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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 473/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,473/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il [...] con l'Avv. CELESTE Parte_1 C.F._1
ORIETTA RICORRENTE E
) nata a [...] il [...] l'Avv. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.07.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in data 15.06.1998 in Albano Laziale (Roma) iscritto all'anagrafe CP_1 di detto Comune Anno 1998, numero 11 Parte I Serie Ufficio, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. All'esito della prima udienza di comparizione, contumace la resistente la causa in assenza di prove da assumere veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda e la sussistenza dei presupposti di legge, in particolare l'emanazione di sentenza di separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Alla luce di tanto la domanda può essere accolta con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
28/01/1972 e nata a [...] il 12/1 n data 15.06.1998 CP_1 in Albano Laziale (Roma), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nella sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 2.7.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,473/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nato a [...] il [...] con l'Avv. CELESTE Parte_1 C.F._1
ORIETTA RICORRENTE E
) nata a [...] il [...] l'Avv. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.07.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in data 15.06.1998 in Albano Laziale (Roma) iscritto all'anagrafe CP_1 di detto Comune Anno 1998, numero 11 Parte I Serie Ufficio, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. All'esito della prima udienza di comparizione, contumace la resistente la causa in assenza di prove da assumere veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda e la sussistenza dei presupposti di legge, in particolare l'emanazione di sentenza di separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Alla luce di tanto la domanda può essere accolta con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
28/01/1972 e nata a [...] il 12/1 n data 15.06.1998 CP_1 in Albano Laziale (Roma), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nella sulle spese. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 2.7.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco