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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 247 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Gragnano, Via San Sebastiano n.3, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Grammegna che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente e del legale
[...] rappresentante pro tempore geom. , con sede legale in Roma al CP_2
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, elettivamente domiciliata in Campobasso, Corso G. Mazzini n.65, presso lo studio dell'Avv. Carla Luciano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2024 (R.G. n. 4/2024) emesso dal Tribunale di Terni in data 18.01.2024 e notificato il 6.02.2024 con il quale la gli Controparte_1 ingiungeva di pagare la complessiva somma di euro 53.548,96 a titolo di contributi non corrisposti all'Ente per gli anni dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2021, oltre le spese e competenze della procedura monitoria. A fondamento del ricorso l'opponente deduceva: - la non debenza dei contributi richiesti in quanto in pensione a far data dal 1.03.2011 con percezione di pensione sia dall'INPS che dalla e, quindi, la conseguenziale CP_1 insussistenza dell'obbligo di comunicare i redditi avendo smesso dalla data indicata di produrre redditi;
- la prescrizione del credito per il periodo sino al 2018 in quanto decorso il termine quinquennale dalla diffida del 23.06.2023.
La Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità ) si costituiva in giudizio
[...] CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo posto che i contributi risultavano dovuti per effetto dell'iscrizione dell'opponente all'Albo professionale ed alla nonostante la CP_1 quiescenza e, depositando le comunicazioni trasmesse nel tempo all'opponente ai fini interruttivi della prescrizione, contestava l'asserito difetto di prova del credito, nonchè la prescrizione dei relativi oneri contributivi.
La causa si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite la causa è stata discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene di non dover versare alla alcuna somma CP_3
a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2021 essendo in pensione a far data dal 1.03.2011 e per il periodo antecedente essendo maturata la prescrizione, eccezione che ribadisce, in via subordinata, anche per il periodo successivo al 2011 e fino all'annualità 2018 avendo ricevuto la diffida di pagamento solo in data 23.06.2023.
Le contestazioni non colgono nel segno per quanto di ragione. Giova, in premessa, ripercorrere i tratti salienti dell'excursus normativo che ha interessato la materia.
L'articolo 1 della L. 4 febbraio 1967, n. 37 (recante "Riordinamento della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali"), prevede espressamente che: "Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 2 ottobre 1955,
n.990, tutti gli iscritti negli Al. professionali dei geometri".
L'art. 22 della L. n. 773 del 1982 stabiliva poi che i geometri iscritti agli albi che non svolgevano con continuità e in via esclusiva la professione erano pur sempre iscritti all'Albo, ma erano tenuti a versare alla non essendone CP_1 iscritti, solo un contributo di solidarietà, che non dava diritto ad alcun trattamento previdenziale autonomo e non era utilizzabile ai fini del calcolo della pensione (o del montante contributivo). Si stabiliva altresì che spettava alla la fissazione dei criteri di determinazione del requisito della continuità CP_1 professionale (art. 22, 6° co.). A seguito della trasformazione della da ente con CP_1 personalità giuridica di diritto privato ad ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, le precedenti disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione, dettate da norme legali (L. 773/1982) sono state trasposte nello Statuto dell'Ente e nei regolamenti necessariamente approvati a seguito della riforma.
Tali norme statutarie e regolamentari, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2002, prescrivevano:
a) l'iscrizione obbligatoria alla per gli iscritti agli albi professionali CP_1 dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
b) l'iscrizione facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta;
c) l'iscrizione c.d. di solidarietà per quanti, rientranti nella ipotesi sub b), avessero optato per la non iscrizione alla ovvero per i non esercenti la CP_1 professione con carattere di continuità. I soggetti rientranti nell'ipotesi sub c) erano tenuti a comunicazione annuale dei redditi e dei volumi d'affari e al pagamento del contributo soggettivo c.d. di solidarietà, di cui all'art. 1, comma 6 del Regolamento. Tuttavia, con decorrenza dal 1.1.2003, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, la ha inciso su tale normativa, pur se soltanto CP_1 sulla disciplina speciale, ribadendo l'automatismo iscrittivo (albo/Cassa, ex art. 1, L. n. 37 del 1967) e prevedendo che l'obbligo di contribuzione minima fosse dovuto soltanto nel caso di esercizio effettivo (ancorché "saltuario" od "occasionale") di attività professionale.
A partire da tale data, dunque, la disciplina è mutata, per effetto delle modifiche statutarie e regolamentari disposte dall'Ente ed approvate con D.M. 27 febbraio 2003. Tali mutamenti hanno comportato la previsione dell'automatica iscrizione alla da parte di tutti gli iscritti all'Albo professionale, che CP_1 esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di come modificato dal CP_1
Comitato dei Delegati nelle riunioni del 27/05/2002 e del 27/11/2002, approvato con D.M. del 27/02/2003 (Ministero del Lavoro e dell'Economia) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07/04/03 serie generale n°81 ed entrato in vigore il l° gennaio 2003: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i CP_1 geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Al. salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.
30/6/1994 n. 509 ..”.
Occorre sottolineare, dunque, che il nuovo testo dell'art. 5 dello Statuto della come riformato, introduce una modifica dei presupposti CP_1 che determinano l'obbligatorietà dell'iscrizione alla stessa. In particolare, risulta eliminato il requisito della continuità dell'esercizio professionale, il requisito dell'assenza di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'opzione dell'iscrizione facoltativa e, infine, è stata introdotta una presunzione di esercizio della professione correlata alla mera iscrizione all'albo.
In tal modo, è stato ribadito il principio (già contenuto nell'articolo 1 della L. n. 37 del 1967) di iscrizione automatica alla per tutti i geometri CP_1 iscritti agli albi professionali, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione;
fatta salva la facoltà dei singoli contribuenti di fornire la prova contraria del non esercizio della professione.
L'esercizio della libera professione si presume, infatti, fino a prova contraria che l'iscritto può fornire secondo le modalità previste dalla delibera consiliare n. 2/2003, approvata come detto, ai sensi dell'art. 3 d. LGS. N.
509/1994, con decreto ministeriale del 27.02.2003 (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con
Decreto Interministeriale del 24/03/03, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale n°85 del 04/04/2003, entrato in vigore dal 01/01/2003).
In ordine alle modalità con cui si può fornire la prova contraria del mancato esercizio della professione la delibera dell'ente, approvata con il D.M.
