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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 13 novembre 2018 al numero 9834, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del
giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 2062 depositata il
12 aprile 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2016 a numero 11618 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale)
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1
liti posta al margine dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, dall'avv.
Giuseppe Grimaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Bracigliano alla Via Maestro Carmine Cardaropoli n. 51;
APPELLANTE
1 CONTRO
Controparte_1
[...]
APPELLATA
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rassegnando le proprie conclusioni - integralmente richiamate in questa sede – e, sulla scorta di esse, il giudice ha dato lettura della presenza sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in rinnovazione il 29 dicembre 2016
ha convenuto, dinanzi al giudice di pace di Salerno, Parte_1
l' , pretendendo il ristoro dei danni patiti in Controparte_1
conseguenza della sospensione della patente di guida dal 03 dicembre 2014
al 7 gennaio 2015, sanzione accessoria disposta in seno al verbale contrassegnato da numero VRG0000101992 notificatogli in data 05
settembre 2014. In particolare, l'attore ha lamentato il patimento dei danni correlati al mancato svolgimento, in ragione della disposta sospensione,
della propria attività professionale di geometra e alla restituzione degli acconti già ricevuti.
La convenuta non ha accettato il contraddittorio.
Svolta l'istruttoria, il giudice di pace ha respinto la domanda risarcitoria,
convinto sia della non configurabilità del danno non patrimoniale sia della mancata dimostrazione della correlazione causale, diretta e immediata, tra la disposta sospensione e il mancato svolgimento dell'attività professionale.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 2062 del 2018 e depositata il 12 aprile 2018 -, con atto di citazione notificato il 5 novembre 2018, ha
2 proposto appello (costituitosi il 13 novembre 2018), Parte_1
pretendendo la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria. In particolare, l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) il difetto di motivazione;
2) la non corretta ponderazione del materiale istruttorio.
Anche in grado di appello l' ha deciso di non Controparte_2
costituirsi.
Ritenuta sin da subito matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, l'appello non merita accoglimento, dovendosi condividere il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure,
apparendo al Tribunale che, effettivamente, l'odierno appellante non abbia provato il patimento di quei pregiudizi dedotti quale diretta e immediata conseguenza dell'applicazione del provvedimento di sospensione della patente di guida, poi annullato.
Infatti, con precipuo riferimento ai dedotti danni patrimoniali, i testimoni escussi, dichiaratisi interlocutori contrattuali del professionista, hanno sì
rappresentato la rinuncia all'incarico professionale espressa da Parte_1
sul presupposto della disposta sospensione della patente di guida,
[...]
ma hanno anche evidenziato, nel contempo, di avere avuto notizia della circostanza riferita dallo stesso soggetto che ha proposto l'odierno giudizio
(“Ricordo che mi aveva riferito di rinunciare all'incarico professionale
perché aveva la patente sospesa ed impossibilitato ad espletare l'incarico
professionale relativo a rilievi topografici da farsi a Riccia”; e ancora:
“Confermo che l'attore rinunciava all'incarico professionale motivando lo
3 stesso con la sospensione della patente di guida in seguito a sanzione
amministrativa”).
Trattasi, evidentemente, di testimonianza de relato actoris, che, pertanto,
non può integrare la piattaforma probatoria a disposizione del giudice (Cass.
n. 8358 del 2007; Cass. n. 3137 del 2016; Cass. n. 12477 del 2017; nella giurisprudenza di merito, da ultimo, App. Brescia n. 769 del 2023).
Analogamente, nessuna rilevanza può essere attribuita alle dichiarazioni scritte di rinuncia espresse per iscritto dalla stessa parte attrice, nella parte relativa alla giustificazione dedotta (si legge quanto segue: “per
sopraggiunti motivi personali a seguito della sospensione della patente di
guida”).
In ogni caso, il danno patrimoniale lamentato non potrebbe neppure essere considerato conseguenza diretta e immediata del provvedimento sanzionatorio, in quanto la perdita delle utilità economiche correlate all'esecuzione dei rapporti professionali ha rappresentato il frutto di un processo valutativo elaborato dallo stesso professionista, determinatosi a dismettere l'incarico ricevuto in ragione della disposta sospensione.
Diversamente avrebbe potuto opinarsi se la disponibilità e l'efficacia della patente di guida fossero stati requisiti, convenzionalmente fissati dai paciscenti, per l'assunzione (e la continuazione) dell'incarico professionale.
Gli elementi istruttori raccolti, però, non consentono di assumere siffatto convincimento.
Anche la pretesa di ristoro del danno morale non può essere accolta.
A fondamento della determinazione assunta vi è il convincimento per il quale l'attore non ha dedotto quei fatti noti dai quali logicamente inferire il fato ignoto del patimento del predetto pregiudizio, che, in quanto
4 appartenente alla dimensione interna dell'individuo, sfugge, di regola, alle prove dirette rappresentative.
Quanto alle spese, la mancata costituzione della parte appellata preclude la regolamentazione degli oneri di lite in suo favore.
Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento, da parte di , del cd. Parte_1
doppio contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 2062 depositata il 12 aprile 2018, uditi i procuratori delle parti,
ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
- rigetta l'appello proposto nell'interesse di;
Parte_1
- dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite;
- dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte di , a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno il 4 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
5
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 13 novembre 2018 al numero 9834, avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del
giudice di pace di Salerno contrassegnata da numero 2062 depositata il
12 aprile 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2016 a numero 11618 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale)
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1
liti posta al margine dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, dall'avv.
Giuseppe Grimaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Bracigliano alla Via Maestro Carmine Cardaropoli n. 51;
APPELLANTE
1 CONTRO
Controparte_1
[...]
APPELLATA
All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rassegnando le proprie conclusioni - integralmente richiamate in questa sede – e, sulla scorta di esse, il giudice ha dato lettura della presenza sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in rinnovazione il 29 dicembre 2016
ha convenuto, dinanzi al giudice di pace di Salerno, Parte_1
l' , pretendendo il ristoro dei danni patiti in Controparte_1
conseguenza della sospensione della patente di guida dal 03 dicembre 2014
al 7 gennaio 2015, sanzione accessoria disposta in seno al verbale contrassegnato da numero VRG0000101992 notificatogli in data 05
settembre 2014. In particolare, l'attore ha lamentato il patimento dei danni correlati al mancato svolgimento, in ragione della disposta sospensione,
della propria attività professionale di geometra e alla restituzione degli acconti già ricevuti.
La convenuta non ha accettato il contraddittorio.
Svolta l'istruttoria, il giudice di pace ha respinto la domanda risarcitoria,
convinto sia della non configurabilità del danno non patrimoniale sia della mancata dimostrazione della correlazione causale, diretta e immediata, tra la disposta sospensione e il mancato svolgimento dell'attività professionale.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 2062 del 2018 e depositata il 12 aprile 2018 -, con atto di citazione notificato il 5 novembre 2018, ha
2 proposto appello (costituitosi il 13 novembre 2018), Parte_1
pretendendo la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria. In particolare, l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) il difetto di motivazione;
2) la non corretta ponderazione del materiale istruttorio.
Anche in grado di appello l' ha deciso di non Controparte_2
costituirsi.
Ritenuta sin da subito matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, l'appello non merita accoglimento, dovendosi condividere il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure,
apparendo al Tribunale che, effettivamente, l'odierno appellante non abbia provato il patimento di quei pregiudizi dedotti quale diretta e immediata conseguenza dell'applicazione del provvedimento di sospensione della patente di guida, poi annullato.
Infatti, con precipuo riferimento ai dedotti danni patrimoniali, i testimoni escussi, dichiaratisi interlocutori contrattuali del professionista, hanno sì
rappresentato la rinuncia all'incarico professionale espressa da Parte_1
sul presupposto della disposta sospensione della patente di guida,
[...]
ma hanno anche evidenziato, nel contempo, di avere avuto notizia della circostanza riferita dallo stesso soggetto che ha proposto l'odierno giudizio
(“Ricordo che mi aveva riferito di rinunciare all'incarico professionale
perché aveva la patente sospesa ed impossibilitato ad espletare l'incarico
professionale relativo a rilievi topografici da farsi a Riccia”; e ancora:
“Confermo che l'attore rinunciava all'incarico professionale motivando lo
3 stesso con la sospensione della patente di guida in seguito a sanzione
amministrativa”).
Trattasi, evidentemente, di testimonianza de relato actoris, che, pertanto,
non può integrare la piattaforma probatoria a disposizione del giudice (Cass.
n. 8358 del 2007; Cass. n. 3137 del 2016; Cass. n. 12477 del 2017; nella giurisprudenza di merito, da ultimo, App. Brescia n. 769 del 2023).
Analogamente, nessuna rilevanza può essere attribuita alle dichiarazioni scritte di rinuncia espresse per iscritto dalla stessa parte attrice, nella parte relativa alla giustificazione dedotta (si legge quanto segue: “per
sopraggiunti motivi personali a seguito della sospensione della patente di
guida”).
In ogni caso, il danno patrimoniale lamentato non potrebbe neppure essere considerato conseguenza diretta e immediata del provvedimento sanzionatorio, in quanto la perdita delle utilità economiche correlate all'esecuzione dei rapporti professionali ha rappresentato il frutto di un processo valutativo elaborato dallo stesso professionista, determinatosi a dismettere l'incarico ricevuto in ragione della disposta sospensione.
Diversamente avrebbe potuto opinarsi se la disponibilità e l'efficacia della patente di guida fossero stati requisiti, convenzionalmente fissati dai paciscenti, per l'assunzione (e la continuazione) dell'incarico professionale.
Gli elementi istruttori raccolti, però, non consentono di assumere siffatto convincimento.
Anche la pretesa di ristoro del danno morale non può essere accolta.
A fondamento della determinazione assunta vi è il convincimento per il quale l'attore non ha dedotto quei fatti noti dai quali logicamente inferire il fato ignoto del patimento del predetto pregiudizio, che, in quanto
4 appartenente alla dimensione interna dell'individuo, sfugge, di regola, alle prove dirette rappresentative.
Quanto alle spese, la mancata costituzione della parte appellata preclude la regolamentazione degli oneri di lite in suo favore.
Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento, da parte di , del cd. Parte_1
doppio contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 2062 depositata il 12 aprile 2018, uditi i procuratori delle parti,
ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
- rigetta l'appello proposto nell'interesse di;
Parte_1
- dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite;
- dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte di , a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno il 4 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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