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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1638/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/02/2025 da on il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO Parte_1
E
on il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA CP_1
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (02.10.2003), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
1
P. Q. M.
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE in data
02/08/1997, con atto trascritto al n. 101, nel Registro degli Atti di Matrimonio
del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 1997, tra CP_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
1. dispone che il GN continui a versare, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, l'importo mensile di € 500,00; dispone che l'assegno continui ad essere corrisposto direttamente al figlio, sul conto corrente a lui intestato,
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli Indici
Istat, come per legge;
2. le spese straordinarie relative al figlio, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro, entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
3. dispone che la casa familiare sita in Via Cormor Alto n. 92 a Udine
(catastalmente distinta al Fg. 32 Mn 490 sub 17 e Fg. 32 Mn 490 sub 16
unitamente all'area Fg. 32 Mn. 2344 sub 1 graffata con l'abitazione), completa di arredi, resti assegnata alla moglie (ad eccezione dell'area Fg. 32 Mn. 2344
sub 2 con la variazione di cui al punto 4 che segue), che ivi vivrà assieme al figlio sino alla intestazione a quest'ultimo della predetta casa familiare, nei termini di cui al punto 7 che segue;
4. prende atto che con la firma del ricorso la Sig.ra rinuncia Parte_1
all'assegnazione dell'area identificata come Fg. 32, Mn. 2344 sub 2, per consentire al Sig. di alienarla a terzi unitamente al fabbricato CP_1
adiacente di proprietà di quest'ultimo (Fg. 32, Mn 490 sub 10) e si impegna a
2 sottoscrivere, limitatamente al sub 2 dinanzi richiamato e laddove necessaria,
la variazione in riduzione del diritto di abitazione che sarà predisposta dal geometra del Sig. al fine dell'allineamento dei dati di variazione CP_1
catastale;
5. prende atto che il Sig. si è obbligato a corrispondere alla Sig.ra CP_1
un assegno divorzile una tantum dell'importo di € 8.000,00 da Parte_1
versarsi al momento del deposito del ricorso a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra un tanto da intendersi, Parte_1
altresì, a saldo e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa da parte di quest'ultima in ordine ai beni rientranti nella comunione legale, avendo così
definito in questa sede ogni questione inerente, derivante e connessa alla comunione de residuo tra coniugi;
6. prende atto che il GN , una volta venduto l'immobile di cui CP_1
al punto 4 che precede (Fg. 32, Mn 490 sub 10 e Fg. 32, Mn. 2344 sub 2),
d'intesa con la moglie che rinuncia ad avanzare pretese sul predetto bene, si impegna a versare l'importo di € 22.000,00 a favore del figlio nei Per_1
termini che seguono: (i) € 7.000,00 entro 15 giorni dalla avvenuta vendita a terzi dell'immobile, (ii) € 7.000,00 entro il termine di 3 mesi dalla avvenuta vendita a terzi dell'immobile e (iii) € 8.000,00 entro il termine di 6 mesi dalla avvenuta vendita a terzi dell'immobile predetto;
dà atto che, in ogni caso,
l'importo di € 22.000,00 dovrà essere versato dal padre al figlio con impegno alla vendita entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2025;
7.prende atto che al momento della estinzione del diritto di abitazione iure hereditatis della casa familiare in favore della Sig.ra - madre del Parte_2
ricorrente - per decesso della medesima, il Sig. donerà entro il CP_1
termine di 6 mesi al figlio la predetta casa familiare sita in Via Cormor Per_1
Alto n. 92 a Udine ed il terreno oggetto di assegnazione (catastalmente distinti
3 rispettivamente al Fg. 32 Mn 490 sub 17, Fg. 32 Mn 490 sub 16 nonché al Fg.
32 Mn. 2344 sub 1), con spese notarili a carico del padre;
8. dà atto che i coniugi si sono obbligati alla remissione, entro il termine di 30
gg dalla data di sottoscrizione del ricorso, delle eventuali querele reciprocamente sporte, rinunciando sin da ora ad ogni ulteriore rivendicazione e/o azione civile e penale tra essi;
9. dà atto che le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto dell'accordo trasfuso nel ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e dichiarano, quindi, di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il ricorso,
rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa di sorta;
10. dà atto che, per quanto riguarda i conti correnti personali dei coniugi, su questi nessuno muove alcuna pretesa economica;
dà, altresì, atto che depositi e titoli eventualmente esistenti nei conti intestati a ciascuna delle parti rimangono di proprietà esclusiva dell'intestatario dei conti;
11. spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.101, Parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 18.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1638/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/02/2025 da on il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO Parte_1
E
on il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA CP_1
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (02.10.2003), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
1
P. Q. M.
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE in data
02/08/1997, con atto trascritto al n. 101, nel Registro degli Atti di Matrimonio
del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 1997, tra CP_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
1. dispone che il GN continui a versare, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, l'importo mensile di € 500,00; dispone che l'assegno continui ad essere corrisposto direttamente al figlio, sul conto corrente a lui intestato,
entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli Indici
Istat, come per legge;
2. le spese straordinarie relative al figlio, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro, entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
3. dispone che la casa familiare sita in Via Cormor Alto n. 92 a Udine
(catastalmente distinta al Fg. 32 Mn 490 sub 17 e Fg. 32 Mn 490 sub 16
unitamente all'area Fg. 32 Mn. 2344 sub 1 graffata con l'abitazione), completa di arredi, resti assegnata alla moglie (ad eccezione dell'area Fg. 32 Mn. 2344
sub 2 con la variazione di cui al punto 4 che segue), che ivi vivrà assieme al figlio sino alla intestazione a quest'ultimo della predetta casa familiare, nei termini di cui al punto 7 che segue;
4. prende atto che con la firma del ricorso la Sig.ra rinuncia Parte_1
all'assegnazione dell'area identificata come Fg. 32, Mn. 2344 sub 2, per consentire al Sig. di alienarla a terzi unitamente al fabbricato CP_1
adiacente di proprietà di quest'ultimo (Fg. 32, Mn 490 sub 10) e si impegna a
2 sottoscrivere, limitatamente al sub 2 dinanzi richiamato e laddove necessaria,
la variazione in riduzione del diritto di abitazione che sarà predisposta dal geometra del Sig. al fine dell'allineamento dei dati di variazione CP_1
catastale;
5. prende atto che il Sig. si è obbligato a corrispondere alla Sig.ra CP_1
un assegno divorzile una tantum dell'importo di € 8.000,00 da Parte_1
versarsi al momento del deposito del ricorso a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra un tanto da intendersi, Parte_1
altresì, a saldo e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa da parte di quest'ultima in ordine ai beni rientranti nella comunione legale, avendo così
definito in questa sede ogni questione inerente, derivante e connessa alla comunione de residuo tra coniugi;
6. prende atto che il GN , una volta venduto l'immobile di cui CP_1
al punto 4 che precede (Fg. 32, Mn 490 sub 10 e Fg. 32, Mn. 2344 sub 2),
d'intesa con la moglie che rinuncia ad avanzare pretese sul predetto bene, si impegna a versare l'importo di € 22.000,00 a favore del figlio nei Per_1
termini che seguono: (i) € 7.000,00 entro 15 giorni dalla avvenuta vendita a terzi dell'immobile, (ii) € 7.000,00 entro il termine di 3 mesi dalla avvenuta vendita a terzi dell'immobile e (iii) € 8.000,00 entro il termine di 6 mesi dalla avvenuta vendita a terzi dell'immobile predetto;
dà atto che, in ogni caso,
l'importo di € 22.000,00 dovrà essere versato dal padre al figlio con impegno alla vendita entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2025;
7.prende atto che al momento della estinzione del diritto di abitazione iure hereditatis della casa familiare in favore della Sig.ra - madre del Parte_2
ricorrente - per decesso della medesima, il Sig. donerà entro il CP_1
termine di 6 mesi al figlio la predetta casa familiare sita in Via Cormor Per_1
Alto n. 92 a Udine ed il terreno oggetto di assegnazione (catastalmente distinti
3 rispettivamente al Fg. 32 Mn 490 sub 17, Fg. 32 Mn 490 sub 16 nonché al Fg.
32 Mn. 2344 sub 1), con spese notarili a carico del padre;
8. dà atto che i coniugi si sono obbligati alla remissione, entro il termine di 30
gg dalla data di sottoscrizione del ricorso, delle eventuali querele reciprocamente sporte, rinunciando sin da ora ad ogni ulteriore rivendicazione e/o azione civile e penale tra essi;
9. dà atto che le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto dell'accordo trasfuso nel ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e dichiarano, quindi, di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il ricorso,
rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa di sorta;
10. dà atto che, per quanto riguarda i conti correnti personali dei coniugi, su questi nessuno muove alcuna pretesa economica;
dà, altresì, atto che depositi e titoli eventualmente esistenti nei conti intestati a ciascuna delle parti rimangono di proprietà esclusiva dell'intestatario dei conti;
11. spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.101, Parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 18.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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