27 febbraio 2003, prevede la sottoscrizione di una specifica autocertificazione su un apposito modulo predisposto dalla che dovrà attestare l'esistenza delle CP_1 seguenti condizioni:
1) mancato esercizio dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
2) mancata titolarità di partita IVA per l'esercizio delle professione di geometra. Si prescrive, inoltre, l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti sopravvenuti. 3) la mancata denuncia annuale dei redditi aventi natura professionale, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto detto l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è divenuta irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla per la quale è, dopo la riforma del 2003, condizione sufficiente CP_1
l'iscrizione all'albo professionale, fatta salva la sopradetta prova contraria da parte del contribuente.
Con D.M. 14 luglio 2009 pubblicato per estratto in G.U.R.I. n° 225 del
28-9-2009, i Ministeri Vigilanti hanno approvato la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, i Ministeri vigilanti hanno approvato la Delib. n. 123 del 20 maggio 2009, con cui - a parziale modifica della precedente n. 2/2003 - il
Consiglio d'Amministrazione ha semplificato le modalità per fornire la prova negativa dell'esercizio della libera professione e, allo stesso tempo, sono state individuate alcune ipotesi (non tassative) in cui non è possibile fornire la prova contraria, e pertanto, non è possibile la cancellazione dalla Cassa in costanza d'iscrizione all'albo professionale.
Più in generale, dunque, si è implementata un'attività ricognitiva di fattispecie di esercizio della professione in forme spurie, per le quali l'eventuale obliterazione degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria favorirebbe pratiche elusive e darebbe luogo a un'ipotesi di dumping, in aperto contrasto con il principio fondamentale di solidarietà (cfr. circolare . CP_3
22.07.2011).
La libera e personale scelta di rimanere iscritto a un albo professionale determina, quindi, l'insorgenza di una legittima presunzione che tale scelta sia funzionale allo sfruttamento (anche occasionale) delle relative competenze, con insorgenza degli obblighi di solidarietà endocategoriale (esattamente come in passato).
Laddove tale scelta abbia altre ragioni e non comporti in alcun modo l'esercizio delle proprie competenze, per vincere la presunzione basterà una semplice auto-dichiarazione, con il conseguente venir meno anche degli obblighi di contribuzione minima.
Pertanto, dopo la riforma statutaria del 2003, "qualsiasi esercizio, anche in forma occasionale, della professione di geometra costituisce il presupposto per l'obbligo contributivo. In sostanza, ai fini dell'obbligo contributivo, è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività di geometra e con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, essendo lo svolgimento di qualsiasi attività professionale incompatibile con la qualità di semplice iscritto all'Albo." (Corte
d'Appello di Brescia 21.02.2018).
Detto altrimenti, "L'esercizio, pur in forma occasionale, atipica o presuntiva, di attività che presentano un nesso (diretto o indiretto) con il patrimonio di competenze della professione di geometra, ai sensi dell'art. 1 R.D.
n. 274 del 1929, ed alla stregua dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito che ha esaminato in più occasioni l'ordinamento della , CP_3 costituisce comunque un presupposto che legittimamente dà luogo all'obbligo
d'iscrizione, al di là delle ipotesi tipiche dell'utilizzo dell'abilitazione in forma libero professionale" (Trib. Roma 15.12.2016).
Va ancora precisato che l'obbligo di versare la contribuzione minima alla previdenza di categoria prescinde dall'effettiva produzione di reddito professionale, in antitesi con quanto sostenuto dalla difesa attorea che fonda la propria tesi sulla sola circostanza del pensionamento del ricorrente a far data dal 2011.
Infatti, secondo la disciplina (oggi, regolamentare) dell'Ente, è dovuto un contributo minimo in ogni caso, ossia pur nelle ipotesi di dichiarazioni fiscali negative (cfr. artt.
1.2 e 2.4, reg. contr.).
Vale a dire che "secondo le norme regolamentari della (trasversali CP_1
a tutte le Casse professionali e sorrette da un principio, questo sì, inderogabile),
è irrilevante ai fini contributivi che il reddito professionale (ossia potenzialmente derivante dallo svolgimento di attività professionale) sia negativo, perché in tale ipotesi sono comunque dovuti i contributi minimi (art. 1 del regolamento contributi)" (così, ancora, Corte d'Appello di Brescia, 13.09.2017).
La ratio del meccanismo presuntivo (e dell'estensione della nozione di esercizio della professione) - secondo un criterio tipico degli ordinamenti
"mutualistici" - trova copertura nei principi storicamente declinati nella giurisprudenza di legittimità, ove si è affermato che: "nel quadro solidaristico può assumere rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione al relativo albo" (Cass.
29.08.2003, n. 12668).
Peraltro, rispetto al tema dei criteri presuntivi (disancorati dall'accertamento di un corrispondente capacità contributiva effettiva), giova rilevare pure come la Consulta abbia sempre negato che i principi di proporzionalità e progressività assurgano a valori fondamentali dei sistemi previdenziali, ove prevale una dimensione mutualistica;
con conseguente inapplicabilità dell'art. 53 Cost. e dei suoi corollari (tra le tante, C. Cost. n.
8.06.2000, n. 178; C. Cost. n. 25.06.1986, n. 167; v. anche C. Cost. 4 maggio 1984, n. 132).
Al contrario, quindi, l'imposizione di una forma contributiva "minima" trova fondamento nei principi di solidarietà endocategoriale ed etico-sociale, declinabili dagli artt. 2 e 38 Cost. In altri termini: "Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della . Si ha CP_1 quindi che l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della (ora fondazione con personalità CP_1 giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con
l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost." (Corte Cost. n. 67 del 2018)".
Né può ritenersi l'illegittimità dei criteri iscrittivi applicati dalla : CP_3
l'esercizio del potere regolamentare da parte della è avvenuto nel rispetto e CP_1 nei limiti dei poteri già riconosciuti all'ente dalla previgente normativa, per quanto correttamente sostenuto dalla più recente giurisprudenza: “l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato, posto che l'iscrizione alla continua pur CP_1 sempre a riguardare esclusivamente i geometri iscritti all'Albo professionale che esercitano la libera professione. Ciò che è mutato è semplicemente la modalità di esercizio della libera professione, che oggi rileva anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività. In sostanza, è stato solo delineato un esercizio della professione più ampio rispetto al passato, evidentemente a fini di una maggiore tutela previdenziale della categoria” (Corte d'Appello di Firenze, 19.06.2018). Peraltro “l'obbligo al pagamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale era già, tra l'altro, previsto dall'art.
10 comma 2 L. n. 773 del 1982” (Corte d'Appello di Sassari 19.04.2018). In realtà, dunque, la nuova regolamentazione non può ritenersi contra legem, dal momento che il presupposto per l'iscrizione obbligatoria alla CP_1 degli iscritti all'albo è, pur sempre, fissato nello svolgimento effettivo della professione di geometra, sia pur a titolo occasionale. La previsione di una presunzione circa lo svolgimento della professione in virtù dell'iscrizione all'Albo non modifica la necessarietà del presupposto di cui sopra, dal momento che si tratta di una presunzione non assoluta, che ammette la prova contraria e che, pertanto, incide soltanto sull'onere della prova, ponendolo a carico del contribuente e disciplinandone termini e contenuti. La previsione della possibilità di fornire la prova contraria – laddove consentito - mediante la sottoscrizione di una specifica autocertificazione induce, del resto, a ritenere che il soddisfacimento dell'onere probatorio non risulti particolarmente gravoso. Il mancato esercizio della facoltà di dare prova contraria nei termini, comporta il mancato superamento della presunzione contraria, con conseguente iscrizione obbligatoria e obbligo del pagamento dei contributi. A conferma di quanto innanzi, la Suprema Corte è tornata a ribadire la piena legittimità della potestà regolamentare della (cfr. tra tutte Cass. CP_1
7.09.2021, n. 24135 e 19.02.2021, n. 4568).
Più specificamente, è stata confermata la legittimità dei criteri applicati dalla , riconoscendo che: CP_3
1. «l'ambito dei soggetti obbligati [alla contribuzione] non è mutato per effetto della modifica regolamentare» introdotta dalla , dal momento che CP_1
«l'iscrizione alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo CP_1 professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato
l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività»;
2. ai sensi della disciplina dettata dalla legge n. 37 del 1967, sono obbligatoriamente iscritti alla tutti gli iscritti agli albi professionali dei CP_1 geometri;
3. «in tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica CP_1 natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima»;
4. «nell'esercizio del potere regolamentare la , a decorrere dal CP_1
2003, ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria e occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito CP_1 professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso e anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative»;
5. «il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo CP_1 di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti».
6. a conferma della tesi della rilevanza della particolare natura dell'obbligazione minima e della conformità in parte qua delle norme interne della con i principi di fonte legale, «nel sistema di tale ultima legge [i.e., CP_3
l. 773/1982], l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali […] ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10)».
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, occorre valutare i seguenti dati di fatto pacifici tra le parti: il geometra odierno istante risulta iscritto al relativo albo professionale con matricola n. 515784Q, per cui è realizzata la condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'obbligo contributivo per la presunzione di svolgimento dell'attività professionale.
Preme sottolineare che contestato risulta lo svolgimento della professione, di cui ha dato, invece, prova la producendo accertamenti di CP_1 compimento di atti professionali e partecipazione a società mediante l'assunzione di cariche sociali (Consigliere e presidente), che sebbene limitati, sono sufficienti, anche nella non contestazione specifica di controparte, a dare sostegno alla pretesa avanzata dalla per gli anni di cui all'ingiunzione di CP_1 pagamento (cfr. all.ti alla memoria ). CP_3
Non vi è traccia in atti di richieste di cancellazione dalla , né CP_3 tantomeno di autocertificazioni richieste annualmente per vincere la presunzione di esercizio della professione.
È stato quindi accertato lo svolgimento di attività di natura oggettivamente professionale, in costanza d'iscrizione all'albo: tale circostanza è già di per sé sufficiente a far insorgere l'obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria, posta l'irrilevanza della natura non continuativa o non onerosa della suddetta attività. Osserva correttamente la Suprema Corte come: “… La ha pure CP_1 regolamentato, con la delibera n.123/2009, approvata con dal d.m. del 14 luglio
2009, le modalità di assolvimento di questo onere (tramite autocertificazione) e al contempo ha introdotto alcune ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo professionale. CP_1
In particolare, sotto il primo profilo, il geometra deve sottoscrivere un modello di autocertificazione, attestando: il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
la mancanza di titolarità di partita Iva;
l'invio in ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale (e quest'ultima non è stata mai effettuata).
Tale essendo la disciplina, deve convenirsi che, pacifica l'iscrizione dell'opponente all'Albo dei geometri, incombeva allo stesso fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di svolgimento da parte sua di attività libero-professionale, mediante autocertificazione, e, nel caso in cui fosse risultato versare in una delle ipotesi che non consentono la cancellazione dalla
in costanza di iscrizione all'Albo, fornire la prova della sussistenza delle CP_1 condizioni, pure regolamentate dalla , che, in via eccezionale, ammettono CP_1 comunque detta cancellazione…; nel caso di assenza di reddito professionale è comunque dovuta la contribuzione minima” (cfr. Cass. nn. 20670/2004 e 14684/2012).
Dunque, il geometra che intenda sottrarsi alla contribuzione verso la deve provare di non esercitare alcuna attività professionale e Parte_2 cambiare la propria posizione in quella di iscritto al solo Albo, con l'obbligo però di fornire annualmente la prova (recte: autocertificazione) del mancato esercizio della professione, della mancata titolarità di P.IVA professionale, di non essere socio od amministratore di società ovvero titolare di ditta svolgenti attività tecniche riconducibili a quelle proprie del geometra e di inviare ogni anno dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale, di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, redigendo all'uopo l'apposito modello di autocertificazione da restituire alla ovvero cancellarsi dall'Albo dei Geometri e restituire il timbro CP_1 professionale. Nulla di tutto ciò ha allegato e provato l'odierno istante, essendosi limitato a dedurre di essere in pensione dal 2011 circostanza di per sé neutra nella misura in cui non impedisce di continuare ad esercitare la libera professione ovvero di assumere cariche in società commerciali.
A ciò va aggiunto che di recente la Suprema Corte (v. sent. n. 28188 del
2022) ha avuto occasione di precisare e ribadire che anche la mera iscrizione ad un'altra gestione INPS non può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a CP_1 un'assicurazione generale, tanto più in presenza della contestuale iscrizione all'albo.
Pertanto, sul punto può concludersi che il ricorrente non ha assolto all'onere di prova contraria richiesta dal predetto art. 5 del Regolamento, in costanza di iscrizione all'Albo professionale.
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli CP_1 iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione” (cfr. Cassazione, CP_1
Sezione Lavoro, n. 4568 del 19/02/2021).
Sul tema, ed anche in merito al conteggio dei contributi dovuti, è intervenuta da ultimo la pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 28188/2022, ha sancito il seguente principio di diritto: “Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e CP_1 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale, essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della CP_1 sua privatizzazione”. Non manca di evidenziare il Tribunale che la difesa attorea non ha allegato un calcolo di parte volto a contrastare l'importo ingiunto, peraltro neppure specificamente contestato, offrendo al Giudicante un conteggio alternativo, laddove, invece, la difesa della ha specificato che trattasi della CP_1 contribuzione minima, dovuta in ossequio al principio di solidarietà. Da ultimo la Suprema Corte è tornata a chiarire che: “ … ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, "dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima" (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L'art.
5 dello Statuto della stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti CP_1 alla "i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione". Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
4.1. - A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che
l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla a nuove categorie di Controparte_1 soggetti. L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del
1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il D.Lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191). 5. Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160, 4161, 4162 del
2023, per gli iscritti a cassa artigiani ord. n. 17823/2023 e 19508/2023, e le più recenti 26330/2024 e 30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025)” (cfr.
Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 10883 del 24.04.2025). Eccezione di prescrizione. Parte ricorrente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi fatti valere dalla almeno fino all'anno di CP_1 contribuzione 2018, riconoscendo una valenza interruttiva del termine di prescrizione solo all'intimazione di pagamento trasmessa dalla a mezzo CP_1 raccomandata, notificata in data 23.06.2023. L'eccezione sollevata è priva di fondamento alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza della Suprema Corte.
Innanzitutto, è opportuno rammentare che è ormai pacifico come anche in tema di contributi dovuti dagli iscritti alla il termine di CP_1 prescrizione sia quinquennale, e non più decennale (nonostante la previsione della legge 773/1982, che all'art. 19 stabilisce il termine di 10 anni per i contributi dovuti alla . CP_1
Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, per tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti, è applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995. A parere della Corte, dal dato testuale dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995 (secondo cui “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: ..omissis; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) si può certamente affermare che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione di generale portata, senza lasciare fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 11140/2001, nella cui motivazione si legge: “Tutto ciò posto, non è dubbio che il citato art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 si applichi non soltanto all'INPS ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
La legge "ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma 1) ed ha perciò portata generale. È vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola
"assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive"
(art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai "lavoratori autonomi iscritti all' INPS"
(art. 1, commi 10 e 18) o ai soli "enti privatizzati" (art. 3, comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti. Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che dove la legge non distingue neppure all'interprete è dato di distinguere”; (nello stesso senso anche la più recente Cass. Civ., sez. lav., n. 13639/2019). In altre parole, l'ampia portata testuale dell'art. 3 della L. 335/1995, dovendosi intendere come riferita a tutte le forme di previdenza obbligatoria, ha determinato l'implicita abrogazione del previdente regime dettato per le varie casse professionali. Il principio è stato pienamente recepito nello stesso
“Regolamento sulla contribuzione” della che, infatti, all'art. 33 prevede CP_3 espressamente: “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai CP_1 sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. Occorre, a questo punto, valutare il dies a quo far decorrere la prescrizione. In merito trova applicazione il principio sancito dall'art.19 della L. n. 773 del 1982, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione dell'ammontare del reddito CP_1 professionale, come previsto dall'articolo 17, della medesima legge.
Preme sottolineare che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art.19, comma 2° Legge n.773/1982 (a mente del quale “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17”, ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art.19 Legge
n.773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione anche con riferimento a pretese contributive disciplinate dal Regolamento sulla contribuzione ritenuto applicabile dal giudice di primo grado (Cass. Sez. Lav. del 6.6.2023 sent. n.15787).
In quest'ultima decisione, inoltre, il giudice della nomofilachia ha puntualizzato che: “Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare CP_1 all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della
ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione CP_1 della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF”. Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così pervenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
I principi sopra enunciati, dunque, portano ad affermare che il termine estintivo non era cominciato a decorrere per nessuno dei contributi iscritti a ruolo e richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, poiché nella specie non solo non vi
è prova alcuna dell'invio di nessuna delle dichiarazioni reddituali rilevanti nel presente giudizio, ma detta circostanza non è neppure dedotta dal ricorrente in opposizione, neppure in replica alle contrarie deduzioni della Cassa.
Il non ha allegato, né dedotto di aver presentato, tempo per tempo, Pt_1 le dichiarazioni reddituali, ma al contrario si è limitato unicamente ad eccepire la prescrizione quinquennale sull'assunto dell'assenza di atti interruttivi da parte della CP_1
Il chiaro tenore letterale dell'art. 19 della Legge n.773/1982, come pure l'art. 33.2 del Regolamento, nel dettare una disciplina derogatoria rispetto ai principi di cui all'art. 2935 c.c., si riferisce a tutti indifferentemente «i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge» (ai «contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio», secondo la previsione del CP_1
Regolamento), senza operare distinzione alcuna circa la loro natura e peraltro non è agevolmente conciliabile neppure con il precetto per cui le dichiarazioni IRPEF e del volume di affari IVA debbono comunque essere inviate dal professionista anche se negative (art. 17, comma 1 l. 773/1982 e art. 6, comma 1
Regolamento).
Tali considerazioni appaiono dirimenti per il rigetto della eccezione, non dovendosi esaminare l'idoneità a fini interruttivi degli atti di sollecito di pagamento comunque inviati nel tempo al come documentalmente Pt_1 comprovato a principiare dal 2013 e con cadenza pressoché annuale (Cfr. All.ti da n. 4 a 10 alla memoria di costituzione).
Si ravvisano, infatti, in tutte le comunicazioni, gli elementi essenziali perché possano valere quali atti di messa in mora ovvero: indicazione del soggetto obbligato, la pretesa, la richiesta di pagamento (Cfr Cass. civ., sez. lav., n. 279/2024 secondo cui: “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”). Analogamente, precedenti pronunce, secondo cui: “…il consolidato orientamento di questa Corte, l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo)” (Cass. Sez. VI - 1, 14 giugno 2018, n. 15714; Cass. Sez. L., 25 novembre 2015, n.
24054; Cass. Sez. L, 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. Sez. II, 03 dicembre
2010, n. 24656; Cass. Sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. Sez. II, 05 febbraio 2007, n. 2481; Cass. Sez. II, 04 maggio 2006, n. 10270). Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 8/2024 emesso dal Tribunale di Terni in data 18.01.2024 e notificato a in data 6.02.2024 deve essere Parte_1 dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, in uno alla concentrazione dell'attività processuale limitata a n.2 udienze (di cui n.1 cartolare).
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Terni, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 8/2024 emesso dal Tribunale di Terni in data 18.01.2024 e notificato a Parte_1 in data 6.02.2024;
- Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 22 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 247 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Gragnano, Via San Sebastiano n.3, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Grammegna che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente e del legale
[...] rappresentante pro tempore geom. , con sede legale in Roma al CP_2
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, elettivamente domiciliata in Campobasso, Corso G. Mazzini n.65, presso lo studio dell'Avv. Carla Luciano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti,
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2024 (R.G. n. 4/2024) emesso dal Tribunale di Terni in data 18.01.2024 e notificato il 6.02.2024 con il quale la gli Controparte_1 ingiungeva di pagare la complessiva somma di euro 53.548,96 a titolo di contributi non corrisposti all'Ente per gli anni dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2021, oltre le spese e competenze della procedura monitoria. A fondamento del ricorso l'opponente deduceva: - la non debenza dei contributi richiesti in quanto in pensione a far data dal 1.03.2011 con percezione di pensione sia dall'INPS che dalla e, quindi, la conseguenziale CP_1 insussistenza dell'obbligo di comunicare i redditi avendo smesso dalla data indicata di produrre redditi;
- la prescrizione del credito per il periodo sino al 2018 in quanto decorso il termine quinquennale dalla diffida del 23.06.2023.
La Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità ) si costituiva in giudizio
[...] CP_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo posto che i contributi risultavano dovuti per effetto dell'iscrizione dell'opponente all'Albo professionale ed alla nonostante la CP_1 quiescenza e, depositando le comunicazioni trasmesse nel tempo all'opponente ai fini interruttivi della prescrizione, contestava l'asserito difetto di prova del credito, nonchè la prescrizione dei relativi oneri contributivi.
La causa si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti.
Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite la causa è stata discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene di non dover versare alla alcuna somma CP_3
a titolo di omessa contribuzione per il periodo dal 2009 al 2012 e dal 2017 al 2021 essendo in pensione a far data dal 1.03.2011 e per il periodo antecedente essendo maturata la prescrizione, eccezione che ribadisce, in via subordinata, anche per il periodo successivo al 2011 e fino all'annualità 2018 avendo ricevuto la diffida di pagamento solo in data 23.06.2023.
Le contestazioni non colgono nel segno per quanto di ragione. Giova, in premessa, ripercorrere i tratti salienti dell'excursus normativo che ha interessato la materia.
L'articolo 1 della L. 4 febbraio 1967, n. 37 (recante "Riordinamento della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali"), prevede espressamente che: "Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con L. 2 ottobre 1955,
n.990, tutti gli iscritti negli Al. professionali dei geometri".
L'art. 22 della L. n. 773 del 1982 stabiliva poi che i geometri iscritti agli albi che non svolgevano con continuità e in via esclusiva la professione erano pur sempre iscritti all'Albo, ma erano tenuti a versare alla non essendone CP_1 iscritti, solo un contributo di solidarietà, che non dava diritto ad alcun trattamento previdenziale autonomo e non era utilizzabile ai fini del calcolo della pensione (o del montante contributivo). Si stabiliva altresì che spettava alla la fissazione dei criteri di determinazione del requisito della continuità CP_1 professionale (art. 22, 6° co.). A seguito della trasformazione della da ente con CP_1 personalità giuridica di diritto privato ad ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, le precedenti disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione, dettate da norme legali (L. 773/1982) sono state trasposte nello Statuto dell'Ente e nei regolamenti necessariamente approvati a seguito della riforma.
Tali norme statutarie e regolamentari, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2002, prescrivevano:
a) l'iscrizione obbligatoria alla per gli iscritti agli albi professionali CP_1 dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
b) l'iscrizione facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta;
c) l'iscrizione c.d. di solidarietà per quanti, rientranti nella ipotesi sub b), avessero optato per la non iscrizione alla ovvero per i non esercenti la CP_1 professione con carattere di continuità. I soggetti rientranti nell'ipotesi sub c) erano tenuti a comunicazione annuale dei redditi e dei volumi d'affari e al pagamento del contributo soggettivo c.d. di solidarietà, di cui all'art. 1, comma 6 del Regolamento. Tuttavia, con decorrenza dal 1.1.2003, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, la ha inciso su tale normativa, pur se soltanto CP_1 sulla disciplina speciale, ribadendo l'automatismo iscrittivo (albo/Cassa, ex art. 1, L. n. 37 del 1967) e prevedendo che l'obbligo di contribuzione minima fosse dovuto soltanto nel caso di esercizio effettivo (ancorché "saltuario" od "occasionale") di attività professionale.
A partire da tale data, dunque, la disciplina è mutata, per effetto delle modifiche statutarie e regolamentari disposte dall'Ente ed approvate con D.M. 27 febbraio 2003. Tali mutamenti hanno comportato la previsione dell'automatica iscrizione alla da parte di tutti gli iscritti all'Albo professionale, che CP_1 esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di come modificato dal CP_1
Comitato dei Delegati nelle riunioni del 27/05/2002 e del 27/11/2002, approvato con D.M. del 27/02/2003 (Ministero del Lavoro e dell'Economia) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07/04/03 serie generale n°81 ed entrato in vigore il l° gennaio 2003: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i CP_1 geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Al. salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.
30/6/1994 n. 509 ..”.
Occorre sottolineare, dunque, che il nuovo testo dell'art. 5 dello Statuto della come riformato, introduce una modifica dei presupposti CP_1 che determinano l'obbligatorietà dell'iscrizione alla stessa. In particolare, risulta eliminato il requisito della continuità dell'esercizio professionale, il requisito dell'assenza di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'opzione dell'iscrizione facoltativa e, infine, è stata introdotta una presunzione di esercizio della professione correlata alla mera iscrizione all'albo.
In tal modo, è stato ribadito il principio (già contenuto nell'articolo 1 della L. n. 37 del 1967) di iscrizione automatica alla per tutti i geometri CP_1 iscritti agli albi professionali, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione;
fatta salva la facoltà dei singoli contribuenti di fornire la prova contraria del non esercizio della professione.
L'esercizio della libera professione si presume, infatti, fino a prova contraria che l'iscritto può fornire secondo le modalità previste dalla delibera consiliare n. 2/2003, approvata come detto, ai sensi dell'art. 3 d. LGS. N.
509/1994, con decreto ministeriale del 27.02.2003 (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con
Decreto Interministeriale del 24/03/03, pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale n°85 del 04/04/2003, entrato in vigore dal 01/01/2003).
In ordine alle modalità con cui si può fornire la prova contraria del mancato esercizio della professione la delibera dell'ente, approvata con il D.M.
27 febbraio 2003, prevede la sottoscrizione di una specifica autocertificazione su un apposito modulo predisposto dalla che dovrà attestare l'esistenza delle CP_1 seguenti condizioni:
1) mancato esercizio dell'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
2) mancata titolarità di partita IVA per l'esercizio delle professione di geometra. Si prescrive, inoltre, l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti sopravvenuti. 3) la mancata denuncia annuale dei redditi aventi natura professionale, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto detto l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è divenuta irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla per la quale è, dopo la riforma del 2003, condizione sufficiente CP_1
l'iscrizione all'albo professionale, fatta salva la sopradetta prova contraria da parte del contribuente.
Con D.M. 14 luglio 2009 pubblicato per estratto in G.U.R.I. n° 225 del
28-9-2009, i Ministeri Vigilanti hanno approvato la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, i Ministeri vigilanti hanno approvato la Delib. n. 123 del 20 maggio 2009, con cui - a parziale modifica della precedente n. 2/2003 - il
Consiglio d'Amministrazione ha semplificato le modalità per fornire la prova negativa dell'esercizio della libera professione e, allo stesso tempo, sono state individuate alcune ipotesi (non tassative) in cui non è possibile fornire la prova contraria, e pertanto, non è possibile la cancellazione dalla Cassa in costanza d'iscrizione all'albo professionale.
Più in generale, dunque, si è implementata un'attività ricognitiva di fattispecie di esercizio della professione in forme spurie, per le quali l'eventuale obliterazione degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria favorirebbe pratiche elusive e darebbe luogo a un'ipotesi di dumping, in aperto contrasto con il principio fondamentale di solidarietà (cfr. circolare . CP_3
22.07.2011).
La libera e personale scelta di rimanere iscritto a un albo professionale determina, quindi, l'insorgenza di una legittima presunzione che tale scelta sia funzionale allo sfruttamento (anche occasionale) delle relative competenze, con insorgenza degli obblighi di solidarietà endocategoriale (esattamente come in passato).
Laddove tale scelta abbia altre ragioni e non comporti in alcun modo l'esercizio delle proprie competenze, per vincere la presunzione basterà una semplice auto-dichiarazione, con il conseguente venir meno anche degli obblighi di contribuzione minima.
Pertanto, dopo la riforma statutaria del 2003, "qualsiasi esercizio, anche in forma occasionale, della professione di geometra costituisce il presupposto per l'obbligo contributivo. In sostanza, ai fini dell'obbligo contributivo, è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività di geometra e con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, essendo lo svolgimento di qualsiasi attività professionale incompatibile con la qualità di semplice iscritto all'Albo." (Corte
d'Appello di Brescia 21.02.2018).
Detto altrimenti, "L'esercizio, pur in forma occasionale, atipica o presuntiva, di attività che presentano un nesso (diretto o indiretto) con il patrimonio di competenze della professione di geometra, ai sensi dell'art. 1 R.D.
n. 274 del 1929, ed alla stregua dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito che ha esaminato in più occasioni l'ordinamento della , CP_3 costituisce comunque un presupposto che legittimamente dà luogo all'obbligo
d'iscrizione, al di là delle ipotesi tipiche dell'utilizzo dell'abilitazione in forma libero professionale" (Trib. Roma 15.12.2016).
Va ancora precisato che l'obbligo di versare la contribuzione minima alla previdenza di categoria prescinde dall'effettiva produzione di reddito professionale, in antitesi con quanto sostenuto dalla difesa attorea che fonda la propria tesi sulla sola circostanza del pensionamento del ricorrente a far data dal 2011.
Infatti, secondo la disciplina (oggi, regolamentare) dell'Ente, è dovuto un contributo minimo in ogni caso, ossia pur nelle ipotesi di dichiarazioni fiscali negative (cfr. artt.
1.2 e 2.4, reg. contr.).
Vale a dire che "secondo le norme regolamentari della (trasversali CP_1
a tutte le Casse professionali e sorrette da un principio, questo sì, inderogabile),
è irrilevante ai fini contributivi che il reddito professionale (ossia potenzialmente derivante dallo svolgimento di attività professionale) sia negativo, perché in tale ipotesi sono comunque dovuti i contributi minimi (art. 1 del regolamento contributi)" (così, ancora, Corte d'Appello di Brescia, 13.09.2017).
La ratio del meccanismo presuntivo (e dell'estensione della nozione di esercizio della professione) - secondo un criterio tipico degli ordinamenti
"mutualistici" - trova copertura nei principi storicamente declinati nella giurisprudenza di legittimità, ove si è affermato che: "nel quadro solidaristico può assumere rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione al relativo albo" (Cass.
29.08.2003, n. 12668).
Peraltro, rispetto al tema dei criteri presuntivi (disancorati dall'accertamento di un corrispondente capacità contributiva effettiva), giova rilevare pure come la Consulta abbia sempre negato che i principi di proporzionalità e progressività assurgano a valori fondamentali dei sistemi previdenziali, ove prevale una dimensione mutualistica;
con conseguente inapplicabilità dell'art. 53 Cost. e dei suoi corollari (tra le tante, C. Cost. n.
8.06.2000, n. 178; C. Cost. n. 25.06.1986, n. 167; v. anche C. Cost. 4 maggio 1984, n. 132).
Al contrario, quindi, l'imposizione di una forma contributiva "minima" trova fondamento nei principi di solidarietà endocategoriale ed etico-sociale, declinabili dagli artt. 2 e 38 Cost. In altri termini: "Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della . Si ha CP_1 quindi che l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della (ora fondazione con personalità CP_1 giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con
l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost." (Corte Cost. n. 67 del 2018)".
Né può ritenersi l'illegittimità dei criteri iscrittivi applicati dalla : CP_3
l'esercizio del potere regolamentare da parte della è avvenuto nel rispetto e CP_1 nei limiti dei poteri già riconosciuti all'ente dalla previgente normativa, per quanto correttamente sostenuto dalla più recente giurisprudenza: “l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato, posto che l'iscrizione alla continua pur CP_1 sempre a riguardare esclusivamente i geometri iscritti all'Albo professionale che esercitano la libera professione. Ciò che è mutato è semplicemente la modalità di esercizio della libera professione, che oggi rileva anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività. In sostanza, è stato solo delineato un esercizio della professione più ampio rispetto al passato, evidentemente a fini di una maggiore tutela previdenziale della categoria” (Corte d'Appello di Firenze, 19.06.2018). Peraltro “l'obbligo al pagamento della contribuzione minima, indipendentemente dalla produzione di un reddito professionale era già, tra l'altro, previsto dall'art.
