Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1990, n. 6275
CASS
Sentenza 22 giugno 1990

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Nel caso in cui l'ispezione degli organi di controllo si concluda con il sequestro della documentazione ex art. 52 del DPR n. 633 del 1972 e, in seguito, la documentazione vada perduta negli uffici dell'Amministrazione ove era custodita, l'Ufficio ha ugualmente la possibilita' di considerare i fatti riportati nel processo verbale di constatazione, che ha concluso la verifica riepilogando i dati essenziali dei documenti sequestrati, al fine di procedere alla rettifica, anche induttiva, della dichiarazione annuale IVA. La circostanza che il verbale richiami documenti di cui l'Amministrazione non ha piu' la disponibilita' non implica che la pretesa tributaria resti sfornita di prova per il motivo che tale rapporto non varrebbe come attestazione di un pubblico ufficiale di fatti avvenuti in sua presenza. Al fine di valutare la legittimita' di una rettifica induttiva basata sul predetto processo verbale e', invece, necessario stabilire se, tra i fatti attestati del pubblico ufficiale verbalizzante, sia possibile rinvenire fatti precisi e rilevanti, che valgano come fatto noto da cui risalire, mediante presunzioni, al fatto ignorato. I giudici di merito, dunque, al fine di decidere sulla legittimita' dell'avviso di rettifica in questione, avrebbero dovuto necessariamente esaminare il contenuto del verbale di constatazione citato. Nella fattispecie, non essendo cio' avvenuto, la sentenza del giudice a quo e' cassata e la causa e' rinviata ad altra sezione della stessa Corte d'Appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1990, n. 6275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6275
    Data del deposito : 22 giugno 1990

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