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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2639/2024
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Benedetto Sieff Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2639 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
14/02/1992; con l'Avv. FULVIO FAMELI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente: “In riforma dell'impugnato provvedimento, accertata la sussistenza del diritto alla protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo PDS”; per parte resistente: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del GHANA, con ricorso depositato il 25-11-2024, agisce in giudizio avverso il parere non favorevole, emesso il 19-8-2024, notificato il 29-10-2024, espresso dalla Commissione Territoriale di Trieste in ordine all'istanza di rinnovo del permesso di protezione speciale, esponendo:
-di essere nato in [...] madre ghanese e da padre nigeriano;
-che, una volta giunto in Italia, ha ottenuto permesso per protezione speciale, non riuscendo in seguito ad ottenere il relativo rinnovo;
-di essere stato coinvolto nel “giogo di sostanze stupefacenti” e in un sistema di sfruttamento lavorativo e caporalato;
-di aver commesso un solo delitto, per cui ha scontato la pena;
-di aver avviato, all'esito della condanna definitiva, un percorso di reinserimento;
-che da oltre un anno lavora e è integrato sul territorio;
-che manca dal Paese d'origine da 12 anni, ha un'abitazione autonoma in quanto ospitato da un amico e conosce la lingua italiana;
conclusivamente richiedendo, previa sospensione del parere impugnato,
l'accertamento del diritto al riconoscimento della protezione speciale.
Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione resistente rileva che il ricorrente:
-ha fatto ingresso in Italia il 15-8-2011 e il 5-10-2011 ha ottenuto rilascio di permesso di soggiorno come richiedente asilo e il 7-1-2013 quello per motivi umanitari, rinnovato sino al 4-2-2022, presentando il 9-4-2024 istanza per il rinnovo del permesso per protezione speciale;
-dalla banca dati risulta aver lavorato 7 settimane nel 2022 con reddito lordo di CP_2
euro 735,00 e 15 settimane nel 2023 con reddito lordo di euro 1.127,00;
-è dedito allo spaccio di stupefacenti, oltre ad essere stato segnalato per altri reati, in particolare risultando
• condannato il 23-6-2021 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Bolzano n. 636/2021, irrevocabile il
10-7-2021, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, commesso in il 21-6-2021, per avere detenuto e CP_1
trasportato sostanza stupefacente del tipo eroina frazionata in 6 ovuli corrispondenti a pag. 2/10 circa 66,40 grammi lordi ai fini di spaccio;
• citato a giudizio nel procedimento penale n. 695/2021 per ricettazione, per avere acquistato e comunque ricevuto una bicicletta di colore nero e verde, provento di furto commesso ai danni di . In luogo sconosciuto, in data anteriore e Persona_1
prossima al 29.01.2021;
• segnalato il 13-1-2022 per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso loro di 0,17 grammi;
• denunciato in data 3-12-2021 per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto, sottoposto a perquisizione dagli agenti di Polizia intervenuti a seguito di un furto presso un supermercato, veniva trovato in possesso di un tronchesino in acciaio;
• indagato nel procedimento penale n. 5013/2021 per rapina, in quanto in data 29-6-
2021 verso le ore 11.00 circa, a nei pressi della Stazione ferroviaria, il CP_1 Pt_1
si avvicinava al sig. che era seduto su una panchina;
il sig. Persona_2 chiedeva al se avesse da vendergli della marijuana e quest'ultimo gli Per_2 Pt_1
consegnava un pezzo di legno, dicendo essere droga, e pochi istanti dopo tirava fuori dalle sue tasche un coltello con il quale, puntandolo alla gola della persona offesa, la minacciava di consegnargli venti euro;
la persona offesa, impaurita, gli dava la cifra richiesta e l'imputato si allontanava;
• rinviato a giudizio nel procedimento penale n. 6366/2020 per false dichiarazioni sull'identità, in quanto in data 6-10-2020 dichiarava all'Agente Scelto Controparte_3 della Polizia di Stato e all'Agente della Polizia di Stato di chiamarsi Persona_3
nato il [...] in [...]; Per_4
• denunciato il 15-9-2020 per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto si aggirava per i giardini di viale Stazione a con in mano una sbarra di ferro della CP_1
lunghezza di 90 centimetri;
perquisito, veniva trovato in possesso di grammi 1,05 di sostanza stupefacente del tipo mdma;
• segnalato per detenzione illecita di sostanza stupefacente il 21-4-2020, in quanto veniva trovato in possesso di due involucri contenenti eroina per un peso complessivo lordo di grammi 0,54 e di denaro contante per un totale di 1.335 euro;
• denunciato dai Carabinieri di in data 20-1-2021 per rapina in concorso;
CP_1
• segnalato al Commissariato del Governo della Provincia di in data 31-5- CP_1
pag. 3/10 2017 per detenzione di stupefacenti;
-che inoltre il procedimento amministrativo di rinnovo risulta sospeso e la relativa pratica non ancora chiusa a seguito della notifica del parere della Commissione;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso.
All'udienza del 10-12-2024, in seno al sub-procedimento ex art. 5 d.lgs. n. 150/2011, il ricorrente, comparendo personalmente, ha risposto alle domande del giudice riferendo di lavorare presso un'azienda agricola a . La difesa ha dedotto, inoltre, che l'atto Pt_2
endoprocedimentale è autonomamente impugnabile.
Con ordinanza del 19-12-2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva.
Instaurato il contradditorio nell'alveo del giudizio di merito, l'Amministrazione resistente ha reiterato in sede di comparsa di costituzione le contestazioni già mosse nel sub-procedimento relativo all'istanza di sospensione.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per l'1-4-2025, la difesa del ricorrente ha richiesto un rinvio del giudizio “poiché pendono nei confronti del sig. due procedimenti sub. rgnr 7345/21 e 695/21 Trib. Bz, l'uno chiamato il Pt_1
05/06/2025 ed il secondo il 09/10/2025 i quali potrebbero, verosimilmente, essere chiusi con una assoluzione una tenuità del fatto”.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 15 aprile 2025.
*
La domanda del ricorrente è infondata e non può trovare accoglimento.
In via preliminare, va osservato che, seppur dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente la pratica relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale (presentata il 9-4-2024) risulti in stato “da verificare” (doc. 13), deve nondimeno reputarsi suscettibile di autonoma impugnazione, vieppiù in difetto di alcun esito formale ad oggi del procedimento amministrativo, il parere non favorevole espresso dalla Commissione territoriale (all.to C ric.), ciò in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di protezione speciale, il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l'art. 35-bis d.lgs.
pag. 4/10 n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull'esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull'istanza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, 18/04/2023, n. 10221).
Ciò precisato, il menzionato parere non favorevole al rinnovo del permesso di soggiorno protezione speciale risulta motivato per la “Presenza di sentenze irrevocabili di condanna nonché di reati ostativi”.
In particolare, il ricorrente è attinto da sentenza del 23-6-2021, irrevocabile il 10-7-
2021, di condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione oltre ad euro 12.000,00 di multa (pena detentiva eseguita il 10-3-2024) per reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
n. 309/1990 in relazione a fatto del 21-6-2021 “per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, illecitamente detenuto e trasportato sostanza stupefacente del tipo Eroina di cui alle tabelle I e III dell'art. 14 D.P.R. 309/1990, frazionata in 6 ovuli corrispondenti a circa 66,40 grammi lordi, per uso non esclusivamente personale e quindi a fini di spaccio” (doc. 2 res.; cfr. anche casellario giudiziale ricorrente).
Trattasi, dunque, di reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, riconducibile all'elenco di cui all'art. 380, comma 2, c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n.
286/1998, secondo cui “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti
o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti
pag. 5/10 dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Va, peraltro, precisato che “In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l.
n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del
2023)” (Cass. Sez. 1, 02/08/2023, n. 23597).
Nondimeno, nel caso concreto, l'esito di un siffatto bilanciamento non consente di reputare integrata la fattispecie invocata a sostegno del diritto al rilascio di permesso per protezione speciale.
Da un lato, il ricorrente risulta altresì attinto, oltre che da plurime segnalazioni per fatti illeciti così come esposte in premessa e documentate da parte resistente (docc. da 3 a 11 res.) e da decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di in relazione CP_1
all'utilizzo di stupefacenti (doc. 12 res.), da due procedimenti penali, la cui pendenza è del resto confermata dalla stessa difesa del ricorrente (cfr. note del 24-3-2025), senza che l'eventuale esito degli stessi possa incidere ad ogni modo ai fini della presente decisione in assenza di elementi atti a ritenere l'integrazione del ricorrente sul territorio.
Dall'altro lato, infatti, vale considerare che, seppur agli atti risultino altresì le relazioni di tenore positivo rese dalle associazioni che a diverso titolo hanno concorso nel tentativo di avvio del ricorrente ad attività in specie lavorativa (docc. 3 e 4 ric.), quest'ultimo non soltanto appare allo stato privo di occupazione, tenuto conto della documentazione di pag. 6/10 rapporto di lavoro per il solo periodo da aprile sino al 31-10-2024 (docc. 5 e 6 ric.), già concluso, dunque, anche alla data di proposizione del ricorso (in data 25-11-2024), ma non risulta, inoltre, aver svolto alcuna significativa attività lavorativa nonostante la risalenza del suo arrivo in Italia al 2011 e nonostante il medesimo fosse titolare di idoneo titolo al soggiorno sino al 2022. L'estratto previdenziale (doc. 1 res.) documenta, CP_2
infatti, un'attività lavorativa del tutto sporadica e minimale negli anni 2022 e 2023, nulla comunque venendo allegato o documentato dalla difesa per i periodi più risalenti, né in ordine alla fase successiva al rapporto di lavoro conclusosi nell'ottobre 2024.
Priva di idonea dimostrazione è rimasta anche la circostanza della disponibilità di un alloggio stabile.
Né potrebbero intendersi di per sé sole sufficienti al fine di ritenere un'eventuale integrazione sul territorio, in difetto di ulteriori elementi in senso favorevole al ricorrente, la durata del soggiorno e la conoscenza della lingua italiana.
Così precisati gli elementi di fatto, in diritto va osservato che, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda (9-4-2024), la disciplina applicabile è quella di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella versione vigente in esito alle modifiche apportate dal d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023 (art. 7, comma 2, d.l. 20/2023 cit.), secondo cui “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. La disposizione da ultimo richiamata prevede che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (art. 5, comma
6, d.lgs. n. 286/1998).
pag. 7/10 Nella pluralità delle possibili interpretazioni conseguenti alla menzionata modifica legislativa, anche laddove assunta in ipotesi un'interpretazione dell'art. 19 cit. in conformità alle esigenze di tutela della vita privata e familiare, tenuto altresì conto della tutela di cui all'art. 8 CEDU, per le superiori ragioni, in difetto di elementi atti a reputare il radicamento e quindi la lesione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, la domanda del ricorrente non potrebbe trovare accoglimento.
Ove ancora la disposizione nella sua innovata formulazione dovesse trovare interpretazione con richiamo alla giurisprudenza già espressasi in ordine alla protezione umanitaria come disciplinata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, la domanda risulterebbe comunque priva di fondamento. A quest'ultimo riguardo -rammentato che
“In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in
Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese
d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. Sez. U.,
09/09/2021, n. 24413)- non soltanto nel caso concreto difettano elementi positivi in punto di integrazione, ma altresì va esclusa una situazione di vulnerabilità oggettiva con riferimento al Paese d'origine, ossia il Ghana.
Il Ghana, infatti, è considerato uno dei Paesi più stabili dell'Africa occidentale.
Attualmente non vi sono conflitti armati nel Paese ed è complessivamente considerato dalle fonti quale Paese sicuro. Sulla base della consultazione delle COI, la scheda sul
Ghana, aggiornata a novembre 2022 conclude segnalando che “sussistono eventuali pag. 8/10 eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone, infatti, per seguenti categorie di persone rappresentano comunque gruppi etno-sociali potenzialmente a rischio: 1)
Vittime o potenziali vittime di MGF;
2) Vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione;
3) Comunità LGBTI;
4) Minori;
5) Giornalisti investigativi”1.
Il ricorrente non può essere ricondotto ad alcuna di dette ultime categorie.
Sotto il profilo economico, Paese amministrato secondo gli standard regionali, il
Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed economiche in Africa.
Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico.
La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate.
L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa2. In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium EN Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria3. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della VA CE EN AU (DA) intende colmare il divario Nord Sud in Ghana, riducendo le disparità di sviluppo tra le pag. 9/10 due regioni4.
Sono, pertanto, insussistenti anche profili di vulnerabilità oggettiva con riguardo alle condizioni del Paese, in specie tenuto conto e nella valutazione comparata con l'assente livello di integrazione del ricorrente sul territorio.
Per tutto quanto sopra, la domanda del ricorrente è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza -non rilevante al riguardo l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
10053 del 19/06/2012)- da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d.
l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del
15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al
15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa
• rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, liquidate in €
848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Trento, 15/04/2025
Il Presidente Dott. Benedetto Sieff
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Schede redatte dalle Direzioni Generali MAECI per la Mondializzazione e le Questioni Globali, per gli
Affari Politici e la Sicurezza e per l'Unione Europea, in relazione ai Paesi inclusi nel decreto del 25 marzo 2023del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Giustizia di
“Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. 2 Ghana Country profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790 3 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2 4 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 2639/2024
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Benedetto Sieff Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 2639 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
14/02/1992; con l'Avv. FULVIO FAMELI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente: “In riforma dell'impugnato provvedimento, accertata la sussistenza del diritto alla protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo PDS”; per parte resistente: “Voglia codesto Ecc.mo Giudice respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze”. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, cittadino del GHANA, con ricorso depositato il 25-11-2024, agisce in giudizio avverso il parere non favorevole, emesso il 19-8-2024, notificato il 29-10-2024, espresso dalla Commissione Territoriale di Trieste in ordine all'istanza di rinnovo del permesso di protezione speciale, esponendo:
-di essere nato in [...] madre ghanese e da padre nigeriano;
-che, una volta giunto in Italia, ha ottenuto permesso per protezione speciale, non riuscendo in seguito ad ottenere il relativo rinnovo;
-di essere stato coinvolto nel “giogo di sostanze stupefacenti” e in un sistema di sfruttamento lavorativo e caporalato;
-di aver commesso un solo delitto, per cui ha scontato la pena;
-di aver avviato, all'esito della condanna definitiva, un percorso di reinserimento;
-che da oltre un anno lavora e è integrato sul territorio;
-che manca dal Paese d'origine da 12 anni, ha un'abitazione autonoma in quanto ospitato da un amico e conosce la lingua italiana;
conclusivamente richiedendo, previa sospensione del parere impugnato,
l'accertamento del diritto al riconoscimento della protezione speciale.
Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione resistente rileva che il ricorrente:
-ha fatto ingresso in Italia il 15-8-2011 e il 5-10-2011 ha ottenuto rilascio di permesso di soggiorno come richiedente asilo e il 7-1-2013 quello per motivi umanitari, rinnovato sino al 4-2-2022, presentando il 9-4-2024 istanza per il rinnovo del permesso per protezione speciale;
-dalla banca dati risulta aver lavorato 7 settimane nel 2022 con reddito lordo di CP_2
euro 735,00 e 15 settimane nel 2023 con reddito lordo di euro 1.127,00;
-è dedito allo spaccio di stupefacenti, oltre ad essere stato segnalato per altri reati, in particolare risultando
• condannato il 23-6-2021 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Bolzano n. 636/2021, irrevocabile il
10-7-2021, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, commesso in il 21-6-2021, per avere detenuto e CP_1
trasportato sostanza stupefacente del tipo eroina frazionata in 6 ovuli corrispondenti a pag. 2/10 circa 66,40 grammi lordi ai fini di spaccio;
• citato a giudizio nel procedimento penale n. 695/2021 per ricettazione, per avere acquistato e comunque ricevuto una bicicletta di colore nero e verde, provento di furto commesso ai danni di . In luogo sconosciuto, in data anteriore e Persona_1
prossima al 29.01.2021;
• segnalato il 13-1-2022 per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso loro di 0,17 grammi;
• denunciato in data 3-12-2021 per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto, sottoposto a perquisizione dagli agenti di Polizia intervenuti a seguito di un furto presso un supermercato, veniva trovato in possesso di un tronchesino in acciaio;
• indagato nel procedimento penale n. 5013/2021 per rapina, in quanto in data 29-6-
2021 verso le ore 11.00 circa, a nei pressi della Stazione ferroviaria, il CP_1 Pt_1
si avvicinava al sig. che era seduto su una panchina;
il sig. Persona_2 chiedeva al se avesse da vendergli della marijuana e quest'ultimo gli Per_2 Pt_1
consegnava un pezzo di legno, dicendo essere droga, e pochi istanti dopo tirava fuori dalle sue tasche un coltello con il quale, puntandolo alla gola della persona offesa, la minacciava di consegnargli venti euro;
la persona offesa, impaurita, gli dava la cifra richiesta e l'imputato si allontanava;
• rinviato a giudizio nel procedimento penale n. 6366/2020 per false dichiarazioni sull'identità, in quanto in data 6-10-2020 dichiarava all'Agente Scelto Controparte_3 della Polizia di Stato e all'Agente della Polizia di Stato di chiamarsi Persona_3
nato il [...] in [...]; Per_4
• denunciato il 15-9-2020 per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto si aggirava per i giardini di viale Stazione a con in mano una sbarra di ferro della CP_1
lunghezza di 90 centimetri;
perquisito, veniva trovato in possesso di grammi 1,05 di sostanza stupefacente del tipo mdma;
• segnalato per detenzione illecita di sostanza stupefacente il 21-4-2020, in quanto veniva trovato in possesso di due involucri contenenti eroina per un peso complessivo lordo di grammi 0,54 e di denaro contante per un totale di 1.335 euro;
• denunciato dai Carabinieri di in data 20-1-2021 per rapina in concorso;
CP_1
• segnalato al Commissariato del Governo della Provincia di in data 31-5- CP_1
pag. 3/10 2017 per detenzione di stupefacenti;
-che inoltre il procedimento amministrativo di rinnovo risulta sospeso e la relativa pratica non ancora chiusa a seguito della notifica del parere della Commissione;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso.
All'udienza del 10-12-2024, in seno al sub-procedimento ex art. 5 d.lgs. n. 150/2011, il ricorrente, comparendo personalmente, ha risposto alle domande del giudice riferendo di lavorare presso un'azienda agricola a . La difesa ha dedotto, inoltre, che l'atto Pt_2
endoprocedimentale è autonomamente impugnabile.
Con ordinanza del 19-12-2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva.
Instaurato il contradditorio nell'alveo del giudizio di merito, l'Amministrazione resistente ha reiterato in sede di comparsa di costituzione le contestazioni già mosse nel sub-procedimento relativo all'istanza di sospensione.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per l'1-4-2025, la difesa del ricorrente ha richiesto un rinvio del giudizio “poiché pendono nei confronti del sig. due procedimenti sub. rgnr 7345/21 e 695/21 Trib. Bz, l'uno chiamato il Pt_1
05/06/2025 ed il secondo il 09/10/2025 i quali potrebbero, verosimilmente, essere chiusi con una assoluzione una tenuità del fatto”.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 15 aprile 2025.
