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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/09/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1710/2023 R.G. in riassunzione, a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 8874/2023, depositata in data
29.03.2023, promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. SABADINI SILVANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO, presso i cui Uffici in
FIRENZE è elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 29.09.2025,
l'Avv. SABADINI SILVANO, per la parte attrice, conclude come segue: “(…) voglia
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa, in conformità
1 all'ordinanza n. 8874/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 29/03/2023, riformare l'ordinanza dal Tribunale di Arezzo, Dott.ssa
Loprete Annamaria, resa nel procedimento R.G. n. 3734/2016, depositata in data
18/07/2017, accogliendo le conclusioni avanzate nel precedente giudizio di merito dalla sig.ra che di seguito si riportano: – “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito Parte_1 annullare il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04/08/2016, depositato il
09/09/2016 e per l'effetto confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore della sig.ra nonché il decreto di liquidazione dei compensi a Parte_1 favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo in data
13/01/2014”, chiedendo altresì, come da verbale di prima udienza n. cronol 9253/2017 del 18/05/2017, R.G. n. 3734/2016, a parziale modifica della domanda svolta, “che le competenze legali relative al procedimento di divorzio vengano liquidate nella corretta misura di € 1.909,23”.” Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di merito e di quello di legittimità, oltre spese, spese generali e accessori di legge, nonché ripetizione della cartella di pagamento n. 007 2022 00019224 37 000 di € 1.705,88 interamente pagata dalla Sig.ra per spese di lite liquidate dal Parte_1
Tribunale di Arezzo in favore del all'esito del ricorso ex art. 702- Controparte_2 bis c.p.c. (doc. 03 allegato all'atto introduttivo) (…)”;
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, per la parte convenuta, conclude come segue: “(…) come in comparsa di costituzione e risposta (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'intestato Tribunale, gradatamente: dichiarare la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio;
respingere
l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata. Vinte le spese (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.06.2023, Parte_1 riassumeva la causa dinnanzi al Tribunale di Arezzo, affinché il Giudice adito, in conformità all'ordinanza n. 8874/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda
Sezione Civile, pubblicata in data 29.03.2023, riformasse l'ordinanza dal Tribunale di
Arezzo, resa nel procedimento R.G. n. 3734/2016, depositata in data 18/07/2017, accogliendo le conclusioni avanzate nel precedente giudizio di merito e riportate nel
2 predetto atto di citazione come segue: “ (…) Voglia l'Ecc.mo Giudice adito annullare il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04/08/2016, depositato il 09/09/2016 e per l'effetto confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore della sig.ra nonché il decreto di liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Parte_1
Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo in data 13/01/2014 (…)”, chiedendo altresì, come da verbale di prima udienza n. cronol. 9253/2017 del
18/05/2017, R.G. n. 3734/2016, a parziale modifica della domanda svolta, “(…) che le competenze legali relative al procedimento di divorzio vengano liquidate nella corretta misura di € 1.909,23 (…)”.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva Controparte_1 chiedendo gradatamente, di “(…) dichiarare la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio;
respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata. Vinte le spese (…)”. Segnatamente, quanto alla eccezione di asserita tardività della riassunzione della causa effettuata dalla dopo la pronuncia della Pt_1
Suprema Corte - con conseguente asserita estinzione del processo -, esso convenuto, osservava che, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio poteva essere fatta “non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione”; che, nel caso di specie, la pubblicazione della decisione della Suprema Corte era avvenuta in data 29.3.2023, con la conseguenza che la riassunzione doveva essere effettuata entro il 29.6.2023; che il giudizio conclusosi con l'ordinanza decisoria impugnata innanzi alla Corte di Cassazione doveva seguire le regole del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., con la conseguenza che l'introduzione del giudizio doveva essere effettuata con ricorso (e non con atto di citazione) e che, come in tutte le ipotesi di giudizi introdotti con ricorso, anche il giudizio di rinvio, a dire di esso esponente, doveva essere introdotto con ricorso ( cfr. per tutte, con riferimento al rito del lavoro, Cass. civ. Sez. lavoro, 23.1.1988, n. 535; con riferimento alla materia fallimentare (cfr. Cass. civ.,
12.3.1982, n. 1603); che, a dire di esso convenuto, lo stesso doveva valere in materia di separazione dei coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. I, 20.7.2004, n. 13422); che, come espressamente previsto dall'art. 394 c.p.c. - “In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa”-, il rito seguito innanzi al Giudice di rinvio doveva essere il medesimo previsto per il
3 procedimento svoltosi innanzi a quel Giudice prima del ricorso per cassazione;
che, nel caso di specie, pertanto, la riassunzione del giudizio avrebbe dovuto essere effettuata con ricorso secondo le regole del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt.
