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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 386 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione ex art. 617 cpc”, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Muro (C.F.: ), in virtù di procura in C.F._2 calce alla comparsa di costituzione e risposta
-attore opponente-
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall' avv. Arturo Staropoli (C.F. C.F._3
)), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._4
- convenuta opposta-
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Controparte_2 C.F._5
Primario (C.F. ), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._6 risposta
- terza interventrice-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La in data 18.12.2021, notificava a Controparte_1 [...]
precetto per il rilascio di immobile, in virtù dell' ordinanza di convalida di sfratto resa Parte_1 nel procedimento n. 32211/17 dal Tribunale di Napoli in data 29.11.2017.
si opponeva al precetto, deducendone l'illegittimità attesa l'assenza di prova in Parte_1 merito alla propria morosità e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese, nonché la irregolarità della notifica dello stesso, avvenuta a mani di familiare (figlia) non convivente.
1 Chiedeva, infine, la sospensione dell'esecuzione di rilascio di immobile ovvero dell'efficacia del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale deduceva, preliminarmente, l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze
[...] relative alla mancata prova circa la morosità dell'opponente nonché quanto all'intervenuta prescrizione dei crediti in quanto attinenti al merito, dovendo le stesse essere sollevate nel corso del procedimento di convalida dello sfratto (nel quale, seppur ritualmente citato, il Terzo non compariva),
Deduceva, inoltre, l'inammissibilità del motivo relativo alla irregolarità della notifica del precetto, dovendosi ritenere sanati eventuali vizi per effetto del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Si costituiva altresì, proponendo “opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.”, che Controparte_2 chiedeva di dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia dell'eseguendo sfratto per morosità, tenuto anche conto della comune volontà delle parti di addivenire alla stipula di un nuovo contratto di locazione.
Va inoltre evidenziato che, nel corso del giudizio, veniva disposto il mutamento del rito con decreto del 24.01.2022, mentre l'opposizione di terzo veniva riqualificata in atto di intervento ex art. 105
c.p.c...
La causa veniva riservata in decisione con l'ordinanza del 17.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.05.2024 e Parte_1 [...] hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che, nel CP_2 corso del giudizio, in data 18.04.2023, è stata completata la procedura esecutiva di rilascio dell'immobile per cui è causa.
Ebbene, attesa l'esecuzione della procedura di sfratto per morosità, deve, dunque, ritenersi cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio
- costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto" (Cass. n. 23289/2007; Cass. n. 2567/2007). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. Non è richiesto, poi, che
2 “debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. n. 4034/2007; Cass. n.
6909/2009; Cass. n. 10553/2009).
Nel caso di specie, dunque, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stato rilasciato l'immobile.
Questo Giudicante dovrà, pertanto, pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n.
24234/16).
3. Solo a tali fini va rilevato, dunque, che l'opposizione, relativamente alle doglianze attinenti al mancato pagamento dei canoni di locazione e alla prescrizione dei crediti va dichiarata inammissibile.
In proposito è utile richiamare la giurisprudenza che ha stabilito i limiti alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, stabilendo che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito, attinenti alla formazione del titolo, possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass. Civ. 25/5/2007 n. 12251, Cass.
Civ. 6/7/2001 n. 9205). Si richiamano sul punto in tal senso anche le sentenze della Cass. n.
24027/2009 e n. 4505/2011 “Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso ………ovvero con l'opposizione di terzo ex art.404, primo comma, cod. proc. civ.”.
Alla luce di quanto finora illustrato circa i limiti di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione, appare evidente che parte opponente poteva eccepire con l'opposizione all'esecuzione solo i fatti successivi alla formazione del titolo azionato, mentre invece i motivi di opposizione
3 articolati nell'atto di opposizione attengono proprio al merito della pretesa creditoria accertata con l'ordinanza di convalida di sfratto posta a base del precetto.
Alla luce, quindi, di quanto sopra argomentato si deve ritenere l'opposizione inammissibile in relazione a tutti i motivi di opposizione che attengono al merito della pretesa.
4. Inoltre non può essere accolta la domanda, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui l'odierno opponente ha inteso far valere l'irritualità della notificazione del precetto, avvenuta a mani di familiare non convivente.
A tal proposito, infatti, secondo copiosa giurisprudenza sul punto, le nullità di notifica sono sanabili per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass.Civ.5906/2006; Cass. Civ. 10495/2004). Pertanto, nella fattispecie in esame, considerato anche che l'opponente non ha dedotto alcun pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del procedimento derivante dalla asserita nullità della stessa, la notifica dell'atto di precetto ha evidentemente raggiunto il suo scopo, in quanto la stessa proposizione di tale opposizione è, di fatto, indice della presupposta conoscenza dell'esecuzione. Inoltre, atteso anche che l'intimato ha sviluppato ulteriori argomentazioni rispetto alla mancata notificazione di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto (Cass 10327/14; Cass n. 2294/18), non può, dunque, che ritenersi sanato il vizio formale ex art. 156 c.p.c.
L'opposizione va dunque rigettata.
Il rigetto dell'opposizione principale travolge anche l'atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.,
A ciò si aggiunge che il provvedimento di sfratto si esegue nei confronti di chiunque occupi il bene
(vedi Cass 20053/13), ciò a maggior ragione se il terzo non ha un titolo da opporre, come nella vicenda in esame, in cui non ha documentato di aver concluso alcun contratto di Controparte_2 locazione con la Il titolo azionato è stato, infatti, posto in esecuzione nelle more del CP_1 giudizio.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte opponente e del terzo interventore, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in Controparte_1 complessivi euro 1700,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro
851,00 fase decisionale). In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore indeterminato, quindi di valore compreso tra euro 5200,00 ed euro 26.000,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto dell'effettiva attività difensiva svolta nonché delle esigenze abitative e della situazione familiare di
4 parte opponente e del terzo interventore. Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna e , in solido tra loro, al pagamento in delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in euro 1700,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%),
IVA e CPA, in favore di Controparte_1
Così deciso in Napoli il 19.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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