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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2556/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2556/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 34/2018, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/01/18, depositato il 04/01/18
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maura de Angelis, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Paolo de Granita n. 42, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Pesenti, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 27/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/03/18, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 34/2018, notificato il 26/01/18, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma Controparte_1 di € 6.084,97, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo del pagina 1 di 4 contratto di apertura di credito mediante carta ad uso rotativo (cd. revolving) del 03/12/07, stipulato con la Consum.it facente parte del gruppo Banca MPS s.p.a., e del contratto di apertura di credito mediante carta ad uso rotativo (cd. revolving) del 21/04/00, stipulato con la Findomestic Banca
s.p.a. eccepiva: l'inesistenza della debitoria, avendo adempiuto ad entrambi i contratti di CP_2 finanziamento;
la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, posto che la comunicazione del
21/08/15 della presentava una firma apocrifa nella ricevuta della raccomandata;
Controparte_1
che non era stata prodotta documentazione attestante il credito vantato dalla controparte;
che il decreto ingiuntivo era nullo anche perché risultava emesso a Napoli, anziché a Salerno;
che non le era mai stata notificata alcuna cessione del credito.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario e condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/09/18, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletato con esito negativo il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 27/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190
c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta che instaurava due rapporti: Parte_1
a) con la .it., facente parte del gruppo Banca MPS s.p.a., stipulava in data 03/12/07 un Pt_2 contratto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante carta cd. “revolving”, per l'importo di € 2.000,00 con rata mensile di € 120,00, TAN del 17,76% e TAEG massimo del 19,28%: di tale rapporto è stato prodotto, oltre al contratto e relativo documento di sintesi, l'estratto conto integrale certificato ex art. 50 T.U.B., da cui emerge un saldo debitore di € 3.603,36 alla data del 19/06/15.
Tale credito veniva ceduto da Banca MPS s.p.a. a con contratto del 22/06/15; la Controparte_1
cessione veniva notificata alla a mezzo racc. a.r. ricevuta il 17/09/15 (la firma apposta sulla Pt_1 ricevuta di ritorno risulta “ictu oculi” perfettamente corrispondente a quella riportata sul contratto);
b) con la Findomestic Banca s.p.a., stipulava in data 21/04/00 un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante carta cd. “revolving”, per un importo massimo di £ 3.000.000, con
TAN del 16,20% e TAEG del 17,45%: di tale rapporto è stato prodotto, oltre al contratto, l'estratto conto integrale certificato ex art. 50 T.U.B., da cui emerge un saldo debitore di € 2.481,61 (di cui €
pagina 2 di 4 1.845,34 al 06/09/11 ed € 636,27 per interessi fino al 28/03/14). Tale credito veniva ceduto dalla
Findomestic Banca s.p.a. alla Locam s.p.a. con contratto del 16/04/13; la Locam s.p.a., a sua volta, cedeva il credito alla con avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 52 del Parte_3
04/05/13; quest'ultima cedeva il credito alla con contratto del 14/06/16. La Controparte_1
cessione veniva notificata alla unitamente alla diffida ad adempiere, a mezzo racc. a.r., Pt_1
perfezionatasi per compiuta giacenza il 07/09/16 (cfr. timbro apposto sulla raccomandata).
Nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente in ordine alla titolarità, in capo alla del credito oggetto di causa, complessivamente ammontante ad € 6.084,97 (€ CP_1 CP_1
3.603,36 + € 2.481,61), oltre interessi moratori convenzionali.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto i titoli negoziali, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito. D'altronde, il possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione inerente ai rapporti contrattuali per cui è causa suffraga la sua qualità di cessionaria dei crediti.
Gli altri motivi di opposizione non risultano fondati.
In primo luogo, l'eccezione di prescrizione non merita accoglimento, in quanto, in relazione al mutuo, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi maturati (Cass. n. 4232/23, n. 18951/13).
Applicando tale principio alle aperture di credito in esame, considerato che l'ultimo prelievo dalla linea di credito “revolving” del 03/12/07 risale al 12/04/10, mentre l'ultima rata della linea di credito “revolving” del 21/04/00 è stata pagata in data 09/12/10 con bollettino postale, è evidente che il termine decennale di prescrizione non è decorso, essendo stato interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo risalente al 26/01/18, nonché, prima ancora, dalla diffida di pagamento a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 07/09/16.
In secondo luogo, la non ha offerto alcuna prova dell'avvenuta estinzione della debitoria Pt_1
sulla stessa gravante, essendo rimasta del tutto indimostrata tale eccezione.
In terzo luogo, non merita accoglimento l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo perché emesso a “Napoli”: trattasi, com'è evidente, di mero errore materiale che non inficia la validità del provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Salerno, come emerge dall'intestazione del decreto.
Infine, le doglianze sollevate risultano del tutto generiche in relazione all'asserito superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96, in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nella prima memoria pagina 3 di 4 istruttoria, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, la quale si è limitata a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In definitiva, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2556/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 34/2018, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/01/18, depositato il 04/01/18;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2556/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 34/2018, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/01/18, depositato il 04/01/18
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maura de Angelis, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Paolo de Granita n. 42, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Pesenti, presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 27/11/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/03/18, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 34/2018, notificato il 26/01/18, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma Controparte_1 di € 6.084,97, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo del pagina 1 di 4 contratto di apertura di credito mediante carta ad uso rotativo (cd. revolving) del 03/12/07, stipulato con la Consum.it facente parte del gruppo Banca MPS s.p.a., e del contratto di apertura di credito mediante carta ad uso rotativo (cd. revolving) del 21/04/00, stipulato con la Findomestic Banca
s.p.a. eccepiva: l'inesistenza della debitoria, avendo adempiuto ad entrambi i contratti di CP_2 finanziamento;
la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, posto che la comunicazione del
21/08/15 della presentava una firma apocrifa nella ricevuta della raccomandata;
Controparte_1
che non era stata prodotta documentazione attestante il credito vantato dalla controparte;
che il decreto ingiuntivo era nullo anche perché risultava emesso a Napoli, anziché a Salerno;
che non le era mai stata notificata alcuna cessione del credito.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario e condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/09/18, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletato con esito negativo il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 27/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190
c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta che instaurava due rapporti: Parte_1
a) con la .it., facente parte del gruppo Banca MPS s.p.a., stipulava in data 03/12/07 un Pt_2 contratto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante carta cd. “revolving”, per l'importo di € 2.000,00 con rata mensile di € 120,00, TAN del 17,76% e TAEG massimo del 19,28%: di tale rapporto è stato prodotto, oltre al contratto e relativo documento di sintesi, l'estratto conto integrale certificato ex art. 50 T.U.B., da cui emerge un saldo debitore di € 3.603,36 alla data del 19/06/15.
Tale credito veniva ceduto da Banca MPS s.p.a. a con contratto del 22/06/15; la Controparte_1
cessione veniva notificata alla a mezzo racc. a.r. ricevuta il 17/09/15 (la firma apposta sulla Pt_1 ricevuta di ritorno risulta “ictu oculi” perfettamente corrispondente a quella riportata sul contratto);
b) con la Findomestic Banca s.p.a., stipulava in data 21/04/00 un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato mediante carta cd. “revolving”, per un importo massimo di £ 3.000.000, con
TAN del 16,20% e TAEG del 17,45%: di tale rapporto è stato prodotto, oltre al contratto, l'estratto conto integrale certificato ex art. 50 T.U.B., da cui emerge un saldo debitore di € 2.481,61 (di cui €
pagina 2 di 4 1.845,34 al 06/09/11 ed € 636,27 per interessi fino al 28/03/14). Tale credito veniva ceduto dalla
Findomestic Banca s.p.a. alla Locam s.p.a. con contratto del 16/04/13; la Locam s.p.a., a sua volta, cedeva il credito alla con avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 52 del Parte_3
04/05/13; quest'ultima cedeva il credito alla con contratto del 14/06/16. La Controparte_1
cessione veniva notificata alla unitamente alla diffida ad adempiere, a mezzo racc. a.r., Pt_1
perfezionatasi per compiuta giacenza il 07/09/16 (cfr. timbro apposto sulla raccomandata).
Nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente in ordine alla titolarità, in capo alla del credito oggetto di causa, complessivamente ammontante ad € 6.084,97 (€ CP_1 CP_1
3.603,36 + € 2.481,61), oltre interessi moratori convenzionali.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto i titoli negoziali, la relativa documentazione contabile e la documentazione attestante la cessione del credito. D'altronde, il possesso, da parte dell'opposta, di tutta la documentazione inerente ai rapporti contrattuali per cui è causa suffraga la sua qualità di cessionaria dei crediti.
Gli altri motivi di opposizione non risultano fondati.
In primo luogo, l'eccezione di prescrizione non merita accoglimento, in quanto, in relazione al mutuo, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi maturati (Cass. n. 4232/23, n. 18951/13).
Applicando tale principio alle aperture di credito in esame, considerato che l'ultimo prelievo dalla linea di credito “revolving” del 03/12/07 risale al 12/04/10, mentre l'ultima rata della linea di credito “revolving” del 21/04/00 è stata pagata in data 09/12/10 con bollettino postale, è evidente che il termine decennale di prescrizione non è decorso, essendo stato interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo risalente al 26/01/18, nonché, prima ancora, dalla diffida di pagamento a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 07/09/16.
In secondo luogo, la non ha offerto alcuna prova dell'avvenuta estinzione della debitoria Pt_1
sulla stessa gravante, essendo rimasta del tutto indimostrata tale eccezione.
In terzo luogo, non merita accoglimento l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo perché emesso a “Napoli”: trattasi, com'è evidente, di mero errore materiale che non inficia la validità del provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Salerno, come emerge dall'intestazione del decreto.
Infine, le doglianze sollevate risultano del tutto generiche in relazione all'asserito superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96, in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nella prima memoria pagina 3 di 4 istruttoria, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, la quale si è limitata a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In definitiva, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), stante la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2556/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 34/2018, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/01/18, depositato il 04/01/18;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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