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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9581/2024, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. PASINI ISIDE, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 29.1.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra e il Sig. , CP_1 Parte_1 contratto in Bagolino in data 9 ottobre 2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza sul registro dei matrimoni tenuto da quel Comune, per
l'anno2004, Parte I n. 5”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 9.10.2004 a Bagolino (BS) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto Comune al n.5, parte I, anno 2004, e che dall'unione non erano nati figli.
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cronol. 443/2022 emesso all'esito della camera di consiglio del 13.1.2022.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La resistente si costituiva in giudizio sostanzialmente aderendo alla domanda del ricorrente.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate. Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 30.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9581/2024, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. PASINI ISIDE, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 29.1.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra la Sig.ra e il Sig. , CP_1 Parte_1 contratto in Bagolino in data 9 ottobre 2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza sul registro dei matrimoni tenuto da quel Comune, per
l'anno2004, Parte I n. 5”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 9.10.2004 a Bagolino (BS) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto Comune al n.5, parte I, anno 2004, e che dall'unione non erano nati figli.
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cronol. 443/2022 emesso all'esito della camera di consiglio del 13.1.2022.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La resistente si costituiva in giudizio sostanzialmente aderendo alla domanda del ricorrente.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate. Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 30.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209