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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.903/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.4473/2021 pubblicata il 27.10.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Cantile Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Ida Verrengia, Vincenzo di Maio, Gianluca Tellone,
Eugenia Savona
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.4.22 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n.4473/2021 con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della CP_2
(richiesta con domanda amministrativa del 30.6.20) con compensazione per intero delle spese processuali.
La compensazione delle spese è stata giustificata dal Tribunale in questi termini “alla luce della condotta dell' in sede di CP_1 autotutela appare equa una compensazione integrale delle spese di lite”.
L'appellante lamenta l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione dell'art.92 c.p.c. chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo CP_1 grado.
L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal pag. 2/6 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del
2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del
pag. 3/6 diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico che il riconoscimento del beneficio è avvenuto nel corso del giudizio di primo grado con pagamento della prestazione in data 1.12.20 quindi pag. 4/6 dopo la notifica del ricorso avvenuta il 24-26.11.2020; né in questa sede l' (contumace in primo grado) ha chiarito le CP_3 ragioni del ritardo nel pagamento ovvero addotto carenze della domanda amministrativa;
risulta, quindi, evidente che l' CP_3 non ha provveduto nei termini al pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto dopo la notifica del ricorso.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto)
e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie si deve tener conto della somma pagata dall' (ammontante ad euro 4.991,38, CP_1 come da produzione di primo grado dell'odierno appellante) per cui lo scaglione tariffario è quello da euro 1.101,00 a 5.200,00. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di
Cassazione, sez. VI, che con sentenza del 27/08/2019, n. 21743, si
è espressa in tal senso specificando che “va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da Cass.
Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al D.M. in materia, tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 1.278,00. Ne consegue la pag. 5/6 relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.278,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, condannando l' al relativo pagamento, con attribuzione in CP_1 favore del procuratore anticipatario;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 14.7.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.903/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.4473/2021 pubblicata il 27.10.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Cantile Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Ida Verrengia, Vincenzo di Maio, Gianluca Tellone,
Eugenia Savona
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.4.22 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n.4473/2021 con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della CP_2
(richiesta con domanda amministrativa del 30.6.20) con compensazione per intero delle spese processuali.
La compensazione delle spese è stata giustificata dal Tribunale in questi termini “alla luce della condotta dell' in sede di CP_1 autotutela appare equa una compensazione integrale delle spese di lite”.
L'appellante lamenta l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione dell'art.92 c.p.c. chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo CP_1 grado.
L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal pag. 2/6 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del
2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del
pag. 3/6 diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v.
Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico che il riconoscimento del beneficio è avvenuto nel corso del giudizio di primo grado con pagamento della prestazione in data 1.12.20 quindi pag. 4/6 dopo la notifica del ricorso avvenuta il 24-26.11.2020; né in questa sede l' (contumace in primo grado) ha chiarito le CP_3 ragioni del ritardo nel pagamento ovvero addotto carenze della domanda amministrativa;
risulta, quindi, evidente che l' CP_3 non ha provveduto nei termini al pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto dopo la notifica del ricorso.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto)
e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie si deve tener conto della somma pagata dall' (ammontante ad euro 4.991,38, CP_1 come da produzione di primo grado dell'odierno appellante) per cui lo scaglione tariffario è quello da euro 1.101,00 a 5.200,00. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della Corte di
Cassazione, sez. VI, che con sentenza del 27/08/2019, n. 21743, si
è espressa in tal senso specificando che “va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da Cass.
Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al D.M. in materia, tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 1.278,00. Ne consegue la pag. 5/6 relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.278,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, condannando l' al relativo pagamento, con attribuzione in CP_1 favore del procuratore anticipatario;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 14.7.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6