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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 210/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALLEGATO 18, 71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv. ALBANESE ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO ANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SOCCORSO, 184/A, 71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv.
GRASSO ANNA
CONVENUTO/I
(CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Controparte_2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in
[...] Controparte_2
VIALE OFANTO, 209/I, FOGGIA, presso il difensore avv. Controparte_2
TERZO CHIAMATO
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 16.01.2023, il sig. esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in data 11.6.2011, in regime della separazione dei beni, con la sig.ra dalla cui unione nasceva la piccola , nata a [...] il [...]. CP_1 Per_1
Rappresentava, inoltre che, in data 10.10.2022, in San Severo, la sig.ra moglie
CP_1 dell'istante, dava alla luce una bambina, che, nel relativo atto di nascita, redatto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo, veniva chiamata come il nome di e dichiarata, a Persona_2 cura della sig.ra figlia dell'istante e della predetta sua moglie, che non poteva
CP_1 CP_1 riconoscere come propria tale figlia, per quanto essa fosse stata concepita e fosse nata durante il matrimonio, in quanto, all'indomani della nascita della piccola , in data 11 ottobre 2022, era Per_2 venuto a conoscenza di specifiche circostanze di fatto, dallo stesso apprese con la dovuta certezza, da cui evinceva che la bambina non era stata concepita dalla sua unione con la sig.ra che la stessa
CP_1 sig.ra il giorno delle dimissioni dal Nosocomio di San Severo, una volta tornata a casa,
CP_1 aveva pacificamente ammesso al sig. che la piccola non fosse sua figlia, ma del suo Parte_1 Per_2 amante sig. Persona_3
Precisava, inoltre, che di concerto con la propria moglie, in data 08.11.2022, esso sig.
[...]
unitamente alla piccola , accompagnata dalla di lei genitrice, si sottoponevano al test Parte_1 Per_2 del DNA, presso l'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Cattedra di Genetica Medica, i cui risultati confermavano la non paternità dell'attore rispetto alla piccola Persona_2
Pertanto, il ricorrente concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: previa nomina di un Curatore Speciale nell'interesse della minore poiché Persona_2 litisconsorte necessaria ex art. 247 cc, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che il sig. come in epigrafe meglio generalizzato, non è il padre di Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: ); Persona_2 CodiceFiscale_3 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severo di eseguire le prescritte annotazioni a margine del relativo atto di nascita ed ulteriori incombenze di Legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.4.2023, si costituiva in giudizio la madre della minore, sig.ra non opponendosi alla domanda di disconoscimento di paternità CP_1 della piccola , come azionata dal padre, ed anzi, rappresentando di avere sempre dato sin dal Per_2 principio la massima disponibilità all'accertamento tecnico e giudiziale della non paternità del padre, odierno ricorrente, come da documentazione e missive in atti.
Con ordinanza dell'11.2.2024, il Giudice ha nominato l'avv. , curatore speciale del Controparte_2 minore. L'avv. nella qualità, si è costituita in giudizio con comparsa del 20.3.2024, CP_2 dichiarando di non opporsi al chiesto disconoscimento di paternità avanzato dal padre della minore.
2.Ebbene, ciò premesso, va rimarcato che, l'azione proposta dall'attore va qualificata come azione di disconoscimento della paternità, ai sensi degli artt. 243 bis e ss. c.c., trattandosi di figlio nato in [...] matrimonio di cui il padre impugna la paternità legale.
L'art. 244, co. 2, c.c. stabilisce che il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Il caso in esame è da inquadrare nell'ultima fattispecie disciplinata dalla norma.
pagina 2 di 4 Il infatti, che aveva un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'adulterio Parte_1
(11.10.2022) per promuovere la presente azione giudiziale, ha tempestivamente proposto la presente iniziativa giudiziale (10.1.2023), che è sicuramente ammissibile.
Come sostenuto dalla Suprema Corte: “Il marito che propone l'azione di disconoscimento della paternità è onerato della prova di averla esercitata tempestivamente, prova che verte sulla data della sua conoscenza certa dell'adulterio, in quanto ignorato al tempo del concepimento, allorché il termine annuale di decadenza è fatto decorrere da tale evento, fermo restando, da un lato, che egli può avvalersi del principio di non contestazione, in quanto si verte su un dato cronologico integrante un mero fatto, e non su diritti indisponibili, dall'altro che, in ogni caso, il giudice può rilevare anche
d'ufficio, alla stregua degli atti di causa, la decadenza dell'azione, per il decorso di un eventuale termine di decorrenza anteriore” (Cass. n. 13436/2016; v. anche Cass. n. 785/2017, secondo cui: “In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall'art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l'art. 2969 c.c., deve accertarne "ex officio" il rispetto, mentre l'attore deve correlativamente fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso”).
Tanto premesso, nel caso di specie l'attore, sin dall'atto di citazione, ha allegato di avere appreso il giorno delle dimissioni della convenuta dal Nosocomio di San Severo (11.10.2022), che la minore era il frutto di una relazione adulterina con il sig. circostanza peraltro mai contestata ed anzi Persona_3 ammessa dalla convenuta.
3.Tanto premesso circa la corretta qualificazione della domanda giudiziale proposta, deve rilevarsi come attualmente viga, in materia di azioni di stato, il principio della libertà di prova del rapporto di filiazione, desumibile, per le azioni di disconoscimento di paternità e di dichiarazione giudiziale di paternità, dagli artt. 243 bis, co. 2, e 269, co. 2, c.c. Sul punto, merita di essere richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 2006 che, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, stabilì, rispetto alla disciplina legale previgente, che l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quello del presunto padre, non fosse più subordinato alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Nel merito, la domanda di disconoscimento di paternità è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Risulta, infatti, documentalmente provato che, il sig. , di concerto con la propria Parte_1 moglie, sig.ra in data 08.11.2022, unitamente alla piccola , si sottoponevano al CP_1 Per_2 test del DNA, presso l'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Cattedra di Genetica Medica, i cui risultati confermavano la non paternità dell'attore rispetto alla piccola Persona_2
Dalla relazione tecnica per prof. risulta che “l'indagine genetica effettuata sui Persona_4 campioni di materiale biologico del sig. e della piccola NON ha Parte_1 Persona_2 evidenziato la corrispondenza tra l'allele obbligatorio paterno, presente nel profilo genetico di
, e quelli presenti nel profilo genetico di per quindici dei 22 Parte_1 Persona_2 sistemi genetici considerati per la presente comparazione ed escludono, in termini probabilistici, un rapporto di paternità tra il campione biologico del sig. e quello della piccola Parte_1
”. Persona_2
Trattasi di una perizia stragiudiziale effettuata dalle parti presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia, a firma del Prof. (conosciuto a questo Persona_4
quale c.t.u. specializzato in medicina genetica) dalla quale emerge che non vi è Controparte_3
pagina 3 di 4 corrispondenza genetica tra il patrimonio genetico del e quello della piccola Parte_1 [...]
Persona_2
Trattasi di conclusioni che per il tipo di indagine svolta e per la natura pubblica e di chiara fama dei laboratori presso i quali l'indagine è stata effettuata conducono ad un giudizio tranquillizzante in ordine alla loro utilizzabilità e sulla non necessità di rinnovare le stesse mediante consulenza tecnica di ufficio
(sul punto, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28649 del 24/12/2013).
Va escluso, quindi, con certezza il rapporto di filiazione tra e Parte_1 Persona_2 con conseguente accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità.
4.In ordine al cognome della minore, si ritiene di dover attribuire alla stessa, sostituendolo con quello del padre, il cognome materno, anche in considerazione del fatto che, vista l'età di Persona_2
(2 anni), il cognome paterno non costituisca, allo stato, un segno identificativo della stessa.
5.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve tenersi conto della natura giudizio e della circostanza che lo stesso deve essere necessariamente proposto per addivenire all'esclusione del rapporto di paternità, nonché del fatto che la convenuta non si è opposta al disconoscimento della paternità richiesto da sicché appare opportuno disporne l'integrale compensazione Parte_1 tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- Dichiara che nata a [...], il [...], non è figlia di Persona_2 [...]
nato a [...] il [...]; Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severo di provvedere agli adempimenti di competenza, disponendosi che il cognome della minore, venga Parte_1 sostituito con il cognome;
CP_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 6.6.2025
Il Presidente relatore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 210/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANESE Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALLEGATO 18, 71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv. ALBANESE ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO ANNA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SOCCORSO, 184/A, 71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv.
GRASSO ANNA
CONVENUTO/I
(CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Controparte_2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in
[...] Controparte_2
VIALE OFANTO, 209/I, FOGGIA, presso il difensore avv. Controparte_2
TERZO CHIAMATO
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 16.01.2023, il sig. esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in data 11.6.2011, in regime della separazione dei beni, con la sig.ra dalla cui unione nasceva la piccola , nata a [...] il [...]. CP_1 Per_1
Rappresentava, inoltre che, in data 10.10.2022, in San Severo, la sig.ra moglie
CP_1 dell'istante, dava alla luce una bambina, che, nel relativo atto di nascita, redatto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo, veniva chiamata come il nome di e dichiarata, a Persona_2 cura della sig.ra figlia dell'istante e della predetta sua moglie, che non poteva
CP_1 CP_1 riconoscere come propria tale figlia, per quanto essa fosse stata concepita e fosse nata durante il matrimonio, in quanto, all'indomani della nascita della piccola , in data 11 ottobre 2022, era Per_2 venuto a conoscenza di specifiche circostanze di fatto, dallo stesso apprese con la dovuta certezza, da cui evinceva che la bambina non era stata concepita dalla sua unione con la sig.ra che la stessa
CP_1 sig.ra il giorno delle dimissioni dal Nosocomio di San Severo, una volta tornata a casa,
CP_1 aveva pacificamente ammesso al sig. che la piccola non fosse sua figlia, ma del suo Parte_1 Per_2 amante sig. Persona_3
Precisava, inoltre, che di concerto con la propria moglie, in data 08.11.2022, esso sig.
[...]
unitamente alla piccola , accompagnata dalla di lei genitrice, si sottoponevano al test Parte_1 Per_2 del DNA, presso l'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Cattedra di Genetica Medica, i cui risultati confermavano la non paternità dell'attore rispetto alla piccola Persona_2
Pertanto, il ricorrente concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: previa nomina di un Curatore Speciale nell'interesse della minore poiché Persona_2 litisconsorte necessaria ex art. 247 cc, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che il sig. come in epigrafe meglio generalizzato, non è il padre di Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: ); Persona_2 CodiceFiscale_3 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severo di eseguire le prescritte annotazioni a margine del relativo atto di nascita ed ulteriori incombenze di Legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.4.2023, si costituiva in giudizio la madre della minore, sig.ra non opponendosi alla domanda di disconoscimento di paternità CP_1 della piccola , come azionata dal padre, ed anzi, rappresentando di avere sempre dato sin dal Per_2 principio la massima disponibilità all'accertamento tecnico e giudiziale della non paternità del padre, odierno ricorrente, come da documentazione e missive in atti.
Con ordinanza dell'11.2.2024, il Giudice ha nominato l'avv. , curatore speciale del Controparte_2 minore. L'avv. nella qualità, si è costituita in giudizio con comparsa del 20.3.2024, CP_2 dichiarando di non opporsi al chiesto disconoscimento di paternità avanzato dal padre della minore.
2.Ebbene, ciò premesso, va rimarcato che, l'azione proposta dall'attore va qualificata come azione di disconoscimento della paternità, ai sensi degli artt. 243 bis e ss. c.c., trattandosi di figlio nato in [...] matrimonio di cui il padre impugna la paternità legale.
L'art. 244, co. 2, c.c. stabilisce che il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Il caso in esame è da inquadrare nell'ultima fattispecie disciplinata dalla norma.
pagina 2 di 4 Il infatti, che aveva un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'adulterio Parte_1
(11.10.2022) per promuovere la presente azione giudiziale, ha tempestivamente proposto la presente iniziativa giudiziale (10.1.2023), che è sicuramente ammissibile.
Come sostenuto dalla Suprema Corte: “Il marito che propone l'azione di disconoscimento della paternità è onerato della prova di averla esercitata tempestivamente, prova che verte sulla data della sua conoscenza certa dell'adulterio, in quanto ignorato al tempo del concepimento, allorché il termine annuale di decadenza è fatto decorrere da tale evento, fermo restando, da un lato, che egli può avvalersi del principio di non contestazione, in quanto si verte su un dato cronologico integrante un mero fatto, e non su diritti indisponibili, dall'altro che, in ogni caso, il giudice può rilevare anche
d'ufficio, alla stregua degli atti di causa, la decadenza dell'azione, per il decorso di un eventuale termine di decorrenza anteriore” (Cass. n. 13436/2016; v. anche Cass. n. 785/2017, secondo cui: “In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall'art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l'art. 2969 c.c., deve accertarne "ex officio" il rispetto, mentre l'attore deve correlativamente fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso”).
Tanto premesso, nel caso di specie l'attore, sin dall'atto di citazione, ha allegato di avere appreso il giorno delle dimissioni della convenuta dal Nosocomio di San Severo (11.10.2022), che la minore era il frutto di una relazione adulterina con il sig. circostanza peraltro mai contestata ed anzi Persona_3 ammessa dalla convenuta.
3.Tanto premesso circa la corretta qualificazione della domanda giudiziale proposta, deve rilevarsi come attualmente viga, in materia di azioni di stato, il principio della libertà di prova del rapporto di filiazione, desumibile, per le azioni di disconoscimento di paternità e di dichiarazione giudiziale di paternità, dagli artt. 243 bis, co. 2, e 269, co. 2, c.c. Sul punto, merita di essere richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 2006 che, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, stabilì, rispetto alla disciplina legale previgente, che l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quello del presunto padre, non fosse più subordinato alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Nel merito, la domanda di disconoscimento di paternità è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Risulta, infatti, documentalmente provato che, il sig. , di concerto con la propria Parte_1 moglie, sig.ra in data 08.11.2022, unitamente alla piccola , si sottoponevano al CP_1 Per_2 test del DNA, presso l'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Cattedra di Genetica Medica, i cui risultati confermavano la non paternità dell'attore rispetto alla piccola Persona_2
Dalla relazione tecnica per prof. risulta che “l'indagine genetica effettuata sui Persona_4 campioni di materiale biologico del sig. e della piccola NON ha Parte_1 Persona_2 evidenziato la corrispondenza tra l'allele obbligatorio paterno, presente nel profilo genetico di
, e quelli presenti nel profilo genetico di per quindici dei 22 Parte_1 Persona_2 sistemi genetici considerati per la presente comparazione ed escludono, in termini probabilistici, un rapporto di paternità tra il campione biologico del sig. e quello della piccola Parte_1
”. Persona_2
Trattasi di una perizia stragiudiziale effettuata dalle parti presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Foggia, a firma del Prof. (conosciuto a questo Persona_4
quale c.t.u. specializzato in medicina genetica) dalla quale emerge che non vi è Controparte_3
pagina 3 di 4 corrispondenza genetica tra il patrimonio genetico del e quello della piccola Parte_1 [...]
Persona_2
Trattasi di conclusioni che per il tipo di indagine svolta e per la natura pubblica e di chiara fama dei laboratori presso i quali l'indagine è stata effettuata conducono ad un giudizio tranquillizzante in ordine alla loro utilizzabilità e sulla non necessità di rinnovare le stesse mediante consulenza tecnica di ufficio
(sul punto, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28649 del 24/12/2013).
Va escluso, quindi, con certezza il rapporto di filiazione tra e Parte_1 Persona_2 con conseguente accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità.
4.In ordine al cognome della minore, si ritiene di dover attribuire alla stessa, sostituendolo con quello del padre, il cognome materno, anche in considerazione del fatto che, vista l'età di Persona_2
(2 anni), il cognome paterno non costituisca, allo stato, un segno identificativo della stessa.
5.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve tenersi conto della natura giudizio e della circostanza che lo stesso deve essere necessariamente proposto per addivenire all'esclusione del rapporto di paternità, nonché del fatto che la convenuta non si è opposta al disconoscimento della paternità richiesto da sicché appare opportuno disporne l'integrale compensazione Parte_1 tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- Dichiara che nata a [...], il [...], non è figlia di Persona_2 [...]
nato a [...] il [...]; Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severo di provvedere agli adempimenti di competenza, disponendosi che il cognome della minore, venga Parte_1 sostituito con il cognome;
CP_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 6.6.2025
Il Presidente relatore
Dott. Antonio Buccaro
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