesa creditoria;
(-) del resto, il prezzo corrisposto per la vendita risultava congruo, come si evinceva dalla perizia versata in atti, ed anche la spiegazione data dalle convenute in ordine alle ragioni dell'operazione appariva plausibile;
(-) inoltre, le acquirenti non convivevano con la venditrice e non erano in alcun modo coinvolte nella sua vita privata;
(-) alla luce della parziale sussistenza dei presupposti della revocatoria, si rinvenivano i pagina 5 di 16 presupposti per compensare per 2/3 le spese di lite, mentre il residuo 1/3 andava posto a carico ON di in ragione della sua soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello quale cessionaria del Parte_1 ON credito di per i seguenti motivi:
1) con il primo, censurava la decisione del tribunale di non ammettere la c.t.u., richiesta dall'attrice, per valutare gli immobili oggetto degli atti impugnati, avendo il primo giudice attribuito, erroneamente, rilevanza probatoria alle perizie allegate agli contratti di compravendita, specificamente contestate dalla per affermare la congruità del prezzo in essi indicato. CP_3
2) Con il secondo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l'esistenza dell'elemento soggettivo in capo a . _1
In realtà, la consapevolezza della garante di ledere le ragioni creditorie si evinceva da una pluralità di elementi, quali: i) la lettera, inviata dalla in data 25.10.2012 e ricevuta dalla CP_3 il 10.11.2012, con cui quest'ultima, insieme alla debitrice principale “La Sorgente” s.r.l., _1 era stata invitata a rientrare dall'esposizione debitoria relativa al conto corrente intestato alla predetta società; ii) la pluralità delle vendite effettuate in un breve lasso di tempo;
iii) i consistenti versamenti (per complessivi € 254.700,00) effettuati dalla per rifinanziare la Impresa Edile _1
Nuova C.E.M.I. s.r.l., di cui era socia insieme al marito per il 50% ciascuno, Parte_3 società che, a sua volta, deteneva l'80% delle quote sociali de “La Sorgente” s.r.l.
Per converso, la tesi delle convenute secondo cui le vendite sarebbero avvenute per regolare i loro rapporti patrimoniali dopo la morte di , avvenuta due anni prima, non era credibile Parte_6 in quanto esse avevano già in precedenza provveduto a definire tali rapporti.
Inoltre, con atto del 18.3.2013, aveva venduto a e DR IA _1 CP_2 anche il fondo commerciale di via Petrarca di sua esclusiva proprietà, peraltro locato da oltre un decennio, e, nello stesso periodo, aveva alienato a terzi anche la villetta ed il garage posti in località Pozzetti.
3) con il terzo, rilevava l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva ritenuto esistente l'elemento soggettivo nei confronti di e DR IA. CP_2
In particolare, il primo giudice non aveva considerato i seguenti elementi: i) lo stretto rapporto di parentela esistente tra le parti;
ii) la costituzione della provvista utilizzata per il pagamento del prezzo mediante lo svincolo di titoli, obbligazioni e polizze vita;
iii) le anomale modalità di pagamento del prezzo della seconda vendita, avvenuto con il versamento di semplici assegni bancari, di cui uno, dell'importo di € 50.000,00, incassato un mese e mezzo prima del rogito;
iv)
l'acquisto sia di beni in comunione ereditaria che di un immobile di proprietà esclusiva della pagina 6 di 16 venditrice;
v) il breve lasso di tempo in cui le vendite erano state effettuate;
vi) l'incongruità del prezzo perché inferiore a quello di mercato.
Per tali ragioni, è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché _1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio IA DR e rassegnando le sopra CP_2 trascritte conclusioni.
2.4. – Con ordinanza dell'1.2.2023, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ONroparte_6
[...
. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 6-26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di ONroparte_3
non essendosi la stessa costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto
[...] di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3.2. – In secondo luogo, le richieste istruttorie reiterate dalle appellate e CP_2 CP_5
non possono essere accolte, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività
[...]
e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, le appellate si sono limitate ad insistere solo nella prova orale articolata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., formulazione che non esprime alcuna sufficiente e pagina 7 di 16 specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Va, in ordine logico, affrontato prioritariamente il secondo motivo.
