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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12034 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 5780/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 29.09.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali
è scaduto il 18.12.2025
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto 148, presso lo studio dell'avv.
NI di RI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-ATTRICE-
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 in Napoli, alla via Nicola Romeo 8, presso lo studio degli Avv.ti IU Fera e Rosa- ria Elefante, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile (cod. 144401)
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.02.2023, la società conveniva Pt_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al rilascio immediato dell'immobile sito in Napoli, alla Via San Giovanni de Matha 81, identificato all'NCEU del Comune Napoli, alla Sez. VIC, foglio 3, parti- cella 266, sub 1, mq 155, detenuto senza titolo, oltre la condanna generica al pagamen- to dell'indennità di occupazione sino al rilascio dell'immobile medesimo da liquidarsi
1 in separato giudizio e- la condanna di , ai sensi dell'art. 614 bis Controparte_1
c.p.c., al pagamento in favore dell'attrice di una somma di denaro, a liquidarsi anche in via equitativa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio;
L'attore concludeva chiedendo: “1) Accertare che il occupa abu- Controparte_1 sivamente e senza alcun titolo l'unità immobiliare in proprietà dell'attrice , sita Pt_2 in Napoli, alla Via G. de Matha 81, piano rialzato, e meglio descritta in premessa;
2)
Per l'effetto, condannare il convenuto LO all'immediato rilascio in CP_1 favore dell'istante Società del detto immobile, libero e vuoto da persone e cose;
3) Ren- dere, altresì, condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali patiti ed a patirsi dall'istante Società a seguito dell'occupazione abusiva, ed a liquidar- si in separato giudizio;
4) Condannare il , ai sensi dell'art. 614 bis Controparte_1
c.p.c., al pagamento in favore dell'attrice di una somma di denaro, a liquidarsi anche in via equitativa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio;
5) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
In punto di fatto deduceva: che era proprietaria del suddetto immobile in virtù dei seguenti titoli:
1) atto di acquisizione ex legge 1643/1962;
2) atto di conferimento del ramo aziendale, ex art. 13 D.Lgs. 79/1999, autenticato dal notaio , Rep. 39934; Per_1
3) atto del notaio del 09/05/2002 Rep. 51393; Per_1
4) atto del notaio del 25/03/2004 Rep. 59605; Per_1
5) atto di trasferimento autenticato dal notaio , Rep. 60734; Per_1
6) atto di fusione autenticato dal notaio , Rep. 74209; Per_1
7) atto del notaio del 06/11/2014, Rep. 91451; Per_1
8) atto di trasformazione autenticato dal notaio , Rep. 60539; Per_2 che una parte dell'immobile (piano rialzato) veniva abusivamente occupata e/o comun- que illegittimamente detenuta dal sig. ; Controparte_1 che parte attrice agiva per far accertare l'illegittima occupazione dell'immobile, con condanna generica al rilascio dello stesso ed al risarcimento dei danni per indebita oc- cupazione dal 12.10.2022 giorno della scoperta fino all'effettivo rilascio, indennità da liquidarsi in separata sede;
che l'attrice intendeva ottenere anche la condanna di ex art. 614 Controparte_1 cpc;
2 Instaurato il giudizio, all'udienza del 13.03.2024 veniva liberamente interrogato il sig.
, il quale dichiarava: “Io sono responsabile del patrimonio della Controparte_2 [...]
e in particolare dell'immobile di cui è causa, ubicato in Napoli Via San Gio- Parte_1 vanni De Mata 81, sito al piano rialzato di circa 155 metri quadrati, sub 1, foglio 3, part 266. L'immobile era originariamente utilizzato per cabine fino ad un certo anno che in questo momento non ricordo. Per questi immobili l' nei suoi bilanci paga Pt_1 tasse e tributi compreso IMU. L'immobile è stato dismesso come alloggio di servizio dei dipendenti dell'azienda, quando è stata dismessa la cabina ed è rimasto vuoto da una certa data che in questo momento non ricordo. Posso confermare che nell'ultimo ven- tennio l' ha esercitato concretamente il possesso, e oltre a pagare i tributi, vi sono Pt_1 stati dei sopralluoghi con i nostri tecnici che mi riservo di documentare. Posso dire che l' fa sopralluoghi periodici su siti non presidiati, di cui mi riservo di documentare. Pt_1
Posso confermare questi sopralluoghi nell'ultimo ventennio in quanto anche ragioni di sicurezza impongono all' di controllare i luoghi di sua pertinenza onde evita- Parte_1 re che terzi avventori possano andare in contatto con fonti di pericolo”.
In data 13/11/2024 il giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto contu- mace onerando parte attrice agli incombenti dell'art. 292 cpc e rinviava per tale incom- bente al 17.03.2025 ore 9.00.
In data 10.03.2025 si costituiva il sig. con comparsa di costitu- Controparte_1 zione e risposta, eccependo l'infondatezza della domanda nel merito in quanto,
l'immobile in questione, non era nella proprietà dell'attrice ma di proprietà del medesi- mo LO IU, che aveva acquistato il relativo diritto per usucapione, aven- do esercitato il possesso esclusivo uti dominus, continuo, pacifico, ininterrotto, per circa vent'anni, possesso tuttora perdurante, ex articolo 1158 e seguenti del Codice civile.
Il convenuto concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “a) rigettare la domanda atto- rea infondata in fatto e diritto;
2) sospendere il giudizio de quo concedendo termine al- le parti per adire un organismo di mediazione;
3) Condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”.
All'udienza del 17.03.2025, in sede di interrogatorio formale, veniva ascoltato il Sig.
, il quale dichiarava: Controparte_1
ADR sul capo A della memoria ex art 183 di parte attrice risponde: “non è vero, da quello che mi riferiva mio nonno l'immobile era di sua proprietà, an- Persona_3 che se confermo che mio nonno era dipendente . Pt_1
3 Testi sul capo B della memoria ex art 183 di parte attrice risponde: “non è vero, mio nonno non pagava nessuno a titolo di indennità di occupazione, né ad altro titolo”.
ADR sul capo C e D della memoria ex art 183 di parte attrice risponde: “non è vero, mia NN è rimasta nell'appartamento fino alla sua morte, nel 2018, senza pagare nessuno ad alcun titolo”.
ADR sul capo E della memoria ex art 183 di parte attrice risponde: “non è vero, io vivo in quella casa da quando ho 15 anni, dal 1996, e nessuno tecnico dell' è mai venu- Pt_1 to ad ispezionare o periziare l'immobile”.
ADR sul capo F della memoria ex art 183 di parte attrice risponde: “non sono a cono- scenza di pagamenti effettuati dai miei nonni, io comunque non ho mai pagato nessuna tassa e imposta relativa all'immobile in questione”;
ADR sul capo G della memoria ex art 183 di parte attrice risponde: “non sono a cono- scenza di procedure di sfratto contro altri abitanti della palazzina, confermo che gli immobili in questione sono occupati da persone, alcune da me conosciute, uno dei quali
è ora agli arresti domiciliari. Anche io sono stato in quella casa (nel 2019 e 2021) per scontare gli arresti domiciliari”.
ADR sul capo H della memoria ex art 183 di parte attrice risponde: “posso dire che un paio di anni fa l' mi ha contestato l'occupazione abusiva dell'immobile nel corso Pt_1 di un accesso all'immobile del piano di sopra. Confermo di essere detentore dell'immobile in quanto era di proprietà di mio nonno ed io ero l'unico nipote cresciuto lì e ci sono rimasto da solo. Confermo di avere nell'immobile in questione solo il domi- cilio in quanto ho la residenza a Viale della Resistenza, in Napoli”.
All'udienza del 29.09.2025, sulle conclusioni delle parti il Giudice assegnava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc l'ultimo dei quali scadeva il
18/12/2025.
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In via preliminare essendosi il convenuto costituito tardivamente va dichiarata inammis- sibile l'eccezione di improcedibilità sollevata con riferimento alla omissione del proce- dimento di mediazione obbligatoria eccezione che andava sollevata o rilevata al più in prima udienza ex articolo 5 di Lgs 28 del 2010.
Nel merito, la domanda attorea proposta in citazione da con riferimento Parte_1 all'immobile predetto va accolta.
4 Va conseguentemente accolta la domanda di condanna al rilascio dell'immobile predetto in favore di parte attrice, libero e vuoto da cose e persone.
In primo luogo, è essenziale procedere alla qualificazione giuridica della domanda pro- posta dall'attrice.
Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudi- zio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evi- denza che parte attrice ha esperito un'azione di rivendica del bene di sua proprietà, ai senti dell'art. 948 c.c., occupato dal convenuto senza titolo alcuno.
Non vi sono titoli scaduti in atti in base ai quali invocarsi una restituzione (tanto non ha prodotto l'attrice): la domanda va pertanto qualificata come rivendica.
Invero, l'azione in parola, assolvendo ad una finalità eminentemente recuperatoria, pre- suppone che l'attore assuma di essere proprietario di una cosa e di non averne più il possesso ed agisca, quindi, contro il possessore o il detentore convenuto in giudizio per ottenerne la restituzione (Cass. sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005).
Si differenzia, dunque, nettamente dall'azione di restituzione, che ha invece natura per- sonale ed è volta ad ottenere la restituzione del bene non in base al fatto di esserne pro- prietario, ma sulla scorta di un diritto nascente da un ra-porto contrattuale o derivante dalla sua scadenza o dalla sua risoluzione (Cassazione civile sez. II, 31/08/2015,
n.17321).
Legittimato attivo alla rivendicazione è colui che assume essere il proprietario della co- sa rivendicata, mentre la legittimazione passiva è in capo a chi detiene.
Come noto, invero l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno na- tura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere pro- prietario del bene e non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne di- sponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il ricono- scimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottene- re la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
Ciò posto, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, a tenore del quale, l'azione personale di restituzione è finalizzata ad otte- nere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza vo- lontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione,
5 il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poi- ché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tute lato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostra-zione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la so- stanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (cfr. Cass. civ.
Sez. Unite, 28-03-2014, n. 7305).
Di tale orientamento il Tribunale prende atto e ne recepisce i dettami.
Ciò premesso e partendo dall'esame della domanda di rivendica proposta dall'attrice occorre precisare che l'azione di rivendicazione richiede in capo all'attore l'assolvimento di un onere probatorio particolarmente gravoso: se l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo;
se, invece, si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione in giudizio del titolo di acquisto, in quanto l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi legittimato a tra- sferirne la titolarità all'acquirente (cfr. Corte di Cassazione civile, 9 settembre 2013, n.
20641). In questo secondo caso, l'attore dovrà dare la prova non solo del suo titolo, ma anche del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (cfr. Corte di cassazione civile, 30 aprile 2014, n. 9523).
Al fine di mitigare le difficoltà derivanti da tale gravoso onere probatorio ove si tratti di beni immobili e beni mobili registrati, occorre che l'attore provi che, quand'anche aves- se acquistato a non domino, avrebbe comunque acquistato la proprietà del bene per usu- capione ex art. 1158 c.c., avendone avuto il possesso continuato - in via diretta o attra- verso i propri danti causa - per il tempo necessario al maturare della stessa.
In conclusione, gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati, quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova ri- chiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo originario;
in alternativa a detta prova, che è estremamente difficile fornire (e per questo è denominata probatio diabolica), vi è la dimostrazione del possesso, "uti dominus", del bene rivendicato, durato per il tempo necessario al compimento della usucapione, calcolato anche cumulando il possesso del
6 rivendicante a quello dei suoi danti causa (cfr., in esatti termini, in motivazione, Cass.
n.5114/1993).
Ciò posto, il rigore del principio risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incom- bente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass., 11.3.2004, n. 4975).
Chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione, invece, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale dife- sa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 14734 del 07/06/2018).
La Suprema Corte di cassazione nella recente pronuncia n 28865/2021 ha operato una ricostruzione degli orientamenti in tema di prova diabolica e di attenuazione del rigore che in alcuni casi ne segue, in ispecie allorché il convenuto formuli eccezione o doman- da riconvenzionale di usucapione.
Di seguito se ne riporta il passo motivazionale, in ragione della sua importanza: “(…)
L'affermazione di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve prova- re di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli po- trebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n.
25643/2014; n. 21940/2018). Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fonda- mentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validi-
7 tà e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescin- dendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elemen- ti costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventua- le insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n.
4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trin- cerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo dirit- to sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, ri- nuncia alla posizione vantaggiosa derivategli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n. 1738/1962; n. 496/1970).
II. Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, la inten- sità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti se- condo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n.
6592/1986; n. 8394/1990). La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istrut- torio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza pro- batoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fat- tispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i conten- denti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve es-sere sempre valuta- to in relazione alle pretese delle parti. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, ricono- scendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acqui- sto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei
8 danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revin- dica (Cass. n. 537/1962).
III. In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi:
a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n.
1416/1965): in tale caso l'attore in revindica e tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n. 1598/1965;
Cass. n. 1014/1962);
b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n.
1182/1965);
c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal riven- dicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della vali- dità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n.
6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia for- mato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983);
d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favo- re della proprietà del medesimo bene, risultino basati, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000);
e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene con-teso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenen- za del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendi- cante dimostrare che il be-ne medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acqui- sto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente ri- spetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n.
22598/2010).
IV. Il rigore della prova non è attenuato, di per sé, dalla mera proposizione di una do- manda o eccezione di usucapione da parte del convenuto e troverà applicazione il prin- cipio che la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della medesima
9 che incombe sempre sul rivendicante (Cass. n. 515/1994). Si ammette così, in linea ge- nerale, che il convenuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. n.
5472/2001). Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; n. 11555/2007; n.
5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'u- sucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n. 8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'ap- partenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (Cass n. 5487/2002), e con la prova che quell'ap- partenenza non è interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto
(Cass. n 12327/2001; n. 8806/2000; n. 5161/2006) (…) VII. È possibile a questo punto tentare di fare un quadro di sintesi:
A. Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risa- lendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che al- cun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum posses- sionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è sta- to un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco, dunque, che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto
(direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per
10 effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione.
B. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio pos- sesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il pos- sesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il conve- nuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso.
C. Non basta che sia data la prova di un titolo preminente a quello del convenu- to, quando questo titolo non sia attributivo del diritto di proprietà. Il nostro di- ritto non ammette l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse ancora compiuta, pote- va reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse a titolo infe- riore: oggi occorre fornire la prova della proprietà.
D. Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in rela- zione alle pretese delle parti.
E. Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, at- tenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendi- cante.
F. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. È fat- ta salva l'ipotesi che l'usucapione, come dedotta dal convenuto, non sia in con- trasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n.
10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto
11 abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'atto- re era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003).
In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella dedu- zione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigo- re probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso re- moto rispetto ai titoli vantati dall'attore.
G. Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare del- le ammissioni del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante cau- sa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, pun- tuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa (…)”.
Venendo a calare tali principi di diritto alla fattispecie concreta, ritiene il Tribunale che invero, ha dimostrato di essere proprietaria dell'immobile in questio- Parte_1 ne, avendo prodotto agli atti la visura catastale del bene, facendo riferimento alla legge n. 1643 del 06.12.1962, nonché la nota di trascrizione fabbricati del 10 aprile 1967, atto di conferimento del ramo aziendale del 29.10.1999, verbale di assemblea del 9.05.2002, verbale di assemblea del 25.03.2004, atto di compravendita del 21.06.2004, atto di fu- sione del 22.11.2007, atto di trasformazione del 13.01.2020, da cui è possibile evincere i vari passaggi di denominazione e cambi della compagine sociale dell'ente, nonché, quietanze dell'IMU degli anni 2012-2023 e fatture relative al versamento dell'indennità di occupazione degli anni 2014-2015 da parte di vedova di Persona_4 [...]
. Persona_5
ha contestato di occupare l'immobile abusivamente, ma non ha in Controparte_1 alcun modo provato l'esistenza di un valido titolo legittimante la sua occupazione.
Invero, egli si è limitato a rappresentare mere circostanze de facto, come l'aver vissuto nell'immobile dal 1995 e l'aver stabilito in esso il proprio domicilio, senza, tuttavia, provare tali circostanze.
12 Inoltre, il convenuto, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di non aver mai pa- gato nessuna tassa o imposta relativa all'immobile, che risulta, invece, versata dall'attrice.
Inoltre provato in via documentale ed ammesso in sede di interrogatorio formale che il LO è il nipote di originario detentore qualificato Persona_6 dell'immobile.
Invero in forza di base a contratto registrato il 05/10/1972 al n. 47574 ed al verbale del 26/09/1972 si evince che l'immobile oggetto di lite, utilizzato per finalità aziendali a servizio della contigua Cabina Primaria, veniva consegnato ad uso alloggio dall' Pt_1 al dipendente (v. anche clausola aggiunta all'art. 14). Persona_3
Dalle ricevute di pagamento delle tasse di registro si evince che tale rapporto perdura- va sino al 31/12/1999, ove cessava per finita locazione in forza di disdetta inviata al con lettera r.r. del 19/03/1999 (cfr in atti). Per_3
Con lettera del 29/07/2003 si evince che al (ex dipendente) veniva tuttavia per- Per_3 messo di restare nell'immobile previo pagamento di indennità di occupazione ex art
1591 cc (pure se la locazione era cessata) e tanto sino alla sua morte avvenuta il
30/05/2003 .
Dai bollettini di pagamento degli anni 2014-2015 e dalle fatture emesse si evince che in seguito al decesso del , le indennità per l'occupazione dell'immobile venivano Per_3 versate dalla vedova che pure rimaneva nell'immobile senza che Persona_4
l' procedesse a munirsi contro la stessa di titoli esecutivi di rilascio . Pt_1
Non risultano pertanto provati atti di interversio possessionis idonei a mutare la dete- zione in possesso;
deve pertanto ritenersi che il , nipote dei signori CP_1 [...]
rimanendo nella detenzione dell'immobile già detenuto dai suoi nonni dopo CP_3 la morte della NN (che pagava regolarmente i bollettini) è mero occupante abusivo quantomeno dal 17/1/2018 epoca del decesso della NN . Persona_4
In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della domanda attorea va condannato all'immediato rilascio dell'immobile per cui è cau- Controparte_1 sa, identificato con il subalterno 1, meglio descritto in citazione.
Va accolta la domanda ex art 614 bis cpc stabilendosi un importo giornaliero di euro 30
(trenta/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio.
Passando alla domanda di condanna generica del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione da liquidarsi in separato giudizio , la stessa va accolta, per le ragioni che seguono.
13 La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13071/2018), ha stabilito che il danno ri- sarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d.
“danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla storica sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 26972/2008. Dunque, il danno da occupa- zione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo “status” anteriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.
Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di cassazione "nel caso di oc- cupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'e- vento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato”. Ne consegue che il danno da occu- pazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente di- mostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probato- rio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che de- vono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071).
Corte di cassazione ha precisato, quindi, che, se non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - tale alleggerimento dell'onere probatorio “non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono es- sere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frut- to" (così Cass. 7280/2021).
Quanto affermato risulta sostanzialmente confermato da quanto ribadito dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione con la sentenza 33645/2022, che, nel risolvere il contra- sto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della ter- za sezione civile, hanno affermato che “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risar- cibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Se-
14 zioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella ri- chiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "dan- no normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circo- stanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio
2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito”.
Le Sezioni Unite, partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadisce che “nella comune fattispecie di occupazione abu- siva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astrat- to, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcito- ria. (…) la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispet- tivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurispru- denziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specifica- tamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godi- mento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello spe- cifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o me- diante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui in-ferire il fatto costi-
15 tutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento di- retto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato qua- le valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite sono i seguenti : << "nel caso di occu- pazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimen- to ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il pro- prietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, es- so è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato">>.
Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può es- sere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato, ma l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiu- dizi ed il fatto costitutivo del lucro cessante allegato. Ragion per cui può essere liquidata indennità solo dal momento in cui la parte attrice ha avanzato richiesta di restituzione palesando la volontà di fare uso dell'immobile.
Orbene, in atti non vi è richiesta di restituzione. Ne consegue che l'indennità di occu- pazione va riconosciuta solo dal 1/3/2023, ovvero dalla data di notifica della citazio- ne introduttiva del presente giudizio , sino al rilascio da liquidarsi in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, definitivamente pronunciando così provvede:
16 1) Dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla Controparte_1 via San Giovanni de Matha 81, identificato all'NCEU del Comune Napoli, alla Sez.
VIC, foglio 3, particella 266, sub 1meglio descritto in citazione;
2) Condanna all'immediato rilascio dell'immobile predetto in fa- Controparte_1 vore di libero e vuoto da persone e cose;
Parte_1
3) Condanna al pagamento ex art 614 bis cpc ad un importo Controparte_1 giornaliero di euro 30/00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del pre- sente provvedimento;
4)Condanna , per le casuali di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1 dell'indennità di occupazione in favore di ”, a far data dal Parte_1
1/3/2023 sino al rilascio , da liquidarsi in separato giudizio;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidandole in euro 300/00 per spese ed euro 5.077/00 per compensi, Parte_1 oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 19/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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