702 bis e seguenti c.p.c.; che, viceversa, nel caso di specie, la riassunzione era stata effettuata con atto di citazione;
che, a dire di esso esponente, pur ammettendosi che l'atto di citazione potesse “convertirsi” in ricorso, doveva tuttavia osservarsi che la tempestività della riassunzione doveva essere valutata con riferimento alla data in cui era stato posto in essere l'atto tipico normativamente previsto quale interruttivo del termine decadenziale, ovvero, con riferimento al caso di specie in cui la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata con ricorso, alla data del deposito dell'atto di riassunzione;
che l'atto di citazione posto in essere in luogo del ricorso poteva considerarsi tempestivo solo se depositato (ovvero iscritto a ruolo) nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge per il deposito del ricorso;
che il principio era pacifico in giurisprudenza ( cfr., per tutti, Cass. civ. Sez. I, 20.7.2004, n. 13422); che nel caso di specie, in cui il termine per effettuare la riassunzione andava a scadenza in data
29.6.2023, l'atto di riassunzione era stato depositato soltanto in data 7.7.2023 (data dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione con cui era stato erroneamente riassunto il giudizio), con conseguente tardività della riassunzione ed estinzione del processo ex art. 393 c.p.c.; che, nel merito, esso convenuto, osservava che, sebbene, la Suprema Corte avesse stabilito che ai fini della valutazione del requisito reddituale nel caso di specie occorreva fare riferimento ai redditi del 2011 (e non del 2012), tuttavia, aveva precisato che rimaneva “fermo l'obbligo di integrare la dichiarazione dei redditi con le variazioni avvenute successivamente che avessero rilevanza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio” (così la pronuncia della Corte di Cassazione), con la conseguenza che, come già eccepito in comparsa di costituzione e risposta nella precedente fase processuale svoltasi innanzi all'intestato Tribunale, si sarebbero potute valutare le variazioni reddituali intervenute fino alla definizione del procedimento, avvenuta, nel caso di specie, in data 6.8.2013, con conseguente superamento del requisito reddituale in tale anno.
All'esito della udienza cartolare del 29.09.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 quinquies, comma primo, c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., nella misura massima ivi prevista.
4 ********
Occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel caso di specie, l'eccezione di asserita tardività della riassunzione e di conseguente estinzione del giudizio appare infondata.
Ed, infatti, è pacifico che l'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata, nel procedimento n. 3734/2016 R.G., correttamente introdotta con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 170 d.p.r. n. 115/2002 e 15 del d. lgs n. 150/2011.
Invero, ai sensi dell'art. 394, comma primo, c.p.c., “(…) In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa (…)”.
Ed, infatti, come già evidenziato nella ordinanza emessa in data 24.06.2025, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass, Sez. vi, Ordinanza n. 10213 del
26/04/2017), da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, “(…) non dà vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicché tale giudizio, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado (…)”.
Appare, dunque, evidente che, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la disciplina di cui al d. lgs. n. 150/2011, in virtù dell'espresso richiamo che l'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 fa all'art. 15 del ridetto decreto legislativo.
In particolare, ai sensi del citato art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, “(…) L'opposizione
è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (…)”.
Nello specifico, tale decreto legislativo prevede, all'art. 4, comma primo, che “(…)
Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento di rito con ordinanza (…)”.
Inoltre, il medesimo articolo, al successivo comma quinto, stabilisce che “(…) Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (…) ”.
Peraltro, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. Civ., Sez.
5 Un., 12 gennaio 2022, n. 758) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario – come nel caso in esame – siano stati introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato, “(…) ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del
d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso (…)”.
Di conseguenza, premesso che, come già evidenziato nella ridetta ordinanza del
24.06.2025, questo Giudice non ha disposto il mutamento del rito, e che, pertanto, essendosi consolidato il rito orinario, si è ritenuto di provvedere con sentenza e non con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c. ( rito ante Cartabia), occorre, ora, evidenziare che, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, d. lgs. n. 150/2011 e tenuto conto, altresì, di quanto enunciato dalla Suprema Corte a SS. UU. nella citata sentenza, poiché il giudizio in riassunzione è stato introdotto con atto di citazione – anziché con ricorso-, ai fini di verificare se la abbia rispettato o meno il termine di mesi tre, di cui all'art. Pt_1
392, comma primo, c.p.c., non si deve considerare la data del deposito dell'atto di citazione, bensì la data della notifica dell'atto di citazione.
