TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2201/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2201/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. TE P.IVA_1 FONTANELLA SOFIA MARTA e dall'avv. ROTATORI MASSIMO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), e (C.F./P.I. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. FOTI MIRKO MARIO e dall'avv. P.IVA_3
BUCCINO ANNALISA, elettivamente domiciliate come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per IL TE Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe le pronunce di rito, in accoglimento di quanto sopra esposto In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare sussistenti i rapporti tra il , in persona del suo TE legale rappresentante pro tempore, ed il , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, in merito sia all'adempimento dell'attività come CAF che ai servizi svolti nell'attività di relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021. Parte_2
Conseguentemente condannare (P. IVA ), in persona del Parte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore con sede legale in 20092 – Cinisello Balsamo (MB), Via
Stalingrado n. 16/18 al pagamento a favore del di Euro circa 15.000,00 Pt_1 TE pagina 1 di 13 per l'attività di caf svolta o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia in base agli accordi sussistenti come da Convenzione tra il ed il Controparte_3 Controparte_4 valutando un giusto compenso da versare al per l'attività svolta per ogni TE singola pratica di Caf oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo oltre ad Euro circa 14.201,25 per l'attività di patronato svolta o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia in base agli accordi sussistenti come da Convenzione tra il ed il Controparte_3
Patronato valutando un giusto compenso da versare al per CP_5 TE l'attività svolta per ogni singola pratica di Patronato oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
Inoltre, condannare al pagamento di Euro 13.610,50 dovuti a Controparte_2 [...]
per l'attività di promozione dei contratti di energia elettrica luce e gas per , TE CP_6 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. Inoltre, condannare (P. IVA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in 20092 – Cinisello Balsamo (MB), Via Stalingrado n.
16/18 al pagamento a favore del di una somma che verrà ritenuta equa e TE di giustizia in base al danno d' immagine/reputazionale arrecato allo stesso e TE per la perdita dei dipendenti e del know how acquisito. Le tre somme sopra indicate ammontano ad Euro circa 42.811,75 il tutto decurtando gli anticipi (vedi doc 8) dal Crocetta indicati nella misura di Euro 17.414,90 Pt_1
In via subordinata:
Conseguentemente condannare (P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in 20092 – Cinisello Balsamo (MB), Via Stalingrado n. 16/18 al pagamento a favore del della somma che fosse ritenuta di TE giustizia anche in via equitativa nella maggiore o minore somma all'esito dell'istruttoria oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Inoltre, condannare, a rifondere, oltre a quanto richiesto sopra e stabilito in corso di giudizio, le spese relative alla presente causa e quelle relative alla negoziazione assistita oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, o nella maggiore o minore somma che fosse ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. In via istruttoria:
Si reitera, comunque, all'Ill.mo Sig. Giudice di essere autorizzati ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a che il
esibisca tutta la documentazione archiviata relativa alle pratiche di 730 ed Parte_3
ISEE (pratiche di CAF) svolte dal per il , nella TE Parte_3 piattaforma di archiviazione QWEB a cui il non può più accedere, TE avendo il revocato l'autorizzazione. Parte_3 Si chiede, comunque, all'Ill.mo Sig. Giudice di essere autorizzati ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a che il
esibisca tutta la documentazione archiviata relativa ai punteggi di Patronato Parte_3 del 2021 trasmessa dal patronato sias centrale) svolte dal per il TE
. Parte_3
Inoltre, come già indicato in atti, si chiede, comunque, all'Ill.mo Sig. Giudice di essere autorizzati ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a che il esibisca la Convenzione economica pattuita Parte_3 tra il o ed il Parte_3 Controparte_2 Parte_4 relativamente all'attività di CAF per gli anni 2019, 2020 e 2021 e la convenzione tra il Pt_3 ed il Patronato sede nazionale per l'attività di patronato per gli anni 2019, 2020 e
[...] CP_5
2021. In subordine, nel caso non vi fosse una convenzione scritta tra i predetti, si chiede sin da ora, pagina 2 di 13 Cont l'esibizione della documentazione necessaria all'identificazione economica dei rapporti tra il Cont sede nazionale ed il in merito alle pratiche di e l'esibizione della Pt_4 Parte_3 documentazione necessaria all'identificazione economica dei rapporti tra il ed il Parte_3 Patronato sede nazionale per l'attività di Patronato. CP_5 Si chiede, eventualmente, nel caso la prova documentale non fosse ritenuta sufficiente, all'Ill.mo Sig. Giudice di essere autorizzati ad effettuare l'accesso alla piattaforma salesforce, piattaforma di archiviazione dell'attività espletata dal per le pratiche di per Pt_1 TE CP_6
e/o . Controparte_2 CP_1
Premesso quanto sopra, in via istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di seguito dedotti:
1) Vero che il ha svolto attività in autonomia di CAF per il CIRCOLO TE
CROCETTA ad esempio pratiche di 730, Isee, Red?
2) Vero che il ha svolto attività di CAF per il TE Parte_3 dal - al quando lei era presente?
3) Vero che il ha svolto attività di Patronato per il TE Pt_3
ad esempio pratiche di Maternità, Invalidità, Pensioni?
[...]
4) Vero che il ha svolto attività di per il TE Parte_2 Pt_3
dal - al quando lei era presente?
[...] Cont 5) Vero che le pratiche svolte dal di e di venivano TE Parte_2 consegnate ed archiviate dal ? Parte_3
6) Vero che il di Cinisello Balsamo via Stalingrado n. 16/18 è una sede Parte_3 provinciale /zonale?
7) Vero che il si avvale per gli adempimenti di caf e patronato di sedi Parte_3 periferiche o centri di raccolta come il ? TE
8) Vero che l'attività svolta di viene pagata dal Controparte_7 Pt_3
[...] Cont 9) Vero che l'attività svolta di viene pagata a sua volta dal Controparte_8
[...]
? Parte_4
10) Vero che l'attività svolta di viene pagata dal Parte_5
? Parte_3 11) Vero che l'attività svolta di viene pagata a sua volta dal Parte_5 Parte_3
PATRONATO SIAS SEDE NAZIONALE?
12) Vero che l'attività svolta di CAF del CAF è pagata in base ai fondi Parte_4 ottenuti dal ? CP_9
13) Vero che l'attività svolta di è pagata in Parte_6 base ai fondi ottenuti dal ? CP_9
14) Vero che il ha promosso per il e/o per TE Parte_3 [...]
in totale autonomia l'attività di promozione di contratti di energia elettrica Controparte_2
e gas per conto di ? CP_6 Premesso quanto sopra, in via istruttoria si insiste per l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ed ammessi e si precisa quanto segue: cap. 1) da non ammettere da provare per documenti ed inoltre valutativo;
pagina 3 di 13 cap. 2) in primis, emerge una nuova entità parte non in causa e mai Controparte_10 sentita sino ad oggi (le entità sono ) da non Controparte_11 ammettere da provare per documenti ed inoltre valutativo;
cap. 3) si evidenzia nuovamente che emerge una nuova entità parte Controparte_10 non in causa e mai sentita sino ad oggi (le entità sono Controparte_11 CP_2
) da non ammettere da provare per documenti;
[...] cap. 4) si evidenzia nuovamente che emerge una nuova entità parte Controparte_10 non in causa e mai sentita sino ad oggi (le entità sono Parte_3 CP_11 CP_2
) da non ammettere da provare per documenti;
[...] cap. 5) si evidenzia nuovamente che emerge una nuova entità parte Controparte_10 non in causa e mai sentita sino ad oggi (le entità sono Parte_3 CP_11 CP_2
) da non ammettere da provare per documenti;
[...]
cap. 6) da non ammettere da provare per documenti;
cap. 7) da non ammettere da provare per documenti;
cap. 8) da non ammettere da provare per documenti;
cap. 9) da non ammettere da provare per documenti;
cap. 10) da non ammettere da provare per documenti ed inoltre non ammissibile in questa causa dato che inerente contributo per affitto e non competente questo Tribunale adito;
cap. 11) da non ammettere da provare per documenti ed inoltre non ammissibile in questa causa dato che inerente contributo per affitto e non competente questo Tribunale adito;
Si indica sin d'ora quale testi: Sig. (C.F. ) residente in [...]n. 7 Cassina De Testimone_1 C.F._1
Pecchi (MI) in qualità di dipendente del circolo Sig. , nato TE Controparte_12
a Lima il 25.12.1967 (C.F. ) residente in [...] in C.F._2 CP_2 qualità di legale rappresentante anch'esso di un circolo collegato al Controparte_11
[...]
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre I.V.A e CPA.
Per e CP_1 Controparte_2
piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, In via preliminare:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della alle domande di CP_1 risarcimento relative alle pratiche Caf e Patronato richieste dalla per tutti i TE motivi dedotti in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda avversa. In via principale nel merito:
2) Accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste sia nei confronti della
[...] che della per tutti i motivi dedotti in narrativa;
CP_1 Parte_7 Contr 3) Rigettare le domande della in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive TE di prova per tutti i motivi dedotti in narrativa
4) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse dovuta una qualche somma dalla
[...]
e/o Voglia limitare la predetta alla quantificata CP_1 Parte_7 indicata nell'accordo scritto, previo adempimento dell'onere probatorio della TE
pagina 4 di 13 in merito allo svolgimento ed alla quantificazione delle pratiche Caf e Patronato per tutti i motivi dedotti in narrativa. in via riconvenzionale:
5) Accertare e dichiarare la debenza della in favore della TE CP_1 della somma di € 9.000,00 a titolo di anticipi relativi all'anno 2019 e 2020 effettuati e mai corrisposti,
o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o Voglia il Giudice Contr svolgerne la compensazione con le eventuali somme dovute dalla alla CP_1
[...]
; Pt_1
6) Accertare e dichiarare la debenza della in favore della TE [...] della somma di € 14.749,90 a titolo di anticipi e spese relativi all'anno 2019 e Parte_7
2020 effettuati e mai corrisposti, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o
Voglia il Giudice svolgerne la compensazione con le eventuali somme dovute dalla
[...] alla;
Parte_7 TE
7) Con condanna del convenuto al pagamento di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ad istruttoria:
Ci si riporta integralmente a quanto richiesto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc e alle contestazioni nonché, in subordine, alla prova contraria come richiesto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc che in questa sede si riportano:
1) Vero che il circolo aveva avuto incarico di effettuare la successione della sig.ra TE
e che la pratica di successione è stata erroneamente impostata cosìcchè la prima ha Persona_1 richiesto l'intervento del per riparare all'errore? Controparte_10 2) Vero che il , per riparare all'errore commesso dal Controparte_10 CP_13
ha dato mandato al Notaio il quale ha emesso la fattura n. 1256 del
[...] Persona_2
5.6.2020 interamente pagata da come da documentazione che si Controparte_10 produce al doc. 3? 3) Vero che uscita e manodopera dei tecnici per l'intervento svolto sulla stampante CANON IR 2530 installata presso il di Giambellino veniva corrisposta da TE Pt_1
come da documentazione che si produce al doc. 4 su richiesta e preghiera del Controparte_10
che in quel momento era priva di fondi con impegno a rifondere le Controparte_10 spese? 4) Vero che il versava le somme di € 1.000,00 del 18.11.2020 e di € Controparte_10
2.000,00 del 1.12.2020 (come da doc.
5 - che si produce) al a titolo di TE Cont anticipo sull'attività dell'anno in corso richiedendo poi lo scorporo dalle notute per l'attività di e
scorporo che però veniva omesso? Parte_8 5) Vero che il in data 13.3.2019 versava € 1.000,00 a saldo del Controparte_10 pagamento per l'anno 2018 e, nella medesima data, versava € 3.000,00 come acconto per l'anno 2019 e che tale acconto veniva omesso dalle notule per le successive attività del TE
?
[...]
6) Vero che il richiedeva al un prestito di TE Parte_3
€ 6.000,00 che veniva versato il 21.10.2019 sotto la causale “anticipo tesseramento” (doc. 10 che si deposita?)
pagina 5 di 13 7) Vero che il richiedeva al un ulteriore TE Parte_3 prestito di € 3.000,00 che veniva versato il 16.3.2020 a titolo di anticipo?
8) Vero che il valore della produzione del per il 2019 fu di n. 362 TE pratiche di 730?
9) Vero che il valore della produzione del per il 2019 fu di n. 1044 TE pratiche di iSEE/DSU.
10) Vero che la si era impegnata a corrispondere alla TE Controparte_2
€ 350,00 mensili a titolo di contributo delle utenze, spese di gestione dei locali e attrezzature
[...] messe a disposizione dalla . Parte_7 11) Vero che, in virtù dell'impegno di cui al punto precedente, ometteva di TE corrispondere le somme dovute Da maggio a dicembre 2019 per un totale di € 2.800,00 e da gennaio a ottobre 2020 per un totale di € 3.500,00.
Si indicano come testi i seguenti signori:
1. EB ZI, presso Controparte_2
2. NA RO, presso Controparte_2
pagina 6 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Il , in persona del legale rapp.te TE
p.t., ha convenuto in giudizio e , allegando in fatto quanto segue. CP_1 Controparte_2
Il Circolo si inserisce in un'ampia struttura gerarchica di tipo verticale all'interno TE della quale opera un meccanismo per cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali versa i fondi Contr disponibili al CAF sede nazionale e a Patronato sede nazionale, i quali offrono Pt_4 CP_5 servizi di assistenza sociale, fiscale e previdenziale ai cittadini.
Queste sedi nazionali hanno, a loro volta, un rapporto economico e contrattuale con le sedi provinciali, tra le quali rientra l'odierno convenuta Anche le sedi provinciali possono avvalersi di CP_1 sedi periferiche o di centri di raccolta, tra i quali si inserisce . TE Fatte queste premesse, l'attrice ha dedotto di essere titolare di un credito nei confronti di CP_1 pari alla somma totale di € 29.201,25 in forza di una convenzione con la stessa stipulata che la impegnava a svolgere per conto di quest'ultima una serie di attività di Caf e patronato negli anni 2019, 2020 e 2021. A dimostrazione di tale rapporto, l'attrice ha prodotto una convenzione scritta stipulata con
[...]
inerente le attività svolte nell'anno 2019 (cfr. doc. 3) e ha allegato che i rapporti sarebbero CP_1 proseguiti anche negli anni successivi ma in assenza di accordi scritti e ha eccepito l'inoperatività delle condizioni di cui al doc. 3 per questi successivi periodi. L'attrice ha quindi dedotto che il compenso dovuto per l'attività svolta dovrebbe determinarsi sulla base delle condizioni economiche pattuite all'interno del sovra elevato rapporto intercorrente negli anni 2019, 2020 e 2021 tra e CP_1
sedi nazionali;
ha poi allegato che avrebbe stipulato Controparte_14 CP_5 CP_1 una convenzione con attraverso una autonoma società, , di CP_6 Controparte_2 proprietà al 100% di in forza del quale era stata affidata all'attrice l'attività di CP_1 promozione di contratti di energia e gas per conto di all'interno dei propri locali. Per lo CP_6 svolgimento di tale attività l'attrice ha sostenuto di essere titolare di un credito nei confronti di
[...]
(o meglio di ) pari ad euro 13.610,50. CP_1 Controparte_2
In forza di tali allegazioni, il ha concluso chiedendo al Tribunale di TE condannare al pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di compenso per l'attività CP_1 di caf (in subordine, la somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché la somma di € 14.201,25 per l'attività di patronato (in subordine la somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia).
Inoltre, ha chiesto la condanna di al pagamento di euro 13.610,50 per Controparte_2 l'attività di promozione dei contratti di energia elettrica luce e gas per , oltre gli interessi legali CP_6 dalla domanda al saldo e la condanna de al risarcimento del danno Parte_3 d'immagine/reputazionale arrecatole nonché per la perdita del know how acquisito. Il ha poi chiesto la refusione delle spese sostenute per la procedura di TE negoziazione assistita, allegando di aver invitato il a stipulare convenzione di Parte_3 negoziazione assistita (cfr. doc. 15) conclusasi con verbale negativo in data 20.05.2022 (cfr. doc. 17).
Si sono tempestivamente costituite in giudizio le convenute eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per assenza del petitum e della causa petendi, nonché la carenza di legittimazione passiva di Nel merito, hanno contestato la pretesa attorea perché non provata nell'an ed CP_1 errata nel quantum. Infine, hanno svolto domanda riconvenzionale chiedendo condannare l'attrice al pagina 7 di 13 pagamento in favore di dell'importo di euro 9.000,00 a titolo di anticipi relativi all'anno CP_1
2019 e 2020 effettuati e mai corrisposti, o quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o svolgerne la compensazione con le eventuali somme dovute dalla alla CP_1 TE
, ancora, in via riconvenzionale hanno chiesto condannare l'attrice al pagamento in favore
[...] di della somma di € 14.749,90, a titolo di anticipi e affitti (per l'immobile sito in Controparte_2 quartiere Giambellino a ) relativi all'anno 2019 e 2020 effettuati e mai corrisposti. In sede di CP_2 prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., ha precisato trattasi di somme non Controparte_2 riferibili a canoni di locazione bensì a spese per le attrezzature concesse in uso alla e TE per le prestazioni errate da questa eseguite. In prima udienza, il Tribunale ha rigettato perché infondata l'eccezione preliminare svolta dalla convenuta di nullità dell'atto di citazione e ha rimandato al merito l'esame circa la legittimazione passiva della e ha sospeso il giudizio per l'esperimento del procedimento di negoziazione CP_1 assistita anche nei confronti di . Controparte_2 A seguito dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, per poi giungere in decisione allo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** Quanto all'eccezione preliminare formulata da parte convenuta, relativa alla nullità dell'atto di citazione, si richiama l'ordinanza con cui è stato disposto il rigetto della stessa, datata 08.06.2023. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , la CP_1 stessa attiene al merito nonché alla effettiva titolarità passiva dell'obbligazione e quindi verrà esaminata di seguito.
