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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 977/2022 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. BARTOLI VALENTINA (cf ) C.F._2
ATTORE cf ), Parte_2 C.F._3 con gli avv. CALICCI BARBARA (cf ) C.F._4
e ZERU VITTORIA (cf ) C.F._5
CONVENUTO
Decisa a Pistoia in data 3.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 24.2.2025 per l'udienza figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuto: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 24.2.2025 per l'udienza figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Agisce in giudizio nei confronti di al Parte_1 Parte_2 fine di sentire pronunciare con sentenza ex art. 2932 c.c. il trasferimento in suo favore della proprietà pro quota indivisa del 50% di un terreno agricolo posto nel Comune di Monsummano Terme, Via Pozzarello n.
301, contraddistinto al NCT di detto Comune nel foglio di mappa n. 12, particella 93 e 92, acquistato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 55/2016 dal anche, a detta dell'attore, per Pt_2 conto di sé medesimo avendo infatti l'attore corrisposto al convenuto la metà del prezzo e degli accessori sulla base di un accordo fiduciario verbale di ritrasferimento rimasto poi inadempiuto dal convenuto stesso. Così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, accertata
l'esistenza, validità ed efficacia del patto fiduciario fra le parti in forza del quale il convenuto si è obbligato a ritrasferire all'attore la proprietà per il
50% sul terreno oggetto del decreto di trasferimento n. 5/2020 del
14.1.2020 del Tribunale di Pistoia, disporre, a norma dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in favore del Sig. del diritto di proprietà in Parte_1 ragione del 50% sul terreno posto nel Comune di Monsummano Terme, Via
Pozzarello n. 301, contraddistinto, al NCT di detto Comune, nel foglio di mappa n. 12, dalla particella 93, qualità vigneto, superficie 13,90 are, e dalla particella 92, qualità seminativo, superficie 43,30, avente un'estensione complessiva di 5.720 mq e confinante, ad est, con le particelle 727, 96 e 388 in foglio di mappa 12 e, ad ovest e sud, ove le predette particelle 92 e 93 comprendono porzione di un piccolo corso
d'acqua, con le particelle 914, 916, 484, 985 e 1031 in foglio di mappa 9, con obbligo di trascrizione e volturazione dell'emananda sentenza e con esonero di ogni responsabilità in capo al responsabile dei preposti uffici.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta contestando la pretesa avversaria e ritenendo l'inadempimento imputabile esclusivamente all'attore, che non ha provveduto a frazionare in accordo con l'odierno convenuto il terreno de quo e pertanto chiede:
“In via preliminare ritenere nulla / inammissibile la domanda posta in giudizio per tutti i motivi sopra esposti;
Nel merito, accertato e dichiarato l'inadempimento del Sig. , Parte_1 rigettare la domanda posta in giudizio per tutti i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale, dichiarare l'accordo risolto per fatto e colpa dell'attore e conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. il g.o.p., incaricato in supplenza temporanea dello scrivente magistrato assente per congedo maternale, ritenute inammissibili le prove articolate da entrambe le parti e la causa matura per la decisione ha rimesso il fascicolo al magistrato assegnatario - nel frattempo rientrato in servizio - il quale ha fissato udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.. Ha fatto seguito la rimessione della causa sul ruolo onde espletare un effettivo tentativo di conciliazione dinnanzi al giudice, non sfociato tuttavia in alcun accordo, dopodiché la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente si osserva come, a prescindere dalle motivazioni per cui l'offerta di acquisto del terreno oggetto della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 55/2016 sia stata presentata a nome del solo sig. Parte_2 risultato poi aggiudicatario del predetto bene, risulta adeguatamente comprovato in causa e non specificamente contestato dal convenuto che l'iniziale accordo inter partes consistesse nell'acquisto del bene immobile per cui è lite al 50% fra i due contendenti e in tal senso depone anche il versamento da parte dell'odierno attore della cauzione di € 1.066,00 (doc. 5 fasc. attoreo) nonché, come si vedrà, il pagamento di una parte del prezzo tale da rappresentare, insieme alla cauzione, la metà del totale (doc. 7 fasc. attoreo).
Ciò premesso, la questione che assume rilevanza nel caso di specie riguarda la sussistenza o meno del pactum fiduciae in virtù del quale Parte_2 divenuto aggiudicatario del bene esecutato, si sarebbe poi impegnato a ritrasferire a il 50% della proprietà del terreno. Parte_1
Si rammenta che il negozio fiduciario ricorre quando un soggetto, cd. fiduciante, trasferisce (senza corrispettivo) o fa trasferire da un terzo ad un fiduciario la titolarità di un bene, con il patto appunto che l'intestatario utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle istruzioni impartitegli dal fiduciante o che quest'ultimo si riserva di impartirgli, con l'obbligo di ritrasferirgli il bene entro un certo termine o al verificarsi di una data condizione. L'intestazione fiduciaria del bene, quindi, determina in capo al fiduciario l'acquisto effettivo del bene, di cui questi diviene effettivamente titolare, pur essendo gravato dall'obbligo di gestire il bene e disporne secondo le istruzioni impartitegli, oltre che di ritrasferirlo al fiduciante. In ordine alla forma che deve rivestire il patto fiduciario, in particolare se lo stesso richiesta la forma scritta a pena di nullità laddove abbia ad oggetto beni immobili, si registra un fondamentale arresto della Suprema Corte in funzione nomofilattica che ha posto fine al contrasto sorto in giurisprudenza enunciando il principio di diritto secondo cui, ravvisando un'analogia tra patto fiduciario e mandato senza rappresentanza “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (così in massima ufficiale Cass. SS.UU. n. 6459/2020).
Per contro e pertanto, non paiono condivisibili le argomentazioni dell'odierno convenuto secondo cui non può parlarsi nel caso di specie di patto fiduciario atteso che manca una dichiarazione di volontà unilaterale del fiduciario richiesta invece ai fini della sussistenza del pactum fiduciae (pag. 6 comparsa).
L'esistenza di una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, - affermano ancora le Sez. Unite nella sentenza sopra citata -
“non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
La sussistenza di una dichiarazione scritta di volontà, dunque, opera
(esclusivamente) una semplificazione dal punto di vista probatorio, esonerando in tal caso il fiduciante dall'onere di dimostrare il patto in originale ma l'assenza ma ciò non esclude che, laddove una dichiarazione di tal genere manchi, la prova del pactum fiducie possa essere fornita attraverso altri strumenti quali il ricorso alla prova testimoniale.
Chiarito quanto sopra, la documentazione allegata in atti unitamente all'istruttoria esperita consentono di ritenere esistente l'accordo fiduciario intercorso tra le parti.
In tal senso depone sia il bonifico anticipato da in data Parte_1
10.9.2019 a aggiudicatario esclusivo dell'immobile de quo, Parte_2 recante la causale “acquisto terreno asta Tribunale” di € 5.037,00 quale saldo prezzo pro quota - detratta la cauzione già versata - ai fini dell'aggiudicazione definitiva (doc. 7 fasc. attoreo), sia il successivo il versamento in data
16.9.2019 da parte di sul c/c della procedura esecutiva, dopo Parte_2 aver dunque ricevuto il pagamento pro quota di , della somma Parte_1 di € 11.125,00 quale saldo prezzo complessivo (doc. 8 fasc. attoreo).
La sussistenza dell'accordo è risultata, inoltre, adeguatamente comprovata all'esito della prova testimoniale: il teste geom. sentito sul cap. 1 di cui Tes_1 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea (“1) D.C.V. che, all'inizio di marzo 2021, il sig. conferiva al geom. di Parte_1 Controparte_1
Monsummano Terme l'incarico di eseguire, a cura e spese del solo le Pt_1 attività di frazionamento del terreno posto in Monsummano Terme, Via
Pozzarello n. 301, trasferito in proprietà al sig. con decreto del Parte_2
Tribunale di Pistoia n. 5/2020 del 14.01.2020”) ha risposto “Si è vero. Non ricordo esattamente quando mi fu conferito l'incarico ma all'incirca era la primavera del 2021” e alla domanda su chi fosse presente al sopralluogo svoltosi tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2021 afferma che “Sul cap. 2) Si è vero, anche se non ricordo esattamente il periodo, comunque si trattava della primavera del 2021. All'incontro era presente sia il che il ” (cfr. Pt_2 Pt_1 verbale udienza 27.11.2024).
Anche il teste Presidente del Consorzio di Bonifica del Testimone_2
Quattro Basso Valdarno, ha confermato di aver svolto un sopralluogo “alla presenza del sig. e di altra persona di cui non ricordo il nome. Parte_1
Il motivo del sopralluogo era quello indicato nel capitolo di prova…” (cap. 15 memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea), ossia la messa in sicurezza di un ponticello in ferro che collega il terreno in oggetto a un fondo limitrofo.
Ancora, all'esito dell'istruttoria orale risultano smentite le affermazioni di parte convenuta secondo cui sarebbe a essersi reso inadempiente Parte_1 agli accordi presi dichiarando di non voler più procedere con il trasferimento dietro restituzione degli importi già versati e non provvedendo a frazionare in accordo con il il terreno de quo (cfr. pp.
5-6 comparsa). Pt_2
Sul punto il teste , dopo aver confermato di aver consegnato a Tes_1 Parte_1
preventivo per complessivi € 3.580,00 per le spese tecniche e notarili
[...] necessarie per il trasferimento in suo favore del 50% del terreno “Sul cap. 3) Si
è vero. Il sig. voleva sapere più o meno quanto avrebbe speso e quindi Pt_1 gli consegnai il preventivo che mi è stato adesso mostrato” ha altresì precisato
“Si è vero, dopo il preventivo il sig. decise di andare avanti e ci Pt_1 trovammo tutti e tre sul posto per stabilire le dividenti. In questa occasione io e il sig. apponemmo i picchetti provvisori. I picchetti vennero apposti in Pt_2 accordo tra il sig. e il sig. Non ricordo se la data fosse il Pt_2 Pt_1
21.4.2021 come indicato nel capitolo” (cap. 4 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea).
Invero, chi si è reso inadempiente al frazionamento risulta semmai
[...] il quale, ricevuto a mezzo whatsapp dal geom. l'atto di Pt_2 Tes_1 frazionamento in data 11.5.2021 e garantito - a seguito di ripetuti solleciti - di averlo sottoposto a un suo tecnico di fiducia, si è poi reso reticente alla richiesta del geom. di conoscere il nominativo del suo tecnico di fiducia Tes_1 in modo da poterlo contattare direttamente facilitando così un celere riscontro, arrivando addirittura a minacciare che laddove il non si fosse reso Pt_1 disponibile ad attendere ancora avrebbe provveduto alla restituzione degli importi da quest'ultimo bonificati (cfr. doc. 15 fasc. attoreo).
A distanza di oltre un mese dall'invio dell'atto di frazionamento e, precisamente, alla data del 23.6.2021 infatti “ancora non sapevo il nome del tecnico del ha dichiarato il teste (cap. 10 mem. 183 co. 6 n. 2 Pt_2 Tes_1
c.p.c. attorea).
La ragione di tale reticenza è, verosimilmente, da ricondurre al fatto che il avrebbe voluto dividere il terreno secondo il frazionamento provvisorio Pt_2 operato dal geom. “Ricordo che il sig. ci rimase un po' male Tes_1 Pt_2 perché pensava che la prima ripartizione che avevamo fatto fosse già definitiva.
Il sig. disse che avrebbe fatto verificare tutto da un suo tecnico” e ciò si Pt_2 era reso necessario in quanto - dopo aver apposto dei picchetti provvisori in accordo tra e (cap. 4 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea) - il Pt_2 Pt_1 geom. ha dichiarato “Avevo fatto delle verifiche strumentali e avevo Tes_1 constatato che la ripartizione dei terreni non era equa e quindi effettuammo lo spostamento dei picchetti” (cap. 5 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea).
Infondata risulta altresì la circostanza allegata da parte convenuta secondo cui
“ad oggi non risulta nemmeno individuata la parte del bene che lo stesso
( ) intenderebbe intestarsi” (pag. 8 comparsa). Parte_1
A seguito della rettifica operata infatti era assegnato a la Parte_1 parte centrale e a la parte a nord est e una piccola porzione a Parte_2 sud (doc. 14 fasc. attoreo): tale suddivisione era stata concordata tra le parti come confermato ancora dal teste “Sul cap. 8) Si è vero. Avevano deciso Tes_1 loro di dividerselo così” e dal teste di parte convenuta geom. il quale Tes_3 dopo aver dichiarato che “Sull'atto di frazionamento avevo soltanto fatto il controllo in ufficio in base alle misure che aveva preso il collega che aveva redatto il tipo di frazionamento. In questo controllo non avevo trovato errori”
(cap. 14 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) sentito a controprova sul cap. 11 di cui alla mem. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice ha altresì precisato come nel corso di una successiva telefonata intercorsa tra i due tecnici
“Parlammo del terreno che andava diviso ma non c'erano disaccordi su come dividere il terreno. Non ricordo se il frazionamento l'ho controllato prima o dopo questo colloquio telefonico. Si è trattato sostanzialmente di una telefonata di cortesia”, l'unica peraltro (così il teste a controprova sul cap. 12 di cui Tes_3 alla mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea).
L'istruttoria espletata dunque ha confermato l'esistenza dell'accordo fiduciario tra le parti e l'inesistenza di motivo valido per l'inadempimento del convenuto al proprio obbligo di ritrasferimento del 50% del terreno in favore dell'attore.
In considerazione di ciò la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta non può trovare accoglimento, non essendo stato dimostrato alcun inadempimento da parte di al suddetto accordo fiduciario, Parte_1 avendo peraltro l'attore provveduto al pagamento delle spese per il frazionamento del terreno (doc. 16 fasc. attoreo) nonché alle spese di recinzione e manutenzione dello stesso, invitando parte convenuta a provvedere al trasferimento del 50% della proprietà in ultimo a mezzo del proprio legale con missiva del 4.10.2021 (doc. 10 fasc. attoreo) e manifestando altresì la propria “disponibilità a sostenere la propria quota parte di spese per intervento del tecnico e del legale e per IMU come dichiarato in atti, essendo anche aperta a discutere con la controparte il tema delle spese legali” (cfr. verbale ud. 23.5.2024).
In definitiva nel caso di specie, secondo l'insegnamento delle Sez. Unite con la citata sentenza n. 6459/2020 “ non sussistono ostacoli ad ammettere, a tutela del fiduciante deluso, il particolare rimedio di cui all'art. 2932 c.c.: avendo questa Corte chiarito che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga
l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege”.
Ogni altra questione assorbita o disattesa, siccome irrilevante. III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della lite e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi per le varie fasi dello scaglione di riferimento.
Per contro, non si ritengono sussistere i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo la fondatezza della domanda attorea emersa a seguito dell'istruttoria processuale, documentale e orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento della domanda, accerta l'esistenza, validità ed efficacia del patto fiduciario fra le parti meglio descritto in parte motivo e accertato l'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti da tale pactum fiduciae, trasferisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. in favore di il diritto di Parte_1 proprietà in ragione del 50% sul terreno posto nel Comune di Monsummano
Terme, Via Pozzarello n. 301, contraddistinto al NCT di detto Comune nel foglio di mappa n. 12, dalla particella 93, qualità vigneto, superficie 13,90 are e dalla particella 92, qualità seminativo, superficie 43,30, avente un'estensione complessiva di 5.720 mq e confinante, ad est, con le particelle
727, 96 e 388 in foglio di mappa 12 e, ad ovest e sud, ove le predette particelle
92 e 93 comprendono porzione di un piccolo corso d'acqua, con le particelle
914, 916, 484, 985 e 1031 in foglio di mappa 9;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica e di intimazione a testi).
Pistoia, 3.7.2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Leoncini
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 977/2022 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. BARTOLI VALENTINA (cf ) C.F._2
ATTORE cf ), Parte_2 C.F._3 con gli avv. CALICCI BARBARA (cf ) C.F._4
e ZERU VITTORIA (cf ) C.F._5
CONVENUTO
Decisa a Pistoia in data 3.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 24.2.2025 per l'udienza figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuto: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 24.2.2025 per l'udienza figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Agisce in giudizio nei confronti di al Parte_1 Parte_2 fine di sentire pronunciare con sentenza ex art. 2932 c.c. il trasferimento in suo favore della proprietà pro quota indivisa del 50% di un terreno agricolo posto nel Comune di Monsummano Terme, Via Pozzarello n.
301, contraddistinto al NCT di detto Comune nel foglio di mappa n. 12, particella 93 e 92, acquistato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 55/2016 dal anche, a detta dell'attore, per Pt_2 conto di sé medesimo avendo infatti l'attore corrisposto al convenuto la metà del prezzo e degli accessori sulla base di un accordo fiduciario verbale di ritrasferimento rimasto poi inadempiuto dal convenuto stesso. Così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, accertata
l'esistenza, validità ed efficacia del patto fiduciario fra le parti in forza del quale il convenuto si è obbligato a ritrasferire all'attore la proprietà per il
50% sul terreno oggetto del decreto di trasferimento n. 5/2020 del
14.1.2020 del Tribunale di Pistoia, disporre, a norma dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in favore del Sig. del diritto di proprietà in Parte_1 ragione del 50% sul terreno posto nel Comune di Monsummano Terme, Via
Pozzarello n. 301, contraddistinto, al NCT di detto Comune, nel foglio di mappa n. 12, dalla particella 93, qualità vigneto, superficie 13,90 are, e dalla particella 92, qualità seminativo, superficie 43,30, avente un'estensione complessiva di 5.720 mq e confinante, ad est, con le particelle 727, 96 e 388 in foglio di mappa 12 e, ad ovest e sud, ove le predette particelle 92 e 93 comprendono porzione di un piccolo corso
d'acqua, con le particelle 914, 916, 484, 985 e 1031 in foglio di mappa 9, con obbligo di trascrizione e volturazione dell'emananda sentenza e con esonero di ogni responsabilità in capo al responsabile dei preposti uffici.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta contestando la pretesa avversaria e ritenendo l'inadempimento imputabile esclusivamente all'attore, che non ha provveduto a frazionare in accordo con l'odierno convenuto il terreno de quo e pertanto chiede:
“In via preliminare ritenere nulla / inammissibile la domanda posta in giudizio per tutti i motivi sopra esposti;
Nel merito, accertato e dichiarato l'inadempimento del Sig. , Parte_1 rigettare la domanda posta in giudizio per tutti i motivi sopra esposti;
In via riconvenzionale, dichiarare l'accordo risolto per fatto e colpa dell'attore e conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. il g.o.p., incaricato in supplenza temporanea dello scrivente magistrato assente per congedo maternale, ritenute inammissibili le prove articolate da entrambe le parti e la causa matura per la decisione ha rimesso il fascicolo al magistrato assegnatario - nel frattempo rientrato in servizio - il quale ha fissato udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.. Ha fatto seguito la rimessione della causa sul ruolo onde espletare un effettivo tentativo di conciliazione dinnanzi al giudice, non sfociato tuttavia in alcun accordo, dopodiché la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente si osserva come, a prescindere dalle motivazioni per cui l'offerta di acquisto del terreno oggetto della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 55/2016 sia stata presentata a nome del solo sig. Parte_2 risultato poi aggiudicatario del predetto bene, risulta adeguatamente comprovato in causa e non specificamente contestato dal convenuto che l'iniziale accordo inter partes consistesse nell'acquisto del bene immobile per cui è lite al 50% fra i due contendenti e in tal senso depone anche il versamento da parte dell'odierno attore della cauzione di € 1.066,00 (doc. 5 fasc. attoreo) nonché, come si vedrà, il pagamento di una parte del prezzo tale da rappresentare, insieme alla cauzione, la metà del totale (doc. 7 fasc. attoreo).
Ciò premesso, la questione che assume rilevanza nel caso di specie riguarda la sussistenza o meno del pactum fiduciae in virtù del quale Parte_2 divenuto aggiudicatario del bene esecutato, si sarebbe poi impegnato a ritrasferire a il 50% della proprietà del terreno. Parte_1
Si rammenta che il negozio fiduciario ricorre quando un soggetto, cd. fiduciante, trasferisce (senza corrispettivo) o fa trasferire da un terzo ad un fiduciario la titolarità di un bene, con il patto appunto che l'intestatario utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle istruzioni impartitegli dal fiduciante o che quest'ultimo si riserva di impartirgli, con l'obbligo di ritrasferirgli il bene entro un certo termine o al verificarsi di una data condizione. L'intestazione fiduciaria del bene, quindi, determina in capo al fiduciario l'acquisto effettivo del bene, di cui questi diviene effettivamente titolare, pur essendo gravato dall'obbligo di gestire il bene e disporne secondo le istruzioni impartitegli, oltre che di ritrasferirlo al fiduciante. In ordine alla forma che deve rivestire il patto fiduciario, in particolare se lo stesso richiesta la forma scritta a pena di nullità laddove abbia ad oggetto beni immobili, si registra un fondamentale arresto della Suprema Corte in funzione nomofilattica che ha posto fine al contrasto sorto in giurisprudenza enunciando il principio di diritto secondo cui, ravvisando un'analogia tra patto fiduciario e mandato senza rappresentanza “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (così in massima ufficiale Cass. SS.UU. n. 6459/2020).
Per contro e pertanto, non paiono condivisibili le argomentazioni dell'odierno convenuto secondo cui non può parlarsi nel caso di specie di patto fiduciario atteso che manca una dichiarazione di volontà unilaterale del fiduciario richiesta invece ai fini della sussistenza del pactum fiduciae (pag. 6 comparsa).
L'esistenza di una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, - affermano ancora le Sez. Unite nella sentenza sopra citata -
“non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
La sussistenza di una dichiarazione scritta di volontà, dunque, opera
(esclusivamente) una semplificazione dal punto di vista probatorio, esonerando in tal caso il fiduciante dall'onere di dimostrare il patto in originale ma l'assenza ma ciò non esclude che, laddove una dichiarazione di tal genere manchi, la prova del pactum fiducie possa essere fornita attraverso altri strumenti quali il ricorso alla prova testimoniale.
Chiarito quanto sopra, la documentazione allegata in atti unitamente all'istruttoria esperita consentono di ritenere esistente l'accordo fiduciario intercorso tra le parti.
In tal senso depone sia il bonifico anticipato da in data Parte_1
10.9.2019 a aggiudicatario esclusivo dell'immobile de quo, Parte_2 recante la causale “acquisto terreno asta Tribunale” di € 5.037,00 quale saldo prezzo pro quota - detratta la cauzione già versata - ai fini dell'aggiudicazione definitiva (doc. 7 fasc. attoreo), sia il successivo il versamento in data
16.9.2019 da parte di sul c/c della procedura esecutiva, dopo Parte_2 aver dunque ricevuto il pagamento pro quota di , della somma Parte_1 di € 11.125,00 quale saldo prezzo complessivo (doc. 8 fasc. attoreo).
La sussistenza dell'accordo è risultata, inoltre, adeguatamente comprovata all'esito della prova testimoniale: il teste geom. sentito sul cap. 1 di cui Tes_1 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea (“1) D.C.V. che, all'inizio di marzo 2021, il sig. conferiva al geom. di Parte_1 Controparte_1
Monsummano Terme l'incarico di eseguire, a cura e spese del solo le Pt_1 attività di frazionamento del terreno posto in Monsummano Terme, Via
Pozzarello n. 301, trasferito in proprietà al sig. con decreto del Parte_2
Tribunale di Pistoia n. 5/2020 del 14.01.2020”) ha risposto “Si è vero. Non ricordo esattamente quando mi fu conferito l'incarico ma all'incirca era la primavera del 2021” e alla domanda su chi fosse presente al sopralluogo svoltosi tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2021 afferma che “Sul cap. 2) Si è vero, anche se non ricordo esattamente il periodo, comunque si trattava della primavera del 2021. All'incontro era presente sia il che il ” (cfr. Pt_2 Pt_1 verbale udienza 27.11.2024).
Anche il teste Presidente del Consorzio di Bonifica del Testimone_2
Quattro Basso Valdarno, ha confermato di aver svolto un sopralluogo “alla presenza del sig. e di altra persona di cui non ricordo il nome. Parte_1
Il motivo del sopralluogo era quello indicato nel capitolo di prova…” (cap. 15 memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea), ossia la messa in sicurezza di un ponticello in ferro che collega il terreno in oggetto a un fondo limitrofo.
Ancora, all'esito dell'istruttoria orale risultano smentite le affermazioni di parte convenuta secondo cui sarebbe a essersi reso inadempiente Parte_1 agli accordi presi dichiarando di non voler più procedere con il trasferimento dietro restituzione degli importi già versati e non provvedendo a frazionare in accordo con il il terreno de quo (cfr. pp.
5-6 comparsa). Pt_2
Sul punto il teste , dopo aver confermato di aver consegnato a Tes_1 Parte_1
preventivo per complessivi € 3.580,00 per le spese tecniche e notarili
[...] necessarie per il trasferimento in suo favore del 50% del terreno “Sul cap. 3) Si
è vero. Il sig. voleva sapere più o meno quanto avrebbe speso e quindi Pt_1 gli consegnai il preventivo che mi è stato adesso mostrato” ha altresì precisato
“Si è vero, dopo il preventivo il sig. decise di andare avanti e ci Pt_1 trovammo tutti e tre sul posto per stabilire le dividenti. In questa occasione io e il sig. apponemmo i picchetti provvisori. I picchetti vennero apposti in Pt_2 accordo tra il sig. e il sig. Non ricordo se la data fosse il Pt_2 Pt_1
21.4.2021 come indicato nel capitolo” (cap. 4 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea).
Invero, chi si è reso inadempiente al frazionamento risulta semmai
[...] il quale, ricevuto a mezzo whatsapp dal geom. l'atto di Pt_2 Tes_1 frazionamento in data 11.5.2021 e garantito - a seguito di ripetuti solleciti - di averlo sottoposto a un suo tecnico di fiducia, si è poi reso reticente alla richiesta del geom. di conoscere il nominativo del suo tecnico di fiducia Tes_1 in modo da poterlo contattare direttamente facilitando così un celere riscontro, arrivando addirittura a minacciare che laddove il non si fosse reso Pt_1 disponibile ad attendere ancora avrebbe provveduto alla restituzione degli importi da quest'ultimo bonificati (cfr. doc. 15 fasc. attoreo).
A distanza di oltre un mese dall'invio dell'atto di frazionamento e, precisamente, alla data del 23.6.2021 infatti “ancora non sapevo il nome del tecnico del ha dichiarato il teste (cap. 10 mem. 183 co. 6 n. 2 Pt_2 Tes_1
c.p.c. attorea).
La ragione di tale reticenza è, verosimilmente, da ricondurre al fatto che il avrebbe voluto dividere il terreno secondo il frazionamento provvisorio Pt_2 operato dal geom. “Ricordo che il sig. ci rimase un po' male Tes_1 Pt_2 perché pensava che la prima ripartizione che avevamo fatto fosse già definitiva.
Il sig. disse che avrebbe fatto verificare tutto da un suo tecnico” e ciò si Pt_2 era reso necessario in quanto - dopo aver apposto dei picchetti provvisori in accordo tra e (cap. 4 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea) - il Pt_2 Pt_1 geom. ha dichiarato “Avevo fatto delle verifiche strumentali e avevo Tes_1 constatato che la ripartizione dei terreni non era equa e quindi effettuammo lo spostamento dei picchetti” (cap. 5 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea).
Infondata risulta altresì la circostanza allegata da parte convenuta secondo cui
“ad oggi non risulta nemmeno individuata la parte del bene che lo stesso
( ) intenderebbe intestarsi” (pag. 8 comparsa). Parte_1
A seguito della rettifica operata infatti era assegnato a la Parte_1 parte centrale e a la parte a nord est e una piccola porzione a Parte_2 sud (doc. 14 fasc. attoreo): tale suddivisione era stata concordata tra le parti come confermato ancora dal teste “Sul cap. 8) Si è vero. Avevano deciso Tes_1 loro di dividerselo così” e dal teste di parte convenuta geom. il quale Tes_3 dopo aver dichiarato che “Sull'atto di frazionamento avevo soltanto fatto il controllo in ufficio in base alle misure che aveva preso il collega che aveva redatto il tipo di frazionamento. In questo controllo non avevo trovato errori”
(cap. 14 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) sentito a controprova sul cap. 11 di cui alla mem. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice ha altresì precisato come nel corso di una successiva telefonata intercorsa tra i due tecnici
“Parlammo del terreno che andava diviso ma non c'erano disaccordi su come dividere il terreno. Non ricordo se il frazionamento l'ho controllato prima o dopo questo colloquio telefonico. Si è trattato sostanzialmente di una telefonata di cortesia”, l'unica peraltro (così il teste a controprova sul cap. 12 di cui Tes_3 alla mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea).
L'istruttoria espletata dunque ha confermato l'esistenza dell'accordo fiduciario tra le parti e l'inesistenza di motivo valido per l'inadempimento del convenuto al proprio obbligo di ritrasferimento del 50% del terreno in favore dell'attore.
In considerazione di ciò la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta non può trovare accoglimento, non essendo stato dimostrato alcun inadempimento da parte di al suddetto accordo fiduciario, Parte_1 avendo peraltro l'attore provveduto al pagamento delle spese per il frazionamento del terreno (doc. 16 fasc. attoreo) nonché alle spese di recinzione e manutenzione dello stesso, invitando parte convenuta a provvedere al trasferimento del 50% della proprietà in ultimo a mezzo del proprio legale con missiva del 4.10.2021 (doc. 10 fasc. attoreo) e manifestando altresì la propria “disponibilità a sostenere la propria quota parte di spese per intervento del tecnico e del legale e per IMU come dichiarato in atti, essendo anche aperta a discutere con la controparte il tema delle spese legali” (cfr. verbale ud. 23.5.2024).
In definitiva nel caso di specie, secondo l'insegnamento delle Sez. Unite con la citata sentenza n. 6459/2020 “ non sussistono ostacoli ad ammettere, a tutela del fiduciante deluso, il particolare rimedio di cui all'art. 2932 c.c.: avendo questa Corte chiarito che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga
l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege”.
Ogni altra questione assorbita o disattesa, siccome irrilevante. III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della lite e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi per le varie fasi dello scaglione di riferimento.
Per contro, non si ritengono sussistere i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo la fondatezza della domanda attorea emersa a seguito dell'istruttoria processuale, documentale e orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento della domanda, accerta l'esistenza, validità ed efficacia del patto fiduciario fra le parti meglio descritto in parte motivo e accertato l'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti da tale pactum fiduciae, trasferisce ai sensi dell'art. 2932 c.c. in favore di il diritto di Parte_1 proprietà in ragione del 50% sul terreno posto nel Comune di Monsummano
Terme, Via Pozzarello n. 301, contraddistinto al NCT di detto Comune nel foglio di mappa n. 12, dalla particella 93, qualità vigneto, superficie 13,90 are e dalla particella 92, qualità seminativo, superficie 43,30, avente un'estensione complessiva di 5.720 mq e confinante, ad est, con le particelle
727, 96 e 388 in foglio di mappa 12 e, ad ovest e sud, ove le predette particelle
92 e 93 comprendono porzione di un piccolo corso d'acqua, con le particelle
914, 916, 484, 985 e 1031 in foglio di mappa 9;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica e di intimazione a testi).
Pistoia, 3.7.2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Leoncini