In particolare, ai sensi dell'art. 392, comma primo, c.p.c., la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi
“(…) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (…)”.
Nel caso di specie, la pubblicazione della decisione della Suprema Corte risulta avvenuta in data 29.03.2023, con la conseguenza che la riassunzione doveva essere effettuata entro il 29.06.2023.
Di conseguenza, poiché l'atto di citazione risulta notificato in data 28.06.2023, va da sé che il giudizio è stato instaurato entro il termine di mesi tre prescritto dalla citata norma.
6 Ed, infatti, alla luce di quanto sopra riportato ed, in particolare, secondo l'insegnamento della la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass.
Civ., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n. 758), da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo di discostarsi, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario – come nel caso in esame – siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato “(…) ove quest'ultima sia notificata tempestivamente (…).
Entrando, ora, nel merito della controversia, occorre, innanzitutto, evidenziare che, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., il Giudice del rinvio “(…) deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
(…)”.
Ciò posto, esaminando l'ordinanza n. 8874/2023 della Suprema Corte di
Cassazione, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 29.03.2023, emerge che la
Corte ha riformato l'ordinanza del Tribunale di Arezzo, resa nel procedimento R.G. n.
3734/2016, depositata in data 18/07/2017, accogliendo, sostanzialmente, le conclusioni avanzate nel precedente giudizio di merito.
In particolare, la Suprema Corte, nella citata ordinanza, premesso che “(…) la revoca dell'ammissione deve essere disposta quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza oppure ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio (…)”, ha precisato che “(…) Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi da prendere in considerazione ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio era quella relativa all'anno di imposta del 2011 poiché l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata in data
8.3.2013, quando non era ancora maturato il termine per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012 (…)”.
La Corte ha, inoltre, precisato che “(…) Il Tribunale ha omesso l'esame della dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, che era decisiva ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio perché ad essa bisognava fare riferimento ai sensi dell'art.76 del
DPR 115 del 2002. Ne consegue l'erroneità della decisione del Tribunale per aver considerato i redditi del 2012, che potevano essere documentati con la dichiarazione dei redditi del 2013. Rimaneva fermo l'obbligo di integrare la dichiarazione dei redditi
7 con le variazioni avvenute successivamente che avessero rilevanza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. L'ordinanza impugnata va, pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Arezzo in persona di altro magistrato. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità (…)”.
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella predetta ordinanza, non resta che annullare il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data
04/08/2016, depositato il 09/09/2016, e, per l'effetto, confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di , nonché il conseguente Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo.
Ed, infatti, a nulla rileva l'eccezione di parte convenuta relativa al fatto che la
Cassazione, nella citata ordinanza, dopo aver accertato la “(…) erroneità della decisione del Tribunale per aver considerato i redditi del 2012, che potevano essere documentati con la dichiarazione dei redditi del 2013 (…)”, abbia aggiunto la seguente espressione “(…) Rimaneva fermo l'obbligo di integrare la dichiarazione dei redditi con le variazioni avvenute successivamente che avessero rilevanza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio (…)”; ciò, in quanto, come riconosciuto dalla
Suprema Corte nell'ordinanza che ha disposto il rinvio, l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile al momento della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avvenuta in data 08/03/2013, era la dichiarazione dei redditi 2012, relativa all'anno di imposta 2011, che individuava un reddito complessivo sotto soglia pari ad € 9.147,00.
Detta dichiarazione dei redditi continuava ad essere l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile anche al momento del deposito del ricorso congiunto avvenuto in data 26/04/2013, nonché al momento della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in data 20/06/2013 ed anche al momento della pubblicazione di tale sentenza avvenuta in data 06/08/2013, in quanto la dichiarazione dei redditi 2013, relativa all'anno di imposta 2012, per espressa previsione normativa, poteva essere presentata in via telematica fino al 30 settembre 2013, secondo quanto disposto dall'art. 11 del d. lgs n. 1 del 08.01.2024, il quale, peraltro, ha anticipato il termine del 31 ottobre previsto dall'art. 2, comma primo, del d.p.r. n. 322/1998, applicabile al caso in esame.
8 Precisato, pertanto, che deve essere accolta la domanda nella parte in cui si chiede di annullare il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04/08/2016, depositato il
09/09/2016 e, per l'effetto, confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di , nonché il conseguente decreto di liquidazione dei compensi a Parte_1 favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo;
tuttavia, non sembra che possa essere accolta la parte di domanda con la quale si chiede “(…) come da verbale di prima udienza n. cronol 9253/2017 del 18/05/2017, R.G. n. 3734/2016, a parziale modifica della domanda svolta , “che le competenze legali relative al procedimento di divorzio vengano liquidate nella corretta misura di € 1.909,23” (…)”.
Ciò in quanto, parte attrice, non avendo depositato, né una copia di detto verbale di udienza del 18.05.2017, né una copia del provvedimento nel quale sarebbero state liquidate le competenze legali relative al procedimento di divorzio, non ha reso possibile valutare la fondatezza o meno della richiesta in questione.
Quanto, poi, alla ulteriore richiesta di “(…) ripetizione della cartella di pagamento
n. 007 2022 00019224 37 000 di € 1.705,88 interamente pagata dalla Sig.ra Parte_1
per spese di lite liquidate dal Tribunale di Arezzo in favore del
[...] CP_2
all'esito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (doc. 03 allegato all'atto
[...] introduttivo) (…)”, deve evidenziarsi che, attraverso la documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 3), emerge che, effettivamente, il , Controparte_1 attraverso l' di riscossione, ha richiesto la restituzione della somma erogata e di CP_3 cui al decreto di liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo.
Inoltre, attraverso la documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 3), è emerso, altresì, che la ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione della somma di Pt_1 euro 1.705,88, relativa alla cartella di pagamento n. 007 2022 00019224 37 000 di €
1.705,88.
Ciò premesso, deve, ora, evidenziarsi che, sebbene dalla predetta documentazione non risulti che la ricorrente abbia interamente restituito al la Controparte_1 predetta somma, in quanto risultano depositate solo n. 9 rate - a fronte delle 15 rate previste dalla rateizzazione -; tuttavia, poiché la parte convenuta non contesta quanto riferito dalla nella nota depositata in data 24.03.2025, ossia che, nelle more del Pt_1 giudizio, la “(…) cartella di pagamento n. 007 2022 00019224 37 000 di € 1.705,88
9 (era stata, n.d.r.) interamente pagata dalla Sig.ra (…)”, va da sé che Parte_1 detta circostanza deve ritenersi provata, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Ed, infatti, è noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha minimamente contestato la predetta circostanza, atteso che non ha neppure depositato la nota di replica entro il termine concesso da questo Giudice.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (…)” ( così, Cass. Civ.
Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
Non resta, pertanto, da un lato, che annullare il decreto emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 04/08/2016, depositato il 09/09/2016 e, per l'effetto, confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di nonché il Parte_1 conseguente decreto di liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo;
dall'altro lato, condannare il Controparte_1
alla restituzione alla parte attrice della somma di euro 1.705,88, di cui alla
[...] cartella di pagamento n. 007 2022 00019224 37 000, interamente pagata dalla
Pt_1
Quanto alle spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da d.m. n. 37/2018, come segue:
- quanto alle spese relative al procedimento n. 3734/2016 R.G., in euro 375,00 per la fase di studio della controversia;
euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
750,00 per la fase decisionale;
- quanto alle spese relative al presente procedimento, in euro 375,00 per la fase di studio della controversia;
euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 750,00 per la fase decisionale;
- quanto alle spese relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in euro 709,00
10 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 389,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, in riassunzione, a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 8874/2023, depositata in data 29.03.2023:
1. rigetta l'eccezione di tardività della riassunzione;
2. annulla il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04/08/2016, depositato il 09/09/2016 e, per l'effetto, conferma l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato a favore di , nonché il conseguente decreto di liquidazione Parte_1 dei compensi a favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di
Arezzo;
3. condanna il alla restituzione alla parte attrice della Controparte_1 somma di euro 1.705,88, di cui alla cartella di pagamento n. 007 2022
00019224 37 000, interamente pagata dalla Pt_1
4. rigetta ogni altra richiesta;
5. condanna la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, quanto alle spese relative al procedimento n. 3734/2016 R.G., in euro 70,00 per spese ed euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre 15%
Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
quanto al presente procedimento, in euro
125,00 per spese ed euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre 15%
Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
quanto al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, in euro 223,00 per spese ed euro 1.875,00 per competenze professionali, oltre 15% Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 30.09.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1710/2023 R.G. in riassunzione, a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 8874/2023, depositata in data
29.03.2023, promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. SABADINI SILVANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO, presso i cui Uffici in
FIRENZE è elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 29.09.2025,
l'Avv. SABADINI SILVANO, per la parte attrice, conclude come segue: “(…) voglia
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa, in conformità
1 all'ordinanza n. 8874/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 29/03/2023, riformare l'ordinanza dal Tribunale di Arezzo, Dott.ssa
Loprete Annamaria, resa nel procedimento R.G. n. 3734/2016, depositata in data
18/07/2017, accogliendo le conclusioni avanzate nel precedente giudizio di merito dalla sig.ra che di seguito si riportano: – “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito Parte_1 annullare il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04/08/2016, depositato il
09/09/2016 e per l'effetto confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore della sig.ra nonché il decreto di liquidazione dei compensi a Parte_1 favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo in data
13/01/2014”, chiedendo altresì, come da verbale di prima udienza n. cronol 9253/2017 del 18/05/2017, R.G. n. 3734/2016, a parziale modifica della domanda svolta, “che le competenze legali relative al procedimento di divorzio vengano liquidate nella corretta misura di € 1.909,23”.” Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di merito e di quello di legittimità, oltre spese, spese generali e accessori di legge, nonché ripetizione della cartella di pagamento n. 007 2022 00019224 37 000 di € 1.705,88 interamente pagata dalla Sig.ra per spese di lite liquidate dal Parte_1
Tribunale di Arezzo in favore del all'esito del ricorso ex art. 702- Controparte_2 bis c.p.c. (doc. 03 allegato all'atto introduttivo) (…)”;
l'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, per la parte convenuta, conclude come segue: “(…) come in comparsa di costituzione e risposta (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) voglia l'intestato Tribunale, gradatamente: dichiarare la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio;
respingere
l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata. Vinte le spese (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.06.2023, Parte_1 riassumeva la causa dinnanzi al Tribunale di Arezzo, affinché il Giudice adito, in conformità all'ordinanza n. 8874/2023 della Suprema Corte di Cassazione, Seconda
Sezione Civile, pubblicata in data 29.03.2023, riformasse l'ordinanza dal Tribunale di
Arezzo, resa nel procedimento R.G. n. 3734/2016, depositata in data 18/07/2017, accogliendo le conclusioni avanzate nel precedente giudizio di merito e riportate nel
2 predetto atto di citazione come segue: “ (…) Voglia l'Ecc.mo Giudice adito annullare il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04/08/2016, depositato il 09/09/2016 e per l'effetto confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore della sig.ra nonché il decreto di liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Parte_1
Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo in data 13/01/2014 (…)”, chiedendo altresì, come da verbale di prima udienza n. cronol. 9253/2017 del
18/05/2017, R.G. n. 3734/2016, a parziale modifica della domanda svolta, “(…) che le competenze legali relative al procedimento di divorzio vengano liquidate nella corretta misura di € 1.909,23 (…)”.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva Controparte_1 chiedendo gradatamente, di “(…) dichiarare la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio;
respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata. Vinte le spese (…)”. Segnatamente, quanto alla eccezione di asserita tardività della riassunzione della causa effettuata dalla dopo la pronuncia della Pt_1
Suprema Corte - con conseguente asserita estinzione del processo -, esso convenuto, osservava che, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la riassunzione della causa innanzi al Giudice di rinvio poteva essere fatta “non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione”; che, nel caso di specie, la pubblicazione della decisione della Suprema Corte era avvenuta in data 29.3.2023, con la conseguenza che la riassunzione doveva essere effettuata entro il 29.6.2023; che il giudizio conclusosi con l'ordinanza decisoria impugnata innanzi alla Corte di Cassazione doveva seguire le regole del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., con la conseguenza che l'introduzione del giudizio doveva essere effettuata con ricorso (e non con atto di citazione) e che, come in tutte le ipotesi di giudizi introdotti con ricorso, anche il giudizio di rinvio, a dire di esso esponente, doveva essere introdotto con ricorso ( cfr. per tutte, con riferimento al rito del lavoro, Cass. civ. Sez. lavoro, 23.1.1988, n. 535; con riferimento alla materia fallimentare (cfr. Cass. civ.,
12.3.1982, n. 1603); che, a dire di esso convenuto, lo stesso doveva valere in materia di separazione dei coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. I, 20.7.2004, n. 13422); che, come espressamente previsto dall'art. 394 c.p.c. - “In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa”-, il rito seguito innanzi al Giudice di rinvio doveva essere il medesimo previsto per il
3 procedimento svoltosi innanzi a quel Giudice prima del ricorso per cassazione;
che, nel caso di specie, pertanto, la riassunzione del giudizio avrebbe dovuto essere effettuata con ricorso secondo le regole del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt.
702 bis e seguenti c.p.c.; che, viceversa, nel caso di specie, la riassunzione era stata effettuata con atto di citazione;
che, a dire di esso esponente, pur ammettendosi che l'atto di citazione potesse “convertirsi” in ricorso, doveva tuttavia osservarsi che la tempestività della riassunzione doveva essere valutata con riferimento alla data in cui era stato posto in essere l'atto tipico normativamente previsto quale interruttivo del termine decadenziale, ovvero, con riferimento al caso di specie in cui la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata con ricorso, alla data del deposito dell'atto di riassunzione;
che l'atto di citazione posto in essere in luogo del ricorso poteva considerarsi tempestivo solo se depositato (ovvero iscritto a ruolo) nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge per il deposito del ricorso;
che il principio era pacifico in giurisprudenza ( cfr., per tutti, Cass. civ. Sez. I, 20.7.2004, n. 13422); che nel caso di specie, in cui il termine per effettuare la riassunzione andava a scadenza in data
29.6.2023, l'atto di riassunzione era stato depositato soltanto in data 7.7.2023 (data dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione con cui era stato erroneamente riassunto il giudizio), con conseguente tardività della riassunzione ed estinzione del processo ex art. 393 c.p.c.; che, nel merito, esso convenuto, osservava che, sebbene, la Suprema Corte avesse stabilito che ai fini della valutazione del requisito reddituale nel caso di specie occorreva fare riferimento ai redditi del 2011 (e non del 2012), tuttavia, aveva precisato che rimaneva “fermo l'obbligo di integrare la dichiarazione dei redditi con le variazioni avvenute successivamente che avessero rilevanza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio” (così la pronuncia della Corte di Cassazione), con la conseguenza che, come già eccepito in comparsa di costituzione e risposta nella precedente fase processuale svoltasi innanzi all'intestato Tribunale, si sarebbero potute valutare le variazioni reddituali intervenute fino alla definizione del procedimento, avvenuta, nel caso di specie, in data 6.8.2013, con conseguente superamento del requisito reddituale in tale anno.
All'esito della udienza cartolare del 29.09.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 quinquies, comma primo, c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., nella misura massima ivi prevista.
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Occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel caso di specie, l'eccezione di asserita tardività della riassunzione e di conseguente estinzione del giudizio appare infondata.
Ed, infatti, è pacifico che l'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata, nel procedimento n. 3734/2016 R.G., correttamente introdotta con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 170 d.p.r. n. 115/2002 e 15 del d. lgs n. 150/2011.
Invero, ai sensi dell'art. 394, comma primo, c.p.c., “(…) In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa (…)”.
Ed, infatti, come già evidenziato nella ordinanza emessa in data 24.06.2025, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass, Sez. vi, Ordinanza n. 10213 del
26/04/2017), da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, “(…) non dà vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicché tale giudizio, ove mutino le regole del processo, resta soggetto - se non diversamente previsto - alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado (…)”.
Appare, dunque, evidente che, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la disciplina di cui al d. lgs. n. 150/2011, in virtù dell'espresso richiamo che l'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002 fa all'art. 15 del ridetto decreto legislativo.
In particolare, ai sensi del citato art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, “(…) L'opposizione
è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (…)”.
Nello specifico, tale decreto legislativo prevede, all'art. 4, comma primo, che “(…)
Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento di rito con ordinanza (…)”.
Inoltre, il medesimo articolo, al successivo comma quinto, stabilisce che “(…) Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (…) ”.
Peraltro, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. Civ., Sez.
5 Un., 12 gennaio 2022, n. 758) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario – come nel caso in esame – siano stati introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato, “(…) ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del
d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso (…)”.
Di conseguenza, premesso che, come già evidenziato nella ridetta ordinanza del
24.06.2025, questo Giudice non ha disposto il mutamento del rito, e che, pertanto, essendosi consolidato il rito orinario, si è ritenuto di provvedere con sentenza e non con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c. ( rito ante Cartabia), occorre, ora, evidenziare che, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, d. lgs. n. 150/2011 e tenuto conto, altresì, di quanto enunciato dalla Suprema Corte a SS. UU. nella citata sentenza, poiché il giudizio in riassunzione è stato introdotto con atto di citazione – anziché con ricorso-, ai fini di verificare se la abbia rispettato o meno il termine di mesi tre, di cui all'art. Pt_1
392, comma primo, c.p.c., non si deve considerare la data del deposito dell'atto di citazione, bensì la data della notifica dell'atto di citazione.
In particolare, ai sensi dell'art. 392, comma primo, c.p.c., la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi
“(…) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (…)”.
Nel caso di specie, la pubblicazione della decisione della Suprema Corte risulta avvenuta in data 29.03.2023, con la conseguenza che la riassunzione doveva essere effettuata entro il 29.06.2023.
Di conseguenza, poiché l'atto di citazione risulta notificato in data 28.06.2023, va da sé che il giudizio è stato instaurato entro il termine di mesi tre prescritto dalla citata norma.
6 Ed, infatti, alla luce di quanto sopra riportato ed, in particolare, secondo l'insegnamento della la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass.
Civ., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n. 758), da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo di discostarsi, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario – come nel caso in esame – siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato “(…) ove quest'ultima sia notificata tempestivamente (…).
Entrando, ora, nel merito della controversia, occorre, innanzitutto, evidenziare che, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., il Giudice del rinvio “(…) deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
(…)”.
Ciò posto, esaminando l'ordinanza n. 8874/2023 della Suprema Corte di
Cassazione, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 29.03.2023, emerge che la
Corte ha riformato l'ordinanza del Tribunale di Arezzo, resa nel procedimento R.G. n.
3734/2016, depositata in data 18/07/2017, accogliendo, sostanzialmente, le conclusioni avanzate nel precedente giudizio di merito.
In particolare, la Suprema Corte, nella citata ordinanza, premesso che “(…) la revoca dell'ammissione deve essere disposta quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza oppure ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio (…)”, ha precisato che “(…) Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi da prendere in considerazione ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio era quella relativa all'anno di imposta del 2011 poiché l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata in data
8.3.2013, quando non era ancora maturato il termine per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012 (…)”.
La Corte ha, inoltre, precisato che “(…) Il Tribunale ha omesso l'esame della dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, che era decisiva ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio perché ad essa bisognava fare riferimento ai sensi dell'art.76 del
DPR 115 del 2002. Ne consegue l'erroneità della decisione del Tribunale per aver considerato i redditi del 2012, che potevano essere documentati con la dichiarazione dei redditi del 2013. Rimaneva fermo l'obbligo di integrare la dichiarazione dei redditi
7 con le variazioni avvenute successivamente che avessero rilevanza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. L'ordinanza impugnata va, pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Arezzo in persona di altro magistrato. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità (…)”.
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella predetta ordinanza, non resta che annullare il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data
04/08/2016, depositato il 09/09/2016, e, per l'effetto, confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di , nonché il conseguente Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo.
Ed, infatti, a nulla rileva l'eccezione di parte convenuta relativa al fatto che la
Cassazione, nella citata ordinanza, dopo aver accertato la “(…) erroneità della decisione del Tribunale per aver considerato i redditi del 2012, che potevano essere documentati con la dichiarazione dei redditi del 2013 (…)”, abbia aggiunto la seguente espressione “(…) Rimaneva fermo l'obbligo di integrare la dichiarazione dei redditi con le variazioni avvenute successivamente che avessero rilevanza ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio (…)”; ciò, in quanto, come riconosciuto dalla
Suprema Corte nell'ordinanza che ha disposto il rinvio, l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile al momento della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avvenuta in data 08/03/2013, era la dichiarazione dei redditi 2012, relativa all'anno di imposta 2011, che individuava un reddito complessivo sotto soglia pari ad € 9.147,00.
Detta dichiarazione dei redditi continuava ad essere l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile anche al momento del deposito del ricorso congiunto avvenuto in data 26/04/2013, nonché al momento della dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in data 20/06/2013 ed anche al momento della pubblicazione di tale sentenza avvenuta in data 06/08/2013, in quanto la dichiarazione dei redditi 2013, relativa all'anno di imposta 2012, per espressa previsione normativa, poteva essere presentata in via telematica fino al 30 settembre 2013, secondo quanto disposto dall'art. 11 del d. lgs n. 1 del 08.01.2024, il quale, peraltro, ha anticipato il termine del 31 ottobre previsto dall'art. 2, comma primo, del d.p.r. n. 322/1998, applicabile al caso in esame.
8 Precisato, pertanto, che deve essere accolta la domanda nella parte in cui si chiede di annullare il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04/08/2016, depositato il
09/09/2016 e, per l'effetto, confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di , nonché il conseguente decreto di liquidazione dei compensi a Parte_1 favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo;
tuttavia, non sembra che possa essere accolta la parte di domanda con la quale si chiede “(…) come da verbale di prima udienza n. cronol 9253/2017 del 18/05/2017, R.G. n. 3734/2016, a parziale modifica della domanda svolta , “che le competenze legali relative al procedimento di divorzio vengano liquidate nella corretta misura di € 1.909,23” (…)”.
Ciò in quanto, parte attrice, non avendo depositato, né una copia di detto verbale di udienza del 18.05.2017, né una copia del provvedimento nel quale sarebbero state liquidate le competenze legali relative al procedimento di divorzio, non ha reso possibile valutare la fondatezza o meno della richiesta in questione.
Quanto, poi, alla ulteriore richiesta di “(…) ripetizione della cartella di pagamento
n. 007 2022 00019224 37 000 di € 1.705,88 interamente pagata dalla Sig.ra Parte_1
per spese di lite liquidate dal Tribunale di Arezzo in favore del
[...] CP_2
all'esito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (doc. 03 allegato all'atto
[...] introduttivo) (…)”, deve evidenziarsi che, attraverso la documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 3), emerge che, effettivamente, il , Controparte_1 attraverso l' di riscossione, ha richiesto la restituzione della somma erogata e di CP_3 cui al decreto di liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo.
Inoltre, attraverso la documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. doc. 3), è emerso, altresì, che la ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione della somma di Pt_1 euro 1.705,88, relativa alla cartella di pagamento n. 007 2022 00019224 37 000 di €
1.705,88.
Ciò premesso, deve, ora, evidenziarsi che, sebbene dalla predetta documentazione non risulti che la ricorrente abbia interamente restituito al la Controparte_1 predetta somma, in quanto risultano depositate solo n. 9 rate - a fronte delle 15 rate previste dalla rateizzazione -; tuttavia, poiché la parte convenuta non contesta quanto riferito dalla nella nota depositata in data 24.03.2025, ossia che, nelle more del Pt_1 giudizio, la “(…) cartella di pagamento n. 007 2022 00019224 37 000 di € 1.705,88
9 (era stata, n.d.r.) interamente pagata dalla Sig.ra (…)”, va da sé che Parte_1 detta circostanza deve ritenersi provata, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Ed, infatti, è noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha minimamente contestato la predetta circostanza, atteso che non ha neppure depositato la nota di replica entro il termine concesso da questo Giudice.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (…)” ( così, Cass. Civ.
Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
Non resta, pertanto, da un lato, che annullare il decreto emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 04/08/2016, depositato il 09/09/2016 e, per l'effetto, confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di nonché il Parte_1 conseguente decreto di liquidazione dei compensi a favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di Arezzo;
dall'altro lato, condannare il Controparte_1
alla restituzione alla parte attrice della somma di euro 1.705,88, di cui alla
[...] cartella di pagamento n. 007 2022 00019224 37 000, interamente pagata dalla
Pt_1
Quanto alle spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da d.m. n. 37/2018, come segue:
- quanto alle spese relative al procedimento n. 3734/2016 R.G., in euro 375,00 per la fase di studio della controversia;
euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
750,00 per la fase decisionale;
- quanto alle spese relative al presente procedimento, in euro 375,00 per la fase di studio della controversia;
euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 750,00 per la fase decisionale;
- quanto alle spese relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in euro 709,00
10 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 389,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, in riassunzione, a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 8874/2023, depositata in data 29.03.2023:
1. rigetta l'eccezione di tardività della riassunzione;
2. annulla il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04/08/2016, depositato il 09/09/2016 e, per l'effetto, conferma l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato a favore di , nonché il conseguente decreto di liquidazione Parte_1 dei compensi a favore dell'Avv. Silvano Sabadini pronunziato dal Tribunale di
Arezzo;
3. condanna il alla restituzione alla parte attrice della Controparte_1 somma di euro 1.705,88, di cui alla cartella di pagamento n. 007 2022
00019224 37 000, interamente pagata dalla Pt_1
4. rigetta ogni altra richiesta;
5. condanna la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, quanto alle spese relative al procedimento n. 3734/2016 R.G., in euro 70,00 per spese ed euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre 15%
Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
quanto al presente procedimento, in euro
125,00 per spese ed euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre 15%
Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
quanto al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, in euro 223,00 per spese ed euro 1.875,00 per competenze professionali, oltre 15% Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 30.09.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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