Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
Qualora un'amministrazione pubblica curi la redazione e la pubblicazione di un giornale come strumento di informazione e di riflessione sulle sue attività e si avvalga a tal fine della propria organizzazione, senza ricorso ad autonome strutture aventi scopo di lucro e connotati imprenditoriali, il rapporto in atto con un lavoratore dipendente dall'amministrazione stessa (nella specie, capo dell'ufficio stampa della Regione Calabria), che sia chiamato a collaborare a quel giornale, non cessa, per questa sola ragione, di atteggiarsi come un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le relative controversie, se riguardanti fatti del periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 (ex art. 69, settimo comma, D.Lgs. n. 165 del 2001), sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7509 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. OLLA Giovanni - Consigliere -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MORELLI M. Rosario - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT OR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEO CIRIACO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato VALERIO ZIMATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 632/01 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 09/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli avvocati Giuseppe PANUCCIO, per delega dell'avvocato Alberto PANUCCIO, Valerio ZIMATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 9 agosto 2001, il Tribunale di Catanzaro confermava, in sede di gravame, la declaratoria pretorile di difetto di giurisdizione dell'AGO. sulla domanda proposta dal dott. AT SA, nei confronti della Regione Calabria, per ottenerne la condanna al pagamento di differenze retributive, trattamento di fine rapporto ed indennità di preavviso, in relazione al rapporto di lavoro giornalistico asseritamente intrattenuto con la convenuta, fino al novembre 1995, senza subordinazione e parallelamente a quello di Capo ufficio stampa del Consiglio regionale.
Il giudice d'appello, in particolare, osservava che:
- l'incarico di direttore responsabile della rivista "Calabria" non poteva ritenersi avulso dal rapporto di impiego pubblico che, con qualifica di Capo Ufficio Stampa, l'interessato intratteneva con la Regione;
- ciò emergeva dalla deliberazione consiliare n. 130 del 29 luglio 1972, che alla rivista assegnava una finalità informativa sull'attività del Consiglio regionale, nelle sue diverse articolazioni, configurando la cura della relativa pubblicazione come compito istituzionale dell'Ufficio suddetto;
- l'attività giornalistica - attesa la sua natura eminentemente creativa - può considerarsi subordinata allorché venga prestata con inserimento continuativo del giornalista nella struttura organizzativa per la quale egli presta la sua opera, in modo che all'editore resti assicurata una collaborazione stabile e non si tratti di prestazioni che siano singolarmente convenute, con retribuzione commisurata ai singoli interventi;
- questo requisito di continuità, con stabile inserimento nell'apparato organizzativo facente capo al soggetto datore di lavoro, risultava proprio dell'attività svolta dal sig. SA, rispetto alla quale trovava, dunque, piena applicazione il principio enunciato più volte dalla Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui è riconducibile ad un rapporto di impiego pubblico la collaborazione prestata, con tali modalità, da un giornalista in favore di un ente pubblico non economico. Per la cassazione di questa sentenza ricorre ora il sig. SA, sulla base di un unico motivo, cui resiste la Regione Calabria con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, sostenendo che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, lamenta che il giudice a quo non abbia esattamente e compiutamente tenuto conto di tutte le circostanze di fatto dalle quali avrebbe potuto desumersi che l'incarico di direttore della rivista "Calabria" era parallelo ed indipendente rispetto al rapporto di impiego in atto presso l'Ufficio - stampa del Consiglio regionale, oltre che riconducibile ad un contratto di prestazione professionale autonoma.
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente: a) attribuito alla pubblicazione il valore di un mero bollettino di notizie, laddove trattavasi di strumento di dibattito politico, sociale ed economico;
b) trascurato che la tipica autonomia di un siffatto impegno culturale è la ragione precipua per la quale la contrattazione collettiva di settore esclude che un giornalista con funzioni di direttore possa essere sottoposto a vincolo di subordinazione;
c) omesso di considerare che, anche in concreto, questa autonomia veniva rivendicata, tanto che il rapporto in questione cessò per dimissioni giustificate da interventi regionali intesi a limitare la libertà di critica e di espressione del direttore della rivista;
d) attribuito rilievo alla sola deliberazione consiliare di dare vita alla pubblicazione, laddove l'incarico di direttore venne conferito con atto dell'Ufficio di presidenza, confermandosi, anche in tal guisa, un difetto di necessaria coincidenza della qualifica di Capo ufficio stampa con codesto incarico;
e) obliterato che la somma di tale qualifica ed incarico dava luogo a distinti trattamenti retributivi, diversamente strutturati, in relazione alle peculiarità delle corrispettive prestazioni.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Regione - sul rilievo della mancata impugnazione di una delle due rationes decidendi, alle quali è affidata, con pari idoneità a sorreggerla, la declaratoria di difetto di giurisdizione - è manifestamente infondata, emergendo con chiarezza dal sopra sintetizzato motivo di ricorso come questo investa sia l'aspetto del collegamento tra l'incarico di direttore della rivista e le funzioni di Capo dell'Ufficio stampa, sia l'aspetto dell'autonomia con la quale l'incarico stesso veniva svolto.
