Provvedimento: […] esclusivamente di fronte ad essa può verificarsi una responsabilità dei giudici nell'ipotesi dell'art. 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948 (in relazione all'art. 7 della legge cost. n. 1 del 1953). E spetta soltanto alla Corte deliberare sulla rimozione dei giudici per sopravvenuta incapacità fisica o civile nonché deliberarne la decadenza dalla carica, ove ricorra il caso di cui all'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1953.
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