Sentenza 30 aprile 2024
Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2025
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato e depositato il 10 marzo 2025 e iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 76, comma 4; 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, comma 2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, comma 1, 112, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 3, 115, commi 1 e 3, 116, commi 2, 7 e 8, 117, 118, 123, comma 1, 124, 125, 126, 127, comma 1, 130, 131, 134, 136, comma 1, e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), denunciando la violazione …
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- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 gennaio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 29 gennaio 2025 e depositato in pari data, iscritto al n. 7 reg. ric. del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 26 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026). Tale disposizione, rubricata «Istituzione delle RSA San Nicandro Garganico e Troia», è volta a determinare il passaggio di dette strutture assistenziali - fino ad allora gestite da una società privata (Sviluppo e gestione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2025REG.PROV.COLL.
N. 04387/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4387 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9751094952, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di TR, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi n. 23;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 539/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- s.r.l., del Comune di TR e del -OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di TR bandiva la gara per l’affidamento del servizio di riutilizzo, ai fini irrigui, delle acque reflue licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato, da espletare in modalità telematica per il tramite della piattaforma Empulia. La lex specialis stabiliva, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso. L’art. 2.1 del disciplinare determinava l’importo a base di gara in euro 5.050.355,58 per i lavori, oltre euro 717.328,10 per il costo del personale ed euro 74.252,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La legge di gara specificava di avere considerato le tabelle del Ministero del Lavoro per il calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, secondo le quali tale incidenza era pari al 14.204% sul valore dell’opera: donde, l’importo euro 717.328,10 per la manodopera.
Entro il termine utile di presentazione della domanda, previsto per il 15.5.2023, n. 78 operatori economici presentavano le loro offerte, fra cui la società -OMISSIS- s.r.l. e la società -OMISSIS- s.r.l. Quest’ultima risultava aggiudicataria con un ribasso del 29,69% sull’importo dei lavori e con un costo della manodopera pari ad euro 568.145,00 (con un ribasso, quindi, di circa il 20,8% sull’importo dell’opera pari a circa l’11,25%), a fronte di quello pari ad euro 717.328,10 stabilito dall’Amministrazione sulla base delle tabelle ministeriali.
In data 4.7.2023, l’Amministrazione comunicava alla società -OMISSIS- s.r.l. l’aggiudicazione disposta a favore della società -OMISSIS- s.r.l.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, la società -OMISSIS- s.r.l. impugnava gli atti di gara denunciando, in particolare, la mancata verifica dell’offerta della controinteressata. Quindi, con successiva determinazione n. -OMISSIS- del 26.10.2023, dopo aver svolto le verifiche sull’offerta, con verbale del RUP del 20.10.2023, il Comune di TR aggiudicava nuovamente l’appalto all’impresa -OMISSIS- s.r.l., ritenendo idonei i giustificativi da questa forniti rispetto al costo della manodopera. La ricorrente lamentava che i servizi oggetto di gara erano stati aggiudicati alla società -OMISSIS- s.r.l. con un ribasso del 29,69% sull’importo dei lavori e con un costo della manodopera pari ad euro 568.145,00, laddove il disciplinare di gara (art. 2.1) individuava in euro 5.050.355,58 l’importo dei lavori, in euro 717.328,10 il costo del personale, e in euro 74.252,72 gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La società deduceva che il documento R.6.4 – quadro economico aveva, poi, specificato di aver considerato le tabelle del Ministero del Lavoro quale parametro per il calcolo del costo della manodopera, mentre il documento R.8 – quadro incidenza manodopera - aveva quantificato l’incidenza della manodopera nel 14,204% sul valore dell’opera. L’aggiudicazione alla controinteressata, pertanto, non era conforme alla disciplina di settore, alle disposizioni del disciplinare e del CSA, considerato che il Comune di TR aveva ritenuto congruo il costo della manodopera della società aggiudicataria, che invece non aveva giustificato tale voce. A parere del ricorrente, la società -OMISSIS- s.r.l. non aveva indicato una adeguata documentazione a supporto, utilizzando anche preventivi risalenti nel tempo. Inoltre, l’indicazione del costo della manodopera, inferiore alle tabelle ministeriali, avrebbe dovuto indurre la Stazione appaltante a verificare la congruità di tale voce, chiedendo all’operatore idonee giustificazioni. Secondo l’esponente, il giudizio di anomalia avrebbe dovuto riguardare la sostenibilità economica dell’offerta e la praticabilità delle relative condizioni, raffrontate con le dinamiche del mercato di riferimento al momento della verifica; sicché l’acquisizione di preventivi avrebbe dovuto essere concomitante col sub procedimento di verifica, dovendo gli stessi riportare compiutamente tutti i dati necessari ed essere redatti in relazione alle caratteristiche della gara e della tipologia dei servizi/lavori. Le giustificazioni della controinteressata apparivano incongrue sia in ordine al costo della manodopera pari ad euro 568.145,00, con un ribasso di oltre il 20% sull’importo preventivato dal Comune (pari ad euro 717.328,10), sia con riferimento alla manodopera relativa agli impianti elettrici, per la quale l’aggiudicataria aveva allegato un preventivo della -OMISSIS- datato 24.4.2023 e, quindi, antecedente alla pubblicazione (28.4.2023) del bando e alla firma digitale del dirigente preposto (27.4.2023). La ricorrente contestava anche lo scostamento del costo della manodopera indicato dalla ditta Simar, avente un importo pari ad euro 152.100,00 (oltre IVA), mentre la società -OMISSIS- s.r.l., nella scheda di analisi delle opere elettriche allegata alla relazione del 10.10.2023, aveva indicato un importo di euro 192.506,95. Anche la fornitura di materiale arido della società -OMISSIS- s.r.l. di Alberobello appariva non congrua, attesa la data risalente nel tempo in cui era stato redatto il preventivo (9 novembre 2022, quindi più di un anno prima). Il preventivo, inoltre, non comprendeva il trasporto tra la cava di Alberobello della ditta -OMISSIS- e il cantiere dove avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori (pari a circa 120 km).
Nel corso del giudizio di primo grado, il -OMISSIS- spiegava atto di intervento ad opponendum , concludendo per il rigetto del ricorso introduttivo.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 539 del 2024, accoglieva il ricorso, ritenendo che le giustificazioni fornite al riguardo dall’aggiudicataria presentavano profili di incongruità che inficiavano la stessa attendibilità dell’offerta, che non poteva essere assolta dai sospetti di anomalia derivanti dalla percentuale di ribasso pari al 29,69% sull’importo a base d’asta.
Il Collegio evidenziava che il cospicuo ribasso rispetto alla base d’asta, prossimo al 30%, e il significativo ribasso (pari al 20%) rispetto al costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante negli atti indizione della gara, nonchè il costo di alcuni materiali da impiegare nelle lavorazioni, non erano stati adeguatamente giustificati, concludendo che: “ A fronte di una così evidente differenza di importi, la stazione appaltante avrebbe dovuto pretendere documenti più puntuali e idonei a dimostrare la congruità della voce di costo in esame, viepiù considerato che il costo della manodopera costituisce un indice assai significativo non solo dell’affidabilità dell’offerta, ma anche della sicurezza dei lavoratori. Nel caso di specie, invece, il RUP si è limitato a constatare che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. 50 del 2016, considerando ciò di per sé sufficiente a giustificare il consistente ribasso”.
Il T.A.R. sosteneva che lo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali risultava privo di elementi di supporto, in quanto i giustificativi del concorrente non erano accompagnati da significativi e univoci dati probatori relativi alla tipologia della commessa e alla propria capacità professionale o realtà aziendale, che avrebbero dovuto comportare la minore incidenza di detti costi e giustificato il significativo distacco dalle tabelle.
Il Tribunale concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, stabilendo che: “ il contratto di appalto in corso di esecuzione deve essere dichiarato inefficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, con subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 104/2010, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti. Tale verifica dovrà riguardare, oltre il contenuto complessivo della offerta, anche le modalità del subentro nello svolgimento dei lavori fin qui eseguiti, che dovrà tener conto della proposta tecnica a suo tempo presentata dalla -OMISSIS- s.r.l.”.
4. La società -OMISSIS- s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, censurando la pronuncia sotto vari profili.
5. -OMISSIS- s.r.l. si è costituita in resistenza, deducendo, in via preliminare ed assorbente, l’inammissibilità dell’appello, evidenziando che l’appellante non avrebbe contestato, specificamente, come espressamente richiesto dall’art. 64, comma 2, c.p.a., tutti i fatti decisivi posti a base della decisione del T.A.R. di manifesta inattendibilità delle giustificazioni spiegate dalla società aggiudicataria, quali il cospicuo ribasso rispetto alla base d’asta, prossimo al 30% e il significativo ribasso, pari al 20%, rispetto al costo della manodopera indicato negli atti di indizione della gara dalla stazione appaltante. Né avrebbe contestato l’inattendibilità delle giustificazioni con riferimento alla manodopera relativa agli impianti elettrici per la quale l’aggiudicataria ha allegato un preventivo datato 24.4.2023 e, quindi, antecedente alla pubblicazione (28.4.2023) del bando e alla firma digitale del dirigente preposto (27.3.2023), il cui oggetto inoltre corrisponderebbe a quello della gara in esame. Inoltre, non avrebbe censurato le contestazioni sullo scostamento del costo della manodopera indicato dalla ditta -OMISSIS-. A parere della società appellata, dalla mancata contestazione di tali fatti, posti a base della sentenza gravata, deriverebbe la definitività delle affermazioni sostenute nella pronuncia.
L’appellata ha eccepito, altresì, l’improcedibilità dell’atto di intervento del -OMISSIS-, sia in primo grado che nel giudizio di appello, per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, sia in caso di accoglimento, che di rigetto dell’appello, l’opera dovrà essere eseguita dal soggetto che si riterrà legittimato a seguito della pronuncia di questo Consiglio di Stato.
6. Il -OMISSIS- si è costituito nel presente giudizio, avendo proposto intervento ad opponendum nel procedimento di primo grado, chiedendo l’accoglimento del gravame, e precisando di avere interesse nell’accoglimento dell’atto di intervento, posto che il ricorso della società -OMISSIS- s.r.l., fondato su ragioni giuridiche labili, ritarderebbe l’esecuzione di un’ opera necessaria per il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue affinate, licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di TR, atteso che il Consorzio ha sottoscritto in data 17.2.2021 una convenzione con il Comune per disciplinare la gestione della rete di distribuzione dell’acqua per la durata di venti anni dalla consegna degli impianti. Il Consorzio contesta, altresì, la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal T.A.R. in suo danno.
7. All’udienza del 3 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
8. La società -OMISSIS- s.r.l., con il primo mezzo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, pronunciandosi sul ricorso con il quale la seconda classificata ha formulato critiche in ordine alle giustificazioni del costo della manodopera prodotte dall’aggiudicataria, ritenute sufficienti da parte della stazione appaltante, avrebbe invaso la sfera di autonomia della pubblica amministrazione, dichiarando d’ufficio l’anomalia dell’offerta, disponendo l’esclusione dell’aggiudicataria e il subentro nell’appalto della ricorrente.
La società denuncia che la decisione appellata, travalicando il perimetro della domanda introdotta dalla ricorrente in prime cure, avrebbe violato i principi immanenti del giusto processo, presidiati dall’art. 2 c.p.a., che rinvia all’art. 111 cost., sino all’eccesso di potere giurisdizionale nella parte in cui ha confidato nel potere intestato alla p.a. e ad essa sostituendosi.
In particolare, la ricorrente argomenta che il giudice amministrativo, secondo la giurisprudenza prevalente, può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione. Né tantomeno, il giudice, ritenuta viziata la motivazione del giudizio di congruità del costo della manodopera, può autonomamente ritenere che tale situazione determini quale conseguenza l’anomalia dell’offerta e, quindi, l’esclusione della concorrente interessata, disponendo l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente seconda classificata. Ad avviso dell’appellante, il T.A.R. avrebbe espresso un giudizio riservato esclusivamente alla p.a. nell’esercizio della potestà discrezionale, laddove avrebbe potuto disporre esclusivamente la ripetizione del sub – procedimento di anomalia da parte della stazione appaltante.
9. Con il secondo mezzo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della omessa impugnazione da parte della ricorrente della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 27.6.2023, che non è stata mai annullata nell’esercizio della potestà di autotutela. Secondo la società -OMISSIS- s.r.l., l’aggiudicazione dell’appalto disposta con determinazione n. -OMISSIS- del 2023 avrebbe continuato a produrre effetti, pertanto, con la successiva determinazione n. -OMISSIS- del 2023, il Comune avrebbe provveduto solo ad emendare la prima in relazione al profilo della verifica del costo della manodopera. In particolare, la società -OMISSIS- s.r.l., con ricorso tardivamente notificato in data 25.10.2023, a fronte della comunicazione dell’aggiudicazione in data 4.7.2023, avrebbe impugnato l’aggiudicazione disposta con determinazione n. -OMISSIS- del 2023, deducendo l’omesso esperimento del sub procedimento di verifica del costo della manodopera, senza tuttavia depositare il ricorso stesso, mentre ha impugnato, con successivo ricorso notificato in data 27.11.2023, solo il secondo provvedimento. L’effetto lesivo si sarebbe determinato con l’aggiudicazione e, quindi, con la prima determinazione n. -OMISSIS- del 2023, mentre la successiva determinazione n. -OMISSIS- del 2023 sarebbe stata adottata al solo fine di emendare da un vizio il precedente provvedimento. L’appellante deduce che il rilievo del T.A.R., secondo cui il provvedimento n. -OMISSIS- del 2023 costituirebbe una nuova aggiudicazione e non una mera conferma ‘ tanto è vero che il nuovo provvedimento ha sostituito del tutto il primo ’, sarebbe erroneo in fatto, in quanto nel predetto provvedimento si darebbe espressamente atto della validità della precedente determinazione.
10. Con il terzo mezzo, la società ricorrente lamenta che l’assunto secondo cui le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria sarebbero incongrue e, quindi, comporterebbero ‘sospetti di anomalia derivanti dalla percentuale di ribasso pari al 29,69% sull’importo a base d’asta’, violerebbe il principio di cui all’art. 112 c.p.c., in quanto porrebbe una questione di anomalia dell’offerta che nessuna attinenza avrebbe con la verifica del costo della manodopera.
Il Giudice di prima istanza avrebbe errato nel non dichiarare inammissibili le critiche prospettate dalla società -OMISSIS- s.r.l., atteso che, ad avviso dell’appellante: a) l’offerta della -OMISSIS- s.r.l. non è anormalmente bassa, né tantomeno il Comune di TR avrebbe mai avviato il sub procedimento di cui all’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 per verificare la sostenibilità della stessa, anche perché, in coerenza con la lex specialis , in applicazione dell’art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, avrebbe disposto l’esclusione automatica dalla gara delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, individuando all’esito, nell’offerta della -OMISSIS- s.r.l., la prima offerta al di sotto di tale soglia; b) conseguentemente, nessun rilievo assumerebbe il ribasso offerto (29,69%) dalla società deducente, in quanto è un dato neutro rispetto alla verifica del costo della manodopera (in cui deve solo verificarsi il rispetto dei minimi salariali), fermo restando che il T.A.R. non si sarebbe avveduto che la stessa ricorrente in primo grado, seconda classificata, aveva offerto un ribasso del 29,615%, inferiore dello 0,075% rispetto a quello dell’appellante, a dimostrazione della insostenibilità del convincimento del primo Giudice, il quale sottende una valutazione sul ribasso offerto non solo fuori luogo rispetto al thema decidendum, ma anche obiettivamente infondato; c) la ricorrente in primo grado non avrebbe mai denunciato il mancato esperimento di tale sub – procedimento, pertanto gli asseriti ‘ profili di incongruità che inficiano la stessa attendibilità dell’offerta ’ non avrebbero potuto essere rilevati, stante la mancata proposizione di doglianze sul punto; d) laddove il Collegio di primo grado abbia erroneamente ritenuto che la ricorrente aveva proposto, peraltro irritualmente in sede di memoria conclusiva, critiche riferite alla insostenibilità dell’offerta formulata dalla società -OMISSIS- s.r.l. nel suo complesso, ha comunque errato nel non dichiararle inammissibili, in quanto i motivi di ricorso non potrebbero essere dedotti in memoria, e comunque non sarebbero state articolate censure relative al mancato esperimento del sub procedimento di cui all’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, che non si sarebbe svolto, non sussistendo i relativi presupposti.
