Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 293 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], e , nato a [...]_2
S. Maria Capua Vetere (CE) il 27/11/1984, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MUNNO ANTONIO, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 25/03/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Portico di Caserta in data 09/04/2011 e che dal matrimonio sono nati due figli ( , nato il [...]; Per_1 Pt_3 nata il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, essi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti per cui nulla è stabilito a titolo di mantenimento;
2. la signora già si è trasferita con i figli presso abitazione sita Parte_1 nel Comune di San Prisco. Tale abitazione è quella definitiva, dove a breve vi sarà il passaggio della residenza. Il procedimento amministrativo sarà completato allorché avverrà il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (abitazione in passato utilizzata per attività di bed and breakfast);
3. i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I minori avranno la residenza presso la madre;
4. la casa coniugale sita in Macerata Campania alla Via Mazzini Vico 7 n. 13 è assegnata al sig. con tutti gli arredi;
Parte_2
5. Le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte dai genitori, di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6. n ordine alle modalità di incontro del padre con i figli minori, i coniugi concordano quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a settimane alterne, la prima settimana il martedì dalle 18:00 alle 22:00 ed il venerdì dalle 14:00 alle
21:00; nella settimana successiva, invece, il martedì dalle 18:00 alle 22:00, il giovedì dalle 18:00 alle 22:00, nonché dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernottamento;
7. In caso di esigenze lavorative dei genitori i giorni di visita di cui sopra potranno essere concordati diversamente con recupero degli incontri persi;
8. Durante i tempi di permanenza delle minori con il padre, in cui lo stesso le preleverà
e riaccompagnerà presso l'abitazione materna, il sig. curerà che le stesse Pt_2 provvedano al regolare svolgimento dei compiti e le accompagnerà negli eventuali impegni ludico-sportivi degli stessi;
9. Nel rispetto della serena permanenza dei figli con il genitore di turno, l'altro genitore si limiterà a fare agli stessi una telefonata al giorno, salvo ovviamente comunicazioni urgenti;
10. I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni i rapporti dei figli minori con i rispettivi nonni paterni e materni;
11. I figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il 24 dicembre, dalle ore 11:00, fino alle ore 11:00 del 25 dicembre e con la madre il 25 dicembre;
il 26 dicembre, dalle ore 11:00 alle ore 21:00; per l'anno successivo dalle ore 11:00 del 31 dicembre alle ore 11:00 del 1° gennaio e con la madre il 1° gennaio;
il giorno dell'Epifania dalle ore 11:00 alle ore 21:00. Il padre, di volta in volta provvederà a prelevare e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre. Nel periodo pasquale, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. La Festa del papà sarà trascorsa con il padre, e la Festa della mamma sarà trascorsa con la mamma, senza che il padre possa esercitare il diritto di visita eventualmente a lui spettante in quel giorno. Per le altre festività interessanti i minori e per il giorno dei compleanni, si applicherà il criterio dell'alternanza;
12. Il sig. si obbliga a corrispondere a entro il 18 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di 650,00 euro a partire dal mese di febbraio 2025. Il mantenimento verrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro Magia Srl C.F.: entro il giorno 18 di ogni mese, P.IVA_1 con modalità di pagamento in regola con l'antiriciclaggio, a mezzo bonifico bancario sul seguente Codice IBAN: [...] intestato alla stessa.
L'importo riconosciuto a titolo di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
13. La signora rinuncia fin d'ora all'importo corrisposto a titolo di Parte_1 assegno unico in favore del coniuge , che quindi potrà disporne nella Parte_2 misura del 100%; 14. Il sig. si impegna al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2 sostenute per i minori, al riguardo si specifica che resteranno già fissate quelle per che frequenta la scuola di karate e di boxe, e quelle per che Per_1 Pt_3 frequenta la scuola primaria privata, e la scuola di danza e di modelle. Le altre spese dovranno essere concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, eventuale mensa scolastica e trasporto scolastico, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
Per tutto quanto non disciplinato in ordine alle spese ordinarie e straordinarie, saranno seguite le linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense in data
29/11/2017;
15. L'autoveicolo targato ET427BC intestato alla signora resterà Parte_1 nella sua disponibilità ed il sig. non avrà nessun diritto al riguardo;
Parte_2
16. L'autoveicolo targato BZ446SC e il motociclo targato FF29129 intestati al signore resteranno nella sua disponibilità e la ignora non Parte_2 Parte_1 avrà nessun diritto al riguardo;
17. I signori ricorrenti provvederanno in via autonoma e personale all'estinzione dei finanziamenti a loro intestati, senza nulla chiedere all'altro coniuge;
18. I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi il domicilio e un recapito telefonico, nonché eventuali modifiche degli stessi, al fine di poter essere sempre reperibili;
19. Le parti, sin d'ora, prestano reciproco consenso ed assenso per il rilascio del passaporto per la figlia minore;
20. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 25/03/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICO DI
CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 1, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25/03/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso