TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1174/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._1
(RG) in via Ariosto 16, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bruno, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Desirè
Arrabito, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
29.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a SP (RG) il 04.10.2013, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2013, in regime di comunione di beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 22.06.2013); Persona_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.07.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, come per legge, con Persona_1 collocamento presso la madre.
2. La IG.ra , dichiara che continuerà a vivere presso la casa familiare fino a quando non Parte_2 riuscirà a trovare altra collocazione e comunque entro la fine dell'anno 2025, impegnandosi a comunicare, quando troverà nuova collocazione, la nuova residenza.
3. Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di mantenimento per il minore Pt_1 Parte_2
, la somma di Euro 200,00 mensili, Le spese straordinarie (farmaceutiche, medico- Persona_1 specialistiche, scolastiche, ricreative, ecc.), che si dovessero rendere necessarie e/o opportune per il figlio, previo accordo tra le parti (ad eccezione di quelle urgenti e necessarie che per legge rimangono nella libera disponibilità decisionale del genitore collocatario), saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, e gli importi richiesti verranno rimborsati dall'uno all'altra e viceversa solo allorché documentate;
4. Il IG. possiede due autovetture: 1) Golf targata (CW965AT) e 1) Mercedes Classe A Parte_1 targata (LY883LF). La Merced Classe A rimarrà in uso alla IG.ra che entro un anno Parte_2 dovrà provvedere a sue spese al passaggio di proprietà e a tutte le spese che riguardano l'automobile.
5. I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico universale per il figlio (da Persona_2 utilizzare per le sole necessità del minore ex lege) sarà percepito dalla IG.ra , Parte_2 mentre le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno ad essere usufruite nella misura del 50% da entrambi i genitori come per legge;
6. Con riferimento al diritto di visita del padre i ricorrenti stabiliscono che il signor avrà facoltà Pt_1 di avere con sé il figlio con le seguenti modalità: a) Due/tre pomeriggi a settimana, nei giorni da definirsi in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e comunque dalle ore 17:30 alle ore
20:30. In caso di disaccordo il lunedì e/o mercoledì e/o venerdì, dalle 17:30 alle 20:30 con cena presso il padre. Ciascuno dei genitori, a settimane alterne, avrà con sé il figlio dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica successiva;
b) Le festività di calendario (Ognissanti,
Immacolata, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno ecc.) verranno trascorse dal figlio minore alternativamente con la madre o con il padre;
c) Dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6
Gennaio, il minore, alternativamente, con la madre o con il padre (compatibilmente con le esigenze dei genitori); il giorno di Pasqua alternativamente a quello del Lunedì dell'Angelo; il giorno di
Ferragosto ad anni alterni;
d) durante il periodo estivo, da concertare tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno, il minore trascorrerà con il padre quattro settimane, anche non consecutive, tra il mese di luglio ed agosto, fermo restando il diritto della madre di averlo con sé durante la permanenza col padre per tre giorni a settimana, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ovvero dalle ore 18,00 alle 21,00, secondo gli impegni lavorativi della stessa. In caso di disaccordo trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la I e III settimana di luglio e la II e IV settimana di agosto ovvero la II e IV settimana di luglio e la I e III di agosto. Concordando le parti che in tal ipotesi per il primo anno inizierà la madre a mezzo comunicazione al padre del periodo prescelto. e) Rimane in ogni caso inteso che le superiori disposizioni potranno essere soggette a variazioni e/o modifiche in funzione delle esigenze del minore nonché degli impegni di lavoro di ciascun genitore i quali, al fine di adempiere il più possibile a quanto pattuito, non si sottrarranno a qualsivoglia comunicazione, sia telefonica che messaggistica, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi e/o impedimento non prevedibile né evitabile, et similia. A tal fine i ricorrenti si assumono l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, non solo telefonico, informandosi circa eventuali spostamenti in altre località, soprattutto quando hanno con loro il figlio. Si impegnano, altresì, a far mantenere buoni rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
7. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore e riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, cure sia mediche, che di altro genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori, salve urgenze e casi eccezionali per i quali rimane facoltà di scelta in capo alla madre quale genitore collocatario.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Entrambi i genitori si impegnano altresì, a garantire che eventuali nuove presenze affettive nella loro vita vengano introdotte nel pieno rispetto delle esigenze e richieste del minore.
9. I signori si danno reciprocamente atto di avere regolato tra loro tutte le altre Parte_3 questioni di natura patrimoniale, per cui dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per tale causale, rinunciando reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e/o alimentare;
10. I signori e si danno reciproco assenso a chiedere il rilascio del passaporto o di Pt_1 Parte_2 altro documento valido per l'espatrio del figlio , e si rilasciano reciprocamente Persona_1
l'autorizzazione all'espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 29.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente agli ulteriori accordi vertenti su diritti disponibili, gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile a SP in data 4.10.2013, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2013;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di SP (RG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti