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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/07/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - ConIGliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
SENTENZA nella causa in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione iscritta al n. 9 del Ruolo
2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 9/1/2025 da
, sede di (C.F. Parte_1 Pt_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1
di Trieste
- appellante - contro
(CF e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
(CF CP_1 CodiceFiscale_1
entrambe rappresentate e difese dall'Avv.Francesca Buiatti in forza di separate procu- re di data 20/2/2025 trasmesse per via telematica, unitamente alla comparsa di costi- tuzione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellate -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.96/2024 del Tribunale di Gorizia - opposizione a ordinanza ingiunzione.
Causa chiamata all'udienza di discussione dell'8/5/2025. Conclusioni
Per l'appellante: voglia codesta ecc.ma Corte, previa riforma della sentenza impu- gnata, rigettare la domanda proposta in primo grado in quanto infondata. In ogni ca- so, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per le appellate: in via preliminare e in rito dichiarare inammissibile l'Appello per i motivi in narrativa dedotti;
− nel merito rigettare l'opposto gravame, in quanto infon- dato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
− con- dannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 17/12/2023 la IG.ra , agendo in proprio e in CP_1
qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della , pro- Controparte_1
poneva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 40 GO/2023, emessa dal-
l' di il 13/11/2023 a seguito del verbale unico Parte_1 Pt_1 CP_2
di accertamento TS0000072019-870-01 del 28/8/2019, con cui era stato contestato
Pers alla società di aver omesso di registrare sul L.U.L. i lavoratori e Persona_1
nela e di inviare le prescritte comunicazioni di assunzione mediante il sistema CP_1
UNILAV.
Deducevano le opponenti che la IG.ra , socia accomandante Parte_2
della , era rimasta in Italia, dall'1 aprile 2018 al 26 gennaio 2019, Controparte_1
solo per un totale di novanta giorni discontinui;
che in questo periodo non era sorto alcun rapporto di lavoro subordinato fra la società e la IG.ra quale cameriera CP_1
a tempo pieno;
che eventualmente costei aveva prestato la sua opera solo per il buon andamento della società; che la tesi dell' non era sorretta da alcun elemento Parte_1
probatorio; che il IG. era stato socio accomandante della Per_1 Controparte_1
fino al 5/3/2018; che il IG. , compagno convivente di , abitava Per_1 CP_1
sopra il locale, dove spesso mangiava;
che il IG. era iscritto alla Gestione Per_1
commerciante in quanto socio di altre società, per le quali aveva anche prestato la sua attività lavorativa;
che il IG. , rispetto alla IG.ra , poteva essere qualifi- Per_1 CP_1
Pag.2 cato al più come un collaboratore familiare occasionale;
che sia per la IG.ra Pt_2
che per il IG. non sussistevano gli elementi costitutivi di un rapporto
[...] Per_1
di lavoro subordinato con ai sensi dell'art.2094 c.c. e neppure di una Controparte_1
collaboratore coordinata e continuativa.
Le opponenti contestavano altresì che vi fosse stata violazione dell'art.23 del
D.P.R. 1124/65 in relazione alla IG.ra . CP_1
Deducevano ancora le opponenti che l'ordinanza ingiunzione era nulla per difetto di idonea motivazione nonchè per la mancanza dei requisiti richiesti dalla circolare 41/2010, dal d.lgs. 124/2004 e dalla legge 183/2010 e ancora dall'art.6 del d.m. 15/1/2014; e che l' aveva anche violato il termine dell'art.14 Parte_1
della legge 689/81.
Costituendosi in giudizio l'Autorità opposta deduceva che l'accertamento, iniziato con l'intervento sul posto del 26/1/2019, era proseguito mediante l'acquisizio- ne delle dichiarazioni di undici ex dipendenti della e l'esame della Controparte_1
documentazione inviata dalla società il 4 marzo, il 15 aprile e l'8 luglio 2019; che i soci accomandatari non possono svolgere attività lavorativa nella società in mancan- za di un ulteriore negozio giuridico idoneo a regolarizzarne la posizione lavorativa;
che in concreto tale negozio non esisteva quanto ai soci e , i Per_1 Parte_2
quali non potevano neppure essere considerati collaboratori familiari;
che di conse- guenza entrambi erano stati necessariamente qualificati come dipendenti;
che a fronte dell'effettivo impiego dei IG.ri e presso il ristorante, la ditta Per_1 CP_1 CP_3
[.
non aveva effettuato alcuna comunicazione preventiva di assunzione, adempimen- to questo poi eseguito in relazione al IG. dopo l'accesso ispettivo;
e che la Per_1
prestazione lavorativa di e era stata confermata dalle dichiarazioni Per_1 CP_1
acquisite in sede ispettiva.
Affermava l' che i funzionari interventi sul posto non Parte_1
avevano violato il codice di comportamento dettato dal d.m. 15/1/2014; che le inda- gini si erano effettivamente concluse l'8/7/2019 e da questo momento andava compu- tato il termine dell'art.14 della legge 689/81; che l'ordinanza ingiunzione opposta era
Pag.3 congruamente motivata e possedeva, come anche il verbale di accertamento, tutti i requisiti di legge;
e che in relazione alla IG.ra non era stata tempestiva- CP_1
mente effettuata la denuncia nominativa ex art.23 del D.P.R. 1124/65.
Esaminati i testi indicati dalle parti il Tribunale di Gorizia, con sentenza di data 8/7/2024, respingeva l'eccezione di tardività della contestazione e dichiarava ir- rilevanti gli altri vizi procedurali;
nel merito accoglieva l'opposizione limitatamente alle posizioni di e osservando che i testi avevano con- Persona_1 Parte_2
fermato la presenza sul posto e l'attività svolta dal IG. , mentre non avevano Per_1
fornito elementi idonei a qualificarlo come lavoratore subordinato e in particolare la sua soggezione a ordini specifici e al potere di vigilanza e controllo della s.a.s. Nove- cento in persona della socia accomandataria;
che allo stesso modo l'istruttoria orale non aveva confermato la sussistenza della subordinazione della IG.ra , Parte_2
la cui presenza in Italia era stata del resto piuttosto breve nel periodo oggetto di con- troversia;
e infine che aveva provveduto, in relazione alla IG.ra Controparte_1 CP_1
, alla denuncia di variazione della ditta e non alla denuncia nominativa dell'assi-
[...]
curata, incorrendo così nella violazione poi sanzionata dall' . Parte_1
1. Le appellate ed hanno eccepito, in via prelimi- Controparte_1 CP_1
nare, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'
[...]
affermando che non avrebbe rispettato la Parte_3
previsione dell'art.342 c.p.c.
1.1. Sul punto si deve ricordare che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno in- terpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammis- sibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da con-
Pag.4 trapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (così, in massima,
Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
1.2. Si deve perciò ritenere che l'art.342 c.p.c., correttamente interpretato in base alla sua finalità, non impone all'appellante dei meri (e inutili) formalismi espositivi, ma l'onere sostanziale di individuare i passaggi fondamentali che costituiscono il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione impugnata (e quelli eventualmente omessi) e poi di sottoporli ad una specifi- ca critica, indicando le ragioni per cui ritiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente valutato la vicenda oggetto di controversia (e quale ne debba essere la corretta ricostruzione) e/o abbia male scelto o interpretato la normativa da applicare alla fattispecie concreta.
1.3. Nel caso in esame l'Autorità appellante ha senza dubbio adempiuto a que- st'onere: l'atto introduttivo del giudizio d'appello consente infatti di individua- re, senza difficoltà, le parti della sentenza fatte oggetto di critica e i motivi di censura (consistenti, in estrema sintesi, nell'avere il Tribunale di Udine erro- neamente interpretato le risultanze dell'istruttoria svolta e quindi ritenuto che non vi fosse la prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato fra CP_1
e ).).
[...] Persona_1 Parte_2
Ne consegue che l'impugnazione, per quanto piuttosto sintetica, è stata ritual- mente proposta.
2. L'appellante afferma, Parte_4
quanto alla posizione di , che la decisione di primo grado è il- Persona_1
logica e contraddittoria, e comunque fondata su una valutazione parziale ed errata delle risultanze probatorie, poichè il Giudice da una parte ha ritenuto che l'istruttoria abbia smentito la versione delle opponenti ed ha altresì am- messo la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra società e so-
Pag.5 cio accomandante e dall'altra ha escluso che il fosse qualificabile Per_1
come lavoratore subordinato;
e, quanto alla posizione di , che la Parte_2
sentenza è errata per non avere il Giudice adeguatamente valorizzato i dati emersi dalle deposizioni testimoniali.
2.1. Esaminando il verbale ispettivo e la memoria di costituzione in primo grado si ricava che l' ha fatto valere, a sostegno della fondatezza della sua Parte_1
pretesa sanzionatoria, un ragionamento di tipo giuridico formale, che si può così brevemente riassumere: i soci accomandanti (quali erano, nei periodi og- getto di causa, e ) non possono svolgere attività Persona_1 Parte_2
lavorativa nella società, senza che vi sia un ulteriore negozio giuridico a rego- larizzarne la posizione;
non risulta che questo negozio ulteriore sia stato stipu- lato con riferimento ai soci e , nè costoro possono essere consi- Per_1 CP_1
derati collaboratori familiari mancandone i presupposti di legge (poichè il pri- mo è solo convivente e la seconda parente di quarto grado della socia acco- mandataria ); di conseguenza entrambi, avendo prestato attività CP_1
lavorativa nel ristorante pizzeria gestito dalla , devono neces- Controparte_1
sariamente essere qualificati come dipendenti della società.
2.2. Il ragionamento è fondato, per quanto è dato capire, su un'interpretazione non condivisibile dell'art.2320 comma 2 c.c.
Questa norma infatti consente ai soci accomandanti di prestare la loro opera sotto la direzione degli accomandatari e quindi ammette la compatibilità fra la posizione di socio e quella di lavoratore subordinato;
essa non introduce però alcun automatismo e cioè - contrariamente a quanto sembra ritenere l'Au- torità appellante - non stabilisce (nè presume) che, in mancanza di un altro e diverso rapporto formale (parallelo a quello societario), i soci accomandanti che lavorano nell'impresa gestita dalla società siano necessariamente da quali- ficare come dipendenti.
Rimane perciò valida la regola generale secondo cui la subordinazione deve essere dimostrata dalla parte che la allega a sostegno di una sua pretesa;
e, a
Pag.6 questo scopo, chi ne ha l'interesse deve provare che il soggetto che afferma essere dipendente è soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (essendo appunto questi gli elementi tipici e caratteristici del- la subordinazione).
2.3. Nel caso in esame l' non ha tempestivamente dedotto in Parte_1
causa che , socia accomandataria della , abbia im- CP_1 Controparte_1
partito ordini o direttive a e , che ne abbia cont- Persona_1 Parte_2
rollato la presenza e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e infine che abbia esercitato su di loro un qualche potere disciplinare;
nè ha fatto valere l'esistenza, in concreto, di altri indici sintomatici della subordinazione come ad esempio la continuità e l'esclusività del rapporto, il pagamento di una retribuzione fissa e commisurata non ai risultati ma alle ore di lavoro prestate,
l'obbligo di e di rispettare orari predeterminati Persona_1 Parte_2
e di chiedere l'autorizzazione preventiva per eventuali assenze o di giustificar- le a posteriori.
2.4. A ciò si deve aggiungere che neppure l'istruttoria svolta ha fornito elementi idonei a dimostrare la dedotta subordinazione.
2.4.1. Quanto a , gli informatori interrogati in sede ispettiva, alcuni Persona_1
dei quali esaminati anche come testi dal Tribunale di Gorizia, hanno confer- mato che costui era presente sul posto e lavorava nel pubblico esercizio gestito dalla (a seconda dei casi in pizzeria o in cucina), ma nulla Controparte_1
hanno riferito sulla sua soggezione a ordini, direttive e controlli da parte della socia accomandataria e anzi molti l'hanno descritto più come un CP_1
vero e proprio contitolare della ditta che come un semplice dipendente.
Così ha dichiarato che fu a proporgli di lavorare in piz- Tes_1 Per_1
zeria nell'estate del 2018; ha dichiarato di aver fatto il colloquio Tes_2
per l'assunzione con i titolari e , i quali controllavano i dipen- Per_1 CP_1
denti e davano loro indicazioni;
(noto all'epoca dei fatti Testimone_3
come ) ha dichiarato che gestiva i rapporti di lavoro Persona_3 Per_1
Pag.7 al posto di e si percepiva che era lui il "capo"; CP_1 Testimone_4
ha dichiarato che per le ferie e i permessi faceva riferimento al titolare Pt_5
[..
e che quest'ultimo e la erano per lui equivalenti;
CP_1 Controparte_4
ha dichiarato che i dipendenti facevano riferimento sia a che a Per_1 CP_1
e che entrambi controllavano il lavoro e davano indicazioni;
Testimone_5
ha dichiarato che dava indicazioni e ordini ai dipendenti, era un suo Per_1
superiore e gestiva il locale assieme alla;
ha dichiarato CP_1 Tes_6
che controllava il lavoro dei dipendenti e di aver fatto con lui ed Per_1 CP_1
il colloquio per l'assunzione, ricevendone le indicazioni sul tipo di la-
[...]
voro che avrebbe dovuto svolgere, sugli orari e sul compenso.
A fronte di tutto ciò non basta certo a dimostrare la subordinazione il fatto che il IG. sia stato assicurato all'INAIL fino al 7/3/2018: è noto infatti Per_1
che l'obbligazione assicurativa esiste, ai sensi dell'art.4 comma 1 n. 7 del
D.P.R. 1124/65, anche riguardo ai soci che prestano opera manuale.
Nè basta come prova il fatto che il IG. sia poi stato iscritto all'INPS Per_1
come dipendente a partire dal 9/3/2019 e quindi dopo il periodo oggetto di causa: ciò potrebbe valere, al più, come indizio (assieme ad altri elementi, che però, come già detto, mancano) e comunque a condizione che vi fosse la prova che la posizione del è rimasta sempre la stessa (mentre nulla si sa di Per_1
cosa è accaduto a partire dal 9/3/2019, non essendo stata svolta sul punto al- cuna attività istruttoria).
2.4.2. Quanto alla posizione di , il Giudice di primo grado ha dato per Parte_2
certo che costei non era presente in Italia dal 24 maggio al 29 novembre 2018
(e questa parte della decisione non è stata sottoposta ad alcuna specifica cen- sura); è evidente quindi che non può aver lavorato nel locale della s.a.s. Nove- cento per tutto il periodo oggetto di contestazione (e cioè dall'1 aprile 2018 al
26 gennaio 2019).
Riguardo all'attività svolta da , alcuni informatori e testi hanno Parte_2
riferito che faceva la cameriera ( , Piazza, e e anche Tes_1 Tes_4 Per_4
Pag.8 la banconiera ( ; ha dichiarato di averla vista qualche volta Per_4 CP_4
(senza specificare cosa facesse); gli altri nulla hanno potuto dire, cosa del re- sto logica se si tiene conto dei periodi in cui hanno lavorato nel locale (periodi che sembrano coincidere con i mesi in cui la non era neppure in Italia): CP_1
ha infatti lavorato da giugno o luglio fino a settembre o ottobre Tes_3
2018, ha iniziato a lavorare a giugno 2018 (e non è noto fino a quan- Tes_5
do abbia proseguito), ha lavorato dagli inizi di settembre alla metà di Pt_6
ottobre 2018, ha lavorato per circa un anno e mezzo a partire da novem- Tes_6
bre 2016, ha lavorato da metà giugno fino al 20 agosto 2018 ed a Pt_7
settembre, al ritorno dalle ferie, si è dimesso.
Fra le deposizioni dei testi non vi è concordanza neppure su quanto Pt_2
lavorava nel locale: secondo da aprile 2018 era presente tutti i
[...] Tes_2
giorni, ha dichiarato di averla vista in modo saltuario, secondo Tes_4
la sua era una presenza costante (ma ha riferito il dato, peraltro in Per_4
modo dubitativo, all'anno 2017) e infine ha dichiarato di averla vi- CP_4
sta qualche volta.
Nessuno infine ha detto alcunchè riguardo alle modalità di lavoro di Pt_2
: dalle dichiarazioni di informatori e testi non si ricava se prendeva ordi-
[...]
ni o direttive da (o dal ), se era soggetta a poteri di con- CP_1 Per_1
trollo e disciplinari, se era obbligata a essere presente ed a seguire un determi- nato orario, se doveva farsi autorizzare per rimanere assente, se veniva retri- buita e in quale misura.
Data questa premessa, non basta certo a dimostrare la subordinazione il solo fatto che le mansioni di cameriera, e cioè quelle svolte da , siano Parte_2
semplici e ripetitive;
resta infatti sempre vera la regola generale secondo cui
"ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rap- porto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento" e "l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa
Pag.9 quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con as- soggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative eIGenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della pre- stazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante" (così in massima Cassazione Sez.L,
Sentenza n.2622 del 11/02/2004).
2.5. Manca in conclusione la prova del presupposto (e cioè il rapporto di lavoro subordinato) su cui si fondano le pretese infrazioni commesse da Parte_8
in relazione ai soci e . Persona_1 Parte_2
3. La decisione del Giudice di primo grado va quindi pienamente condivisa e di conseguenza l'appello proposto dall' Parte_4
deve essere integralmente respinto.
[...]
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura pari al medio di tariffa, tenendo conto che il valore della controversia rientra nello scaglione da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00 e che in appello non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto dall' Parte_9
[...
, sede di , contro la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 96/2024 di data Pt_1
8/7/2024, che per l'effetto integralmente conferma;
condanna l' a rifondere Parte_1
alle appellate e le spese di lite del CP_1 Controparte_1
grado, che liquida in complessivi Euro 2.059,00 oltre rimborso forfettario nella misu- ra massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 8/5/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.10