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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/12/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10920/2023 promossa da:
, Parte_1
, Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
, Parte_5
, Parte_6
Parte_7
, Parte_8
, Parte_9
in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dei Parte_10 minori e (C.F. Persona_1 Persona_2
), per i quali ricorre, solo nella qualità di genitore esercente la potestà C.F._1 genitoriale congiunta, , Parte_11
Parte_12
, Parte_13 tutti con il patrocinio dell'avv. DROMI EDUARDO DANIEL
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO GENOVA
RESISTENTE
E nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10
Con ricorso introduttivo promosso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c. i ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinise, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile del Comune di Genova, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Inoltre, chiedevano di ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti deducevano di essere discendenti di , Persona_3 cittadino italiano, nato il [...], a [...].1).
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo e il certificato di matrimonio.
In forza di suddetta documentazione, delineavano la linea genealogica della famiglia deducendo, nello specifico: che erano discendenti di , cittadino italiano, nato a Genova (GE) in [...] Persona_3
19.7.1852 (All.1), il quale successivamente emigrava in Perù, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino peruviano (All.3); che il 31.1.1885 Persona_3 contraeva matrimonio con (All.2); che dal matrimonio tra e Controparte_2 Persona_3
nasceva a Lima (Peru), il 8.4.1891, (All.4); che il Controparte_2 Controparte_3
23.4.1916 a Lima (Peru), contraeva matrimonio con CP_3 Controparte_4
(All.5) e che, da questo matrimonio, nasceva a Lima (Peru), il 24.9.1918,
[...] [...]
(All.6); che il 14.12.1938 a Lima (Peru), Persona_4 Persona_4
contraeva matrimonio con , cittadino peruviano (All.7) e che, da questo
[...] Parte_3 matrimonio, nascevano, il 12.1.1941, , odierno Parte_4 ricorrente, (All.8) e, il 31.5.1956, (All.9); che il 15.6.1963 a Lima Persona_5
(Peru), contraeva matrimonio (All.10) con Parte_4 Parte_4 Persona_6
, anche essa odierna ricorrente, nata a Cochabamba (Bolivia), in [...]
[...]
30.9.1940 (All.11); che dal matrimonio di e Parte_4 Persona_7 nascevano a Lima (Peru) altri odierni ricorrenti:
[...] Parte_13
in data 14.4.1964 (All.12), , in data 17.5.1965,
[...] Parte_6
(All.13), , in data 27.7.1966, (All.14)e Parte_8 Parte_9
in data 5.8.1974 (All.15); che il 18.7.1989 a Massachusetts (Stati Uniti d'America)
[...]
contraeva matrimonio con (All.16) e che, da questo Parte_13 Persona_8 matrimonio, nascevano altri odierni ricorrenti: , in data 15.8.1996 Parte_2
(All.17), , in data 7.10.2002 (All.18)e Parte_3 Parte_1
, in data 7.10.2002 (All.19); che in data 3.6.2022 a Lima (Peru)
[...] Parte_6 contraeva matrimonio con (All.20) e che, da questo
[...] Persona_9 matrimonio, nasceva a Lima (Peru), in data 30.8.2002, , odierno ricorrente Parte_7
(All.21); che in data 8.6.1979 a San Isidro (Peru), contraeva Persona_5
pagina 2 di 10 matrimonio con (All.22) e che, da questo matrimonio, nascevano altri Persona_10 odierni ricorrenti: in data 8.3.1980 (All.23) e Parte_12 Parte_10
in data 31.8.1982 (All.24); che in data 7.11.2015 a Lima (Peru),
[...] Parte_10 contraeva matrimonio con (All.25) e da questo matrimonio nascevano Parte_11 altri odierni ricorrenti: , in data 24.8.2020 (All.26) e Persona_1 Persona_2
, in data 24.8.2020 (All.27).
[...]
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva in via principale di rigettare la Controparte_1 domanda avversaria in quanto inammissibile, quantomeno con riferimento all'azione proposta dalla sig.ra e dai suoi discendenti per carenza di interesse ad agire, Persona_5 per non aver previamente adito la via amministrativa e, in subordine, di valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda avversaria.
Il sosteneva poi l'applicabilità della disciplina processuale introdotta con l'art. 1 d.l. 36/2025, CP_1 nella quale modifica l'art. 19 d.lgs. 150/2011, introducendo il comma 2 ter, a mente del quale sul ricorrente incombe l'onere di dimostrare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o perdita della cittadinanza previste dalla legge. Chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Con nota di trattazione scritta il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Con nota di trattazione scritta il eccepiva l'inammissibilità per tardività della CP_1 documentazione depositata successivamente al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO Sull'interesse ad agire dei ricorrenti. Il ha eccepito la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti per non avere i medesimi CP_1 preliminarmente e validamente (vale a dire, con istanza corredata dalla documentazione richiesta dal DPR 362/1994) instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza. Pertanto, va verificata la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del pagina 3 di 10 soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale. Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”). In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019). In tal senso ha statuito anche la Corte di Appello di Genova con la recente sentenza n. 1262/2025, la quale ha superato il proprio precedente indirizzo, espresso nella sentenza n. 1246/2024 (che stabiliva che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agiva in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano doveva provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa, poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire) si è espressa nel senso del riconoscimento dell'interesse ad agire in capo ai richiedenti la cittadinanza, anche qualora non abbiano previamente effettuato domanda in sede amministrativa: “(…) Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale reintroduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo. Va altresì rilevato che le due fattispecie sono differenti, atteso che nel precedente indicato le parti avevano comunque presentato domanda in via amministrativa che era in attesa di decisione mentre nel presente caso i ricorrenti non sono neppure riusciti ad ottenere un accesso al sistema “Prenot@mi” a ciò deputato, nonostante diversi tentativi nel tempo.” Non essendovi alcuna pregiudizialità, l'interesse ad agire di colui che propone in sede giurisdizionale la domanda volta ad ottenere lo status di cittadino italiano sussiste sempre, a meno che non abbia frattanto acquisito il medesimo status per via consolare. Nel caso di specie, inoltre, agli istanti il ricorso giudiziale si è presentato quale unica strada percorribile, dato che risulta documentalmente (v. doc. n. 31) che dal gennaio del 2023 e ancora fino al maggio dello stesso anno l'ambasciata italiana in Perù aveva sospeso la ricezione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana comunicando: pagina 4 di 10 “AVVISO ALL'UTENZA 30.01.2023: Si informa l'utenza che la ricezione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza, c.d. jure sanguinis (sia di cittadini maggiorenni i cui genitori siano già registrati presso questa Ambasciata sia di totale ricostruzione a partire dal capostipite emigrato dall'Italia) è momentaneamente sospesa per consentire la cura dei numerosi adempimenti connessi allo stato di emergenza nazionale in Peru' dovuto alle gravissime circostanze politico-sociali e di sicurezza nel Paese. Si informerà l'utenza non appena le circostanze consentiranno una riapertura del servizio.” In quel momento (e il presente ricorso è presentato nell'anno 2023) l'unico modo per chiedere la cittadinanza italiana era di procedere per via giudiziaria. Né si può pretendere che gli appellati attendessero che l'ambasciata italiana tornasse operativa per richiedere la cittadinanza, quando il tentato colpo di stato rendeva urgente ottenere il passaporto italiano per il caso in cui la situazione peggiorasse. Il ha poi eccepito che la documentazione relativa all'interesse ad agire è stata depositata dai CP_1 ricorrenti tardivamente e quindi è inammissibile. Sul punto occorre considerare che la documentazione suddetta è stata effettivamente depositata in data successiva a quella di deposito del ricorso, e nello specifico il 4.6.2023. La produzione è infatti avvenuta a seguito della costituzione della parte resistente, al chiaro fine di replicare all'eccezione di carenza di interesse ad agire. Tuttavia, l'art. 281 undecies c.p.c., che