Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5264/2023 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. GENTILE P.IVA_1
VINCENZO, c.f.: , in virtù di mandato in atti;
C.F._1
Appellante
E
(già denominata così derivata dalla Controparte_1 CP_2
incorporazione di n giusta Controparte_3 CP_2
atto di fusione per incorporazione in data 16.12.2008 a rogito Notaio di Persona_1
Milano Rep. n. 8295 – Racc. n. 5202), con sede legale in Milano, Via Livio Cambi n.
5, Società con Socio Unico appartenente al gruppo –iscrizione Controparte_4
nell'albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia – n. di codice 2008.1- iscritta all'Albo generale degli Intermediari Finanziari tenuto dall'Ufficio Cambi col n. 17513 ed all'Albo Speciale col n. 19319, capitale sociale Euro 410.131.062,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale , P.IVA P.IVA_2
, in persona del procuratore speciale Dott.ssa , nata ad P.IVA_3 Controparte_5
Roma (C.F.: – P.IVA – PEC: C.F._2 P.IVA_4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
dell'Avv. De Simone Antonio, in Napoli, Corso Umberto I n. 22 – 80138, in forza di procura allegata in atti;
Appellata
NONCHE'
(già denominata (denominazione assunta da CP_6 CP_7
come deliberato dall'Assemblea Controparte_8
Straordinaria in data 30 ottobre 2015, con verbale del Notaio di Persona_2
Milano, rep. 12539 - racc. 6528), società di diritto italiano con sede legale in Verona,
Via dell'Agricoltura n.7, C.F. , P.IVA , in persona del P.IVA_5 P.IVA_6
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale ad lites conferita per atto Notaio del 12.12.2023, Rep. n. 79343 Persona_3
– Racc. n. 29921, dall'Avv. Marco Filesi del Foro di Roma (C.F.:
– P.IVA – PEC: C.F._2 P.IVA_4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
dell'Avv. De Simone Antonio, in Napoli, Corso Umberto I n. 22 – 80138;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1
società (in seguito, per brevità, e la Controparte_1 CP_1
er ivi sentir emettere sentenza ex 2932 c.c., avente ad oggetto il CP_6
trasferimento dell'immobile, sito in Napoli, alla via F. Agresti nn. 12/14/16, riportati nel N.C.E.U di detto comune, Sez. MER, al foglio 3, particella 97, sub 172, piano T,
z.c. 13, cat. C/1, cl. 9, cons. mq. 167, sup. cat. mq. 220, R. C. Euro 6.882,61. A fondamento della domanda, la società attrice ha esposto di aver stipulato con
(già , quale mandataria di un accordo avente ad CP_6 CP_7 CP_1
oggetto il trasferimento del cespite innanzi descritto, contro il versamento della somma di € 130.840,00, condizionata esclusivamente ad una perizia, a cura e spese di , Pt_1
che accertasse l'inesistenza di difformità urbanistiche e/o catastali, che impedissero la vendita. Corrisposto quanto pattuito nell'accordo del 10/05/2016 ed espletata la perizia, che aveva accertato la regolarità urbanistica/catastale del cespite, invitata a CP_1
stipulare il contratto di compravendita, aveva rifiutato, senza giustificato motivo, di prestare il consenso definitivo.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto la legittimità del suo diniego di procedere CP_1
al trasferimento dell'immobile, non ritenendo sufficiente la garanzia prestata dalla controparte per il pagamento di eventuali oneri condominiali pregressi, anche se non ancora richiesti alla data di stipula, in conseguenza della futura definizione di liti condominiali pendenti.
La si è costituita in giudizio deducendo l'inammissibilità dell'avversa CP_6
domanda ovvero chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 8394/2023, pubblicata in data 13/09/2023, il Tribunale di Napoli ha così provveduto: “rigetta la domanda proposta da Parte_1
per le ragioni indicate in motivazione sia nei confronti della
[...]
sia della 2) condanna Controparte_1 CP_7 [...]
al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano ex D.M. 55/2014 in Controparte_1
€ 10.577,5 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese generali al 15%; 3) condanna
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 CP_6
già denominata (EX DOBANK S.p.A.) delle spese di lite che si
[...] CP_6
liquidano ex D.M. 55/2014 in € 10.577,5 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese generali al 15%”. Con atto di citazione, notificato in data 23.11.2023, la Parte_1
ha proposto formale appello avverso la predetta sentenza, chiedendo all'adita
[...]
Corte: “1. Accertare e dichiarare che la società Parte_1
ha regolarmente adempiuto le condizioni nell'accordo del 10/05/2016 e che,
[...]
per l'effetto, ha diritto ad ottenere il trasferimento dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Napoli, alla via F. Agresti nn. 12/14/16, riportati nel N.C.E.U di detto comune, Sez. MER, al foglio 3, particella 97, sub 172. piano T, z.c. 13, cat. C/1, cl. 9, cons. mq. 167, sup. cat. mq. 220, R. C. Euro 6.882,61; 2. Accertare e dichiarare
l'inadempimento di 3. Trasferire in favore di Controparte_1 [...]
i l'immobile sito in Napoli, alla via F. Agresti Parte_1 Parte_1
nn. 12/14/16, riportati nel N.C.E.U di detto comune, Sez. MER, al foglio 3, particella
97, sub 172. piano T, z.c. 13, cat. C/1, cl. 9, cons. mq. 167, sup. cat. mq. 220, R. C.
Euro 6.882,61, di proprietà di ordinando al Controparte_1
conservatore dei RR. II. Napoli 1 di effettuare la trascrizione di rito;
4. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Si sono costituite entrambe le appellate e , in Controparte_1 CP_6
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado.
In corso di causa, le parti omettevano di comparire all'udienza fissata per il 05.06.2025
e la causa veniva rinviava all'udienza successiva del 12.06.2025, ai sensi dell'art 309 cpc. Nonostante la ritualità delle comunicazioni del provvedimento giudiziale di fissazione udienza, nessuna delle parti compariva alla udienza del 12.06.2025 per cui la causa veniva immediatamente introitata in decisione collegiale.
Orbene, in conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del
05.06.2025 e della mancata comparizione delle parti alla successiva udienza del
12.06.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 181, comma 1,
c.p.c, richiamato dall'art 309 cpc. Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13.06.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio