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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 249/2023 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_1
OGGETTO:
(C.F. , in qualità di eredi di ZANOTTI Pt_2 C.F._2
altri istituti in materia di
(C.F. , e Pt_3 C.F._3 Parte_4 diritti reali possesso e (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. GIANFREDO C.F._4 trascrizioni
GIATTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA B.
ORDANINO N. 48 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (BS)
APPELLANTI
contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._5
dall'avv. TERESINA ZUCCHETTI e dall'avv. FEDERICA PEDRETTI ed elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 58/C BERGAMO presso pagina 1 di 10 lo studio dell'avv. TERESINA ZUCCHETTI
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, terza sezione civile,
pubblicata in data 23.08.2022 con il n. 2172/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.11.2016 , quale Parte_4
comproprietario unitamente alla moglie di unità abitativa posta Persona_1
al piano primo e secondo dell'immobile sito in Bagnolo Mella (BS) denominato
“Villa delle Rose”, conveniva in giudizio , proprietaria Controparte_1
dell'unità abitativa sottostante.
Premettendo che la villa negli anni '50 apparteneva ad un unico proprietario ed era dotata di sei canne fumarie di proprietà comune ma che vi era la necessità
che fossero attribuite a ciascuna delle due unità abitativa fungendo da scarico di fumo di caminetti, richiamato l'art. 1119 c.c. nella parte in cui rende possibile la divisibilità delle parti comuni qualora non rendano più incomodo l'uso della cosa per ciascun condomino, chiedeva la divisione delle sei canne fumarie.
, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda per vari Controparte_1
motivi: per due di esse si era formato il giudicato circa la loro comproprietà,
avendo così deciso il Tribunale con altra sentenza emessa fra le stesse parti e confermata dalla Corte d'Appello; ai sensi dell'art. 1112 c.c., se era vero che le canne fumarie non potevano essere utilizzate per più caminetti, esse avrebbero potuto funzionare contemporaneamente per lo scarico dei fumi di stufe poste su pagina 2 di 10 più piani.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva anche . Persona_1
La causa veniva istruita tramite acquisizione delle sentenze già emesse fra le stesse parti ed espletamento di CTU (geom. che procedeva anche Persona_2
alla numerazione delle canne fumarie).
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Brescia così argomentava e decideva:
dapprima procedeva alla suddivisione delle canne fumarie in due categorie: alla prima appartenevano quelle che avevano natura di bene condominiale, e quindi erano suscettibili di divisione (tali erano quelle nn. 1, 3, 4 e 6); alla seconda quelle che, essendo già al servizio di una sola unità abitativa, non avevano natura condominiale, e quindi non necessitavano di divisione (tali erano quelle nn. 2 e 5);
quindi affermava che con precedenti sentenze si era formato il giudicato sulla comproprietà per due di esse, la n. 3 e la n. 4;
premesso ciò, rigettava la domanda di divisione con riguardo alla n. 2 e alla n.
5;
rigettava la domanda di divisione anche con riguardo alla n. 1 per il permanere della necessità che fosse comune, come accertato dal CTU;
delle rimanenti, sulla scorta delle indicazioni del CTU, accoglieva la domanda di divisione attribuendo la n. 4 e la n. 6 ai coniugi e la n. 3 a Persona_3
; Controparte_1
pagina 3 di 10 avendo accolto la domanda attorea per due canne fumarie contro quella unica assegnata a quest'ultima era condannata a rifondere a Controparte_1
controparte le spese di lite e a sostenere per l'intero quelle di CTU.
La sentenza veniva gravata sia da (appellanti principali) sia Persona_3
da (appellante incidentale). Controparte_1
Intervenuto il decesso di , si costituivano per la prosecuzione del Persona_1
giudizio gli eredi e . Parte_1 Controparte_2
All'udienza del 29.01.2025, ex art. 281- sexies c.p.c., la causa è stata discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di , e Parte_4 Parte_1 CP_2
[...]
