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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 1262/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
LUCIBELLO GIUSEPPE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
CP_1 P.IVA_1 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.10.2024 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “A) previa eventuale disapplicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e della nota n. 15219 del 15.10.2015 e ss.mm.ii, ivi compreso il DPCM del CP_1
28.11.2016, nella parte in cui limitano il beneficio della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121 – 124 l. n. 107/2015 ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente quale docente a tempo determinato non di ruolo, ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 - 124, l n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2020/2021,2021/2022, per le ragioni di cui al presente ricorso, e, per l'effetto
CONDANNARE il , in persona del ad erogare in Controparte_2 CP_3 favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022 l'importo Parte_1 complessivo di € 1.000,00, ovvero il diverso importo che risulterà in corso di causa, tramite la carta elettronica del docente, nei modi previsti dalla normativa di riferimento con riferimento ai docenti a tempo indeterminato o comunque come previsto dalla regolamentazione di cui al DPCM 28.11.2016, art. 2, e ss.mm.ii, il tutto oltre accessori come per legge;
b) condannare il Controparte_2 resistente, in persona del pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese
[...] CP_3 generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
La domanda proposta è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. L'art. 1, comma
121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma
122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi
Pag. 2 di 6 destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_2 ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e
97 Cost. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_2
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua
Pag. 3 di 6 dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di
Pag. 4 di 6 dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la medesima ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121
L. n. 107/2015. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto il ricorrente la condanna del convenuto Parte_2 CP_2 all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione nel presente giudizio di parte resistente.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario
Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del
05.10.2024 da nei confronti del Parte_1 Controparte_2 in persona del ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così CP_3
provvede:
- accoglie il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente pari l'importo Parte_1 complessivo di € 1.000,00 ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- condanna, pertanto, il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di euro CP_2
1.000,00 mediante accredito sulla Carte del docente;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 1262/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
LUCIBELLO GIUSEPPE, giusta procura in atti;
ricorrente contro
CP_1 P.IVA_1 resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.10.2024 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni: “A) previa eventuale disapplicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e della nota n. 15219 del 15.10.2015 e ss.mm.ii, ivi compreso il DPCM del CP_1
28.11.2016, nella parte in cui limitano il beneficio della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121 – 124 l. n. 107/2015 ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente quale docente a tempo determinato non di ruolo, ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 - 124, l n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2020/2021,2021/2022, per le ragioni di cui al presente ricorso, e, per l'effetto
CONDANNARE il , in persona del ad erogare in Controparte_2 CP_3 favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022 l'importo Parte_1 complessivo di € 1.000,00, ovvero il diverso importo che risulterà in corso di causa, tramite la carta elettronica del docente, nei modi previsti dalla normativa di riferimento con riferimento ai docenti a tempo indeterminato o comunque come previsto dalla regolamentazione di cui al DPCM 28.11.2016, art. 2, e ss.mm.ii, il tutto oltre accessori come per legge;
b) condannare il Controparte_2 resistente, in persona del pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese
[...] CP_3 generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
La domanda proposta è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. L'art. 1, comma
121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma
122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi
Pag. 2 di 6 destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_2 ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e
97 Cost. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_2
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua
Pag. 3 di 6 dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di
Pag. 4 di 6 dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che la medesima ha dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121
L. n. 107/2015. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto il ricorrente la condanna del convenuto Parte_2 CP_2 all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica». Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione nel presente giudizio di parte resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario
Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del
05.10.2024 da nei confronti del Parte_1 Controparte_2 in persona del ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così CP_3
provvede:
- accoglie il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente pari l'importo Parte_1 complessivo di € 1.000,00 ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
- condanna, pertanto, il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di euro CP_2
1.000,00 mediante accredito sulla Carte del docente;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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