4.1.1. – Innanzi tutto, si deve rilevare come sia incontestata l'esistenza del credito vantato dalla
Banca nei confronti, tra gli altri, di quale garante delle obbligazioni contratte dalla _1 società “La Sorgente s.r.l.”, in forza sia della fideiussione rilasciata in data 23.11.2009, fino a concorrenza della somma di € 300.000,00, che della garanzia assunta, in occasione della stipula del mutuo fondiario in data 14.9.2011, fino a concorrenza della somma di € 2.400.000,00
(unitamente al marito ). Parte_3
Il credito della Banca deve, poi, considerarsi anteriore rispetto agli atti dispositivi impugnati, giacché, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato; infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 25.1.2006, n.
1413).
Nella specie, è pacifico che le somme siano state accreditate, a favore del debitore garantito, contestualmente al rilascio delle menzionate garanzie, di talché non può dubitarsi dell'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi impugnati.
4.1.2. – Certa è, poi, l'esistenza dell'eventus damni, laddove si consideri che, con i menzionati atti, sono fuoriusciti dal patrimonio di ben quattro immobili, a fronte del _1 pagamento di € 140.000,00.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia
pagina 8 di 16 patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 9.2.2012, n. 1896).
Del resto, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sentenza n.
1902/2015).
Spettava, quindi, a dimostrare di essere in possesso di ampie residualità _1 patrimoniali in grado di garantire le ragioni creditorie il che, però, non è avvenuto, essendo ON rimasta del tutto indimostrata l'idoneità dei residui beni a soddisfare il credito vantato da
Pertanto, è senz'altro condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'anteriorità del credito vantato dalla Banca nonché la ricorrenza del requisito dell' eventus damni.
4.1.3. – Ciò posto, ha ragione l'appellante a sostenere l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha escluso il requisito della scientia damni nei confronti di . _1
4.1.3.a. – Difatti, dalla visura Cerved risalente al 24.4.2013 si evince che la “Sorgente s.r.l.” ON presentava, a quella data, “fenomeni di insolvibilità” di rilevanza “elevata” (cfr. doc. 22 .
In particolare, risulta la chiusura in perdita degli ultimi tre esercizi (2009-2011), con conseguente valore negativo anche del patrimonio netto, nonché l'esistenza di un protesto elevato (per il mancato pagamento di un assegno di € 22.423,99), nei confronti dell'amministratore unico
[...]
, marito di . Pt_3 _1
4.1.3.b. – È documentato, altresì, che, all'1.10.2012, il conto corrente intestato a “La Sorgente
s.r.l.”, registrasse un saldo negativo di € 47.478,32, aumentato, al 31.12.2012, ad € 87.168,60 e, ON al 31.3.2013, ad € 88.642,39 (cfr. doc. 23 . ON Soprattutto, con lettera raccomandata inviata il 25.10.2012 e recapitata il 10.11.2012, aveva ON sollecitato a procedere al rientro da tale esposizione debitoria (cfr. doc. 19 . _1
4.1.3.c. – È dimostrato, inoltre, che fosse socia, insieme al marito _1 Parte_3
(per la quota del 50% ciascuno), della “Impresa Edile Nuova CEMI” s.r.l. che, a sua volta, deteneva la partecipazione di maggioranza (pari all'80%) in “La Sorgente s.r.l.”.
Peraltro, come si desume dalla visura Cerved del 14.11.2013, anche l'andamento economico della
“Impresa Edile Nuova CEMI” s.r.l., negli ultimi tre esercizi (2010-2012) era negativo, tanto da costringere successivamente la società alla presentazione della domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Livorno.
4.1.3.d. – Ne deriva che non può esservi dubbio che, al momento di stipulare gli atti di compravendita del 7.11.2012 e del 18.3.2013, sapesse che tali atti recavano _1
pagina 9 di 16 pregiudizio alle ragioni della Banca, in quanto impoverivano il suo patrimonio e rendevano particolarmente difficile, se non impossibile, rivalersi su di esso.