Il ricorso, pur ammissibile, è, tuttavia, infondato. Le Sezioni unite hanno sancito e, poi, più volte ribadito il principio per cui qualora un'amministrazione pubblica curi la redazione e la pubblicazione di un giornale come strumento di informazione e di riflessione sulle sue attività e si avvalga a tal fine della propria organizzazione, senza ricorso ad autonome strutture aventi scopo di lucro e connotati imprenditoriali, il rapporto in atto con lavoratori dipendenti dall'amministrazione stessa, che siano chiamati a collaborare a quel giornale non cessa, per questa sola ragione, di atteggiarsi come un rapporto di impiego pubblico (v. senti 4 marzo 1975, n. 808; 23 aprile 1982, n. 2506; 16 luglio 1983, n. 4892; 19 aprile 1990, n. 3265; 16 novembre 1992, n. 12260; 23 novembre 1993, n. 11540; 10 novembre 1994, n. 9352). Questo principio, del resto, costituisce specifica applicazione al rapporto di lavoro giornalistico del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui (v., fra le tante, e da ultime Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 6228; Id., 13 maggio 1998, n. 4823; Id., 30 giugno 1999, n. 379; Id., 21 febbraio 2000, n. 26; Id., 23 febbraio 2000, n. 34; id., 29 novembre 2000, n. 1230; Id., 10 maggio 2001, n. 186; Id., 27 febbraio 2002, n. 2881) quante volte il lavoratore faccia valere pretese ricollegate a prestazioni lavorative rese in favore di un ente pubblico non economico, con continuità, dietro retribuzione e previo inserimento del dipendente nell'organizzazione dell'ente stesso, tante volte il petitum sostanziale si compendia - sempre che si tratti di prestazioni subordinate, come, alla stregua dei rilievi che si svolgeranno più avanti, devono ritenersi quelle oggetto della presente controversia - in un rapporto di impiego avente natura pubblicistica e non quella privatistica, per la quale (a parte i casi di diretta qualificazione in tal senso disposta dalla legge) si richiede, invece, la sussistenza dell'inserimento del lavoratore in una organizzazione separata ed autonoma rispetto alla struttura dell'ente, gestita con criteri di imprenditorialità. Nel caso di specie, incontroverso l'elemento della continuità delle prestazioni per cui è causa, sussiste anche quello dell'inserimento delle medesime nella struttura organizzativa propria dell'ente di appartenenza dell'interessato, come è posto correttamente in luce dal giudice del merito, mediante richiamo alla deliberazione n. 130 del 29 luglio 1972, istitutiva del periodico di cui trattasi e chiaramente dimostrativa che la cura di quest'ultimo era affidata all'organizzazione generale dell'ente stesso non ad una struttura separata, essendo competente al riguardo il già esistente Ufficio stampa del Consiglio regionale ed essendo individuato il direttore responsabile nella persona avente già lo status di dipendente regionale e le mansioni di capo di tale ufficio.
Una siffatta compenetrazione strutturale fra la gestione del periodico e lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente rende del tutto irrilevanti i contenuti della pubblicazione, non meno della circostanza che il suo direttore rivendicasse margini di maggiore autonomia, trattandosi di svolgimento di un'attività intellettuale rispetto alla quale l'elemento della subordinazione si atteggia in modi peculiari.
In quest'ordine di idee, invero, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista si tenga - come non è controverso essere accaduto nella specie - stabilmente a disposizione dell'editore, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 29 novembre 2002, n. 16997; Id., 26 marzo 2002, n. 4338; Id., 16 maggio 2001, n. 6727; Id., 21 ottobre 2000, n. 13945). Nè della suddetta compenetrazione strutturale possono indurre a dubitare le circostanze dell'affidamento dell'incarico con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, la quale costituisce l'atto di esecuzione di quanto deciso dal Consiglio, e della retribuzione ulteriore che l'interessato riceveva per la sua attività di giornalista, trovando tale supplemento causale giustificazione nell'incremento qualitativo e quantitativo della posizione di lavoro ricoperta precedentemente al conferimento del nuovo incarico. In conclusione, è avviso della Corte che nel caso in esame non si ravvisino elementi differenziatori rispetto a quelli con riguardo ai quali si è formato il riferito orientamento giurisprudenziale, cui deve essere, pertanto, data continuità, affermandosi, anche nel caso di specie, la giurisdizione esclusiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa.
Invero, l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico, non opera in modo indiscriminato ed immediato, ma esclude dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all'entrata in vigore del detto d. lgs. n. 80 del 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs.
a 165 del 2001).
Le Sezioni unite della S.C., interpretando questa disposizione, hanno rilevato (Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999, n. 35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998, n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione di "di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa "l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia".
Nel caso di specie, alla stregua di tale principio, è agevole rilevare che i fatti rilevanti, sui quali sono insorte le questioni controverse, si collocano tutti in epoca anteriore al 30 giugno 1998, trattandosi di differenze retributive afferenti al periodo) compreso fra il maggio 1986 ed il 30 novembre 1995, sicché sussiste l'indicato momento di collegamento con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Alla affermazione della persistenza di tale giurisdizione, nei limiti temporali suindicati, non è d'ostacolo la circostanza che l'esaminata norma di diritto transitorio ponga una sanzione di decadenza con riguardo alle controversie conservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non introdotte prima della data del 15 settembre 2000: invero, per effetto di consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite, è diritto vivente quello che prevede essere stata fissata la data ora indicata, non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione, senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001 (... "qualora siano state proposte" ...), rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 (..."e debbono essere proposte"...), trattandosi di una differenza semantica giustificata non da una nuova ratio della disciplina sopravvenuta, bensì soltanto dall'essere stata superata, al momento dell'emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione (v., ex multis, Cass., sez. un., 4 luglio 2002, n. 9690; Id., 17 giugno 2002, n. 8700; Id., 4 giugno 2002, n. 8089). Il delineato regime della giurisdizione manifestamente non pone dubbi di incostituzionalità.
Le Sezioni unite hanno già avuto modo di rilevare (ord. 27 febbraio 2002, n. 2953) che la discrezionalità del legislatore delegato circa l'individuazione dei tempi e delle modalità di sottrazione al giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblico impiego è stata esercitata in piena coerenza con la delega di cui alle leggi n. 421 del 1992 (che non impone alcun rigido ed assoluto "principio di contestualità" fra tale trasferimento e la privatizzazione dei rapporti in questione) e n. 59 del 1997, il cui art. 11, comma quarto, non si è limitato ad indicare nel 30 giugno 1998 la data entro la quale le dette controversie dovevano essere attribuite al giudice ordinario, ma ha previsto l'adozione di "misure organizzative e processuali anche di carattere generale, atte prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso", fra le quali ben possono annoverarsi quelle relative alla conservazione della giurisdizione amministrativa per le controversie su questioni comunque attinenti al periodo anteriore alla predetta data.
In questo contesto, come si chiarisce il sostanziale rispetto dei principi della delega (art. 76 Cost.), così si giustifica l'affermazione dell'intrinseca ragionevolezza (art. 3 Cost.) della scelta compiuta dal legislatore delegato, poiché essa, in quanto destinata ad operare, in punto di giurisdizione, solo su questioni attinenti a periodi più recenti, risponde a concrete esigenze di attenuazione del rischio di eccessivo incremento del numero delle controversie destinate a riversarsi sul nuovo giudice e perciò anche al generale principio di buon andamento delle funzioni pubbliche, ivi compresa quella giurisdizionale (art. 97 Cost.). Va, inoltre, rilevato che la determinazione di un preciso discrimine temporale fra quanto definitivamente conservato alla giurisdizione amministrativa, sia pure sotto comminatoria di decadenza, e quanto trasferito alla giurisdizione ordinaria certamente non arreca vulnus allo stesso principio di uguaglianza, sub specie della formale partita di trattamento, ne' a quelli di cui agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto, come emerge da constante giurisprudenza della
Corte costituzionale (v., ex multis, sentt. nn. 500 del 1995; 238 del 1984;
55 del 1983; 113 del 1977), allorché venga in rilievo la variazione nel tempo delle forme della tutela processuale, da un lato è da riconoscersi che la successione delle leggi, purché risponda - come nel caso di specie - a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sè il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto;
e, dall'altro lato, che la garanzia di azione in giudizio per ottenere protezione dei propri diritti o interessi non richiede necessariamente l'uniformità degli strumenti a tal fine apprestati dal legislatore.
D'altra parte ed infine, una volta escluso che le esaminate norme di previsione suscitino dubbi di illegittimità nella parte in cui disciplinino direttamente il riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo ed ordinario, diviene irrilevante, per difetto della necessaria pregiudizialità, ogni dubbio di incostituzionalità in ordine alle medesime, nella parte in cui attengono ai limiti interni della giurisdizione, poiché le relative questioni si caratterizzerebbero per la presenza di tale ineludibile requisito solo a condizione della loro proposizione davanti al giudice dotato della giurisdizione.
La peculiarità delle questioni controverse, in una con le testè indicate modificazioni recenti del quadro normativo di riferimento ai fini della decisione sulla giurisdizione, fanno ritenere sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003