Articolo 46 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 maggio 1969
Art. 46.
A decorrere dal 1 gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui allo articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.
Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1969 le quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.
I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo piu' elevato, mantengono il maggiore trattamento fine a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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