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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7323/21 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Filippo Maria Corbò – Avv. Federico Maria Corbò) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Luigi Chiarolanza) PARTE APPELLATA
E Controparte_2
(Avv. Tommaso Di Biasio - Avv. Rocco Ciacciarelli)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
(Avv. Piero Tomaselli)
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1490/21 emessa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Cassino, con sentenza n.1490/21, ha condannato la CP_2
al risarcimento dei danni (quantificati in € 434.184,26 oltre le spese di lite)
[...] subiti da a seguito del sinistro avvenuto, in data 18.10.13, Controparte_1 sulla S.S. 630 US (KM 9+161,9), direzione S. Giorgio a Liri-Cassino. Ha rigettato, invece, la domanda (perché non dimostrata) del proposta nei confronti di CP_1
condannando la parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti CP di detta società. Ha, infine, dichiarato tenuta - e per l'effetto ha condannato -
[...]
a manlevare e tenere indenne, nei limiti delle condizioni della polizza CP_4 sottoscritta (al netto della franchigia e con l'esclusione delle spese di lite), la CP_2
da ogni esborso cui era tenuta, a seguito del giudizio, in favore dell'attore CP_2
( ), ed ha posto le spese di lite, che ha compensato per 1/3, in capo alla CP_1 terza chiamata ed in favore della . Ha, da ultimo, compensato le spese di lite CP_2 relative al sub-procedimento cautelare in corso di causa.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Controparte_4
(si leggano le note di trattazione scritta del 20.1.25): “Nel merito ed in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata accertare l'erroneità e l'infondatezza della sentenza 1490/2021, pubblicata il 12.11.2021 e notificata 15.11.2021, pronunciata dal Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Dott.ssa Grillo e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dal Sig. perché Controparte_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto e non provata;
Nel merito ed in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare l'erroneità e l'infondatezza della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1490/2021, pubblicata il 12.11.2021 e notificata 15.11.2021, nella parte in cui non ha inteso riconoscere un concorso di colpa in capo al Sig. , nell'incidente allo stesso Controparte_1 occorso il 18.10.2013, e conseguentemente riformare la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1490/2021, pubblicata il 12.11.2021 e notificata 15.11.2021, riducendo l'entità del risarcimento in ragione della gravità della colpa e delle conseguenze derivate, nella misura che sarà ritenuta dalla Corte di Appello adita. Con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
, costituitosi, ha concluso (cfr. note scritte per Controparte_1
l'udienza del 6.02.25) per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande avversarie con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario. l (cfr. le note di trattazione scritta per Controparte_3
l'udienza del 6.02.25) ha chiesto: 1) in via preliminare di dichiarare coperto da giudicato il capo della sentenza n.1490/2021, depositata in data 12 novembre 2021, nella parte in cui il Tribunale di Cassino ha escluso la responsabilità dell
[...]
2) nel merito, confermare la sentenza impugnata nella Controparte_3 parte in cui è stata esclusa la responsabilità dell' e/o dichiarare inammissibili CP le domande proposte dall'attore ( ) per carenza di legittimazione passiva CP_1 dell' , ovvero rigettare le domande;
3) in via Controparte_5 subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande attoree non siano dichiarate inammissibili e/o respinte, ritenere la preponderante e, comunque, concorsuale responsabilità del nella causazione del sinistro del 18 ottobre 2013, il CP_1 tutto con vittoria di spese, delle competenze e degli onorari del presente grado di giudizio e della fase cautelare di primo grado, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. La (cfr. anche le note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_2 del 6.02.25) ha chiesto in via principale, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità in capo alla per i fatti di causa, accogliere il Controparte_2 gravame riformando integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso colposo (prevalente e/o concorrente) del nella produzione dell'evento e, conseguentemente, riformare la sentenza CP_1 riducendo l'importo dovuto in relazione all'apporto causale di questi. Il tutto “con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e con restituzione delle somme corrisposte dalla , in esecuzione della sentenza di primo grado, Controparte_2
a titolo di spese legali e /o di oneri di CTU”. Così come si legge nella sentenza di primo grado – alla quale si rinvia per relationem – ha citato in giudizio l' e la Controparte_1 CP
, al fine di ottenere, previo riconoscimento di una somma Controparte_2 provvisionale, il ristoro dei danni subiti a seguito dell'infortunio verificatosi il 18.10.13. Ha esposto che, in tale data alle ore 17.05 circa, mentre percorreva con la bicicletta la S.S. 630 US (KM 9+161,9), direzione S. Giorgio a Liri-Cassino, a causa del manto stradale dissestato (che determinava la perdita di aderenza sull'asfalto del velocipede) perdeva l'equilibrio e, nel tentativo di recuperare la bicicletta, si dirigeva verso il lato destro della carreggiata incontrando uno scalino ivi presente (rappresentato dal dislivello dell'asfalto rispetto al piano terra) cadendo, così, rovinosamente a terra. Ha precisato che sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Cassino nonché gli operatori del 118 che lo trasportavano, data la gravità delle condizioni, con eliambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in codice rosso. Nei giorni successivi il suo stato clinico generale peggiorava tanto da entrare in coma fino al 30.10.2013; in data 18.11.2013 veniva dimesso e trasferito presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo di Pozzilli, ivi ricoverato fino al 18.12.2013.
Era stato, inizialmente, giudicato, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non idoneo temporaneamente (fino al 9.11.2015 in modo relativo) allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento, per poi, infine, essere riconosciuto invalido al 100%. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale CP eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva (sostenendo che la SR 630 US era una strada di proprietà della Regione Lazio, la cui manutenzione era affidata alla provincia) e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda;
in via subordinata, eccepiva la responsabilità concorsuale del CP_1 con la conseguente richiesta di riduzione proporzionale del risarcimento. La Provincia di , a sua volta, chiedeva di potere chiamare in causa e, in CP_2 caso di sua condanna di essere manlevata, la propria compagnia di assicurazione (la in Italia) e comunque, nel merito ed in via principale, insisteva per il rigetto CP_4 della domanda.
chiedeva, costituendosi, il rigetto delle domande formulate CP_4 dall'attore, con conseguente rigetto della domanda di manleva;
in via subordinata, l'accertamento del prevalente concorso colposo dell'attore dichiarando gli assicuratori tenuti alla manleva (e conseguentemente a tenere indenne la
[...]
) secondo i limiti di polizza (con esclusione dell'importo di cui alla CP_2 franchigia pari ad euro 15.000,00); eccepiva, altresì, la violazione del patto di gestione della lite e chiedeva l'esclusione delle spese processuali. Respinta l'istanza di provvisionale, la causa, istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e della CTU medico legale, è stata definita con la sentenza gravata. Il Tribunale, ricondotta l'azione proposta all'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., ha accolto la domanda così motivando: “l'attore ha allegato di essere caduto rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato, che determinava la perdita di aderenza del mezzo, mentre percorreva con la propria bicicletta la S.S. 630 US. In particolare, ha dedotto che nel tentativo di riprendere l'equilibrio “si dirigeva verso il lato destro della carreggiata, incontrando uno scalino ivi presente rappresentata dal dislivello dell'asfalto rispetto al piano terra”. Ha ritenuto che l'istruttoria svolta (prove testimoniali e relazione degli agenti di polizia intervenuti) aveva confermato la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione e pertanto provato il nesso di causalità tra la cosa (manto stradale) ed il danno, essendo stato dimostrato che l'attore a causa delle fessurazioni presenti sul manto stradale, perdeva il controllo della bicicletta, deviando sul lato destro e finendo per cadere a causa del dislivello presente. Ha escluso il concorso di colpa del nella causazione del sinistro CP_1
“atteso che il medesimo indossava regolarmente il casco protettivo e procedeva sul margine destro della carreggiata. Né risulta documentato che il transito nella strada in oggetto fosse vietato ai ciclisti”.
Con riferimento alla titolarità passiva del rapporto controverso, contestata dall ha osservato come il non avesse documentato CP CP_1
l'affidamento, all'epoca dei fatti, da parte della Regione Lazio all dei compiti CP amministrativi concernenti la manutenzione in relazione alla strada regionale in questione. Conseguentemente ha ritenuto di dover affermare la sussistenza della responsabilità della sola (ai sensi dell'art.125 della L. R. n. Controparte_2
14/99, come modificato con L.R.
2.9.2003 n. 28) quale soggetto delegato all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria, ed invece respingersi la domanda nei confronti dell CP Il Primo Giudice, ha, poi, determinato il danno - considerata la relazione medico legale depositata dal CTU incaricato - nella misura, del 51 % per il danno biologico permanente, di 180 giorni per l'inabilità temporanea assoluta e di ulteriori 180 giorni al 50% per l'inabilità temporanea parziale;
ha, altresì, sulla base di tali parametri quantificato il danno, applicando le tabelle di Milano e tenendo conto dell'aumento della personalizzazione, in complessivi € 434.184,26, all'attualità. Non ha, invece, riconosciuto il danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica per non avere l'attore fornito alcun riscontro documentale in merito al reddito percepito. In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Controparte_2 ha condannato la parte terza chiamata ( a Parte_1 tenerla indenne da ogni esborso nei limiti delle condizioni di polizza, al netto della franchigia contrattualmente prevista e ad esclusione delle spese processuali. Ha, infine, condannato il alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
CP
La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con il primo, “Infondatezza della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità della - valutazione erronea e travisamento dei Controparte_2 documenti e delle risultanze istruttorie - Illogicità della decisione assunta - erronea applicazione della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c.” l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, in via esclusiva, quale responsabile del sinistro la (quale Ente proprietario della strada e delegato all'esercizio Controparte_2 delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria) – senza neppure esaminare la condotta dell'attore, quantomeno per l'accertamento del suo concorso di colpa nella causazione del sinistro. Con il secondo, “Erroneità della sentenza in ordine al mancato riconoscimento di un concorso di colpa in capo al Sig. ” la Compagnia di Controparte_1 assicurazione ha criticato la sentenza nella parte in cui è stato escluso il CP_4 concorso di colpa del “perché lo stesso indossava regolarmente il casco CP_1 protettivo e procedeva sul margine destro della carreggiata. Né risulta documentato che il transito nella strada in oggetto fosse vietato ai ciclisti”. Innanzitutto e preliminarmente, attese le censure esposte, ed in assenza di altre doglianze, deve ritenersi definitivamente resa la decisione di rigetto della domanda nei confronti dell' CP
Ciò posto le censure svolte devono ritenersi fondate. Con riguardo alle circostanze fattuali vi sono le dichiarazioni rese dai testi escussi e la relazione redatta dagli agenti di polizia intervenuti. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 06.11.17) che era in Testimone_1 prossimità del luogo del sinistro, che aveva visto passare il gruppo di ciclisti e che
“quando sono giunto ho visto mio cognato, che era il penultimo del gruppo di ciclisti già a terra insieme alla sua bici…lo abbiamo soccorso e spostato sul ciglio della strada. Non ho visto materialmente il momento della caduta (del ”) ma che aveva CP_1
“notato però che il manto stradale della SS 630 US era in condizioni pietose, presentava delle grosse striature e, preciso, che la ruota della bici si sia incastrata in queste striature (…)”; in risposta alla domanda del difensore della Provincia di
ha confermato che il conosceva quel tratto di strada (“mio CP_2 CP_1 cognato andava spesso in bici sul quel tratto di strada”) precisando che: a) il tratto di strada “in cui è avvenuto il sinistro è rettilineo e pianeggiante ma è completamente privo di segnaletica orizzontale e del manto erboso laterale”, b) “al momento del sinistro vi era luce diurna e vi era visibilità”, c) “i ciclisti (…) proseguivano in fila indiana e mio cognato era il penultimo (…)”. Il teste (cfr. verbale udienza 26.03.2018) ha dichiarato di essere Testimone_2
a conoscenza dei fatti perché faceva parte del gruppo dei ciclisti insieme al padre (l'appellante) specificando di trovarsi “dietro di lui a circa 20 (venti) metri” quando quest'ultimo “ha cercato di evitare una fessura presente sul manto stradale (…), si è spostato leggermente sulla destra ma poco più avanti vi era un'altra fessura sulla strada, che mio padre ha preso in pieno e gli ha fatto perdere il controllo della bici” e precisando che il padre “ha perso la traiettoria perché non è riuscito più a controllare la bici” finendo “sullo scalino a margine della strada” che “era abbastanza pronunciato, non so quantificarlo ma penso fosse tra i 10-15 cm”. In risposta a specifiche domande ha puntualizzato che: a) “la strada era piena di fessure (…), non pioveva ed il cielo era sereno” b) “quella strada con il nostro gruppo di ciclisti del quale fa parte anche mio padre non la frequentavamo da circa quattro mesi (..), tutto il gruppo di ciclisti era composto da cinque persone, proseguivamo in fila indiana; tre persone erano davanti a mio padre ed io lo seguivo a circa venti metri (…)”. Lo stesso teste (in risposta a quanto ulteriormente domandato “adr. Giudice”), ha ricordato:
“che è arrivato anche mio zio, forse dopo circa 10 minuti dal sinistro (…)”. Il teste , agente di polizia intervenuto sul luogo del sinistro, nella Testimone_3 sua deposizione (cfr. verbale di udienza del 26.3.18) ha confermato il contenuto della relazione redatta, che le condizioni meteo, così come la visibilità, erano buone e che
“Abbiamo dedotto il punto d'urto anzi il presumibile punto d'urto dalla chiazza/macchia di sangue sul manto stradale. Invece la bici era sull'erba, il caschetto era vicino la bici. La macchia di sangue è stata rinvenuta sull'asfalto…”.
Gli altri testi escussi (cfr. verbale udienza dell'11.6.18 per i testi Testimone_4
quale Presidente della Associazione A.S.D. “Ora et Labora” e
[...] [...] quest'ultimo dichiaratosi tecnico della Provincia e verbale udienza del Tes_5
23.7.18 per , non essendo presenti sul luogo al momento del sinistro, Persona_1 nulla hanno aggiunto relativamente alla dinamica dell'incidente. Il primo ha poi precisato, con riguardo alla circostanza letta se la strada era Tes_4 utilizzata dai ciclisti, che “è una strada che i ciclisti frequentano per andare da Cassino verso il mare”; mentre il teste ha confermato la relazione sottoscritta ed Tes_5 inoltre che il tratto viario nel punto del sinistro era largo circa 12 metri, nonché ha precisato che il dislivello come da foto mostrate allegate alla relazione “è situato tra la fine della banchina asfaltata e la banchina in terra”. Il teste Persona_1 dichiaratosi collaboratore di di incaricata dalla Provincia per Controparte_6 CP_2 gli accertamenti sui luoghi dei sinistri, ha confermato la perizia redatta ed altresì che il tratto di strada nel punto del sinistro era largo circa 12 metri e che il dislivello, che era di circa 7-8 centimetri, si trovava all'esterno della carreggiata, ove finiva l'asfalto ed iniziava la cunetta. Nella perizia tecnica redatta, su incarico della , dalla Ge.si. s.a.s. Controparte_2
(cfr. doc. 6 fascicolo primo grado appellante) al punto 2.2 (Conformazione fondo e pavimentazione) si legge: “Per quanto riferito, la causa dell'evento sarebbe da attribuire al dislivello generatosi dallo spessore del manto stradale (conglomerato bituminoso) e la zona esterna alla carreggiata stradale ad essa e comunque all'esterno della banchina stradale”, mentre al successivo punto 4 (Parere tecnico conclusivo):
“Dal sopralluogo eseguito riscontravamo che la zona indicata risultava essere l'estremo margine destro del manto stradale che crea un dislivello con la zona adiacente di circa cm 10. Tale zona risultava essere all'esterno della striscia di margine, oltre la carreggiata stradale ed in un tratto in ogni caso non transitabile dai veicoli. Anche nel caso di velocipedi i quali devono tenere il più possibile il lato destro della carreggiata, ma sempre in funzione della striscia di margine”. Nel verbale di polizia relativo agli accertamenti sullo stato dei luoghi eseguiti da e da , datato 18.10.2013, il sinistro, sulla base Controparte_7 Testimone_3 dei rilievi effettuati sul luogo, è stato ricostruito rappresentando che il CP_1 circolava sulla corsia di emergenza percorrendo l'estrema destra della stessa, quando impegnava con le ruote la banchina erbosa contigua alla citata corsia. A causa del dislivello tra il manto stradale e la banchina erbosa di circa 3 o 4 cm rispetto al piano viabile, perdeva il controllo del velocipede e cadeva sul piano viabile battendo la testa sul ciglio. Anche il consulente del (Ing. ) - nella relazione tecnica depositata CP_1 Per_2 agli atti nel giudizio di primo grado - ha individuato il punto dell'incidente nel dislivello esistente tra l'estremo margine del manto stradale e la banchina (zona sterrata). Dalle immagini contenute nella relazione dell'Ing. risulta evidente che il Per_2 dislivello (ben visibile con le condizioni atmosferiche del giorno del sinistro) non è circoscritto al punto dove è caduto il ma si estende per un lungo tratto CP_1 della carreggiata (sia precedente che successivo al punto di impatto). Dall'istruttoria espletata sono emerse, quindi, le seguenti circostanze, in primo luogo il fatto è accaduto di giorno e precisamente alle 17 circa, del 18 ottobre 2013, dunque, in condizioni di visibilità su una strada rettilinea. L'attore conosceva i luoghi come confermato dai testi e , S_ CP_1 rispettivamente cognato e figlio del danneggiato. Il teste , che non ha assistito all'incidente, ha dichiarato di trovarsi S_
“in prossimità del luogo del sinistro” mentre il teste (nipote Testimone_2 dell' ) – in risposta ad una domanda formulatagli dal Giudice – ha dichiarato S_ che lo zio era sopraggiunto sul luogo dopo circa dieci minuti (“è arrivato anche mio zio, forse dopo circa 10 minuti dal sinistro (…)”. Il tratto percorso dal , da come descritto e rappresentato nelle CP_1 relazioni (verbale polizia, relazione tecnica della società incaricata dalla CP_2
, CTP D'GU) era rettilineo.
[...]
Nessuno dei testi escussi ha visto effettivamente la modalità della caduta, in quanto pur confermando la circostanza che il aveva perso l'equilibrio CP_1 perché finito, con la ruota della bicicletta, in una fessura presente sulla carreggiata e che andava a cadere oltre il dislivello esistente tra margine estremo della strada e zona sterrata, hanno dichiarato, uno (teste ) che si trovava a Testimone_2
20 metri di distanza, l'altro (teste ) di avere visto lo stato del manto S_ stradale quando si era avvicinato al , gli altri testi nulla hanno esplicitato CP_1 al riguardo. Peraltro, la narrazione fatta dal teste , circa la dinamica sopra CP_1 riportata (che il padre cercando di evitare una fessura presente sul manto stradale si era spostato leggermente sulla destra, ma a causa di un'altra fessura sulla strada, che prendeva in pieno, perdeva il controllo), contrasta con le evidenze illustrate in sede di verbale redatto dalla polizia e sopra richiamate (che piuttosto il CP_1 circolava sulla corsia di emergenza percorrendo l'estrema destra della stessa, impegnava con le ruote la banchina erbosa contigua e a causa del dislivello perdeva il controllo). Del resto, con riguardo al manto stradale i verbalizzanti nulla hanno descritto circa eventuali condizioni di anomalia (cfr. verbale ove è indicata la carreggiata “a doppio senso con 2 corsie”; la conformazione come “rettilineo”; la pavimentazione come
“asfalto”) quanto alle asserite “fessurazioni” rappresentate nei rilievi fotografici della parte attrice. Dalle immagini riprodotte nelle foto si evidenzia, piuttosto, la presenza di lesioni del manto stradale che non incidono affatto sullo stesso, rendendolo non uniforme, atteso peraltro che nessun altro ciclista che percorreva la stessa strada è caduto. Inoltre, è da rilevare che nella relazione della provincia il manto stradale è indicato come “caratterizzato da conglomerato bituminoso” che “si presenta in discrete condizioni di manutenzione”. Con riguardo al dislivello tra l'estremo margine della carreggiata e la banchina (“zona sterrata”) - per come mostrato nelle immagini della relazione tecnica redatta dal consulente incaricato dallo stesso danneggiato ( ), nonché nella documentazione fotografica allegata dalla parte attrice CP_1
(doc. da 6 a 11), tutto depositato in atti – questo era ben visibile e comunque esteso per un lungo tratto e sarebbe stato possibile evitare il passaggio sullo stesso perché la larghezza della strada lo avrebbe consentito. Alla luce delle circostanze illustrate, la normale diligenza e l'opportuna cautela da usare in una situazione di asserito dissesto e dislivello perfettamente visibile, stante altresì la conoscenza dello stato dei luoghi, sarebbero state certamente sufficienti ad evitare la caduta. Va, infatti, richiamato il principio secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23) e ancora “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21).
Inoltre “nei casi (così come nella presente fattispecie) in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. sent. n. 2660/2013); principio questo successivamente richiamato nell'Ordinanza della Suprema Corte n. 11526 /2017 secondo la quale: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada). ”. Il comportamento privo di cautele tenuto dal D'GU ha, quindi, interrotto il nesso causale tra l'evento dannoso e la caduta, con conseguente esclusione di responsabilità della . Controparte_2
L'appello va, dunque, accolto, la sentenza va riformata e la domanda di condanna al risarcimento del danno per le lesioni subite va respinta. Va, altresì, accolta la domanda, proposta dalla nei Controparte_2 confronti del , tesa ad ottenere la restituzione delle eventuali somme dalla CP_1 stessa corrisposte a titolo di spese di lite e/o oneri di CTU.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta da CP ex art. 96 3 comma c.p.c. a fronte del principio secondo cui tale responsabilità
[...]
“presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Cass. 19948/23) ed “essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente“ (Cass.
34429/24), nella specie non indicata né ravvisabile. Né peraltro alcuna pronuncia può essere resa con riguardo alla richiesta formulata dalla stessa appellata con riguardo alla compensazione delle CP spese di lite del giudizio cautelare introdotto nel corso di causa con il ricorso ex art. 700 c.p.c., in assenza di impugnazione incidentale (“In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado…” Cass. n. 27606/2019) Le spese di lite, rilevato che il numero delle parti nei cui confronti rimborsare le stesse esporrebbe il soccombente a un rilevante danno, tenuto poi conto che alcuna domanda è stata svolta nei confronti dell'appellata Controparte_3
ben possono essere compensate tra tutte le parti.
[...]
Le spese di ctu vanno poste a carico della parte attrice odierna parte appellata
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1490/21 emessa dal Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno;
compensa le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese di ctu a carico della parte appellata;
Controparte_1 condanna la parte appellata alla restituzione in favore Controparte_1 della delle eventuali somme dalla stessa corrisposte a titolo di Controparte_2 spese di lite e/o oneri di CTU. Roma, così deciso in data 19 giugno 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7323/21 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Filippo Maria Corbò – Avv. Federico Maria Corbò) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv. Luigi Chiarolanza) PARTE APPELLATA
E Controparte_2
(Avv. Tommaso Di Biasio - Avv. Rocco Ciacciarelli)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
(Avv. Piero Tomaselli)
PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1490/21 emessa dal Tribunale di Cassino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Cassino, con sentenza n.1490/21, ha condannato la CP_2
al risarcimento dei danni (quantificati in € 434.184,26 oltre le spese di lite)
[...] subiti da a seguito del sinistro avvenuto, in data 18.10.13, Controparte_1 sulla S.S. 630 US (KM 9+161,9), direzione S. Giorgio a Liri-Cassino. Ha rigettato, invece, la domanda (perché non dimostrata) del proposta nei confronti di CP_1
condannando la parte attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti CP di detta società. Ha, infine, dichiarato tenuta - e per l'effetto ha condannato -
[...]
a manlevare e tenere indenne, nei limiti delle condizioni della polizza CP_4 sottoscritta (al netto della franchigia e con l'esclusione delle spese di lite), la CP_2
da ogni esborso cui era tenuta, a seguito del giudizio, in favore dell'attore CP_2
( ), ed ha posto le spese di lite, che ha compensato per 1/3, in capo alla CP_1 terza chiamata ed in favore della . Ha, da ultimo, compensato le spese di lite CP_2 relative al sub-procedimento cautelare in corso di causa.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Controparte_4
(si leggano le note di trattazione scritta del 20.1.25): “Nel merito ed in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata accertare l'erroneità e l'infondatezza della sentenza 1490/2021, pubblicata il 12.11.2021 e notificata 15.11.2021, pronunciata dal Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Dott.ssa Grillo e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dal Sig. perché Controparte_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto e non provata;
Nel merito ed in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare l'erroneità e l'infondatezza della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1490/2021, pubblicata il 12.11.2021 e notificata 15.11.2021, nella parte in cui non ha inteso riconoscere un concorso di colpa in capo al Sig. , nell'incidente allo stesso Controparte_1 occorso il 18.10.2013, e conseguentemente riformare la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1490/2021, pubblicata il 12.11.2021 e notificata 15.11.2021, riducendo l'entità del risarcimento in ragione della gravità della colpa e delle conseguenze derivate, nella misura che sarà ritenuta dalla Corte di Appello adita. Con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
, costituitosi, ha concluso (cfr. note scritte per Controparte_1
l'udienza del 6.02.25) per la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande avversarie con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario. l (cfr. le note di trattazione scritta per Controparte_3
l'udienza del 6.02.25) ha chiesto: 1) in via preliminare di dichiarare coperto da giudicato il capo della sentenza n.1490/2021, depositata in data 12 novembre 2021, nella parte in cui il Tribunale di Cassino ha escluso la responsabilità dell
[...]
2) nel merito, confermare la sentenza impugnata nella Controparte_3 parte in cui è stata esclusa la responsabilità dell' e/o dichiarare inammissibili CP le domande proposte dall'attore ( ) per carenza di legittimazione passiva CP_1 dell' , ovvero rigettare le domande;
3) in via Controparte_5 subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande attoree non siano dichiarate inammissibili e/o respinte, ritenere la preponderante e, comunque, concorsuale responsabilità del nella causazione del sinistro del 18 ottobre 2013, il CP_1 tutto con vittoria di spese, delle competenze e degli onorari del presente grado di giudizio e della fase cautelare di primo grado, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. La (cfr. anche le note di trattazione scritta per l'udienza Controparte_2 del 6.02.25) ha chiesto in via principale, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità in capo alla per i fatti di causa, accogliere il Controparte_2 gravame riformando integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso colposo (prevalente e/o concorrente) del nella produzione dell'evento e, conseguentemente, riformare la sentenza CP_1 riducendo l'importo dovuto in relazione all'apporto causale di questi. Il tutto “con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio e con restituzione delle somme corrisposte dalla , in esecuzione della sentenza di primo grado, Controparte_2
a titolo di spese legali e /o di oneri di CTU”. Così come si legge nella sentenza di primo grado – alla quale si rinvia per relationem – ha citato in giudizio l' e la Controparte_1 CP
, al fine di ottenere, previo riconoscimento di una somma Controparte_2 provvisionale, il ristoro dei danni subiti a seguito dell'infortunio verificatosi il 18.10.13. Ha esposto che, in tale data alle ore 17.05 circa, mentre percorreva con la bicicletta la S.S. 630 US (KM 9+161,9), direzione S. Giorgio a Liri-Cassino, a causa del manto stradale dissestato (che determinava la perdita di aderenza sull'asfalto del velocipede) perdeva l'equilibrio e, nel tentativo di recuperare la bicicletta, si dirigeva verso il lato destro della carreggiata incontrando uno scalino ivi presente (rappresentato dal dislivello dell'asfalto rispetto al piano terra) cadendo, così, rovinosamente a terra. Ha precisato che sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Cassino nonché gli operatori del 118 che lo trasportavano, data la gravità delle condizioni, con eliambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in codice rosso. Nei giorni successivi il suo stato clinico generale peggiorava tanto da entrare in coma fino al 30.10.2013; in data 18.11.2013 veniva dimesso e trasferito presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo di Pozzilli, ivi ricoverato fino al 18.12.2013.
Era stato, inizialmente, giudicato, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non idoneo temporaneamente (fino al 9.11.2015 in modo relativo) allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento, per poi, infine, essere riconosciuto invalido al 100%. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale CP eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva (sostenendo che la SR 630 US era una strada di proprietà della Regione Lazio, la cui manutenzione era affidata alla provincia) e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda;
in via subordinata, eccepiva la responsabilità concorsuale del CP_1 con la conseguente richiesta di riduzione proporzionale del risarcimento. La Provincia di , a sua volta, chiedeva di potere chiamare in causa e, in CP_2 caso di sua condanna di essere manlevata, la propria compagnia di assicurazione (la in Italia) e comunque, nel merito ed in via principale, insisteva per il rigetto CP_4 della domanda.
chiedeva, costituendosi, il rigetto delle domande formulate CP_4 dall'attore, con conseguente rigetto della domanda di manleva;
in via subordinata, l'accertamento del prevalente concorso colposo dell'attore dichiarando gli assicuratori tenuti alla manleva (e conseguentemente a tenere indenne la
[...]
) secondo i limiti di polizza (con esclusione dell'importo di cui alla CP_2 franchigia pari ad euro 15.000,00); eccepiva, altresì, la violazione del patto di gestione della lite e chiedeva l'esclusione delle spese processuali. Respinta l'istanza di provvisionale, la causa, istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e della CTU medico legale, è stata definita con la sentenza gravata. Il Tribunale, ricondotta l'azione proposta all'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., ha accolto la domanda così motivando: “l'attore ha allegato di essere caduto rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato, che determinava la perdita di aderenza del mezzo, mentre percorreva con la propria bicicletta la S.S. 630 US. In particolare, ha dedotto che nel tentativo di riprendere l'equilibrio “si dirigeva verso il lato destro della carreggiata, incontrando uno scalino ivi presente rappresentata dal dislivello dell'asfalto rispetto al piano terra”. Ha ritenuto che l'istruttoria svolta (prove testimoniali e relazione degli agenti di polizia intervenuti) aveva confermato la dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione e pertanto provato il nesso di causalità tra la cosa (manto stradale) ed il danno, essendo stato dimostrato che l'attore a causa delle fessurazioni presenti sul manto stradale, perdeva il controllo della bicicletta, deviando sul lato destro e finendo per cadere a causa del dislivello presente. Ha escluso il concorso di colpa del nella causazione del sinistro CP_1
“atteso che il medesimo indossava regolarmente il casco protettivo e procedeva sul margine destro della carreggiata. Né risulta documentato che il transito nella strada in oggetto fosse vietato ai ciclisti”.
Con riferimento alla titolarità passiva del rapporto controverso, contestata dall ha osservato come il non avesse documentato CP CP_1
l'affidamento, all'epoca dei fatti, da parte della Regione Lazio all dei compiti CP amministrativi concernenti la manutenzione in relazione alla strada regionale in questione. Conseguentemente ha ritenuto di dover affermare la sussistenza della responsabilità della sola (ai sensi dell'art.125 della L. R. n. Controparte_2
14/99, come modificato con L.R.
2.9.2003 n. 28) quale soggetto delegato all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria, ed invece respingersi la domanda nei confronti dell CP Il Primo Giudice, ha, poi, determinato il danno - considerata la relazione medico legale depositata dal CTU incaricato - nella misura, del 51 % per il danno biologico permanente, di 180 giorni per l'inabilità temporanea assoluta e di ulteriori 180 giorni al 50% per l'inabilità temporanea parziale;
ha, altresì, sulla base di tali parametri quantificato il danno, applicando le tabelle di Milano e tenendo conto dell'aumento della personalizzazione, in complessivi € 434.184,26, all'attualità. Non ha, invece, riconosciuto il danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica per non avere l'attore fornito alcun riscontro documentale in merito al reddito percepito. In accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Controparte_2 ha condannato la parte terza chiamata ( a Parte_1 tenerla indenne da ogni esborso nei limiti delle condizioni di polizza, al netto della franchigia contrattualmente prevista e ad esclusione delle spese processuali. Ha, infine, condannato il alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
CP
La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con il primo, “Infondatezza della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità della - valutazione erronea e travisamento dei Controparte_2 documenti e delle risultanze istruttorie - Illogicità della decisione assunta - erronea applicazione della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c.” l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, in via esclusiva, quale responsabile del sinistro la (quale Ente proprietario della strada e delegato all'esercizio Controparte_2 delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria) – senza neppure esaminare la condotta dell'attore, quantomeno per l'accertamento del suo concorso di colpa nella causazione del sinistro. Con il secondo, “Erroneità della sentenza in ordine al mancato riconoscimento di un concorso di colpa in capo al Sig. ” la Compagnia di Controparte_1 assicurazione ha criticato la sentenza nella parte in cui è stato escluso il CP_4 concorso di colpa del “perché lo stesso indossava regolarmente il casco CP_1 protettivo e procedeva sul margine destro della carreggiata. Né risulta documentato che il transito nella strada in oggetto fosse vietato ai ciclisti”. Innanzitutto e preliminarmente, attese le censure esposte, ed in assenza di altre doglianze, deve ritenersi definitivamente resa la decisione di rigetto della domanda nei confronti dell' CP
Ciò posto le censure svolte devono ritenersi fondate. Con riguardo alle circostanze fattuali vi sono le dichiarazioni rese dai testi escussi e la relazione redatta dagli agenti di polizia intervenuti. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 06.11.17) che era in Testimone_1 prossimità del luogo del sinistro, che aveva visto passare il gruppo di ciclisti e che
“quando sono giunto ho visto mio cognato, che era il penultimo del gruppo di ciclisti già a terra insieme alla sua bici…lo abbiamo soccorso e spostato sul ciglio della strada. Non ho visto materialmente il momento della caduta (del ”) ma che aveva CP_1
“notato però che il manto stradale della SS 630 US era in condizioni pietose, presentava delle grosse striature e, preciso, che la ruota della bici si sia incastrata in queste striature (…)”; in risposta alla domanda del difensore della Provincia di
ha confermato che il conosceva quel tratto di strada (“mio CP_2 CP_1 cognato andava spesso in bici sul quel tratto di strada”) precisando che: a) il tratto di strada “in cui è avvenuto il sinistro è rettilineo e pianeggiante ma è completamente privo di segnaletica orizzontale e del manto erboso laterale”, b) “al momento del sinistro vi era luce diurna e vi era visibilità”, c) “i ciclisti (…) proseguivano in fila indiana e mio cognato era il penultimo (…)”. Il teste (cfr. verbale udienza 26.03.2018) ha dichiarato di essere Testimone_2
a conoscenza dei fatti perché faceva parte del gruppo dei ciclisti insieme al padre (l'appellante) specificando di trovarsi “dietro di lui a circa 20 (venti) metri” quando quest'ultimo “ha cercato di evitare una fessura presente sul manto stradale (…), si è spostato leggermente sulla destra ma poco più avanti vi era un'altra fessura sulla strada, che mio padre ha preso in pieno e gli ha fatto perdere il controllo della bici” e precisando che il padre “ha perso la traiettoria perché non è riuscito più a controllare la bici” finendo “sullo scalino a margine della strada” che “era abbastanza pronunciato, non so quantificarlo ma penso fosse tra i 10-15 cm”. In risposta a specifiche domande ha puntualizzato che: a) “la strada era piena di fessure (…), non pioveva ed il cielo era sereno” b) “quella strada con il nostro gruppo di ciclisti del quale fa parte anche mio padre non la frequentavamo da circa quattro mesi (..), tutto il gruppo di ciclisti era composto da cinque persone, proseguivamo in fila indiana; tre persone erano davanti a mio padre ed io lo seguivo a circa venti metri (…)”. Lo stesso teste (in risposta a quanto ulteriormente domandato “adr. Giudice”), ha ricordato:
“che è arrivato anche mio zio, forse dopo circa 10 minuti dal sinistro (…)”. Il teste , agente di polizia intervenuto sul luogo del sinistro, nella Testimone_3 sua deposizione (cfr. verbale di udienza del 26.3.18) ha confermato il contenuto della relazione redatta, che le condizioni meteo, così come la visibilità, erano buone e che
“Abbiamo dedotto il punto d'urto anzi il presumibile punto d'urto dalla chiazza/macchia di sangue sul manto stradale. Invece la bici era sull'erba, il caschetto era vicino la bici. La macchia di sangue è stata rinvenuta sull'asfalto…”.
Gli altri testi escussi (cfr. verbale udienza dell'11.6.18 per i testi Testimone_4
quale Presidente della Associazione A.S.D. “Ora et Labora” e
[...] [...] quest'ultimo dichiaratosi tecnico della Provincia e verbale udienza del Tes_5
23.7.18 per , non essendo presenti sul luogo al momento del sinistro, Persona_1 nulla hanno aggiunto relativamente alla dinamica dell'incidente. Il primo ha poi precisato, con riguardo alla circostanza letta se la strada era Tes_4 utilizzata dai ciclisti, che “è una strada che i ciclisti frequentano per andare da Cassino verso il mare”; mentre il teste ha confermato la relazione sottoscritta ed Tes_5 inoltre che il tratto viario nel punto del sinistro era largo circa 12 metri, nonché ha precisato che il dislivello come da foto mostrate allegate alla relazione “è situato tra la fine della banchina asfaltata e la banchina in terra”. Il teste Persona_1 dichiaratosi collaboratore di di incaricata dalla Provincia per Controparte_6 CP_2 gli accertamenti sui luoghi dei sinistri, ha confermato la perizia redatta ed altresì che il tratto di strada nel punto del sinistro era largo circa 12 metri e che il dislivello, che era di circa 7-8 centimetri, si trovava all'esterno della carreggiata, ove finiva l'asfalto ed iniziava la cunetta. Nella perizia tecnica redatta, su incarico della , dalla Ge.si. s.a.s. Controparte_2
(cfr. doc. 6 fascicolo primo grado appellante) al punto 2.2 (Conformazione fondo e pavimentazione) si legge: “Per quanto riferito, la causa dell'evento sarebbe da attribuire al dislivello generatosi dallo spessore del manto stradale (conglomerato bituminoso) e la zona esterna alla carreggiata stradale ad essa e comunque all'esterno della banchina stradale”, mentre al successivo punto 4 (Parere tecnico conclusivo):
“Dal sopralluogo eseguito riscontravamo che la zona indicata risultava essere l'estremo margine destro del manto stradale che crea un dislivello con la zona adiacente di circa cm 10. Tale zona risultava essere all'esterno della striscia di margine, oltre la carreggiata stradale ed in un tratto in ogni caso non transitabile dai veicoli. Anche nel caso di velocipedi i quali devono tenere il più possibile il lato destro della carreggiata, ma sempre in funzione della striscia di margine”. Nel verbale di polizia relativo agli accertamenti sullo stato dei luoghi eseguiti da e da , datato 18.10.2013, il sinistro, sulla base Controparte_7 Testimone_3 dei rilievi effettuati sul luogo, è stato ricostruito rappresentando che il CP_1 circolava sulla corsia di emergenza percorrendo l'estrema destra della stessa, quando impegnava con le ruote la banchina erbosa contigua alla citata corsia. A causa del dislivello tra il manto stradale e la banchina erbosa di circa 3 o 4 cm rispetto al piano viabile, perdeva il controllo del velocipede e cadeva sul piano viabile battendo la testa sul ciglio. Anche il consulente del (Ing. ) - nella relazione tecnica depositata CP_1 Per_2 agli atti nel giudizio di primo grado - ha individuato il punto dell'incidente nel dislivello esistente tra l'estremo margine del manto stradale e la banchina (zona sterrata). Dalle immagini contenute nella relazione dell'Ing. risulta evidente che il Per_2 dislivello (ben visibile con le condizioni atmosferiche del giorno del sinistro) non è circoscritto al punto dove è caduto il ma si estende per un lungo tratto CP_1 della carreggiata (sia precedente che successivo al punto di impatto). Dall'istruttoria espletata sono emerse, quindi, le seguenti circostanze, in primo luogo il fatto è accaduto di giorno e precisamente alle 17 circa, del 18 ottobre 2013, dunque, in condizioni di visibilità su una strada rettilinea. L'attore conosceva i luoghi come confermato dai testi e , S_ CP_1 rispettivamente cognato e figlio del danneggiato. Il teste , che non ha assistito all'incidente, ha dichiarato di trovarsi S_
“in prossimità del luogo del sinistro” mentre il teste (nipote Testimone_2 dell' ) – in risposta ad una domanda formulatagli dal Giudice – ha dichiarato S_ che lo zio era sopraggiunto sul luogo dopo circa dieci minuti (“è arrivato anche mio zio, forse dopo circa 10 minuti dal sinistro (…)”. Il tratto percorso dal , da come descritto e rappresentato nelle CP_1 relazioni (verbale polizia, relazione tecnica della società incaricata dalla CP_2
, CTP D'GU) era rettilineo.
[...]
Nessuno dei testi escussi ha visto effettivamente la modalità della caduta, in quanto pur confermando la circostanza che il aveva perso l'equilibrio CP_1 perché finito, con la ruota della bicicletta, in una fessura presente sulla carreggiata e che andava a cadere oltre il dislivello esistente tra margine estremo della strada e zona sterrata, hanno dichiarato, uno (teste ) che si trovava a Testimone_2
20 metri di distanza, l'altro (teste ) di avere visto lo stato del manto S_ stradale quando si era avvicinato al , gli altri testi nulla hanno esplicitato CP_1 al riguardo. Peraltro, la narrazione fatta dal teste , circa la dinamica sopra CP_1 riportata (che il padre cercando di evitare una fessura presente sul manto stradale si era spostato leggermente sulla destra, ma a causa di un'altra fessura sulla strada, che prendeva in pieno, perdeva il controllo), contrasta con le evidenze illustrate in sede di verbale redatto dalla polizia e sopra richiamate (che piuttosto il CP_1 circolava sulla corsia di emergenza percorrendo l'estrema destra della stessa, impegnava con le ruote la banchina erbosa contigua e a causa del dislivello perdeva il controllo). Del resto, con riguardo al manto stradale i verbalizzanti nulla hanno descritto circa eventuali condizioni di anomalia (cfr. verbale ove è indicata la carreggiata “a doppio senso con 2 corsie”; la conformazione come “rettilineo”; la pavimentazione come
“asfalto”) quanto alle asserite “fessurazioni” rappresentate nei rilievi fotografici della parte attrice. Dalle immagini riprodotte nelle foto si evidenzia, piuttosto, la presenza di lesioni del manto stradale che non incidono affatto sullo stesso, rendendolo non uniforme, atteso peraltro che nessun altro ciclista che percorreva la stessa strada è caduto. Inoltre, è da rilevare che nella relazione della provincia il manto stradale è indicato come “caratterizzato da conglomerato bituminoso” che “si presenta in discrete condizioni di manutenzione”. Con riguardo al dislivello tra l'estremo margine della carreggiata e la banchina (“zona sterrata”) - per come mostrato nelle immagini della relazione tecnica redatta dal consulente incaricato dallo stesso danneggiato ( ), nonché nella documentazione fotografica allegata dalla parte attrice CP_1
(doc. da 6 a 11), tutto depositato in atti – questo era ben visibile e comunque esteso per un lungo tratto e sarebbe stato possibile evitare il passaggio sullo stesso perché la larghezza della strada lo avrebbe consentito. Alla luce delle circostanze illustrate, la normale diligenza e l'opportuna cautela da usare in una situazione di asserito dissesto e dislivello perfettamente visibile, stante altresì la conoscenza dello stato dei luoghi, sarebbero state certamente sufficienti ad evitare la caduta. Va, infatti, richiamato il principio secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23) e ancora “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 34886/21).
Inoltre “nei casi (così come nella presente fattispecie) in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. sent. n. 2660/2013); principio questo successivamente richiamato nell'Ordinanza della Suprema Corte n. 11526 /2017 secondo la quale: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada). ”. Il comportamento privo di cautele tenuto dal D'GU ha, quindi, interrotto il nesso causale tra l'evento dannoso e la caduta, con conseguente esclusione di responsabilità della . Controparte_2
L'appello va, dunque, accolto, la sentenza va riformata e la domanda di condanna al risarcimento del danno per le lesioni subite va respinta. Va, altresì, accolta la domanda, proposta dalla nei Controparte_2 confronti del , tesa ad ottenere la restituzione delle eventuali somme dalla CP_1 stessa corrisposte a titolo di spese di lite e/o oneri di CTU.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta da CP ex art. 96 3 comma c.p.c. a fronte del principio secondo cui tale responsabilità
[...]
“presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Cass. 19948/23) ed “essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente“ (Cass.
34429/24), nella specie non indicata né ravvisabile. Né peraltro alcuna pronuncia può essere resa con riguardo alla richiesta formulata dalla stessa appellata con riguardo alla compensazione delle CP spese di lite del giudizio cautelare introdotto nel corso di causa con il ricorso ex art. 700 c.p.c., in assenza di impugnazione incidentale (“In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado…” Cass. n. 27606/2019) Le spese di lite, rilevato che il numero delle parti nei cui confronti rimborsare le stesse esporrebbe il soccombente a un rilevante danno, tenuto poi conto che alcuna domanda è stata svolta nei confronti dell'appellata Controparte_3
ben possono essere compensate tra tutte le parti.
[...]
Le spese di ctu vanno poste a carico della parte attrice odierna parte appellata
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1490/21 emessa dal Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno;
compensa le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese di ctu a carico della parte appellata;
Controparte_1 condanna la parte appellata alla restituzione in favore Controparte_1 della delle eventuali somme dalla stessa corrisposte a titolo di Controparte_2 spese di lite e/o oneri di CTU. Roma, così deciso in data 19 giugno 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Marianna D'Avino