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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato all'udienza del giorno 8.4.2025, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2817/2022 vertente
TRA
nata il [...] a [...] e difesa dall' avv. Michele Parte_1 Parte_2
Marra ed elett.te dom.ta presso lo stesso difensore in Caserta alla via Dorso 16, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
- in Controparte_1 persona del p.t., rapp.to e difeso dall'avv. M. Ferrante, giusta procura Controparte_2
notarile in atti, presso il quale elett.te domicilia in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana
n.6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.4.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della società ed addetta alle pulizie presso la Scuola di Parte_3
Polizia di Caserta, ha esposto di aver subito un infortunio sul lavoro in data 26.3.2019. Ha quindi dedotto di aver diritto al riconoscimento dell'invalidità temporanea assoluta dal
26/3/2019 fino al 24/7/2019 nonché al riconoscimento dell'indennizzo in conto capitale in ragione della sussistenza di un danno biologico permanente superiore al 6%.
L' si è costituito in giudizio deducendo di aver già riconosciuto alla ricorrente 155 CP_1
giorni di inabilità temporanea e in ordine alla richiesta di indennizzo ha ribadito la corretta
1 valutazione dei postumi residui a carattere permanente. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso, spese vinte.
Il ricorso risulta fondato per quanto di ragione.
Va premesso che alla luce delle allegazioni ed eccezioni delle parti oggetto di contestazione tra le parti e, quindi, oggetto del presente accertamento è esclusivamente la misura del danno biologico permanente, conseguente all'infortunio sul lavoro verificatosi in data 26.3.2019, non condividendo parte ricorrente la quantificazione effettuata dall' nella misura del CP_1
4%, in ragione della non indennizzabilità della stessa.
D'altra parte, è incontestata da parte dell' la sussistenza degli ulteriori presupposti per CP_1 la riconducibilità dell'infortunio alla specifica tutela ed in assenza di allegazioni di segno contrario.
Va altresì evidenziato che in ordine alla domanda diretta al riconoscimento dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell'evento fino alla guarigione, è cessata la materia del contendere, avendo l' CP_1 riconosciuto 158 giorni di inabilità temporanea assoluta, dalla data dell'infortunio denunciato del 26.3.2019 sino al 30.8.2019, come evincibile della documentazione prodotta dall'ente resistente (cfr. pag. 22 della produzione di parte resistente).
Limitato così l'oggetto del presente accertamento, osserva il giudicante che a seguito della consulenza tecnica esperita è stato riscontrato che la ricorrente risulta affetta da postumi invalidanti che, congruenti con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa, non contestato, hanno determinato una riduzione della sua integrità psico- fisica valutabile nella misura del 6% dalla cessazione del periodo dell'inabilità temporanea già riconosciuto dall' CP_1
Le argomentazioni del consulente, contenute nella relazione depositata che integralmente si richiama, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-
7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, tale percentuale invalidante consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico che spetta se la percentuale è pari o superiore al 6%.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico
2 derivante dall'infortunio sul lavoro suindicato nella misura del 6% e condanna dell'istituto convenuto al relativo pagamento.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6, della L. n. 412/91, con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, tenuto conto del riconoscimento della percentuale minima del 6% si compensano nella misura della metà. La restante metà è posta a carico dell' . CP_1
Le spese di consulenza, a carico dell' sono liquidate come da separato decreto emesso CP_1
in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
b) in accoglimento del ricorso, dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del 6% e per l'effetto condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
capitale corrispondente, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto sino al soddisfo;
b) compensa per la metà le spese di lite e pone la restante metà delle spesse a carico dell' nella misura di € 800,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, CP_1
come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, il 8.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Iovine
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