11. Con il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo motivo (sub. 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G) si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si richiama un passaggio della relazione sulle giustificazioni rese dalla -OMISSIS- s.r.l. sui costi dei materiali che non avrebbero nessuna rilevanza nella specie, posto che le giustificazioni hanno riguardato esclusivamente i costi della manodopera, in quanto su tale aspetto il Comune ha circoscritto la verifica. La valutazione del T.A.R. sulla incongruità delle giustificazioni indicate rispetto al ‘costo della manodopera e al costo di alcuni materiali’ non sarebbero corrette, in quanto il costo della manodopera è stato giustificato e dimostrato rispetto ai minimi salariali. Il T.A.R. erroneamente alluderebbe al ‘giudizio favorevole sull’offerta’ nonostante la ‘discordanza dalle tabelle ministeriali’, ma non indicherebbe quali sono i profili di discordanza, nella specie non sussistenti.
L’esponente denuncia, con riferimento a tale specifico profilo, che il T.A.R. avrebbe ignorato una circostanza di fatto, ossia che l’appellante aveva rispettato sia il costo del lavoro di cui alle tabelle ministeriali, sia la congruità dei trattamenti salariali minimi dei lavoratori.
Sotto altro profilo, il T.A.R. sarebbe contraddittorio, in quanto, pur assumendo che non può essere configurata nessuna ‘inattendibilità dell’offerta’, insiste nel ritenere mancante ‘nella specie una giustificazione puntuale e rigorosa’ dello scostamento, vale a dire la ‘dimostrazione della attendibilità delle diverse previsioni svolte’, pur non individuando specifici profili di irragionevolezza o incongruenza.
12. Con il nono motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. avrebbe ritenuto ‘meritevole di considerazione’ l’ulteriore profilo relativo alla fornitura di materiale da parte della società -OMISSIS- s.r.l., che sarebbe risalente e che avrebbe meritato ulteriori accertamenti, laddove, tutti i profili dell’offerta diversi dal costo della manodopera sarebbero estranei al procedimento di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, tenuto conto che, nella specie, non è stato svolto il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, senza che tale circostanza sia stata censurata in primo grado, posto che il verbale intitolato ‘verbale del RUP di verifica delle spiegazioni dell’offerta in merito ai costi della manodopera’ non afferisce ad un procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, mai neppure avviato.
Pertanto, il T.A.R. avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto di fondare la pronuncia sul profilo della necessità di verificare i costi di materiali e trasporto, in relazione a censure riferite esclusivamente al procedimento di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016.
L’appellante conclude sostenendo che il T.A.R. avrebbe dichiarato l’anomalia dell’offerta, ed escluso l’aggiudicatario, anche alla luce del fatto che il verbale di verifica non è stato motivato, ma tale declaratoria sarebbe estranea all’oggetto del giudizio, quanto alla latitudine del potere del giudice amministrativo.
13. L’appello è in parte fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione.
13.1. Il Collegio, preliminarmente, respinge l’eccezione di inammissibilità della costituzione in opponendum del -OMISSIS- spiegata nel corso del giudizio di primo grado, posto che, diversamente da quanto deduce -OMISSIS- s.r.l. nei propri scritti difensivi, ne sussistono i presupposti, assumendo il predetto Consorzio una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale (Cons. Stato, n. 4 del 2019). A fondamento della sua legittimazione, il Consorzio ha dedotto di avere interesse all’accoglimento dell’atto di intervento, evidenziando che il ricorso introduttivo spiegato dalla società -OMISSIS- s.r.l., fondato su ragioni giuridiche labili, ritarderebbe l’esecuzione di un’opera necessaria per il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di TR. Il -OMISSIS-, infatti, ha sottoscritto in data 17.2.2021 una convenzione con il Comune per disciplinare la gestione della rete di distribuzione dell’acqua per la durata di venti anni dalla consegna degli impianti.
Come precisato dalla giurisprudenza processualistica, l’interesse a spiegare tale tipologia di intervento si lega ad un nesso normativamente qualificato tra la posizione soggettiva dell’interventore e quella dedotta in giudizio, che lo differenzia sia dall’interesse generico alla legittimità dell’atto, sia dalla titolarità dell’interesse legittimo che legittima l’impugnazione autonoma (Adunanza Plenaria, 29.10.2024, n. 15; Cons. Stato, n. 8425 del 2021). Il Consorzio, pertanto, è titolare di un interesse che, seppure non direttamente inciso dal provvedimento da altri impugnato, è suscettibile di risentire degli effetti ‘riflessi’, anche con differenti graduazioni di pregiudizio, dall’esito della lite inter alios iudicata.
14. Passando all’esame delle censure, per ragioni di priorità logica, va esaminato il secondo mezzo con il quale si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto il rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, posto che la ricorrente non avrebbe impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2023 di iniziale aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.
14.1. La denuncia non può trovare accoglimento.
Come precisato dal T.A.R., i cui esiti argomentativi si condividono, l’Amministrazione, dopo avere aggiudicato la gara in assenza dell’indispensabile esame dei costi della manodopera, ha svolto, a seguito dell’aggiudicazione, una verifica chiedendo giustificazioni all’impresa aggiudicataria, effettuando in sostanza una istruttoria suppletiva.
Ne consegue che il Comune ha svolto una nuova valutazione dei documenti acquisiti in sede di gara, sicché la determinazione n. -OMISSIS- del 2023, con la quale è stata riaggiudicata la gara, non può essere considerata come meramente confermativa della precedente aggiudicazione di cui alla determina n. -OMISSIS- del 2023, ma un atto di conferma in senso proprio, perché è stato adottato a seguito di nuove valutazioni e di una nuova istruttoria sui documenti giustificativi richiesti.
Come è noto, la differenza fra la conferma e l’atto meramente confermativo consiste in questo: la conferma consegue ad un completo riesame della fattispecie e ad una nuova valutazione, all’esito dei quali si adotta un nuovo atto di contenuto identico a quello originario; l’atto meramente confermativo è invece quello che richiama il contenuto di precedente provvedimento, limitandosi a dichiarare che esso esiste, e quindi senza alcuna nuova istruttoria o nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto già considerati in precedenza.
La distinzione rileva sul piano processuale: la conferma si sostituisce integralmente al precedente provvedimento, e risulta autonomamente impugnabile da parte dell’interessato; l’atto meramente confermativo non è invece impugnabile, perché privo di efficacia lesiva propria ( ex plurimis Cons. Stato, n. 357 del 2017; id. n. 6459 del 2007).
Nel caso in esame, la determinazione n. -OMISSIS- del 2023, con il quale è stata riaggiudicata la gara, è un atto confermativo, che sostituisce il primo, rispetto al quale l’impugnazione è ammissibile, con la conseguenza che non era necessario provvedere all’impugnazione tempestiva della determina n. -OMISSIS- del 2023.
15. I rimanenti motivi di ricorso, in quanto logicamente connessi, necessitano di trattazione congiunta.
15.1. Va premesso in fatto che, all’esito della procedura concorsuale, la gara è stata aggiudicata alla società -OMISSIS- s.r.l., con un ribasso del 29,69% sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo netto contrattuale di euro 3.550.905,0083, con oneri di sicurezza di euro 74.252,72, oltre IVA 10% sui lavori di euro 362.515,773, per complessivi euro 3.987.673,503.
L’Amministrazione ha avviato il procedimento di verifica dei costi della manodopera indicati nell’offerta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, con nota del RUP in data 19.9.2023, invitando la società -OMISSIS- s.r.l. a presentare relazione esplicativa in merito alla congruità dell’offerta.
In data 8.10.2023, l’appellante ha trasmesso la ‘Relazione Giustificativa Manodopera’, ritenuta esaustiva dal RUP con verbale del 20.10.2023.
Orbene, il Collegio di prima istanza, con una motivazione puntuale, ha evidenziato che il ribasso offerto dall’operatore economico, che ha implicato una riduzione dei costi della manodopera, ha determinato un’offerta non congrua, e che il concorrente non è stato in grado di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo è derivato da idonee ragioni giustificative.
Nello specifico, la stazione appaltante ha richiesto giustificazioni sul costo della manodopera indicato nell’offerta economica, che è apparso all’evidenza più basso di quello previsto dalla stessa Amministrazione, tanto da suscitare il sospetto di scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale.
Come precisato dal T.A.R., le giustificazioni indicate dalla società -OMISSIS- s.r.l. rispetto al costo della manodopera appaiono incongrue, rispetto alla netta differenza tra la stima dei costi del personale indicata dalla ricorrente pari a euro 568.145,00 e quella stimata dal Comune nell’allegato R.8, che reca un costo pari ad euro 717.328,10, laddove la stazione appaltante, nel determinare i costi, ha fatto riferimento alle tabelle ministeriali.
Il Collegio di prima istanza rileva condivisibilmente che: “ Le giustificazioni fornite al riguardo dalla aggiudicataria presentano, invero, profili di incongruità che inficiano la stessa attendibilità dell’offerta, che non può essere assolta dai sospetti di anomalia derivanti dalla percentuale di ribasso pari al 29,69% sull’importo a base d’asta”.
Quindi, in sede di verifica della congruità dell’offerta, con riferimento ai costi della manodopera, l’operatore economico non ha fornito giustificazioni convincenti, e neppure ha allegato e provato che la più efficiente organizzazione aziendale impatterebbe sulla determinazione dei suddetti costi, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante nella disciplina di gara, salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili. La riduzione del costo del personale mediante scostamento dai valori indicativi contenuti nelle tabelle ministeriali, infatti, non avrebbe escluso la congruità dell’offerta ove l’aggiudicatario, in sede di giustificazioni, avesse dimostrato in concreto l’affidabilità e la sostenibilità, essendo chiaro che il costo del lavoro non è uguale per tutte le imprese che partecipano alla stessa procedura di gara, e che è ben possibile che un ‘non’ eccessivo scostamento (nella specie, al contrario, tale scostamento è significativo) trovi adeguata giustificazione nella particolare efficienza dell’organizzazione aziendale oltre che nella possibilità dell’impresa di realizzare economie di scale e/o di fruire di sgravi contributivi, o altre condizioni di favore che consentono una riduzione dei costi del lavoro rispetto a quello di altro operatore.
Tali giustificazioni, come verrà di seguito specificato, non sono state offerte dall’impresa aggiudicataria.
15.2. Per i rilievi espressi, questo Collegio ritiene che la denuncia di violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., prospettata con il terzo mezzo, non sia fondata, atteso che correttamente il T.A.R. ha posto anche una questione di sospetto di anomalia dell’offerta che ha certamente attinenza con la determinazione dei costi della manodopera, ciò a fronte delle ragioni di impugnazione prospettate nel ricorso introduttivo.
Infatti, la società -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato gli atti di gara denunciando la mancata verifica dell’offerta della controinteressata e lamentando espressamente l’omessa valutazione da parte della Stazione appaltante della documentazione di gara, considerato che la società -OMISSIS- s.r.l. ha offerto un ribasso del costo della manodopera ‘sospetto’, che avrebbe dovuto indurre ad un approfondimento. In particolare, la ricorrente -OMISSIS- s.r.l. ha denunciato: “ Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara. Contraddittorietà. Eccesso di potere, anche per sviamento. Erroneità presupposti. Irrazionalità ed illogicità manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione”, evidenziando che il giudizio di anomalia dovrebbe riguardare la sostenibilità economica dell’offerta e la praticabilità delle relative condizioni, raffrontate con le dinamiche del mercato di riferimento al momento della verifica.
Orbene, ciò premesso, va rammentato che laddove l’operatore applichi un considerevole ribasso anche ai costi della manodopera, rispetto al costo della manodopera indicato negli atti di indizione della gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare la congruità e l’attendibilità dell’offerta, e in quella sede l’operatore può dimostrare che il ribasso deriva da valide ragioni.
Va, quindi, condiviso quanto sostenuto dal Tribunale adito, secondo cui: “ Proprio l’attenzione dimostrata nel ricostruire minuziosamente il costo della manodopera avrebbe dovuto indurre ad un approfondimento dei costi della manodopera indicati dalle imprese partecipanti, così ridotta rispetto all’ammontare preventivato di ben il 20% ”.
Sarebbero stati necessari approfondimenti mirati, che nella specie non risultano essere stati effettuati.
Orbene, questo Collegio non può non rilevare che i giustificativi resi dalla società appellante, anche nel corso del presente giudizio, circa le ragioni per le quali sia stata dalla stessa formulata una proposta così distante rispetto all’ammontare inizialmente previsto nel documento R.8, non sono idonei a superare i dubbi evidenziati dal Collegio di prima istanza.
Nella vicenda in esame, dalle emergenze processuali, si rileva che le argomentazioni rese dall’appellante, sul piano dell’attendibilità e della congruità dell’offerta, non sono idonee a motivare lo scostamento considerevole del costo della manodopera rispetto a quello individuato dall’Amministrazione, anche in ragione dei tre preventivi dalla stessa allegati, che si sono rilevati incompleti, e comunque temporalmente non riferibili alla data di pubblicazione del bando, tanto che l’intera operazione è apparsa economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità.
15.3. Con riferimento all’onere di giustificazione, in base ai consolidati principi della giurisprudenza, se in sede giurisdizionale il ricorrente deduce l’inattendibilità dell’offerta per aspetti non specificamente presi in considerazione dalla stazione appaltante, legittimamente l’aggiudicatario può difendersi in giudizio provvedendo a giustificare tali voci in sede processuale (Cons. Stato, n. 6430 del 2018; Cons. Stato n. 1361 del 2021).
Ma a tale onere processuale la società -OMISSIS- s.r.l. non ha ottemperato, in quanto non ha adeguatamente chiarito le ragioni dello scostamento, né ha allegato giustificazioni idonee a superare i rilievi espressi dal Collegio di primo grado nella sentenza impugnata. Nella specie, non sono state illustrate le ragioni del cospicuo ribasso rispetto alla base d’asta, prossimo al 30%, e il significativo ribasso (pari al 20%) rispetto al costo della manodopera indicato negli atti di indizione della gara dalla stazione appaltante come costo presuntivo di carattere complessivo.
Come precisato dal T.A.R., appare netta la differenza tra la stima dei costi del personale indicata dalla ricorrente pari ad euro 568.145,00 rispetto a quella stimata da Comune nell’allegato R.8 che determina invece un costo pari ad euro 717.328,10. A fronte di tali ribassi, la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento dei costi della manodopera, chiedendo all’aggiudicataria di giustificare una quantificazione così ridotta rispetto all’ammontare preventivato del 20%. Né si può richiamare, a sostegno della tesi contraria, l’indirizzo della giurisprudenza che ritiene ammissibile lo scostamento dalle tabelle ministeriali, laddove, come nella fattispecie in esame, sia rilevabile una discordanza così rilevante e non vi sia stata una giustificazione puntuale e rigorosa delle ragioni del disallineamento rispetto ai valori tabellari.
Tale, invero, non può essere ritenuto il rinvio alle tabelle allegate alle giustificazioni da parte della società aggiudicataria, posto che certamente non consente una ricostruzione delle modalità di calcolo della spesa complessiva per la manodopera.
Dalla documentazione versata in atti, ritenuta dalla stazione appaltante sufficiente a giustificare lo scostamento, non si rinvengono ragioni esaustive a sostengo di una offerta così distante dall’ammontare inizialmente previsto dalla stessa Amministrazione nei documenti di gara.
In particolare, inter alia, è emerso che il preventivo della ditta -OMISSIS-, oltre a recare una data precedente alla pubblicazione del bando, pur avendo un oggetto corrispondente a quello della gara, non giustifica il costo della manodopera, mentre i preventivi per la fornitura di materiali della ditta -OMISSIS- s.r.l. di Alberobello, datati novembre 2022, a fronte di un’offerta formulata nel maggio del 2023, non prevedono i costi del personale per il trasporto dei materiali forniti dai cantieri di Alberobello della stessa ditta -OMISSIS- al cantiere dove avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori.
Il preventivo non specifica neppure le modalità di trasporto del materiale e, quindi, l’incidenza del costo del trasporto al cantiere.
Né possono essere considerati argomenti decisivi le osservazioni espresse dall’impresa aggiudicataria la quale, nel corso del giudizio di primo grado, a fronte delle specifiche denunce della società -OMISSIS- s.r.l., ha argomentato che i preventivi della Cava -OMISSIS- sono ‘ un mero esempio di lavorazioni analoghe che la -OMISSIS- s.r.l. ha eseguito nel periodo recente a dimostrazione che la stessa è in grado di procurarsi prezzi vantaggiosi nel territorio e tali da renderla competitiva…. Si ribadisce che il costo della Cava -OMISSIS-, abbastanza recente rispetto alla gara, è solo un esempio della capacità dell’impresa di avvalersi di fornitori specializzati a prezzi contenuti, con la evidente precisazione che i fornitori stessi sono e saranno individuati anche nel territorio di TR ’. Tali affermazioni, al contrario, danno atto del fatto che la società -OMISSIS- s.r.l. è stata sempre consapevole della irrilevanza delle ragioni giustificative offerte alla stazione appaltante con il suddetto preventivo.
Nonostante ciò, l’Amministrazione ha formulato un giudizio favorevole sull’offerta, senza effettuare adeguatamente la verifica di congruità, pur non risultando specificati i rilievi sulla base dei quali la società concorrente, tenuto conto della natura del contratto da eseguire, è pervenuta a formulare una proposta sostanzialmente non convincente, con la conseguenza che, come precisato dal T.A.R. ‘ a fronte di una così evidente differenza di importi, la stazione appaltante avrebbe potuto pretendere documenti più puntuali e idonei a dimostrare la congruità della voce di costo in esame, viepiù considerato che il costo della manodopera costituisce un indice assai significativo non solo dell’affidabilità dell’offerta, ma anche della sicurezza dei lavoratori ’.
15.4. Da quanto sopra consegue il rigetto del quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono mezzo, essendo condivisibili le conclusioni a cui giunge il Collegio di prima istanza, apparendo all’evidenza l’incongruità delle suddette giustificazioni, e ciò anche alla luce del contenuto del verbale di verifica delle giustificazioni della stazione appaltante, la quale, come si è detto, si è limitata ad affermare la mera idoneità dei documenti allegati dalla controinteressata, senza illustrare in maniera puntuale le ragioni del proprio convincimento.
Orbene, in disparte l’accertamento dovuto ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, a seguito dell’illustrazione da parte del concorrente della sostenibilità economica della propria offerta, l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire ogni elemento utile alla migliore valutazione dei dati contenuti nell’offerta stessa al fine di acclarare se questa fosse effettivamente sostenibile e, quindi, permettere di realizzare l’interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare (Cons. Stato, n. 3508 del 2020; id. n. 3472 del 2021).
Invero, il Tribunale adito ha concluso: ‘ Posto che l’analisi dei costi era stata condotta (all’atto della predeterminazione della legge di gara) tenendo conto (in modo analitico) delle tabelle ministeriali, una verifica altrettanto meticolosa avrebbe dovuto riguardare uno scostamento così significativo tra le voci di costo indicate dall’aggiudicataria e quelle indicate negli atti di gara’.
Tale importante valutazione non è stata effettuata, tenuto conto che il RUP si è semplicemente limitato a constatare che il costo del personale non era inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, considerando ciò di per sé sufficiente a giustificare il consistente ribasso, anche se lo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali poi è rimasto privo di elementi a supporto.
15.5. Va, pertanto, ribadito quanto affermato dal T.A.R., secondo cui il giudizio di congruità effettuato dalla Stazione appaltante con riferimento al costo di manodopera, di cui al verbale del 20 ottobre 2023, si presenta viziato: ‘ in quanto basato su dati da cui non si evincono in concreto le ragioni che, anche in relazione alla realtà aziendale del concorrente o alla natura della commessa, hanno giustificato una significativa riduzione del costo del lavoro rispetto a quello che era stato inizialmente ipotizzato ’.
15.6. E’, invece, fondato il primo mezzo in ragione dei principi di seguito enunciati.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, in termini generali, l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della congruità dell’offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori o omissioni di valutazione, come avvenuto nella fattispecie, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione (Cons. Stato, n. 5022 del 2022), atteso che in questo modo si invaderebbe l’esercizio di una attività propria dell’amministrazione procedente.
Si è, infatti, ampiamente argomentato che l’Amministrazione ha omesso di sottoporre l’offerta dell’impresa aggiudicataria ad una puntuale ed effettiva verifica della congruità dei costi di manodopera. In relazione alla manodopera, l’impresa Alò ha fatto riferimento alle ‘ tabelle ministeriali aggiornate per le figure tipo quale operaio specializzato, qualificato e comune, rispettivamente di 3°, 2° e 1° livello, così come riportato nelle schede di analisi allegate alla presente relazione. L’incidenza della manodopera sulle singole lavorazioni è stata determinata sulla base di dati di produzione con l’utilizzo di squadre tipo e/o con l’utilizzo delle incidenze medie percentuali così come riportate sui vari prontuari e tabelle ministeriali ’.
L’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di sottoporre l’offerta dell’impresa aggiudicataria a rituale verifica dei costi di manodopera, che la stessa ha necessariamente dichiarato in gara. Come anche la giurisprudenza ha costantemente chiarito, si tratta di una verifica necessaria a prescindere dall’emersione di situazioni di anomalia dell’offerta.
La differenza tra verifica della manodopera, obbligatoria in ogni procedura di appalto, e verifica di anomalia, è piuttosto netta, anche se la verifica dei costi di manodopera può ragionevolmente confluire in quella di anomalia, qualora, per obbligo di legge (cd. anomalia tecnica, ex art. 97, comma 3, in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa), o per scelta discrezionale (art. 97, comma 6, secondo periodo), la stazione appaltante attivi il relativo sub procedimento (Cons. Stato, n. 5735 del 2020).
La verifica sui costi di manodopera si caratterizza per il carattere vincolato dell’attività e mira alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, in una logica che sostanzialmente opera in modalità on/off a tutela delle maestranze.
E’ evidente, peraltro, che l’analisi sui costi per la manodopera indicati in gara non sottintende unicamente la verifica della capacità dell’impresa di stimare correttamente la presumibile spesa per tale fattore di produzione (e dunque la congruità della stima in sé considerata), ma, in termini sostanziali, la capacità dell’impresa di assolvere agli obblighi retributivi e contributivi durante il rapporto contrattuale, talchè un importo incongruo non è solo il frutto di un’analisi errata, ma la spia di un potenziale rischio di non correttezza in fase esecutiva (in questo senso, è mutuabile la logica sottesa al subprocedimento di verifica dell’anomalia).
La verifica di anomalia, invece, persegue lo scopo di accertate la sostenibilità economica complessiva dell’offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto tecnico presentato in gara dall’impresa aggiudicataria. Tale attività, secondo l’opinione maggiormente accreditata nel panorama giurisprudenziale, costituisce per la stazione appaltante esercizio di discrezionalità tecnica, di regola insindacabile se non per manifesta erroneità o irragionevolezza (Cons. Stato, n. 6317 del 2020).
Tale valutazione eccede l’ambito del sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, per attingere direttamente il merito della discrezionalità tecnica nella scelta del contraente, che compete alla sola stazione appaltante (Cons. Stato, n. 2900 del 2020).
Va rammentato che la giurisprudenza in più occasioni ha affermato che: ‘ l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione’ (Cons. Stato, n. 5022 del 2022).
Nella fattispecie in esame, non consta in atti che la stazione appaltante abbia effettuato compiutamente la verifica sulla congruità dell’offerta con riferimento ai costi di manodopera. Anzi, come si è sopra ampiamente illustrato, risulta evidente la non puntuale comprensione delle problematiche sottese. Tale omissione è stata accertata dal Collegio di prima istanza, che ha anche evidenziato l’incongruità delle giustificazioni indicate dalla società -OMISSIS- s.r.l. con riferimento al costo di alcuni materiali da impiegare nelle lavorazioni, avendo semplicemente affermato che “ I prezzi dei materiali e delle forniture trovano immediato riscontro sul mercato e si fondano su giuste e complete offerte effettuate da fornitori qualificati, con i quali sussistono consolidati e vantaggiosi rapporti commerciali”. Appare all’evidenza l’esiguità dell’argomentazione espressa dall’aggiudicataria a fronte della contestazione espressa dalla ricorrente non solo con riferimento al preventivo della -OMISSIS-, ma anche in relazione alla fornitura di materiale arido della -OMISSIS- s.r.l. di Alberobello, trattandosi di un preventivo risalente nel tempo, in quanto redatto un anno prima e compilato in assenza di elementi conoscitivi relativi all’appalto.
Nonostante le acclarate circostanze processuali, come dedotto dall’appellante, al Giudice amministrativo è consentito sindacare la valutazione dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza istruttoria, e quindi rilevare vizi del procedimento, ma non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, n. 1066 del 2020).
Né tantomeno, il Giudice, considerata non congrua, e quindi viziata, la motivazione del giudizio di congruità dell’offerta, come nella specie, può disporre l’esclusione del concorrente interessato e l’aggiudicazione dell’appalto alla società seconda classificata, atteso che, in questo modo, si esprimerebbe un giudizio riservato esclusivamente all’Amministrazione nell’esercizio della potestà discrezionale.
Ne consegue l’inammissibilità delle critiche prospettate diffusamente dall’appellante con il gravame, nella parte in cui domandano, nella sostanza, a questo Giudice una valutazione della congruità dell’offerta in riferimento alle giustificazioni espresse dall’impresa aggiudicataria, non essendo consentito, in ragione dei rilievi espressi, sostituirsi all’attività discrezionale della stazione appaltante.
15.7. Nel caso in esame, pur avendo il primo Giudice correttamente rilevato l’inidoneità delle giustificazioni addotte dalla società -OMISSIS- s.r.l., e quindi una omessa attività di valutazione della stazione appaltante circa la congruità dell’offerta con riferimento ai costi della manodopera e al costo di alcuni materiali, non ha poi fatto buon governo dei principi espressi, in quanto ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e, dichiarando l’inefficacia del contratto di appalto in corso di esecuzione, disposto il subentro della società -OMISSIS- s.r.l. nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 104 del 2010.
16. Ne consegue che l’appello va accolto nei termini di cui in motivazione, pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, previo annullamento degli atti impugnati, la stazione appaltante è tenuta a pronunciarsi nuovamente sulla congruità dell’offerta della società aggiudicataria, avendo cura di verificare l’idoneità dei giustificativi offerti in relazione al costo della manodopera e al costo di alcuni materiali, ai preventivi depositati e alla documentazione allegata.
17. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto delle ragioni della decisione e della complessità, anche fattuale, della vicenda processuale, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle imprese partecipanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO