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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott. Ssa Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g.
4321/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 4.3.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 3.2.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
in Controparte_1
persona dei suoi liquidatori CF P.IVA_1
1 elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Davide Angelucci che la rappresenta e difende per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E in persona del suo legale rapp.te CF CP_2
P.IVA_2
Elett.te dom.ta in Roma via Monzambano n. 10 presso la sede dell'ente, rapp.ta e difesa dagli
Avv.Melissa Leopardi, Elena Cardamone e
Nicoletta Malaspina per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Appellante incidentale condizionata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Roma n. 1774/2023, pubblicata il 2.2.2023.
Conclusioni:
2 l'appellante come da atto di appello, nonché concludendo per il rigetto dell'appello avversario, conclusioni ribadite nelle note depositate il
4.3.2025;
l'appellata, in via principale per il rigetto dell'appello ed in subordine, in via incidentale, per l'accoglimento del proprio appello.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con l'appello notificato ad il primo CP_2
settembre 2023, la società
[...]
ha proposto appello avverso Controparte_1
la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il
Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria dell'odierna appellante, fondata sull'appalto concluso tra le parti, in virtù dell'aggiudicazione del
6.6.2008 dei lavori sulla c.d. variante di Morbegno,
dallo svincolo di allo svincolo di Tartano- CP_3
Stralcio I tronco A- dallo svincolo di allo CP_3
svincolo di Cosio – Lotto 1.
3 Per quanto ancora rileva ai fini dell'appello, il
Tribunale, pur avendo ritenuto tempestiva la riserva n. 34 ed imputabile all'appaltante la ritardata emissione degli atti conclusivi dell'appalto, aveva respinto la domanda dell'appaltatore correlata alla predetta riserva.
Tale riserva era relativa al danno lamentato dall'appaltatrice a seguito del ritardato collaudo e si componeva delle spese generali, dell'importo sostenuto per garanzie e dell'importo di alcuni lavori aggiuntivi.
Quanto alle prime, il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di prova delle spese generali sostenute, cioè delle spese amministrative d'impresa ancora attive, nonché delle spese di guardiania e di custodia.
Quanto alle garanzie, il Tribunale ha ritenuto che l'appendice di variazione non era ricollegabile al ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, mentre la cauzione definitiva non era necessaria.
Quanto alle lavorazioni aggiuntive, esse erano qualificabili “ripristini ordinati per la non corretta
4 esecuzione di opere” e non già quali lavori aggiuntivi;
infine in giudizio non erano stati richiesti interessi per ritardato pagamento.
L'appellante, dinanzi a questa Corte, ha concluso per il riconoscimento e la liquidazione in proprio favore delle spese generali indicate nella riserva n.
34, per i titoli indicati nella medesima riserva, oppure ai sensi dell'art. 2043 c.c. o 2041 c.c., per l'importo di euro 5.598.117,78 o quella diversa ritenuta di giustizia;
insistendo per la condanna dell'appellata al relativo pagamento in proprio favore, oltre accessori di legge;
in subordine, ha insistito nella stessa domanda, ma richiedendo il minor importo di euro 3.521.424,70, quale accertato dal c.t.u., con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio o, in subordine, con la dichiarazione che la concludente nulla doveva corrispondere in favore di a titolo di CP_2
spese processuali.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi:
a)l'importo di cui alla riserva n. 34 era stato chiesto dall'appaltatrice per la ritardata e/o mancata
5 emissione degli atti conclusivi dell'appalto, nella misura di euro 5.828.181,92, di cui euro
5.598.117,78 per maggiori spese generali.
Con l'appello insisteva solo per il riconoscimento di tale ultimo importo in proprio favore.
Secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, “ in costanza di esercizio”, cioè entro il termine per l'emissione del certificato di collaudo, le spese generali sarebbero rimaste a carico dell'appaltatore ed assorbite nel corrispettivo dell'appalto; mentre se il certificato di collaudo fosse emesso tardivamente, come era accaduto, le spese amministrative d'impresa ancora attive, nonché le spese di guardiania e di custodia, attività cui l'appaltatore era comunque tenuto, costituivano una voce del danno subìto a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, determinabile presuntivamente o nella misura chiesta sin dalla citazione, o nel minor importo accertato dal c.t.u.;
b)erronea era stata la propria condanna al pagamento delle spese di lite.
6 L'appellata si è costituita, contestando diffusamente l'appello, del quale ha chiesto in via principale il rigetto.
In via subordinata, ha proposto appello incidentale,
con il quale ha insistito per il rigetto della domanda di controparte per difetto di legittimazione dell'appellante e, comunque, per inammissibilità ed infondatezza.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data odierna, essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del 3.2.2025.
Tutte le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
2.La riserva tuttora litigiosa in appello, n. 34,
concerne il solo importo per spese generali, che l'appaltatrice ha allegato aver dovuto sostenere sino all'emissione del certificato di collaudo, il quale è stato emesso in ritardo, secondo quanto ritenuto dal primo Giudice.
7 L'appaltatrice ha sostenuto che ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, essa era tenuta alla custodia e manutenzione delle opere sino all'emissione del certificato di collaudo e che tale obbligo sussisteva anche per le opere per le quali la committente aveva ottenuto la consegna anticipata, pari queste ultime, nel caso di specie, all'87% delle opere appaltate.
Tra le spese generali sarebbero rientrate anche le spese amministrative d'impresa.
La Corte osserva quanto segue.
La consegna anticipata di tali opere emerge dal documento 15, prodotto da in primo grado. CP_2
Ai sensi dell'art. 13 dell'appalto all'appaltatore spettava la custodia, la buona conservazione e la “ gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'affidamento” sino al collaudo, con l'ulteriore specificazione per cui la custodia e la manutenzione delle opere erano disciplinate dal capitolato speciale.
Quest'ultimo ( art. 27 I comma ) prevedeva la possibilità per la committente di ottenere la
8 consegna anticipata delle opere, con facoltà d'uso prima della certificazione della fine dei lavori.
Prevedeva inoltre ( comma II) che “ salvo quanto previsto al precedente capoverso”, sino all'emissione del certificato di collaudo la custodia e manutenzione delle opere sarebbe tenuta a cura e spese dell'appaltatore.
Ad avviso dell'impugnante, tale disciplina sarebbe stata applicabile allorché il certificato di collaudo fosse emesso nei tempi contrattuali;
mentre nel caso di ritardo, come nella specie, l'obbligo dell'appaltatore persisteva, ma l'aver sostenuto tali spese generali si sarebbe tradotto in un danno risarcibile, quale richiesto in giudizio.
Osserva la Corte che la sentenza di primo grado è
correttamente motivata e deve confermarsi.
Risulta dagli atti ( doc. 15 di in primo grado, CP_2
già richiamato) che l'87% delle opere appaltate – e cioè l'asse principale della strada - era stato anticipatamente consegnato alla committente in data
31.7.2013.
9 In tal caso l'obbligo di custodia si trasferisce al committente, che dovrà adempiere allo stesso con le diligenza del depositario, al fine di non pregiudicare le operazioni di collaudo.
Residua in capo all'appaltatrice l'obbligo di manutenzione ordinaria, nella quale non è però compresa quella collegata all'utilizzo dell'opera ( cfr.il parere dell'autorità di vigilanza sugli appalti pubblici AG 13/13 richiamato nella c.t.u.).
Il c.t.u. ha accertato – ed il punto è incontestato – che non vi è in atti alcun documento che possa giustificare la manutenzione o la guardiania eseguita dall'appaltatore, sia delle opere prese in consegna anticipatamente che per quelle eseguite successivamente ( pag. 82 della c.t.u.).
La presunzione del danno subito per tali voci di spese generali deve pertanto ritenersi superata,
proprio in quanto il c.t.u. ha escluso che vi fossero documenti giustificativi di qualsivoglia natura comprovanti spese di manutenzione e/o di guardiania, sia anteriormente che posteriormente alla consegna anticipata.
10 Le spese generali, rivendicate quale voce di danno non risultano quindi sostenute, né per la parte di opera ormai consegnata all'amministrazione, né per il 13% rimasto nella disponibilità dell'appaltatore sino al collaudo.
Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operato dall'appellante, la quale ha affermato l'obbligo risarcitorio della committente per spese generali,
non è pertinente, in quanto nelle fattispecie esaminate dai Giudici di legittimità ci si era riferiti al diverso caso di danno per spese generali nel caso di illegittima sospensione dei lavori ( Cass. del 2020
n.14779, nonché precedenti e successive conformi); si tratta di una fattispecie del tutto differente, nella quale l'impresa è tenuta a conservare l'organizzazione di cantiere e, quindi, a sopportare anche le spese generali, in vista della ripresa dei lavori.
Si tratta di un orientamento insuscettibile di essere applicato al caso di specie, in cui non si pone questione di sospensione dei lavori.
11 Pertanto, se vi è la prova che l'appaltatore non ha sostenuto spese di manutenzione e guardiania, il committente non può essere condannato ad alcun risarcimento.
Vi è a tal proposito altresì da osservare che la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2014 n.
11889) ha confermato la sentenza d'appello la quale, nel caso di danni vantati dall'appaltatore a seguito di ritardato collaudo, aveva respinto la domanda perché, pur essendo provate le prestazioni eseguite, non era provata l'epoca in cui erano state eseguite.
Da tali osservazioni può desumersi, in una fattispecie del tutto analoga, che la S.C. ha ritenuto non sufficiente neppure la prova delle concrete prestazioni eseguite, ove non accompagnata dalla prova del “quando” esse fossero state realizzate.
Non è dirimente quanto affermato dall'appellante circa l'applicabilità dell'art. 34 II comma D.P.R. del
1999 m. 554, nella formulazione vigente al tempo della stipula dell'appalto.
12 Il predetto D.P.R. disciplina il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994.
L'art. 34 ora citato concerne criteri suppletivi per determinare il prezzo dell'appalto “ per eventuali voci mancanti”, cosicché, disciplinando un istituto del tutto diverso rispetto al danno, non può
utilmente richiamarsi, quale criterio, al fine di provare l'allegato danno oggetto della riserva litigiosa in giudizio.
Neppure è dirimente l'assunto dell'appellante circa la prova presuntiva del danno per “ spese di sede” sostenute anche dopo l'ultimazione dei lavori;
per spese generali di cantiere;
per spese di operatività
aziendale.
Le seconde – come detto – non risultano sostenute per il cantiere connesso all'appalto; le restanti non sono causalmente collegate al ritardo nell'emissione del certificato, in quanto si tratta di spese che l'impresa sostiene nel corso della sua ordinaria attività; inoltre, anche per esse, alla stregua delle
13 osservazioni del c.t.u., non vi è neppure un principio di prova di tale lamentato danno.
E' infondato il motivo relativo alla condanna dell'appaltatrice al pagamento delle spese processuali, che sono state dal Tribunale regolate secondo il principio di soccombenza.
Al rigetto dell'appello segue l'assorbimento dell'appello incidentale, proposto invero in via subordinata rispetto all'accoglimento di quello principale.
Segue altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n.
115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n.
228/12 per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto ( Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1774/2023, pubblicata il
2.2.2023, proposto tra le parti in epigrafe indicate,
ogni diversa domanda respinta o assorbita: respinge l'appello proposto da Controparte_1
;
[...] Controparte_1
condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese processuali del presente CP_2
grado di giudizio, liquidate in euro 32.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 4.3.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
15 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott. Ssa Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g.
4321/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 4.3.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 3.2.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
in Controparte_1
persona dei suoi liquidatori CF P.IVA_1
1 elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Davide Angelucci che la rappresenta e difende per procura allegata all'appello
APPELLANTE
E in persona del suo legale rapp.te CF CP_2
P.IVA_2
Elett.te dom.ta in Roma via Monzambano n. 10 presso la sede dell'ente, rapp.ta e difesa dagli
Avv.Melissa Leopardi, Elena Cardamone e
Nicoletta Malaspina per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Appellante incidentale condizionata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Roma n. 1774/2023, pubblicata il 2.2.2023.
Conclusioni:
2 l'appellante come da atto di appello, nonché concludendo per il rigetto dell'appello avversario, conclusioni ribadite nelle note depositate il
4.3.2025;
l'appellata, in via principale per il rigetto dell'appello ed in subordine, in via incidentale, per l'accoglimento del proprio appello.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con l'appello notificato ad il primo CP_2
settembre 2023, la società
[...]
ha proposto appello avverso Controparte_1
la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il
Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria dell'odierna appellante, fondata sull'appalto concluso tra le parti, in virtù dell'aggiudicazione del
6.6.2008 dei lavori sulla c.d. variante di Morbegno,
dallo svincolo di allo svincolo di Tartano- CP_3
Stralcio I tronco A- dallo svincolo di allo CP_3
svincolo di Cosio – Lotto 1.
3 Per quanto ancora rileva ai fini dell'appello, il
Tribunale, pur avendo ritenuto tempestiva la riserva n. 34 ed imputabile all'appaltante la ritardata emissione degli atti conclusivi dell'appalto, aveva respinto la domanda dell'appaltatore correlata alla predetta riserva.
Tale riserva era relativa al danno lamentato dall'appaltatrice a seguito del ritardato collaudo e si componeva delle spese generali, dell'importo sostenuto per garanzie e dell'importo di alcuni lavori aggiuntivi.
Quanto alle prime, il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di prova delle spese generali sostenute, cioè delle spese amministrative d'impresa ancora attive, nonché delle spese di guardiania e di custodia.
Quanto alle garanzie, il Tribunale ha ritenuto che l'appendice di variazione non era ricollegabile al ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, mentre la cauzione definitiva non era necessaria.
Quanto alle lavorazioni aggiuntive, esse erano qualificabili “ripristini ordinati per la non corretta
4 esecuzione di opere” e non già quali lavori aggiuntivi;
infine in giudizio non erano stati richiesti interessi per ritardato pagamento.
L'appellante, dinanzi a questa Corte, ha concluso per il riconoscimento e la liquidazione in proprio favore delle spese generali indicate nella riserva n.
34, per i titoli indicati nella medesima riserva, oppure ai sensi dell'art. 2043 c.c. o 2041 c.c., per l'importo di euro 5.598.117,78 o quella diversa ritenuta di giustizia;
insistendo per la condanna dell'appellata al relativo pagamento in proprio favore, oltre accessori di legge;
in subordine, ha insistito nella stessa domanda, ma richiedendo il minor importo di euro 3.521.424,70, quale accertato dal c.t.u., con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio o, in subordine, con la dichiarazione che la concludente nulla doveva corrispondere in favore di a titolo di CP_2
spese processuali.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi:
a)l'importo di cui alla riserva n. 34 era stato chiesto dall'appaltatrice per la ritardata e/o mancata
5 emissione degli atti conclusivi dell'appalto, nella misura di euro 5.828.181,92, di cui euro
5.598.117,78 per maggiori spese generali.
Con l'appello insisteva solo per il riconoscimento di tale ultimo importo in proprio favore.
Secondo l'appellante, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, “ in costanza di esercizio”, cioè entro il termine per l'emissione del certificato di collaudo, le spese generali sarebbero rimaste a carico dell'appaltatore ed assorbite nel corrispettivo dell'appalto; mentre se il certificato di collaudo fosse emesso tardivamente, come era accaduto, le spese amministrative d'impresa ancora attive, nonché le spese di guardiania e di custodia, attività cui l'appaltatore era comunque tenuto, costituivano una voce del danno subìto a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, determinabile presuntivamente o nella misura chiesta sin dalla citazione, o nel minor importo accertato dal c.t.u.;
b)erronea era stata la propria condanna al pagamento delle spese di lite.
6 L'appellata si è costituita, contestando diffusamente l'appello, del quale ha chiesto in via principale il rigetto.
In via subordinata, ha proposto appello incidentale,
con il quale ha insistito per il rigetto della domanda di controparte per difetto di legittimazione dell'appellante e, comunque, per inammissibilità ed infondatezza.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data odierna, essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del 3.2.2025.
Tutte le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
2.La riserva tuttora litigiosa in appello, n. 34,
concerne il solo importo per spese generali, che l'appaltatrice ha allegato aver dovuto sostenere sino all'emissione del certificato di collaudo, il quale è stato emesso in ritardo, secondo quanto ritenuto dal primo Giudice.
7 L'appaltatrice ha sostenuto che ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, essa era tenuta alla custodia e manutenzione delle opere sino all'emissione del certificato di collaudo e che tale obbligo sussisteva anche per le opere per le quali la committente aveva ottenuto la consegna anticipata, pari queste ultime, nel caso di specie, all'87% delle opere appaltate.
Tra le spese generali sarebbero rientrate anche le spese amministrative d'impresa.
La Corte osserva quanto segue.
La consegna anticipata di tali opere emerge dal documento 15, prodotto da in primo grado. CP_2
Ai sensi dell'art. 13 dell'appalto all'appaltatore spettava la custodia, la buona conservazione e la “ gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'affidamento” sino al collaudo, con l'ulteriore specificazione per cui la custodia e la manutenzione delle opere erano disciplinate dal capitolato speciale.
Quest'ultimo ( art. 27 I comma ) prevedeva la possibilità per la committente di ottenere la
8 consegna anticipata delle opere, con facoltà d'uso prima della certificazione della fine dei lavori.
Prevedeva inoltre ( comma II) che “ salvo quanto previsto al precedente capoverso”, sino all'emissione del certificato di collaudo la custodia e manutenzione delle opere sarebbe tenuta a cura e spese dell'appaltatore.
Ad avviso dell'impugnante, tale disciplina sarebbe stata applicabile allorché il certificato di collaudo fosse emesso nei tempi contrattuali;
mentre nel caso di ritardo, come nella specie, l'obbligo dell'appaltatore persisteva, ma l'aver sostenuto tali spese generali si sarebbe tradotto in un danno risarcibile, quale richiesto in giudizio.
Osserva la Corte che la sentenza di primo grado è
correttamente motivata e deve confermarsi.
Risulta dagli atti ( doc. 15 di in primo grado, CP_2
già richiamato) che l'87% delle opere appaltate – e cioè l'asse principale della strada - era stato anticipatamente consegnato alla committente in data
31.7.2013.
9 In tal caso l'obbligo di custodia si trasferisce al committente, che dovrà adempiere allo stesso con le diligenza del depositario, al fine di non pregiudicare le operazioni di collaudo.
Residua in capo all'appaltatrice l'obbligo di manutenzione ordinaria, nella quale non è però compresa quella collegata all'utilizzo dell'opera ( cfr.il parere dell'autorità di vigilanza sugli appalti pubblici AG 13/13 richiamato nella c.t.u.).
Il c.t.u. ha accertato – ed il punto è incontestato – che non vi è in atti alcun documento che possa giustificare la manutenzione o la guardiania eseguita dall'appaltatore, sia delle opere prese in consegna anticipatamente che per quelle eseguite successivamente ( pag. 82 della c.t.u.).
La presunzione del danno subito per tali voci di spese generali deve pertanto ritenersi superata,
proprio in quanto il c.t.u. ha escluso che vi fossero documenti giustificativi di qualsivoglia natura comprovanti spese di manutenzione e/o di guardiania, sia anteriormente che posteriormente alla consegna anticipata.
10 Le spese generali, rivendicate quale voce di danno non risultano quindi sostenute, né per la parte di opera ormai consegnata all'amministrazione, né per il 13% rimasto nella disponibilità dell'appaltatore sino al collaudo.
Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operato dall'appellante, la quale ha affermato l'obbligo risarcitorio della committente per spese generali,
non è pertinente, in quanto nelle fattispecie esaminate dai Giudici di legittimità ci si era riferiti al diverso caso di danno per spese generali nel caso di illegittima sospensione dei lavori ( Cass. del 2020
n.14779, nonché precedenti e successive conformi); si tratta di una fattispecie del tutto differente, nella quale l'impresa è tenuta a conservare l'organizzazione di cantiere e, quindi, a sopportare anche le spese generali, in vista della ripresa dei lavori.
Si tratta di un orientamento insuscettibile di essere applicato al caso di specie, in cui non si pone questione di sospensione dei lavori.
11 Pertanto, se vi è la prova che l'appaltatore non ha sostenuto spese di manutenzione e guardiania, il committente non può essere condannato ad alcun risarcimento.
Vi è a tal proposito altresì da osservare che la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2014 n.
11889) ha confermato la sentenza d'appello la quale, nel caso di danni vantati dall'appaltatore a seguito di ritardato collaudo, aveva respinto la domanda perché, pur essendo provate le prestazioni eseguite, non era provata l'epoca in cui erano state eseguite.
Da tali osservazioni può desumersi, in una fattispecie del tutto analoga, che la S.C. ha ritenuto non sufficiente neppure la prova delle concrete prestazioni eseguite, ove non accompagnata dalla prova del “quando” esse fossero state realizzate.
Non è dirimente quanto affermato dall'appellante circa l'applicabilità dell'art. 34 II comma D.P.R. del
1999 m. 554, nella formulazione vigente al tempo della stipula dell'appalto.
12 Il predetto D.P.R. disciplina il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994.
L'art. 34 ora citato concerne criteri suppletivi per determinare il prezzo dell'appalto “ per eventuali voci mancanti”, cosicché, disciplinando un istituto del tutto diverso rispetto al danno, non può
utilmente richiamarsi, quale criterio, al fine di provare l'allegato danno oggetto della riserva litigiosa in giudizio.
Neppure è dirimente l'assunto dell'appellante circa la prova presuntiva del danno per “ spese di sede” sostenute anche dopo l'ultimazione dei lavori;
per spese generali di cantiere;
per spese di operatività
aziendale.
Le seconde – come detto – non risultano sostenute per il cantiere connesso all'appalto; le restanti non sono causalmente collegate al ritardo nell'emissione del certificato, in quanto si tratta di spese che l'impresa sostiene nel corso della sua ordinaria attività; inoltre, anche per esse, alla stregua delle
13 osservazioni del c.t.u., non vi è neppure un principio di prova di tale lamentato danno.
E' infondato il motivo relativo alla condanna dell'appaltatrice al pagamento delle spese processuali, che sono state dal Tribunale regolate secondo il principio di soccombenza.
Al rigetto dell'appello segue l'assorbimento dell'appello incidentale, proposto invero in via subordinata rispetto all'accoglimento di quello principale.
Segue altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata.
Esse si liquidano come in dispositivo.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n.
115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n.
228/12 per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto ( Cass. del 2020 n. 4315).
P.Q.M.
14 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1774/2023, pubblicata il
2.2.2023, proposto tra le parti in epigrafe indicate,
ogni diversa domanda respinta o assorbita: respinge l'appello proposto da Controparte_1
;
[...] Controparte_1
condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese processuali del presente CP_2
grado di giudizio, liquidate in euro 32.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 per il pagamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 4.3.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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