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29 marzo 1953
29 marzo 1953
Art. 8.
Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.
Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.
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- 1. La Corte CostituzionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 giugno 2020 · 0.9193479
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 18/07/1973, n. 142Provvedimento: […] esclusivamente di fronte ad essa può verificarsi una responsabilità dei giudici nell'ipotesi dell'art. 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948 (in relazione all'art. 7 della legge cost. n. 1 del 1953). E spetta soltanto alla Corte deliberare sulla rimozione dei giudici per sopravvenuta incapacità fisica o civile nonché deliberarne la decadenza dalla carica, ove ricorra il caso di cui all'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1953.Leggi di più...
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