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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 707/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MOSCHETTA CP_1 P.IVA_1
RICCARDO, con domicilio eletto in VIA IANNELLI 45 H 80131 NAPOLI presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_2 P.IVA_2
CICCOCIOPPO QUIRINO, con domicilio eletto in Corso Trento e Trieste
n. 97 66034 presso il difensore. CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
accogliere il ricorso e per l' effetto dichiarare la nullità ovvero disporre l' annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e condannare il resistente/opposto al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre
12.5% ex art. 15 TPF, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al pagina1 di 6 ricorrente che si dichiara anticipatario. In subordine, in accoglimento del motivo III, si chiede di annullare o rideterminare la sanzione secondo i parametri ex art. 8 Legge 689/1981
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto in ragione di tutte le motivazioni articolate.
Con vittoria di spese ed onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La ricorrente come in epigrafe ha presentato opposizione alla CP_1 ordinanza di ingiunzione n. 86 del 09/09/2024 di € 1.220,00; e dalla ordinanza di ingiunzione n. 87 del 09/09/2024 di € 2 400,00 emesse nei propri confronti dalla e ne ha dedotto la nullità perché emesse in CP_2 violazione dell'art.24 Cost e dell'art.18 Legge 689/81 per mancata audizione di essa ricorrente che tanto aveva richiesto con gli scritti difensivi depositati, la violazione degli artt. 6 comma 5 e 8 del D.lgs. n.
193/07, nonché l'insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate, in quanto le irregolarità rilevate consistevano in mere inadeguatezze a fronte delle quali andava fissato termine per rimediare;
la violazione dell'art. 8 L. 689/81 per omessa applicazione del cumulo giuridico ai fini dell'irrogazione della sanzione
Contr La resistente si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
Ha richiamato l'emergenza pandemica quale motivo giustificante l'omessa audizione, omissione della quale sostiene di aver tenuto conto irrogando la sanzione nel minimo;
nel merito ha dedotto la legittimità delle sanzioni irrogate, , perché a fronte dei rilievi contestati non era stata fornita giustificazione, e non erano stati sanati nel termine concesso;
La causa, documentale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione all'udienza del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
pagina2 di 6 I. In ordine all'eccepita nullità per omessa audizione si rileva l'insussistenza del vizio sulla base della giurisprudenza costante e risalente secondo cui la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Statuisce in tali sensi Cass Sez. U, Sentenza n.
1786 del 28/01/2010, sul cui solco si pongono, tra le varie conformi
Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
21146 del 07/08/2019, nonché, tra le più recenti Cass. civile sez. lav., 07/09/2023, (ud. 12/07/2023, dep. 07/09/2023), n.26050
II. Quanto al contenuto dei verbali, si rileva che alcuna specifica contestazione viene mossa dall'opponente, che si limita a sostenere l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione delle sanzioni irrogate, ma non apporta elementi di fatto o documentati che comportino una concreta rivalutazione del contenuto degli accertamenti posti a base delle ordinanze impugnate, né d'altro canto ne revocano in dubbio la fidefacienza.
III. Deve peraltro rilevarsi come non rispondente alle risultanze documentali l'affermazione del ricorrente secondo cui, pur trattandosi di mere inadeguatezze non avrebbe fruito del termine per porvi rimedio, come riscontrato dalle produzioni della resistente, da cui risulta che nel verbale 321/lsv del 22/10/19, dopo l'elencazione delle anomalie riscontrate, risulta emessa la diffida di cui all'art.6 co7 Dlgs 193/07 all'eliminazione delle carenze nel termine di giorni 5; nel verbale 324/lsv del 29/10/19 , viene dato atto delle anomalie – rilevate nel precedente verbale - parzialmente risolte ed emessa la diffida di cui all'art.6 co7 Dlgs 193/07 all'eliminazione delle carenze rimanenti nel termine di giorni 5; nel verbale 382/L Lb del 18/12/19 viene dato atto delle anomalie riscontrate ed emessa la diffida di cui all'art. 6 co7 Dlgs 193/07 all'eliminazione delle carenze rimanenti nel termine di giorni 20.
pagina3 di 6 IV. Il verbale di accertamento violazione del 07/01/202 richiama gli accertamenti effettuati il 22/10/2019 (321/SV) e 324/19 (324/Sv) e contesta la violazione dell'art. 6 co.3 2^ ipotesi irrogando la sanzione ridotta di € 1.000,00; Il verbale di accertamento violazione del 08/01/2020 richiama gli accertamenti effettuati il 22/10/2019
(321/SV) e 29/10/19 (324/Sv), nonché l'ulteriore accertamento del
18/12/19 (382LB) e contesta la violazione dell'art.6 co 8 irrogando la sanzione ridotta di € 2000,00
V. Va rilevato che alla data di emissione dei suddetti verbali di accertamento erano decorsi i termini rispettivamente assegnati per l'eliminazione delle carenze rilevate, vale a dire i 5 gg decorrenti dal
22/10/2019, i tre gg decorrenti dal 29/10/2019, quanto al verbale di accertamento del 07/01/2020; i 20 gg decorrenti dal 18/12/2019 quanto a verbale del 08/01/2020, e non risulta che i verbali siano stati erroneamente emessi per avere il ricorrente ovviato alle carenze riscontrate, o comunicato motivi ostativi a sé non imputabili, di contro dovendosi rilevare il beneficio di cui ha fruito con la ripetuta concessione del termine per rimediare alle carenze riscontrate.
VI. Invero alcun cenno è stato fatto nelle richieste di audizione dall'opponente, contenute in una missiva – inviata con p.e.c., di contestazione generica, ad eventuali sue ottemperanze di cui il resistente abbia omesso di tener conto nel corso della procedura e tale carenza, che si perpetua nel presente giudizio rende ancor più evidente la sostanziale assenza di elementi validi ad inficiare l'operato degli accertatori.
VII. Neppure trova fondamento l'asserita mancata applicazione del cumulo giuridico. Secondo L'art 8 della l 689/81 Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
pagina4 di 6 VIII. L'art. 8 della L. 689/81 è erroneamente invocato dal ricorrente.
Resta in disparte la considerazione che il richiamo a tale norma contrasta l'interesse effettivo del ricorrente perché si invoca in sostanza l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, quindi dell'art.6 comma 8 DLGS
193/07 che prevede un massimo edittale di € 6.000,00, irrogando così la sanzione complessiva di € 18.000,00, soluzione decisamente più sfavorevole rispetto al totale delle ingiunzioni qui impugnate che ammonta ad € 3.620;00.
IX. Il richiamo al cumulo è comunque errato perché la fattispecie non rientra nell'individuazione di una singola azione od omissione da cui derivi la violazione di più norme, quanto piuttosto, ed è evidente, una pluralità di infrazioni, riferite a diverse norme (le diverse fattispecie sanzionate dai commi dell'art 6 singolarmente richiamati), rilevate in sede del medesimo accertamento ispettivo.
X. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma delle ingiunzioni impugnate.
XI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 500,00
Fase introduttiva 500,00
Fase istruttoria - trattazione 600,00
Fase decisionale 800,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda e conferma le ordinanze ingiunzione impugnate n. 86 del 09/09/2024 e n. 87 del 09/09/2024;
2. Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 2.400,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
pagina5 di 6 3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 21 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 707/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MOSCHETTA CP_1 P.IVA_1
RICCARDO, con domicilio eletto in VIA IANNELLI 45 H 80131 NAPOLI presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_2 P.IVA_2
CICCOCIOPPO QUIRINO, con domicilio eletto in Corso Trento e Trieste
n. 97 66034 presso il difensore. CP_2
CONVENUTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
accogliere il ricorso e per l' effetto dichiarare la nullità ovvero disporre l' annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte e condannare il resistente/opposto al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre
12.5% ex art. 15 TPF, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al pagina1 di 6 ricorrente che si dichiara anticipatario. In subordine, in accoglimento del motivo III, si chiede di annullare o rideterminare la sanzione secondo i parametri ex art. 8 Legge 689/1981
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto in ragione di tutte le motivazioni articolate.
Con vittoria di spese ed onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La ricorrente come in epigrafe ha presentato opposizione alla CP_1 ordinanza di ingiunzione n. 86 del 09/09/2024 di € 1.220,00; e dalla ordinanza di ingiunzione n. 87 del 09/09/2024 di € 2 400,00 emesse nei propri confronti dalla e ne ha dedotto la nullità perché emesse in CP_2 violazione dell'art.24 Cost e dell'art.18 Legge 689/81 per mancata audizione di essa ricorrente che tanto aveva richiesto con gli scritti difensivi depositati, la violazione degli artt. 6 comma 5 e 8 del D.lgs. n.
193/07, nonché l'insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate, in quanto le irregolarità rilevate consistevano in mere inadeguatezze a fronte delle quali andava fissato termine per rimediare;
la violazione dell'art. 8 L. 689/81 per omessa applicazione del cumulo giuridico ai fini dell'irrogazione della sanzione
Contr La resistente si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
Ha richiamato l'emergenza pandemica quale motivo giustificante l'omessa audizione, omissione della quale sostiene di aver tenuto conto irrogando la sanzione nel minimo;
nel merito ha dedotto la legittimità delle sanzioni irrogate, , perché a fronte dei rilievi contestati non era stata fornita giustificazione, e non erano stati sanati nel termine concesso;
La causa, documentale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione all'udienza del 05/05/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
pagina2 di 6 I. In ordine all'eccepita nullità per omessa audizione si rileva l'insussistenza del vizio sulla base della giurisprudenza costante e risalente secondo cui la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Statuisce in tali sensi Cass Sez. U, Sentenza n.
1786 del 28/01/2010, sul cui solco si pongono, tra le varie conformi
Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
21146 del 07/08/2019, nonché, tra le più recenti Cass. civile sez. lav., 07/09/2023, (ud. 12/07/2023, dep. 07/09/2023), n.26050
II. Quanto al contenuto dei verbali, si rileva che alcuna specifica contestazione viene mossa dall'opponente, che si limita a sostenere l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione delle sanzioni irrogate, ma non apporta elementi di fatto o documentati che comportino una concreta rivalutazione del contenuto degli accertamenti posti a base delle ordinanze impugnate, né d'altro canto ne revocano in dubbio la fidefacienza.
III. Deve peraltro rilevarsi come non rispondente alle risultanze documentali l'affermazione del ricorrente secondo cui, pur trattandosi di mere inadeguatezze non avrebbe fruito del termine per porvi rimedio, come riscontrato dalle produzioni della resistente, da cui risulta che nel verbale 321/lsv del 22/10/19, dopo l'elencazione delle anomalie riscontrate, risulta emessa la diffida di cui all'art.6 co7 Dlgs 193/07 all'eliminazione delle carenze nel termine di giorni 5; nel verbale 324/lsv del 29/10/19 , viene dato atto delle anomalie – rilevate nel precedente verbale - parzialmente risolte ed emessa la diffida di cui all'art.6 co7 Dlgs 193/07 all'eliminazione delle carenze rimanenti nel termine di giorni 5; nel verbale 382/L Lb del 18/12/19 viene dato atto delle anomalie riscontrate ed emessa la diffida di cui all'art. 6 co7 Dlgs 193/07 all'eliminazione delle carenze rimanenti nel termine di giorni 20.
pagina3 di 6 IV. Il verbale di accertamento violazione del 07/01/202 richiama gli accertamenti effettuati il 22/10/2019 (321/SV) e 324/19 (324/Sv) e contesta la violazione dell'art. 6 co.3 2^ ipotesi irrogando la sanzione ridotta di € 1.000,00; Il verbale di accertamento violazione del 08/01/2020 richiama gli accertamenti effettuati il 22/10/2019
(321/SV) e 29/10/19 (324/Sv), nonché l'ulteriore accertamento del
18/12/19 (382LB) e contesta la violazione dell'art.6 co 8 irrogando la sanzione ridotta di € 2000,00
V. Va rilevato che alla data di emissione dei suddetti verbali di accertamento erano decorsi i termini rispettivamente assegnati per l'eliminazione delle carenze rilevate, vale a dire i 5 gg decorrenti dal
22/10/2019, i tre gg decorrenti dal 29/10/2019, quanto al verbale di accertamento del 07/01/2020; i 20 gg decorrenti dal 18/12/2019 quanto a verbale del 08/01/2020, e non risulta che i verbali siano stati erroneamente emessi per avere il ricorrente ovviato alle carenze riscontrate, o comunicato motivi ostativi a sé non imputabili, di contro dovendosi rilevare il beneficio di cui ha fruito con la ripetuta concessione del termine per rimediare alle carenze riscontrate.
VI. Invero alcun cenno è stato fatto nelle richieste di audizione dall'opponente, contenute in una missiva – inviata con p.e.c., di contestazione generica, ad eventuali sue ottemperanze di cui il resistente abbia omesso di tener conto nel corso della procedura e tale carenza, che si perpetua nel presente giudizio rende ancor più evidente la sostanziale assenza di elementi validi ad inficiare l'operato degli accertatori.
VII. Neppure trova fondamento l'asserita mancata applicazione del cumulo giuridico. Secondo L'art 8 della l 689/81 Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
pagina4 di 6 VIII. L'art. 8 della L. 689/81 è erroneamente invocato dal ricorrente.
Resta in disparte la considerazione che il richiamo a tale norma contrasta l'interesse effettivo del ricorrente perché si invoca in sostanza l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, quindi dell'art.6 comma 8 DLGS
193/07 che prevede un massimo edittale di € 6.000,00, irrogando così la sanzione complessiva di € 18.000,00, soluzione decisamente più sfavorevole rispetto al totale delle ingiunzioni qui impugnate che ammonta ad € 3.620;00.
IX. Il richiamo al cumulo è comunque errato perché la fattispecie non rientra nell'individuazione di una singola azione od omissione da cui derivi la violazione di più norme, quanto piuttosto, ed è evidente, una pluralità di infrazioni, riferite a diverse norme (le diverse fattispecie sanzionate dai commi dell'art 6 singolarmente richiamati), rilevate in sede del medesimo accertamento ispettivo.
X. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma delle ingiunzioni impugnate.
XI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 500,00
Fase introduttiva 500,00
Fase istruttoria - trattazione 600,00
Fase decisionale 800,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda e conferma le ordinanze ingiunzione impugnate n. 86 del 09/09/2024 e n. 87 del 09/09/2024;
2. Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 2.400,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
pagina5 di 6 3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 21 maggio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina6 di 6