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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 172/2023 R.G. promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Luca Spanò;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce quale P.IVA_1
mandataria della società di cartolarizzazione crediti dell' ( , CP_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Valentina Schilirò; Appellato
AVENTE AD OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 27.12.2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Catania proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2021
00010437 28 000, con cui l' le aveva ingiunto il pagamento della somma di CP_1
€.10.132,78, a titolo di contributi previdenziali gestione artigiani per il periodo
1/2017 – 12/2018.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 278/2023 pubblicata in data
25.1.2023, il Tribunale rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Appellava detta sentenza con ricorso depositato in data Parte_1
15.03.2023.
Resisteva l'istituto previdenziale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale dell'atto opposto, in quanto proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il ricorso è stato depositato in data 20.12.2021 e non in data 21.12.2021 e, quindi, entro i termini ex art. 617 c.p.c.
1.2. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha espressamente qualificato l'opposizione, in relazione ai motivi sulla regolarità formale del titolo, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, pertanto, la sentenza gravata non è impugnabile con ricorso in appello ma unicamente con ricorso in cassazione, per come espressamente previsto dall'art. 618 del codice di procedura civile.
2.1 Con altro motivo, l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia ritenuto documentata la cessazione dell'attività artigiana svolta dalla , che Parte_1
invece, secondo la prospettazione difensiva, era stata provata.
2.2 Il motivo è fondato.
2.3 In tema di cessazione dell'attività artigiana, l'art. 2 del DPR n.266/1957 stabilisce al secondo comma che: “Gli artigiani di cui al precedente comma sono altresì
tenuti a notificare la cessazione della loro attività artigiana, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le variazioni verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari considerati alla lettera b) del presente articolo”.
Il terzo comma del suddetto articolo stabiliva che le notifiche sopra indicate dovevano essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è
verificato l'evento di cui al precedente comma. Tale obbligo è ormai venuto meno a seguito dell'abrogazione del citato comma quarto da parte della legge n.155 del 1981.
In tal senso la Suprema Corte, nella pronuncia n. 8651/2010, ha evidenziato “…
in materia di previdenza a favore degli artigiani e dei commercianti, a seguito
dell'abrogazione tacita, da parte della L. n. 155 del 1981, art. 12 - che ha
eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli, delle disposizioni di cui
alla L. n. 1397 del 1960, art. 36, comma 2, e del D.P.R. n. 266 del 1957, art. 2,
comma 4, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta
l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa
cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini
della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una
presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari
indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure
suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n.
6625). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di
merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività
lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti
di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta
l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico
dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione
dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto…”. Da tanto consegue che, nelle ipotesi in cui l'interessato documenti la cessazione della propria attività, l'obbligo contributivo cessa da tale data, indipendentemente dalla notifica di detto evento all'ente previdenziale.
2.4 Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rigettato la proposta opposizione ritenendo non idonea la documentazione versata in atti dalla al fine di Parte_1
dimostrare la cessazione dell'attività a far data dal giugno 2017, costituita da una dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA, che il primo giudice ha ritenuto non avere effetti nei confronti dell' . CP_1
Il collegio dà atto che nel presente grado la difesa della ha prodotto Parte_1
ulteriore documentazione – ammissibile in quanto indispensabile per la decisione ex art. 437 c.p.c. – costituita da nota dell' del 13.7.2023 in cui l'ente CP_1
comunica alla che, a seguito della domanda dalla stessa presentata in Parte_1
data 27/04/2023, l'impresa è stata cancellata dalla Gestione Artigiani con effetto dal 30/06/2017.
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ricavandosi dalla documentazione prodotta nel presente grado, la prova della cessazione dell'attività sin dal mese di giugno 2017, deve ritenersi che i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto non sono dovuti dalla , in quanto Parte_1
relativi a periodi successivi alla data di cessazione, come emerge dalla lettura dello stesso AVA, ove nella sezione “Dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” sono riportati i periodi in relazione a cui sono stati richiesti i contributi e le relative sanzioni. Segnatamente, trattasi dei bimestri dal 10/2017 al 12/2017; dal 01/2018 al
03/2018; dal 04/2018 al 06/2018; dal 07/2018 al 09/2018; dal 10/2018 al
12/2018; dal 01/2019 al 03/2019; dal 04/2019 al 06/2019; dal 07/2019 al
09/2019; dal 10/2019 al 12/2019.
I periodi sopra elencati, come si vede, sono tutti successivi alla data di cessazione dell'attività (giugno 2017) da parte dell'appellante
Inoltre, va rilevato che nel presente giudizio non sono emersi circostanze o elementi di fatto che dimostrano che l'impresa artigiana individuale gestita dalla sia stata operativa anche dopo la cessazione dell'attività, per cui va Parte_1
escluso che i contributi richiesti trovino fondamento in una prosecuzione dell'attività svolta dalla . Parte_1
3. L'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta da va annullato Parte_1
l'avviso di addebito opposto.
Le spese di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in ragione della data di presentazione della domanda di cancellazione dell'impresa alla gestione artigiani (13 luglio 2023), che comprova che al momento della notifica dell'avviso di addebito (30.11.2021) l'ente non aveva avuto conoscenza della cessazione dell'attività.
P.Q.M.
La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 593 2021 00010437 28 000;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
IL consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 172/2023 R.G. promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Luca Spanò;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce quale P.IVA_1
mandataria della società di cartolarizzazione crediti dell' ( , CP_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Valentina Schilirò; Appellato
AVENTE AD OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 27.12.2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Catania proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2021
00010437 28 000, con cui l' le aveva ingiunto il pagamento della somma di CP_1
€.10.132,78, a titolo di contributi previdenziali gestione artigiani per il periodo
1/2017 – 12/2018.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 278/2023 pubblicata in data
25.1.2023, il Tribunale rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Appellava detta sentenza con ricorso depositato in data Parte_1
15.03.2023.
Resisteva l'istituto previdenziale.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi di opposizione relativi alla regolarità formale dell'atto opposto, in quanto proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il ricorso è stato depositato in data 20.12.2021 e non in data 21.12.2021 e, quindi, entro i termini ex art. 617 c.p.c.
1.2. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha espressamente qualificato l'opposizione, in relazione ai motivi sulla regolarità formale del titolo, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, pertanto, la sentenza gravata non è impugnabile con ricorso in appello ma unicamente con ricorso in cassazione, per come espressamente previsto dall'art. 618 del codice di procedura civile.
2.1 Con altro motivo, l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia ritenuto documentata la cessazione dell'attività artigiana svolta dalla , che Parte_1
invece, secondo la prospettazione difensiva, era stata provata.
2.2 Il motivo è fondato.
2.3 In tema di cessazione dell'attività artigiana, l'art. 2 del DPR n.266/1957 stabilisce al secondo comma che: “Gli artigiani di cui al precedente comma sono altresì
tenuti a notificare la cessazione della loro attività artigiana, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le variazioni verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari considerati alla lettera b) del presente articolo”.
Il terzo comma del suddetto articolo stabiliva che le notifiche sopra indicate dovevano essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è
verificato l'evento di cui al precedente comma. Tale obbligo è ormai venuto meno a seguito dell'abrogazione del citato comma quarto da parte della legge n.155 del 1981.
In tal senso la Suprema Corte, nella pronuncia n. 8651/2010, ha evidenziato “…
in materia di previdenza a favore degli artigiani e dei commercianti, a seguito
dell'abrogazione tacita, da parte della L. n. 155 del 1981, art. 12 - che ha
eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli, delle disposizioni di cui
alla L. n. 1397 del 1960, art. 36, comma 2, e del D.P.R. n. 266 del 1957, art. 2,
comma 4, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta
l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa
cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini
della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una
presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari
indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure
suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n.
6625). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di
merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività
lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti
di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta
l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico
dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione
dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto…”. Da tanto consegue che, nelle ipotesi in cui l'interessato documenti la cessazione della propria attività, l'obbligo contributivo cessa da tale data, indipendentemente dalla notifica di detto evento all'ente previdenziale.
2.4 Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rigettato la proposta opposizione ritenendo non idonea la documentazione versata in atti dalla al fine di Parte_1
dimostrare la cessazione dell'attività a far data dal giugno 2017, costituita da una dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA, che il primo giudice ha ritenuto non avere effetti nei confronti dell' . CP_1
Il collegio dà atto che nel presente grado la difesa della ha prodotto Parte_1
ulteriore documentazione – ammissibile in quanto indispensabile per la decisione ex art. 437 c.p.c. – costituita da nota dell' del 13.7.2023 in cui l'ente CP_1
comunica alla che, a seguito della domanda dalla stessa presentata in Parte_1
data 27/04/2023, l'impresa è stata cancellata dalla Gestione Artigiani con effetto dal 30/06/2017.
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ricavandosi dalla documentazione prodotta nel presente grado, la prova della cessazione dell'attività sin dal mese di giugno 2017, deve ritenersi che i contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto non sono dovuti dalla , in quanto Parte_1
relativi a periodi successivi alla data di cessazione, come emerge dalla lettura dello stesso AVA, ove nella sezione “Dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” sono riportati i periodi in relazione a cui sono stati richiesti i contributi e le relative sanzioni. Segnatamente, trattasi dei bimestri dal 10/2017 al 12/2017; dal 01/2018 al
03/2018; dal 04/2018 al 06/2018; dal 07/2018 al 09/2018; dal 10/2018 al
12/2018; dal 01/2019 al 03/2019; dal 04/2019 al 06/2019; dal 07/2019 al
09/2019; dal 10/2019 al 12/2019.
I periodi sopra elencati, come si vede, sono tutti successivi alla data di cessazione dell'attività (giugno 2017) da parte dell'appellante
Inoltre, va rilevato che nel presente giudizio non sono emersi circostanze o elementi di fatto che dimostrano che l'impresa artigiana individuale gestita dalla sia stata operativa anche dopo la cessazione dell'attività, per cui va Parte_1
escluso che i contributi richiesti trovino fondamento in una prosecuzione dell'attività svolta dalla . Parte_1
3. L'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta da va annullato Parte_1
l'avviso di addebito opposto.
Le spese di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in ragione della data di presentazione della domanda di cancellazione dell'impresa alla gestione artigiani (13 luglio 2023), che comprova che al momento della notifica dell'avviso di addebito (30.11.2021) l'ente non aveva avuto conoscenza della cessazione dell'attività.
P.Q.M.
La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 593 2021 00010437 28 000;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
IL consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese