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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3833 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
CF , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) alla via Mazzini n. 19, nello studio dell'avv. Sabrina Sifo, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE- CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI RD;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 06/05/2025, parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'affido esclusivo della minore e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa. Chiedeva la liquidazione delle competenze per il patrocinio a spese dello
Stato
Il Pubblico Ministero, in data 12/12/2024, con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2023 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania (Na) in data 28 settembre 2002, con il resistente, in costanza del quale nascevano i figli (in LI il Per_1
06/06/2003), (in LI il 17/06/2005), (in LI il 24/10/2012), Per_2 Per_3
deduceva che la prosecuzione della convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile, a causa, in particolare, dei comportamenti ossessivi e violenti perpetrati dal resistente in danno della ricorrente, determinati dal sentimento della gelosia provato nei confronti della coniuge.
Ciò premesso, chiedeva la separazione personale dal resistente, con addebito a carico dello stesso, l'affido congiunto della figlia minore, con Per_3
collocazione prevalente della stessa presso la madre, nella casa coniugale di proprietà della stessa, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento del coniuge e dei tre figli, per importo totale pari ad importo di € 1000,00, oltre ISTAT ed il 100% delle spese straordinarie.
All'udienza del 07/11/2023, fissata per la comparizione dei coniugi, si presentava personalmente parte ricorrente, unitamente al proprio difensore e, all'esito della relativa audizione-in sede della quale la parte rappresentava che il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari- il Giudice, attesa l'impossibilità di esperire il
2 tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, non costituito, seppur ritualmente citato, con ordinanza emessa in pari data, in via provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la stessa nella Per_3 residenza coniugale a lei assegnata;
determinava in € 900,00 l'importo a carico del resistente da versare in favore di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei tre figli, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione monetaria.
All'esito dell'esperimento dell'istruttoria giudiziale, previa escussione dei testi ammessi su istanza di parte ricorrente, nonché all'esito del deposito della disposta relazione da parte dei Servizi Sociali del comune di Giugliano in Campania e degli atti ostensibili a carico di da parte della competente Procura, concedeva i _1 termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. e all'udienza del 06/05/2025, il Giudice delegato si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente ha rivolto all'altro coniuge,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata
3 dalla parte ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n.
14840/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di Parte_1
causa.
Ed invero gli atteggiamenti aggressivi ed i fatti di violenza fisica e verbale dedotti dalla ricorrente a fondamento della richiesta di addebito ai danni del marito hanno trovato riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni dei testi Testimone_1
fratello della ricorrente e cognata. Testimone_2
ha riferito: Testimone_1
“Fu il ad iscrivere mia sorella a ben quattro palestre, ma poi cambiava _1 idea perché era geloso e non voleva che mia sorella le frequentasse.”
ADR sul capo j risponde: “Mio nipote nel mentre ero a lavoro mi Per_1 mandava foto con i vetri rotti dell'autovettura Fiat Panda che usava mia sorella e disse che era stato il padre con un piede di porco” ha dichiarato: Testimone_2
“…Ho assistito a dei discorsi un po' accesi della coppia…il era geloso _1
della moglie, ho ascoltato la versione di entrambe le parti, anche il mi ha _1
4 riferito di essere geloso e non voleva che si avvicinassero altri alla moglie e che in palestra altre persone la guardassero”
Le dichiarazioni rese dai testi sulla condotta violenta del resistente trovano conferma nella sentenza n. 1084/2023 emessa in data 14/12/2023 dal Tribunale di
LI RD, Sezione GIP, all'esito di giudizio abbreviato – definitiva il
30/01/2024- pervenuta in atti previa trasmissione a cura del P.M. in sede del
12/12/2024, che ha ritenuto il resistente, , responsabile del reato ascrittigli _1
(di cui agli artt. 612 comma 1,2 e 3 c.p.c., nonché 110, 582 e 585 comma 1, in relazione all'art. 576 comma 1 n.1 e n. 5 e all'art. 577 comma 1 c.p.), condannandolo alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
A ciò si aggiunga che, in esecuzione alla predetta sentenza, in resistente, _1
risulta sia stato sottoposto a reclusione sino al 22/02/2025, e
[...] successivamente veniva sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova dei servizi sociali, sino alla data di estinzione della pena del 29/06/2026, in virtù di ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di LI n. 1156 del 20/02/2025.
Risulta, in definitiva, raggiunta la prova di comportamenti gravi e significativi posti in essere dal resistente che hanno determinato, in un rapporto di causa ad effetto, la crisi del rapporto coniugale, nonché aggravatisi a seguito della decisione assunta dalla ricorrente in ordine all'interruzione del vincolo coniugale.
In questo senso, infatti, è pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle
5 relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n. 7321/2005; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.
3925/2018).
La separazione va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., con addebito al resistente
Sull'affidamento dei figli minori sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido della figlia minore ritiene che Per_3
debba essere confermato il loro affidamento in via esclusiva alla madre, stabilito in sede di provvedimenti provvisori, di cui all'ordinanza del 07/11/2023, in quanto ciò risponde all'interesse dei minori.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare,
6 disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione
7 dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”.
(Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa una manifesta carenza genitoriale del padre concretatasi in comportamenti diseducanti tenuti alla presenza della prole (in particolare del figlio che ha assistito all'episodio in cui il padre Persona_4 distruggeva l'auto di proprietà della ricorrente), ed in particolare nell'aver usato violenza nei confronti di anche alla loro presenza. Parte_1
La violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare che sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre.
Va, inoltre, evidenziato che dalla relazione dei SS di Giugliano in Campania versata in atti, emerge che, seppur in sede di relativa audizione, la minore Per_3
(di anni 13), accettava di incontrare il padre in modalità protetta, successivamente, in sede di colloquio con la ricorrente, tenutosi in data 30/09/2024, veniva rappresentato il rifiuto della minore a qualsiasi incontro con il resistente, poiché “si sente abbandonata da quest'ultimo”.
Va, inoltre, rilevato che l'applicazione della misura alternativa alla detenzione, a cui è allo stato sottoposto il resistente, all'esito di condanna per i reati sovra indicati perpetrati in danno della resistente, preclude la possibilità di una gestione condivisa della genitorialità sulla minore, avente quale presupposto la continua interazione tra i genitori sulle scelte inerenti la figlia, e che pertanto anche tale aspetto risulti ostativo alla statuizione dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Inoltre, il padre non ha mai versato il mantenimento mostrando disinteresse oltre che morale anche economico.
8 Va pertanto determinato l'affido super esclusivo della minore, alla madre, Per_3 la quale potrà adottare da sola le decisioni afferenti all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione.
Va, inoltre, disposto l'assegnazione della casa coniugale sita in Giugliano in
Campania (Na) alla Vic. Massariola n. 8 alla ricorrente Parte_1
(proprietaria, altresì, di suddetto bene immobile), la quale la abiterà unitamente ai figli e Per_1 Per_2 Per_3
Quanto al diritto di visita del padre, sottoposto, allo stato, alla misura alternativa alla detenzione in carcere, il Collegio dispone che gli incontri padre - figlia avvengano in forma protetta presso i SS di Giugliano in Campania (luogo di residenza della minore), nel rispetto della volontà della minore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale competente.
Attese le risultanze della relazione dei Servizi Sociali versata in atti, si invita il resistente, , ad intraprendere un percorso di sostegno alla Controparte_1
genitorialità, compatibilmente con la misura alternativa in essere e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale competente.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
1) Ai fini di stabilire il quantum, occorre valutare la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare, per quel che riguarda la ricorrente, il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di non lavorare, mentre allo stato il resistente risulta sottoposto alla misura alternativa alla detenzione, ragion per cui non è noto se lo stesso sia lavorativamente occupato.
In riferimento alla domanda mantenimento dei figli, nato [...], ed Per_1
nata il [...], il Collegio osserva che la cessazione dell'obbligo di Per_2
9 mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt.
147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n.
17183).
Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze,
10 oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n. 2259/24 e n. 24731/24).
Nel caso di specie, non risulta provato da parte ricorrente, neppure documentalmente, l'effettivo impegno di rivolto al reperimento di Per_2
un'occupazione nel mercato del lavoro, la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla, nonché l'effettiva non indipendenza economica dello stesso mentre per la ricorrente ha depositato certificato Per_1 dell'Agenzia delle Entrate dal quale risulta che il ragazzo nel 2023 ha percepito redditi per euro 7568,64 dimostrando quindi capacità lavorativa ed economica .
Pertanto, il Collegio ritiene sussistano elementi sufficienti per ritenere che i ragazzi, tenuto conto delle rispettive età, abbiano, ormai, un'idoneità alla produzione di reddito, nonché sia in grado di procacciarsi valide occasioni di impiego- ove nelle more del presente giudizio non abbia già conseguito un'occupazione lavorativa-, ovvero, in difetto di elementi contrari, che l'eventuale stato di inoccupazione dipenda dalla loro inerzia, e non già da oggettive difficoltà del mercato del lavoro ovvero da specifiche condizioni di salute della giovane che ne possano compromettere la capacità lavorativa.
Ciò posto, il Collegio, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti revoca in capo a l'onere di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 maggiorenni ed ( domanda tra l'altro non reiterata dalla Per_1 Per_2
ricorrente in sede di comparsa conclusionale).
In ordine al contributo al mantenimento della figlia minore, tenuto conto Per_3 delle disponibilità economiche delle parti, nonché dell'età della ragazza e delle relative esigenze (il cui incremento è proporzionale all'età progressivamente più elevata), ritiene il Collegio opportuno rimodulare l'importo stabilito in via
11 provvisoria ed urgente, avuto conto, altresì, del lasso di tempo intercorso dall'emanazione del relativo provvedimento.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della figlia minore nata il [...], la somma di euro 350,00, oltre Per_3
rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LI
RD in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
L'assegno unico universale va disposto al 100% a favore di per la Parte_1
figlia come affermato dalla ordinanza delle Corte di Cassazione Per_3
22/02/2025 n. 4672/25 che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di parte ricorrente.
Questo Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta di determinazione di un assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente.
In particolare, all'esito dell'istruttoria giudiziale è emerso che il resistente,
, risulta allo stato, in esecuzione alla sentenza n. 1084/2023 Controparte_1 emessa in data 14/12/2023 dal Tribunale di LI RD, Sezione GIP, all'esito di giudizio abbreviato – definitiva il 30/01/2024- sottoposto a misura alternativa alla reclusione, in particolare all'affidamento in prova dei servizi sociali, sino alla data
12 di estinzione della pena del 29/06/2026.
Ciò posto, rilevato che non è noto se, allo stato, il ricorrente sia lavorativamente occupato, nonché la compatibilità dello svolgimento di prestazioni lavorative rispetto alla misura alternativa in atto, nulla va disposto a titolo di assegno di mantenimento della coniuge.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate sulla scorta dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€
722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase di trattazione (€
1.806,00) e fase decisionale (€ 2.905,00 ridotta del 40% ad euro 1743,00) a favore dell'erario essendo la ricorrente stata ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato con delibera 355/23 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di LI RD del 09.03.2023
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi CF , e Parte_1 C.F._1 _1
, C.F. , con addebito a carico del
[...] C.F._2
marito;
2) dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla Persona_5
madre, la quale potrà adottare da sola tutti gli atti di Parte_1
13 ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la figlia e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) assegna la casa coniugale alla ricorrente (proprietaria, Parte_1
altresì, di suddetto bene immobile, la quale la abiterà unitamente ai figli e Per_1 Per_2 Per_3
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia minore oltre il 50% delle spese mediche Per_3
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal
01.01.2026; l'assegno unico universale per la minore verrà interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
5) Rigetta la domanda di mantenimento a favore della ricorrente e revoca l'assegno di mantenimento per i figli ed Per_1 Per_2
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in
Campania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 254, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
7) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1
del presente giudizio che si liquidano in euro 5.292,00 per compensi, euro
98,00 per spese vive oltre Iva e CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge.
14 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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