Con il primo motivo ritengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere che si fosse formato il giudicato solo su due canne fumarie così che ora si poteva procedere alla loro divisione che chiedono avvenga con l'attribuzione a loro di quattro delle sei e con attribuzione esclusiva a della n. 2 e n. 5. Controparte_1
Con il secondo motivo chiedono che la canna fumaria n. 3 sia a loro attribuita,
come aveva detto il CTU.
Appello incidentale di Controparte_1
Con il primo e il secondo motivo lamenta che il Tribunale, erroneamente, abbia rigettato la sua domanda perché in realtà aveva accolto la sua tesi (la non condominialità delle canne nn. 2 e 5 e la condominialità delle canne nn. 1 e 6)
e chiede che, in aggiunta alla n. 3, le siano attribuite la n. 4 e la n. 6.
pagina 4 di 10 Con il terzo motivo censura la sentenza in punto spese.
….
Non si condivide l'impostazione data dal primo giudice che ha diviso le canne ritenute condominiali ma non quelle non condominiali perché di uso esclusivo.
Al giudice era stato chiesto di attribuire in proprietà esclusiva tutte o alcune delle canne fumarie che erano di proprietà comune.
La comproprietà di due di esse, quelle poste a sud-est e a sud-ovest della casa
(corrispondenti alla n. 3 e n. 4 del giudizio presente), era stata accertata dalla
Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 1106/2015 in riforma di quella del Tribunale di Brescia n. 823/2011.
, a seguito di un giudizio possessorio in cui aveva lamentato Controparte_1
l'occlusione mediante lamiere delle due canne fumarie, aveva introdotto giudizio petitorio per chiedere che nel contraddittorio dei coniugi si accertasse la sua proprietà esclusiva delle stesse. Persona_3
erano rimasti contumaci. Persona_3
Il Tribunale aveva respinto la domanda petitoria affermando che tutte le canne fumarie esistenti nella villa erano in comproprietà e aveva condannato i convenuti contumaci a rimuovere le lamiere.
avevano proposto appello, unicamente con riguardo alla Persona_3
dichiarazione di comproprietà delle canne fumarie, chiedendo che si accertasse che erano di loro esclusiva proprietà. si era costituita svolgendo Controparte_1
appello incidentale.
pagina 5 di 10 La Corte d'Appello aveva accolto il rilievo dell'appellante incidentale secondo cui, siccome l'oggetto del giudizio era limitato alle due sole canne fumarie in lato sud-est e sud-ovest, l'espressione del Tribunale che aveva parlato di
“comproprietà … anche di tutte le canne fumarie poste al servizio dell'intero immobile”, e quindi anche di manufatti estranei alla domanda, era priva di valore, inidonea a formare giudicato, in quanto relativa a beni estranei alla controversia in esame, per i quali avrebbe dovuto eventualmente proporsi autonomo giudizio.
L'autonomo giudizio è il presente.
Ora, per fini diversi da quelli fatti valere in passato, si può affermare che anche le altre canne fumarie sono di proprietà comune per avere le stesse caratteristiche, appartenendo a una villa degli anni '50, poi divisa in due unità
abitative senza che si sia formata usucapione su alcune delle canne fumarie.
In origine, quando la villa era dotata di riscaldamento a stufe, la stessa canna fumaria era sfruttabile contemporaneamente sui due diversi piani, come dimostrato dalla presenza nelle stanze di entrambi i piani, delle bocchette di innesto degli scarichi (CTU arch. , a differenza dell'attualità in cui Per_4
hanno dotato il loro appartamento di caminetti (CTU geom. Persona_5
. Persona_2
Si tratta ora di vagliare le richieste degli appellanti principali che, oltre alla n. 4
e alla n. 6 vogliono anche la n. 3, e dell'appellante incidentale che, oltre alla n. Il CTU geom. coadiuvato da tecnico incaricato ( , Persona_2 Testimone_1
titolare della ditta Ecoproject) rispondendo al quesito postogli con cui gli si chiedeva fra l'altro:
3. accerti, in base ai criteri di cui alla sentenza Cass. civ.
sez. II, 23 gennaio 2012, n. 867, al costo dell'esecuzione della divisione, alle
norme UNI in materia di canne fumarie, se sia possibile dividere le canne
fumarie tra le diverse unità abitative senza rendere più incomodo l'uso della
cosa a ciascun condomino;
4. predisponga, in caso affermativo, un progetto
divisionale… “ ha così concluso:
condotto 1: poiché inizia nella cantina di , propone di assegnarlo Controparte_1
alla stessa;
condotto 2: poiché inizia dal piano rialzato di , propone di Controparte_1
assegnarlo alla stessa;
condotto 3: è inutilizzato sia da che da ma Persona_3 Controparte_1
poiché “è intercettato dal bel camino a focolare … attualmente by-passato con
elementi posti al suo interno …”, propone di assegnarlo a Persona_3
condotto 4: poiché è inutilizzato da ed è invece utilizzato da Controparte_1
per il loro “camino a focolare del primo piano”, propone di Persona_3
assegnarlo a benché accerti altresì che i tecnici incaricati Persona_3
della video ispezione abbiano rilevato che “potenzialmente l'impianto può
essere impiegato per consentire il funzionamento di due generatori di calore;
oltre al focolare del primo piano … è possibile creare un allacciamento al piano
rialzato”; pagina 7 di 10 condotto 5: è inutilizzato sia da che da ma Controparte_1 Persona_3
“per una questione numerica, di equità ed anche di dislocazione all'interno
dell'edificio” propone di assegnarlo a;
Controparte_1
condotto 6: poiché è utilizzato solo da “con il camino a Persona_3
focolare posto al piano secondo (mansarda)” propone di assegnarlo a
Persona_3
A seguito delle osservazioni delle parti, formulava due proposte di divisione contenenti ciascuna la conservazione di condotti in comunione.
Quest'ultima soluzione è da respingere poiché in materia di divisione deve quanto più è possibile prevenire la litigiosità futura fra i condividenti (Cass. n.
8946/2009) e le parti, proprio con riguardo ai condotti fumari dell'immobile,
litigano da tempo.
Passando alla sentenza della Corte di Cassazione menzionata dal giudice istruttore che aveva posto il quesito al CTU vi si afferma che “in tema di condominio di edifici, poiché l'uso delle cose comuni, è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione
(Cass. n. 867/2012).
pagina 8 di 10 Il CT di parte attrice ( ha concordato con le conclusioni del Persona_3
CTU, motivo per cui non si esaminano le richieste degli appellanti principali perché neppure sostenute da valide ragioni tecniche.
Il CT di parte convenuta ( ) ha svolto censure diffuse ma senza Controparte_1
che si comprendano le contrarie volontà della parte, neppure con riguardo al condotto n. 4.
Si ritiene quindi di confermare le conclusioni del CTU.
La riforma della sentenza comporta che sia riformata anche la decisione in punto spese di lite che si ritiene di compensare per intero. Stessa sorte avranno quelle del grado.
Le spese di CTU vengono ripartite in pari uguali fra entrambe le parti.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, in accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, avverso la sentenza n.
2172/2022 pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 23.8.2022, in sua riforma,
così provvede:
attribuisce in proprietà esclusiva a , proprietaria del piano Controparte_1
rialzato di Villa Rosa, i condotti fumari nn. 1, 2 e 5 della CTU del geom.
Persona_2
attribuisce in proprietà esclusiva a , e Parte_4 Parte_1
, proprietari del piano primo e secondo di Villa Rosa i Controparte_2
condotti fumari nn. 3, 4 e 6 della CTU del geom. Persona_2
pagina 9 di 10 compensa interamente tra le parti le spese del primo e del presente grado;
pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU al 50%.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 vuole anche la n. 4 e la n. 6.
pagina 6 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 249/2023 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_1
OGGETTO:
(C.F. , in qualità di eredi di ZANOTTI Pt_2 C.F._2
altri istituti in materia di
(C.F. , e Pt_3 C.F._3 Parte_4 diritti reali possesso e (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. GIANFREDO C.F._4 trascrizioni
GIATTI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA B.
ORDANINO N. 48 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (BS)
APPELLANTI
contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._5
dall'avv. TERESINA ZUCCHETTI e dall'avv. FEDERICA PEDRETTI ed elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 58/C BERGAMO presso pagina 1 di 10 lo studio dell'avv. TERESINA ZUCCHETTI
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, terza sezione civile,
pubblicata in data 23.08.2022 con il n. 2172/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.11.2016 , quale Parte_4
comproprietario unitamente alla moglie di unità abitativa posta Persona_1
al piano primo e secondo dell'immobile sito in Bagnolo Mella (BS) denominato
“Villa delle Rose”, conveniva in giudizio , proprietaria Controparte_1
dell'unità abitativa sottostante.
Premettendo che la villa negli anni '50 apparteneva ad un unico proprietario ed era dotata di sei canne fumarie di proprietà comune ma che vi era la necessità
che fossero attribuite a ciascuna delle due unità abitativa fungendo da scarico di fumo di caminetti, richiamato l'art. 1119 c.c. nella parte in cui rende possibile la divisibilità delle parti comuni qualora non rendano più incomodo l'uso della cosa per ciascun condomino, chiedeva la divisione delle sei canne fumarie.
, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda per vari Controparte_1
motivi: per due di esse si era formato il giudicato circa la loro comproprietà,
avendo così deciso il Tribunale con altra sentenza emessa fra le stesse parti e confermata dalla Corte d'Appello; ai sensi dell'art. 1112 c.c., se era vero che le canne fumarie non potevano essere utilizzate per più caminetti, esse avrebbero potuto funzionare contemporaneamente per lo scarico dei fumi di stufe poste su pagina 2 di 10 più piani.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva anche . Persona_1
La causa veniva istruita tramite acquisizione delle sentenze già emesse fra le stesse parti ed espletamento di CTU (geom. che procedeva anche Persona_2
alla numerazione delle canne fumarie).
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Brescia così argomentava e decideva:
dapprima procedeva alla suddivisione delle canne fumarie in due categorie: alla prima appartenevano quelle che avevano natura di bene condominiale, e quindi erano suscettibili di divisione (tali erano quelle nn. 1, 3, 4 e 6); alla seconda quelle che, essendo già al servizio di una sola unità abitativa, non avevano natura condominiale, e quindi non necessitavano di divisione (tali erano quelle nn. 2 e 5);
quindi affermava che con precedenti sentenze si era formato il giudicato sulla comproprietà per due di esse, la n. 3 e la n. 4;
premesso ciò, rigettava la domanda di divisione con riguardo alla n. 2 e alla n.
5;
rigettava la domanda di divisione anche con riguardo alla n. 1 per il permanere della necessità che fosse comune, come accertato dal CTU;
delle rimanenti, sulla scorta delle indicazioni del CTU, accoglieva la domanda di divisione attribuendo la n. 4 e la n. 6 ai coniugi e la n. 3 a Persona_3
; Controparte_1
pagina 3 di 10 avendo accolto la domanda attorea per due canne fumarie contro quella unica assegnata a quest'ultima era condannata a rifondere a Controparte_1
controparte le spese di lite e a sostenere per l'intero quelle di CTU.
La sentenza veniva gravata sia da (appellanti principali) sia Persona_3
da (appellante incidentale). Controparte_1
Intervenuto il decesso di , si costituivano per la prosecuzione del Persona_1
giudizio gli eredi e . Parte_1 Controparte_2
All'udienza del 29.01.2025, ex art. 281- sexies c.p.c., la causa è stata discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di , e Parte_4 Parte_1 CP_2
[...]
Con il primo motivo ritengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere che si fosse formato il giudicato solo su due canne fumarie così che ora si poteva procedere alla loro divisione che chiedono avvenga con l'attribuzione a loro di quattro delle sei e con attribuzione esclusiva a della n. 2 e n. 5. Controparte_1
Con il secondo motivo chiedono che la canna fumaria n. 3 sia a loro attribuita,
come aveva detto il CTU.
Appello incidentale di Controparte_1
Con il primo e il secondo motivo lamenta che il Tribunale, erroneamente, abbia rigettato la sua domanda perché in realtà aveva accolto la sua tesi (la non condominialità delle canne nn. 2 e 5 e la condominialità delle canne nn. 1 e 6)
e chiede che, in aggiunta alla n. 3, le siano attribuite la n. 4 e la n. 6.
pagina 4 di 10 Con il terzo motivo censura la sentenza in punto spese.
….
Non si condivide l'impostazione data dal primo giudice che ha diviso le canne ritenute condominiali ma non quelle non condominiali perché di uso esclusivo.
Al giudice era stato chiesto di attribuire in proprietà esclusiva tutte o alcune delle canne fumarie che erano di proprietà comune.
La comproprietà di due di esse, quelle poste a sud-est e a sud-ovest della casa
(corrispondenti alla n. 3 e n. 4 del giudizio presente), era stata accertata dalla
Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 1106/2015 in riforma di quella del Tribunale di Brescia n. 823/2011.
, a seguito di un giudizio possessorio in cui aveva lamentato Controparte_1
l'occlusione mediante lamiere delle due canne fumarie, aveva introdotto giudizio petitorio per chiedere che nel contraddittorio dei coniugi si accertasse la sua proprietà esclusiva delle stesse. Persona_3
erano rimasti contumaci. Persona_3
Il Tribunale aveva respinto la domanda petitoria affermando che tutte le canne fumarie esistenti nella villa erano in comproprietà e aveva condannato i convenuti contumaci a rimuovere le lamiere.
avevano proposto appello, unicamente con riguardo alla Persona_3
dichiarazione di comproprietà delle canne fumarie, chiedendo che si accertasse che erano di loro esclusiva proprietà. si era costituita svolgendo Controparte_1
appello incidentale.
pagina 5 di 10 La Corte d'Appello aveva accolto il rilievo dell'appellante incidentale secondo cui, siccome l'oggetto del giudizio era limitato alle due sole canne fumarie in lato sud-est e sud-ovest, l'espressione del Tribunale che aveva parlato di
“comproprietà … anche di tutte le canne fumarie poste al servizio dell'intero immobile”, e quindi anche di manufatti estranei alla domanda, era priva di valore, inidonea a formare giudicato, in quanto relativa a beni estranei alla controversia in esame, per i quali avrebbe dovuto eventualmente proporsi autonomo giudizio.
L'autonomo giudizio è il presente.
Ora, per fini diversi da quelli fatti valere in passato, si può affermare che anche le altre canne fumarie sono di proprietà comune per avere le stesse caratteristiche, appartenendo a una villa degli anni '50, poi divisa in due unità
abitative senza che si sia formata usucapione su alcune delle canne fumarie.
In origine, quando la villa era dotata di riscaldamento a stufe, la stessa canna fumaria era sfruttabile contemporaneamente sui due diversi piani, come dimostrato dalla presenza nelle stanze di entrambi i piani, delle bocchette di innesto degli scarichi (CTU arch. , a differenza dell'attualità in cui Per_4
hanno dotato il loro appartamento di caminetti (CTU geom. Persona_5
. Persona_2
Si tratta ora di vagliare le richieste degli appellanti principali che, oltre alla n. 4
e alla n. 6 vogliono anche la n. 3, e dell'appellante incidentale che, oltre alla n. Il CTU geom. coadiuvato da tecnico incaricato ( , Persona_2 Testimone_1
titolare della ditta Ecoproject) rispondendo al quesito postogli con cui gli si chiedeva fra l'altro:
3. accerti, in base ai criteri di cui alla sentenza Cass. civ.
sez. II, 23 gennaio 2012, n. 867, al costo dell'esecuzione della divisione, alle
norme UNI in materia di canne fumarie, se sia possibile dividere le canne
fumarie tra le diverse unità abitative senza rendere più incomodo l'uso della
cosa a ciascun condomino;
4. predisponga, in caso affermativo, un progetto
divisionale… “ ha così concluso:
condotto 1: poiché inizia nella cantina di , propone di assegnarlo Controparte_1
alla stessa;
condotto 2: poiché inizia dal piano rialzato di , propone di Controparte_1
assegnarlo alla stessa;
condotto 3: è inutilizzato sia da che da ma Persona_3 Controparte_1
poiché “è intercettato dal bel camino a focolare … attualmente by-passato con
elementi posti al suo interno …”, propone di assegnarlo a Persona_3
condotto 4: poiché è inutilizzato da ed è invece utilizzato da Controparte_1
per il loro “camino a focolare del primo piano”, propone di Persona_3
assegnarlo a benché accerti altresì che i tecnici incaricati Persona_3
della video ispezione abbiano rilevato che “potenzialmente l'impianto può
essere impiegato per consentire il funzionamento di due generatori di calore;
oltre al focolare del primo piano … è possibile creare un allacciamento al piano
rialzato”; pagina 7 di 10 condotto 5: è inutilizzato sia da che da ma Controparte_1 Persona_3
“per una questione numerica, di equità ed anche di dislocazione all'interno
dell'edificio” propone di assegnarlo a;
Controparte_1
condotto 6: poiché è utilizzato solo da “con il camino a Persona_3
focolare posto al piano secondo (mansarda)” propone di assegnarlo a
Persona_3
A seguito delle osservazioni delle parti, formulava due proposte di divisione contenenti ciascuna la conservazione di condotti in comunione.
Quest'ultima soluzione è da respingere poiché in materia di divisione deve quanto più è possibile prevenire la litigiosità futura fra i condividenti (Cass. n.
8946/2009) e le parti, proprio con riguardo ai condotti fumari dell'immobile,
litigano da tempo.
Passando alla sentenza della Corte di Cassazione menzionata dal giudice istruttore che aveva posto il quesito al CTU vi si afferma che “in tema di condominio di edifici, poiché l'uso delle cose comuni, è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione
(Cass. n. 867/2012).
pagina 8 di 10 Il CT di parte attrice ( ha concordato con le conclusioni del Persona_3
CTU, motivo per cui non si esaminano le richieste degli appellanti principali perché neppure sostenute da valide ragioni tecniche.
Il CT di parte convenuta ( ) ha svolto censure diffuse ma senza Controparte_1
che si comprendano le contrarie volontà della parte, neppure con riguardo al condotto n. 4.
Si ritiene quindi di confermare le conclusioni del CTU.
La riforma della sentenza comporta che sia riformata anche la decisione in punto spese di lite che si ritiene di compensare per intero. Stessa sorte avranno quelle del grado.
Le spese di CTU vengono ripartite in pari uguali fra entrambe le parti.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, in accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, avverso la sentenza n.
2172/2022 pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 23.8.2022, in sua riforma,
così provvede:
attribuisce in proprietà esclusiva a , proprietaria del piano Controparte_1
rialzato di Villa Rosa, i condotti fumari nn. 1, 2 e 5 della CTU del geom.
Persona_2
attribuisce in proprietà esclusiva a , e Parte_4 Parte_1
, proprietari del piano primo e secondo di Villa Rosa i Controparte_2
condotti fumari nn. 3, 4 e 6 della CTU del geom. Persona_2
pagina 9 di 10 compensa interamente tra le parti le spese del primo e del presente grado;
pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU al 50%.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 vuole anche la n. 4 e la n. 6.
pagina 6 di 10