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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/01/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 10.01.2024, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO nell'interesse dei ricorrenti ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1837/2023 R.G., promossa
DA
, Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mazara Corso Umberto I Largo delle Sirene 2.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore;
, in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante pro tempore;
Controparte_4
in persona del Dirigente pro-tempore;
[...] rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Serena Montanti, funzionario ministeriale in servizio presso l per la provincia di Controparte_4 CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti hanno lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); hanno esposto che il
D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo determinato;
hanno contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
I docenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di: “
1. Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento ai ricorrenti da parte del del bonus docente tramite la Controparte_1
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso per ciascun docente, previa disapplicazione dell'art. 1, commi
121-124, della Legge n. 107/2015, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 settembre 2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante.
3. Per l'effetto e per le superiori causali condannare il all'adozione delle Controparte_1 attività necessarie a consentire ai ricorrenti il pieno di godimento del beneficio medesimo.
4. Ad ogni modo ed in via eventualmente subordinata, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso per ciascun docente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, commi 121-124, della Legge n.
107/2015 e degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007.
5. Ad ogni modo ed in via definitivamente subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 e per l'effetto riconoscere ai ricorrenti il diritto al pagamento del bonus carta docenti per gli AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ciascuno per il servizio effettivamente svolto in tali anni e per le corrispettive somme. 6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario.”.
2. Il e le articolazioni territoriali, con memoria Controparte_1 depositata in data 17.11.2023, hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto;
hanno inoltre chiesto il rigetto delle domande della ricorrente con riguardo alle Pt_3 annualità 2020/2021, in quanto trattasi di supplenza breve e non annuale;
hanno chiesto di rigettare le domane della ricorrente , in quanto non dimostrata la vigenza attuale del Pt_4 rapporto, né l'attuale inserimento della stessa nel sistema scolastico;
hanno inoltre contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
3. La causa è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
4. Il thema decidendum sottoposto dai docenti a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche Persona_1 ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_1 punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non Org_1 discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha Org_1 inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, punto 48). Organizzazione_1
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
5. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che i ricorrenti rientrano nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro avendo gli stessi pacificamente prestato attività di docenza a tempo determinato nel corso di più anni scolastici ed invero:
1 , nel corso degli a.s. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Parte_1
2. , nel corso degli a.s. 2017/18, Parte_2
2018/19, 2019/20, 2020/21;
3. , nel corso degli a.s. 2020/21, 2021/22; Parte_3
4. , nel corso degli a.s. 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22. Parte_4
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…) La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione dei ricorrenti risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione CP_1 dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del
D.P.C.M.) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Tale disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificato.
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
Comparto scuola del 27 novembre 2007. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto CP_1
a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto
1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del
27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche belle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).
6. Passando all'analisi delle singole situazioni dei ricorrenti, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'amministrazione resistente;
essa non è meritevole di accoglimento per l'anno scolastico 2017/2018, in riferimento ai ricorrenti e dovendosi individuare il dies a quo nell'ultimo giorno in Pt_1 Pt_2 Pt_4 cui i docenti, per tale annualità, potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma (cfr. art 5, comma 2, del DPCM che consente la registrazione dei soggetti beneficiari entro il 30 ottobre di ogni anno). Tale eccezione è fondata atteso che il ricorso è stato notificato quando la prescrizione, con riferimento a tale annualità, era già maturata.
7. In merito all'eccezione sollevata dal circa la posizione della sig.ra è CP_1 Pt_3 emerso dalla lettura della documentazione in atti che la ricorrente ha prestato attività lavorativa fino al 09.06.2021 nell'anno scolastico 2020/2021. Tuttavia, le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale.
Del resto, dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”. Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” al supplente che “copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno e negarlo al docente che
“copra” quasi lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso.
8. Il ricorso non può essere accolto per quanto attiene alla posizione del docente . Pt_4
Infatti, sebbene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza pubblicata in data
27.10.2023, n. sezionale 4090/2023) abbia dato continuità all'indirizzo secondo cui l'esclusione prevista dall'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 dei docenti a tempo determinato tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente non è conforme alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE a mente del quale “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, ha altresì chiarito che il bonus deve essere erogato in forma specifica ai docenti non attualmente in servizio ma iscritti nelle graduatorie provinciali mentre per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
Nel caso di specie la ricorrente, invero, da un lato non ha allegato di essere attualmente Cont in servizio presso il ovvero di essere quantomeno iscritto nelle graduatorie - ditalchè, essendo cessato dal servizio, la c.d. Carta Docenti non è più fruibile – né, dall'altro ha proposto domanda risarcitoria.
9. Non è condivisibile la deduzione ministeriale secondo cui il bonus della carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti.
Così ragionando si attribuirebbe all'apposizione del termine finale - e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza - l'effetto di precludere la possibilità di accertare la sussistenza di una discriminazione;
del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. del 2016 prevede che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate. Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Né pare, da ultimo, ravvisarsi l'eccepita discriminazione alla rovescia, non essendo in alcun modo comparabile la posizione del docente di ruolo (che, pur potendo, non ha utilizzato le somme a disposizione entro il biennio) con quella del docente supplente (che pur volendo, non ha potuto fruire di alcuna somma per le ragioni oggetto di causa).
10. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
Quanto alle spese, l'esito specifico della lite e la sussistenza di orientamenti contrastanti suggeriscono l'opportunità di compensare le spese di lite per due terzi.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto all'assegnazione della Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
b) accerta e dichiara il diritto di Parte_2 all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;
c) accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della Carta Parte_3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 per gli anni scolastici 2020/2021e 2021/2022;
d) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
a mettere a disposizione della ricorrente detta CP_6 Parte_1
Carta dall'importo nominale complessivo di euro di € 1.500,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
e) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
a mettere a disposizione della ricorrente CP_6 [...]
detta Carta dall'importo nominale complessivo di euro Parte_2 di € 1.500,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
f) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
a mettere a disposizione della ricorrente detta CP_6 Parte_3 Carta dall'importo nominale complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
g) rigetta il ricorso della ricorrente ; Parte_4
h) condanna il , in persona del tempore, a Controparte_1 CP_6 rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. Truglio.
Così deciso in Marsala, il 10/01/2024
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.