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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.626/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott. Salvatore Grillo Presidente
2. Dott. Antonello Vitale Consigliere
3. Dott. Riccardo Leonetti Consigliere Relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 626/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4093/2022 del 9.11.2022, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Troiano come da procura speciale in atti Parte_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis come da procura speciale in calce Controparte_1 all'atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida di primo grado
Appellata
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 23 aprile 2025, in assenza del procuratore dell'appellante, la difesa dell'appellata ha concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto notificato il 12.8.20 , premesso di avere locato ad uso abitativo a Controparte_1 Parte_1
e – con contratto del 26.1.18 registrato il 5.2.18 – immobile sito in Bari al quarto
[...] Parte_2 piano di Corso Cavour n.51, ha intimato alle conduttrici sfratto per morosità e le ha contestualmente citate innanzi al Tribunale di Bari per la convalida dello stesso (o in subordine per la pronuncia di ordinanza di rilascio), l'ingiunzione al pagamento delle mensilità e degli oneri condominiali non pagati, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento delle conduttrici e la condanna delle stesse al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita la sola convenuta e, nell'allegare che sin dalla stipula del contratto di locazione Parte_1
(e comunque con comunicazione scritta del 20.10.18) aveva informato la locatrice della destinazione dell'immobile all'uso prevalente di (senza che quest'ultima chiedesse la risoluzione nel termine di cui Pt_3 all'art.80 L.392/78), e che però aveva dovuto cessare tale attività dopo che da una verifica della Polizia Locale era emersa la mancanza di bagni muniti dei requisiti minimi di agibilità, si è opposta alle avverse richieste e ha chiesto dichiararsi risolto il contratto per inadempimento della locatrice, con condanna di quest'ultima a risarcirle i danni nella misura di € 360.000,00 (o altra somma di giustizia) e a rifonderle le spese di lite.
Con ordinanza del 29.11.20 il Tribunale ha ordinato alle conduttrici il rilascio dell'immobile (eseguito il successivo 15.2.21), ha disposto il mutamento del rito e ha accordato alle parti termine per memorie
1 integrative, in cui la locatrice ha dedotto l'aggravamento della morosità a seguito del perdurante inadempimento sino al rilascio, mentre la conduttrice costituita ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di locazione e condannarsi la controparte a restituire i canoni riscossi e a risarcirle i danni nella misura già indicata.
In assenza di attività istruttoria, con sentenza del 9.11.22 il primo giudice, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile, e confermata l'ordinanza ex art.665 c.p.c. emessa il 29.11.20, ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento delle conduttrici e condannato queste ultime a versare alla locatrice € 14.950,00 a titolo di canoni scaduti ed € 1.063,94 a titolo di oneri, oltre accessori, rigettando invece la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta costituita e condannando quest'ultima, in solido con l'altra convenuta contumace, a rifondere alla controparte le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 9.5.23, ha proposto appello , riproponendo Parte_1 le domande già proposte in primo grado, delle quali ha chiesto l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita l'appellata per dedurre l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'avverso appello e chiedere quindi la conferma della sentenza gravata con vittoria di spese.
Disattese le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, con ordinanza del 3.2.25 la Corte ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, ha accordato alle parti termini per il deposito di scritti conclusivi e ha rinviato per discussione e decisione all'odierna udienza, all'esito della quale la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Come dedotto dalla difesa della sin dalla sua costituzione, l'appello in esame va dichiarato CP_1 inammissibile perché tardivamente proposto.
Ed invero la controversia, vertente in materia di locazione e come tale soggetta al relativo rito ex art. 447 bis c.p.c., risulta introdotta in primo grado con intimazione di sfratto per morosità e definita – previo mutamento di rito ex art.426 c.p.c. richiamato dall'art.667 c.p.c. – con sentenza pronunciata a seguito di discussione orale ai sensi dell'art.429 c.p.c..
Dunque il giudizio di appello, per il principio di c.d. ultrattività del rito, avrebbe dovuto essere instaurato con l'osservanza del medesimo modello procedimentale seguito in primo grado, ovvero il rito locatizio, mediante deposito di un ricorso ex art.433 e segg. c.p.c., mentre invece è stato introdotto con atto di citazione.
E' ben vero che l'irrituale proposizione dell'appello con citazione anziché con ricorso comporta un vizio suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.156 u.c. c.p.c.; ma ai fini della tempestività dell'impugnazione, secondo il costante insegnamento della S.C. in materia di c.d. equipollenza degli atti, occorre comunque che l'atto sia non soltanto notificato alla controparte, ma anche depositato in cancelleria nel rispetto del termine perentorio per la proposizione del gravame (cfr., tra le varie pronunce, Cass.19298/17).
Nel caso di specie invece, premesso che in mancanza di notificazione il termine da rispettare era quello c.d. lungo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia in data 9.11.22 e quindi con scadenza il 9.5.23, il deposito in cancelleria dell'atto di appello, eseguito ai fini dell'iscrizione a ruolo, risulta essere avvenuto soltanto in data 12.5.23, e quindi oltre il termine perentorio stabilito per la proposizione dell'impugnazione.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.
Per il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 n. 147 ed in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta.
2 Si dà atto che, per un refuso, nel dispositivo letto al termine dell'udienza di discussione sono contenuti errori materiali (“ anziché “ ; “ anziché “Bari”) che nell'infrascritto dispositivo si è provveduto Per_1 Pt_1 Per_2 ad emendare.
Si dà altresì atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di citazione notificato il 9.5.23 e iscritto a ruolo il 12.5.23, avverso la sentenza n. Parte_1
4093/2022 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 9.11.22, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile perché tardivamente proposto;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.060,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 23 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott. Salvatore Grillo Presidente
2. Dott. Antonello Vitale Consigliere
3. Dott. Riccardo Leonetti Consigliere Relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 626/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4093/2022 del 9.11.2022, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Troiano come da procura speciale in atti Parte_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis come da procura speciale in calce Controparte_1 all'atto di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida di primo grado
Appellata
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 23 aprile 2025, in assenza del procuratore dell'appellante, la difesa dell'appellata ha concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto notificato il 12.8.20 , premesso di avere locato ad uso abitativo a Controparte_1 Parte_1
e – con contratto del 26.1.18 registrato il 5.2.18 – immobile sito in Bari al quarto
[...] Parte_2 piano di Corso Cavour n.51, ha intimato alle conduttrici sfratto per morosità e le ha contestualmente citate innanzi al Tribunale di Bari per la convalida dello stesso (o in subordine per la pronuncia di ordinanza di rilascio), l'ingiunzione al pagamento delle mensilità e degli oneri condominiali non pagati, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento delle conduttrici e la condanna delle stesse al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita la sola convenuta e, nell'allegare che sin dalla stipula del contratto di locazione Parte_1
(e comunque con comunicazione scritta del 20.10.18) aveva informato la locatrice della destinazione dell'immobile all'uso prevalente di (senza che quest'ultima chiedesse la risoluzione nel termine di cui Pt_3 all'art.80 L.392/78), e che però aveva dovuto cessare tale attività dopo che da una verifica della Polizia Locale era emersa la mancanza di bagni muniti dei requisiti minimi di agibilità, si è opposta alle avverse richieste e ha chiesto dichiararsi risolto il contratto per inadempimento della locatrice, con condanna di quest'ultima a risarcirle i danni nella misura di € 360.000,00 (o altra somma di giustizia) e a rifonderle le spese di lite.
Con ordinanza del 29.11.20 il Tribunale ha ordinato alle conduttrici il rilascio dell'immobile (eseguito il successivo 15.2.21), ha disposto il mutamento del rito e ha accordato alle parti termine per memorie
1 integrative, in cui la locatrice ha dedotto l'aggravamento della morosità a seguito del perdurante inadempimento sino al rilascio, mentre la conduttrice costituita ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di locazione e condannarsi la controparte a restituire i canoni riscossi e a risarcirle i danni nella misura già indicata.
In assenza di attività istruttoria, con sentenza del 9.11.22 il primo giudice, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile, e confermata l'ordinanza ex art.665 c.p.c. emessa il 29.11.20, ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento delle conduttrici e condannato queste ultime a versare alla locatrice € 14.950,00 a titolo di canoni scaduti ed € 1.063,94 a titolo di oneri, oltre accessori, rigettando invece la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta costituita e condannando quest'ultima, in solido con l'altra convenuta contumace, a rifondere alla controparte le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 9.5.23, ha proposto appello , riproponendo Parte_1 le domande già proposte in primo grado, delle quali ha chiesto l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita l'appellata per dedurre l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'avverso appello e chiedere quindi la conferma della sentenza gravata con vittoria di spese.
Disattese le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, con ordinanza del 3.2.25 la Corte ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio, ha accordato alle parti termini per il deposito di scritti conclusivi e ha rinviato per discussione e decisione all'odierna udienza, all'esito della quale la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Come dedotto dalla difesa della sin dalla sua costituzione, l'appello in esame va dichiarato CP_1 inammissibile perché tardivamente proposto.
Ed invero la controversia, vertente in materia di locazione e come tale soggetta al relativo rito ex art. 447 bis c.p.c., risulta introdotta in primo grado con intimazione di sfratto per morosità e definita – previo mutamento di rito ex art.426 c.p.c. richiamato dall'art.667 c.p.c. – con sentenza pronunciata a seguito di discussione orale ai sensi dell'art.429 c.p.c..
Dunque il giudizio di appello, per il principio di c.d. ultrattività del rito, avrebbe dovuto essere instaurato con l'osservanza del medesimo modello procedimentale seguito in primo grado, ovvero il rito locatizio, mediante deposito di un ricorso ex art.433 e segg. c.p.c., mentre invece è stato introdotto con atto di citazione.
E' ben vero che l'irrituale proposizione dell'appello con citazione anziché con ricorso comporta un vizio suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.156 u.c. c.p.c.; ma ai fini della tempestività dell'impugnazione, secondo il costante insegnamento della S.C. in materia di c.d. equipollenza degli atti, occorre comunque che l'atto sia non soltanto notificato alla controparte, ma anche depositato in cancelleria nel rispetto del termine perentorio per la proposizione del gravame (cfr., tra le varie pronunce, Cass.19298/17).
Nel caso di specie invece, premesso che in mancanza di notificazione il termine da rispettare era quello c.d. lungo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della pronuncia in data 9.11.22 e quindi con scadenza il 9.5.23, il deposito in cancelleria dell'atto di appello, eseguito ai fini dell'iscrizione a ruolo, risulta essere avvenuto soltanto in data 12.5.23, e quindi oltre il termine perentorio stabilito per la proposizione dell'impugnazione.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.
Per il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 n. 147 ed in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta.
2 Si dà atto che, per un refuso, nel dispositivo letto al termine dell'udienza di discussione sono contenuti errori materiali (“ anziché “ ; “ anziché “Bari”) che nell'infrascritto dispositivo si è provveduto Per_1 Pt_1 Per_2 ad emendare.
Si dà altresì atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di citazione notificato il 9.5.23 e iscritto a ruolo il 12.5.23, avverso la sentenza n. Parte_1
4093/2022 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 9.11.22, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile perché tardivamente proposto;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.060,00 per compensi professionali, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 23 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
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