pure indica che i mezzi istruttori si propongono unitamente alla domanda introduttiva, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato rispetto della norma, alcuna decadenza. Nel caso di specie, inoltre, la produzione documentale è avvenuta prima della prima udienza, e il ha potuto prenderne visione. In alternativa, avrebbe potuto domandare un CP_1 termine a difesa. Discorso diverso potrebbe – ipoteticamente- essere fatto laddove la produzione fosse stata effettuata successivamente alla celebrazione della prima udienza, in caso di mancata concessione del termine per memorie e produzioni istruttorie di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., che tuttavia non è l'ipotesi verificatasi nel caso di specie. In conclusione, appare sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana Passando al merito della controversia, i ricorrenti chiedono il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu). Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale), con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando pagina 5 di 10 l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo e che in questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
*** I principi generali regolatori della materia e la normativa di riferimento Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866. Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola (con gli effetti, ai fini dell'acquisito della cittadinanza italiana, di cui infra). La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”. Considerato inoltre che il Regno d'Italia è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_5
quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla
[...] data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda (per esempio, acquisendo una cittadinanza straniera). Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. Il codice Albertino all'art. 34 stabilisce, inoltre, che non perde i diritti civili inerenti la qualità di suddito colui il quale è emigrato in paese straniero, tranne che sia emigrato “con l'intenzione di non più ritornare” (comma 1) e stabilisce ancora che tale intenzione non può trarsi dal mero fatto del trasferimento all'estero (comma 3). pagina 6 di 10 Si deve inoltre ritenere che la circostanza che il medesimo si sia sposato e abbia avuto figli nel paese straniero nulla dice riguardo a quale fosse la iniziale intenzione del capostipite all'atto del trasferimento all'estero, avvenuto presumibilmente molto tempo prima del matrimonio. L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto di per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. SSU, sentenza n. CP_1
25317/2022 e Corte d'Appello di Genova, sentenza 940 del 28.6.2024). I concetti sopra esposti relativi all'acquisto della cittadinanza devono quindi ritenersi consolidati, trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. Solo se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, (o in caso di eccezione e prova da parte del Ministero, che l'avo si fosse trasferito all'estero prima dell'unificazione dell'Italia “con l'animo di non più ritornarvi”), lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, avendola perduta o non avendola mai posseduta nemmeno lui.
*** Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna. L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna. Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”. In precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 – aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”. Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimoni con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre. La Corte di cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”). L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]». pagina 7 di 10 Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
*** I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Occorre domandarsi se le conclusioni di cui sopra possono essere confermate nonostante l'entrata in vigore, nelle more della decisione, dell'art.1, comma 2 ter del decreto legge n. 36/2025, convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”. La risposta potrebbe essere positiva laddove la norma avesse natura processuale, per cui varrebbe il principio tempus regit actum, con conseguente applicabilità della medesima anche a questa controversia, pur instaurata prima del 27 marzo 2025. Tuttavia, alla domanda va data risposta negativa. Innanzitutto, il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso, però, la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”. L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. In secondo luogo, la disposizione sulla prova non può essere considerata una norma processuale
“pura”: è invece una norma di natura mista processuale-sostanziale, che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
