Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7509
CASS
Sentenza 15 maggio 2003

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Qualora un'amministrazione pubblica curi la redazione e la pubblicazione di un giornale come strumento di informazione e di riflessione sulle sue attività e si avvalga a tal fine della propria organizzazione, senza ricorso ad autonome strutture aventi scopo di lucro e connotati imprenditoriali, il rapporto in atto con un lavoratore dipendente dall'amministrazione stessa (nella specie, capo dell'ufficio stampa della Regione Calabria), che sia chiamato a collaborare a quel giornale, non cessa, per questa sola ragione, di atteggiarsi come un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le relative controversie, se riguardanti fatti del periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 (ex art. 69, settimo comma, D.Lgs. n. 165 del 2001), sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7509
    Data del deposito : 15 maggio 2003

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