Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante , Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
con il proc. dom. avv. to Edoardo Volino, delega in atti
-attrice- contro c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Enrico Spirito, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice, dopo aver premesso di intrattenere con la convenuta il CP_1
rapporto di conto corrente n. 6737/6500 acceso presso la filiale di Salerno, deduceva che nel periodo intercorrente tra il 16.8.2016 e il 27.2.2017 erano stati registrati sul proprio conto n.21 prelevamenti in contanti da sportello, per un totale di € 29.750,00, presso filiali diverse da quella di Salerno. pagina 1 di 5
sottoscrizione e in alcuni casi anche l'allegazione del documento di riconoscimento.
Dava atto che il aveva ricoperto la carica di amministratore di Parte_3 Pt_1
sino alla presentazione delle dimissioni risalenti al 15.12.2016 e, visto che le operazioni in questione non erano state eseguite per conto della società, di aver investito la
Procura della Repubblica di Salerno dell'accaduto.
Sosteneva però la responsabilità contrattuale della banca per aver consentito, con i prelievi eseguiti dal 19.12.2016 al 27.2.2017, l'accesso ai conti da parte di un soggetto privo dei poteri di rappresentanza e per non aver rifiutato quelle precedenti in quanto palesemente anomale.
Evidenziava al riguardo che i prelevamenti erano molteplici, ravvicinati nel tempo, effettuati presso filiali diverse da quelle di Salerno e tutti privi di causale.
Sull'assunto quindi che la convenuta non avesse adempiuto ai doveri oggettivi di buona fede e solidarietà per garantire la protezione degli interessi della correntista, instava per la sua condanna alla restituzione di quanto illegittimamente prelevato.
Costituitasi, la si opponeva all'accoglimento della domanda.
Rilevava come nessuna responsabilità potesse esserle imputata per aver consentito all'amministratore unico di di operare sul conto a questa intestata. Pt_1
Chiariva poi che dalla visura camerale risultava che era stato Parte_3
amministratore unico sino al 7.2.2017 e che solo in data 1.3.2017 il nuovo amministratore si era recato in filiale a depositare la propria firma, oltre che il documento di identità ed il verbale di assemblea dei soci del 7.2.2017.
Negava quindi che sino al 7.2.2017 la potesse negare al di agire CP_1 Parte_3
sul conto della società di cui era amministratore, con la conseguenza che per i 19 prelevamenti eseguiti dal 16.8.2016 al 27.1.2017 non vi era stata alcuna negligenza da parte dell'istituto.
Quanto ai due prelievi eseguiti dal 23.2.2017 al 27.2.2017, richiamava invece la pagina 2 di 5 circostanza per cui solo nel marzo 2017 il nuovo amministratore aveva provveduto a depositare lo specimen di firma.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda avversaria.
Esaurita l'istruttoria orale dal precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con scambio di note all'udienza del 4.6.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea è infondata.
Giova in primo luogo evidenziare che la visura camerale versata in atti dalla (cfr. foglio 8 doc. 2) attesta che è stato amministratore della società Parte_3
dal 13.3.2015 (data presentazione 10.4.2015) al 7.2.2017 (trascrizione iscritta il
14.2.2017).
Secondariamente, se nell'atto introduttivo parte attrice si era espressa in termini dubitativi circa l'attribuibilità dei prelievi in contestazione a , la Parte_3
stessa nel corso del giudizio ha prodotto (in data 16.2.2022) la sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Salerno a carico del predetto (cfr. sentenza n.
723/2021 del 16.7.2021) per l'indebita appropriazione delle somme de quibus, riconoscendo nella relativa nota di deposito che l'autore dei prelevamenti era appunto il . Parte_3
Se allora quest'ultimo era legittimato ad operare sul conto intestato alla sino Pt_1
al 7.2.2017, in qualità di amministratore unico della società, deve escludersi ogni responsabilità della per aver consentito i prelievi in oggetto che, al contrario, CP_1
non avrebbero potuto essergli rifiutati.
Non solo infatti per i prelievi in contanti non è prescritta l'indicazione di alcuna causale ma, diversamente da quanto dedotto dalla società, le operazioni in questione non presentavano alcuna manifesta anomalia.
Considerato infatti che in tema di conto corrente bancario non fa capo all'istituto di pagina 3 di 5 credito alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, l'obbligo di protezione scaturente dalla applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede scatta solo quando l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista (arg. ex Cassazione
30588/2023).
Ebbene, per quanto qui occupa, non può qualificarsi anomalo né il prelievo in contanti entro i limiti posti dalla normativa antiriciclaggio, né l'esecuzione degli stessi presso le filiali sparse sul territorio nazionale perché tali condotte rientrano a pieno titolo tra i diritti del correntista.
A ciò si aggiunga che gli importi riscossi erano in media pari ad € 1.000/1.500,00 e la loro frequenza era settimanale o anche più, sicchè anche sotto questo profilo alcuna stranezza poteva essere percepita dalla al punto da rifiutare l'operazione CP_1
richiesta.
Né, come proposto dall'attrice, la convenuta era gravata da un precipuo onere di comunicazione dei prelievi alla correntista visto, da un lato, che la stessa società non individua la fonte di tale specifico onere e, dall'altro, che i prelievi risultavano dagli estratti conto ed ogni diversa comunicazione sarebbe stata comunque indirizzata all'amministratore . Parte_3
Relativamente invece ai prelievi, rispettivamente di € 1.000,00 e € 1.100,00 effettuati dal in data 23.2.2017 e 27.2.2017, quindi a carica già cessata, al fine di Parte_3
escludere la responsabilità della Banca vanno richiamati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole attesa la buona fede della convenuta, depositaria dello specimen del , ed il ritardo colposo del rappresentato nel Parte_3
comunicare alla stessa (solo in data 1.3.2017) il nominativo del nuovo amministratore provvedendo al deposito del nuovo specimen di firma (cfr. doc. 3 e dichiarazioni teste ud. dell'11.2.2022 non ricordo se la si è recata in altre occasioni Tes_1 Pt_2
presso la filiale della di Salerno tra il 7.2.2017 e il 1.3.2017, ma confermo che solo in data
1.3.2017 la stessa provvedeva a quanto dedotto nel predetto capo a).
pagina 4 di 5 In definitiva, la domanda va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna alla refusione in favore di delle Pt_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 6.6.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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