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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14951/2025
avente per oggetto: accertamento della qualità di erede
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Massimo Acotto presso il cui studio in , corso Matteotti n. 31 è elettivamente Pt_1 domiciliato
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 5.12.2025
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare che ha accettato l'eredità morendo dismessa da Controparte_1
con ordine alla conservatoria competete di trascrivere la sentenza. CP_2
Con vittoria di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.– seguito da decreto di fissazione di udienza - il
[...]
conveniva in giudizio domandandone Parte_2 Controparte_1
l'accertamento della qualità di erede di , deceduta ab intestato il 28.6.2014, CP_2
avendovi interesse al fine di coltivare l'espropriazione immobiliare (RGE 182/2024: doc. 4) radicata sull'immobile sito in (pignoramento sub doc. 3), compreso nella Pt_1 Parte_1
massa ereditaria, per il soddisfacimento del credito vantato in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in suo favore (doc. 2). Il ricorrente precisava che il giudice, dell'esecuzione con ordinanza del 27.10.2024 (doc 5), aveva riscontrato la mancanza di prova della proprietà dei beni pignorati in assenza di trascrizione di atti di accettazione dell'eredità di da parte dell'esecutata , invitando il procedente ad CP_2 Controparte_1
assumere le necessarie iniziative per assicurare la continuità delle trascrizioni.
Tanto premesso in punto interesse ad agire, in ordine alla prova dell'assunzione della qualità di erede in capo alla convenuta per effetto di tacita accettazione dell'eredità, il ricorrente allegava le seguenti circostanze:
a) mancata proposizione da parte di dell'opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti sul presupposto della qualità di erede (doc. 2):
b) possesso dei beni ereditari come da certificato attestante la residenza in Parte_1
(doc. 7);
c) esercizio in qualità di proprietaria dei diritti di condomina come da sottoscrizione della richiesta ex art. 66 disp att cc di fissazione dell'assemblea straordinaria in data 8.2.2025
(doc. 8);
d) presentazione della denuncia di successione e voltura catastale (docc. 1 e 9);
e) conferimento ad agenzia immobiliare dell'incarico di vendita dell'immobile desumibile dalla richiesta da parte dell'agenzia dei conteggi delle spese condominiali (doc. 10);
f) chiusura della procedura instaurata per la nomina di curatore dell'eredità giacente con ordinanza del giudice adito che in data 9.1.2024, sul presupposto dell'intervenuta voltura catastale, ha ravvisato i presupposti di applicabilità dell'art. 485 c.p.c. ritenendo cessata la giacenza (doc. 12).
Alla prima udienza, verificata la ritualità della notifica e dichiarata la contumacia della convenuta, su istanza attorea la causa, di natura documentale, era trattenuta a decisione previa discussione orale ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
* * *
1)
La Suprema Corte, con orientamento ormai costante, ha precisato che, mentre sono inidonei ai fini di cui all'art. 476 c.c. gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione
(Cass. 30761/2022, Cass. 22317/2014), l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che “rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (da ultimo Cass. 522/2025¸conforme tra le altre, Cass.
12259/2022; Cass.11478/2021, Cass. 1438/2020).
In tale senso si è peraltro espressa l'ordinanza del giudice della volontaria giurisdizione nel dichiarare cessata la giacenza dell'eredità di (di cui sopra sub f). CP_2
Rileva dunque quale atto di tacita accettazione ex art. 476 c.c. il documento 1 che attesta la voltura catastale, come sopra valorizzato sub d).
2)
Ancora, l'accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, al giudizio di merito che presuppone l'accertamento della sua qualità di erede (cfr. Cass. 13384/2007, che ha affermato tale principio in relazione ad un giudizio vertente su beni del cuius in cui il chiamato all'eredità era rimasto contumace: “L'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del “de cuius” (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite”).
Dalla documentazione emerge che la ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo CP_1
emesso dal Tribunale di Torino su istanza del Condominio ricorrente nei suoi confronti nella qualità di 'proprietaria' dell'immobile caduto in successione: non opponendo il decreto,
l'ingiunta non ha di fatto contestato la sua legittimazione passiva e dunque la sua qualità di proprietaria dell'immobile e per conseguenza neppure il suo status di erede.
Parimenti l'aver deciso di non costituirsi (oltre che nell'esecuzione) nel presente procedimento di accertamento, è una condotta processuale che costituisce ulteriore elemento probatorio dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c.
Pertanto, rileva ai fini della prova della tacita accettazione ex art. 476 c.p.c. quanto sopra allegato e valorizzato sub a).
3)
Ricorre inoltre l'acquisto dell'eredità anche senza un atto di accettazione espressa o tacita nel caso del chiamato possessore. Nella fattispecie di cui all'art. 485 II comma c.c., come ben chiarito in giurisprudenza, l'acquisto avviene ex lege anche contro la volontà del chiamato, in conseguenza di un suo determinato comportamento omissivo o commissivo, non qualificabile come atto di accettazione tacita, qualora egli sia nel possesso dei beni e non formi l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, termine decorso il quale perde non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace, dovendo essere considerato erede puro e semplice (Cass.
15690/2020; Cass. 36080/2021; Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003).
La Suprema Corte ha più volte precisato che “la semplice delazione non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio") o in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio"); mentre, in ipotesi di chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni, l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dalla apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva erezione dell'inventario” (Cass. n. 3696/2003;
Cass. 5247/2018 e da ultimo Cass. 21898/2024).
Il presupposto affinché si perfezioni la fattispecie in esame è che il chiamato all'eredità si trovi
“a qualsiasi titolo” nel possesso di beni ereditari: per possesso “a qualsiasi titolo” non si intende un possesso in senso proprio ex art. 1140 c.c., ma anche “una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè … una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo” (da ultimo Cass. 21898/2024 che richiama in senso conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4835 del 25/07/1980, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del
14/05/1994, Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 05/04/1977, Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020). Pertanto, una volta provata la situazione di fatto che consente l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, 'incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione” (Cass. n. 7076/1995).
La residenza effettiva della convenuta nell'immobile ereditario di è attestata dal Parte_1
certificato di residenza (doc.7) e dalla recezione a tale recapito delle notifiche sia del precetto e del pignoramento (docc. 2 e 3) sia del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre all'esercizio dei diritti di condomina (doc. 8).
Rilevano dunque ai fini della prova dell'accettazione ex lege ex art. 485 c.c. gli elementi sopra allegati e valorizzati sub b) e c).
4)
In conclusione, alla luce delle evidenze documentali sopra esaminate, deve essere accolta in quanto pienamente fondata la domanda di accertamento in capo a della Controparte_1
qualità di erede pura e semplice dei . CP_2
Non può invece essere accolta la domanda di ordinare la trascrizione rivolta al Conservatore dei Registri Immobiliari, posto che la presente sentenza di accertamento giudiziale della qualità di erede è trascrivibile per legge ex art. 2648 e 2651 c.c. e non necessita dunque di alcun ordine da parte del Giudice, fatta salva nell'ipotesi di rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore la tutela prevista dagli artt. 2674 e 2674 bis c.c. in un giudizio di cui il Conservatore sia parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta esecutata atteso che la ricorrente non può essere gravata nemmeno parzialmente delle spese derivanti da un'azione necessitata per assicurare la regolarità della vendita degli immobili nell'ambito della procedura esecutiva in corso, promossa per il legittimo soddisfacimento del proprio credito.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come da ultimo modificato con il D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa, agli importi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (tenuto conto della scarsa complessità ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e della forma semplificata del procedimento) e in assenza di fase istruttoria, oltre esposti documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita;
accerta e dichiara che , nata a [...] [...], c.f. Controparte_1 Pt_1
, è erede pura e semplice di , nata a [...] [...], C.F._1 CP_2 Pt_1
cod. fisc. , deceduta in il 28.6.2014; C.F._3 Pt_1
condanna a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1 Parte_1
di lite, liquidate in € 262,40 per esborsi ed € 2.906,00, per compensi, oltre spese generali, Iva, se dovuta, e Cpa, come per legge.
Così deciso in Torino in data 10 dicembre 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14951/2025
avente per oggetto: accertamento della qualità di erede
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Massimo Acotto presso il cui studio in , corso Matteotti n. 31 è elettivamente Pt_1 domiciliato
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 5.12.2025
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare che ha accettato l'eredità morendo dismessa da Controparte_1
con ordine alla conservatoria competete di trascrivere la sentenza. CP_2
Con vittoria di spese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.– seguito da decreto di fissazione di udienza - il
[...]
conveniva in giudizio domandandone Parte_2 Controparte_1
l'accertamento della qualità di erede di , deceduta ab intestato il 28.6.2014, CP_2
avendovi interesse al fine di coltivare l'espropriazione immobiliare (RGE 182/2024: doc. 4) radicata sull'immobile sito in (pignoramento sub doc. 3), compreso nella Pt_1 Parte_1
massa ereditaria, per il soddisfacimento del credito vantato in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in suo favore (doc. 2). Il ricorrente precisava che il giudice, dell'esecuzione con ordinanza del 27.10.2024 (doc 5), aveva riscontrato la mancanza di prova della proprietà dei beni pignorati in assenza di trascrizione di atti di accettazione dell'eredità di da parte dell'esecutata , invitando il procedente ad CP_2 Controparte_1
assumere le necessarie iniziative per assicurare la continuità delle trascrizioni.
Tanto premesso in punto interesse ad agire, in ordine alla prova dell'assunzione della qualità di erede in capo alla convenuta per effetto di tacita accettazione dell'eredità, il ricorrente allegava le seguenti circostanze:
a) mancata proposizione da parte di dell'opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti sul presupposto della qualità di erede (doc. 2):
b) possesso dei beni ereditari come da certificato attestante la residenza in Parte_1
(doc. 7);
c) esercizio in qualità di proprietaria dei diritti di condomina come da sottoscrizione della richiesta ex art. 66 disp att cc di fissazione dell'assemblea straordinaria in data 8.2.2025
(doc. 8);
d) presentazione della denuncia di successione e voltura catastale (docc. 1 e 9);
e) conferimento ad agenzia immobiliare dell'incarico di vendita dell'immobile desumibile dalla richiesta da parte dell'agenzia dei conteggi delle spese condominiali (doc. 10);
f) chiusura della procedura instaurata per la nomina di curatore dell'eredità giacente con ordinanza del giudice adito che in data 9.1.2024, sul presupposto dell'intervenuta voltura catastale, ha ravvisato i presupposti di applicabilità dell'art. 485 c.p.c. ritenendo cessata la giacenza (doc. 12).
Alla prima udienza, verificata la ritualità della notifica e dichiarata la contumacia della convenuta, su istanza attorea la causa, di natura documentale, era trattenuta a decisione previa discussione orale ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
* * *
1)
La Suprema Corte, con orientamento ormai costante, ha precisato che, mentre sono inidonei ai fini di cui all'art. 476 c.c. gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione
(Cass. 30761/2022, Cass. 22317/2014), l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che “rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (da ultimo Cass. 522/2025¸conforme tra le altre, Cass.
12259/2022; Cass.11478/2021, Cass. 1438/2020).
In tale senso si è peraltro espressa l'ordinanza del giudice della volontaria giurisdizione nel dichiarare cessata la giacenza dell'eredità di (di cui sopra sub f). CP_2
Rileva dunque quale atto di tacita accettazione ex art. 476 c.c. il documento 1 che attesta la voltura catastale, come sopra valorizzato sub d).
2)
Ancora, l'accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, al giudizio di merito che presuppone l'accertamento della sua qualità di erede (cfr. Cass. 13384/2007, che ha affermato tale principio in relazione ad un giudizio vertente su beni del cuius in cui il chiamato all'eredità era rimasto contumace: “L'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del “de cuius” (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite”).
Dalla documentazione emerge che la ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo CP_1
emesso dal Tribunale di Torino su istanza del Condominio ricorrente nei suoi confronti nella qualità di 'proprietaria' dell'immobile caduto in successione: non opponendo il decreto,
l'ingiunta non ha di fatto contestato la sua legittimazione passiva e dunque la sua qualità di proprietaria dell'immobile e per conseguenza neppure il suo status di erede.
Parimenti l'aver deciso di non costituirsi (oltre che nell'esecuzione) nel presente procedimento di accertamento, è una condotta processuale che costituisce ulteriore elemento probatorio dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c.
Pertanto, rileva ai fini della prova della tacita accettazione ex art. 476 c.p.c. quanto sopra allegato e valorizzato sub a).
3)
Ricorre inoltre l'acquisto dell'eredità anche senza un atto di accettazione espressa o tacita nel caso del chiamato possessore. Nella fattispecie di cui all'art. 485 II comma c.c., come ben chiarito in giurisprudenza, l'acquisto avviene ex lege anche contro la volontà del chiamato, in conseguenza di un suo determinato comportamento omissivo o commissivo, non qualificabile come atto di accettazione tacita, qualora egli sia nel possesso dei beni e non formi l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, termine decorso il quale perde non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace, dovendo essere considerato erede puro e semplice (Cass.
15690/2020; Cass. 36080/2021; Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003).
La Suprema Corte ha più volte precisato che “la semplice delazione non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio") o in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio"); mentre, in ipotesi di chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni, l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dalla apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva erezione dell'inventario” (Cass. n. 3696/2003;
Cass. 5247/2018 e da ultimo Cass. 21898/2024).
Il presupposto affinché si perfezioni la fattispecie in esame è che il chiamato all'eredità si trovi
“a qualsiasi titolo” nel possesso di beni ereditari: per possesso “a qualsiasi titolo” non si intende un possesso in senso proprio ex art. 1140 c.c., ma anche “una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè … una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo” (da ultimo Cass. 21898/2024 che richiama in senso conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4835 del 25/07/1980, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del
14/05/1994, Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 05/04/1977, Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020). Pertanto, una volta provata la situazione di fatto che consente l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, 'incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione” (Cass. n. 7076/1995).
La residenza effettiva della convenuta nell'immobile ereditario di è attestata dal Parte_1
certificato di residenza (doc.7) e dalla recezione a tale recapito delle notifiche sia del precetto e del pignoramento (docc. 2 e 3) sia del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre all'esercizio dei diritti di condomina (doc. 8).
Rilevano dunque ai fini della prova dell'accettazione ex lege ex art. 485 c.c. gli elementi sopra allegati e valorizzati sub b) e c).
4)
In conclusione, alla luce delle evidenze documentali sopra esaminate, deve essere accolta in quanto pienamente fondata la domanda di accertamento in capo a della Controparte_1
qualità di erede pura e semplice dei . CP_2
Non può invece essere accolta la domanda di ordinare la trascrizione rivolta al Conservatore dei Registri Immobiliari, posto che la presente sentenza di accertamento giudiziale della qualità di erede è trascrivibile per legge ex art. 2648 e 2651 c.c. e non necessita dunque di alcun ordine da parte del Giudice, fatta salva nell'ipotesi di rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore la tutela prevista dagli artt. 2674 e 2674 bis c.c. in un giudizio di cui il Conservatore sia parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. a carico della parte convenuta esecutata atteso che la ricorrente non può essere gravata nemmeno parzialmente delle spese derivanti da un'azione necessitata per assicurare la regolarità della vendita degli immobili nell'ambito della procedura esecutiva in corso, promossa per il legittimo soddisfacimento del proprio credito.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come da ultimo modificato con il D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità bassa, agli importi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (tenuto conto della scarsa complessità ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e della forma semplificata del procedimento) e in assenza di fase istruttoria, oltre esposti documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita;
accerta e dichiara che , nata a [...] [...], c.f. Controparte_1 Pt_1
, è erede pura e semplice di , nata a [...] [...], C.F._1 CP_2 Pt_1
cod. fisc. , deceduta in il 28.6.2014; C.F._3 Pt_1
condanna a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1 Parte_1
di lite, liquidate in € 262,40 per esborsi ed € 2.906,00, per compensi, oltre spese generali, Iva, se dovuta, e Cpa, come per legge.
Così deciso in Torino in data 10 dicembre 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)