10 comma 2 L. n. 773 del 1982” (Corte d'Appello di Sassari 19.04.2018). In realtà, dunque, la nuova regolamentazione non può ritenersi contra legem, dal momento che il presupposto per l'iscrizione obbligatoria alla CP_1 degli iscritti all'albo è, pur sempre, fissato nello svolgimento effettivo della professione di geometra, sia pur a titolo occasionale. La previsione di una presunzione circa lo svolgimento della professione in virtù dell'iscrizione all'Albo non modifica la necessarietà del presupposto di cui sopra, dal momento che si tratta di una presunzione non assoluta, che ammette la prova contraria e che, pertanto, incide soltanto sull'onere della prova, ponendolo a carico del contribuente e disciplinandone termini e contenuti. La previsione della possibilità di fornire la prova contraria – laddove consentito - mediante la sottoscrizione di una specifica autocertificazione induce, del resto, a ritenere che il soddisfacimento dell'onere probatorio non risulti particolarmente gravoso. Il mancato esercizio della facoltà di dare prova contraria nei termini, comporta il mancato superamento della presunzione contraria, con conseguente iscrizione obbligatoria e obbligo del pagamento dei contributi. A conferma di quanto innanzi, la Suprema Corte è tornata a ribadire la piena legittimità della potestà regolamentare della (cfr. tra tutte Cass. CP_1
7.09.2021, n. 24135 e 19.02.2021, n. 4568).
Più specificamente, è stata confermata la legittimità dei criteri applicati dalla , riconoscendo che: CP_3
1. «l'ambito dei soggetti obbligati [alla contribuzione] non è mutato per effetto della modifica regolamentare» introdotta dalla , dal momento che CP_1
«l'iscrizione alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo CP_1 professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato
l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività»;
2. ai sensi della disciplina dettata dalla legge n. 37 del 1967, sono obbligatoriamente iscritti alla tutti gli iscritti agli albi professionali dei CP_1 geometri;
3. «in tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica CP_1 natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima»;
4. «nell'esercizio del potere regolamentare la , a decorrere dal CP_1
2003, ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria e occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla , dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito CP_1 professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso e anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative»;
5. «il sistema regolamentare della , dunque, non ha esteso l'obbligo CP_1 di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti».
6. a conferma della tesi della rilevanza della particolare natura dell'obbligazione minima e della conformità in parte qua delle norme interne della con i principi di fonte legale, «nel sistema di tale ultima legge [i.e., CP_3
l. 773/1982], l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali […] ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10)».
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, occorre valutare i seguenti dati di fatto pacifici tra le parti: il geometra odierno istante risulta iscritto al relativo albo professionale con matricola n. 515784Q, per cui è realizzata la condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'obbligo contributivo per la presunzione di svolgimento dell'attività professionale.
Preme sottolineare che contestato risulta lo svolgimento della professione, di cui ha dato, invece, prova la producendo accertamenti di CP_1 compimento di atti professionali e partecipazione a società mediante l'assunzione di cariche sociali (Consigliere e presidente), che sebbene limitati, sono sufficienti, anche nella non contestazione specifica di controparte, a dare sostegno alla pretesa avanzata dalla per gli anni di cui all'ingiunzione di CP_1 pagamento (cfr. all.ti alla memoria ). CP_3
Non vi è traccia in atti di richieste di cancellazione dalla , né CP_3 tantomeno di autocertificazioni richieste annualmente per vincere la presunzione di esercizio della professione.
È stato quindi accertato lo svolgimento di attività di natura oggettivamente professionale, in costanza d'iscrizione all'albo: tale circostanza è già di per sé sufficiente a far insorgere l'obbligazione contributiva nei confronti della previdenza di categoria, posta l'irrilevanza della natura non continuativa o non onerosa della suddetta attività. Osserva correttamente la Suprema Corte come: “… La ha pure CP_1 regolamentato, con la delibera n.123/2009, approvata con dal d.m. del 14 luglio
2009, le modalità di assolvimento di questo onere (tramite autocertificazione) e al contempo ha introdotto alcune ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo professionale. CP_1
In particolare, sotto il primo profilo, il geometra deve sottoscrivere un modello di autocertificazione, attestando: il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
la mancanza di titolarità di partita Iva;
l'invio in ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale (e quest'ultima non è stata mai effettuata).
Tale essendo la disciplina, deve convenirsi che, pacifica l'iscrizione dell'opponente all'Albo dei geometri, incombeva allo stesso fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di svolgimento da parte sua di attività libero-professionale, mediante autocertificazione, e, nel caso in cui fosse risultato versare in una delle ipotesi che non consentono la cancellazione dalla
in costanza di iscrizione all'Albo, fornire la prova della sussistenza delle CP_1 condizioni, pure regolamentate dalla , che, in via eccezionale, ammettono CP_1 comunque detta cancellazione…; nel caso di assenza di reddito professionale è comunque dovuta la contribuzione minima” (cfr. Cass. nn. 20670/2004 e 14684/2012).
Dunque, il geometra che intenda sottrarsi alla contribuzione verso la deve provare di non esercitare alcuna attività professionale e Parte_2 cambiare la propria posizione in quella di iscritto al solo Albo, con l'obbligo però di fornire annualmente la prova (recte: autocertificazione) del mancato esercizio della professione, della mancata titolarità di P.IVA professionale, di non essere socio od amministratore di società ovvero titolare di ditta svolgenti attività tecniche riconducibili a quelle proprie del geometra e di inviare ogni anno dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale, di non esercitare attività professionale alle dipendenze di terzi, redigendo all'uopo l'apposito modello di autocertificazione da restituire alla ovvero cancellarsi dall'Albo dei Geometri e restituire il timbro CP_1 professionale. Nulla di tutto ciò ha allegato e provato l'odierno istante, essendosi limitato a dedurre di essere in pensione dal 2011 circostanza di per sé neutra nella misura in cui non impedisce di continuare ad esercitare la libera professione ovvero di assumere cariche in società commerciali.
A ciò va aggiunto che di recente la Suprema Corte (v. sent. n. 28188 del
2022) ha avuto occasione di precisare e ribadire che anche la mera iscrizione ad un'altra gestione INPS non può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a CP_1 un'assicurazione generale, tanto più in presenza della contestuale iscrizione all'albo.
Pertanto, sul punto può concludersi che il ricorrente non ha assolto all'onere di prova contraria richiesta dal predetto art. 5 del Regolamento, in costanza di iscrizione all'Albo professionale.
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli CP_1 iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione” (cfr. Cassazione, CP_1
Sezione Lavoro, n. 4568 del 19/02/2021).
Sul tema, ed anche in merito al conteggio dei contributi dovuti, è intervenuta da ultimo la pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 28188/2022, ha sancito il seguente principio di diritto: “Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e CP_1 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale, essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei CP_1 contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della CP_1 sua privatizzazione”. Non manca di evidenziare il Tribunale che la difesa attorea non ha allegato un calcolo di parte volto a contrastare l'importo ingiunto, peraltro neppure specificamente contestato, offrendo al Giudicante un conteggio alternativo, laddove, invece, la difesa della ha specificato che trattasi della CP_1 contribuzione minima, dovuta in ossequio al principio di solidarietà. Da ultimo la Suprema Corte è tornata a chiarire che: “ … ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, "dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima" (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L'art.
5 dello Statuto della stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti CP_1 alla "i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione". Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
4.1. - A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che
l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla a nuove categorie di Controparte_1 soggetti. L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del
1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il D.Lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191). 5. Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160, 4161, 4162 del
2023, per gli iscritti a cassa artigiani ord. n. 17823/2023 e 19508/2023, e le più recenti 26330/2024 e 30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025)” (cfr.
Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 10883 del 24.04.2025). Eccezione di prescrizione. Parte ricorrente ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi fatti valere dalla almeno fino all'anno di CP_1 contribuzione 2018, riconoscendo una valenza interruttiva del termine di prescrizione solo all'intimazione di pagamento trasmessa dalla a mezzo CP_1 raccomandata, notificata in data 23.06.2023. L'eccezione sollevata è priva di fondamento alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza della Suprema Corte.
Innanzitutto, è opportuno rammentare che è ormai pacifico come anche in tema di contributi dovuti dagli iscritti alla il termine di CP_1 prescrizione sia quinquennale, e non più decennale (nonostante la previsione della legge 773/1982, che all'art. 19 stabilisce il termine di 10 anni per i contributi dovuti alla . CP_1
Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, per tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti, è applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995. A parere della Corte, dal dato testuale dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995 (secondo cui “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: ..omissis; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) si può certamente affermare che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione di generale portata, senza lasciare fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., n. 11140/2001, nella cui motivazione si legge: “Tutto ciò posto, non è dubbio che il citato art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 si applichi non soltanto all'INPS ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
La legge "ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma 1) ed ha perciò portata generale. È vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola
"assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive"
(art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai "lavoratori autonomi iscritti all' INPS"
(art. 1, commi 10 e 18) o ai soli "enti privatizzati" (art. 3, comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti. Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che dove la legge non distingue neppure all'interprete è dato di distinguere”; (nello stesso senso anche la più recente Cass. Civ., sez. lav., n. 13639/2019). In altre parole, l'ampia portata testuale dell'art. 3 della L. 335/1995, dovendosi intendere come riferita a tutte le forme di previdenza obbligatoria, ha determinato l'implicita abrogazione del previdente regime dettato per le varie casse professionali. Il principio è stato pienamente recepito nello stesso
“Regolamento sulla contribuzione” della che, infatti, all'art. 33 prevede CP_3 espressamente: “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai CP_1 sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. Occorre, a questo punto, valutare il dies a quo far decorrere la prescrizione. In merito trova applicazione il principio sancito dall'art.19 della L. n. 773 del 1982, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione dell'ammontare del reddito CP_1 professionale, come previsto dall'articolo 17, della medesima legge.
Preme sottolineare che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente conforme nell'interpretare l'art.19, comma 2° Legge n.773/1982 (a mente del quale “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17”, ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664).
Il giudice di legittimità ha inoltre puntualizzato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981).
Tali principi, come pure la persistente vigenza dell'art.19 Legge
n.773/1982, sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione anche con riferimento a pretese contributive disciplinate dal Regolamento sulla contribuzione ritenuto applicabile dal giudice di primo grado (Cass. Sez. Lav. del 6.6.2023 sent. n.15787).
In quest'ultima decisione, inoltre, il giudice della nomofilachia ha puntualizzato che: “Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare CP_1 all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della
ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione CP_1 della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF”. Tanto impone all'interprete, dunque, di recepire una lettura l'art. 33.2. del Regolamento in conformità con i principi sopra esposti, così pervenendo all'affermazione che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
I principi sopra enunciati, dunque, portano ad affermare che il termine estintivo non era cominciato a decorrere per nessuno dei contributi iscritti a ruolo e richiesti con il decreto ingiuntivo opposto, poiché nella specie non solo non vi
è prova alcuna dell'invio di nessuna delle dichiarazioni reddituali rilevanti nel presente giudizio, ma detta circostanza non è neppure dedotta dal ricorrente in opposizione, neppure in replica alle contrarie deduzioni della Cassa.
Il non ha allegato, né dedotto di aver presentato, tempo per tempo, Pt_1 le dichiarazioni reddituali, ma al contrario si è limitato unicamente ad eccepire la prescrizione quinquennale sull'assunto dell'assenza di atti interruttivi da parte della CP_1
Il chiaro tenore letterale dell'art. 19 della Legge n.773/1982, come pure l'art. 33.2 del Regolamento, nel dettare una disciplina derogatoria rispetto ai principi di cui all'art. 2935 c.c., si riferisce a tutti indifferentemente «i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge» (ai «contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio», secondo la previsione del CP_1
Regolamento), senza operare distinzione alcuna circa la loro natura e peraltro non è agevolmente conciliabile neppure con il precetto per cui le dichiarazioni IRPEF e del volume di affari IVA debbono comunque essere inviate dal professionista anche se negative (art. 17, comma 1 l. 773/1982 e art. 6, comma 1
Regolamento).
Tali considerazioni appaiono dirimenti per il rigetto della eccezione, non dovendosi esaminare l'idoneità a fini interruttivi degli atti di sollecito di pagamento comunque inviati nel tempo al come documentalmente Pt_1 comprovato a principiare dal 2013 e con cadenza pressoché annuale (Cfr. All.ti da n. 4 a 10 alla memoria di costituzione).
Si ravvisano, infatti, in tutte le comunicazioni, gli elementi essenziali perché possano valere quali atti di messa in mora ovvero: indicazione del soggetto obbligato, la pretesa, la richiesta di pagamento (Cfr Cass. civ., sez. lav., n. 279/2024 secondo cui: “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”). Analogamente, precedenti pronunce, secondo cui: “…il consolidato orientamento di questa Corte, l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., u.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo)” (Cass. Sez. VI - 1, 14 giugno 2018, n. 15714; Cass. Sez. L., 25 novembre 2015, n.
24054; Cass. Sez. L, 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. Sez. II, 03 dicembre
2010, n. 24656; Cass. Sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. Sez. II, 05 febbraio 2007, n. 2481; Cass. Sez. II, 04 maggio 2006, n. 10270). Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 8/2024 emesso dal Tribunale di Terni in data 18.01.2024 e notificato a in data 6.02.2024 deve essere Parte_1 dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, in uno alla concentrazione dell'attività processuale limitata a n.2 udienze (di cui n.1 cartolare).
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Terni, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 8/2024 emesso dal Tribunale di Terni in data 18.01.2024 e notificato a Parte_1 in data 6.02.2024;
- Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 22 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri