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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8202 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42192 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
• Parte_1
• Parte_2
• Parte_3
• Parte_4
• Parte_5
• Parte_6
• Parte_7
• Parte_8
• Parte_9
• Condominio Parco di Plinio, Comparto Z3, via Salorno 64/D, 00124, Roma, nella persona dell'amministratore di Controparte_1
1
[...] tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Crescenzio 43 presso lo studio dell'Avv. Manlio
SE PO del Foro di Roma, che li rappresenta e difende come da procura allegata al presente atto attori
E
(intervenuto in luogo di ) Controparte_2 Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio 43 presso lo studio dell'avv. Manlio
SE PO, in virtù di mandato allegato all'atto di intervento
Terzo intervenuto
CONTRO
Arch. Controparte_3
elettivamente domiciliato a Roma, in via Omberone n.14, presso lo studio legale dell'Avv.
ZO AN e dell'avv. Rita Franceschelli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
convenuto
Ing. Controparte_4
elettivamente domiciliato a Roma, in viale Regina Margherita n. 239, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea De Amicis e l'avv. Gianpiero Paparelli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti rilasciata in foglio separato alla comparsa di costituzione
convenuto
2 • Ing. CP_5
• (in persona del Controparte_6
legale rappresentante Ing. ) CP_5
elettivamente domiciliati a Roma, in via Germanico 107, presso lo studio legale dell'Avv. ZO
Borrè, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione convenuti
Ing. Persona_1
Convenuto (deceduto)
• Dott. in proprio e nella qualità di procuratore generale di Persona_2
Controparte_7
• CP_8
quali coeredi dell'ing. elettivamente domiciliati a Roma, in via Germanico Persona_1
107, presso lo studio legale dell'Avv. ZO Borrè che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
convenuti
Ing. CP_9
elettivamente domiciliato a Roma, in via Crescenzio n.17/A, presso lo studio legale dell'Avv.
LE LE, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Pietro Bernocchi con studio in
Piacenza via Santa Franca n.60, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
convenuto
3 Arch. CP_10
contumace
NONCHÉ CONTRO
Controparte_11
in persona del suo procuratore ad negozia Dott. , munito dei poteri di Controparte_12
rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.12.16 in autentica Notaio dott.
i Bologna, ai nn rep. 84764 registrato 20.12.16 al n. 23316, rappresentata e Persona_3
difesa dall'Avv. Domenico Vizzone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Via Cratilo di Atene 31, giusto mandato su foglio separato allegato in calce alla comparsa;
convenuto
E
Controparte_13
in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei nonchè Procuratore Speciale CP_13
Dott.ssa rappresentati e difesi per procura speciale alle liti posta su foglio Persona_4
separato e depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giancarlo
Paglietti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Roma,
Piazzale delle Belle Arti n. 8
terza chiamata in causa
E
. Controparte_14 Controparte_15
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. , rappresentata e difesa Parte_10
dall'Avv. Fabio Caiaffa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Nizza n. 53, giusta delega su separato foglio
4 terza chiamata in causa
OGGETTO: responsabilità professionale per rovina di edificio (art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
nonchè il Condominio Parco di Plinio, Comparto Z3, hanno adito il
[...] Parte_9
Tribunale Civile di Roma chiedendo in via principale di dichiarare i convenuti responsabili in solido tra loro per il danno prodotto, come accertato in sede di procedimento ATP e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento del danno, quantificato dal consulente tecnico di parte in euro 4.430.000,00, oltre oneri di legge, o nella maggiore o minor cifra risultante dall'istruttoria, oltre interessi legali;
in subordine, condannare i convenuti al risarcimento del danno così come quantificato nella CTU in sede di ATP in euro 2.004.600,00, oltre oneri di legge, o nella maggiore o minor cifra risultante dall'istruttoria, oltre interessi legali.
Condannare altresì le controparti anche al risarcimento di tutte le spese sostenute e da sostenere in conseguenza dei fatti di causa e precisamente i costi relativi al procedimento di ATP,
i costi sostenuti da ogni proprietario per il reperimento del nuovo alloggio, il ristoro per il mancato utilizzo del bene a decorrere dal deposito della perizia del CTU, nonché il danno non patrimoniale subito in conseguenza del disagio e le sofferenze patite per aver perso la propria abitazione, da quantificarsi in via equitativa.
In via principale, accertata l'operatività della polizza decennale, condannare
[...]
al risarcimento del danno nei limiti del massimale previsto nel contratto. Controparte_16
5 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
A sostegno della propria domanda gli attori sostenevano che gli appartamenti del complesso immobiliare denominato “Z3”, di cui sono proprietari, erano stati realizzati dalla ditta SPQR
2000T s.r.l. oggi in fallimento, la quale si era avvalsa dell'opera dei seguenti professionisti: Arch.
come progettista architettonico, Ing. come direttore dei lavori, Controparte_3 Controparte_4
Ing. come progettista delle strutture e relazione geotecnica, Ing. come CP_5 CP_9
progettista delle strutture prefabbricate, dott.ssa come geologo unitamente a CP_17
che aveva redatto la perizia geologica, l'Ing. come collaudatore Controparte_18 Persona_5
statico, il Geometra come tecnico di accatastamento, l'Arch. come CP_19 CP_10
certificatore energetico, la come impresa idro- termo - sanitaria, la Controparte_20 [...]
come impresa per l'impianto elettrico, come tecnico del progetto di CP_21 Controparte_22
impianto elettrico e l'Ing. come tecnico del progetto di impianto idrico sanitario, Persona_6
gas, riscaldamento e condizionamento.
L'opera, una volta ultimata, era stata assicurata con la Controparte_11
Dopo alcune anomalie riscontrate sul terrazzo dello stabile - che inizialmente erano sembrate delle semplici infiltrazioni - era stata avviata la procedura di sinistro assicurativo, conclusasi con il pagamento da parte della i un indennizzo a titolo transattivo. CP_16
Ricevuto l'indennizzo, i condomini avevano incaricato l'Ing. di procedere alla Per_7
progettazione e alla esecuzione dei lavori per il ripristino dei terrazzi.
Il professionista incaricato, dopo aver analizzato lo stato dei luoghi, aveva ipotizzato che le anomalie presenti sul terrazzo non dipendessero da mere infiltrazioni, ma fossero sintomo di un ammaloramento globale della struttura dell'edificio. Pertanto, prima di procedere all'intervento edile aveva analizzato tutta la documentazione amministrativa e progettuale, da cui era effettivamente emerso che nella realizzazione dell'opera erano stati compiuti molti errori da parte dei progettisti e dei tecnici incaricati.
Al fine di approfondire quanto ipotizzato dall'Ing. ra stato incardinato un procedimento Per_7
di ATP, nel quale il consulente tecnico d'ufficio aveva confermato la sussistenza di errori progettuali e costruttivi, ne aveva individuato le relative responsabilità e aveva quantificato in euro 2.004.600,00 il costo necessario per la demolizione e ricostruzione dell'edificio, non ritenendo percorribile la ristrutturazione dello stesso.
6 Come rilevato dal perito di parte nella propria consulenza, sussisteva la responsabilità di una serie di professionisti coinvolti nella progettazione e costruzione dell'edificio.
➢ L'arch. , che aveva il compito di redigere il progetto architettonico e tutto Controparte_3
ciò che ineriva all'ottenimento del titolo urbanistico, avrebbe dovuto ricevere comunicazione dal committente o dalla direzione dei lavori della variazione in corso d'opera - consistente nella modifica dell'edificio da struttura in prefabbricato a struttura in cemento armato - al fine di redigere un nuovo elaborato e acquisire le nuove autorizzazioni comunali e sovraccomunali in modo da allineare lo stato di fatto al progetto.
L'altezza dei sottotetti non avrebbe dovuto superare la quota massima di ml 2,20, nonostante nel progetto a firma dell'arch. si facesse riferimento a un'altezza di CP_3
ml 2,40. Errore – questo - che costituiva un abuso costruttivo, la cui presenza rendeva impossibile l'ottenimento di qualsiasi agevolazione (come ecobonus o sismabonus statale).
➢ Il direttore dei lavori, Ing. , che aveva il compito di effettuare controlli Controparte_4
periodici nel cantiere al fine di guidare i lavori in corso, non aveva contestato la mancata conformità dell'opera realizzata al progetto e alle regole dell'arte. Pertanto era responsabile per la situazione definitiva del cantiere e conseguentemente ne doveva rispondere ex art 1669 c.c.
Sussisteva inoltre la responsabilità congiunta tra il progettista delle strutture prefabbricate, Ing. e il progettista delle strutture in c.a., Ing. , il CP_9 CP_5
cui compito era quello di redigere gli elaborati esecutivi relativi alle dimensioni delle strutture.
➢ L'ing. , progettista delle strutture prefabbricate, aveva commesso degli CP_9
errori macroscopici nell'elaborato di calcolo, a causa dei quali probabilmente la struttura aveva iniziato a cedere consentendo le infiltrazioni delle acque piovane.
➢ L'ing. , progettista delle strutture c.a. e redattore della relazione geotecnica, CP_5
aveva presentato il progetto delle strutture in c.a. tardivamente;
a fronte di questo ritardo sarebbe stato necessario presentare una nuova richiesta di progetto e non un progetto di variante. In secondo luogo, l'ing. , in qualità di progettista della struttura in c.a. avrebbe dovuto prima controllare gli elaborati redatti dal precedente progettista e, una
7 volta rilevati e corretti gli errori macroscopici in essi presenti, avrebbe dovuto implementare i carichi derivanti dal calcolo della struttura in legno.
Sussisteva, inoltre, la sua responsabilità anche per non aver dimensionato il blocco scala di accesso ai piani fuori terra.
Non c'era stata comunicazione tra i predetti progettisti e il direttore dei lavori, che invece sarebbe necessaria nel caso di modifiche in corso d'opera, a maggior ragione considerato che nel caso di specie tali variazioni avevano modificato le facciate esterne del fabbricato, il numero dei garages e la configurazione del blocco scala al piano seminterrato.
➢ L'Ing. , collaudatore statico, che aveva il compito di accertare che le Persona_5
strutture fossero in grado di assicurare la stabilità dell'opera e la totale sicurezza, aveva agito in maniera negligente. Egli non aveva controllato la relazione di calcolo redatta dal progettista delle strutture in prefabbricato, né verificato che il progetto fosse a norma di legge. Inoltre, aveva redatto un certificato di collaudo lacunoso e facente riferimento ad una relazione a struttura ultimata con prove sui materiali mai esistiti.
➢ , certificatore energetico, una volta che l'immobile era stato completato e CP_10
ultimato in ogni sua parte, non aveva controllato la regolarità dell'involucro, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua sanitaria, nonché eventuali fonti energetiche rinnovabili. Infatti, nel certificato a sua firma non risultava né l'indicazione della data del sopralluogo, né che lo stesso fosse a conoscenza del fatto che lo stabile era dotato anche di un impianto di raffrescamento. Aveva compilato, in sintesi, un attestato di certificazione energetica che non rispecchiava il reale stato dei luoghi.
Tra la documentazione depositata non vi erano tutti gli atti relativi alla conformità degli impianti e dei certificati, di cui si erano occupate la e la Controparte_20 [...]
, società subappaltatricie che però non erano state citate in giudizio in Controparte_23
ragione delle loro modeste dimensioni.
Avuto contezza dei vizi della palazzina e delle responsabilità per i danni prodotti solo con il deposito della relazione del CTU nel procedimento di ATP, in data 30.7.2020 era stata inviata alle parti coinvolte la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Successivamente tutte le controparti erano state invitate alla negoziazione assistita, che non era andata a buon fine per mancata risposta dei soggetti coinvolti.
8 L'opera appaltata presentava gravi difetti dovuti ad una errata progettazione. Pertanto, i progettisti e l'appaltatore erano responsabili nei confronti del committente di un unico illecito extracontrattuale ex art 1669 c.c., ciascuno con le rispettive azioni o omissioni. A questi si aggiungeva la responsabilità del collaudatore, Ing. per il cui operato Persona_5
rispondeva l Controparte_6
Ai fini della quantificazione dei danni subiti, il costo della demolizione era stato calcolato dal CTP in euro 4.427.385,65, in subordine da riqualificare in euro 2.004.600,00 come da relazione del
CTU.
Al costo della demolizione e la ricostruzione dell'edificio dovevano essere aggiunti i costi relativi al procedimento di ATP, comprendenti euro 24.084,73 per CTU e ausiliari, euro 286,00 per il costo del contributo unificato, euro 6.487,26 per i compensi professionali, euro 8.391,50 per la
CTP, oltre ai costi e alle spese soggettive relative alla locazione del nuovo alloggio, al trasloco (da quantificare nel corso del giudizio) e i ristori per il mancato utilizzo del bene, nonché il danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa.
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Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 2.5.2024 si costituiva in giudizio Controparte_2
, chiedendo che il suddetto procedimento proseguisse a suo favore in luogo della sig.ra
[...]
Parte_1
Con atto di compravendita a rogito del notaio aveva infatti Persona_8
acquistato dalla sig.ra a piena proprietà dell'appartamento censito nel Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di Roma (RM) al foglio 1118, particella 1474, subalterno 4 e del posto auto coperto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma (RM) al foglio 1118, particella
1474, subalterno 19, facenti parte del fabbricato Comparto Z3, denominato "Catullo", sito nel
Comune di Roma (RM), località Infernetto, Via Salorno n. 64 D.
Con l'atto di compravendita la sig.ra gli aveva ceduto tutti i diritti dedotti nel presente Pt_1
giudizio, che veniva dalla stessa abbandonato.
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9 Si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare di essere Controparte_11
estromessa dal giudizio, in quanto la domanda proposta era inammissibile, non essendovi alcuna connessione né soggettiva né oggettiva con la domanda principale, e in ogni caso rigettare la domanda nei confronti di essa compagnia per nullità della stessa ai sensi dell'art. 163
n.4 c.p.c.
In via principale, chiedeva rigettarsi la domanda per inoperatività della garanzia prestata per i danni diretti e materiali all'immobile e per la responsabilità civile, nonché per la non indennizzabilità del sinistro per dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente ai sensi dell'art. 1892 c.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata chiedeva rigettarsi la domanda proposta nei suoi confronti, ritenendo già congrua la somma già corrisposta per intervenuta transazione, di cui si riservava di richiedere la restituzione in altro procedimento.
Deduceva nel merito che, ricevuta la denuncia di sinistro in data 19.4.2016 da parte del
Condominio Assicurato, aveva incaricato la in persona del geometra di CP_24 CP_25
valutare i danni riportati dall'immobile.
Era stata avviata la procedura dell'accordo diretto, nella quale il danno a nuovo era stato quantificato in euro 102.670,00, ma l'importo liquidabile allo stato d'uso era risultato pari ad euro 88.210,00 (di cui euro 10.410,00 per le demolizioni ed euro 77.800,00 per i ripristini).
L'amministratrice del condominio, dott.ssa , nel sottoscrivere l'atto di Controparte_26
transazione e di quietanza aveva dichiarato di ricevere il suddetto importo a titolo di transazione completa e definitiva, anche in via di transazione di ogni diritto nei confronti della Compagnia per ogni titolo di spese e danno anche indiretto per il sinistro n. 2016.0108.50026.
Nulla pertanto era ulteriormente dovuto al Condominio ed ai condòmini, perché con il pagamento già corrisposto si era conclusa definitivamente la gestione del sinistro tra la ed il Condominio. Controparte_11
Peraltro, per lo stesso evento pendeva dinanzi al Tribunale di Roma un giudizio instaurato ad istanza della società in persona del curatore Avv. Controparte_27 [...]
- che sosteneva l'erroneità del pagamento effettuato dalla e quindi ne CP_28 CP_11
rivendicava la ripetizione.
Nel corso del procedimento di ATP incardinato dal Condominio Parco di Plinio avevano partecipato per conto della anche i CTP Geom. e l'Arch. i quali CP_11 Persona_9 Per_10
10 avevano rilevato: che l'edificio è attualmente abitato in assenza di provvedimenti emessi dalle
Autorità circa la sua agibilità; che il Certificato di Collaudo emesso dall'Ing. sulla base CP_6
del quale era stato poi stilato il contratto assicurativo - era risultato non corretto e non veritiero, come rilevato anche dal CTU;
che in atti vi era una relazione di strutture ultimate relativa ad un edificio diverso rispetto a quello in oggetto;
che il progetto delle strutture in legno, redatto dall'Ing. non era conforme alla normativa vigente;
che il Direttore dei lavori, Ing. Persona_11
non aveva vigilato sull'esecuzione dell'opera e sulla verifica della Controparte_4
documentazione tecnica.
La polizza non risultava operativa per la responsabilità civile verso terzi sia perché espressamente esclusa dall'art. 8 della scheda di Polizza, sia perché la stessa non era stata invocata dal Condominio, il quale aveva fatto riferimento solo alla garanzia “danni diretti”. Anche quest'ultima, peraltro, non era operativa, essendo emerso nel corso dell'accertamento tecnico preventivo che il Contraente non aveva presentato documentazione completa e veritiera, né aveva presentato la pratica tesa ad ottenere il certificato di agibilità, che risultava essere condizione indispensabile per l'operatività della garanzia.
Inoltre, l'edificio non era stato realizzato a regola d'arte e secondo la migliore tecnica costruttiva, né nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita. Dunque doveva essere annullato il contratto, o comunque non doveva essere concessa l'indennizzabilità del sinistro in quanto erano state presentate dichiarazioni inesatte e reticenti in sede di stipula del contratto. Il contraente, ad esempio, aveva comunicato alla
Società di non aver eseguito varianti in corso d'opera.
Peraltro, era venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte dopo che si era verificato il sinistro de quo e dunque era legittimata a non pagare l'indennizzo richiesto.
Non vi era alcuna connessione tra la domanda principale - relativa all'accertamento della responsabilità professionale dei vari professionisti che avevano partecipato alla costruzione dell'immobile, nonché del committente, degli appaltatori e dei subappaltatori - e la domanda proposta nei confronti della relativa ad una presunta responsabilità per CP_11
inadempimento contrattuale derivante da una polizza di assicurazione contro i danni.
Non essendovi alcuna connessione né soggettiva né oggettiva tra le due domande, doveva essere disposta l'estromissione della compagnia dal giudizio;
in via subordinata, doveva essere dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 163 n.4 c.p.c., che prevede che la citazione debba contenere
11 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, con le relative conclusioni.
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Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva di accertare l'assenza della sua Controparte_3
responsabilità in relazione ai vizi lamentati dalle controparti e rigettare la domanda proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva accertare la quota di responsabilità a lui ascrivibile e, per l'effetto, limitare la condanna esclusivamente a tale quota, con riconoscimento del diritto di agire in regresso per quanto dovesse essere costretto a pagare in eccesso rispetto a tale quota.
In subordine, accertare solo i danni relativi a difetti strutturali dell'opera, dichiarando inammissibili le domande inerenti alle difformità urbanistiche.
Ridurre altresì il quantum richiesto dagli attori a titolo di risarcimento del danno in proporzione della quota di responsabilità a loro ascrivibile ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso, detrarre comunque dall'eventuale risarcimento concesso agli attori l'importo già da questi ultimi percepito a titolo di indennizzo dalla Compagnia Assicurazione a seguito dell'apertura del sinistro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Nel merito ha argomentato di essere stato incaricato dalla società di svolgere il CP_29
compito di progettista architettonico e, nell'espletamento di tale incarico, aveva effettuato: il progetto architettonico preliminare del Comparto Z3, il progetto architettonico “nuovi tipi edilizi”, la redazione della D.I.A. Protocollo n.20758 del 24.3.2009 insieme all'ing. la Controparte_4
redazione di C.I.L. che aveva lo scopo di rendere conforme lo stato di progetto realizzato con le varianti non essenziali effettuate fino alla data del 21.10.2010, per cui ulteriori richieste e modifiche successive non erano state più di sua competenza.
Alla società “ era succeduta la che aveva inserito una serie di variazioni CP_29 CP_30
strutturali e tecniche al progetto iniziale, riguardanti specialmente i materiali da utilizzare per la costruzione.
12 La nuova società aveva optato per una diversa soluzione tecnico costruttiva in “bio-edilizia”, consistente nel realizzare la parte dei piani fuori terra con strutture portanti in legno, consistenti in pannelli in X-.
I lavori erano stati poi subappaltati alla “TISFIMM srl” per la realizzazione delle opere in legno, nonché delle opere impiantistiche elettriche, idrauliche e termoidrauliche.
A sua volta, l'impresa “TISFIMM srl” aveva appaltato alla “ anche il progetto CP_31
architettonico esecutivo e costruttivo del fabbricato, che prevedeva la produzione di ulteriori nuovi particolari architettonici.
Il suo unico compito, quindi, era stato quello di progettista architettonico per la società CP_29
senza poi svolgere alcuna attività relativa alla fase di progettazione strutturale (sia preliminare che definitiva, che esecutiva) o degli impianti per le altre società coinvolte (“SPQR2000T srl “,
“TISFIMM SRL” , “SAFWOOD SRL”), che erano dunque imputabili ad altri professionisti.
Non era stato contestato alcun errore inerente al suo progetto, sia in fase preliminare che definitiva ed esecutiva, ma solo delle difformità urbanistiche rispetto alla documentazione presentata agli enti preposti, che tuttavia erano state smentite dallo stesso CTU.
In particolare, gli era stato imputato esclusivamente un presunto difetto nella quota delle altezze dei locali del sottotetto (2,40 invece di 2,20 m), che avrebbe comportato un abuso costruttivo e conseguentemente inciso sull'ottenimento di qualsivoglia agevolazione (ecobonus, sismabonus) statale.
A tal riguardo, la con Determina Dirigenziale D.D. 206/RP/5 del 20/06/2008 aveva CP_32
espresso un parere favorevole alla realizzazione del Comparto Z3 a condizione che fossero rispettate le prescrizioni indicate, tra cui il rispetto dell'altezza massima di ml 2,20 al colmo interno delle falde. Tale prescrizione, però, avrebbe potuto essere rispettata nella successiva fase di realizzazione del fabbricato, ovvero durante la successiva fase di sviluppo del progetto esecutivo e costruttivo.
Inoltre, la mancata installazione dei pannelli fotovoltaici costituiva una variante non essenziale al progetto approvato, che non comportava un aumento della superficie e delle altezze.
Allo stesso modo, anche la installazione dei pannelli in plexiglass a chiusura parziale del corpo scale di accesso al palazzo costituiva una variante non essenziale, considerato che gli stessi potevano essere rimossi con facilità e che, in ogni caso, non avevano comportato né un aumento di superficie né il cambio di destinazione d'uso.
13 Peraltro, gli attori avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza del nesso di causa-effetto tra i danni riconducibili a cedimenti strutturali e le eventuali difformità urbanistiche attribuibili all'Arch. . CP_3
Invece nessuno dei ricorrenti lo aveva mai coinvolto, prima della presente azione, in eventuali richieste risarcitorie, né gli uffici tecnici di competenza di gli avevano mai Parte_11
notificato una contestazione formale in merito alle presunte difformità parziali a livello urbanistico e tecnico amministrativo.
Pertanto, il suo coinvolgimento aveva solamente lo scopo di aumentare la platea degli eventuali corresponsabili al fine di avere maggiori possibilità di recuperare il credito risarcitorio.
Tutti i vizi progettuali a lui contestati erano relativi o a fasi progettuali di cui non si era occupato o a modifiche apportate da soggetti a lui subentrati.
Sussisteva la corresponsabilità dei condomini ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto a fronte della scoperta dei danni contestati e dell'ottenimento dell'indennizzo da parte della non CP_16
avevano provveduto a far riparare i danni.
Dall'eventuale risarcimento eventualmente riconosciuto agli attori dovevano essere detratte tutte le spese già riconosciute e versate ai medesimi da per la parte di danni già CP_16
indennizzata.
La perizia di parte era priva di valore probatorio, oltre al fatto che conteneva una quantificazione delle spese spropositata e priva di giustificazione, considerato che il perito di parte aveva indicato un unico prezzo per ciascun intervento senza alcun confronto tra preventivi.
Andava poi evidenziato che l'ipotesi di demolizione e ricostruzione del fabbricato appariva assolutamente ingiustificata, a fronte di vizi che senz'altro non rientravano nella dizione di gravi difetti strutturali.
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Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva in via preliminare di accertare e Controparte_4
dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c. o l'intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2947 c.c. del diritto degli attori al risarcimento del danno per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda degli attori.
Nel merito in via principale chiedeva di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
14 Nel merito in via subordinata, nella ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata anche solo parzialmente la pretesa attorea, diminuire quanto dovuto ex art. 1227 c.c. per il concorso degli attori nella produzione del danno, oltre che dell'importo di euro 88.210,00 già corrisposto dalla
Controparte_16
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA, CAP come per legge.
Il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.1669 c.c. non poteva essere più fatto valere per intervenuta decadenza e prescrizione.
Gli attori, infatti, già nell'aprile del 2016 avevano incaricato un perito di accertare lo stato dei luoghi, per cui già a quel tempo avevano avuto conoscenza dei vizi e dei difetti dello stabile, ulteriormente confermati nel novembre del 2017 quando l'Ing. sempre da loro Per_7
incaricato, aveva ipotizzato che le anomalie dei terrazzi potessero essere segno di un ammaloramento globale della struttura del palazzo, suggerendo la demolizione e ricostruzione dell'intera struttura.
Ebbene, a fronte delle due perizie del 2016 e del 2017, solo in data 30/7/2020 avevano inviato la denuncia ai sensi dell'art. 1669 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.; trattavasi, dunque, di una denuncia tardiva, dal momento che il termine di decadenza di un anno era abbondantemente spirato, a prescindere dal fatto che si considerasse come dies a quo la data della prima o seconda perizia.
Inoltre, essendo terminati i lavori dello stabile il 25/05/2011, il termine prescrizionale di 5 anni previsto dall'art. 2947 c.c. era spirato nel 2016.
Considerato che
nessuna attività interruttiva della prescrizione era stata posta in essere dagli attori sino a tale data, il diritto al risarcimento del danno degli attori doveva ritenersi prescritto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Egli aveva svolto l'incarico di direttore dei lavori e in tale funzione aveva avuto solo il compito di controllare la corrispondenza dell'opera in esecuzione al progetto, presentandosi costantemente in cantiere con una media di tre/quattro sopralluoghi a settimana;
non aveva, invece, verificato la fattibilità e la esattezza tecnica del progetto perché non rientrava tra i compiti a lui affidati.
Erroneamente gli era stato contestato di non aver verificato la conformità della fase progettuale alle normative vigenti. Infatti, quando la D.I.A. era stata depositata (23/3/2009) e poi trasmessa dal Comune al Genio Civile (23/6/2009) era ancora vigente il D.M. 16/01/1996 e non la nuova
15 normativa tecnica di cui al D.M. 14/1/2008, la quale era entrata in vigore il 1 luglio 2009 e non era applicabile alle costruzioni iniziate con l'avvenuto deposito della denuncia e presentazione del progetto entro il 30/6/2009. Vi era comunque la possibilità di applicare la normativa di cui al DM
16/01/1996 anche alle varianti (non sostanziali) depositate successivamente all'entrata in vigore delle NTC 2008.
In ogni caso, sia il progetto architettonico che quello strutturale erano stati regolarmente approvati rispettivamente dal Comune di Roma con DIA protocollo n. 20758 del 26 marzo 2009 e dal Genio Civile sia nel deposito originale prot. n. 42343 pos. Z34/11757 sia nella variante del
15/10/2010 prot. n. 229409 pos. Z34/11757.
Peraltro, la scelta della normativa tecnica da utilizzare rientrava nei compiti del progettista strutturale delle opere.
Il CTU aveva sostenuto che il progetto architettonico di cui alla DIA con protocollo n. 20758 del
26 marzo 2009 non fosse conforme allo stato dei luoghi perché non raffigurante il box auto n. 8 in quanto chiuso. In realtà, il comparto Z3 era dotato di una autorimessa realizzata in conformità al progetto di Prevenzione incendi autorizzato, che non prevedeva al posto del box auto n.8 un posto auto aperto.
Inoltre, gli appartamenti e le relative pertinenze erano stati consegnati agli acquirenti come autorizzati secondo la DIA prot. n. 20758 del 26/03/2009, per cui le modifiche rilevate successivamente - consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni (sia della cantina, dell'intercapedine non praticabile, dei locali di riserva idrica che del secondo piano dell'edificio)- non erano attribuibili al Direttore dei Lavori, ma alla volontà dei singoli condomini.
Anche la destinazione a soffitte dei locali tecnici posti al piano sottotetto costituiva una modifica non addebitabile al direttore dei lavori, nonostante fosse comunque possibile adibire a soffitte locali di uso tecnico.
Nei suddetti locali tecnici, contrariamente a quanto sostenuto dal CTU, erano state rispettate le misure indicate nella D.I.A., ovvero un'altezza pari a 2,40 metri sotto trave nel rispetto della tolleranza del 5%. Peraltro, la Circolare della Regione n. 2045/94 Rec, in base alla quale “I sottotetti non dovranno superare la quota massima di 2,20 m al colmo interno delle falde” era stata superata dalle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore che invece prevedevano un'altezza massima di 2,40 m.
16 La circostanza secondo cui il sistema di trigenerazione non era mai entrato in funzione non poteva essere imputata al convenuto, il quale non era più dipendente della SPQR2000T s.r.l. quando la stessa aveva deciso di non realizzare più il predetto impianto.
Conseguentemente non era a lui imputabile nemmeno la diminuzione della classe energetica dell'immobile, atteso che essa era stata certificata da altro professionista.
Non corrispondeva a verità l'assunto secondo cui, a fronte della richiesta di perfezionamento della pratica da parte del Genio Civile, le integrazioni sarebbero state presentate dopo quasi un anno, e dunque oltre il termine di 45 giorni previsto a pena di archiviazione della pratica.
Infatti, quando in data 23 novembre 2009 (e quindi entro il termine di 45 giorni) si era recato all'ufficio del Genio Civile per apporre le firme mancanti sugli elaborati, si era reso conto che nel plico corrispondente alla posizione Z34/11757 non era stata rinvenuta la pratica relativa all'immobile Z3, bensì quella di un altro edificio dello stesso complesso, ovvero l'asilo Z1. Solo quando il predetto ufficio aveva reperito la documentazione giusta, e cioè circa dopo un anno, aveva potuto firmare i documenti alla presenza dell'ing. Persona_12
Inoltre, non si poteva affermare che le deformazioni strutturali fossero state la causa scatenante dei fenomeni infiltrativi in assenza di adeguati accertamenti in tal senso, dal momento che l'integrità del legno deve essere dimostrata con apposite prove.
Le difformità esistenti tra l'opera eseguita ed il Certificato di Collaudo dipendevano unicamente dall'errata archiviazione da parte del Genio Civile della pratica Z34/11757, che riguardava la documentazione relativa all'edificio Z1 anziché dell'edificio Z3. Peraltro, il Genio Civile aveva confermato la validità dell'istanza senza opporre riserve o dinieghi.
Al contrario di quanto contestatogli, non aveva ricevuto l'incarico di ottenere il certificato di agibilità dell'immobile, che rappresentava una responsabilità del proprietario dell'immobile.
Si contestava anche l'assunto secondo cui l'edificio non fosse sicuro, e di conseguenza dovesse essere sgomberato a causa della forte umidità presente nella struttura in legno che col tempo avrebbe causato una diminuzione di resistenza. L'edificio, infatti, era regolarmente abitato dagli attori e non era mai stato imposto loro uno sgombero. Peraltro, era stata eseguita una valutazione della sicurezza mediante la rilevazione in due periodi dell'anno del tasso di umidità presente nella struttura;
tecnica, questa, non prevista dalla normativa vigente.
Piuttosto che demolire e ricostruire l'edificio si poteva optare per il consolidamento della struttura esistente nonché la manutenzione delle strutture in legno.
17 Per i suddetti motivi, la consulenza di ATP non doveva essere acquisita nel presente procedimento, essendo invece necessario disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In ogni caso, la quantificazione del danno così come calcolata sia dal CTP degli attori sia dal CTU appariva sproporzionata e non provata.
Nella consulenza tecnica di parte, infatti, erano stati stimati 45.000,00 euro per due traslochi, nonostante gli attori avessero domandato l'ulteriore condanna dei convenuti al risarcimento dei costi sostenuti o da sostenere per il reperimento di un nuovo alloggio. Trattavasi, dunque, di una duplicazione di richiesta.
Risultava incomprensibile anche la quantificazione effettuata dal CTU: apparivano sovradimensionati rispetto ai valori del mercato i costi della ricostruzione, così come anche la spesa per effettuare la demolizione e le spese tecniche pari al 12%; il costo di costruzione era già stato pagato una volta;
il tempo di tre anni stimato per la demolizione e la ricostruzione dello stabile sembrava eccessivo;
i costi sostenuti e da sostenere per il reperimento del nuovo alloggio non erano rilevanti, atteso che gli attori continuavano ad utilizzare gli appartamenti.
Inoltre, dalla somma quantificata dal CTU doveva essere detratto l'importo di euro 88.210,00 già liquidato dall'Assicurazione.
Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di controparte, il risarcimento del danno doveva essere diminuito in ragione della condotta gravemente colposa degli attori, i quali non solo avevano incassato la somma di euro 88.210,00 senza procedere immediatamente alla ristrutturazione, dando così origine ad un processo di degrado della struttura, ma per di più avevano cambiato la destinazione di uso di alcuni locali, specialmente il piano sottotetto, che sicuramente aveva inciso sulla distribuzione dei carichi sulle strutture portanti dell'edificio.
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Si costituivano in giudizio l'Ing. e l CP_5 Controparte_33
, i quali chiedevano di rigettare le domande formulate dagli attori nei
[...]
confronti dell'Ing. , dell e degli Controparte_33
eredi dell'ing. in quanto infondate in fatto e in diritto. Persona_1
In subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedevano condannarsi la
[...]
in forza della polizza assicurativa CRE64E30546, a manlevare l'ing. , gli CP_34 CP_5
18 eredi dell'ing. e l'associazione professionale Persona_1 Controparte_33
dal pagamento di quanto questi fossero eventualmente tenuti a corrispondere agli attori, con rimborso delle spese legali di difesa di essi convenuti.
Con vittoria ex art. 91 cpc di spese, compensi, spese generali, iva e cap.
Le domande formulate nei confronti dell'ing. erano infondate in fatto e in diritto. Lo stesso aveva infatti redatto un progetto strutturale in cemento armato nel rispetto della normativa di riferimento, come confermato anche nella CTU dell'ing. Persona_13
Le contestazioni mossegli dagli attori- secondo cui lo stesso, nel momento in cui aveva redatto il progetto per l'opera in c.a., non aveva controllato anche l'operato del precedente collega, oltre a non aver dimensionato il blocco di scala di accesso ai piani fuori terra - non erano state confermate dalla CTU.
Non sussisteva nemmeno la responsabilità dell'Ing. in relazione al collaudo Persona_1
statico finale, considerato che dal procedimento di ATP non risultava esservi un documento di fine struttura relativo al fabbricato de quo a sua firma, avendo il professionista eseguito un certificato di collaudo parziale, relativo solamente alle strutture in cemento armato e non alla struttura in Xlam.
Eccessiva appariva la conclusione - prospettata dal CTU - di demolire parzialmente il fabbricato, ben potendosi giungere a soluzioni più conservative e di rapida esecuzione, come la rimozione degli elementi lignei compromessi, il rinforzo delle giunzioni meccaniche tra i vari elementi di legno, l'installazione di un sistema isolante di adeguate proprietà termoigrometriche, la realizzazione di un telaio con carpenteria metallica in sostituzione o per il consolidamento dell'impianto di legno.
Sia nel caso di demolizione che in caso di consolidamento si arriverebbe ad un fabbricato X-LAM composto da pacchetti con peso analogo che non necessiterebbe dunque di un intervento di rinforzo sulle strutture in cemento armato esistenti.
Eccessivi apparivano anche i costi di ricostruzione prospettati dal CTU, dal momento che includevano una serie di lavorazioni non necessarie (come gli scavi di sbancamento, le fondazioni, le opere di sostegno) e che non si doveva procedere ad un adeguamento sulle opere in cemento armato, essendo la struttura esistente idonea a sostenere la nuova struttura in X lam.
Inoltre, il prezzo di demolizione prospettato dal CTU, pari a 680.880,00 euro, si riferiva ad una struttura in cemento armato;
nel caso di specie, invece la demolizione aveva ad oggetto una
19 struttura lignea, il cui costo si aggirava intorno ai 138.975,00 euro. Contestualmente dovevano essere ricalcolate anche le spese tecniche, che dovevano essere pari a 98.382,00.
Nel caso di ricostruzione conservativa, invece, il costo sarebbe sicuramente inferiore, ammontando a circa 436.391,00 euro (di cui euro 340.440,00 per il consolidamento del fabbricato, 49.191,00 per le demolizioni parziali e 46.760,00 per le spese tecniche) e il periodo di lavori sarebbe di un anno e mezzo circa a fronte dei tre anni prospettati dal CTU.
L'incarico consistente nella redazione del progetto strutturale in cemento armato e il collaudo statico erano stati conferiti dalla SPQR alla CP_35 Parte_12
, che era assicurata con la compagnia per la responsabilità
[...] CP_13
civile professionale degli associati e dei dipendenti. Pertanto, nella ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondate le censure attoree, gli Ingegneri e ovevano essere manlevati da CP_6
quanto fossero eventualmente condannati a corrispondere agli attori in forza della polizza assicurativa n. CRE64E30546, relativa al periodo 25.9.2017-25.9.2018 e quindi vigente al momento della denuncia del sinistro (avvenuto con notifica del ricorso di ATP nel dicembre
2017).
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Si costituiva in giudizio il dott. in proprio e nella qualità di procuratore Persona_2
generale della signora nonché per quale coerede dell'ing. Controparte_7 CP_8
deceduto, il quale chiedeva di rigettare le domande formulate dagli attori nei Persona_1
confronti degli eredi di n quanto infondate in fatto e in diritto. Persona_1
In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, si associavano alla richiesta formulata dall'ing. e dall'associazione professionale CP_5 Controparte_33
di condannare la
[...] Controparte_34
In ogni caso con vittoria ex art. 91 cpc di spese, compensi, spese generali, iva e cap.
Argomentava che non sussisteva la responsabilità di in relazione al collaudo Persona_1
finale, dal momento che il suo compito si era limitato ad effettuare un collaudo parziale, avente ad oggetto esclusivamente le strutture in cemento armato.
20 Il certificato di collaudo a firma del infatti, era stato sottoscritto il 25.11.2010, data in CP_6
cui i lavori certamente non erano ancora finiti, considerato che il 25.5.2011 era stata depositata presso il Genio Civile la seconda variante.
A nulla rilevava che il documento a firma del osse stato depositato al Genio Civile di CP_6
Roma in data 13.1.2012, trattandosi di un ritardo certamente a lui non imputabile.
I costi di ricostruzione includevano una serie di lavorazioni onerose, come gli scavi di sbancamento, le fondazioni, le opere di sostegno del piano interrato, le impermeabilizzazioni controterra, non necessarie nel caso di specie.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie, non potevano essere chiamati a rispondere in solido con gli altri corresponsabili, ma esclusivamente pro quota ereditaria, essendo coeredi dell'Ing. In ogni caso, doveva essere accolta la domanda di Persona_1
manleva già formulata nella ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie già formulata dall'ing. e dall'associazione professionale nei confronti della CP_5 CP_6 [...]
in virtù della polizza n. CRE64E30546. CP_34
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Si costituiva in giudizio l'Ing. il quale chiedeva in via pregiudiziale di autorizzare la CP_9
chiamata in causa di Zurich Insurance Public Limited Company in qualità di compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale in forza della polizza Controparte_14
n. 946A6235 e di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_36
in persona del curatore Avv. ordinando agli attori di chiamare in giudizio
[...] CP_28
anche tale soggetto.
In via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto per decorso dei termini annuali di cui all'articolo 1669 c.c., considerato che gli attori erano consapevoli dei vizi per cui si procede già dal 2016, quando a seguito dalla relazione tecnica del proprio consulente di parte avevano aperto la procedura di sinistro.
Conseguentemente, instava per la declaratoria di improponibilità e/o improcedibilità della presente azione.
Nel merito chiedeva respingersi le domande nei suoi confronti in quanto inammissibili, decadute, prescritte, illegittime, infondate e non provate.
21 In via subordinata, nella ipotesi in cui il Tribunale dovesse ravvisare una sua qualche responsabilità, contenere la misura del risarcimento ai danni effettivamente causati dal suo operato e, comunque, condannare la Compagnia assicuratrice Zurich Insurance Public Limited
Company a manlevarlo dalle domande contro di lui proposte.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, comprese quelle relative alla procedura per ATP e quelle eventualmente di CTU.
Nel merito, anzitutto gli attori avevano citato in giudizio tutti i soggetti coinvolti nei lavori dell'immobile per cui è causa, con eccezione della SPQR 2000T, che era l'impresa che aveva effettivamente realizzato l'immobile.
Tale omissione era dovuta non all'assenza di responsabilità dell'impresa, ma ad una ritenuta incapienza della stessa a causa del fallimento in atto, tanto che al suo posto era stata citata la compagnia con cui l'impresa medesima era assicurata. Controparte_11
Tuttavia, la presenza in giudizio della SPQR 2000T risultava necessaria ai fini del decidere, non potendosi procedere ad una condanna della compagnia assicuratrice Controparte_11
dell'impresa, senza accertare la responsabilità dell'impresa stessa nella causazione dei danni per cui è causa.
Non sussisteva la sua responsabilità, considerato che aveva ricevuto l'incarico di progettare le strutture in legno da parte della e aveva consegnato il suo lavoro quando era CP_31
ancora in vigore il D.M. 16.1.1996, a nulla rilevando che al momento in cui tale progetto era stato depositato- non a sua mano- era applicabile il successivo D.M. del 2008.
Peraltro, se è pur vero che il D.M. del 1996 non riportasse un metodo di calcolo per il legno, lo stesso comunque poteva essere dedotto mediante l'applicazione di norme di comprovata validità scientifica, quali l'Eurocodice 5. In tal modo- come era stato fatto nel caso di specie- era possibile realizzare strutture in legno e dimensionare le stesse utilizzando un diverso approccio nell'applicazione dei coefficienti di sicurezza sui carichi e sulle resistenze.
Ciò posto, non si comprendeva quale fosse il nesso causale tra l'utilizzo della normativa del 1996
e i danni emersi.
Ad ogni modo, il consulente di parte Ing. aveva eseguito nuovamente le verifiche sulla Per_14
base del D.M. del 2008 ed era comunque giunto alla conclusione che le strutture lignee erano state correttamente verificate sin dal principio.
22 La causa dell'ammaloramento globale della struttura non andava quindi ricercata nella modalità di calcolo utilizzata nel progetto a sua firma, ma nell'esecuzione dell'opera.
Infatti, dai sopralluoghi eseguiti dal CTU erano emerse gravi circostanze: piastre di collegamento non imbullonate, pannelli discostati, rinzaffi di malta tra i pannelli, non corretta posa del collante, pacchetto del solaio più pesante rispetto a quello di progetto, difformità ai piani di sottotetto che erano stati trasformati da locali tecnici a locali abitati che avevano comportato un aggravio di carico complessivo del fabbricato.
Non potevano essere a lui imputati i costi di ricostruzione, né i costi di demolizione, in quanto le difformità urbanistiche rilevate avevano reso l'immobile abusivo sin dalla sua ultimazione, per cui la demolizione sarebbe dovuta avvenire a prescindere dalla successiva comparsa dei ritenuti vizi.
Potevano essere a lui imputati solo quei danni direttamente collegati ai suoi errori di progettazione, che tuttavia non erano stati prospettati.
Inoltre, dovevano essere adeguatamente valutati, quantificati e scorporati dal calcolo tutti i contributi degli altri soggetti coinvolti nella realizzazione, nonché l'indennizzo già percepito dalla
Compagnia di assicurazione.
In una eventuale quantificazione dei danni si doveva tenere conto del concorso colposo degli odierni attori nell' aggravamento della situazione, considerato che gli stessi, una volta scoperti i vizi e ottenuto il risarcimento da parte della Compagnia, avrebbero dovuto adoperarsi per realizzare i necessari interventi di manutenzione o di riparazione.
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Chiamati in causa dall'Ing. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro CP_5
tempore dell , gli Controparte_33 Parte_13
si costituivano in giudizio chiedendo in via preliminare di dichiarare l'inoperatività della
[...]
polizza assicurativa n. CRE64E30546 per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione di dal presente giudizio, con condanna dei Controparte_13
chiamanti in causa al rimborso delle spese di lite.
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione di qualsivoglia diritto di risarcimento dei danni azionati dagli attori per il decorso dei termini di cui agli articoli
23 2226 e 1669 c.c. e, per l'effetto, dichiarare improcedibile, inammissibile e/o improponibile la domanda attorea. Nel merito hanno chiesto: rigettarsi le domande spiegate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate nell'an e nel quantum debeatur;
nella ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento formulata dagli attori, accertarsi e dichiararsi la quota di responsabilità di ciascuna parte convenuta e ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.; rigettarsi la domanda di manleva formulata nei confronti di
[...]
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. CRE64E30546 Controparte_13
con riguardo alla franchigia e nei limiti del massimale di polizza;
il tutto con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge.
Hanno argomentato i che la domanda di manleva formulata dall'Ing. per gli CP_13 CP_5
eredi dell'Ing. era priva di legittimazione attiva e/o passiva, sia in proprio sia in Persona_1
qualità di legale rappresentante pro-tempore dell Parte_12
.
[...]
In ogni caso, tale polizza era inoperativa perché rilasciata in favore dello Parte_12
per il periodo intercorrente dal 25.9.2017 al 25.9.2018, quando cioè l'Ing.
[...] CP_6
era già deceduto.
E infatti erano assicurati da tale polizza solo il contraente, cioè lo
[...]
, nonché i singoli professionisti che operavano stabilmente presso il Parte_12
predetto studio. Tra questi non poteva essere compreso l'Ing. dal momento che il CP_6
certificato assicurativo era stato stipulato quando lo stesso era già morto e il rapporto del medesimo con lo Studio di Ingegneria si era già sciolto.
Considerato che gli attori erano venuti a conoscenza dei presunti vizi denunciati già dal 2017- in quanto nell'agosto del 2017 era stato sottoscritto un atto di transazione con la e nel CP_16
dicembre 2017 era stato notificato il procedimento di ATP – si erano maturate la decadenza e la prescrizione di qualsivoglia diritto degli odierni attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2226 c.c, considerato che l'incarico all Controparte_33
risaliva al 2008 e il sopralluogo finale ed il collaudo al 2010, quindi ad oltre sette anni prima.
Peraltro, la denuncia dei vizi notificata dagli attori il 31.07.2020 corroborava la inoperatività del certificato assicurativo, che aveva avuto validità dal 25/09/2017 al 25/09/2018.
La domanda attorea era infondata in fatto e in diritto in quanto si basava su una erronea interpretazione della consulenza tecnica espletata. Infatti l'Ufficio del Genio Civile aveva
24 confermato la validità dell'istanza presentata dall'Ing. Vita senza opporre riserve o dinieghi, mentre le presunte incongruenze del collaudo a firma dell'Ing. non erano mai state CP_6
opposte dalle Autorità competenti.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento formulata dagli attori, doveva essere limitata la responsabilità dell'Ing. e dell'Ing. nonché CP_6
dell'Associazione professionale alle attività a loro effettivamente imputabili, tenendo conto della effettiva responsabilità di ciascun convenuto.
Il quantum debeatur appariva eccessivo, considerato che era stata richiesta una somma superiore ai 4.000.000,00 senza fornire alcuna indicazione sui criteri utilizzati per il predetto calcolo.
Nel risarcimento rientravano anche i danni consistenti nei costi – non meglio quantificati- sostenuti per il reperimento di nuovi alloggi, traslochi, indennizzi per il mancato utilizzo degli immobili. Danni, questi, di cui non era stato provato il collegamento con la condotta dell'Ing.
e CP_6
Non risultava, inoltre, che a seguito del deposito della CTU nel procedimento di ATP gli attori avessero lasciato l'immobile. Ciò dimostrava non solo la mancata gravità dei presunti difetti lamentati dalle controparti, ma anche l'imputabilità agli stessi attori del danno derivante dall'ipotetico mancato godimento degli immobili.
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Chiamata in causa dall'Ing. si costituiva in giudizio la la quale CP_9 Controparte_14
chiedeva in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto al risarcimento del danno lamentato dagli attori per violazione dell'art. 1699 c.c.
In relazione al rapporto di garanzia, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. CP_14
946A6235 in via principale in forza dell'art. 24 del paragrafo “Esclusioni per la Responsabilità
Civile Professionale”, in via subordinata in forza dell'art. 22 delle c.g.a. sezione “Esclusioni per la
Responsabilità Civile Professionale”; accertare, inoltre, l'operatività della Condizione particolare
“Responsabilità in solido - estensione” della sezione “Responsabilità Civile Professionale” della polizza n. 946A6235, per tutti i motivi di cui in narrativa. CP_14
25 Sempre in subordine limitare la domanda di manleva tenuto conto delle condizioni, limiti, franchigie, massimali ed esclusioni previste dalla polizza n. 946A6235 e dalle relative CP_14
c.g.a.
Per quanto riguarda il merito della controversia ha chiesto in via principale rigettarsi le domande formulate dai ricorrenti perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste di controparte, accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, eventualmente contenendo il risarcimento nella minor somma ritenuta più congrua.
L'eventuale manleva doveva essere limitata alla luce di tutte le cause di esclusione dall'indennizzo come previste dalle c.g.a., nonché di tutti i limiti contrattualmente previsti in riferimento al massimale e alla franchigia.
La compagnia non poteva corrispondere alcun indennizzo in caso di accertata responsabilità dell'Ing.
considerato che
la polizza assicurativa non era operativa per i danni derivanti CP_9
da varianti in corso d'opera e che il professionista de quo era stato incaricato proprio di redigere un progetto nell'ambito della realizzazione di una serie di varianti in corso d'opera.
La polizza non era operativa per i danni derivanti da violazioni di vincoli urbanistici, con la conseguenza che non era tenuta ad indennizzare i danni lamentati dagli attori come direttamente collegati alle difformità urbanistiche riscontrate in sede di ATP.
Inoltre, la polizza assicurativa era operativa solo nei confronti degli altri professionisti coinvolti nell'opera di realizzazione e non anche nei confronti dei soggetti o delle imprese coinvolte nella esecuzione materiale dell'edificio.
Per la garanzia “Responsabilità civile professionale” n. 946A6235 operava un massimale di €
2.000.000,00 con una franchigia di € 7.500,00, oltre ad un sottomassimale di € 400,00 per danni patrimoniali da mancata rispondenza dell'opera all'uso a cui era destinata.
Gli attori erano decaduti dal diritto al risarcimento di cui all'art.1669 c.c. per tardiva comunicazione della denuncia dei vizi, avvenuta oltre il termine perentorio di un anno previsto dalla suddetta norma. Gli stessi, infatti, pur essendo a conoscenza dei vizi già dal 2016 o, al più, dal novembre 2017, avevano trasmesso la denuncia a tutti gli interessati solo il 30.7.2020, e cioè dopo circa tre anni dopo la effettiva conoscenza del vizio.
L'assunto degli attori, secondo cui l'ing. aveva redatto il progetto delle opere CP_9
prefabbricate in legno applicando una normativa ormai superata (cioè il D.M. 16.1.1996 in luogo
26 del D.M. 14.1.2018) ed errando nell'effettuazione di alcuni calcoli, risultava errato in quanto il professionista aveva elaborato il progetto nella vigenza del D.M. 16.1.1996, a prescindere dal fatto che poi il progetto fosse stato consegnato in ritardo dal direttore dei lavori. Inoltre, il CTU non aveva indicato quali fossero i calcoli errati, nonostante vi fosse stata un'esplicita richiesta da parte del CTP in sede di ATP.
Infondate, eccessive e sfornite di prova apparivano le pretese risarcitorie avanzate dagli attori, atteso che gli stessi avevano richiesto un risarcimento di euro 4.430.000,00 basandosi unicamente sui rilievi del loro tecnico di fiducia e aggiungendo danni che esulavano dall'accertamento tecnico oggetto della consulenza.
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Occorre anzitutto prendere in esame le eccezioni preliminari di intervenuta decadenza dovuta a tardiva denunzia dei vizi nel termine annuale dalla scoperta ex art. 1669 c.c.
Tale eccezione è stata sollevata dai convenuti , Controparte_4 CP_9 [...]
. Controparte_13 Controparte_14
Costoro hanno tutti sostenuto che gli attori sarebbero incorsi in tale termine decadenziale, avendo avuto conoscenza dei gravi difetti costruttivi dell'immobile già nel 2016, allorché avevano incaricato un perito di accertare lo stato dei luoghi, nonché comunque nel novembre del 2017, quando l'Ing. sempre dai medesimi incaricato, aveva ipotizzato che le anomalie dei Per_7
terrazzi potessero essere segno di un ammaloramento globale della struttura dell'immobile.
Viene anche addotta la circostanza che nell'agosto del 2017 è stato sottoscritto tra il
Condominio e la n atto di transazione per l'indennizzo del sinistro. Si sottolinea quindi CP_11
che a fronte di ciò, la denuncia dei vizi è stata effettuata solo nel luglio 2020, vale a dire quando erano già decorsi almeno tre anni dalla scoperta dei gravi vizi costruttivi dell'immobile.
Parte attrice, di contro, afferma nell'atto introduttivo del giudizio che in un primo momento si verificarono solo “alcune anomalie riscontrate nei terrazzi dello stabile che in un primo momento erano sembrate semplici infiltrazioni d'acqua”, sicché gli attori avevano conferito all'Ing. di accertare lo stato dei luoghi e di verificare eventuali vizi dei terrazzi. Per_15
Successivamente era stato aperto il sinistro assicurativo n. 2016.0108.50026 e trasmessa alla compagnia assicuratrice la perizia di parte. Effettuati i dovuti accertamenti anche a mezzo di perizia della soc. aveva avanzato una proposta transattiva limitatamente ai Parte_14 CP_11
vizi denunciati sui terrazzi dello stabile. Accettata detta proposta, gli attori avevano incaricato un
27 altro tecnico di fiducia – l'Ing. di progettare il ripristino dei terrazzi. Sempre Persona_16
secondo la tesi attorea, l'Ing. studiando le modalità di intervento e gli elementi di Per_7
ancoraggio dei terrazzi, aveva ipotizzato che le anomalie potessero essere segno di ammaloramento globale della struttura del palazzo. A fronte di ciò, i condòmini avevano incaricato il di eseguire una indagine preliminare su documenti amministrativi, Per_7
progettuali, strutturali e impiantistici, dalla quale era scaturita una ipotesi di numerosi errori progettuali e tecnici nella realizzazione dell'opera. Ne era seguito il ricorso per ATP depositato il
27.11.2017, volto ad approfondire le ipotesi tecniche avanzate dall'Ing. La data della Per_7
scoperta dei vizi dell'immobile risalirebbe pertanto al 4 luglio 2020, ovvero al deposito della relazione del CTU nominato dal Tribunale che ha appunto riscontrato una serie di gravi difetti nella costruzione dell'opera.
Va a questo punto rilevato, in punto di diritto, che in tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8187 del 16/06/2000). Inoltre, la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18078 del 19/10/2012).
Quanto poi alla scoperta del vizio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti;
tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2460 del 01/02/2008).
28 Osserva dunque il Tribunale che a fronte delle puntuali allegazioni formulate dai convenuti sopra menzionati in merito all'espletamento di un primo accertamento di natura tecnica eseguito dall'Ing. su incarico del Condominio e di una transazione intervenuta con la compagnia Per_15
assicuratrice dell'immobile, sarebbe stato onere degli attori, nella prospettiva di contrastare l'eccezione avversa, produrre copia della relazione dell onde consentire di accertare se Per_15
effettivamente le verifiche di ammaloramento riguardassero unicamente i terrazzi, ovvero se invece i difetti riscontrati fossero di maggiore gravità. Quanto alla transazione con la compagnia il relativo atto si limita a richiamare il numero di sinistro, senza che sia dato CP_11
comprendere quali fossero le doglianze dei condòmini. È stata invece prodotta la relazione tecnica dell'Ing. redatta nel 2017, dalla cui lettura, ad avviso del Tribunale, era già dato Per_7
ravvisare, in modo sufficientemente chiaro ed univoco, la presenza di gravi difetti costruttivi del fabbricato ascrivibili alla condotta inadempiente della ditta costruttrice. Il professionista incaricato dal Condominio, invero, nel paragrafo dedicato alla “descrizione del danno”, evidenzia che l'immobile presenta dei consistenti danni soprattutto nella parte strutturale realizzata in legno e nelle opere di finitura (diretta conseguenza dei movimenti della struttura); che i balconi privati degli appartamenti hanno subìto delle importanti flessioni, evidenti ad occhio nudo, sia al piano primo che secondo;
che il fenomeno di flessione è comunque continuo;
che i due ballatoi di accesso agli appartamenti dei piani superiori presentano evidenti fenomeni di flessione;
che all'interno degli appartamenti sono evidenti piccole ma numerose lesioni create dall'accoppiamento dei pannelli di rivestimento e degli abbassamenti anche di 2-3 centimetri del solaio di calpestio;
che dai saggi compiuti, si pone in luce la pessima condizione della struttura portante la quale, a seguito dell'inflessione e della mancata installazione della guaina, è stata presumibilmente assoggettata ad abbondanti fenomeni infiltrativi (cfr. pag. 56 e segg.).
Inoltre, nel discorrere degli errori commessi nel dimensionamento delle strutture e nella distribuzione dei pesi, nonché nel difetto di utilizzo di sistemi di impermeabilizzazione della struttura in legno, il tecnico afferma che tutti questi elementi “hanno conseguentemente portato ai fenomeni di flessione, ammaloramento e assestamento presenti sulla stessa struttura portante” (pag. 95).
Infine, nel paragrafo intitolato agli interventi di riparazione e alle spese da sostenere, l'Ing. prospetta una alternativa tra una riparazione globale del fabbricato esistente ed una Per_7
29 demolizione e ricostruzione del fabbricato, soluzione quest'ultima che viene avanzata in ragione della entità dell'intervento di ristrutturazione e della sua complessità.
Orbene, dall'esame della relazione tecnica dell'Ing. dianzi compendiata, si ricava Per_7
pianamente che i condòmini erano a conoscenza della notevole gravità dei difetti strutturali del fabbricato e della loro riconducibilità alla impresa costruttrice già nel 2017, laddove invece la denuncia dei vizi è avvenuta solo nel 2020. Si può pertanto concludere sul punto che gli attori sono incorsi nella decadenza per aver denunciato i vizi dell'immobile quando il termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c. era già decorso.
Tale decadenza, per quanto già sopra osservato, giova però solo ai convenuti che hanno sollevato la relativa eccezione, ovvero , Controparte_4 CP_9 Controparte_13
e . Non è infatti condivisibile l'assunto, fatto proprio dal
[...] CP_14 CP_14
convenuto , anche quale legale rappresentante dello , e da Controparte_38
erede di ), secondo cui l'eccezione di decadenza sollevata Persona_2 Persona_1
da alcuni convenuti si estenderebbe ipso iure in favore di tutti i coobbligati in solido.
Va in primo luogo evidenziato che a dichiarato di “associarsi” alle eccezioni Persona_2
di decadenza e prescrizione formulate dagli altri convenuti nella sola comparsa conclusionale, con la quale, come noto, non è più possibile svolgere attività assertiva e quindi sollevare eccezioni, ma solo illustrare le tesi difensive e confutare quelle avversarie. Ad ogni modo, il e hanno richiamato Cass. n. 7987/2021 secondo cui “l'accoglimento Persona_2
dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente".
La pronuncia riguarda tuttavia il tema della prescrizione nelle obbligazioni solidali, in merito alle quali viene dettata una particolare disciplina sul punto dall'art. 1310 c.c., e non l'istituto della decadenza di cui qui si discute. Né si ritiene che tale orientamento giurisprudenziale – come pretenderebbero i convenuti menzionati – sia automaticamente estensibile alla decadenza
30 prevista dall'art. 1669 c.c., trattandosi di istituti che, seppur relativi all'effetto del decorso del tempo sul diritto o sul potere di azione, non sono coincidenti e presentavano significative differenze. Quindi in definitiva il Tribunale è dell'avviso che l'eccezione di decadenza sollevata da alcuni convenuti non possa estendersi a quelli che, sebbene obbligati solidali, tale eccezione non abbiano sollevato.
La questione va pertanto affrontata nel merito per quanto concerne i convenuti che non abbiamo tempestivamente eccepito la decadenza.
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Occorre a questo punto volgere l'attenzione alle risultanze della consulenza tecnica svolta nel procedimento di ATP a firma dell'Ing. il cui contenuto si riassume come segue. Persona_13
Difformità urbanistiche
Sono state rilevate una serie di difformità urbanistiche tra il progetto architettonico di cui alla
D.I.A. prot. N° 20758 del 26.3.2009 a firma dell'Arch. e quanto effettivamente CP_3
realizzato.
Nell'originario progetto relativo al piano terra non era presente il box auto n.8 in quanto chiuso, non era presente il pilastro in cemento armato, gli spazi interni erano organizzati diversamente, negli spazi destinati originariamente a “locale riserva idrica” sono stati costruiti dei bagni, non vi erano le aperture per accedere ai box di pertinenza, è diverso il posizionamento delle scale elicoidali interne, non vi erano le cabine armadio.
Al piano terra vi è un accesso condominiale posizionato in maniera diversa rispetto al progetto originario.
Nel secondo piano vi è una diversa distribuzione degli spazi interni (v. ad esempio l'appartamento n.7).
Nel piano sottotetto, i locali tecnici - originariamente destinati a ospitare impianti e serbatoi - sono stati compravenduti come soffitte e adibiti a locali abitabili. Negli stessi locali tecnici, inoltre, c'è stato un aumento di cubatura, che è pari a 2,70 metri (intradosso solaio di copertura)
e 2,42 m (sottotrave), nonostante nella D.I.A. fosse indicata una altezza di 2.40 m. Anche quest'ultima, peraltro, non rispetta la normativa di riferimento, che impone una altezza massima di 2,20 metri.
31 Difformità strutturali
Dal punto di vista strutturale, il consulente ha evidenziato che il primo progetto strutturale del
23.6.2009 prevedeva la realizzazione di un fabbricato in cemento armato dalle fondazioni alla copertura. Tuttavia, il Genio Civile riscontrava la carenza di alcuni elementi necessari al perfezionamento della pratica, tra cui l'assenza di sottoscrizione della relazione geologica e degli elaborati progettuali. Le “integrazioni” venivano fornite quasi un anno più tardi, con elaborati strutturali nuovi che annullavano e sostituivano i precedenti. In particolare, mentre le fondazioni rimanevano in cemento armato, la struttura in elevazione veniva prevista in legno. Sottolinea la consulenza tecnica che trattandosi di variante sostanziale, i calcoli relativi alla struttura avrebbero dovuto essere eseguiti in base alla normativa vigente all'atto del deposito dell'integrazione al progetto (11.10.2010), ovvero la Norme Tecniche di Costruzione del 2008 e non quelle previste dal D.M. del 16.1.1996 (considerato altresì che le modalità di calcolo contemplate dalle due normative erano completamente diverse). Per giunta il D.M. 16.1.1996 non prevedeva sistemi costruttivi in pannelli di legno, ma solo pannelli in cemento armato, sicché sarebbe stato quantomeno necessario applicare il sistema di calcolo previsto dall'Eurocodice n. 5 (sistema di norme europee volte all'armonizzazione della progettazione strutturale nell'ambito delle costruzioni).
L'aspetto strutturale più critico è però rappresentato dalla situazione igrometrica: sono state riscontrate deformazioni della struttura, interessata da elevati tassi di umidità, molto superiori alle condizioni ammissibili per i pannelli di legno X- (60-70% a fronte di un limite di tollerabilità del 50%). Si è pertanto evidenziato che l'elevato tasso di umidità incide sulla capacità portante della struttura in legno dell'edificio, modificando in questo modo le sue prestazioni meccaniche.
Situazione termomeccanica
Dal punto di vista termomeccanico è risultato che i relativi impianti non sono stati utilizzati come inizialmente progettato;
ciò ha comportato inevitabilmente una alterazione della natura dell'impiantistica termotecnica, considerato che ad oggi funzionano solo due caldaie e non è stato utilizzato il sistema di trigenerazione.
L'impianto elettrico è risultato sostanzialmente conforme alle normative vigenti all'epoca della sua realizzazione, con eccezione del quadro elettrico centrale dei servizi generali a cui vanno apportate delle innovazioni.
32 ------------------
Sulla base di quanto rilevato dai vari sopralluoghi effettuati, il CTU ha esaminato le responsabilità sussistenti in capo ai professionisti che a vario titolo hanno partecipato alla progettazione e alla costruzione dell'edificio per cui è causa.
L'ing. , progettista delle strutture in cemento armato, ha redatto un primo progetto CP_5
che è stato depositato presso il Comune di Roma il 23/6/2009 nel rispetto della normativa vigente al tempo (D.M. del 16/1/1996).
A seguito della richiesta di integrazione del Genio civile di cui si è già fatto cenno, il ha eseguito i calcoli sulla sola struttura interrata (in cemento armato) e la scala elicoidale condominiale, secondo le nuove norme tecniche di costruzione del 2008.
Quanto all'operato dell'Ing. che ha svolto l'incarico di collaudatore delle Persona_1
opere strutturali e ha redatto il certificato di collaudo statico, sono state ravvisate diverse incongruenze.
Anzitutto, la relazione a struttura ultimata del 26.5.2011 non corrisponde al certificato di collaudo statico dell'11.10.2010; quest'ultimo, infatti, si riferisce alla prima variante strutturale presentata al Genio Civile, mentre la relazione a struttura ultimata non si riferisce all'edificio Z3, ma all'edificio Z1 adibito ad asilo nido, realizzato peraltro in cemento armato.
Nel certificato di collaudo è stato dichiarato che le strutture sono state eseguite in conformità al progetto depositato presso l'Area del Genio Civile di Roma con prot. N° 42343 del 23.6.2009 con pos. Z34/11567; tale dichiarazione, tuttavia, non risulta essere veritiera, dal momento che presso il predetto ufficio sono stati depositati altri due progetti di variante.
La data dell'11.10.2010 menzionata nel certificato di collaudo come fine dei lavori in realtà corrisponde alla data del deposito della prima variante al Genio Civile di Roma;
in quella data, quindi, i lavori non potevano essere ancora finiti, dato che si stava realizzando ancora la seconda variante del progetto.
Inoltre, i calcoli statici non sono stati eseguiti secondo la normativa vigente all'epoca (quella del
2008), ma secondo quella del 1996; inoltre non sono state allegate le prove di laboratorio con risultati soddisfacenti.
L'ing. ha redatto la progettazione strutturale degli elementi in legno relativa alla Persona_11
prima variante, basandosi erroneamente sulla normativa tecnica del D.M. del 16.1.1996 in luogo delle nuove norme tecniche sulle costruzioni del 2008.
33 L'impiego della vecchia normativa è stato errato in quanto – come già evidenziato in precedenza - la stessa non prevedeva l'utilizzo di strutture di legno per le costruzioni, ma solo di pannelli in cemento armato e muratura ordinaria;
di conseguenza, i calcoli sono errati e hanno falsato l'esito delle verifiche.
L'Arch. , che ha svolto il ruolo di progettista architettonico, ha compiuto un Controparte_3
errore progettuale nella D.I.A.: le altezze dei locali sottotetto che dovevano essere adibiti a locali tecnici non poteva superare i 2,20 metri, come previsto dal parere della del CP_32
20.6.2008 con Determinazione dirigenziale;
nel caso di specie, invece, è stato riportato un valore di 2,40 metri.
L'ing. che ha svolto il ruolo di direttore dei lavori, prima di dare inizio ai lavori Controparte_4
avrebbe dovuto verificare la conformità normativa di tutta la documentazione tecnica redatta dai vari professionisti coinvolti.
Lo stesso, infatti, non ha verificato la completezza degli elaborati progettuali e la corretta individuazione e applicazione della normativa di riferimento, né ha vigilato sulla tempistica intercorrente tra la fine dei lavori, il collaudo e il deposito al Genio Civile. Inoltre, non risulta alcuna pratica tesa ad ottenere il certificato di agibilità dell'immobile.
Come visto, la “relazione a struttura ultimata” dal medesimo redatta, si riferisce ad un edificio diverso (asilo nido) da quello oggetto della odierna controversia.
L'arch. ha avuto l'incarico di certificatore energetico e ha operato in linea di CP_10
massima nell'ambito delle sue competenze.
In sintesi, il CTU ha ritenuto che tutti i vizi lamentati - e specialmente l'umidità all'interno della struttura in legno X LAM - diminuiscano la resistenza della struttura e conseguentemente rendano la stessa non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza.
Tale situazione è potenzialmente pericolosa per le persone e le cose, tanto che egli ritiene necessario lo sgombero dell'edificio.
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Al fine di sanare i vizi predetti, ad avviso del consulente, si rende necessario procedere alla demolizione e alla successiva ricostruzione della struttura prefabbricata in legno X-, oltre all'adeguamento della struttura interrata in cemento armato alla normativa sismica vigente.
Quest'ultima, infatti, è stata attualmente adibita ad autorimessa, cantine e locali tecnici abitati
34 anziché destinata a quanto previsto nel progetto architettonico allegato all'istanza D.I.A. del
26/3/2009, prot n° 20758.
La spesa totale per gli interventi di cui sopra è stata quantificata in euro 2.029.500,00, oltre iva ed oneri di legge, così calcolata: euro 1.191.500,00 per la ricostruzione, euro 221.600,00 per la demolizione, euro 248.500,00 per l'adeguamento in cemento armato, 199.000,00 euro per le spese tecniche, 144.000,00 euro per il costo di costruzione, 24.900,00 euro per l'attività del geologo.
È stato stimato un periodo di realizzazione di 3 anni, comprensivo di tutte le attività amministrative necessarie a tal fine (ottenimento dei permessi di costruire, autorizzazioni da parte degli enti preposti, rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune di Roma).
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Così riassunto l'esito della consulenza tecnica, osserva il Tribunale che essa giunge a risultati del tutto condivisibili, in quanto ampiamente argomentata e basata su attento studio della documentazione prodotta e sui sopralluoghi eseguiti in loco. Essa inoltre non presenta errori o vizi logici nel percorso argomentativo.
Occorre a questo punto procedere all'esame delle singole posizioni dei convenuti, escludendo la necessità di soffermarsi su quella del del e delle compagnie assicurative CP_4 CP_9
e stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza. CP_13 CP_14
Arch. (progettista architettonico) Controparte_3
La domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti va disattesa, in quanto al medesimo è imputabile solo una difformità tra il progetto e la normativa urbanistica con riferimento alle altezze dei locali sottotetto che dovevano essere adibiti a locali tecnici e che non potevano superare i 2,20 metri (laddove nel caso di specie l'altezza di progetto è di 2,40 metri). Tale difformità, seppur ricadente nella responsabilità del progettista (che deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica: cfr. ad es. Cass. n. 8014/2012) non presenta alcuna correlazione con i gravi difetti costruttivi dell'immobile, anche perché il progetto elaborato dal è quello originario, che prevedeva la struttura completamente in CP_3
cemento armato. Non è poi stato dimostrato un concreto pregiudizio afferente ad agevolazioni statali non concesse a causa di tale errore progettuale, avendo la difesa attorea richiamato genericamente un ecobonus o sismabonus senza fornire la prova del fatto che fosse intenzione
35 dei condomini richiederne la fruizione e che non vi fossero altri impedimenti alla sua concessione.
Ing. (progettista delle strutture in cemento armato e redattore della relazione CP_5
geotecnica)
Al gli attori ascrivono il fatto di aver presentato il progetto delle strutture in c.a. tardivamente, sicché sarebbe stato necessario presentare un nuovo progetto, anziché una variante. Inoltre, secondo la prospettazione attorea, egli avrebbe dovuto controllare gli elaborati del progettista delle strutture prefabbricate (Ing. e correggerli, implementando i carichi della CP_9
struttura in legno.
Orbene, dalla relazione peritale emerge che il ha redatto un primo progetto riguardante la struttura in cemento armato dell'intero edificio, che è stato depositato presso il Comune di
Roma il 23/6/2009, nel rispetto della normativa vigente al tempo (D.M. del 16/1/1996).
A seguito della richiesta di integrazione del Genio civile di cui si è già fatto cenno, il ha eseguito i calcoli sulla sola struttura interrata (in cemento armato) e la scala elicoidale condominiale, secondo le nuove norme tecniche di costruzione del 2008 (si ricordi che il secondo progetto modificava la struttura dell'edificio in maniera radicale, conservando il cemento armato per le sole fondazioni).
Quanto al ritardo nella progettazione, esso non ha avuto alcuna conseguenza in ordine ai gravi difetti costruttivi del fabbricato. Né può essere condiviso l'assunto – del tutto indimostrato - secondo il quale il avrebbe dovuto correggere gli errori di calcolo del progettista delle strutture in legno. Non si comprende infatti a quale titolo e in base a quale norma il avrebbe avuto l'obbligo di correggere gli errori commessi da altro tecnico cui era stato conferito distinto incarico per altra parte strutturale del fabbricato.
La domanda risarcitoria nei confronti dell'Ing. Vita va pertanto respinta.
Ing. collaudatore delle opere strutturali) Persona_1
Al parte attrice imputa l'omessa verifica della relazione di calcolo del progettista delle CP_6
strutture in legno, la redazione di un certificato di collaudo che presenta lacune e inesattezze e l'indicazione di una relazione a struttura ultimata con prove su materiali mai esistiti.
36 La relazione peritale ha evidenziato che la relazione a struttura ultimata del 26.5.2011 (di competenza del direttore dei lavori ex art. 65 DPR n. 380/2001, che la deve consegnare al collaudatore unitamente ai certificati delle prove sui materiali impiegati e l'esito delle prove di carico) fa riferimento ad una struttura diversa (ovvero un asilo nido realizzato interamente in cemento armato) rispetto a quella oggetto del presente contenzioso. Tale evidente discrasia non
è stata colpevolmente rilevata dal che nulla ha evidenziato in proposito. Inoltre, CP_6
l'attestazione della conformità delle strutture al progetto depositato presso il Genio Civile del
23.6.2009 non appare rispondente al vero in quanto successivamente (in date 15.1.2010 e
23.5.2011) sono stati depositati altri due progetti di variante. Ancora, i calcoli statici della struttura in legno non sono stati realizzati secondo la normativa vigente all'epoca del collaudo, per quanto in precedenza già detto (si sarebbe dovuta applicare la normativa tecnica del 2008 anziché quella del 1996, stante la natura di variante essenziale della prima e della seconda variante). Infine, non sono state allegate all'atto di collaudo le prove di laboratorio effettuate dalla Controparte_39
Dunque, in buona sostanza trattasi all'evidenza di un certificato di collaudo che non si presenta rispondente all'edificio di cui trattasi e che non è stato preceduto dalle necessarie verifiche tecniche, né da attento esame della documentazione (in primo luogo della relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori).
La tesi degli eredi del secondo cui si tratterebbe di una relazione di collaudo parziale in CP_6
corso d'opera e relativa alle sole strutture in cemento, in quanto riguardante lo stato dell'immobile precedente alla prima variante, non sembra trovare rispondenza in atti, in quanto – come affermato dal CTU (relazione, fol. 70) - il collaudo statico doveva necessariamente riguardare l'edificio nella sua interezza e consistenza volumetrica con riferimento alle strutture portanti.
Sussiste pertanto la responsabilità del anche se essa non può ravvisarsi alla stregua CP_6
dell'art. 1669 c.c. (non avendo egli direttamente concorso alla produzione dei gravi difetti strutturali del fabbricato), ma a titolo di illecito aquiliano, per non avere riscontrato, come sarebbe stato suo preciso dovere, le problematiche di carico strutturale dell'immobile, in particolare per quanto concerne la struttura di legno.
Arch. certificatore energetico) CP_10
37 Secondo la prospettazione attorea, il non avrebbe analizzato l'impianto di riscaldamento effettivamente realizzato e non era al corrente del fatto che lo stabile fosse fornito di impianto di raffrescamento, sicché l'Attestato di Certificazione Energetica sarebbe errato.
La consulenza tecnica, pur rilevando che non sono presenti in atti i documenti dai quali il a estrapolato i dati necessari per il suo attestato, ritiene che la non funzionalità della centrale di trigenerazione sia ascrivibile alla condotta del direttore dei lavori ( , per non averlo CP_4
avvisato di tale circostanza.
Ad ogni modo, osserva il Tribunale che le eventuali discrasie dell'attestato di certificazione energetica (per lo più sotto il profilo già evidenziato del mancato funzionamento della centrale di trigenerazione) non hanno inciso sui gravi difetti dell'edificio, sicché la domanda nei suoi confronti va respinta.
Associazione Parte_15
Gli attori hanno evocato in giudizio anche la succitata associazione professionale costituita tra gli ingegneri e senza argomentare in ordine al fondamento giuridico della pretesa, CP_6
se non limitandosi a richiamare la condotta dei singoli associati. Orbene, ritiene il Tribunale che l'associazione professionale, sebbene dotata di una certa soggettività giuridica in alcuni specifici ambiti (come la possibilità di stipulare contratti con i clienti), in quanto non avente un proprio patrimonio separato rispetto a quelli degli associati, non possa essere chiamata in proprio a rispondere della condotta dei singoli associati. Sono costoro, personalmente, che assumono gli incarichi (anche se presi in carico dallo studio associato), e quindi sono i singoli associati che devono rispondere degli eventuali danni prodotti a terzi a causa della loro condotta. D'altra parte, per quanto nel caso di specie il contratto d'opera professionale sia stato conferito alla associazione professionale ( dalla società costruttrice, gli Parte_16
incarichi sono stati assunti personalmente dal (quale progettista strutture in c.a.) e dal quale collaudatore), il che conferma quanto sopra affermato. CP_6
La domanda va pertanto in questo caso respinta.
Posizione della con riferimento al rischio assunto con il Controparte_13
certificato n. CRE64E30546
38 Dall'esame della polizza si evince che l'assicurazione è stata stipulata in data 25.9.2017 con lo e che essa è relativa al periodo dal 25.9.2017 al 25.9.2018, Parte_12
con retroattività illimitata.
Sostiene la compagnia che al momento della stipula della polizza (25.9.2017) il ra già CP_6
deceduto (la morte del professionista risale al 31.12.2016), sicché si era determinato lo scioglimento del rapporto con lo Studio Associato limitatamente alla posizione del medesimo onde il certificato e la relativa copertura assicurativa non potrebbero riguardare le CP_6
condotte poste in essere dal menzionato professionista in epoca precedente.
Di segno contrario la tesi del convenuto dell'Ing. , secondo i quali invece Persona_2
la polizza coprirebbe anche le condotte del nonostante il suo precedente decesso, CP_6
stante la retroattività illimitata della polizza.
Ritiene il Tribunale che la polizza non possa estendersi alle condotte pregresse del CP_13
nonostante sia prevista la sua illimitata efficacia retroattiva, in quanto per “assicurato”, CP_6
ai sensi di polizza, si intende “il contraente stesso nonché ciascuno dei singoli professionisti che operano stabilmente per conto del contraente” (cfr. la parte della polizza relativa alle definizioni).
Nel caso in questione, essendo già deceduto al momento della stipula del contratto, l'Ing. non poteva dirsi professionista che collaborasse stabilmente per conto CP_6
dell'associazione professionale, essendosi il rapporto con l'associazione già sciolto per avvenuto decesso, sicché si ritiene che la polizza non fosse operativa che con riferimento ai professionisti (certamente il ) che facevano parte dello studio associato all'epoca della sottoscrizione della polizza. Dunque la domanda di manleva spiegata da on Persona_2
può essere accolta, non estendendosi la copertura alle condotte dannose poste in essere dal de cuius.
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Resta da esaminare la posizione di con la quale la società costruttrice SPQR aveva CP_11
stipulato una polizza decennale postuma per i danni diretti all'immobile.
Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di connessione oggettiva e soggettiva con la domanda risarcitoria principale, in quanto appare di contro evidente la connessione oggettiva, riguardando la richiesta risarcitoria e di indennizzo il medesimo fabbricato, ancorché in base a titoli differenti (extracontrattuale nei confronti dei professionisti
39 che hanno lavorato per la ditta costruttrice e contrattuale nei confronti della compagnia assicuratrice).
Del pari priva di pregio appare l'eccezione di nullità della domanda, poiché gli attori hanno invocato la polizza in questione a fondamento della loro domanda e in relazione ai gravi difetti costruttivi dell'immobile, sicché non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa della
CP_11
Nemmeno coglie nel segno l'eccezione secondo cui la transazione raggiunta con il Condominio
Parco di Plinio sarebbe idonea a definire in via completa ogni controversia relativa ai vizi costruttivi dell'edificio. Infatti, non ha fornito la prova del fatto che detta transazione CP_11
abbia riguardato ogni e qualsiasi controversia afferente la rovina o i vizi dell'immobile e non uno specifico ambito della vicenda.
Va invece accolta la tesi di inoperatività della garanzia sotto un duplice profilo.
Ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di polizza la garanzia spiega efficacia ad alcune condizioni, tra le quali vi è il fatto che “l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore”. Nel caso di specie, si è visto che i calcoli della struttura in legno sono stati eseguiti sulla base di norme tecniche non più in vigore, sicché non può affermarsi che l'immobile sia stato realizzato nel rispetto della normativa in vigore. amenta inoltre che la contraente SPQR abbia reso dichiarazioni inesatte ed in grado di CP_11
incidere sulla reale rappresentazione del rischio assunto dalla compagnia. Si fa in particolare riferimento alla dichiarazione contenuta nell'allegato 001 dove il contraente afferma di aver comunicato alla compagnia che non sono state eseguite varianti in corso d'opera. Tale dichiarazione non è veritiera in quanto, come si è rilevato in sede di analisi degli esiti della consulenza tecnica, vi sono state due varianti successive al progetto originario, la cui conoscenza avrebbe avuto un impatto sulla valutazione del rischio assicurato, visto che veniva in parte modificato il materiale utilizzato per una porzione consistente della struttura del fabbricato. Tale dichiarazione appare, se non frutto di dolo (essendo il costruttore certamente a conoscenza della doppia variante presentata), almeno di colpa grave. Poiché poi il sinistro (gravi difetti di costruzione) si sono verificati prima che l'assicuratore venisse a conoscenza della inesattezza della dichiarazione della società costruttrice, egli può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo. Infatti, secondo l'art. 1892 c.c. se il sinistro si verifica prima che sia
40 decorso il termine trimestrale decorrente dalla conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione, egli non è tenuto al pagamento della somma assicurata. La giurisprudenza ha invero più volte affermato che l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1166 del 21/01/2020).
Quindi la domanda di indennizzo rivolta nei confronti di a respinta. CP_11
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In conclusione, la domanda risarcitoria va accolta limitatamente alla posizione degli eredi del respinta avuto riguardo agli altri convenuti per i motivi analiticamente sopra indicati. CP_6
Va invece disattesa la domanda di risarcimento per spese di reperimento di nuovi alloggi e mancato utilizzo del bene, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio a supporto della pretesa.
L'importo dovuto a titolo risarcitorio è quindi di euro 2.029.500,00, oltre iva, come indicato nella relazione del CTU.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (accertato nel luglio 2020 con la CTU svolta in fase di ATP) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di
41 ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Vanno poste a carico degli eredi in ragione della soccombenza, le spese di CTU della CP_6
fase di ATP, nonché le spese legali della medesima fase e della presente causa.
Possono essere compensate le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori, da una parte, e i convenuti , e (stante la circostanza che sarebbe CP_4 CP_9 CP_13 CP_14 CP_11
sussistita la responsabilità di costoro, ove non fosse intervenuta la decadenza o le dichiarazioni inesatte della società costruttrice).
Gli attori devono invece rifondere le spese di lite in favore dei convenuti e in CP_3
ossequio al principio di soccombenza, considerato peraltro che già dall'esame della relazione del CTU non emergevano importanti elementi di responsabilità a carico di costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
➢ In parziale accoglimento della domanda, condanna il Dott. in proprio e Persona_2
nella qualità di procuratore generale di nonché quali Controparte_7 CP_8
coeredi dell'Ing. ciascuno in ragione della propria quota ereditaria, a Persona_1
titolo risarcitorio, al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro 2.029.500,00 più iva, oltre interessi come da parte motiva;
➢ Respinge le ulteriori domande risarcitorie avanzate dagli attori;
➢ Condanna il Dott. in proprio e nella qualità di procuratore generale di Persona_2
nonché quali coeredi dell'Ing. al Controparte_7 CP_8 Persona_1
42 pagamento delle spese della fase di ATP, che liquida in euro 6000,00 oltre contributo unificato e accessori di legge;
➢ Pone definitivamente a carico del Dott. in proprio e nella qualità di Persona_2
procuratore generale di nonché quali coeredi dell'ing. Controparte_7 CP_8
le spese della consulenza della fase di ATP;
Persona_1
➢ Condanna il Dott. in proprio e nella qualità di procuratore generale di Persona_2
nonché quali coeredi dell'Ing. al Controparte_7 CP_8 Persona_1
pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato e accessori di legge;
➢ Dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra gli attori, da una parte, e i convenuti , e CP_4 CP_9 CP_13 CP_14 CP_11
➢ Condanna gli attori a rifondere in favore dei convenuti e le spese di giudizio CP_3
che liquida per ciascuno di essi in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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