Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 18773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18773 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nata a San Giorgio a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti COZZOLINO DANIELA
e DE FALCO PAOLA presso i quali elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AURIEMMA ANGELA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione sentimentale, in costanza della quale era nata una figlia, in data Per_1
27.05.2020; che le parti avevano da tempo cessato la coabitazione essendo cessato altresì il loro rapporto sentimentale;
pertanto rappresentavano la volontà di regolamentare il regime di affido della minore nonché le pattuizioni economiche alle seguenti condizioni:
1
“…1) l'affidamento della figlia minore è condiviso tra le parti ai sensi e per Persona_2
gli effetti della L. 54/06, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre sita in Napoli alla Trav. 6 Villa BiIGnano n. 17;
2) le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
3) per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità è esercitata separatamente;
4) i rapporti e le frequentazioni della minore con i genitori sono disciplinati come di seguito e, pertanto, nell'esercizio del diritto -dovere di visita, il padre incontrerà la figlia secondo il presente calendario:
-1 e 3 settimana del mese:
a. Martedì e Mercoledì dalle 16.00 sino alle 20,00 più Sabato e domenica con pernotto;
-2 e 4 settimana del mese:
a. Mercoledì e Giovedì dalle 16.00 con pernotto ed accompagnamento della minore a scuola il
Giovedì; chiaramente nei giorni di spettanza il padre si renderà disponibile se vuole ad accompagnare al mattino la piccola presso l'istituto scolastico, concordandolo con la IG.ra
. Lo stesso in ogni caso si renderà disponibile alla reperibilità per la scuola per eventuali Pt_1
problemi alla minore.
b. Se non dovesse esserci scuola nei giorni indicati per le visite paterne, il IG. terrà la CP_1
minore anche al mattino sempre da concordarsi con la IG.ra per eventuali eIGenze della Pt_1
piccola, per riconsegnarla alla madre alle ore 20.00.
-festività Canoniche e Ponti scolastici:
Per le festività Natalizie, la figlia minore trascorrerà alternativamente i giorni 24 e 25 dicembre e
31 dicembre e 1 gennaio con ciascun genitore 25 dicembre 1, da invertire l'anno successivo;
d. Pasqua: alternativamente il giorno di Pasqua elunedì in Albis, da invertire l'anno successivo;
e. Nel periodo estivo la figlia minore trascorrerà 15 giorni, anche non continuativi di vacanza, con ciascuno dei genitori, previa reciproca comunicazione delle parti, entro il 30 giugno di ogni anno circa il periodo di ferie prescelto e la località di vacanza ove la figlia minore risiederà unitamente a ciascun genitore;
f. la figlia minore festeggerà il suo compleanno ed onomastico, se possibile con entrambi i genitori, ovvero, in caso contrario, alternativamente con ognuno dei genitori;
ed, inoltre, trascorrerà con il padre i giorni della festa del papà, e del suo onomastico e compleanno e, altrettanto farà con la madre, nelle sue ricorrenze;
2 RG 18773/2024
5) Il Sig. al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre, Controparte_2
Sig.ra a partire dal mese di settembre del 2024 euro 1.100,00 mensili entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, amezzo bonifico bancario;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6) Le spese mediche (non coperte dal SSNL) e scolastiche, sono poste nella misura del 20% a carico della IG.ra e 80% a carico del IG. e così anche tutte le ulteriori Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie emergenti da protocollo stilato tra Magistrati ed Avvocati di Napoli e sottoscritto in data 07.03.2018;
7) Le parti concordano espressamente affinché sia la Sig.ra a richiedere ed incassare Parte_1
nella misura del 100% l'assegno unico erogato dall'INPS, ponendo le somme a beneficio della minore;
8) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza;
9) Le parti dichiarano il reciproco consenso per il rilascio dei passaporti o di altri documenti o autorizzazioni amministrative valide per l'espatrio, per loro stessie per la figlia minore;
…”.
Disposta l'udienza di comparizione in data 05.02.2025, la stessa si teneva con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note di trattazione scritta depositate in data 22.01.2025 la Sig.ra dichiarava di Parte_1
voler rinunciare al ricorso congiunto, riservandosi di depositare, a sua maggior tutela, autonomo ricorso giudiziale, non avendo il Sig. , nelle more del procedimento, rispettato le Controparte_1 pattuizioni relative all'affido e al mantenimento economico della minore, mentre il IG. CP_1
non depositava nel termine assegnato note di trattazione scritta.
[...]
Tanto premesso, risulta dunque dagli atti di causa che non sussiste all'attualità il consenso di entrambi le parti alla regolamentazione congiunta relativa al regime di affido e mantenimento della figlia minore, che il Collegio è tenuto ad accertare in sede di omologa dell'accordo, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara improcedibile il ricorso.
2. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in data 07.02.2025 in camera di conIGlio.
3 RG 18773/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Carla Hubler
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