Difatti, la pluralità degli atti dispositivi, posti in essere a breve distanza di tempo l'uno dall'altro e ON pressoché contestualmente alla ricezione del sollecito da parte di (di cui alla missiva del
25.10.2012), sono altamente indicativi dell'esistenza della scientia damni in capo alla debitrice.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”
(cfr. Cassazione civile, sentenza dell'1.6.2000, n. 7262).
Alla luce degli elementi che precedono, è innegabile che, alla data del 7.11.2012 (quando, cioè, è stata stipulata la prima compravendita oggetto di revocatoria), fosse a conoscenza _1 della situazione di crisi de “La Sorgente”, di cui era amministratore unico suo marito, il che rendeva altamente probabile l'escussione, da parte della (che aveva già inviato un sollecito CP_3 di rientro), della garanzia fideiussoria (come, in seguito, avvenuto).
4.1.3.e. – Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata (e recepito dal tribunale), non rileva che i primi insoluti delle rate del mutuo si registrarono nel 2014, in quanto tale circostanza rappresenta solo una conseguenza della situazione di crisi de “La Sorgente” che, per quanto sopra esposto, era preesistente ed i cui sintomi erano agevolmente percepibili già prima del compimento del primo atto dispositivo (compravendita del 7.11.2012).
Né rileva, in senso favorevole alla che, con atto ai rogiti del Notaio (rep. n. _1 Persona_2
70.242 raccolta n. 27.685), redatto in data 27 marzo 2014, su richiesta de “La Parte_1
Sorgente”, avesse accordato a quest'ultima “la facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale per un massimo di 2 (due) rate semestrali”.
pagina 10 di 16 Difatti, tale sospensione, accordata dalla Banca, è sintomatica proprio dello stato di crisi finanziaria de “La Sorgente”, come esplicitamente ammesso da quest'ultima nella relativa istanza
(dove si fa riferimento a “difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura ON negativa”, cfr. doc. 20 .
Inoltre, non può la fondatamente sostenere la sua estraneità alle vicende della suddetta _1 società, laddove si consideri che ella non solo era la moglie del suo amministratore unico ma anche socia al 50% della sua controllante e, quindi, non poteva ignorare le sue condizioni di difficoltà economica.
Ciò anche in ragione dell'entità della fideiussione rilasciata, insieme al marito, a garanzia dell'esposizione debitoria de “La Sorgente” (fino ad € 2.400.000), il che – costituendo una circostanza idonea, da sola, a minare la serenità della vita familiare – rende assai arduo credere che la non si interessasse dell'andamento della predetta società. _1
Senza pretermettere che, con atto di compravendita del 30.5.2013, la ha venduto a _1
altra sua abitazione e, con successivo atto dell'11.3.2015, ha conferito in trust, a Parte_7 favore del concordato preventivo della “Impresa Edile Nuova Cemi” s.r.l., gli altri immobili di sua proprietà, il che dimostra ulteriormente l'esistenza di un complessivo disegno volto a dismettere i propri beni.
4.2. – Va, a questo punto, esaminato il terzo motivo di appello.
4.2.1. – Il tribunale ha escluso l'esistenza della scientia damni in capo alle acquirenti, ritenendo, all'uopo, non sufficiente il legame di parentela esistente con la venditrice (per essere
[...]
e DR IA, rispettivamente, cugina e zia di ), trattandosi di indizio non CP_2 _1 grave “in assenza di una situazione del debitore che potesse far loro ragionevolmente prevedere una più o meno prossima esecuzione forzata della pretesa creditoria” (cfr. sentenza impugnata, pag. 9).
Tutto questo anche in considerazione della asserita congruità del prezzo pagato per l'acquisto degli immobili, tenuto conto delle perizie di stima allegate agli atti di compravendita, e della plausibilità delle ragioni addotte in ordine al compimento dell'intera operazione.
Si deve dissentire.
4.2.2. – In proposito, giova considerare che “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità
pagina 11 di 16 di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore,
l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 27.3.2007, n. 7507; in senso conforme anche Cass. civ. n. 18034/2013).
Principio che risulta certamente applicabile anche al caso in esame, laddove si consideri che, con gli atti impugnati, la si è spogliata, in un breve lasso temporale (circa 4 mesi), di un _1 numero consistente di immobili.
Al riguardo, la spiegazione addotta dalle appellate, secondo cui l'intenzione delle parti era quella di procedere “alla regolamentazione di rapporti patrimoniali/divisionali seguiti alla morte del sig.
Pt_6
, (padre di e marito di DR IA), nonché zio di , avvenuta
[...] CP_2 _1 successivamente a quella del di lui fratello (padre di , ndr)” (cfr. CP_7 _1 comparsa di costituzione e risposta in appello, pag. 11), non convince.
In primo luogo, di tale proposito non viene fatta alcuna menzione negli atti di compravendita del
7.11.2012 e del 18.3.2013.
Trattasi di circostanza obiettivamente anomala, laddove si consideri che lo scioglimento della comunione implica, generalmente, anche la necessità di regolamentare i rapporti di dare/avere tra i condividenti per la gestione e la conservazione della cosa comune, al fine di stabilire le somme a ciascuno di essi spettanti.
In secondo luogo, è pacifico che le parti avessero, nel 2011, già sciolto la comunione esistente su altro immobile, di talché non si comprende il motivo per il quale, in quella sede, non decisero di addivenire alla divisione anche dei rimanenti beni.
Ciò tanto più se si considera che la presunta divisione (effettuata a mezzo atti pubblici del
7.11.2012 e del 18.3.2013) si è risolta nella stipula di due compravendite, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate, non è dato cogliere in cosa consistesse la maggiore complessità dell'operazione rispetto a quella precedente.
Né risulta che, nel 2011, e DR IA non fossero già in possesso della necessaria CP_2 provvista finanziaria per il pagamento del prezzo ovvero non potessero agevolmente procurarsela.
Per giunta, con l'atto del 18.3.2013, e DR IA hanno acquistato anche un bene CP_2 di proprietà esclusiva di , ad ulteriore dimostrazione che l'effettiva volontà delle _1 parti non era quella di procedere alla divisione dei rimanenti immobili.
pagina 12 di 16 4.2.3. – Nel quadro così delineato, il rapporto di parentela esistente tra le parti acquista una valenza fortemente indiziaria circa la consapevolezza, anche da parte delle acquirenti, di ledere le ragioni creditorie.
Difatti, proprio tale rapporto – che, anche se non strettissimo, certamente giustificava una certa confidenza nell'ambito delle dinamiche familiari – aggiunge ulteriore significato alla tempistica ed all'oggetto degli atti impugnati, di per sé particolarmente sospetti, il che induce a concludere che e DR IA non potevano ignorare il disegno dismissivo del proprio patrimonio da CP_2 parte della loro parente e, dunque, la portata lesiva dell'operazione per le ragioni creditorie.
La censura in disamina si presenta, quindi, fondata, con conseguente assorbimento del primo motivo.
5 – Per quanto esposto, si impone l'accoglimento dell'appello.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Pertanto, tenuto conto dell'integrale accoglimento della domanda proposta dalla le spese CP_3 del doppio grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico delle appellate.
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 1.000.001-2.000.000).
Al riguardo, si precisa che l'individuazione dello scaglione di riferimento avviene tenuto conto del valore del credito (€ 1.738.241,75) a tutela del quale è stata esperita l'azione revocatoria (cfr.
Cass. civ. n. 3697/2020).
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 2.995,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 1.976,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 8.797,00
Fase decisionale (valore minimo): € 5.209,00
Compenso tabellare: € 18.977,00 oltre 1.713,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
pagina 13 di 16 B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 3.709,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 2.157,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 4.969,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.167,00
Compenso tabellare: € 17.002,00 oltre € 2.556,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
L'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi è necessaria al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
5.2. – Ai sensi dell'art. 2655, comma primo, c.c. va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, con esonero del competente
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
472/2020 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/06/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di ONroparte_3
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte appellante, dei seguenti atti:
a) atto pubblico del 7/11/2012 ai rogiti notaio di Piombino, rep. 89.475, racc. Persona_1
28.647, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data 22/11/2012 al n.
7.965 gen.
e n.
5.620 part., con il quale ha venduto al prezzo di € 40.000,00 a DR IA e _1
, che hanno acquistato, rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la CP_2 seconda la nuda proprietà, la quota di comproprietà pro indiviso pari ad un mezzo (1/2) sul compendio immobiliare posto in Sassetta (Livorno), località "Valcanina", via Campagna Sud 77 e così descritto: abitazione in villetta, elevata di un solo piano fuori terra oltre un piano seminterrato, con circostante resede ad uso giardino e verde privato, sul quale insistono due manufatti - il tutto per una superficie catastale, tra area coperta ed area scoperta, di metri quadrati 760, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Sassetta, al foglio 19, mappale 309 subalterni: - 1, unito al subalterno 2, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 5,5, rendita catastale euro 468,68 quanto all'abitazione con il ripostiglio al piano seminterrato ed il piccolo manufatto ad uso forno;
- 3, categoria C/2, classe 2^, consistenza metri quadrati 14, rendita catastale euro 28,20, quanto al manufatto in corpo distaccato ad uso magazzino con la pagina 14 di 16 precisazione che l'area sulla quale insiste il fabbricato con le sue attinenze scoperte risulta censita al Catasto Terreni del detto Comune, al foglio 19, con le particelle: - 309 quale ente urbano della superficie catastale di metri quadrati 460, e - 313 della superficie catastale di metri quadrati 300;
b) atto pubblico del 18/03/2013 ai rogiti notaio di Piombino, rep. 90.330, racc. Persona_1
29.222, trascritto all'Ufficio pubblicità immobiliare di Volterra in data 27/03/2013 al n.
2.041 gen.
e n.
1.477 part., con il quale ha venduto al prezzo di € 100.000,00 a DR IA e _1
, che hanno acquistato, rispettivamente, la prima il diritto reale di usufrutto e la CP_2 seconda la nuda proprietà, il seguente complesso immobiliare posto in Piombino (Livorno) e precisamente: 1°) - fondo ad uso commerciale al piano terreno di un vecchio fabbricato elevato di sei piani fuori terra, alla via Francesco Petrarca 73 composto da un vano per la vendita e bagno, per una consistenza catastale di metri quadrati 44, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di
Piombino al foglio 78, mappale 708, subalterno 6, categoria C/1, classe 10^, consistenza metri quadrati 44, rendita catastale euro 1.724,76. 2°) - Quota di comproprietà pro - indiviso pari ad un mezzo (1/2) su: - appartamento adibito a civile abitazione, al piano secondo, di un edificio di vecchia costruzione elevato di quattro piani fuori terra, posto in via Bruno Buozzi 20, con altresì annesso, quale pertinenza in proprietà esclusiva un piccolo vano ad uso sgombero ubicato nella corte condominiale, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino, foglio 80, mappale 565, subalterno 4, unito al subalterno 7, categoria A/2, classe 2^, consistenza vani 5,5, rendita catastale Euro 724,33; - fondo ad uso commerciale al piano terreno di un edificio elevato di cinque piani fuori terra, ubicato in Via Due Giugno 1, costituito da tre locali per la vendita tra di loro comunicanti, piccolo ripostiglio, disimpegno e bagno, per una consistenza catastale di metri quadrati 69, rappresentato al Catasto dei Fabbricati di Piombino, foglio 74, mappale 193, subalterno 3, categoria C/1, classe 8^, consistenza metri quadrati 69, rendita catastale euro
2.027,66;
2) condanna , e DR IA al pagamento, in solido, delle spese del _1 CP_2 doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 1.713,00 per esborsi, in
€ 18.977,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 2.556,00 per esborsi, in €
17.002,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Ordina al Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Firenze, 14.5.2025
pagina 15 di 16 Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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