Risulta necessario chiarire quale rapporto sia effettivamente intercorso tra le parti nonché quale sia il soggetto per conto del quale avrebbe concluso le asserite pratiche inerenti TE all'attività di Caf e patronato. L'attrice ha infatti sostenuto di aver eseguito diverse operazioni di assistenza fiscale, assistenziale e previdenziale, per conto di in forza di una convenzione stipulata con quest'ultima. Di CP_1 contro, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l'unica CP_1 convenzione allegata in giudizio (cfr. doc. 3) non solo attiene unicamente all'anno 2019 ma comunque risulta sottoscritta da con , lasciando esclusa dal rapporto TE Controparte_2 [...]
. CP_1
Risulta quindi controverso se abbia eseguito delle pratiche, in favore della TE convenuta, anche per gli anni successivi al 2019 – come da lei sostenuto – e, nel caso, quale fosse il compenso spettante alla stessa per le tali prestazioni. Deve infatti considerarsi che l'unico accordo scritto tra le parti risale al 2019 e, seppur lo stesso prevedesse una clausola di proroga tacita per gli anni successivi salvo esplicita rinuncia di una delle parti, la stessa attrice ha eccepito l'inoperatività di tale clausola, non essendo stata doppiamente sottoscritta dalle parti. Tra l'altro, tale documento vede il coinvolgimento di e , e ne resta TE Controparte_2 invece esclusa il cui riferimento appare solo nell'intestazione dei fogli sui quali è stata CP_1 redatta la scrittura (cfr. doc. 3). Sul punto, deve precisarsi che a nulla vale l'argomentazione di parte attrice secondo la quale l'utilizzo di carta intestata alla proverebbe il coinvolgimento di CP_1 pagina 8 di 13 quest'ultima nel contratto, infatti, tale unico elemento non può indurre a ritenere che sia CP_1 parte del rapporto de quo, quanto piuttosto che utilizzi la carta intestata della Controparte_2 [...]
. CP_1 Dunque, per l'anno 2019, possiamo ritenere operativa la scrittura di cui al doc. 3 solo tra TE
e . Tuttavia, l'attrice non ha avanzato nei confronti di quest'ultima alcuna
[...] Controparte_2 pretesa di pagamento dei compensi per l'attività di caf e patronato svolta, e certamente tali pretese non possono essere avanzate nei confronti di un soggetto terzo ed estraneo alla convenzione. In ogni caso, si evidenzia che il rapporto di collaborazione allegato dall'attrice può essere ricondotto anche a non in forza della scrittura di cui al doc. 3 ma alla luce delle e-mail prodotte in CP_1 atti dall'attrice che riportano comunicazioni intercorse tra e nelle quali CP_1 TE le parti discutevano genericamente delle pratiche di caf e patronato eseguite nonché di quelle sottoposte ad eventuali controlli (cfr. doc 9-10-11-12-23-24-26 attrice). Tali comunicazioni, seppur inducono a ritenere l'esistenza di un rapporto tra e CP_1 TE
, così determinando l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata
[...] da , non permettono di meglio delineare i termini della collaborazione in essere tra le parti CP_1 né di individuare le esatte prestazioni eseguite da per conto di e TE CP_1 comunque non provano la pattuizione di un compenso per l'asserita attività prestata dall'attrice.
Per questi motivi
, il Tribunale ha disatteso la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. effettuata dall'attrice e volta a ottenere la produzione dei documenti relativi alle pattuizioni economiche intercorrenti tra e il Caf sede nazionale, documenti della cui esistenza ha dubitato anche CP_1 la stessa attrice. L'ininfluenza dell'ordine di esibizione articolato ex art 210 cpc dall'attrice si apprezza considerando che dalle comunicazioni intercorse tra e nelle quali la TE CP_1 prima chiedeva conto alla seconda circa i pagamenti per le prestazioni effettuate, CP_1 rispondeva che i punteggi delle pratiche svolte dovevano essere confermati dagli Ispettori (cfr. doc. 9) e che comunque l'attività di patronato non era soggetta a compensi forfettari, ritenendo che tutto quanto dovuto a era già stato regolarmente corrisposto (cfr. doc. 11). Per fornire la prova TE delle pratiche eseguite nell'ambito di questo asserito rapporto con le convenute, ha TE prodotto in atti un documento (cfr. doc. 2) riportante lo scambio di comunicazioni tra Mcl Santa Cistina
e Patronato Sias sede nazionale, dal quale -a suo dire- sarebbe ricavabile l'elenco delle pratiche di Contr patronato eseguite dai dipendenti di per conto di nell'anno 2019.
TE CP_1 CP_ Invero, seppur nell'e-mail in esame Patronato sede nazionale dava atto delle pratiche effettivamente eseguite da , diversamente non si evince in alcun modo che le stesse
TE siano riferibili ad un rapporto tra l'attrice e ma, anzi, nella comunicazione di specie, CP_1 CP_ Patronato sede nazionale specificava che “nessun accordo e/o convenzione è stata mai sottoscritta dallo scrivente ente con ”.
TE Ancora, ha chiesto al Tribunale di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della
TE documentazione in possesso di inerente alle prestazioni svolte dall'attrice in suo conto. CP_1
Anche in questo caso, il Tribunale ha disatteso tale richiesta in quanto era onere della stessa TE
detenere tutta la documentazione relativa alle pratiche di caf e patronato svolte per conto di
[...] soggetti terzi1, così da poter adempiere all'onere probatorio su di lei gravante in questo giudizio. Una 1 Che sia onere a lei riferibile è dimostrato anche da quanto previsto all'art. 2 della stessa convenzione di cui al doc. 3 secondo la quale “la società è obbligata alla conservazione, presso ciascun circolo autorizzato dalla società di servizi, di tutti i documenti facenti parte delle dichiarazioni elaborate”. pagina 9 di 13 tale carenza non può essere riversata sulla controparte imponendole un ordine di esibizione, anche considerando che l'attrice non ha allegato di non essere in possesso della documentazione di specie per motivi ad essa non imputabili o di averla erroneamente dismessa.
Tutto ciò considerato, anche a voler ammettere che vi sia stato un rapporto di collaborazione tra le parti, in forza del quale si occupava di redigere una serie di pratiche TE assistenziali/previdenziali per conto delle odierne convenute, si ribadisce che non è provato quali prestazioni siano state effettivamente eseguite, che valore fosse attribuibile alle stesse e non risulta in alcun modo provata la pattuizione tra le parti della previsione di un compenso spettante a TE
per tale attività.
[...]
Va però evidenziato che nella memoria n. 2 ex art. 183 co 6 c.p.c., parte convenuta ha genericamente affermato di essere debitrice nei confronti dell'attrice per un importo pari ad euro 2.542,00, corrispondente al valore delle prestazioni svolte da nell'anno 2019 e in applicazione TE delle condizioni di cui al doc. 3, dunque, nonostante manchi la prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di tale compenso.
Tale affermazione vale a riconoscimento di debito da parte di parte convenuta.
Ciò detto, quelle prestazioni devono intendersi dimostrate e pertanto al pagamento di CP_1 euro 2.542,00 in favore di a titolo di compenso per le prestazioni eseguite nel 2019. TE Altro elemento di contestazione è l'esistenza di un rapporto tra e Controparte_2 TE circa la promozione -da parte di quest'ultima e per conto della prima- di contratti luce/gas Edison nei locali dell'attrice. Sul punto, si evidenzia che il rapporto di specie non risulta provato da alcun accordo scritto tra le parti ed è stato specificatamente contestato dalla convenuta. Gli unici elementi da cui se ne può dedurre l'esistenza sono:
-la previsione inserita nel doc. 3 art. 2 secondo cui “La società si impegna inoltre, a svolgere, in nome e per conto della quant'altro previsto da disposizioni di legge o Parte_9 convenzioni stipulate con Enti e Comuni”, interpretando la quale si può affermare che la convenzione in essere tra e sia stata traslata nel rapporto tra quest'ultima e CP_6 Controparte_2 TE
;
[...]
- le comunicazioni mail intercorse tra le parti nelle quali si fa esplicito riferimento a fatture (cfr. CP_6 doc. 12, 37, 39, 40, 41).
Tuttavia, non si riscontrano elementi da cui determinare quali fossero le concrete attività di promozione affidate a e portate a termine da quest'ultima, né tantomeno quale fosse il TE corrispettivo ad essa spettante per le stesse. Infatti, il doc. 5 allegato dall'attrice per dimostrare le pratiche Edison asseritamente concluse da è riferibile solo a TE Controparte_2
e e non coinvolge in alcun modo parte attrice.
[...] CP_6
Per questi motivi
, va rigettata la domanda attorea di condanna di al pagamento dei Controparte_2 compensi inerenti al rapporto di specie. Quanto alla domanda svolta dall'attrice nei confronti di per il pagamento “di una somma CP_1 ritenuta equa e di giustizia” per il danno d'immagine/reputazionale arrecato a TE nonché per la perdita dei dipendenti e del know-how acquisito, si evidenzia che la domanda risarcitoria è indeterminata non solo nel quantum ma anche nell'an, non avendo l'attrice allegato quali sarebbero i pregiudizi in concreto derivati all'immagine e al know-how associativo, nemmeno è stato allegato che tali danni sarebbero qualificabili quali conseguenze immediate e dirette della condotta di . CP_1
pagina 10 di 13 Infine, resta da valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalle convenute, che hanno chiesto la condanna di al pagamento in favore di di diverse
TE Controparte_2 somme a vario titolo, quali la restituzione delle spese sostenute a seguito dalle pratiche non correttamente eseguite da (cfr. doc. 3 convenuta) , il rimborso delle spese per la
TE manutenzione di attrezzature lasciate in concessione a (cfr. doc. 4 convenuta) e la
TE restituzione di prestiti concessi a (cfr. doc. 5-6-7-7-8-9 convenuta).
TE
Quanto alle spese allegate al doc. 4 di cui parte convenuta chiede il rimborso, si osserva che il documento prodotto a riprova della spesa attesta che sono stati versati ad una società terza i costi per l'uscita e la manodopera per un intervento tecnico effettuato su una stampante, in forza di una fattura emessa nei confronti di . In merito, non vi è alcun elemento dal quale desumere che il Controparte_2 costo di tale intervento fosse riferibile ad una stampante collocata presso i locali della TE
, se non una semplice annotazione scritta a penna– che non è escluso possa essere stata inserita
[...] recentemente- nel riquadro indicante la società destinataria della stessa e riportante la dicitura “per Torrevecchia Pavia”, indirizzo sede di . Comunque, anche a voler ammettere che la TE fattura sia riconducibile a macchinari in uso presso gli uffici di , non vi è prova di un TE accordo per imputare tale costo all'odierna attrice e quindi ritenere sussistente l'obbligo di ripetizione dell'importo in capo a quest'ultima. Quanto invece al doc. 3, lo stesso attesta il pagamento di una serie di pratiche al Notaio, ma non si evincono i motivi sottesi a quel versamento che -a dire dell'attrice- corrisponderebbero a spese sostenute per errori su alcune pratiche assistenziali/fiscali imputabili a Invero, TE viene prodotto un estratto conto dal quale risulta l'avvenuto pagamento allo studio notarile con un'annotazione a penna “anticipo a fornitori”, postilla dal valore probatorio molto ridotto e che, comunque, non riconduce in alcun modo l'operazione a . Dunque, anche in questo TE caso non si ritiene che gli importi di cui alla fattura in esame siano oggetto di un obbligo di ripetizione a carico dell'attrice. Per ciò che concerne invece gli asseriti prestiti di cui la convenuta chiede oggi la restituzione, si osserva quanto segue.
In merito ai documenti n.
5-6 allegati dalla convenuta, gli stessi attestano il versamento da parte di
[...]
di importi pari ad euro 1.000,00 e 2.000,00 a titolo di anticipo su notule da ricevere. CP_2
Si rileva che aveva provveduto ad inviare tali notule alla (cfr. doc. TE Controparte_2 37) e quest'ultima aveva risposto alla missiva, affermando l'avvenuta compensazione degli importi delle notule con le precedenti anticipazioni di cui ai documenti n. 5-6, con una rimanenza pari a circa venti euro. Dunque, tali importi vanno considerati già interamente compensati con crediti vantati da
, salvo per l'importo rimanente di euro 20,50 che l'attrice è quindi chiamata a TE restituire alla . CP_1
Quanto agli ulteriori asseriti prestiti, pari ad euro 1.000,00 ed euro 3.000,00, versati sul conto della
[...]
in data 13.3.2019, si evidenzia che dallo stesso estratto conto prodotto in giudizio (cfr. TE doc. 9) risulta la causale degli stessi, quale “saldo pag. anno 2018” e “pag. a cc. anno 2019”, dunque, va esclusa la natura di prestito dei versamenti in esame che, anzi, risultano effettuati a pagamento di quanto dovuto da all'attrice per le annualità 2018 e 2019. Controparte_2 Viene poi formulata un'ulteriore richiesta di condanna dell'attrice al pagamento in favore di
[...]
della somma pari ad euro 6.300,00, pari alle spese mensili di gestione locali. CP_2
Va precisato che seppur inizialmente tale somma era stata richiesta a titolo di “contributo mensile per i locali in affitto siti in via Giambellino”, successivamente la parte ha precisato che il contributo CP_2 pagina 11 di 13 richiesto non era riferibile al canone di locazione di locali bensì alle spese sostenute per la concessione in uso delle attrezzature presenti in quei locali. Ciò posto, la domanda è infondata, in quanto non è emersa la prova dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento delle spese per l'utilizzo delle attrezzature da parte di . Infatti, a stessa TE ammissione della convenuta, non esistono accordi scritti in tal senso, perché le parti avrebbero pattuito il compenso solo verbalmente. L'esistenza di tale asserito accordo verbale è contestata dalla controparte e non è ricavabile da alcun elemento probatorio né indiziario.
Per quanto concerne la riconvenzionale formulata in favore di viene richiesto il CP_1 pagamento di euro 9.000,00 per anticipazioni effettuate da quest'ultima in favore dell'attrice (cfr. doc. 10). La domanda va rigettata in quanto l'unico documento prodotto a riprova dell'asserito prestito non solo attesta il versamento di soli euro 6.000,00 e comunque non vi è prova che il pagamento del tesseramento, effettuato da , dovesse essere successivamente posto carico della CP_1 TE
, circostanza che viene solo genericamente dedotta dalla convenuta e specificatamente
[...] contestata da . TE In conclusione, nonostante vi siano agli atti elementi utili a ritenere l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti tutte, nulla esclude che le prestazioni asseritamente svolte da TE
siano state esigue (come tra l'altro sostenuto dalla convenuta) e che le remunerazioni delle
[...] stesse siano intervenute attraverso la compensazione con spese anticipate e prestiti elargiti da parte delle convenute in suo favore, proprio come avvenuto in un caso sopra riportano (cfr. doc. 37) o che comunque le parti trovassero specifici accordi per ogni prestazione, senza che vi fosse una stabile pattuizione sul punto. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertato il credito di nei confronti di TE [...]
, come da quest'ultima riconosciuto nella memoria ex art 183 co. 6 c.p.c., pari ad euro CP_1
2.542,00, a titolo di corrispettivo per le prestazioni caf e patronato riconosciute dalla convenuta e accertato il credito di pari ad euro 20,50 nei confronti di , ed operata la CP_1 TE relativa compensazione, va condannata al pagamento nei confronti di CP_1 TE della somma pari ad € 2521,50 oltre interessi come da domanda giudiziale fino al saldo. Tutte le altre eccezioni preliminari e le domande svolte in via principale e/o subordinata, nonché le domande riconvenzionali delle convenute, vanno integralmente rigettate per tutti i motivi sopra esposti. In considerazione dell'esito del giudizio e del considerevole ridimensionamento del credito riconosciuto nei confronti dell'attrice, si reputa congruo compensare le spese per 2/3 e porle in capo alle convenute in solido nella restante misura di un terzo. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertato il credito di nei confronti di , pari ad euro 2.542,00, a TE CP_1 titolo di corrispettivo per le prestazioni caf e patronato riconosciute dalla convenuta e accertato il credito di pari ad euro 20,50 nei confronti di , ed operata la CP_1 TE relativa compensazione, condanna al pagamento nei confronti di CP_1 TE
della somma pari ad € 2521,50 oltre interessi come da domanda giudiziale fino al
[...] saldo;
pagina 12 di 13 2. rigetta ogni altra domanda;
3. dichiara compensate nella misura di 2/3 le spese di lite e pone a carico delle convenute in solido la restante parte di 1/3 che liquida già in tale misura in € 2.237,60 per compensi oltre 15% spese forfettarie iva e cpa come legge.
Così deciso in Monza, in data 10.4.2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2201/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. TE P.IVA_1 FONTANELLA SOFIA MARTA e dall'avv. ROTATORI MASSIMO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), e (C.F./P.I. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. FOTI MIRKO MARIO e dall'avv. P.IVA_3
BUCCINO ANNALISA, elettivamente domiciliate come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per IL TE Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe le pronunce di rito, in accoglimento di quanto sopra esposto In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare sussistenti i rapporti tra il , in persona del suo TE legale rappresentante pro tempore, ed il , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, in merito sia all'adempimento dell'attività come CAF che ai servizi svolti nell'attività di relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021. Parte_2
Conseguentemente condannare (P. IVA ), in persona del Parte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore con sede legale in 20092 – Cinisello Balsamo (MB), Via
Stalingrado n. 16/18 al pagamento a favore del di Euro circa 15.000,00 Pt_1 TE pagina 1 di 13 per l'attività di caf svolta o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia in base agli accordi sussistenti come da Convenzione tra il ed il Controparte_3 Controparte_4 valutando un giusto compenso da versare al per l'attività svolta per ogni TE singola pratica di Caf oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo oltre ad Euro circa 14.201,25 per l'attività di patronato svolta o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia in base agli accordi sussistenti come da Convenzione tra il ed il Controparte_3
Patronato valutando un giusto compenso da versare al per CP_5 TE l'attività svolta per ogni singola pratica di Patronato oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
Inoltre, condannare al pagamento di Euro 13.610,50 dovuti a Controparte_2 [...]
per l'attività di promozione dei contratti di energia elettrica luce e gas per , TE CP_6 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. Inoltre, condannare (P. IVA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in 20092 – Cinisello Balsamo (MB), Via Stalingrado n.
16/18 al pagamento a favore del di una somma che verrà ritenuta equa e TE di giustizia in base al danno d' immagine/reputazionale arrecato allo stesso e TE per la perdita dei dipendenti e del know how acquisito. Le tre somme sopra indicate ammontano ad Euro circa 42.811,75 il tutto decurtando gli anticipi (vedi doc 8) dal Crocetta indicati nella misura di Euro 17.414,90 Pt_1
In via subordinata:
Conseguentemente condannare (P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con sede legale in 20092 – Cinisello Balsamo (MB), Via Stalingrado n. 16/18 al pagamento a favore del della somma che fosse ritenuta di TE giustizia anche in via equitativa nella maggiore o minore somma all'esito dell'istruttoria oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Inoltre, condannare, a rifondere, oltre a quanto richiesto sopra e stabilito in corso di giudizio, le spese relative alla presente causa e quelle relative alla negoziazione assistita oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, o nella maggiore o minore somma che fosse ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. In via istruttoria:
Si reitera, comunque, all'Ill.mo Sig. Giudice di essere autorizzati ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a che il
esibisca tutta la documentazione archiviata relativa alle pratiche di 730 ed Parte_3
ISEE (pratiche di CAF) svolte dal per il , nella TE Parte_3 piattaforma di archiviazione QWEB a cui il non può più accedere, TE avendo il revocato l'autorizzazione. Parte_3 Si chiede, comunque, all'Ill.mo Sig. Giudice di essere autorizzati ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a che il
esibisca tutta la documentazione archiviata relativa ai punteggi di Patronato Parte_3 del 2021 trasmessa dal patronato sias centrale) svolte dal per il TE
. Parte_3
Inoltre, come già indicato in atti, si chiede, comunque, all'Ill.mo Sig. Giudice di essere autorizzati ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a che il esibisca la Convenzione economica pattuita Parte_3 tra il o ed il Parte_3 Controparte_2 Parte_4 relativamente all'attività di CAF per gli anni 2019, 2020 e 2021 e la convenzione tra il Pt_3 ed il Patronato sede nazionale per l'attività di patronato per gli anni 2019, 2020 e
[...] CP_5
2021. In subordine, nel caso non vi fosse una convenzione scritta tra i predetti, si chiede sin da ora, pagina 2 di 13 Cont l'esibizione della documentazione necessaria all'identificazione economica dei rapporti tra il Cont sede nazionale ed il in merito alle pratiche di e l'esibizione della Pt_4 Parte_3 documentazione necessaria all'identificazione economica dei rapporti tra il ed il Parte_3 Patronato sede nazionale per l'attività di Patronato. CP_5 Si chiede, eventualmente, nel caso la prova documentale non fosse ritenuta sufficiente, all'Ill.mo Sig. Giudice di essere autorizzati ad effettuare l'accesso alla piattaforma salesforce, piattaforma di archiviazione dell'attività espletata dal per le pratiche di per Pt_1 TE CP_6
e/o . Controparte_2 CP_1
Premesso quanto sopra, in via istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di seguito dedotti:
1) Vero che il ha svolto attività in autonomia di CAF per il CIRCOLO TE
CROCETTA ad esempio pratiche di 730, Isee, Red?
2) Vero che il ha svolto attività di CAF per il TE Parte_3 dal - al quando lei era presente?
3) Vero che il ha svolto attività di Patronato per il TE Pt_3
ad esempio pratiche di Maternità, Invalidità, Pensioni?
[...]
4) Vero che il ha svolto attività di per il TE Parte_2 Pt_3
dal - al quando lei era presente?
[...] Cont 5) Vero che le pratiche svolte dal di e di venivano TE Parte_2 consegnate ed archiviate dal ? Parte_3
6) Vero che il di Cinisello Balsamo via Stalingrado n. 16/18 è una sede Parte_3 provinciale /zonale?
7) Vero che il si avvale per gli adempimenti di caf e patronato di sedi Parte_3 periferiche o centri di raccolta come il ? TE
8) Vero che l'attività svolta di viene pagata dal Controparte_7 Pt_3
[...] Cont 9) Vero che l'attività svolta di viene pagata a sua volta dal Controparte_8
[...]
? Parte_4
10) Vero che l'attività svolta di viene pagata dal Parte_5
? Parte_3 11) Vero che l'attività svolta di viene pagata a sua volta dal Parte_5 Parte_3
PATRONATO SIAS SEDE NAZIONALE?
12) Vero che l'attività svolta di CAF del CAF è pagata in base ai fondi Parte_4 ottenuti dal ? CP_9
13) Vero che l'attività svolta di è pagata in Parte_6 base ai fondi ottenuti dal ? CP_9
14) Vero che il ha promosso per il e/o per TE Parte_3 [...]
in totale autonomia l'attività di promozione di contratti di energia elettrica Controparte_2
e gas per conto di ? CP_6 Premesso quanto sopra, in via istruttoria si insiste per l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ed ammessi e si precisa quanto segue: cap. 1) da non ammettere da provare per documenti ed inoltre valutativo;
pagina 3 di 13 cap. 2) in primis, emerge una nuova entità parte non in causa e mai Controparte_10 sentita sino ad oggi (le entità sono ) da non Controparte_11 ammettere da provare per documenti ed inoltre valutativo;
cap. 3) si evidenzia nuovamente che emerge una nuova entità parte Controparte_10 non in causa e mai sentita sino ad oggi (le entità sono Controparte_11 CP_2
) da non ammettere da provare per documenti;
[...] cap. 4) si evidenzia nuovamente che emerge una nuova entità parte Controparte_10 non in causa e mai sentita sino ad oggi (le entità sono Parte_3 CP_11 CP_2
) da non ammettere da provare per documenti;
[...] cap. 5) si evidenzia nuovamente che emerge una nuova entità parte Controparte_10 non in causa e mai sentita sino ad oggi (le entità sono Parte_3 CP_11 CP_2
) da non ammettere da provare per documenti;
[...]
cap. 6) da non ammettere da provare per documenti;
cap. 7) da non ammettere da provare per documenti;
cap. 8) da non ammettere da provare per documenti;
cap. 9) da non ammettere da provare per documenti;
cap. 10) da non ammettere da provare per documenti ed inoltre non ammissibile in questa causa dato che inerente contributo per affitto e non competente questo Tribunale adito;
cap. 11) da non ammettere da provare per documenti ed inoltre non ammissibile in questa causa dato che inerente contributo per affitto e non competente questo Tribunale adito;
Si indica sin d'ora quale testi: Sig. (C.F. ) residente in [...]n. 7 Cassina De Testimone_1 C.F._1
Pecchi (MI) in qualità di dipendente del circolo Sig. , nato TE Controparte_12
a Lima il 25.12.1967 (C.F. ) residente in [...] in C.F._2 CP_2 qualità di legale rappresentante anch'esso di un circolo collegato al Controparte_11
[...]
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre I.V.A e CPA.
Per e CP_1 Controparte_2
piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, In via preliminare:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della alle domande di CP_1 risarcimento relative alle pratiche Caf e Patronato richieste dalla per tutti i TE motivi dedotti in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda avversa. In via principale nel merito:
2) Accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste sia nei confronti della
[...] che della per tutti i motivi dedotti in narrativa;
CP_1 Parte_7 Contr 3) Rigettare le domande della in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive TE di prova per tutti i motivi dedotti in narrativa
4) Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse dovuta una qualche somma dalla
[...]
e/o Voglia limitare la predetta alla quantificata CP_1 Parte_7 indicata nell'accordo scritto, previo adempimento dell'onere probatorio della TE
pagina 4 di 13 in merito allo svolgimento ed alla quantificazione delle pratiche Caf e Patronato per tutti i motivi dedotti in narrativa. in via riconvenzionale:
5) Accertare e dichiarare la debenza della in favore della TE CP_1 della somma di € 9.000,00 a titolo di anticipi relativi all'anno 2019 e 2020 effettuati e mai corrisposti,
o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o Voglia il Giudice Contr svolgerne la compensazione con le eventuali somme dovute dalla alla CP_1
[...]
; Pt_1
6) Accertare e dichiarare la debenza della in favore della TE [...] della somma di € 14.749,90 a titolo di anticipi e spese relativi all'anno 2019 e Parte_7
2020 effettuati e mai corrisposti, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa e/o
Voglia il Giudice svolgerne la compensazione con le eventuali somme dovute dalla
[...] alla;
Parte_7 TE
7) Con condanna del convenuto al pagamento di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ad istruttoria:
Ci si riporta integralmente a quanto richiesto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc e alle contestazioni nonché, in subordine, alla prova contraria come richiesto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc che in questa sede si riportano:
1) Vero che il circolo aveva avuto incarico di effettuare la successione della sig.ra TE
e che la pratica di successione è stata erroneamente impostata cosìcchè la prima ha Persona_1 richiesto l'intervento del per riparare all'errore? Controparte_10 2) Vero che il , per riparare all'errore commesso dal Controparte_10 CP_13
ha dato mandato al Notaio il quale ha emesso la fattura n. 1256 del
[...] Persona_2
5.6.2020 interamente pagata da come da documentazione che si Controparte_10 produce al doc. 3? 3) Vero che uscita e manodopera dei tecnici per l'intervento svolto sulla stampante CANON IR 2530 installata presso il di Giambellino veniva corrisposta da TE Pt_1
come da documentazione che si produce al doc. 4 su richiesta e preghiera del Controparte_10
che in quel momento era priva di fondi con impegno a rifondere le Controparte_10 spese? 4) Vero che il versava le somme di € 1.000,00 del 18.11.2020 e di € Controparte_10
2.000,00 del 1.12.2020 (come da doc.
5 - che si produce) al a titolo di TE Cont anticipo sull'attività dell'anno in corso richiedendo poi lo scorporo dalle notute per l'attività di e
scorporo che però veniva omesso? Parte_8 5) Vero che il in data 13.3.2019 versava € 1.000,00 a saldo del Controparte_10 pagamento per l'anno 2018 e, nella medesima data, versava € 3.000,00 come acconto per l'anno 2019 e che tale acconto veniva omesso dalle notule per le successive attività del TE
?
[...]
6) Vero che il richiedeva al un prestito di TE Parte_3
€ 6.000,00 che veniva versato il 21.10.2019 sotto la causale “anticipo tesseramento” (doc. 10 che si deposita?)
pagina 5 di 13 7) Vero che il richiedeva al un ulteriore TE Parte_3 prestito di € 3.000,00 che veniva versato il 16.3.2020 a titolo di anticipo?
8) Vero che il valore della produzione del per il 2019 fu di n. 362 TE pratiche di 730?
9) Vero che il valore della produzione del per il 2019 fu di n. 1044 TE pratiche di iSEE/DSU.
10) Vero che la si era impegnata a corrispondere alla TE Controparte_2
€ 350,00 mensili a titolo di contributo delle utenze, spese di gestione dei locali e attrezzature
[...] messe a disposizione dalla . Parte_7 11) Vero che, in virtù dell'impegno di cui al punto precedente, ometteva di TE corrispondere le somme dovute Da maggio a dicembre 2019 per un totale di € 2.800,00 e da gennaio a ottobre 2020 per un totale di € 3.500,00.
Si indicano come testi i seguenti signori:
1. EB ZI, presso Controparte_2
2. NA RO, presso Controparte_2
pagina 6 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Il , in persona del legale rapp.te TE
p.t., ha convenuto in giudizio e , allegando in fatto quanto segue. CP_1 Controparte_2
Il Circolo si inserisce in un'ampia struttura gerarchica di tipo verticale all'interno TE della quale opera un meccanismo per cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali versa i fondi Contr disponibili al CAF sede nazionale e a Patronato sede nazionale, i quali offrono Pt_4 CP_5 servizi di assistenza sociale, fiscale e previdenziale ai cittadini.
Queste sedi nazionali hanno, a loro volta, un rapporto economico e contrattuale con le sedi provinciali, tra le quali rientra l'odierno convenuta Anche le sedi provinciali possono avvalersi di CP_1 sedi periferiche o di centri di raccolta, tra i quali si inserisce . TE Fatte queste premesse, l'attrice ha dedotto di essere titolare di un credito nei confronti di CP_1 pari alla somma totale di € 29.201,25 in forza di una convenzione con la stessa stipulata che la impegnava a svolgere per conto di quest'ultima una serie di attività di Caf e patronato negli anni 2019, 2020 e 2021. A dimostrazione di tale rapporto, l'attrice ha prodotto una convenzione scritta stipulata con
[...]
inerente le attività svolte nell'anno 2019 (cfr. doc. 3) e ha allegato che i rapporti sarebbero CP_1 proseguiti anche negli anni successivi ma in assenza di accordi scritti e ha eccepito l'inoperatività delle condizioni di cui al doc. 3 per questi successivi periodi. L'attrice ha quindi dedotto che il compenso dovuto per l'attività svolta dovrebbe determinarsi sulla base delle condizioni economiche pattuite all'interno del sovra elevato rapporto intercorrente negli anni 2019, 2020 e 2021 tra e CP_1
sedi nazionali;
ha poi allegato che avrebbe stipulato Controparte_14 CP_5 CP_1 una convenzione con attraverso una autonoma società, , di CP_6 Controparte_2 proprietà al 100% di in forza del quale era stata affidata all'attrice l'attività di CP_1 promozione di contratti di energia e gas per conto di all'interno dei propri locali. Per lo CP_6 svolgimento di tale attività l'attrice ha sostenuto di essere titolare di un credito nei confronti di
[...]
(o meglio di ) pari ad euro 13.610,50. CP_1 Controparte_2
In forza di tali allegazioni, il ha concluso chiedendo al Tribunale di TE condannare al pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di compenso per l'attività CP_1 di caf (in subordine, la somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché la somma di € 14.201,25 per l'attività di patronato (in subordine la somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia).
Inoltre, ha chiesto la condanna di al pagamento di euro 13.610,50 per Controparte_2 l'attività di promozione dei contratti di energia elettrica luce e gas per , oltre gli interessi legali CP_6 dalla domanda al saldo e la condanna de al risarcimento del danno Parte_3 d'immagine/reputazionale arrecatole nonché per la perdita del know how acquisito. Il ha poi chiesto la refusione delle spese sostenute per la procedura di TE negoziazione assistita, allegando di aver invitato il a stipulare convenzione di Parte_3 negoziazione assistita (cfr. doc. 15) conclusasi con verbale negativo in data 20.05.2022 (cfr. doc. 17).
Si sono tempestivamente costituite in giudizio le convenute eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per assenza del petitum e della causa petendi, nonché la carenza di legittimazione passiva di Nel merito, hanno contestato la pretesa attorea perché non provata nell'an ed CP_1 errata nel quantum. Infine, hanno svolto domanda riconvenzionale chiedendo condannare l'attrice al pagina 7 di 13 pagamento in favore di dell'importo di euro 9.000,00 a titolo di anticipi relativi all'anno CP_1
2019 e 2020 effettuati e mai corrisposti, o quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o svolgerne la compensazione con le eventuali somme dovute dalla alla CP_1 TE
, ancora, in via riconvenzionale hanno chiesto condannare l'attrice al pagamento in favore
[...] di della somma di € 14.749,90, a titolo di anticipi e affitti (per l'immobile sito in Controparte_2 quartiere Giambellino a ) relativi all'anno 2019 e 2020 effettuati e mai corrisposti. In sede di CP_2 prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., ha precisato trattasi di somme non Controparte_2 riferibili a canoni di locazione bensì a spese per le attrezzature concesse in uso alla e TE per le prestazioni errate da questa eseguite. In prima udienza, il Tribunale ha rigettato perché infondata l'eccezione preliminare svolta dalla convenuta di nullità dell'atto di citazione e ha rimandato al merito l'esame circa la legittimazione passiva della e ha sospeso il giudizio per l'esperimento del procedimento di negoziazione CP_1 assistita anche nei confronti di . Controparte_2 A seguito dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, per poi giungere in decisione allo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** Quanto all'eccezione preliminare formulata da parte convenuta, relativa alla nullità dell'atto di citazione, si richiama l'ordinanza con cui è stato disposto il rigetto della stessa, datata 08.06.2023. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , la CP_1 stessa attiene al merito nonché alla effettiva titolarità passiva dell'obbligazione e quindi verrà esaminata di seguito.
Risulta necessario chiarire quale rapporto sia effettivamente intercorso tra le parti nonché quale sia il soggetto per conto del quale avrebbe concluso le asserite pratiche inerenti TE all'attività di Caf e patronato. L'attrice ha infatti sostenuto di aver eseguito diverse operazioni di assistenza fiscale, assistenziale e previdenziale, per conto di in forza di una convenzione stipulata con quest'ultima. Di CP_1 contro, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l'unica CP_1 convenzione allegata in giudizio (cfr. doc. 3) non solo attiene unicamente all'anno 2019 ma comunque risulta sottoscritta da con , lasciando esclusa dal rapporto TE Controparte_2 [...]
. CP_1
Risulta quindi controverso se abbia eseguito delle pratiche, in favore della TE convenuta, anche per gli anni successivi al 2019 – come da lei sostenuto – e, nel caso, quale fosse il compenso spettante alla stessa per le tali prestazioni. Deve infatti considerarsi che l'unico accordo scritto tra le parti risale al 2019 e, seppur lo stesso prevedesse una clausola di proroga tacita per gli anni successivi salvo esplicita rinuncia di una delle parti, la stessa attrice ha eccepito l'inoperatività di tale clausola, non essendo stata doppiamente sottoscritta dalle parti. Tra l'altro, tale documento vede il coinvolgimento di e , e ne resta TE Controparte_2 invece esclusa il cui riferimento appare solo nell'intestazione dei fogli sui quali è stata CP_1 redatta la scrittura (cfr. doc. 3). Sul punto, deve precisarsi che a nulla vale l'argomentazione di parte attrice secondo la quale l'utilizzo di carta intestata alla proverebbe il coinvolgimento di CP_1 pagina 8 di 13 quest'ultima nel contratto, infatti, tale unico elemento non può indurre a ritenere che sia CP_1 parte del rapporto de quo, quanto piuttosto che utilizzi la carta intestata della Controparte_2 [...]
. CP_1 Dunque, per l'anno 2019, possiamo ritenere operativa la scrittura di cui al doc. 3 solo tra TE
e . Tuttavia, l'attrice non ha avanzato nei confronti di quest'ultima alcuna
[...] Controparte_2 pretesa di pagamento dei compensi per l'attività di caf e patronato svolta, e certamente tali pretese non possono essere avanzate nei confronti di un soggetto terzo ed estraneo alla convenzione. In ogni caso, si evidenzia che il rapporto di collaborazione allegato dall'attrice può essere ricondotto anche a non in forza della scrittura di cui al doc. 3 ma alla luce delle e-mail prodotte in CP_1 atti dall'attrice che riportano comunicazioni intercorse tra e nelle quali CP_1 TE le parti discutevano genericamente delle pratiche di caf e patronato eseguite nonché di quelle sottoposte ad eventuali controlli (cfr. doc 9-10-11-12-23-24-26 attrice). Tali comunicazioni, seppur inducono a ritenere l'esistenza di un rapporto tra e CP_1 TE
, così determinando l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata
[...] da , non permettono di meglio delineare i termini della collaborazione in essere tra le parti CP_1 né di individuare le esatte prestazioni eseguite da per conto di e TE CP_1 comunque non provano la pattuizione di un compenso per l'asserita attività prestata dall'attrice.
Per questi motivi
, il Tribunale ha disatteso la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. effettuata dall'attrice e volta a ottenere la produzione dei documenti relativi alle pattuizioni economiche intercorrenti tra e il Caf sede nazionale, documenti della cui esistenza ha dubitato anche CP_1 la stessa attrice. L'ininfluenza dell'ordine di esibizione articolato ex art 210 cpc dall'attrice si apprezza considerando che dalle comunicazioni intercorse tra e nelle quali la TE CP_1 prima chiedeva conto alla seconda circa i pagamenti per le prestazioni effettuate, CP_1 rispondeva che i punteggi delle pratiche svolte dovevano essere confermati dagli Ispettori (cfr. doc. 9) e che comunque l'attività di patronato non era soggetta a compensi forfettari, ritenendo che tutto quanto dovuto a era già stato regolarmente corrisposto (cfr. doc. 11). Per fornire la prova TE delle pratiche eseguite nell'ambito di questo asserito rapporto con le convenute, ha TE prodotto in atti un documento (cfr. doc. 2) riportante lo scambio di comunicazioni tra Mcl Santa Cistina
e Patronato Sias sede nazionale, dal quale -a suo dire- sarebbe ricavabile l'elenco delle pratiche di Contr patronato eseguite dai dipendenti di per conto di nell'anno 2019.
TE CP_1 CP_ Invero, seppur nell'e-mail in esame Patronato sede nazionale dava atto delle pratiche effettivamente eseguite da , diversamente non si evince in alcun modo che le stesse
TE siano riferibili ad un rapporto tra l'attrice e ma, anzi, nella comunicazione di specie, CP_1 CP_ Patronato sede nazionale specificava che “nessun accordo e/o convenzione è stata mai sottoscritta dallo scrivente ente con ”.
TE Ancora, ha chiesto al Tribunale di ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della
TE documentazione in possesso di inerente alle prestazioni svolte dall'attrice in suo conto. CP_1
Anche in questo caso, il Tribunale ha disatteso tale richiesta in quanto era onere della stessa TE
detenere tutta la documentazione relativa alle pratiche di caf e patronato svolte per conto di
[...] soggetti terzi1, così da poter adempiere all'onere probatorio su di lei gravante in questo giudizio. Una 1 Che sia onere a lei riferibile è dimostrato anche da quanto previsto all'art. 2 della stessa convenzione di cui al doc. 3 secondo la quale “la società è obbligata alla conservazione, presso ciascun circolo autorizzato dalla società di servizi, di tutti i documenti facenti parte delle dichiarazioni elaborate”. pagina 9 di 13 tale carenza non può essere riversata sulla controparte imponendole un ordine di esibizione, anche considerando che l'attrice non ha allegato di non essere in possesso della documentazione di specie per motivi ad essa non imputabili o di averla erroneamente dismessa.
Tutto ciò considerato, anche a voler ammettere che vi sia stato un rapporto di collaborazione tra le parti, in forza del quale si occupava di redigere una serie di pratiche TE assistenziali/previdenziali per conto delle odierne convenute, si ribadisce che non è provato quali prestazioni siano state effettivamente eseguite, che valore fosse attribuibile alle stesse e non risulta in alcun modo provata la pattuizione tra le parti della previsione di un compenso spettante a TE
per tale attività.
[...]
Va però evidenziato che nella memoria n. 2 ex art. 183 co 6 c.p.c., parte convenuta ha genericamente affermato di essere debitrice nei confronti dell'attrice per un importo pari ad euro 2.542,00, corrispondente al valore delle prestazioni svolte da nell'anno 2019 e in applicazione TE delle condizioni di cui al doc. 3, dunque, nonostante manchi la prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di tale compenso.
Tale affermazione vale a riconoscimento di debito da parte di parte convenuta.
Ciò detto, quelle prestazioni devono intendersi dimostrate e pertanto al pagamento di CP_1 euro 2.542,00 in favore di a titolo di compenso per le prestazioni eseguite nel 2019. TE Altro elemento di contestazione è l'esistenza di un rapporto tra e Controparte_2 TE circa la promozione -da parte di quest'ultima e per conto della prima- di contratti luce/gas Edison nei locali dell'attrice. Sul punto, si evidenzia che il rapporto di specie non risulta provato da alcun accordo scritto tra le parti ed è stato specificatamente contestato dalla convenuta. Gli unici elementi da cui se ne può dedurre l'esistenza sono:
-la previsione inserita nel doc. 3 art. 2 secondo cui “La società si impegna inoltre, a svolgere, in nome e per conto della quant'altro previsto da disposizioni di legge o Parte_9 convenzioni stipulate con Enti e Comuni”, interpretando la quale si può affermare che la convenzione in essere tra e sia stata traslata nel rapporto tra quest'ultima e CP_6 Controparte_2 TE
;
[...]
- le comunicazioni mail intercorse tra le parti nelle quali si fa esplicito riferimento a fatture (cfr. CP_6 doc. 12, 37, 39, 40, 41).
Tuttavia, non si riscontrano elementi da cui determinare quali fossero le concrete attività di promozione affidate a e portate a termine da quest'ultima, né tantomeno quale fosse il TE corrispettivo ad essa spettante per le stesse. Infatti, il doc. 5 allegato dall'attrice per dimostrare le pratiche Edison asseritamente concluse da è riferibile solo a TE Controparte_2
e e non coinvolge in alcun modo parte attrice.
[...] CP_6
Per questi motivi
, va rigettata la domanda attorea di condanna di al pagamento dei Controparte_2 compensi inerenti al rapporto di specie. Quanto alla domanda svolta dall'attrice nei confronti di per il pagamento “di una somma CP_1 ritenuta equa e di giustizia” per il danno d'immagine/reputazionale arrecato a TE nonché per la perdita dei dipendenti e del know-how acquisito, si evidenzia che la domanda risarcitoria è indeterminata non solo nel quantum ma anche nell'an, non avendo l'attrice allegato quali sarebbero i pregiudizi in concreto derivati all'immagine e al know-how associativo, nemmeno è stato allegato che tali danni sarebbero qualificabili quali conseguenze immediate e dirette della condotta di . CP_1
pagina 10 di 13 Infine, resta da valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalle convenute, che hanno chiesto la condanna di al pagamento in favore di di diverse
TE Controparte_2 somme a vario titolo, quali la restituzione delle spese sostenute a seguito dalle pratiche non correttamente eseguite da (cfr. doc. 3 convenuta) , il rimborso delle spese per la
TE manutenzione di attrezzature lasciate in concessione a (cfr. doc. 4 convenuta) e la
TE restituzione di prestiti concessi a (cfr. doc. 5-6-7-7-8-9 convenuta).
TE
Quanto alle spese allegate al doc. 4 di cui parte convenuta chiede il rimborso, si osserva che il documento prodotto a riprova della spesa attesta che sono stati versati ad una società terza i costi per l'uscita e la manodopera per un intervento tecnico effettuato su una stampante, in forza di una fattura emessa nei confronti di . In merito, non vi è alcun elemento dal quale desumere che il Controparte_2 costo di tale intervento fosse riferibile ad una stampante collocata presso i locali della TE
, se non una semplice annotazione scritta a penna– che non è escluso possa essere stata inserita
[...] recentemente- nel riquadro indicante la società destinataria della stessa e riportante la dicitura “per Torrevecchia Pavia”, indirizzo sede di . Comunque, anche a voler ammettere che la TE fattura sia riconducibile a macchinari in uso presso gli uffici di , non vi è prova di un TE accordo per imputare tale costo all'odierna attrice e quindi ritenere sussistente l'obbligo di ripetizione dell'importo in capo a quest'ultima. Quanto invece al doc. 3, lo stesso attesta il pagamento di una serie di pratiche al Notaio, ma non si evincono i motivi sottesi a quel versamento che -a dire dell'attrice- corrisponderebbero a spese sostenute per errori su alcune pratiche assistenziali/fiscali imputabili a Invero, TE viene prodotto un estratto conto dal quale risulta l'avvenuto pagamento allo studio notarile con un'annotazione a penna “anticipo a fornitori”, postilla dal valore probatorio molto ridotto e che, comunque, non riconduce in alcun modo l'operazione a . Dunque, anche in questo TE caso non si ritiene che gli importi di cui alla fattura in esame siano oggetto di un obbligo di ripetizione a carico dell'attrice. Per ciò che concerne invece gli asseriti prestiti di cui la convenuta chiede oggi la restituzione, si osserva quanto segue.
In merito ai documenti n.
5-6 allegati dalla convenuta, gli stessi attestano il versamento da parte di
[...]
di importi pari ad euro 1.000,00 e 2.000,00 a titolo di anticipo su notule da ricevere. CP_2
Si rileva che aveva provveduto ad inviare tali notule alla (cfr. doc. TE Controparte_2 37) e quest'ultima aveva risposto alla missiva, affermando l'avvenuta compensazione degli importi delle notule con le precedenti anticipazioni di cui ai documenti n. 5-6, con una rimanenza pari a circa venti euro. Dunque, tali importi vanno considerati già interamente compensati con crediti vantati da
, salvo per l'importo rimanente di euro 20,50 che l'attrice è quindi chiamata a TE restituire alla . CP_1
Quanto agli ulteriori asseriti prestiti, pari ad euro 1.000,00 ed euro 3.000,00, versati sul conto della
[...]
in data 13.3.2019, si evidenzia che dallo stesso estratto conto prodotto in giudizio (cfr. TE doc. 9) risulta la causale degli stessi, quale “saldo pag. anno 2018” e “pag. a cc. anno 2019”, dunque, va esclusa la natura di prestito dei versamenti in esame che, anzi, risultano effettuati a pagamento di quanto dovuto da all'attrice per le annualità 2018 e 2019. Controparte_2 Viene poi formulata un'ulteriore richiesta di condanna dell'attrice al pagamento in favore di
[...]
della somma pari ad euro 6.300,00, pari alle spese mensili di gestione locali. CP_2
Va precisato che seppur inizialmente tale somma era stata richiesta a titolo di “contributo mensile per i locali in affitto siti in via Giambellino”, successivamente la parte ha precisato che il contributo CP_2 pagina 11 di 13 richiesto non era riferibile al canone di locazione di locali bensì alle spese sostenute per la concessione in uso delle attrezzature presenti in quei locali. Ciò posto, la domanda è infondata, in quanto non è emersa la prova dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento delle spese per l'utilizzo delle attrezzature da parte di . Infatti, a stessa TE ammissione della convenuta, non esistono accordi scritti in tal senso, perché le parti avrebbero pattuito il compenso solo verbalmente. L'esistenza di tale asserito accordo verbale è contestata dalla controparte e non è ricavabile da alcun elemento probatorio né indiziario.
Per quanto concerne la riconvenzionale formulata in favore di viene richiesto il CP_1 pagamento di euro 9.000,00 per anticipazioni effettuate da quest'ultima in favore dell'attrice (cfr. doc. 10). La domanda va rigettata in quanto l'unico documento prodotto a riprova dell'asserito prestito non solo attesta il versamento di soli euro 6.000,00 e comunque non vi è prova che il pagamento del tesseramento, effettuato da , dovesse essere successivamente posto carico della CP_1 TE
, circostanza che viene solo genericamente dedotta dalla convenuta e specificatamente
[...] contestata da . TE In conclusione, nonostante vi siano agli atti elementi utili a ritenere l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti tutte, nulla esclude che le prestazioni asseritamente svolte da TE
siano state esigue (come tra l'altro sostenuto dalla convenuta) e che le remunerazioni delle
[...] stesse siano intervenute attraverso la compensazione con spese anticipate e prestiti elargiti da parte delle convenute in suo favore, proprio come avvenuto in un caso sopra riportano (cfr. doc. 37) o che comunque le parti trovassero specifici accordi per ogni prestazione, senza che vi fosse una stabile pattuizione sul punto. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertato il credito di nei confronti di TE [...]
, come da quest'ultima riconosciuto nella memoria ex art 183 co. 6 c.p.c., pari ad euro CP_1
2.542,00, a titolo di corrispettivo per le prestazioni caf e patronato riconosciute dalla convenuta e accertato il credito di pari ad euro 20,50 nei confronti di , ed operata la CP_1 TE relativa compensazione, va condannata al pagamento nei confronti di CP_1 TE della somma pari ad € 2521,50 oltre interessi come da domanda giudiziale fino al saldo. Tutte le altre eccezioni preliminari e le domande svolte in via principale e/o subordinata, nonché le domande riconvenzionali delle convenute, vanno integralmente rigettate per tutti i motivi sopra esposti. In considerazione dell'esito del giudizio e del considerevole ridimensionamento del credito riconosciuto nei confronti dell'attrice, si reputa congruo compensare le spese per 2/3 e porle in capo alle convenute in solido nella restante misura di un terzo. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertato il credito di nei confronti di , pari ad euro 2.542,00, a TE CP_1 titolo di corrispettivo per le prestazioni caf e patronato riconosciute dalla convenuta e accertato il credito di pari ad euro 20,50 nei confronti di , ed operata la CP_1 TE relativa compensazione, condanna al pagamento nei confronti di CP_1 TE
della somma pari ad € 2521,50 oltre interessi come da domanda giudiziale fino al
[...] saldo;
pagina 12 di 13 2. rigetta ogni altra domanda;
3. dichiara compensate nella misura di 2/3 le spese di lite e pone a carico delle convenute in solido la restante parte di 1/3 che liquida già in tale misura in € 2.237,60 per compensi oltre 15% spese forfettarie iva e cpa come legge.
Così deciso in Monza, in data 10.4.2025
Il Giudice Chiara Binetti
pagina 13 di 13