*** Il caso in esame Sulla qualità di cittadino italiano del capostipite. pagina 8 di 10 La prima questione da affrontare riguarda la qualità di cittadino italiano dell'avo nato prima dell'unità d'Italia e della vigenza del codice civile del 1865. Il capostipite è nato il [...] nel Regno di Sardegna. Al momento della nascita Persona_3 era cittadino del Regno di Sardegna (cosiddetto regnicolo), essendo nato nell'allora Regno di Sardegna da genitori regnicoli (vedi certificato di battesimo, doc. n. 1). Dal momento che, si è detto: i cittadini regnicoli sono divenuti cittadini italiani al momento dell'Unità D'Italia (17.3.1861); che tale qualità è stata acquisita dai cittadini regnicoli anche se emigrati all'estero, purchè non naturalizzati stranieri e non deceduti prima dell'Unità d'Italia; che non si conosce la data di emigrazione del capostipite;
tanto premesso, al fine di potersi riconoscere la qualità di cittadino italiano di deve risultare che all'epoca dell'Unità d'Italia (17.3.1861), Persona_3 Persona_3 ipotizzando la già avvenuta emigrazione, non era ancora deceduto e non si era naturalizzato straniero. Il ricorrente ha prodotto il certificato di non naturalizzazione peruviana (doc. n. 3) e il certificato di matrimonio (all.2), il quale ultimo attesta che si è sposato nel 1885. Rispetto a tali Persona_3 documenti nulla ha eccepito il costituito, il quale, peraltro, non ha sollevato alcuna eccezione CP_1 in ordine al fatto che l'avo sia emigrato “con animo di non più ritornare” (circostanza ostativa all'assunzione della qualità di cittadino italiano, che deve essere eccepita e provata dal , come CP_1 sopra rilevato). E' dunque provato che alla data dell'unità D'Italia non era naturalizzato straniero e Persona_3 non era deceduto. Egli, quindi, è divenuto cittadino italiano a far data dal 17.3.1861, nonostante egli a tale data fosse (presumibilmente) emigrato. Egli era dunque in condizione di trasmettere la propria qualità di cittadino italiano ai discendenti. Sulla trasmissione della qualità ai ricorrenti per discendenza diretta. Con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da , capostipite Persona_3 emigrato in Perù. Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione.
*** Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato né la qualità di cittadino italiano del capostipite, né la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
*** La domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Dichiara che , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
Parte_9 Parte_10 Persona_1
, , e
[...] Persona_2 Parte_12 [...]
, sono cittadini italiani. Parte_13
• Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GENOVA, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri.
• Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati. Genova, 18.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Chiara Russo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10920/2023 promossa da:
, Parte_1
, Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
, Parte_5
, Parte_6
Parte_7
, Parte_8
, Parte_9
in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dei Parte_10 minori e (C.F. Persona_1 Persona_2
), per i quali ricorre, solo nella qualità di genitore esercente la potestà C.F._1 genitoriale congiunta, , Parte_11
Parte_12
, Parte_13 tutti con il patrocinio dell'avv. DROMI EDUARDO DANIEL
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO GENOVA
RESISTENTE
E nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Con ricorso introduttivo promosso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c. i ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinise, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile del Comune di Genova, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Inoltre, chiedevano di ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti deducevano di essere discendenti di , Persona_3 cittadino italiano, nato il [...], a [...].1).
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo e il certificato di matrimonio.
In forza di suddetta documentazione, delineavano la linea genealogica della famiglia deducendo, nello specifico: che erano discendenti di , cittadino italiano, nato a Genova (GE) in [...] Persona_3
19.7.1852 (All.1), il quale successivamente emigrava in Perù, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino peruviano (All.3); che il 31.1.1885 Persona_3 contraeva matrimonio con (All.2); che dal matrimonio tra e Controparte_2 Persona_3
nasceva a Lima (Peru), il 8.4.1891, (All.4); che il Controparte_2 Controparte_3
23.4.1916 a Lima (Peru), contraeva matrimonio con CP_3 Controparte_4
(All.5) e che, da questo matrimonio, nasceva a Lima (Peru), il 24.9.1918,
[...] [...]
(All.6); che il 14.12.1938 a Lima (Peru), Persona_4 Persona_4
contraeva matrimonio con , cittadino peruviano (All.7) e che, da questo
[...] Parte_3 matrimonio, nascevano, il 12.1.1941, , odierno Parte_4 ricorrente, (All.8) e, il 31.5.1956, (All.9); che il 15.6.1963 a Lima Persona_5
(Peru), contraeva matrimonio (All.10) con Parte_4 Parte_4 Persona_6
, anche essa odierna ricorrente, nata a Cochabamba (Bolivia), in [...]
[...]
30.9.1940 (All.11); che dal matrimonio di e Parte_4 Persona_7 nascevano a Lima (Peru) altri odierni ricorrenti:
[...] Parte_13
in data 14.4.1964 (All.12), , in data 17.5.1965,
[...] Parte_6
(All.13), , in data 27.7.1966, (All.14)e Parte_8 Parte_9
in data 5.8.1974 (All.15); che il 18.7.1989 a Massachusetts (Stati Uniti d'America)
[...]
contraeva matrimonio con (All.16) e che, da questo Parte_13 Persona_8 matrimonio, nascevano altri odierni ricorrenti: , in data 15.8.1996 Parte_2
(All.17), , in data 7.10.2002 (All.18)e Parte_3 Parte_1
, in data 7.10.2002 (All.19); che in data 3.6.2022 a Lima (Peru)
[...] Parte_6 contraeva matrimonio con (All.20) e che, da questo
[...] Persona_9 matrimonio, nasceva a Lima (Peru), in data 30.8.2002, , odierno ricorrente Parte_7
(All.21); che in data 8.6.1979 a San Isidro (Peru), contraeva Persona_5
pagina 2 di 10 matrimonio con (All.22) e che, da questo matrimonio, nascevano altri Persona_10 odierni ricorrenti: in data 8.3.1980 (All.23) e Parte_12 Parte_10
in data 31.8.1982 (All.24); che in data 7.11.2015 a Lima (Peru),
[...] Parte_10 contraeva matrimonio con (All.25) e da questo matrimonio nascevano Parte_11 altri odierni ricorrenti: , in data 24.8.2020 (All.26) e Persona_1 Persona_2
, in data 24.8.2020 (All.27).
[...]
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva in via principale di rigettare la Controparte_1 domanda avversaria in quanto inammissibile, quantomeno con riferimento all'azione proposta dalla sig.ra e dai suoi discendenti per carenza di interesse ad agire, Persona_5 per non aver previamente adito la via amministrativa e, in subordine, di valutare, previa occorrendo disposizione d'ufficio dell'istruttoria amministrativa pretermessa, la fondatezza della domanda avversaria.
Il sosteneva poi l'applicabilità della disciplina processuale introdotta con l'art. 1 d.l. 36/2025, CP_1 nella quale modifica l'art. 19 d.lgs. 150/2011, introducendo il comma 2 ter, a mente del quale sul ricorrente incombe l'onere di dimostrare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o perdita della cittadinanza previste dalla legge. Chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Con nota di trattazione scritta il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Con nota di trattazione scritta il eccepiva l'inammissibilità per tardività della CP_1 documentazione depositata successivamente al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO Sull'interesse ad agire dei ricorrenti. Il ha eccepito la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti per non avere i medesimi CP_1 preliminarmente e validamente (vale a dire, con istanza corredata dalla documentazione richiesta dal DPR 362/1994) instato in via amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza. Pertanto, va verificata la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del pagina 3 di 10 soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale. Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”). In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019). In tal senso ha statuito anche la Corte di Appello di Genova con la recente sentenza n. 1262/2025, la quale ha superato il proprio precedente indirizzo, espresso nella sentenza n. 1246/2024 (che stabiliva che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agiva in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano doveva provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa, poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire) si è espressa nel senso del riconoscimento dell'interesse ad agire in capo ai richiedenti la cittadinanza, anche qualora non abbiano previamente effettuato domanda in sede amministrativa: “(…) Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale reintroduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo. Va altresì rilevato che le due fattispecie sono differenti, atteso che nel precedente indicato le parti avevano comunque presentato domanda in via amministrativa che era in attesa di decisione mentre nel presente caso i ricorrenti non sono neppure riusciti ad ottenere un accesso al sistema “Prenot@mi” a ciò deputato, nonostante diversi tentativi nel tempo.” Non essendovi alcuna pregiudizialità, l'interesse ad agire di colui che propone in sede giurisdizionale la domanda volta ad ottenere lo status di cittadino italiano sussiste sempre, a meno che non abbia frattanto acquisito il medesimo status per via consolare. Nel caso di specie, inoltre, agli istanti il ricorso giudiziale si è presentato quale unica strada percorribile, dato che risulta documentalmente (v. doc. n. 31) che dal gennaio del 2023 e ancora fino al maggio dello stesso anno l'ambasciata italiana in Perù aveva sospeso la ricezione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana comunicando: pagina 4 di 10 “AVVISO ALL'UTENZA 30.01.2023: Si informa l'utenza che la ricezione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza, c.d. jure sanguinis (sia di cittadini maggiorenni i cui genitori siano già registrati presso questa Ambasciata sia di totale ricostruzione a partire dal capostipite emigrato dall'Italia) è momentaneamente sospesa per consentire la cura dei numerosi adempimenti connessi allo stato di emergenza nazionale in Peru' dovuto alle gravissime circostanze politico-sociali e di sicurezza nel Paese. Si informerà l'utenza non appena le circostanze consentiranno una riapertura del servizio.” In quel momento (e il presente ricorso è presentato nell'anno 2023) l'unico modo per chiedere la cittadinanza italiana era di procedere per via giudiziaria. Né si può pretendere che gli appellati attendessero che l'ambasciata italiana tornasse operativa per richiedere la cittadinanza, quando il tentato colpo di stato rendeva urgente ottenere il passaporto italiano per il caso in cui la situazione peggiorasse. Il ha poi eccepito che la documentazione relativa all'interesse ad agire è stata depositata dai CP_1 ricorrenti tardivamente e quindi è inammissibile. Sul punto occorre considerare che la documentazione suddetta è stata effettivamente depositata in data successiva a quella di deposito del ricorso, e nello specifico il 4.6.2023. La produzione è infatti avvenuta a seguito della costituzione della parte resistente, al chiaro fine di replicare all'eccezione di carenza di interesse ad agire. Tuttavia, l'art. 281 undecies c.p.c., che pure indica che i mezzi istruttori si propongono unitamente alla domanda introduttiva, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato rispetto della norma, alcuna decadenza. Nel caso di specie, inoltre, la produzione documentale è avvenuta prima della prima udienza, e il ha potuto prenderne visione. In alternativa, avrebbe potuto domandare un CP_1 termine a difesa. Discorso diverso potrebbe – ipoteticamente- essere fatto laddove la produzione fosse stata effettuata successivamente alla celebrazione della prima udienza, in caso di mancata concessione del termine per memorie e produzioni istruttorie di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., che tuttavia non è l'ipotesi verificatasi nel caso di specie. In conclusione, appare sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana Passando al merito della controversia, i ricorrenti chiedono il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu). Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale), con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando pagina 5 di 10 l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo e che in questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
*** I principi generali regolatori della materia e la normativa di riferimento Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866. Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola (con gli effetti, ai fini dell'acquisito della cittadinanza italiana, di cui infra). La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”. Considerato inoltre che il Regno d'Italia è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_5
quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla
[...] data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero perso la cittadinanza sabauda (per esempio, acquisendo una cittadinanza straniera). Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. Il codice Albertino all'art. 34 stabilisce, inoltre, che non perde i diritti civili inerenti la qualità di suddito colui il quale è emigrato in paese straniero, tranne che sia emigrato “con l'intenzione di non più ritornare” (comma 1) e stabilisce ancora che tale intenzione non può trarsi dal mero fatto del trasferimento all'estero (comma 3). pagina 6 di 10 Si deve inoltre ritenere che la circostanza che il medesimo si sia sposato e abbia avuto figli nel paese straniero nulla dice riguardo a quale fosse la iniziale intenzione del capostipite all'atto del trasferimento all'estero, avvenuto presumibilmente molto tempo prima del matrimonio. L'onere di provare l'intenzione di abbandonare la propria patria con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto di per sé stesse evidenti e non equivoche grava, del resto, sul (Cass. SSU, sentenza n. CP_1
25317/2022 e Corte d'Appello di Genova, sentenza 940 del 28.6.2024). I concetti sopra esposti relativi all'acquisto della cittadinanza devono quindi ritenersi consolidati, trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. Solo se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, (o in caso di eccezione e prova da parte del Ministero, che l'avo si fosse trasferito all'estero prima dell'unificazione dell'Italia “con l'animo di non più ritornarvi”), lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, avendola perduta o non avendola mai posseduta nemmeno lui.
*** Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna. L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna. Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”. In precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 – aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”. Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimoni con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre. La Corte di cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”). L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]». pagina 7 di 10 Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
*** I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Occorre domandarsi se le conclusioni di cui sopra possono essere confermate nonostante l'entrata in vigore, nelle more della decisione, dell'art.1, comma 2 ter del decreto legge n. 36/2025, convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”. La risposta potrebbe essere positiva laddove la norma avesse natura processuale, per cui varrebbe il principio tempus regit actum, con conseguente applicabilità della medesima anche a questa controversia, pur instaurata prima del 27 marzo 2025. Tuttavia, alla domanda va data risposta negativa. Innanzitutto, il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso, però, la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”. L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. In secondo luogo, la disposizione sulla prova non può essere considerata una norma processuale
“pura”: è invece una norma di natura mista processuale-sostanziale, che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
*** Il caso in esame Sulla qualità di cittadino italiano del capostipite. pagina 8 di 10 La prima questione da affrontare riguarda la qualità di cittadino italiano dell'avo nato prima dell'unità d'Italia e della vigenza del codice civile del 1865. Il capostipite è nato il [...] nel Regno di Sardegna. Al momento della nascita Persona_3 era cittadino del Regno di Sardegna (cosiddetto regnicolo), essendo nato nell'allora Regno di Sardegna da genitori regnicoli (vedi certificato di battesimo, doc. n. 1). Dal momento che, si è detto: i cittadini regnicoli sono divenuti cittadini italiani al momento dell'Unità D'Italia (17.3.1861); che tale qualità è stata acquisita dai cittadini regnicoli anche se emigrati all'estero, purchè non naturalizzati stranieri e non deceduti prima dell'Unità d'Italia; che non si conosce la data di emigrazione del capostipite;
tanto premesso, al fine di potersi riconoscere la qualità di cittadino italiano di deve risultare che all'epoca dell'Unità d'Italia (17.3.1861), Persona_3 Persona_3 ipotizzando la già avvenuta emigrazione, non era ancora deceduto e non si era naturalizzato straniero. Il ricorrente ha prodotto il certificato di non naturalizzazione peruviana (doc. n. 3) e il certificato di matrimonio (all.2), il quale ultimo attesta che si è sposato nel 1885. Rispetto a tali Persona_3 documenti nulla ha eccepito il costituito, il quale, peraltro, non ha sollevato alcuna eccezione CP_1 in ordine al fatto che l'avo sia emigrato “con animo di non più ritornare” (circostanza ostativa all'assunzione della qualità di cittadino italiano, che deve essere eccepita e provata dal , come CP_1 sopra rilevato). E' dunque provato che alla data dell'unità D'Italia non era naturalizzato straniero e Persona_3 non era deceduto. Egli, quindi, è divenuto cittadino italiano a far data dal 17.3.1861, nonostante egli a tale data fosse (presumibilmente) emigrato. Egli era dunque in condizione di trasmettere la propria qualità di cittadino italiano ai discendenti. Sulla trasmissione della qualità ai ricorrenti per discendenza diretta. Con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera. Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da , capostipite Persona_3 emigrato in Perù. Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione.
*** Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato né la qualità di cittadino italiano del capostipite, né la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
*** La domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Dichiara che , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
Parte_9 Parte_10 Persona_1
, , e
[...] Persona_2 Parte_12 [...]
, sono cittadini italiani. Parte_13
• Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GENOVA, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri.
• Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati. Genova, 18.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Chiara Russo
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