*
La domanda del ricorrente è infondata e non può trovare accoglimento.
In via preliminare, va osservato che, seppur dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente la pratica relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale (presentata il 9-4-2024) risulti in stato “da verificare” (doc. 13), deve nondimeno reputarsi suscettibile di autonoma impugnazione, vieppiù in difetto di alcun esito formale ad oggi del procedimento amministrativo, il parere non favorevole espresso dalla Commissione territoriale (all.to C ric.), ciò in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di protezione speciale, il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l'art. 35-bis d.lgs.
pag. 4/10 n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull'esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull'istanza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, 18/04/2023, n. 10221).
Ciò precisato, il menzionato parere non favorevole al rinnovo del permesso di soggiorno protezione speciale risulta motivato per la “Presenza di sentenze irrevocabili di condanna nonché di reati ostativi”.
In particolare, il ricorrente è attinto da sentenza del 23-6-2021, irrevocabile il 10-7-
2021, di condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione oltre ad euro 12.000,00 di multa (pena detentiva eseguita il 10-3-2024) per reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
n. 309/1990 in relazione a fatto del 21-6-2021 “per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, illecitamente detenuto e trasportato sostanza stupefacente del tipo Eroina di cui alle tabelle I e III dell'art. 14 D.P.R. 309/1990, frazionata in 6 ovuli corrispondenti a circa 66,40 grammi lordi, per uso non esclusivamente personale e quindi a fini di spaccio” (doc. 2 res.; cfr. anche casellario giudiziale ricorrente).
Trattasi, dunque, di reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, riconducibile all'elenco di cui all'art. 380, comma 2, c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n.
286/1998, secondo cui “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti
o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti
pag. 5/10 dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
Va, peraltro, precisato che “In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l.
n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del
2023)” (Cass. Sez. 1, 02/08/2023, n. 23597).
Nondimeno, nel caso concreto, l'esito di un siffatto bilanciamento non consente di reputare integrata la fattispecie invocata a sostegno del diritto al rilascio di permesso per protezione speciale.
Da un lato, il ricorrente risulta altresì attinto, oltre che da plurime segnalazioni per fatti illeciti così come esposte in premessa e documentate da parte resistente (docc. da 3 a 11 res.) e da decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di in relazione CP_1
all'utilizzo di stupefacenti (doc. 12 res.), da due procedimenti penali, la cui pendenza è del resto confermata dalla stessa difesa del ricorrente (cfr. note del 24-3-2025), senza che l'eventuale esito degli stessi possa incidere ad ogni modo ai fini della presente decisione in assenza di elementi atti a ritenere l'integrazione del ricorrente sul territorio.
Dall'altro lato, infatti, vale considerare che, seppur agli atti risultino altresì le relazioni di tenore positivo rese dalle associazioni che a diverso titolo hanno concorso nel tentativo di avvio del ricorrente ad attività in specie lavorativa (docc. 3 e 4 ric.), quest'ultimo non soltanto appare allo stato privo di occupazione, tenuto conto della documentazione di pag. 6/10 rapporto di lavoro per il solo periodo da aprile sino al 31-10-2024 (docc. 5 e 6 ric.), già concluso, dunque, anche alla data di proposizione del ricorso (in data 25-11-2024), ma non risulta, inoltre, aver svolto alcuna significativa attività lavorativa nonostante la risalenza del suo arrivo in Italia al 2011 e nonostante il medesimo fosse titolare di idoneo titolo al soggiorno sino al 2022. L'estratto previdenziale (doc. 1 res.) documenta, CP_2
infatti, un'attività lavorativa del tutto sporadica e minimale negli anni 2022 e 2023, nulla comunque venendo allegato o documentato dalla difesa per i periodi più risalenti, né in ordine alla fase successiva al rapporto di lavoro conclusosi nell'ottobre 2024.
Priva di idonea dimostrazione è rimasta anche la circostanza della disponibilità di un alloggio stabile.
Né potrebbero intendersi di per sé sole sufficienti al fine di ritenere un'eventuale integrazione sul territorio, in difetto di ulteriori elementi in senso favorevole al ricorrente, la durata del soggiorno e la conoscenza della lingua italiana.
Così precisati gli elementi di fatto, in diritto va osservato che, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda (9-4-2024), la disciplina applicabile è quella di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella versione vigente in esito alle modifiche apportate dal d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023 (art. 7, comma 2, d.l. 20/2023 cit.), secondo cui “
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. La disposizione da ultimo richiamata prevede che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (art. 5, comma
6, d.lgs. n. 286/1998).
pag. 7/10 Nella pluralità delle possibili interpretazioni conseguenti alla menzionata modifica legislativa, anche laddove assunta in ipotesi un'interpretazione dell'art. 19 cit. in conformità alle esigenze di tutela della vita privata e familiare, tenuto altresì conto della tutela di cui all'art. 8 CEDU, per le superiori ragioni, in difetto di elementi atti a reputare il radicamento e quindi la lesione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, la domanda del ricorrente non potrebbe trovare accoglimento.
Ove ancora la disposizione nella sua innovata formulazione dovesse trovare interpretazione con richiamo alla giurisprudenza già espressasi in ordine alla protezione umanitaria come disciplinata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, la domanda risulterebbe comunque priva di fondamento. A quest'ultimo riguardo -rammentato che
“In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in
Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese
d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. Sez. U.,
09/09/2021, n. 24413)- non soltanto nel caso concreto difettano elementi positivi in punto di integrazione, ma altresì va esclusa una situazione di vulnerabilità oggettiva con riferimento al Paese d'origine, ossia il Ghana.
Il Ghana, infatti, è considerato uno dei Paesi più stabili dell'Africa occidentale.
Attualmente non vi sono conflitti armati nel Paese ed è complessivamente considerato dalle fonti quale Paese sicuro. Sulla base della consultazione delle COI, la scheda sul
Ghana, aggiornata a novembre 2022 conclude segnalando che “sussistono eventuali pag. 8/10 eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone, infatti, per seguenti categorie di persone rappresentano comunque gruppi etno-sociali potenzialmente a rischio: 1)
Vittime o potenziali vittime di MGF;
2) Vittime o potenziali vittime di tratta o discriminazione;
3) Comunità LGBTI;
4) Minori;
5) Giornalisti investigativi”1.
Il ricorrente non può essere ricondotto ad alcuna di dette ultime categorie.
Sotto il profilo economico, Paese amministrato secondo gli standard regionali, il
Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed economiche in Africa.
Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico.
La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate.
L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell'Africa2. In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium EN Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria3. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della VA CE EN AU (DA) intende colmare il divario Nord Sud in Ghana, riducendo le disparità di sviluppo tra le pag. 9/10 due regioni4.
Sono, pertanto, insussistenti anche profili di vulnerabilità oggettiva con riguardo alle condizioni del Paese, in specie tenuto conto e nella valutazione comparata con l'assente livello di integrazione del ricorrente sul territorio.
Per tutto quanto sopra, la domanda del ricorrente è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza -non rilevante al riguardo l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
10053 del 19/06/2012)- da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d.
l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del
15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al
15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa
• rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite, liquidate in €
848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Trento, 15/04/2025
Il Presidente Dott. Benedetto Sieff
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Schede redatte dalle Direzioni Generali MAECI per la Mondializzazione e le Questioni Globali, per gli
Affari Politici e la Sicurezza e per l'Unione Europea, in relazione ai Paesi inclusi nel decreto del 25 marzo 2023del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Giustizia di
“Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. 2 Ghana Country profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790 3 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2 4 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2